TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8548 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Ottava Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente SENTENZA non definitiva nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 18330 del R.G.A.C.C. dell'anno 2015, e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 in atti, dagli dall'avv. Corrado V. Giuliano e dall'avv. Tiziana Locorotondo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla via Nizza n. 16;
APPELLANTE e ; CP_1 P. IVA in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore;
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: contratto di somministrazione. CONCLUSIONI All'udienza del 6 marzo 2025, il procuratore di parte appellante ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto introduttivo del giudizio di appello. FATTO E DIRITTO Con atto di appello notificato in data 15/03/2015 ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1 di Roma, e la oggi denominata al CP_1 Controparte_3 CP_2 fine di ottenere la riforma e/o l'annullamento della sentenza n. 531/2014 del Giudice di Pace di Tivoli
– resa il 09/09/2014, depositata in data 09/09/2014, mai notificata (doc. 2), che ha definito il giudizio iscritto al n. 1421/2013 R.G. – nella parte in cui ha dichiarato non dovuta da la somma CP_1 di € 1.602,50 di cui alla fattura n. 20120211 del 22/02/2012 e ha condannato la stessa in Parte_1 solido con la terza chiamata al pagamento in favore di delle spese di lite CP_2 CP_1 liquidate in € 100,00 per spese vive ed € 700,00 per compensi oltre accessori di legge, nonché nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva spiegata nei confronti della terza chiamata e sulla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento delle CP_2 ulteriori somministrazioni fruite da . CP_1 Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione in appello, e la CP_1 [...] (oggi non si sono costituiti e all'udienza del 29/10/2015 è Controparte_3 Controparte_2 stata dichiarata la loro contumacia. All'udienza del 19/10/2022, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del termine di rito per il deposito della comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 190 c.p.c.; Con ordinanza in data 22.12.2022 il G.U., “tenuto conto che l'appello in esame è avverso una sentenza del Giudice di pace di Tivoli e che, pertanto, sussiste una questione di competenza funzionale/territoriale relativa al circondario legittimato a decidere sulla impugnazione (Tivoli in luogo di Roma)”, ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio. In data 14.03.2023 l'appellante ha depositato note autorizzate deducendo la tardività dell'asserito conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Roma.
1 Con successiva ordinanza del 12.05.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/03/2023, il G.U. ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, onerando la parte appellante al deposito di copia di tutti gli atti di causa relativi al primo grado. La causa ha subito ulteriori rinvii a causa della mancata trasmissione del fascicolo di primo grado del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Tivoli. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, all'udienza del 6.03.2025 è stata trattenuta in decisione previa assegnazione all'appellante costituito del termine fino all'11 aprile 2025 per il deposito della comparsa conclusionale, con espresso invito a dedurre in ordine alla competenza del Tribunale di Roma in sede di appello rispetto alla sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Tivoli.
**** La questione preliminare che la presente controversia impone di esaminare è quella della proposizione dell'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tivoli dinanzi al Tribunale di Roma, anziché dinanzi al Tribunale di Tivoli, nella cui circoscrizione ha sede il giudice di primo grado. Difatti, ai sensi dell'art. 341 c.p.c. “l'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza”. Al riguardo, è infondata la tesi – di parte appellante – della tardività/inammissibilità dell'eccezione di incompetenza funzionale/territoriale del Tribunale di Roma adito a decidere sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, sul presupposto che la competenza territoriale si fosse definitivamente radicata in capo al Tribunale adito. Si confonde, infatti, la questione dell'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile del giudice di primo grado, rispetto alla quale la preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. (il quale dispone che sono eccepite o rilevate entro l'udienza di trattazione) trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d'ufficio proposto dal giudice di secondo grado ai sensi dell'art.45 c.p.c. (ex multiis,. Cass. S.U. n. 11866 del 18/06/2020) con quella – verificatasi nel caso in esame – dell'appello proposto davanti a giudice incompetente ai sensi dell'art. 341 c.p.c. In effetti, la competenza del giudice d'appello è funzionale e inderogabile e la sua eventuale incompetenza è insanabile e può e deve essere rilevata d'ufficio in ogni fase del giudizio, salvo il passaggio in giudicato della sentenza (cfr. Cass., n. 4875/1999) Nel silenzio della norma citata, in caso di appello proposto davanti a giudice incompetente, per territorio o per grado, sono due le possibili soluzioni. Secondo l'impostazione più rigorosa, l'appello sarebbe inammissibile o improcedibile, con conseguente decadenza dall'impugnazione e passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Secondo l'opposto e prevalente orientamento, l'appello proposto dinnanzi a giudice incompetente avrebbe un effetto conservativo, in applicazione del più generale principio degli effetti conservativi della proposizione della domanda a giudice incompetente. Pertanto, il diritto di impugnazione non si estinguerebbe e sarebbe possibile la translatio iudicii dinnanzi al giudice competente con riassunzione nel termine di cui all' art. 50 c.p.c., ad una duplice condizione: a) che l'appello sia stato tempestivamente proposto;
b) che sia stato proposto con il mezzo di impugnazione previsto dalla legge. Ne consegue che, anche il giudice incompetente può valutare l'inammissibilità dell'appello, così come può farlo il giudice competente dinnanzi al quale il processo è stato riassunto. In effetti, il giudice d'appello, prima ancora di verificare la propria competenza, deve compiere le indagini dirette ad accertare se vi sia stata la valida costituzione del giudizio. Pertanto, l'appello proposto oltre i termini sarà sempre inammissibile, anche se proposto dinnanzi a giudice incompetente (Cass. 5095/1986; Cass. 1782/1984). La priorità, sul piano logico e giuridico, della questione dell'ammissibilità dell'appello rispetto a quella della competenza comporta che quando il giudice d'appello si sia pronunciato, con sentenza, sulla competenza, abbia voluto implicitamente pronunciarsi
2 anche sull'ammissibilità e validità dell'impugnazione; così che se si vogliono mettere in discussione queste statuizioni, se pur implicite, è necessario proporre ricorso in cassazione (Cass. n. 385/1988). Inoltre, l'effetto conservativo si verificherebbe solo nel caso di errore relativo alla competenza territoriale del giudice dell'impugnazione, mentre non sarebbe possibile alcuna translatio iudicii nel caso in cui l'errore riguardi il grado dell'impugnazione ovvero il tipo di impugnazione. L'efficacia conservativa dell'impugnazione neppure si produce quando sia stato erroneamente proposto appello innanzi al giudice ordinario invece che innanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 141, 3° co., R.D. 11.12.1775 (Cass. n. 2592/1997; Cass. n. 1716/1995). Alle due condizioni sopra indicate, se ne aggiunge una terza: la sanatoria dell'appello proposto a giudice incompetente si ha solo in caso di tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi a quello competente. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11969/2015) - se pur non unanimemente (v. C. 2709/2005) ha accolto il principio, sostenuto dalla dottrina maggioritaria, secondo cui la tempestiva proposizione dell'appello innanzi ad un giudice incompetente non configura un'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione, ma impedisce la decadenza del diritto all'impugnazione: all'atto di appello vengono così attribuiti effetti conservativi, alla triplice condizione che: a) il giudizio sia riassunto dinnanzi al giudice competente nei termini di cui all' art. 50, norma che non distingue tra giudizio di primo e giudizio di secondo grado (Cass. n. 12155/2004; Cass. n. 9554/1998); b) che rilevi l'incompetenza territoriale, anche nel caso in cui il giudice di appello sia stato individuato con erronea applicazione del foro erariale (Cass. 17395/2004; Cass. 19047/2003). Si affermava, invece, l'inammissibilità dell'appello proposto davanti ad un giudice diverso per grado, con ciò intendendosi che l'impugnazione è inammissibile quando la parte abbia errato proponendo appello davanti alla corte d'appello invece che al innanzi al tribunale e viceversa (Cass. n. 12155/2004; Cass. n. 5814/1999), così come è inammissibile quando sia stata proposta dinnanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o davanti ad un giudice di pari grado, perché in questi casi manca lo strumento che legittima il passaggio processuale dal primo al secondo grado (Cass. n. 17395/2004); c) che sia stato esperito il mezzo di impugnazione previsto dalla legge, e non, ad esempio, il ricorso in cassazione invece dell'appello (Cass. n. 5666/1984). La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, che si sono pronunciate escludendo l'inammissibilità dell'impugnazione e confermando la possibilità della translatio iudicii sia nei casi di incompetenza territoriale sia in quelli di incompetenza per grado (Cass. S.U. n. 18121/2016). Questo orientamento è stato confermato dalle pronunce successive (Cass., ord. n. 15463 del 21/07/2020; Cass., ord. n. 8155 del 03/04/2018; Cass. n. 28480/2017; contra, Cass., n. 5092 del 05/03/2018), anche alle ipotesi di impugnazione erroneamente proposta dinnanzi alla sezione specializzata agraria (Cass. n. 24274/2017). In conclusione, questo Giudicante ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dall'orientamento affermato dalle Sezioni Unite n. 18121/2016, sicché, una volta dichiarata l'incompetenza funzionale e inderogabile dell'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c., anziché dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, va disposta la prosecuzione della stessa dinanzi al giudice competente, individuato nel Tribunale di Tivoli, attraverso il meccanismo della "translatio iudicii” previsto dall'art. 50 c.p.c. Nulla va disposto in ordine alle spese della presente fase del giudizio, non essendosi costituite le parti appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Ottava Sezione Civile, non definitivamente pronunciando: a) dichiara l'incompetenza funzionale e inderogabile del Tribunale di Roma a pronunciarsi sull'appello avverso la sentenza n. 531/2014 resa dal Giudice di Pace di Tivoli;
b) rimette la causa dinanzi al Tribunale di Tivoli, quale giudice d'appello territorialmente competente;
3 c) assegna alle parti termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Tivoli. Così deciso in Roma il 27 maggio 2025 IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile
4
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente SENTENZA non definitiva nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 18330 del R.G.A.C.C. dell'anno 2015, e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 in atti, dagli dall'avv. Corrado V. Giuliano e dall'avv. Tiziana Locorotondo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla via Nizza n. 16;
APPELLANTE e ; CP_1 P. IVA in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore;
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: contratto di somministrazione. CONCLUSIONI All'udienza del 6 marzo 2025, il procuratore di parte appellante ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto introduttivo del giudizio di appello. FATTO E DIRITTO Con atto di appello notificato in data 15/03/2015 ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1 di Roma, e la oggi denominata al CP_1 Controparte_3 CP_2 fine di ottenere la riforma e/o l'annullamento della sentenza n. 531/2014 del Giudice di Pace di Tivoli
– resa il 09/09/2014, depositata in data 09/09/2014, mai notificata (doc. 2), che ha definito il giudizio iscritto al n. 1421/2013 R.G. – nella parte in cui ha dichiarato non dovuta da la somma CP_1 di € 1.602,50 di cui alla fattura n. 20120211 del 22/02/2012 e ha condannato la stessa in Parte_1 solido con la terza chiamata al pagamento in favore di delle spese di lite CP_2 CP_1 liquidate in € 100,00 per spese vive ed € 700,00 per compensi oltre accessori di legge, nonché nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva spiegata nei confronti della terza chiamata e sulla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento delle CP_2 ulteriori somministrazioni fruite da . CP_1 Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione in appello, e la CP_1 [...] (oggi non si sono costituiti e all'udienza del 29/10/2015 è Controparte_3 Controparte_2 stata dichiarata la loro contumacia. All'udienza del 19/10/2022, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del termine di rito per il deposito della comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 190 c.p.c.; Con ordinanza in data 22.12.2022 il G.U., “tenuto conto che l'appello in esame è avverso una sentenza del Giudice di pace di Tivoli e che, pertanto, sussiste una questione di competenza funzionale/territoriale relativa al circondario legittimato a decidere sulla impugnazione (Tivoli in luogo di Roma)”, ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio. In data 14.03.2023 l'appellante ha depositato note autorizzate deducendo la tardività dell'asserito conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Roma.
1 Con successiva ordinanza del 12.05.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/03/2023, il G.U. ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, onerando la parte appellante al deposito di copia di tutti gli atti di causa relativi al primo grado. La causa ha subito ulteriori rinvii a causa della mancata trasmissione del fascicolo di primo grado del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Tivoli. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, all'udienza del 6.03.2025 è stata trattenuta in decisione previa assegnazione all'appellante costituito del termine fino all'11 aprile 2025 per il deposito della comparsa conclusionale, con espresso invito a dedurre in ordine alla competenza del Tribunale di Roma in sede di appello rispetto alla sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Tivoli.
**** La questione preliminare che la presente controversia impone di esaminare è quella della proposizione dell'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tivoli dinanzi al Tribunale di Roma, anziché dinanzi al Tribunale di Tivoli, nella cui circoscrizione ha sede il giudice di primo grado. Difatti, ai sensi dell'art. 341 c.p.c. “l'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza”. Al riguardo, è infondata la tesi – di parte appellante – della tardività/inammissibilità dell'eccezione di incompetenza funzionale/territoriale del Tribunale di Roma adito a decidere sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, sul presupposto che la competenza territoriale si fosse definitivamente radicata in capo al Tribunale adito. Si confonde, infatti, la questione dell'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile del giudice di primo grado, rispetto alla quale la preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. (il quale dispone che sono eccepite o rilevate entro l'udienza di trattazione) trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d'ufficio proposto dal giudice di secondo grado ai sensi dell'art.45 c.p.c. (ex multiis,. Cass. S.U. n. 11866 del 18/06/2020) con quella – verificatasi nel caso in esame – dell'appello proposto davanti a giudice incompetente ai sensi dell'art. 341 c.p.c. In effetti, la competenza del giudice d'appello è funzionale e inderogabile e la sua eventuale incompetenza è insanabile e può e deve essere rilevata d'ufficio in ogni fase del giudizio, salvo il passaggio in giudicato della sentenza (cfr. Cass., n. 4875/1999) Nel silenzio della norma citata, in caso di appello proposto davanti a giudice incompetente, per territorio o per grado, sono due le possibili soluzioni. Secondo l'impostazione più rigorosa, l'appello sarebbe inammissibile o improcedibile, con conseguente decadenza dall'impugnazione e passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Secondo l'opposto e prevalente orientamento, l'appello proposto dinnanzi a giudice incompetente avrebbe un effetto conservativo, in applicazione del più generale principio degli effetti conservativi della proposizione della domanda a giudice incompetente. Pertanto, il diritto di impugnazione non si estinguerebbe e sarebbe possibile la translatio iudicii dinnanzi al giudice competente con riassunzione nel termine di cui all' art. 50 c.p.c., ad una duplice condizione: a) che l'appello sia stato tempestivamente proposto;
b) che sia stato proposto con il mezzo di impugnazione previsto dalla legge. Ne consegue che, anche il giudice incompetente può valutare l'inammissibilità dell'appello, così come può farlo il giudice competente dinnanzi al quale il processo è stato riassunto. In effetti, il giudice d'appello, prima ancora di verificare la propria competenza, deve compiere le indagini dirette ad accertare se vi sia stata la valida costituzione del giudizio. Pertanto, l'appello proposto oltre i termini sarà sempre inammissibile, anche se proposto dinnanzi a giudice incompetente (Cass. 5095/1986; Cass. 1782/1984). La priorità, sul piano logico e giuridico, della questione dell'ammissibilità dell'appello rispetto a quella della competenza comporta che quando il giudice d'appello si sia pronunciato, con sentenza, sulla competenza, abbia voluto implicitamente pronunciarsi
2 anche sull'ammissibilità e validità dell'impugnazione; così che se si vogliono mettere in discussione queste statuizioni, se pur implicite, è necessario proporre ricorso in cassazione (Cass. n. 385/1988). Inoltre, l'effetto conservativo si verificherebbe solo nel caso di errore relativo alla competenza territoriale del giudice dell'impugnazione, mentre non sarebbe possibile alcuna translatio iudicii nel caso in cui l'errore riguardi il grado dell'impugnazione ovvero il tipo di impugnazione. L'efficacia conservativa dell'impugnazione neppure si produce quando sia stato erroneamente proposto appello innanzi al giudice ordinario invece che innanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 141, 3° co., R.D. 11.12.1775 (Cass. n. 2592/1997; Cass. n. 1716/1995). Alle due condizioni sopra indicate, se ne aggiunge una terza: la sanatoria dell'appello proposto a giudice incompetente si ha solo in caso di tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi a quello competente. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11969/2015) - se pur non unanimemente (v. C. 2709/2005) ha accolto il principio, sostenuto dalla dottrina maggioritaria, secondo cui la tempestiva proposizione dell'appello innanzi ad un giudice incompetente non configura un'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione, ma impedisce la decadenza del diritto all'impugnazione: all'atto di appello vengono così attribuiti effetti conservativi, alla triplice condizione che: a) il giudizio sia riassunto dinnanzi al giudice competente nei termini di cui all' art. 50, norma che non distingue tra giudizio di primo e giudizio di secondo grado (Cass. n. 12155/2004; Cass. n. 9554/1998); b) che rilevi l'incompetenza territoriale, anche nel caso in cui il giudice di appello sia stato individuato con erronea applicazione del foro erariale (Cass. 17395/2004; Cass. 19047/2003). Si affermava, invece, l'inammissibilità dell'appello proposto davanti ad un giudice diverso per grado, con ciò intendendosi che l'impugnazione è inammissibile quando la parte abbia errato proponendo appello davanti alla corte d'appello invece che al innanzi al tribunale e viceversa (Cass. n. 12155/2004; Cass. n. 5814/1999), così come è inammissibile quando sia stata proposta dinnanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o davanti ad un giudice di pari grado, perché in questi casi manca lo strumento che legittima il passaggio processuale dal primo al secondo grado (Cass. n. 17395/2004); c) che sia stato esperito il mezzo di impugnazione previsto dalla legge, e non, ad esempio, il ricorso in cassazione invece dell'appello (Cass. n. 5666/1984). La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, che si sono pronunciate escludendo l'inammissibilità dell'impugnazione e confermando la possibilità della translatio iudicii sia nei casi di incompetenza territoriale sia in quelli di incompetenza per grado (Cass. S.U. n. 18121/2016). Questo orientamento è stato confermato dalle pronunce successive (Cass., ord. n. 15463 del 21/07/2020; Cass., ord. n. 8155 del 03/04/2018; Cass. n. 28480/2017; contra, Cass., n. 5092 del 05/03/2018), anche alle ipotesi di impugnazione erroneamente proposta dinnanzi alla sezione specializzata agraria (Cass. n. 24274/2017). In conclusione, questo Giudicante ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dall'orientamento affermato dalle Sezioni Unite n. 18121/2016, sicché, una volta dichiarata l'incompetenza funzionale e inderogabile dell'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c., anziché dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, va disposta la prosecuzione della stessa dinanzi al giudice competente, individuato nel Tribunale di Tivoli, attraverso il meccanismo della "translatio iudicii” previsto dall'art. 50 c.p.c. Nulla va disposto in ordine alle spese della presente fase del giudizio, non essendosi costituite le parti appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Ottava Sezione Civile, non definitivamente pronunciando: a) dichiara l'incompetenza funzionale e inderogabile del Tribunale di Roma a pronunciarsi sull'appello avverso la sentenza n. 531/2014 resa dal Giudice di Pace di Tivoli;
b) rimette la causa dinanzi al Tribunale di Tivoli, quale giudice d'appello territorialmente competente;
3 c) assegna alle parti termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Tivoli. Così deciso in Roma il 27 maggio 2025 IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile
4