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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3290 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1580/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 1025/2024, pubblicata il 02/12/2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con sede legale in ROMA IN VIA GIUSEPPE GREZAR N.14, elettivamente domiciliata in VIA G. LAZZARONI 4 MILANO presso lo Studio dell'Avv.
OR EL che la rappresenta e difende come da procura;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato/a in VIA A. FOGAZZARO, 35 / b 20135 MILANO presso lo Studio dell'Avv. RUSSO DAVID MARIA che lo rappresenta e difende come da procura;
-APPELLATO-
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
In via principale: in accoglimento del proposto gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n.
1025/2024 del Tribunale di Varese pubblicata il 02.12.2024, accertare e dichiarare il credito di pagina 1 di 5 pari ad Euro 5.503,79 portato dalla cartella di pagamento n. Controparte_2
11720240008167122000 notificata in data 20.06.2024.
Condannare, in ogni caso, il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del proposto gravame con conferma della sentenza n. 1025/2024 del Tribunale di Varese pubblicata il 02.12.2024, per i motivi di cui in narrativa, in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., disporre la compensazione delle spese di giudizio.
Per : CP_1
In via principale:
Respingersi tutte le domande proposte da parte appellante, nei confronti dell'appellata, in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Varese.
In ogni caso con il favore delle spese, diritti e onorari di lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L ha proposto tempestivo appello avverso Parte_2 la sentenza n.1025/2024 del Tribunale di Varese che aveva accolto l'opposizione del Sig. CP_1 all'esecuzione intrapresa da attraverso la notifica in data 20/06/2024 della cartella
[...] Pt_2 di pagamento n.11720240008167122000 per un importo complessivo di Euro 5.497,91 (€
210,00 di spese processuali forfettarie;
€ 182,62 di imposta di registro;
€ 5.105,29 di spese per perizia contabile), dichiarando l'intervenuta prescrizione del credito, e condannato al Pt_2 pagamento delle spese di lite. In particolare, il Tribunale aveva affermato che il credito, costituito dalle spese di giustizia dovute in forza della sentenza penale di condanna definitiva n. 2233/2012 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, era prescritto per decorrenza dell'ordinario termine decennale, considerato che la sentenza era divenuta definitiva in data
20/12/2013 e la notifica della cartella, mai preceduta da alcun atto interruttivo, era avvenuta solo in data 20/06/2024. Rilevato che non vi era contestazione né in merito all'applicabilità del termine decennale di prescrizione né al dies a quo dello stesso, il Tribunale aveva accolto l'opposizione, rigettando l'eccezione dell' in merito all'applicabilità della sospensione Pt_2 del termine prescrizionale stabilita dal combinato disposto dell'art.68 co.1 d.l.18/2020 e dell'art.12 d.lgs.159/2015. L ha censurato l'appellata sentenza insistendo per Pt_2
pagina 2 di 5 l'applicazione della suddetta disciplina al caso in esame, ritenendo che l'ambito di applicazione della normativa emergenziale connessa all'epidemia da COVID-19 non era da intendersi limitato alle sole attività in scadenza nel periodo di sospensione individuato tra l'8 marzo 2020
e il 31 agosto 2021, bensì a tutte le attività anche solo sospese durante tale lasso temporale, con il conseguente slittamento in avanti dei termini di decadenza e di prescrizione. Ha chiesto dunque l'accertamento del proprio diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base della citata cartella di pagamento, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, o, in caso di conferma dell'appellata sentenza, la compensazione delle spese tra le parti ex art 92 co.2 c.p.c.
si è costituito chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al
31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori (termine prorogato al
31.8.21 dal successivo cd Decreto Lavoro D.L. n.99/21); ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge
27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo
2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica (anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212) l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'
[...]
. Controparte_3
Questa Corte, in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte già con sentenza n.
7893/22, e da ultimo ribadito con ordinanza n.960/25 e con sentenza n.21765/25, ritiene di aderire all'interpretazione secondo cui l'ambito di applicazione della disciplina emergenziale ex art.68 co.1 d.l.18/2020, in combinato disposto con l'art.12 d.lgs.159/2015, vada intesa in senso ampio, non riguardando le sole attività in scadenza nel periodo, ma altresì tutte le procedure di riscossione che fossero comunque iniziate e pendenti in detto periodo. Invero, letteralmente l'art 68 co.1 d.l.18/2020 fa riferimento a termini “in scadenza” e non a termini già scaduti nel periodo di tempo individuato, mentre l'art.12 è una disposizione di carattere generale che non pone alcun limite temporale. Inoltre, si ritiene che la portata generale del pagina 3 di 5 meccanismo di slittamento dei termini di prescrizione sia necessitata in virtù dell'impossibilità oggettiva di porre in essere, oltre alle attività di pagamento da parte dei contribuenti, anche le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso poste in essere da parte dell'ente impositore, con la evidente finalità di garantire efficacia all'azione amministrativa anche in un contesto emergenziale. A conferma del fatto che questo sia l'approdo definitivo cui è pervenuta la Corte di Cassazione sul punto si pone il fatto che la stessa, decidendo su rinvii pregiudiziali rimessi ex art.363 bis cpc dalle Corti di Giustizia
Tributaria di Gorizia e di Lecce, li ha dichiarati inammissibili per essere stata la questione risolta proprio con la citata ordinanza n.960/25.
Pertanto, operando nel caso in esame la sospensione della prescrizione così come previsto dalla disciplina emergenziale, si ha uno spostamento del termine finale equivalente al periodo di tempo sospeso.
Considerato che
tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 si contano 541 giorni e che quindi questi devono essere aggiunti al termine ordinario decennale operante nel caso in esame, il termine di prescrizione slitta dal 20/12/2023 al 13/06/2025: la notifica della cartella di pagamento è avvenuta il 20/06/2024, quando il termine di prescrizione non era dunque ancora maturato. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello, va accertata la sussistenza del credito di pari ad Euro 5.503,79 ed il diritto di questa a procedere Controparte_2 ad esecuzione forzata sulla base della cartella di pagamento n. 11720240008167122000.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM
147/22, considerati il valore della controversia e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Varese Parte_1
n. 1025/2024, pubblicata il 02/12/2024, così provvede:
- Accoglie l'appello e dichiara il diritto di a procedere Parte_1 ad esecuzione forzata sulla base della cartella di pagamento n.11720240008167122000.
- Condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate per il primo grado in complessivi Euro 4.237,00 (di cui Euro 919,00 per la fase di studio,
Euro 777,00 per la fase introduttiva, Euro 840,00 per la fase di trattazione ed Euro
1.701,00 per la fase decisionale) e per il secondo grado in complessivi Euro 4.888,00
(di cui Euro 1.134,00 per la fase di studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva, Euro
pagina 4 di 5 922,00 per la fase di trattazione ed Euro 1.911,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali nonché oneri fiscali secondo legge.
Così deciso, in Milano il 11/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Dott. Laura Sara Tragni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 1025/2024, pubblicata il 02/12/2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con sede legale in ROMA IN VIA GIUSEPPE GREZAR N.14, elettivamente domiciliata in VIA G. LAZZARONI 4 MILANO presso lo Studio dell'Avv.
OR EL che la rappresenta e difende come da procura;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato/a in VIA A. FOGAZZARO, 35 / b 20135 MILANO presso lo Studio dell'Avv. RUSSO DAVID MARIA che lo rappresenta e difende come da procura;
-APPELLATO-
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
In via principale: in accoglimento del proposto gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n.
1025/2024 del Tribunale di Varese pubblicata il 02.12.2024, accertare e dichiarare il credito di pagina 1 di 5 pari ad Euro 5.503,79 portato dalla cartella di pagamento n. Controparte_2
11720240008167122000 notificata in data 20.06.2024.
Condannare, in ogni caso, il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del proposto gravame con conferma della sentenza n. 1025/2024 del Tribunale di Varese pubblicata il 02.12.2024, per i motivi di cui in narrativa, in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., disporre la compensazione delle spese di giudizio.
Per : CP_1
In via principale:
Respingersi tutte le domande proposte da parte appellante, nei confronti dell'appellata, in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Varese.
In ogni caso con il favore delle spese, diritti e onorari di lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L ha proposto tempestivo appello avverso Parte_2 la sentenza n.1025/2024 del Tribunale di Varese che aveva accolto l'opposizione del Sig. CP_1 all'esecuzione intrapresa da attraverso la notifica in data 20/06/2024 della cartella
[...] Pt_2 di pagamento n.11720240008167122000 per un importo complessivo di Euro 5.497,91 (€
210,00 di spese processuali forfettarie;
€ 182,62 di imposta di registro;
€ 5.105,29 di spese per perizia contabile), dichiarando l'intervenuta prescrizione del credito, e condannato al Pt_2 pagamento delle spese di lite. In particolare, il Tribunale aveva affermato che il credito, costituito dalle spese di giustizia dovute in forza della sentenza penale di condanna definitiva n. 2233/2012 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, era prescritto per decorrenza dell'ordinario termine decennale, considerato che la sentenza era divenuta definitiva in data
20/12/2013 e la notifica della cartella, mai preceduta da alcun atto interruttivo, era avvenuta solo in data 20/06/2024. Rilevato che non vi era contestazione né in merito all'applicabilità del termine decennale di prescrizione né al dies a quo dello stesso, il Tribunale aveva accolto l'opposizione, rigettando l'eccezione dell' in merito all'applicabilità della sospensione Pt_2 del termine prescrizionale stabilita dal combinato disposto dell'art.68 co.1 d.l.18/2020 e dell'art.12 d.lgs.159/2015. L ha censurato l'appellata sentenza insistendo per Pt_2
pagina 2 di 5 l'applicazione della suddetta disciplina al caso in esame, ritenendo che l'ambito di applicazione della normativa emergenziale connessa all'epidemia da COVID-19 non era da intendersi limitato alle sole attività in scadenza nel periodo di sospensione individuato tra l'8 marzo 2020
e il 31 agosto 2021, bensì a tutte le attività anche solo sospese durante tale lasso temporale, con il conseguente slittamento in avanti dei termini di decadenza e di prescrizione. Ha chiesto dunque l'accertamento del proprio diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base della citata cartella di pagamento, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, o, in caso di conferma dell'appellata sentenza, la compensazione delle spese tra le parti ex art 92 co.2 c.p.c.
si è costituito chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al
31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori (termine prorogato al
31.8.21 dal successivo cd Decreto Lavoro D.L. n.99/21); ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge
27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo
2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica (anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212) l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'
[...]
. Controparte_3
Questa Corte, in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte già con sentenza n.
7893/22, e da ultimo ribadito con ordinanza n.960/25 e con sentenza n.21765/25, ritiene di aderire all'interpretazione secondo cui l'ambito di applicazione della disciplina emergenziale ex art.68 co.1 d.l.18/2020, in combinato disposto con l'art.12 d.lgs.159/2015, vada intesa in senso ampio, non riguardando le sole attività in scadenza nel periodo, ma altresì tutte le procedure di riscossione che fossero comunque iniziate e pendenti in detto periodo. Invero, letteralmente l'art 68 co.1 d.l.18/2020 fa riferimento a termini “in scadenza” e non a termini già scaduti nel periodo di tempo individuato, mentre l'art.12 è una disposizione di carattere generale che non pone alcun limite temporale. Inoltre, si ritiene che la portata generale del pagina 3 di 5 meccanismo di slittamento dei termini di prescrizione sia necessitata in virtù dell'impossibilità oggettiva di porre in essere, oltre alle attività di pagamento da parte dei contribuenti, anche le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso poste in essere da parte dell'ente impositore, con la evidente finalità di garantire efficacia all'azione amministrativa anche in un contesto emergenziale. A conferma del fatto che questo sia l'approdo definitivo cui è pervenuta la Corte di Cassazione sul punto si pone il fatto che la stessa, decidendo su rinvii pregiudiziali rimessi ex art.363 bis cpc dalle Corti di Giustizia
Tributaria di Gorizia e di Lecce, li ha dichiarati inammissibili per essere stata la questione risolta proprio con la citata ordinanza n.960/25.
Pertanto, operando nel caso in esame la sospensione della prescrizione così come previsto dalla disciplina emergenziale, si ha uno spostamento del termine finale equivalente al periodo di tempo sospeso.
Considerato che
tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 si contano 541 giorni e che quindi questi devono essere aggiunti al termine ordinario decennale operante nel caso in esame, il termine di prescrizione slitta dal 20/12/2023 al 13/06/2025: la notifica della cartella di pagamento è avvenuta il 20/06/2024, quando il termine di prescrizione non era dunque ancora maturato. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello, va accertata la sussistenza del credito di pari ad Euro 5.503,79 ed il diritto di questa a procedere Controparte_2 ad esecuzione forzata sulla base della cartella di pagamento n. 11720240008167122000.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM
147/22, considerati il valore della controversia e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Varese Parte_1
n. 1025/2024, pubblicata il 02/12/2024, così provvede:
- Accoglie l'appello e dichiara il diritto di a procedere Parte_1 ad esecuzione forzata sulla base della cartella di pagamento n.11720240008167122000.
- Condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate per il primo grado in complessivi Euro 4.237,00 (di cui Euro 919,00 per la fase di studio,
Euro 777,00 per la fase introduttiva, Euro 840,00 per la fase di trattazione ed Euro
1.701,00 per la fase decisionale) e per il secondo grado in complessivi Euro 4.888,00
(di cui Euro 1.134,00 per la fase di studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva, Euro
pagina 4 di 5 922,00 per la fase di trattazione ed Euro 1.911,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali nonché oneri fiscali secondo legge.
Così deciso, in Milano il 11/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Dott. Laura Sara Tragni
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