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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4742 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice AN PI PE, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
2504/23
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Luigi Iorio e Gaetano Nuvoletti
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni, Carmen Moscariello e Erminio
Capasso
Opposto
Nonché
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Mario De
IO
Opposto
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di ricorso depositato il 27.02.2023 l'opponente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto, in data 20.01.2023, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 071202290240579 23 000, recante l'indicazione, tra gli altri, dei seguenti avvisi di addebito: 1) avviso di addebito n. 37120120005675642000 asseritamente notificato in data 29.05.2012, avente ad oggetto i contributi I.V.S., in riferimento all'anno 2011, per un importo di
€ 2.879,68; 2) avviso di addebito n. 37120120017416585000 asseritamente notificato in data 31.01.2013, avente ad oggetto i contributi I.V.S., in riferimento all'anno 2012, per un importo di
€ 2.005,75; 3) avviso di addebito n. 37120130016879390000, asseritamente notificato in data 06.02.2014, avente ad oggetto i contributi I.V.S., in riferimento all'anno 2012, per un importo di
€ 2.056,67; 4) avviso di addebito n. 37120140012256768000 asseritamente notificato in data 21.10.2014, avente ad oggetto i contributi I.V.S., in riferimento all'anno 2013, per un importo di
€ 1.288,77; 5) avviso di addebito n. 37120140022811662000, asseritamente notificato in data 24.03.2015, avente ad oggetto i contributi I.V.S., in riferimento all'anno 2014, per un importo di
€ 2.636,20.
Il ricorrente ha quindi eccepito la prescrizione dei suindicati crediti previdenziali, chiedendo al Giudice adìto di accertare e dichiarare non dovuti gli importi riportati nell'atto di intimazione di pagamento impugnato, nonché accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti, con conseguente annullamento dell'atto di intimazione e degli avvisi sopra indicati, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L'ente impositore e l' si sono costituiti in Controparte_2 giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente si osserva che, nel caso di specie, dall'esame della documentazione esibita dall' , la notifica degli avvisi CP_1 impugnati risulta eseguita nelle date sopra indicate.
L'istante, dunque, si limita a far valere la prescrizione dei contributi per il decorso del termine quinquennale ex art.3, 9° comma della legge 335/95 decorrente dalla data di notifica degli avvisi sino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 20.01.2023, quale primo atto interruttivo.
L'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva deve essere accolta.
La Cassazione a SS.UU., con sentenza n. 23397/16 del 17.11.2016, ha infatti chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale.
A decorrere dalla notifica della cartella esattoriale, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.
Nella fattispecie, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento (20.01.2023) - atto interruttivo della prescrizione -, risulta decorso il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica degli avvisi impugnati come sopra indicata.
L' sebbene in modo confuso e poco ordinato Controparte_2
(è stato infatti necessario chiedere il deposito di un elenco), ha allegato i seguenti atti interruttivi: a) intimazione di pagamento n. 07120229024057923000; b) intimazione di pagamento n.
07120199020242449000; c) preavviso di fermo amministrativo n.
07180201400052957000; d) preavviso di fermo amministrativo n.
07180201500029232000; e) preavviso di fermo amministrativo n.
07180201600075403000.
Gli atti riportati alle lettere a), b) ed e) sono stati notificati mediante la procedura prevista dall'articolo 26, comma 2, del DPR
n. 602/1973 (quindi deposito telematico del suddetto atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere
Scpa, nonché richiesta di pubblicazione del relativo avviso di deposito (entrambi secretati) sul sito web della medesima società; invio della comunicazione), essendo l'indirizzo pec del ricorrente risultato “non valido”.
In ordine alla procedura seguita la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “la notifica in parola avvenne a mezzo pec nei confronti della contribuente, pacificamente imprenditrice, all'indirizzo indicato INIPEC indicato nel registro delle imprese (cfr. pag. 17 del ricorso). La notifica avvenne però ad un indirizzo che risultava non valido, come da rapporto del gestore della posta certificata. Per tale ipotesi l'art. 60,
d.P.R. n. 600/1973 prevede che si proceda alla notificazione tramite deposito telematico nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, col ché la notifica si intende perfezionata per il notificante, ai fini della decadenza, nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata trasmette ricevuta di accettazione”
(cfr. ord. Cass. n. 3703/25). Nel caso di specie non risulta tuttavia che la sequenza sia stata rispettata, non essendo stata fornita prova dell'invio di raccomandata.
Ne consegue quindi che la prescrizione non può ritenersi validamente interrotta dagli atti richiamati.
Il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400052957000
(relativo agli avvisi di cui ai n. 1, 2 e 3) ed il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201500029232000 (relativo all'avviso di cui al n. 4) sono stati invece comunicati al ricorrente nelle rispettive date del 7.07.2014 e 27.04.2015.
Considerato tuttavia che il successivo atto interruttivo è rappresentato dall'intimazione di pagamento n. 071202290240579 23
000 impugnata in questa sede e notificata il 20.01.2023, il diritto di credito in esame risulta estinto per il decorso del termine quinquennale di prescrizione, pur tenendo conto del periodo di sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per un totale di 129 giorni previsto dall'art. 37, comma 2, decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e del successivo periodo di sospensione dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21) fino al 30 giugno 2021.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito n.
37120120005675642000, n. 37120120017416585000, n.
37120130016879390000, n. 37120140012256768000, n.
371/20140022811662/000. Condanna le parti convenute in solido alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidando le stesse in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge con attribuzione.
Aversa 27.11.2025
Il Giudice del lavoro
AN PI PE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice AN PI PE, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
2504/23
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Luigi Iorio e Gaetano Nuvoletti
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni, Carmen Moscariello e Erminio
Capasso
Opposto
Nonché
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Mario De
IO
Opposto
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di ricorso depositato il 27.02.2023 l'opponente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto, in data 20.01.2023, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 071202290240579 23 000, recante l'indicazione, tra gli altri, dei seguenti avvisi di addebito: 1) avviso di addebito n. 37120120005675642000 asseritamente notificato in data 29.05.2012, avente ad oggetto i contributi I.V.S., in riferimento all'anno 2011, per un importo di
€ 2.879,68; 2) avviso di addebito n. 37120120017416585000 asseritamente notificato in data 31.01.2013, avente ad oggetto i contributi I.V.S., in riferimento all'anno 2012, per un importo di
€ 2.005,75; 3) avviso di addebito n. 37120130016879390000, asseritamente notificato in data 06.02.2014, avente ad oggetto i contributi I.V.S., in riferimento all'anno 2012, per un importo di
€ 2.056,67; 4) avviso di addebito n. 37120140012256768000 asseritamente notificato in data 21.10.2014, avente ad oggetto i contributi I.V.S., in riferimento all'anno 2013, per un importo di
€ 1.288,77; 5) avviso di addebito n. 37120140022811662000, asseritamente notificato in data 24.03.2015, avente ad oggetto i contributi I.V.S., in riferimento all'anno 2014, per un importo di
€ 2.636,20.
Il ricorrente ha quindi eccepito la prescrizione dei suindicati crediti previdenziali, chiedendo al Giudice adìto di accertare e dichiarare non dovuti gli importi riportati nell'atto di intimazione di pagamento impugnato, nonché accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti, con conseguente annullamento dell'atto di intimazione e degli avvisi sopra indicati, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L'ente impositore e l' si sono costituiti in Controparte_2 giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente si osserva che, nel caso di specie, dall'esame della documentazione esibita dall' , la notifica degli avvisi CP_1 impugnati risulta eseguita nelle date sopra indicate.
L'istante, dunque, si limita a far valere la prescrizione dei contributi per il decorso del termine quinquennale ex art.3, 9° comma della legge 335/95 decorrente dalla data di notifica degli avvisi sino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 20.01.2023, quale primo atto interruttivo.
L'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva deve essere accolta.
La Cassazione a SS.UU., con sentenza n. 23397/16 del 17.11.2016, ha infatti chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale.
A decorrere dalla notifica della cartella esattoriale, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.
Nella fattispecie, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento (20.01.2023) - atto interruttivo della prescrizione -, risulta decorso il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica degli avvisi impugnati come sopra indicata.
L' sebbene in modo confuso e poco ordinato Controparte_2
(è stato infatti necessario chiedere il deposito di un elenco), ha allegato i seguenti atti interruttivi: a) intimazione di pagamento n. 07120229024057923000; b) intimazione di pagamento n.
07120199020242449000; c) preavviso di fermo amministrativo n.
07180201400052957000; d) preavviso di fermo amministrativo n.
07180201500029232000; e) preavviso di fermo amministrativo n.
07180201600075403000.
Gli atti riportati alle lettere a), b) ed e) sono stati notificati mediante la procedura prevista dall'articolo 26, comma 2, del DPR
n. 602/1973 (quindi deposito telematico del suddetto atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere
Scpa, nonché richiesta di pubblicazione del relativo avviso di deposito (entrambi secretati) sul sito web della medesima società; invio della comunicazione), essendo l'indirizzo pec del ricorrente risultato “non valido”.
In ordine alla procedura seguita la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “la notifica in parola avvenne a mezzo pec nei confronti della contribuente, pacificamente imprenditrice, all'indirizzo indicato INIPEC indicato nel registro delle imprese (cfr. pag. 17 del ricorso). La notifica avvenne però ad un indirizzo che risultava non valido, come da rapporto del gestore della posta certificata. Per tale ipotesi l'art. 60,
d.P.R. n. 600/1973 prevede che si proceda alla notificazione tramite deposito telematico nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, col ché la notifica si intende perfezionata per il notificante, ai fini della decadenza, nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata trasmette ricevuta di accettazione”
(cfr. ord. Cass. n. 3703/25). Nel caso di specie non risulta tuttavia che la sequenza sia stata rispettata, non essendo stata fornita prova dell'invio di raccomandata.
Ne consegue quindi che la prescrizione non può ritenersi validamente interrotta dagli atti richiamati.
Il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400052957000
(relativo agli avvisi di cui ai n. 1, 2 e 3) ed il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201500029232000 (relativo all'avviso di cui al n. 4) sono stati invece comunicati al ricorrente nelle rispettive date del 7.07.2014 e 27.04.2015.
Considerato tuttavia che il successivo atto interruttivo è rappresentato dall'intimazione di pagamento n. 071202290240579 23
000 impugnata in questa sede e notificata il 20.01.2023, il diritto di credito in esame risulta estinto per il decorso del termine quinquennale di prescrizione, pur tenendo conto del periodo di sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per un totale di 129 giorni previsto dall'art. 37, comma 2, decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e del successivo periodo di sospensione dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21) fino al 30 giugno 2021.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito n.
37120120005675642000, n. 37120120017416585000, n.
37120130016879390000, n. 37120140012256768000, n.
371/20140022811662/000. Condanna le parti convenute in solido alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidando le stesse in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge con attribuzione.
Aversa 27.11.2025
Il Giudice del lavoro
AN PI PE