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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4664 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34227/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Eva Knickenberg-Giardina dall'avv. Roberto Flavio Tirone e dall'avv. Manuel
Alessandro Deamici, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tirone in Milano, Via San Giovanni sul Muro 18;
attrice;
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia . Limi e dall'avv. Aldo
Turconi ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Erba (CO)
Corso XXV Aprile n. 62;
convenuta;
Oggetto: vendita di beni mobili pagina 1 di 13 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
IN VIA PRINCIPALE
• accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti datati 22 novembre 2018 e prodotti sub DOC. 1, aventi ad oggetto la fornitura di billette per i gravi inadempimenti di CP_2
• condannare al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della CP_2
somma di Euro 1.114.451,84, o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia – anche in via equitativa – in corso di giudizio, oltre ad interessi, anche di mora per le transazioni commerciali, sino all'effettivo pagamento;
nonché
• condannare al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della CP_2
somma di Euro 72.095,33, o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia – anche in via equitativa – in corso di giudizio, oltre ad interessi, anche di mora per le transazioni commerciali, sino all'effettivo pagamento.
IN OGNI CASO
• con vittoria di onorari, spese, IVA e CPA, anche ai sensi dell'art. 96, commi
1 e 3 c.p.c.
per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Milano, rigettata ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria, così giudicare:
In via istruttoria: chiede preliminarmente che l'Ill.mo Giudice adito Voglia rimettere Controparte_1 la causa in istruttoria con l'ammissione e l'espletamento dei mezzi di prova già richiesti con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., depositata in data
20.10.2022, e con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c., depositata il
09.11.2022.
Nel merito:
pagina 2 di 13 - Accertato l'inadempimento della ai suoi obblighi Parte_1 contrattuali ed accertata la legittimità dell'avvenuta risoluzione contrattuale invocata da Controparte_1
- Rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via subordinata:
- Accertato l'inadempimento della ai suoi obblighi Parte_1
contrattuali,
- Rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via ulteriormente subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi per la quale, per ragioni di giustizia, l'Ill.mo
Giudice adito ritenesse fondata la domanda di risoluzione formulata da controparte,
- Accertare e quantificare l'entità del danno oggetto della pretesa attorea anche alla luce delle eccezioni proposte da in tutti i suoi atti Controparte_1
difensivi.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
pagina 3 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società tedesca Parte_1
Contr (breviter conveniva in giudizio la società per vederla Controparte_4
condannare, previa risoluzione dei contratti stipulati inter partes per inadempimento della convenuta, al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dall'attrice. Contr La sponeva di aver ricevuto dalla convenuta in data 22.11.2018 due ordini per la fornitura di 4, .000 tonnellate di acciaio grezzo in billette, e di aver quindi ordinato alla società indiana la produzione del Controparte_5
materiale richiesto dalla convenuta, secondo specifiche tecniche fornite direttamente da quest'ultima alla società indiana. Era seguita pertanto la spedizione delle billette ordinate con le seguenti modalit°:
− billette per un peso totale di 2.042.900,00 chilogrammi, caricate in data 11 marzo
2019 sulla nave MV. AEC DILIGENCE, con destinazione il Porto di Marina di
Carrara (DOC. 5 – Bill of lading ADE VIZ MDC 001 e Bill of lading ADE VIZ MDC
002);
− billette per un peso totale di 1.914.160,00 chilogrammi, caricate in data 11 maggio 2019 sulla nave MV. KIVELI, con destinazione il Porto di Marina di Carrara
(DOC. 6 – Bill of lading KVI VIS MDC 001 e Bill of lading KVI VIS MDC 002) con successivo stoccaggio presso il medesimo porto.
Nel luglio 2019 la convenuta aveva richiesto la consegna di una prima tranche di billette, per un peso di ca. 400 t., l'attrice aveva emesso la relativa fattura per Euro
239.096,13, saldata in data 12 dicembre 2019 unitamente ad altro importo relativo ad una precedente fornitura. Nel settembre 2019 la convenuta aveva rifiutato la consegna della restante quantità di billette d'acciaio, affermando la presenza di vizi Contr nei prodotti forniti, sempre da in base ad precedente e diverso ordine, contestazione che aveva nel prosieguo portato alla promozione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Lecco ed al successivo giudizio di merito ancora in corso alla data della citazione.
Erano seguite svariate interlocuzioni tra le parti in ordine alle forniture per cui è causa, senza esito, con conseguente emissione da parte dell'attrice sia delle pagina 4 di 13 fatture relative al materiale non ritirato per un totale di Euro 2.147.011,00, sia le Contr fatture relative ai costi di stoccaggio nelle more sostenuti da tutte formalmente respinte dalla convenuta. A seguito della comunicazione di risoluzione contrattuale, l'attrice era poi riuscita a rivendere a terzi il materiale non ritirato ad un prezzo inferiore a quello concordato con la convenuta. Le richieste di risarcimento danni avanzate dall'attrice per la differenza prezzo tra l'importo concordato tra le parti e quello ricavato dalla vendita a terzi e per i costi di stoccaggio erano rimaste anch'esse prive di riscontro.
Sotto il profilo del diritto, inquadrando il rapporto inter partes nei contratti di compravendita internazionale di beni mobili, con conseguente rilievo dell'art. 4 del
Reg. CE 593/2008 in tema di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
(Regolamento c.d. Roma I), l'attrice deduceva in primo luogo l'applicabilità del diritto tedesco, ed in base ad esso, della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (breviter “CISG”).
Deduceva pertanto in base alle norme della predetta Convenzione
l'inadempimento della convenuta per l'ingiustificato rifiuto di accettare le billette ordinate ed inviate, e di pagarne il corrispettivo, la conseguente legittimità della
Contr risoluzione del contratto da parte nonché il proprio diritto di essere risarcita dei danni patiti per il predetto inadempimento, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la risoluzione deicontratti datati 22 novembre 2018 e prodotti sub DOC.1, aventi ad oggetto la fornitura di billette, per i gravi inadempimenti di CP_2
condannare agamento, a titolo di risarcimento del danno,della somma di CP_6
Euro 1.186.547,17, o della diversa somma,maggiore o minore,che sarà ritenuta di giustizia –anche in via equitativa –in corso di giudizio, oltre a interessi, anche di mora per le transazioni commerciali, sino all'effettivo pagamento.
IN OGNI CASO, • con vittoria di spese, IVA e CPA.”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società contestava Controparte_1
integralmente gli assunti avversari, esponendo in fatto che: 1) nel corso del 2018 la
Contr convenuta aveva ordinato a 6.000 tonnellate di acciaio in billette, per un pagina 5 di 13 importo di Euro 3.849.000, consegnate, ritirate ed avviate a lavorazione. 2) il Contr 22.11.2018 veva poi ordinato a lteriori 4.000 tonnellate di acciaio CP_1
della medesima tipologia e con le medesime caratteristiche, con consegna nella primavera 2019; 3) nei primi mesi del 2019 la convenuta aveva ricevuto diverse contestazioni dai propri clienti per l'acciaio lavorato e fornito loro, per la presenza di bande e concentrazioni di piombo, che le rendevano inidonee all'uso cui erano destinate, con conseguenti resi, richieste risarcitorie, cui era seguita la sospensione della vendita dei prodotti realizzati con le billette già consegnate da Contr e correlata sospensione del pagamento ancora dovuto per Euro 57.084,30; 4) la convenuta aveva quindi sospeso il ritiro delle billette spedite in Italia tra il marzo ed il giugno 2019, in attesa delle richieste verifiche presso il produttore indiano da Contr parte di 5) la convenuta non aveva opposto un netto rifiuto al ritiro, ma aveva invano richiesto all'attrice il rilascio di idonea garanzia in merito alle modalità produttive dell'acciaio ordinato e dell'assenza di inclusioni di piombo nelle billette giacenti presso il porto di Marina di Massa;
le verifiche richieste dalla convenuta non erano mai state peraltro in concreto effettuate;
6) era quindi seguita da parte di con comunicazione del 29.10.2019 la risoluzione del contratto, e la CP_1
promozione di un procedimento ex art. 696 c.p.c. presso il Tribunale di Lecco che aveva accertato la presenza nell'acciaio fornito di inammissibili inclusioni di piombo, ed in seguito di un giudizio ordinario di cognizione per il risarcimento dei danni patiti dalla convenuta stessa. Sulla scorta di quanto esposto, la convenuta lamentava che nell'ambito di un rapporto continuativo di fornitura, trattandosi dello stesso tipo di materiale, proveniente dalla stessa acciaieria indiana, l'attrice avrebbe dovuto secondo canoni di buona fede attivarsi per le verifiche del caso e porre rimedio ad eventuali vizi analoghi a quelli già nelle more riscontrati nelle prime forniture. Contestava l'avversa domanda di risoluzione contrattuale, affermando che la convenuta stessa aveva già dichiarato per parte sua la risoluzione del contratto in data 22.10.2019, senza contestazioni avversarie sulla legittimità di detta risoluzione, con conseguente confutazione anche della domanda
Contr risarcitoria dei costi di stoccaggio, posto che veva tardato a procedere alla vendita a terzi delle billette in giacenza, aumentando illegittimamente tali costi.
pagina 6 di 13 Eccepiva infine ulteriormente l'erronea quantificazione del danno ex adverso Contr indicato, affermando che aveva rivenduto il materiale ad un prezzo quasi analogo a quello dei rottamed'acciaio. La convenuta concludeva pertanto nei seguenti termini: “- Accertare la connessione ex art. 40 c.p.c. fra la presente causa
e quella pendente avanti al Tribunale di Lecco al n. di R.G. 1446/2021, la cui prima udienza è fissata per il 04.02.2022 e, conseguentemente,
- Disporre la riunione di questa causa con quella rubricata al n. di R.G. 1446/2021
e pendente avanti il Tribunale di Lecco, fissando con ordinanza il termine per la riassunzione.
Nel merito:
- Accertato l'inadempimento della ai suoi obblighi Parte_1 contrattuali ed accertata la legittimità dell'avvenuta risoluzione contrattuale invocata da Controparte_1
- Rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via subordinata:
- Accertato l'inadempimento della ai suoi obblighi Parte_1
contrattuali,
- Rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via ulteriormente subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi per la quale, per ragioni di giustizia, l'Ill.mo Giudice adito ritenesse fondata la domanda di risoluzione formulata da controparte,
- Accertare e quantificare l'entità del danno oggetto della pretesa attorea anche alla luce delle eccezioni proposte da nella presente comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Respinta dal precedente giudicante l'istanza di riunione di giudizi formulata dalla convenuta, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttorie,
e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 7 di 13 In relazione alla controversia per cui è causa si osserva preliminarmente che oggetto del giudizio è costituito esclusivamente dai due distinti ordini di acquisto emessi in data 22.11.2018 dalla convenuta per la fornitura di 2.000 tonnellate di acciaio ciascuno, più precisamente l'ordine n. 11510/2018 e n, 11509/18 entrambi sub doc.1 fasc. attrice).
Non essendovi a monte alcun contratto quadro regolante i complessivi rapporti negoziali tra le parti, e non vertendosi in tema di vendita a consegne ripartite, che postula comunque l'esistenza di un unico vincolo obbligatorio, i due contratti de quibus risultano del tutto autonomi dai precedenti, e nessun solido collegamento in termini giuridici può essere ravvisato con i diversi e precedenti contratti stipulati tra le parti, che hanno dato luogo al contenzioso innanzi al Tribunale di Lecco. Né – si osserva – alcuna relazione giuridicamente rilevante tra i due ordini per cui è causa e gli ordini precedenti può essere individuata nel fatto che tutti gli ordini per billette d'acciaio emessi nel 2018 fossero, come affermato dalle parti, soggetti alle medesime specifiche tecniche ed alle medesime condizioni generali d'acquisto.
Trattasi quindi di contratti di compravendita autonomi, con conseguente valutazione altrettanto autonoma di quanto in concreto occorso in fase di esecuzione.
Si rileva inoltre, sempre in via preliminare, che i contratti de quibus devono essere necessariamente inquadrati nella vendita internazionale di beni mobili, e come tali soggetti come diritto materiale alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 11.06.1980 (breviter ) convenzione cui hanno Per_1 aderito sia la Germania che l'Italia. L'applicazione di detta convenzione non è stata peraltro neanche contestata dall'odierna convenuta.
Ciò posto, venendo al merito della controversia, si osserva che, in relazione ai predetti ordini, l'odierna convenuta non è stata in grado di provare nel presente giudizio l'esistenza di vizi e difetti nelle billette prodotte e spedite al porto di Marina di Carrara in esecuzione degli ordini di acquisto per cui è causa: le allegazioni e la stessa copiosa documentazione prodotta in giudizio da si riferisce a CP_1
vizi e difetti delle forniture precedenti, da cui la convenuta ha inteso estendere per cosi dire gli “effetti” anche agli ordini de quibus, fondandosi esclusivamente sulla pagina 8 di 13 presunzione che la provenienza dalla medesima acciaieria indiana comportasse sic et simpliciter la presenza dei medesimi vizi contestati per le diverse e precedenti forniture.
Si osserva infatti che, contrariamente a quanto occorso per il contenzioso incardinato in primo grado innanzi al Tribunale di Lecco, per le forniture oggetto del presente giudizio, non è stato promosso dalla convenuta alcun accertamento tecnico preventivo, né è stata fornita alcuna prova tecnica che attestasse la presenza degli stessi vizi riscontrati nell'acciaio fornito con i precedenti ordini anche nelle forniture per cui è causa: la predetta mancanza di accertamenti risulta peraltro poco comprensibile, considerando che – pacificamente – la convenuta ha ritirato una sia pur limitata parte delle billette per cui è causa (396 tonnellate), e che, a detta della stessa, ne ha lavorato soltanto 135 tonnellate, disponendo pertanto essa stessa a magazzino di un quantitativo di billette su cui avviare accertamenti tecnici o in contraddittorio o quanto meno di parte. Pur nella ravvisata applicabilità della Convenzione CISG sopra citata, che esclude l'applicazione del diritto interno, non appare ultroneo richiamare al riguardo quanto disposto dall'art. 1513 cod.civ.
Alla carenza di prova documentale in ordine agli affermati vizi e difetti delle billette per cui è causa, si aggiunge ad abundantiam che i numerosi capitoli di prova orale richiesti dalla convenuta nella propria memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. erano incentrati sulle vicende relative a precedenti ordini, estranei come detto al presente giudizio, e pertanto del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
Non essendo stata raggiunta pertanto alcuna prova in ordine ad eventuali vizi delle 4.000 tonnellate di billette d'acciaio per cui è causa, rimangono cristallizzati nel presente giudizio i seguenti fatti: l'emissione di ordini di acquisto da parte di er il predetto quantitativo di billette d'acciaio, la spedizione con due CP_1 diverse navi tra il marzo ed il maggio 2019, l'arrivo e lo stoccaggio presso il porto di Marina di Carrara per il successivo trasporto presso la sede dell'acquirente, ed il mancato ritiro della merce da parte della convenuta, ad eccezione delle prime
396 tonnellate, ritirate nel luglio 2019 e regolarmente pagate, tutti elementi ampiamente corroborati dalla produzione documentale in atti.
pagina 9 di 13 A tale stregua, ferme tutte le garanzie e le responsabilità legate alle obbligazioni incombenti sul venditore, ai sensi della CISG, in assenza di prova dell'esistenza di vizi delle forniture de quibus, il mancato ritiro dei prodotti de quibus ed il mancato pagamento del prezzo dei prodotti acquistati da parte dell'acquirente devono essere valutati alla stregua delle previsioni della CISG.
Risulta infatti inottemperato il disposto dell'art. 53 CISG “L'acquirente si assume
l'obbligo, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione, a pagare il prezzo ed a prendere in consegna le merci” e dell'art. 60 CISG, secondo cui: “L'obbligo dell'acquirente di ricevere la consegna consiste: a) nel compiere qualsiasi atto che ci si possa da lui ragionevolmente attendere per permettere al venditore, di effettuare la consegna;
e b) nel ritirare le merci”, posto che a tutt'evidenza, in base agli atti di causa, la convenuta non ha posto in essere le attività necessarie per il ritiro dei prodotti, rifiutandone espressamente la consegna
(ved. doc. 22 convenuta).
Alla stregua dei predetti ravvisati inadempimenti, deve affermarsi in primo luogo la legittimità del recesso operato dalla venditrice con la comunicazione del
02.03.2020 (doc. 24 fasc. attrice): per i motivi già esplicitati infatti non può ritenersi per contro legittima – per quanto attiene alle 4.000 tonnellate di billette per cui è causa – la precedente comunicazione el 22.10.2019 (doc 22 fasc, CP_1 convenuta), che esplicita per il “materiale giacente presso il porto” il netto riiiuto di ritirarle, dichiarando “di non volerle acquistare” , ritenendo pertanto del tutto infondatamente che i contratti di vendita non si fossero addirittura neanche conclusi.
Dalle predette osservazioni consegue altresì che, oltre alla risoluzione dei contratti, spetta all'attrice la rifusione dei danni (c.d. danni interessi) come disciplinati dalla
CISG: “art. 74: I danni-interessi per un'inadempienza al contratto commessa da una parte sono uguali alla perdita subita ed al guadagno mancato dell'altra parte a seguito dell'inadempienza. Tali danni-interessi non possono essere superiori alla perdita subita ed al guadagno mancato che la parte in difetto aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto,
pagina 10 di 13 considerando i fatti di cui era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, come possibili conseguenze dell'inadempienza del contratto”.
Nel caso di specie, in ossequio all'art.75 CISG secondo cui: “In caso di risoluzione del contratto e se, in maniera ragionevole e entro un termine ragionevole dopo la sua risoluzione, l'acquirente ha proceduto ad un acquisto di sostituzione o il venditore ad una vendita di compensazione, la parte che richiede danni-interessi può ottenere la differenza fra il prezzo del contratto il prezzo dell'acquisto di sostituzione o della vendita di compensazione, nonchè ogni altro danno-interesse che può essere dovuto in virtù dell'art. 74”, l'attrice ha chiesto in primo luogo a titolo di danno, la differenza tra il prezzo pattuito per le billette con l'odierna convenuta detratto il (minor) importo ricavato dalla vendita a terzi dell'acciaio de quo: nello specifico, considerando che l'attrice ha dichiarato essere giunte in esecuzione agli ordini de quibus al porto di Marina di Carrara 3.957,06 t., e che di esse la convenuta ha ritirato e pagato soltanto 396 t., quest'ultima avrebbe dovuto corrispondere, per le restanti 3.561,06 t., in base al prezzo pattuito di Euro 603/t.,
l'importo complessivo di Euro 2.147.319. Posto però che l'attrice ha dimostrato di aver rivenduto a terzi il restante quantitativo di billette ancora stoccato al minor prezzo unitario di Euro 290/t., con un ricavo complessivo di Euro 1.032.559,21 Contr (ved. doc. 25 fasc. attrice, fatture IT430/20 e IT431/20), la differenza tra i due importi ammonta ad Euro 1,114,760.
Anche se detta operazione di vendita a terzi risulta del tutto in linea con il disposto dell'art.77 CISG, secondo cui: “La parte che invoca l'inadempienza del contratto deve prendere misure ragionevoli, considerate le circostanze, al fine di limitare la perdita, ivi compreso il mancato guadagno, dovuto all'inadempienza. Se tralascia di farlo, la parte in difetto può chiedere una riduzione dei danni-interessi pari all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata”, la convenuta ha fortemente contestato le richieste avversarie, ritenendo che l'attrice avesse realizzato dalla “vendita in compensazione” un ricavo troppo esiguo, lontano dagli affermati prezzi di mercato dell'acciaio.
Dette contestazioni non appaiono conferenti: in primo luogo si rileva che la Per_1
non prevede alcunché in ordine alla congruità del prezzo di acquisto in pagina 11 di 13 sostituzione/vendita in compensazione (art.75 cit.) e che deve affermarsi che ai sensi dell'art. 77 cit. la venditrice si è comunque si è attivamente adoperata avendo provveduto alla vendita nell'immediatezza della risoluzione dei contratti del
02.03.2020. Non risultano per contro applicabili le norme del diritto interno
In secondo luogo le doglianze della convenuta sul punto paiono fondarsi su una contraddizione difficilmente superabile: da una parte la convenuta ha rifiutato il ritiro del materiale de quo, ritenendolo, come visto, viziato per “presunzione”, inidoneo all'uso a cui era destinato e pericoloso per la inammissibile presenza di inclusioni di piombo, dall'altro pretende oggi che il prezzo di rivendita del materiale rifiutato fosse calcolato secondo le quotazioni di mercato per l'acciaio di regolare qualità ed immune da vizi, e non sul minor prezzo che l'attrice è riuscita a
“spuntare” tra gli operatori del settore potenzialmente interessati.
Ritenendo pertanto, in base alla convenzione CISG prive di pregio le pur articolate contestazioni della convenuta, deve concludersi che per quanto riguarda il predetto profilo, ai sensi dell'art.75 c.p.c., l'attrice ha diritto di percepire l'importo complessivo di Euro 1,114,760.
All'attrice vanno altresi riconosciuti, a titolo di danno, i costi di stoccaggio delle billette de quibus quanto meno dal Novembre 2019 (a seguito della predetta comunicazione del 22.10.2019 di esplicito rifiuto al ritiro di cui al doc.22 convenuta cit) fino alla concreta vendita in compensazione sopra citata. Sulla scorta della documentazione prodotta dall'attrice (ved. docc 26 -30 fasc. attrice) dev'essere riconosciuto l'importo complessivo di Euro 72.095,33.
Agli importi in sorte capitale sopra indicati vanno infine applicati i relativi interessi, come previsto all'art. 78 CISG: “Se una parte non paga il prezzo o ogni altra somma dovuta, l'altra parte ha diritto a interessi su detta somma senza pregiudicare i danni-interessi che potrebbe richiedere in virtù dell'art. 74”.
Alla luce della ravvisata fondatezza delle domande attoree deve pertanto concludersi per la condanna della società convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di Euro 1.1186.855 oltre interessi di legge – da determinarsi in base al diritto tedesco, dalla data della domanda al saldo effettivo.
pagina 12 di 13 Alla soccombenza della società convenuta consegue, ai sensi dell'art.91 c.p.c., la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla società
nei confronti della società Parte_1
nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda ed Controparte_1
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I – accerta la legittimità della risoluzione contrattuale effettuata dalla società
in data 02.03.2020; Parte_1
II – condanna la società convenuta al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale parito dall'attrice, pari ad Euro 1.1186.855, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo effettivo;
III – condanna la società convenuta al pagamento delle spese Controparte_1
di lite, liquidate in complessivi Euro 32.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali ed accessori di legge.
Milano, 9 giugno 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Eva Knickenberg-Giardina dall'avv. Roberto Flavio Tirone e dall'avv. Manuel
Alessandro Deamici, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tirone in Milano, Via San Giovanni sul Muro 18;
attrice;
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia . Limi e dall'avv. Aldo
Turconi ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Erba (CO)
Corso XXV Aprile n. 62;
convenuta;
Oggetto: vendita di beni mobili pagina 1 di 13 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
IN VIA PRINCIPALE
• accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti datati 22 novembre 2018 e prodotti sub DOC. 1, aventi ad oggetto la fornitura di billette per i gravi inadempimenti di CP_2
• condannare al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della CP_2
somma di Euro 1.114.451,84, o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia – anche in via equitativa – in corso di giudizio, oltre ad interessi, anche di mora per le transazioni commerciali, sino all'effettivo pagamento;
nonché
• condannare al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della CP_2
somma di Euro 72.095,33, o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia – anche in via equitativa – in corso di giudizio, oltre ad interessi, anche di mora per le transazioni commerciali, sino all'effettivo pagamento.
IN OGNI CASO
• con vittoria di onorari, spese, IVA e CPA, anche ai sensi dell'art. 96, commi
1 e 3 c.p.c.
per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Milano, rigettata ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria, così giudicare:
In via istruttoria: chiede preliminarmente che l'Ill.mo Giudice adito Voglia rimettere Controparte_1 la causa in istruttoria con l'ammissione e l'espletamento dei mezzi di prova già richiesti con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., depositata in data
20.10.2022, e con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c., depositata il
09.11.2022.
Nel merito:
pagina 2 di 13 - Accertato l'inadempimento della ai suoi obblighi Parte_1 contrattuali ed accertata la legittimità dell'avvenuta risoluzione contrattuale invocata da Controparte_1
- Rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via subordinata:
- Accertato l'inadempimento della ai suoi obblighi Parte_1
contrattuali,
- Rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via ulteriormente subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi per la quale, per ragioni di giustizia, l'Ill.mo
Giudice adito ritenesse fondata la domanda di risoluzione formulata da controparte,
- Accertare e quantificare l'entità del danno oggetto della pretesa attorea anche alla luce delle eccezioni proposte da in tutti i suoi atti Controparte_1
difensivi.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
pagina 3 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società tedesca Parte_1
Contr (breviter conveniva in giudizio la società per vederla Controparte_4
condannare, previa risoluzione dei contratti stipulati inter partes per inadempimento della convenuta, al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dall'attrice. Contr La sponeva di aver ricevuto dalla convenuta in data 22.11.2018 due ordini per la fornitura di 4, .000 tonnellate di acciaio grezzo in billette, e di aver quindi ordinato alla società indiana la produzione del Controparte_5
materiale richiesto dalla convenuta, secondo specifiche tecniche fornite direttamente da quest'ultima alla società indiana. Era seguita pertanto la spedizione delle billette ordinate con le seguenti modalit°:
− billette per un peso totale di 2.042.900,00 chilogrammi, caricate in data 11 marzo
2019 sulla nave MV. AEC DILIGENCE, con destinazione il Porto di Marina di
Carrara (DOC. 5 – Bill of lading ADE VIZ MDC 001 e Bill of lading ADE VIZ MDC
002);
− billette per un peso totale di 1.914.160,00 chilogrammi, caricate in data 11 maggio 2019 sulla nave MV. KIVELI, con destinazione il Porto di Marina di Carrara
(DOC. 6 – Bill of lading KVI VIS MDC 001 e Bill of lading KVI VIS MDC 002) con successivo stoccaggio presso il medesimo porto.
Nel luglio 2019 la convenuta aveva richiesto la consegna di una prima tranche di billette, per un peso di ca. 400 t., l'attrice aveva emesso la relativa fattura per Euro
239.096,13, saldata in data 12 dicembre 2019 unitamente ad altro importo relativo ad una precedente fornitura. Nel settembre 2019 la convenuta aveva rifiutato la consegna della restante quantità di billette d'acciaio, affermando la presenza di vizi Contr nei prodotti forniti, sempre da in base ad precedente e diverso ordine, contestazione che aveva nel prosieguo portato alla promozione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Lecco ed al successivo giudizio di merito ancora in corso alla data della citazione.
Erano seguite svariate interlocuzioni tra le parti in ordine alle forniture per cui è causa, senza esito, con conseguente emissione da parte dell'attrice sia delle pagina 4 di 13 fatture relative al materiale non ritirato per un totale di Euro 2.147.011,00, sia le Contr fatture relative ai costi di stoccaggio nelle more sostenuti da tutte formalmente respinte dalla convenuta. A seguito della comunicazione di risoluzione contrattuale, l'attrice era poi riuscita a rivendere a terzi il materiale non ritirato ad un prezzo inferiore a quello concordato con la convenuta. Le richieste di risarcimento danni avanzate dall'attrice per la differenza prezzo tra l'importo concordato tra le parti e quello ricavato dalla vendita a terzi e per i costi di stoccaggio erano rimaste anch'esse prive di riscontro.
Sotto il profilo del diritto, inquadrando il rapporto inter partes nei contratti di compravendita internazionale di beni mobili, con conseguente rilievo dell'art. 4 del
Reg. CE 593/2008 in tema di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
(Regolamento c.d. Roma I), l'attrice deduceva in primo luogo l'applicabilità del diritto tedesco, ed in base ad esso, della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (breviter “CISG”).
Deduceva pertanto in base alle norme della predetta Convenzione
l'inadempimento della convenuta per l'ingiustificato rifiuto di accettare le billette ordinate ed inviate, e di pagarne il corrispettivo, la conseguente legittimità della
Contr risoluzione del contratto da parte nonché il proprio diritto di essere risarcita dei danni patiti per il predetto inadempimento, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la risoluzione deicontratti datati 22 novembre 2018 e prodotti sub DOC.1, aventi ad oggetto la fornitura di billette, per i gravi inadempimenti di CP_2
condannare agamento, a titolo di risarcimento del danno,della somma di CP_6
Euro 1.186.547,17, o della diversa somma,maggiore o minore,che sarà ritenuta di giustizia –anche in via equitativa –in corso di giudizio, oltre a interessi, anche di mora per le transazioni commerciali, sino all'effettivo pagamento.
IN OGNI CASO, • con vittoria di spese, IVA e CPA.”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società contestava Controparte_1
integralmente gli assunti avversari, esponendo in fatto che: 1) nel corso del 2018 la
Contr convenuta aveva ordinato a 6.000 tonnellate di acciaio in billette, per un pagina 5 di 13 importo di Euro 3.849.000, consegnate, ritirate ed avviate a lavorazione. 2) il Contr 22.11.2018 veva poi ordinato a lteriori 4.000 tonnellate di acciaio CP_1
della medesima tipologia e con le medesime caratteristiche, con consegna nella primavera 2019; 3) nei primi mesi del 2019 la convenuta aveva ricevuto diverse contestazioni dai propri clienti per l'acciaio lavorato e fornito loro, per la presenza di bande e concentrazioni di piombo, che le rendevano inidonee all'uso cui erano destinate, con conseguenti resi, richieste risarcitorie, cui era seguita la sospensione della vendita dei prodotti realizzati con le billette già consegnate da Contr e correlata sospensione del pagamento ancora dovuto per Euro 57.084,30; 4) la convenuta aveva quindi sospeso il ritiro delle billette spedite in Italia tra il marzo ed il giugno 2019, in attesa delle richieste verifiche presso il produttore indiano da Contr parte di 5) la convenuta non aveva opposto un netto rifiuto al ritiro, ma aveva invano richiesto all'attrice il rilascio di idonea garanzia in merito alle modalità produttive dell'acciaio ordinato e dell'assenza di inclusioni di piombo nelle billette giacenti presso il porto di Marina di Massa;
le verifiche richieste dalla convenuta non erano mai state peraltro in concreto effettuate;
6) era quindi seguita da parte di con comunicazione del 29.10.2019 la risoluzione del contratto, e la CP_1
promozione di un procedimento ex art. 696 c.p.c. presso il Tribunale di Lecco che aveva accertato la presenza nell'acciaio fornito di inammissibili inclusioni di piombo, ed in seguito di un giudizio ordinario di cognizione per il risarcimento dei danni patiti dalla convenuta stessa. Sulla scorta di quanto esposto, la convenuta lamentava che nell'ambito di un rapporto continuativo di fornitura, trattandosi dello stesso tipo di materiale, proveniente dalla stessa acciaieria indiana, l'attrice avrebbe dovuto secondo canoni di buona fede attivarsi per le verifiche del caso e porre rimedio ad eventuali vizi analoghi a quelli già nelle more riscontrati nelle prime forniture. Contestava l'avversa domanda di risoluzione contrattuale, affermando che la convenuta stessa aveva già dichiarato per parte sua la risoluzione del contratto in data 22.10.2019, senza contestazioni avversarie sulla legittimità di detta risoluzione, con conseguente confutazione anche della domanda
Contr risarcitoria dei costi di stoccaggio, posto che veva tardato a procedere alla vendita a terzi delle billette in giacenza, aumentando illegittimamente tali costi.
pagina 6 di 13 Eccepiva infine ulteriormente l'erronea quantificazione del danno ex adverso Contr indicato, affermando che aveva rivenduto il materiale ad un prezzo quasi analogo a quello dei rottamed'acciaio. La convenuta concludeva pertanto nei seguenti termini: “- Accertare la connessione ex art. 40 c.p.c. fra la presente causa
e quella pendente avanti al Tribunale di Lecco al n. di R.G. 1446/2021, la cui prima udienza è fissata per il 04.02.2022 e, conseguentemente,
- Disporre la riunione di questa causa con quella rubricata al n. di R.G. 1446/2021
e pendente avanti il Tribunale di Lecco, fissando con ordinanza il termine per la riassunzione.
Nel merito:
- Accertato l'inadempimento della ai suoi obblighi Parte_1 contrattuali ed accertata la legittimità dell'avvenuta risoluzione contrattuale invocata da Controparte_1
- Rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via subordinata:
- Accertato l'inadempimento della ai suoi obblighi Parte_1
contrattuali,
- Rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via ulteriormente subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi per la quale, per ragioni di giustizia, l'Ill.mo Giudice adito ritenesse fondata la domanda di risoluzione formulata da controparte,
- Accertare e quantificare l'entità del danno oggetto della pretesa attorea anche alla luce delle eccezioni proposte da nella presente comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Respinta dal precedente giudicante l'istanza di riunione di giudizi formulata dalla convenuta, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttorie,
e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 7 di 13 In relazione alla controversia per cui è causa si osserva preliminarmente che oggetto del giudizio è costituito esclusivamente dai due distinti ordini di acquisto emessi in data 22.11.2018 dalla convenuta per la fornitura di 2.000 tonnellate di acciaio ciascuno, più precisamente l'ordine n. 11510/2018 e n, 11509/18 entrambi sub doc.1 fasc. attrice).
Non essendovi a monte alcun contratto quadro regolante i complessivi rapporti negoziali tra le parti, e non vertendosi in tema di vendita a consegne ripartite, che postula comunque l'esistenza di un unico vincolo obbligatorio, i due contratti de quibus risultano del tutto autonomi dai precedenti, e nessun solido collegamento in termini giuridici può essere ravvisato con i diversi e precedenti contratti stipulati tra le parti, che hanno dato luogo al contenzioso innanzi al Tribunale di Lecco. Né – si osserva – alcuna relazione giuridicamente rilevante tra i due ordini per cui è causa e gli ordini precedenti può essere individuata nel fatto che tutti gli ordini per billette d'acciaio emessi nel 2018 fossero, come affermato dalle parti, soggetti alle medesime specifiche tecniche ed alle medesime condizioni generali d'acquisto.
Trattasi quindi di contratti di compravendita autonomi, con conseguente valutazione altrettanto autonoma di quanto in concreto occorso in fase di esecuzione.
Si rileva inoltre, sempre in via preliminare, che i contratti de quibus devono essere necessariamente inquadrati nella vendita internazionale di beni mobili, e come tali soggetti come diritto materiale alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 11.06.1980 (breviter ) convenzione cui hanno Per_1 aderito sia la Germania che l'Italia. L'applicazione di detta convenzione non è stata peraltro neanche contestata dall'odierna convenuta.
Ciò posto, venendo al merito della controversia, si osserva che, in relazione ai predetti ordini, l'odierna convenuta non è stata in grado di provare nel presente giudizio l'esistenza di vizi e difetti nelle billette prodotte e spedite al porto di Marina di Carrara in esecuzione degli ordini di acquisto per cui è causa: le allegazioni e la stessa copiosa documentazione prodotta in giudizio da si riferisce a CP_1
vizi e difetti delle forniture precedenti, da cui la convenuta ha inteso estendere per cosi dire gli “effetti” anche agli ordini de quibus, fondandosi esclusivamente sulla pagina 8 di 13 presunzione che la provenienza dalla medesima acciaieria indiana comportasse sic et simpliciter la presenza dei medesimi vizi contestati per le diverse e precedenti forniture.
Si osserva infatti che, contrariamente a quanto occorso per il contenzioso incardinato in primo grado innanzi al Tribunale di Lecco, per le forniture oggetto del presente giudizio, non è stato promosso dalla convenuta alcun accertamento tecnico preventivo, né è stata fornita alcuna prova tecnica che attestasse la presenza degli stessi vizi riscontrati nell'acciaio fornito con i precedenti ordini anche nelle forniture per cui è causa: la predetta mancanza di accertamenti risulta peraltro poco comprensibile, considerando che – pacificamente – la convenuta ha ritirato una sia pur limitata parte delle billette per cui è causa (396 tonnellate), e che, a detta della stessa, ne ha lavorato soltanto 135 tonnellate, disponendo pertanto essa stessa a magazzino di un quantitativo di billette su cui avviare accertamenti tecnici o in contraddittorio o quanto meno di parte. Pur nella ravvisata applicabilità della Convenzione CISG sopra citata, che esclude l'applicazione del diritto interno, non appare ultroneo richiamare al riguardo quanto disposto dall'art. 1513 cod.civ.
Alla carenza di prova documentale in ordine agli affermati vizi e difetti delle billette per cui è causa, si aggiunge ad abundantiam che i numerosi capitoli di prova orale richiesti dalla convenuta nella propria memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. erano incentrati sulle vicende relative a precedenti ordini, estranei come detto al presente giudizio, e pertanto del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
Non essendo stata raggiunta pertanto alcuna prova in ordine ad eventuali vizi delle 4.000 tonnellate di billette d'acciaio per cui è causa, rimangono cristallizzati nel presente giudizio i seguenti fatti: l'emissione di ordini di acquisto da parte di er il predetto quantitativo di billette d'acciaio, la spedizione con due CP_1 diverse navi tra il marzo ed il maggio 2019, l'arrivo e lo stoccaggio presso il porto di Marina di Carrara per il successivo trasporto presso la sede dell'acquirente, ed il mancato ritiro della merce da parte della convenuta, ad eccezione delle prime
396 tonnellate, ritirate nel luglio 2019 e regolarmente pagate, tutti elementi ampiamente corroborati dalla produzione documentale in atti.
pagina 9 di 13 A tale stregua, ferme tutte le garanzie e le responsabilità legate alle obbligazioni incombenti sul venditore, ai sensi della CISG, in assenza di prova dell'esistenza di vizi delle forniture de quibus, il mancato ritiro dei prodotti de quibus ed il mancato pagamento del prezzo dei prodotti acquistati da parte dell'acquirente devono essere valutati alla stregua delle previsioni della CISG.
Risulta infatti inottemperato il disposto dell'art. 53 CISG “L'acquirente si assume
l'obbligo, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione, a pagare il prezzo ed a prendere in consegna le merci” e dell'art. 60 CISG, secondo cui: “L'obbligo dell'acquirente di ricevere la consegna consiste: a) nel compiere qualsiasi atto che ci si possa da lui ragionevolmente attendere per permettere al venditore, di effettuare la consegna;
e b) nel ritirare le merci”, posto che a tutt'evidenza, in base agli atti di causa, la convenuta non ha posto in essere le attività necessarie per il ritiro dei prodotti, rifiutandone espressamente la consegna
(ved. doc. 22 convenuta).
Alla stregua dei predetti ravvisati inadempimenti, deve affermarsi in primo luogo la legittimità del recesso operato dalla venditrice con la comunicazione del
02.03.2020 (doc. 24 fasc. attrice): per i motivi già esplicitati infatti non può ritenersi per contro legittima – per quanto attiene alle 4.000 tonnellate di billette per cui è causa – la precedente comunicazione el 22.10.2019 (doc 22 fasc, CP_1 convenuta), che esplicita per il “materiale giacente presso il porto” il netto riiiuto di ritirarle, dichiarando “di non volerle acquistare” , ritenendo pertanto del tutto infondatamente che i contratti di vendita non si fossero addirittura neanche conclusi.
Dalle predette osservazioni consegue altresì che, oltre alla risoluzione dei contratti, spetta all'attrice la rifusione dei danni (c.d. danni interessi) come disciplinati dalla
CISG: “art. 74: I danni-interessi per un'inadempienza al contratto commessa da una parte sono uguali alla perdita subita ed al guadagno mancato dell'altra parte a seguito dell'inadempienza. Tali danni-interessi non possono essere superiori alla perdita subita ed al guadagno mancato che la parte in difetto aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto,
pagina 10 di 13 considerando i fatti di cui era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, come possibili conseguenze dell'inadempienza del contratto”.
Nel caso di specie, in ossequio all'art.75 CISG secondo cui: “In caso di risoluzione del contratto e se, in maniera ragionevole e entro un termine ragionevole dopo la sua risoluzione, l'acquirente ha proceduto ad un acquisto di sostituzione o il venditore ad una vendita di compensazione, la parte che richiede danni-interessi può ottenere la differenza fra il prezzo del contratto il prezzo dell'acquisto di sostituzione o della vendita di compensazione, nonchè ogni altro danno-interesse che può essere dovuto in virtù dell'art. 74”, l'attrice ha chiesto in primo luogo a titolo di danno, la differenza tra il prezzo pattuito per le billette con l'odierna convenuta detratto il (minor) importo ricavato dalla vendita a terzi dell'acciaio de quo: nello specifico, considerando che l'attrice ha dichiarato essere giunte in esecuzione agli ordini de quibus al porto di Marina di Carrara 3.957,06 t., e che di esse la convenuta ha ritirato e pagato soltanto 396 t., quest'ultima avrebbe dovuto corrispondere, per le restanti 3.561,06 t., in base al prezzo pattuito di Euro 603/t.,
l'importo complessivo di Euro 2.147.319. Posto però che l'attrice ha dimostrato di aver rivenduto a terzi il restante quantitativo di billette ancora stoccato al minor prezzo unitario di Euro 290/t., con un ricavo complessivo di Euro 1.032.559,21 Contr (ved. doc. 25 fasc. attrice, fatture IT430/20 e IT431/20), la differenza tra i due importi ammonta ad Euro 1,114,760.
Anche se detta operazione di vendita a terzi risulta del tutto in linea con il disposto dell'art.77 CISG, secondo cui: “La parte che invoca l'inadempienza del contratto deve prendere misure ragionevoli, considerate le circostanze, al fine di limitare la perdita, ivi compreso il mancato guadagno, dovuto all'inadempienza. Se tralascia di farlo, la parte in difetto può chiedere una riduzione dei danni-interessi pari all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata”, la convenuta ha fortemente contestato le richieste avversarie, ritenendo che l'attrice avesse realizzato dalla “vendita in compensazione” un ricavo troppo esiguo, lontano dagli affermati prezzi di mercato dell'acciaio.
Dette contestazioni non appaiono conferenti: in primo luogo si rileva che la Per_1
non prevede alcunché in ordine alla congruità del prezzo di acquisto in pagina 11 di 13 sostituzione/vendita in compensazione (art.75 cit.) e che deve affermarsi che ai sensi dell'art. 77 cit. la venditrice si è comunque si è attivamente adoperata avendo provveduto alla vendita nell'immediatezza della risoluzione dei contratti del
02.03.2020. Non risultano per contro applicabili le norme del diritto interno
In secondo luogo le doglianze della convenuta sul punto paiono fondarsi su una contraddizione difficilmente superabile: da una parte la convenuta ha rifiutato il ritiro del materiale de quo, ritenendolo, come visto, viziato per “presunzione”, inidoneo all'uso a cui era destinato e pericoloso per la inammissibile presenza di inclusioni di piombo, dall'altro pretende oggi che il prezzo di rivendita del materiale rifiutato fosse calcolato secondo le quotazioni di mercato per l'acciaio di regolare qualità ed immune da vizi, e non sul minor prezzo che l'attrice è riuscita a
“spuntare” tra gli operatori del settore potenzialmente interessati.
Ritenendo pertanto, in base alla convenzione CISG prive di pregio le pur articolate contestazioni della convenuta, deve concludersi che per quanto riguarda il predetto profilo, ai sensi dell'art.75 c.p.c., l'attrice ha diritto di percepire l'importo complessivo di Euro 1,114,760.
All'attrice vanno altresi riconosciuti, a titolo di danno, i costi di stoccaggio delle billette de quibus quanto meno dal Novembre 2019 (a seguito della predetta comunicazione del 22.10.2019 di esplicito rifiuto al ritiro di cui al doc.22 convenuta cit) fino alla concreta vendita in compensazione sopra citata. Sulla scorta della documentazione prodotta dall'attrice (ved. docc 26 -30 fasc. attrice) dev'essere riconosciuto l'importo complessivo di Euro 72.095,33.
Agli importi in sorte capitale sopra indicati vanno infine applicati i relativi interessi, come previsto all'art. 78 CISG: “Se una parte non paga il prezzo o ogni altra somma dovuta, l'altra parte ha diritto a interessi su detta somma senza pregiudicare i danni-interessi che potrebbe richiedere in virtù dell'art. 74”.
Alla luce della ravvisata fondatezza delle domande attoree deve pertanto concludersi per la condanna della società convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di Euro 1.1186.855 oltre interessi di legge – da determinarsi in base al diritto tedesco, dalla data della domanda al saldo effettivo.
pagina 12 di 13 Alla soccombenza della società convenuta consegue, ai sensi dell'art.91 c.p.c., la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla società
nei confronti della società Parte_1
nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda ed Controparte_1
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I – accerta la legittimità della risoluzione contrattuale effettuata dalla società
in data 02.03.2020; Parte_1
II – condanna la società convenuta al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale parito dall'attrice, pari ad Euro 1.1186.855, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo effettivo;
III – condanna la società convenuta al pagamento delle spese Controparte_1
di lite, liquidate in complessivi Euro 32.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali ed accessori di legge.
Milano, 9 giugno 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
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