Decreto cautelare 15 luglio 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 9 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/05/2022, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/05/2022
N. 00738/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01049/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2021, proposto da
Associazione Pro Loco "Luigi Strada", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mariangela Crisci, Massimino Crisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ginosa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone 56;
nei confronti
Ditta Individuale Giuliano Pioggia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0019450 del 1.7.2021 – comunicato in pari data – nella parte in cui il Comune di Ginosa, «dichiara la decadenza della concessione demaniale marittima n. 1/2013 intestata all'Associazione Pro Loco “L. Strada” di Marina di Ginosa; nonché dispone il rigetto dell'istanza di proroga prot. n. 19351 del 30.7.2020», nonché in ogni altra parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;
- della nota prot. 0015339 del 22.5.2021, nella parte in cui comunicava «ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis, L. n. 241/990, i motivi – indicati in premessa e contenuti analiticamente nella allegata relazione tecnica-parere istruttorio – ostativi all'accoglimento dell'istanza di proroga della concessione demaniale formulata con note prot. 971-973-974 del 12.1.2021», nonché nella parte in cui «ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8, L. n. 241/1990, comunica[va] l'avvio del procedimento volto all'accertamento dell'avvenuta decadenza della Concessione demaniale marittima n. 01/2013 del 18.4.2013», nonché in ogni altra parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;
- della relazione tecnica/parere istruttorio del 15.1.2021, a firma del RUP, in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;
- della deliberazione di G.C. n. 134 del 27.4.2006, in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;
- della deliberazione di G.C. n. 118 del 13.4.2006, in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;
- della nota prot. 0019374 del 30.7.2020, in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa.
- dell'ordinanza n. 64 del 29.10.2020, in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;
- della deliberazione G.C. n. 143 del 30.6.2017, in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ginosa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Associazione Pro Loco "Luigi Strada" ha impugnato il provvedimento prot. n. 0019450 del 1.7.2021, con cui il Comune di Ginosa ha dichiarato “la decadenza della concessione demaniale marittima n. 1/2013” ed ha disposto “il rigetto dell'istanza di proroga prot. n. 19351 del 30.7.2020”.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- con atto n. 52 del 17.8.1976, l’Associazione “riceveva in concessione la gestione del campeggio internazionale sito in Ginosa località Marina di Ginosa”;
- a seguito di apposita procedura concorsuale indetta “per l’assegnazione delle aree demaniali disponibili nella frazione di marina di Ginosa, l’odierna ricorrente, diveniva altresì assegnataria dell’area di arenile ad uso balneazione, denominata LA/1-2”;
- con atto n. 1 del 18.4.2013, il prefato arenile veniva affidato in concessione alla ricorrente sino al 31.12.2020;
- “in data 15.6.2018, veniva a scadenza la concessione n. 52/1976 relativa all’area campeggio, in ragione dell’espressa volontà del civico EN … di non rinnovare la gestione del camping, al fine di avviare una gara pubblica per l’affidamento dello stesso”;
-la predetta gara “ad oggi, non risulta ancora bandita, tant’è che lo stesso Comune di Ginosa, per gli anni 2018 e 2019, concedeva ad tempus (per la sola stagione balneare) la gestione del camping sempre all’odierna ricorrente”;
- nel frattempo, “il Comune di Ginosa avviava … il procedimento per lo sgombero e la riconsegna dell’area camping”;
- “venute meno le strutture interne al camping”, la ricorrente “presentava al civico EN, in data 10.5.2018, una SCIA per una differente disposizione dell’uso dell’area demaniale, prevedendo espressamente l’installazione di servizi igienici amovibili”, che veniva positivamente “esitata dal civico EN – dopo apposita Conferenza di Servizi – in data 12.5.2020”;
- “nonostante l’assenza di titolo per la gestione del camping, fin dal 2018, nessuna criticità veniva sollevata dal civico EN rispetto alla CDM 1/2013 che, dunque, giungeva alla sua naturale scadenza in data 31.12.2020”;
- stante, la “proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime previste dalla L. 145/2018 e dal d.l. 77/2020, l’odierna ricorrente … presentava istanza per l’ottenimento della proroga della CDM 1/2013”;
- “il civico EN, proprio in concomitanza con l’avvio della stagione balneare, lungi dal rilasciare la suddetta proroga prevista ex lege, comunicava ex abrupto con nota prot. 15339 del 22.5.2021, contestualmente: - il preavviso di rigetto dell’istanza di proroga della CDM 1/2013, e - l’avvio del procedimento per la decadenza ex art. 47 let. f) cod. nav. dalla suddetta Concessione”;
- in particolare, “il civico EN … si riportava supinamente ad una verbosa relazione tecnica del RUP datata 15.1.2021”, le cui contestazioni “possono così sintetizzarsi: - assenza di accessi pubblici percorribili dai portatori di handicap, in quanto i camminamenti di accesso sarebbero ammalorati; - assenza di un’area a parcheggio a distanza di massimo 500 m. dal confine dell’area demaniale, come prescritto dalla delibera G.M. n. 118 del 13.4.2006; - assenza di servizi igienici e sanitari con allacciamento alla fogna dinamica e alla rete dell’acquedotto pubblico, come prescritto dalla delibera G.M. 118/2006”;
- le dette carenze “venivano fatte tutte discendere dalla “perdita” della disponibilità del camping all’interno del quale, ai sensi della Delibera G.C. 134/2006, erano presenti i servizi sanitari e l’area a parcheggio richiesta”;
- l’odierna ricorrente “in data 4.6.2021 presentava i propri scritti difensivi, a valere tanto quali memorie procedimentali ex art. 10 L. 241/1990, quanto quale riscontro ai motivi ostativi”;
- “in data 1.7.2021, con il provvedimento odiernamente gravato … l’Amministrazione Comunale valutava non satisfattive le osservazioni” e quindi “dichiarava la decadenza … dalla CDM 1/2013 e, contestualmente, disponeva il rigetto dell’istanza di proroga”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- l’ordinanza Regionale n. 663 del 6.5.2021 non impone “in alcun punto ai concessionari la disponibilità di un’area a parcheggio … o la necessità ineludibile che i servizi igienici siano allacciati alla rete fognaria”, tant’è che l’Amministrazione comunale “successivamente alla scadenza del termine di gestione del camping, ha favorevolmente esitato in data 12.5.2020 una SCIA (presentata il 17.5.2018) con la quale si approvava l’allocazione sull’arenile di alcuni bagni chimici”;
- ““l’abbandono” delle criticità sui camminamenti, rilevate in fase di comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 e non riproposte nel provvedimento finale, configura un loro totale superamento”;
- né “il provvedimento in parola può qualificarsi quale “revoca” della concessione”, dal momento che l’art.10 della l.r. 17/2015 “limita i casi di revoca alle ipotesi indicate espressamente dall’art. 42 cod. nav.”;
- l’impianto motivazionale “del provvedimento odiernamente gravato poggia sul presupposto della perdita della struttura camping” che però non è imputabile alla ricorrente, ma deriva dalla “volontà del civico EN di non rinnovare la relativa concessione di gestione, per mettere la stessa a gara”;
- “non v’è prova della irrimediabile compromissione del prosieguo del rapporto”;
- l’esercizio del potere “ex artt. 10 L.R. 17/2015 e 47 cod. nav. … presuppone che vi sia stato un inadempimento da parte della concessionaria, ovverosia « l'accertamento di fatti gravemente violativi degli obblighi imposti al momento del rilascio del titolo » (Cons. Stato, sez. VI, 17.1.2014, n. 232)”, sicché è “motivo di invalidità del provvedimento di decadenza la mancata attivazione di una preliminare interlocuzione procedimentale”;
- “negandosi a monte la proroga/rinnovo imposta ex lege della concessione già “scaduta”, si è ab ovo esclusa la possibilità per la concessionaria di intervenire sui presunti inadempimenti”;
- “non sussiste alcun rapporto di interdipendenza tra la concessione dell’area Camping e la CDM 1/2013, tale da comportare la decadenza automatica di quest’ultima a seguito della scadenza della prima”;
- l’art. 1 co. 682 e ss. della L. 145/2018 “ha imposto una proroga ex lege delle concessioni demaniali in essere (qual è quella in oggetto), rispetto alla quale non residua alcun potere discrezionale da parte del civico EN”;
- il “rilascio della proroga ex art. 1 co. 682 e ss. L. 145/2018 … è il presupposto giuridico per poter validamente avviare un procedimento di decadenza ex art. 47 cod. nav.”.
4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale per resistere al ricorso.
5. Nella pubblica udienza del 20.04.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. Nel parere istruttorio posto a fondamento del provvedimento impugnato, tra le altre cose, è stato rilevato che “ il Campeggio Internazionale/struttura ricettiva, e l'area d.m. in concessione (C.D. n. 1/2013) sono strettamente interagenti, interconnessi, e funzionali tra loro ”.
In particolare, il RUP ha contestato che la disponibilità del campeggio viene a configurarsi quale conditio sine qua non per l’uso dell’area demaniale nei termini indicati nella concessione n. 1/2013, sicché la restituzione del campeggio comporta in via necessitata la decadenza del titolo demaniale.
In tal senso, il RUP ha osservato che:
- le strutture del campeggio (servizi igienici e area a parcheggio) sono necessarie per garantire che l’uso dell’area demaniale avvenga nel rispetto dei requisiti indicati con le deliberazioni di G.C. 118/2006 e 139/2010 (entrambe espressamente richiamate nelle premesse della concessione n. 1/2013), con specifico riferimento alle prescrizioni riguardanti “ i servizi igienici e sanitari ”, che devono essere allacciati alla “ fogna dinamica e alla rete dell’acquedotto pubblico ”, e alla dotazione di aree a parcheggio, da allocare “ all’interno della struttura ricettiva ” (in questo caso il campeggio) cui la concessione demaniale è funzionalmente collegata;
- a seguito della restituzione delle strutture del campeggio, i predetti requisiti sono venuti meno e non sono altrimenti acquisibili dalla ricorrente, la qual cosa determina l’impossibilità di garantire un uso del demanio conforme al relativo titolo concessorio e quindi, quale conseguenza immediata e diretta, la decadenza della concessione ai sensi dell’art. 47 cod. nav.
6.2. Sul punto, parte ricorrente sostiene che i requisiti fissati dalle deliberazioni di G.C. n. 118/2006 e 139/2010 non sarebbero attuali, essendo stati implicitamente superati a seguito e per effetto dell’entrata in vigore della l.r. n. 17/2015, il cui art. 6, co. 1, lett. b), ha riservato in via esclusiva alla regione la disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, sottraendola ai comuni, alla cui competenza la stessa disciplina era in precedenza affidata ai sensi della l.r. 17/2006.
6.3. La predetta tesi non può essere condivisa.
Invero, anche a voler seguire l’interpretazione dell’art. 6 co. 1 della l.r. n. 17/2015 prospettata da controparte, resta il fatto che, ratione temporis , la norma in questione non può che produrre effetti (e il relativo riparto di competenze amministrative non può quindi operare che) per il futuro, fermi ed impregiudicati gli usi e i correlati requisiti già definiti nell’ambito delle concessioni demaniali marittime rilasciate per finalità turistico ricreative prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 17/2015.
Nel caso di specie - in disparte la questione delle aree a parcheggio - è comunque indubbio (in quanto non oggetto di contestazione) che, a seguito della restituzione delle strutture del campeggio, la ricorrente non è nelle condizioni di assicurare che l’uso del demanio marittimo sia assistito dalla disponibilità di “ servizi igienici e sanitari ” allacciati alla “ fogna dinamica e alla rete dell’acquedotto pubblico ” nei termini indicati dalla concessione n. 1/2013, in forza del rinvio per relationem ai requisiti richiesti dalle presupposte deliberazioni giuntali.
6.4. La sopravvenuta impossibilità di utilizzare l’area demaniale in conformità alle prescrizioni di cui al relativo titolo con riferimento a obblighi che hanno - nell'economia del rapporto concessorio - un rilievo essenziale, siccome correlati alla fornitura all'utenza degli occorrenti servizi, vale senza meno a giustificare la statuizione di decadenza ai sensi dell’art. 47 del codice della navigazione, quale ipotesi di “cattivo uso” del bene demaniale (comma 1, lett. b).
6.5. Peraltro, se pure è vero che nella concessione n. 1/2013 non vi sono riferimenti espressi alla funzionalizzazione del demanio alla conduzione della struttura ricettiva, è però parimenti vero - come è stato osservato dall’Amministrazione comunale nei propri scritti difensivi - che: a) il bando pubblicato per l’affidamento della concessione in esame prevedeva quale clausola di preferenza proprio la titolarità della struttura ricettiva; b) la ricorrente ebbe a presentare la domanda per il rilascio della concessione quale titolare della struttura ricettiva (camping); c) con apposita relazione precisò che, in conformità alle diposizioni comunali vigenti in materia, avrebbe allocato tutti i servizi nel camping.
Ne consegue che, a anche a prescindere dalla questione concernente il possesso dei requisiti, il provvedimento di decadenza (siccome correlato al fatto che la ricorrente ha perso la disponibilità del camping) è atto dovuto, perché diversamente si consentirebbe la novazione della originaria concessione e la trasformazione del titolo in qualcosa di sostanzialmente diverso, quanto al relativo scopo ed alle correlate condizioni di utilizzo.
6.6. Stante la decadenza della concessione, non vi sono le condizioni perché il relativo titolo possa essere prorogato in forza delle prescrizioni di cui all’art. 1, commi 682 e ss., della legge 145/2018.
6.7. Per le anzidette ragioni il ricorso deve essere respinto.
7. La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO