Articolo 11 della Legge 26 marzo 1990, n. 62
Articolo 10
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12 aprile 1990
Art. 11. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255 .
Nota all'art. 11:
I decreti-legge n. 175/1989 e n. 255/1989 concernono la "Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la lotteria di Venezia".
Entrata in vigore il 12 aprile 1990