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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/09/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 626/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 626/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. ODORICI SILVIA C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, e potranno fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, dandosene tempestiva comunicazione
2) La figlia rimarrà nella casa familiare sita in Castelnuovo Per_1
Rangone – via Zoello Barbieri n. 7 con il padre , che provvederà Parte_1
al suo mantenimento e provvederà integralmente alle spese straordinarie
3) La signora rinuncia all'assegno di mantenimento. Parte_2
4) La signora corrisponderà a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento della figlia la somma mensile di € 100,00 a mezzo Per_1
bonifico bancario entro il giorno 18 di ogni mese, rivalutabile ISTAT come per legge
5) La casa coniugale resterà assegnata al sig. .” Parte_1
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , Parte_1 Parte_2
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
MODENA (MO) il 19/08/1963 e , nata a [...] Parte_2
COSENTINO (CS) il 13/07/1966. 2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELNUOVO
RANGONE (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2008, atto n.6,
Parte I)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 626/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. ODORICI SILVIA C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, e potranno fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, dandosene tempestiva comunicazione
2) La figlia rimarrà nella casa familiare sita in Castelnuovo Per_1
Rangone – via Zoello Barbieri n. 7 con il padre , che provvederà Parte_1
al suo mantenimento e provvederà integralmente alle spese straordinarie
3) La signora rinuncia all'assegno di mantenimento. Parte_2
4) La signora corrisponderà a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento della figlia la somma mensile di € 100,00 a mezzo Per_1
bonifico bancario entro il giorno 18 di ogni mese, rivalutabile ISTAT come per legge
5) La casa coniugale resterà assegnata al sig. .” Parte_1
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , Parte_1 Parte_2
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
MODENA (MO) il 19/08/1963 e , nata a [...] Parte_2
COSENTINO (CS) il 13/07/1966. 2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELNUOVO
RANGONE (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2008, atto n.6,
Parte I)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale