Ordinanza cautelare 8 settembre 2021
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 04/04/2025, n. 6827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6827 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06827/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07741/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7741 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Centro di Reclutamento, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, -OMISSIS-;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza – Centro di Reclutamento – Sottocommissione alla prova di -OMISSIS-, relativo al giudizio sull’elaborato eseguito dal Ricorrente e riferito alla prova scritta di -OMISSIS-, recante il voto di “-OMISSIS- su 30” quale “votazione conseguita nella prova scritta di -OMISSIS-”, risultato quest’ultimo che ha causato la esclusione del Ricorrente dal “CONCORSO, PER L’AMMISSIONE DI -OMISSIS- ALLIEVI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE- COMPARTI ORDINARIO E AEREONAVALE ALLA ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA PER L'ANNO ACCADEMICO -OMISSIS-”, indetto dal Comando Generale della Guardia di Finanza in data -OMISSIS-, in quanto risulterebbe che il ricorrente non ha raggiunto il punteggio minimo per il prosieguo delle altre prove indicate nel Bando di concorso. Il suddetto provvedimento, mai notificato, è stato pubblicato sul sito web dedicato al concorso (link:https://concorsi.gdf.gov.it/Portale-Concorsi/DettaglioConcorso.aspx?c=N8VHYou2ebaRo3NvW_RoXg) in data -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli qui impugnati;
nonché per l’accertamento
della insussistenza di cause di esclusione per il Ricorrente per la errata valutazione dell'elaborato di prova eseguito dal Ricorrente in data -OMISSIS-, come previsto dall’art. -OMISSIS-, punto 1, del Bando, con consequenziale ordine all'Amministrazione di provvedere in tal senso e del pedissequo diritto del Ricorrente ad essere ammesso al prosieguo delle prove concorsuali (prova fisica, accertamenti attitudinali e sanitari, prova orale).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Centro di Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento di esclusione dell’odierno ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di -OMISSIS- allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di finanza, per l’anno accademico -OMISSIS-, non avendo il predetto conseguito il punteggio minimo previsto dal bando di concorso pari a 18/30, all’esito della prova scritta (punteggio riportato -OMISSIS-/30).
Avverso il provvedimento gravato si eccepisce la “violazione del Bando, dell’art. 582 del D.P.R. 90/2010, del DM 4 giugno 2014 e della relativa Direttiva Tecnica, errata applicazione dei criteri di valutazione della prova scritta, eccesso di potere per travisamento della realtà e ed erroneità dell’accertamento fisico sul ricorrente, contraddittorietà, difetto d’istruttoria e di motivazione” , risultando insussistente il presupposto di fatto circa la qualificazione degli errori riscontrati dalla Sottocommissione esaminatrice che hanno portato all’esclusione del ricorrente nella procedura de qua .
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria finale di merito del concorso in oggetto (pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it il -OMISSIS-) e per mancata notifica dello stesso ad almeno uno dei controinteressati cc.dd. “successivi”.
Con ordinanza cautelare-OMISSIS- è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, apparendo le censure rassegnate “adeguatamente contraddette dalle argomentazioni spiegate dalla resistente amministrazione nella propria memoria difensiva, anche alla luce del fatto che l’esito del giudizio di idoneità attitudinale è espressivo di una discrezionalità tecnica che è censurabile in sede giurisdizionale solo in presenza di profili d’illogicità ed incongruenza, non puntualmente evidenziati nel caso in esame” .
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 febbraio 2025 la causa è passata in decisione.
Tanto premesso, ritiene in via preliminare il Collegio di poter prescindere dalle eccezioni in rito di improcedibilità del ricorso formulate dalla difesa erariale, attesa l’infondatezza, nel merito, delle lagnanze di parte ricorrente e tenuto comunque conto della disposta notifica dell’impugnazione ad almeno uno dei controinteressati, peraltro neppure costituitosi in giudizio.
Ciò considerato, occorre osservare che la giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel senso che le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti, e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal g.a., se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà “ictu oculi” rilevabile; ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore, e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità (cfr. in termini, Cons. St., sez. IV^, sentenza n. 6037 del 28.11.20-OMISSIS-).
Applicando le suesposte coordinate al caso di specie - e confermando dunque quanto sommariamente anticipato in sede cautelare - il Collegio ritiene infondate le censure mosse con il ricorso, non essendo rilevabile alcun vizio di carattere macroscopico nel giudizio espresso dalla commissione esaminatrice, atteso che, anche relativamente alla punteggiatura e/o al lessico di un elaborato, non esistono criteri, per così dire, “matematici” di valutazione, essendovi al contrario sfumature che, sempre a parere del Collegio, consentono di modulare in maniera articolata il relativo giudizio, indipendentemente dall’assenza di errori (cfr. ex multis, T.A.R. per il Lazio - Sez. II di Roma, sentenza 04.11. 2015 n. -OMISSIS-490; T.A.R. per il Lazio ordinanza 08.10.2014 n. 4844/2014; T.A.R. per il Lazio - Sez. I di Roma, sentenze 06 luglio 20-OMISSIS- n. 6164 e 06 settembre 20-OMISSIS- n. 7590).
Non trova d’altra parte fondamento neppure la dedotta erronea applicazione dei criteri di valutazione, posto che dalla stesura della relativa scheda di esame – depositata in atti – emerge l’applicazione di punteggi compresi nelle griglie prefissate e dunque espressivi dei rispettivi contenuti di giudizio.
Per quanto precede, deve parimenti essere disattesa l’asserita illegittimità del voto numerico attribuito alla prova scritta, atteso che i punteggi attribuiti per ogni singola voce all’elaborato del ricorrente trovano la propria motivazione nei predefiniti criteri di valutazione, che ne costituiscono il parametro di riferimento, senza che sia necessaria alcuna ulteriore specificazione (T.A.R. Lazio, Sezione Seconda, sentenza 04.11.2015 n. -OMISSIS-490).
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Tenuto comunque conto dell’immanente grado di opinabilità dei giudizi delle commissioni di concorso, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.