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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/07/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1408/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1408/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 C.F. ) Parte_2 C.F._2 Entrambi con il patrocinio dell'avv. COVINI SILVIA APPELLANTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GANDOLFI SARA CP_1 C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli depositati telematicamente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 405/03 il Tribunale di Piacenza accoglieva la domanda proposta da
, commercialista, nei confronti dei coniugi e , CP_1 Parte_1 Parte_2
per il pagamento di euro 32.335,00, oltre accessori di legge ed interessi dalla domanda al saldo, quale compenso per le prestazioni professionali -svolte prima della cancellazione dall'albo avvenuta il 23.10.2019- elencate nell'atto introduttivo, già indicate nel pagina 1 di 14 “consuntivo” stragiudiziale del 4.10.2019, prestazioni svolte in esecuzione del disciplinare di incarico del 3.6.2019 e di incarichi conferiti verbalmente.
Avverso tale sentenza proponevano appello i convenuti chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Costituitosi il per resistere all'impugnazione, respinta l'istanza ex art. 283 cpc, CP_1
la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza dell'8.4.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)Premesso, in rito, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del CP_1
l'appello appare invero articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc poiché tali da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili, nel merito va respinto il primo motivo di gravame con cui si ribadisce l'eccezione per la quale il avrebbe richiesto il compenso in relazione CP_1
ad attività riservate dalla legge all'avvocato o al notaio.
Infatti, pacificamente, al commercialista è consentito assistere il cliente in relazione alla conclusione di contratti, fra cui le transazioni, tanto più in materia commerciale e finanziaria, nonché prestare consulenza quanto alla definizione di posizioni creditorie/debitorie, prestare la propria opera in relazione a ricorsi tributari, mantenere i rapporti con l'Agenzia delle Entrate, collaborare con altri professionisti, quali il notaio o l'avvocato, al fine di tutelare al meglio gli interessi dei propri clienti.
Il non ha domandato compensi per attività di difesa giudiziale o di redazione di CP_1
atti notarili, e nessuna delle attività elencate nel primo motivo di appello rientra dunque fra quelle riservate esclusivamente agli avvocati o ai notai.
Nell'ambito del medesimo motivo, gli appellanti hanno eccepito che, ai sensi dell'art. 4
DL 139/05, il sarebbe divenuto incompatibile con lo svolgimento delle CP_1
prestazioni professionali a partire dal 2.8.2019, giorno in cui la Belgiardino ss, di cui era pagina 2 di 14 stato nominato amministratore e di cui era socio, era stata iscritta con la qualifica di
Impresa Agricola.
Il Tribunale ha affermato che le prestazioni professionali furono poste in essere prima del 23.10.2019, data della cancellazione del dall'albo professionale per CP_1
sopravventa incompatibilità. Tale statuizione non è stata specificamente impugnata, e risulta peraltro pienamente confermata dalle date dei documenti prodotti dal CP_1
Gli appellanti vorrebbero piuttosto far cessare il diritto al compenso già al momento in cui si sarebbe verificata la causa di incompatibilità dell'iscrizione all'albo, e non dal momento della successiva cancellazione.
Tale prospettazione va disattesa.
Se l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, rappresenta pacificamente un elemento essenziale del contratto, senza la quale la prestazione del professionista non dà luogo ad alcun diritto al compenso, non di meno la capacità del professionista va ricondotta al mero fatto della iscrizione nell'albo di categoria, che esplica tutti i suoi effetti fino a quando non venga a cessare con la cancellazione;
sono pertanto validi gli atti di esercizio della professione, nonostante la sussistenza in fatto di una situazione di incompatibilità del professionista non ancora accertata e dichiarata (Cass. 2012/64).
Non occorre allora, nel caso di specie, verificare se per quelle prestazioni per le quali il compenso -come si dirà appresso- può essere al riconosciuto, furono svolte CP_1
prima o dopo il 2.8.2019.
3)Con secondo, il terzo ed il quarto motivo di gravame, gli appellanti, che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del costituendosi in primo grado CP_1
avevano sollevato tempestivamente la relativa contestazione (<<Si evidenzia …che per
l'attività elencata ai punti da c) ad h) punto 1) del presente atto, corrispondenti ai punti da 3 a 17 del consuntivo del 04/10/2019 (vedi doc. avv. n. 13), non è mai stato conferito alcun incarico da parte degli esponenti, ragione per cui il credito sotteso a tali presunte prestazioni è del tutto inesistente… gli esponenti hanno conferito incarico a per CP_1
pagina 3 di 14 le sole prestazioni indicate nel disciplinare del 03/06/2019>>), lamentano l'erroneità della decisione impugnata sotto i profili della mancanza di prova del conferimento degli incarichi professionali, della mancanza di prova dell'espletamento delle attività cui la richiesta di pagamento ineriva, e della non congruità degli importi domandati e riconosciuti dal Tribunale che, in mancanza di valida pattuizione scritta, avrebbe dovuto liquidare i compensi ai sensi dell'art. 2233 cc, facendo dunque ricorso ai parametri di cui al DM 140/12 temporalmente applicabili.
Tali motivi possono essere trattati congiuntamente con riferimento a ciascun credito indicato nel consuntivo del 4.10.2019, e sono fondati nei limiti di cui appresso.
Va premesso che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale (p. 9), e come invece dedotto dagli appellanti (p. 30 appello), nessun rilievo agli effetti dell'art. 115 cpc può avere la condotta preprocessuale dei convenuti per il fatto che questi non risultano avere risposto, prima del giudizio, alla messa in mora datata 12.11.2019; tanto meno rileva la mancata risposta al consuntivo del 4.10.2019 (non sottoscritto, nonostante quanto affermato nella comparsa conclusionale dal , tato più che i convenuti avevano CP_1
anche negato sin dalla comparsa di risposta di avere mai ricevuto il suddetto consuntivo, di cui non vi è prova della ricezione.
Con riguardo alla censura di mancata prova, da parte del dell'avere questi CP_1
ricevuto dalla e da l'incarico di svolgere alcune delle prestazioni Pt_1 Parte_2
oggetto di causa (questione trattata non solo nel secondo motivo, ma anche nel terzo), deve considerarsi che, come dedotto dagli appellanti, parte delle prestazioni cui la richiesta di compenso inerisce risultano effettivamente svolte nell'interesse della impresa agricola individuale di , figlio degli appellanti, o della società CP
FI SR, di cui era unico socio e amministratore unico sempre Controparte_3
(v. visura in atti). CP
Invero la circostanza è pacifica: nella richiesta stragiudiziale di pagamento del 4.10.2019 indirizzata agli attuali appellanti, il faceva riferimento ai compensi per attività CP_1
pagina 4 di 14 svolte <per Vs conto e relative alla società agricola FI SRs e relazione (sic)
e società semplice in capo a , , e CP Parte_3 Parte_2 Parte_1
-> , e anche nell'atto introduttivo del giudizio, il ha domandato la
[...] CP_1
condanna dei convenuti al pagamento dei compensi relativi a prestazioni svolte <sia per loro conto, sia per conto delle società di famiglia ad essi collegate (OS ss,
FI di OS AO…)>>, essendo stati, in tesi, i convenuti <mandatari>> di ogni incarico professionale.
Un incarico al da parte dei genitori di occuparsi di tutte le questioni relative alla CP_1
impresa individuale del figlio o alla FI SR non è contenuto nella scrittura CP
del 3.6.2019 avente ad oggetto le seguenti attività: <istruttoria transazione saldo e stralcio debito a breve-lungo termine istituto contratto con MA Crédit GR tramite mutuo fondiario;
assistenza professionale fiscale per definizione ed estinzione trattativa mutuo fondiario;
assistenza professionale fiscale per istruttoria e ottenimento nuovo mutuo fondiario;
assistenza professionale fiscale per operazioni societarie e relativi atti notarili>>.
Il Tribunale, a fronte della tempestiva contestazione dei convenuti di non avere essi conferito al incarichi (ulteriori rispetto a quelli di cui al disciplinare del CP_1
3.6.2019) che riguardassero le due imprese agricole facenti capo al figlio , e non CP
alla società semplice da loro costituita insieme ai figli e , ha affermato che CP Pt_3
le risultanze probatorie consentivano di ritenere provata l'attività professionale svolta dal come descritta nel consuntivo del 4.10.2019 <per assistenza stragiudiziale CP_1
relativa a problematiche di natura fiscale e di trattativa con terze parti per conto di tutta la famiglia per incarico esplicito degli odierni convenuti, producendo le copie Pt_2
relative a detti incarichi (doc. M attore)>>.
Come si è visto, detto consuntivo, in buona parte, riguardava prestazioni svolte in favore di soggetti diversi dai convenuti e dalla OS ss, e, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, in relazione a tali prestazioni non è stata dal fornita alcuna prova che CP_1
pagina 5 di 14 gli incarichi svolti in favore della FI SR e della impresa individuale di CP
gli fossero stati conferiti dai convenuti, quali <mandatari>>, evidentemente
[...]
senza rappresentanza, <di ogni incarico…per prestazioni professionali svolte anche in favore di altri soggetti collegati ai sig.ri e come la società Parte_2 Parte_1
FI SRs si e personalmente, loro figlio>>. CP CP
Infatti, dai documenti prodotti sub M non si trae alcuna conferma di un incarico conferito dai genitori relativo a tutti gli affari di famiglia, e in particolare della
FI SR e dell'impresa individuale del figlio . Le deleghe prodotte sub. M CP
hanno infatti ad oggetto le questioni in ciascuna specificamente indicate, e sono firmate da o dai soci della OS ss a seconda che l'incarico riguardasse l'impresa CP CP
o la FI SR, o la società semplice.
[...]
Infine, mai è stato allegato che i genitori avessero assunto la veste di garanti delle obbligazioni del figlio o della SR verso il commercialista.
Vanno quindi esclusi i compensi relativi alle voci del consuntivo che, proprio alla luce della documentazione prodotta dal risultano riguardare soggetti diversi dagli CP_1
attuali appellanti, in proprio o quali soci della OS ss.
In particolare, vanno dunque esclusi il compenso di euro 2.000,00 di cui al n. 6 relativo alla assistenza per rateazione di un debito verso l'Agenzia delle Entrate della impresa individuale di;
il compenso di euro 2.500,00 di cui al n. 8 per consulenza in CP
merito al decreto ingiuntivo n. 1132/19 ottenuto dal Parte_4
contro la FI SRs;
il compenso di euro 500,00 di cui al n. 12 per consulenza relativa al contenzioso fra l'avv. e l'impresa individuale di OS;
il CP_4 CP
compenso di euro 300,00 di cui al n. 13 per assistenza per <predisposizione decreto ingiuntivo , riguardano la documentazione prodotta (sub G) rapporti Per_1
intrattenuti fra la azienda agricola la sola FI SR. Per_1
Vi sono alcune richieste indicate nel consuntivo che riguardano attività svolte in parte favore della FI SRs o della ditta , e in parte della OS ss. CP
pagina 6 di 14 In particolare, quanto al n. 5 (2.500,00), si tratta di assistenza relativa a <ricorsi tributari per soluzione gestione quote latte sigg.ri e . Parte_2 CP
Dall'esame della relativa documentazione prodotta sub. B, emerge che il contenzioso riguardava le posizioni, fra loro del tutto autonome, della OS ss e della impresa CP
. Poiché le esposizioni delle due imprese erano di importo pressoché
[...]
corrispondente (euro 625.000,00 circa la prima, ed euro 760.000,00 circa la seconda), appare equo porre a carico della OS ss la metà dell'importo complessivamente domandato, e pertanto ero 1.250,00.
Non vi è d'altronde dubbio, alla luce della documentazione prodotta sub C, che, come rilevato dal Tribunale e non specificamente censurato dagli appellanti, l'attività di esame e riepilogo della situazione debitoria della OS ss per le quote latte sia stata svolta, e risulta prodotto sub M anche il conferimento del relativo incarico per la OS ss firmato da . Parte_2
Nonostante la natura preliminare delle prestazioni svolte dal l'importo di euro CP_1
1.250,00 appare congruo rispetto a quanto previsto dall'art. 28 c3 DM 140/12 (dall'1% al 3%), senza che occorra, per l'applicazione del DM 140/12, per questo e per tutti i successivi importi, disporre alcuna CTU.
Quanto al n. 7 (euro 2.500,00), relativo ad <assistenza professionale su numero cinque transazioni verso fornitori>>, la documentazione relativa, prodotta sub D, riguarda debiti per complessivi euro 235.000,00 circa della sola FI SR verso i creditori
, EL, FU Seed, e IR, ed un debito della OS ss verso Pt_5 Parte_4
la sola IR per euro 2.300,00 circa. Indubbio lo svolgimento dell'attività professionale come documentata in atti relativamente alla posizione IR (corrispondenza su proposta di rateazione del debito), appare equo porre a carico della OS ss, in proporzione alla entità del suo debito, la somma di euro 25,00, pari all'1% di quanto complessivamente domandato dal CP_1
pagina 7 di 14 Come ribadito in sede di appello, nulla di specifico avendo sul punto il Tribunale motivato né il dedotto, non vi è alcuna prova che gli appellanti avessero CP_1
conferito al professionista l'incarico di cui al n. 17, cui corrispondeva la richiesta di euro
200,00, per verifica quotidiana delle pec non solo della FI SR ma anche della
OS ss, non essendovi peraltro prova dello svolgimento di tale incarico.
Neppure è provato che sia stata realmente effettuata una qualche attività in relazione all'incarico (doc. P) di cui al n. 11 (euro 200,00) relativo a <contestazione al
per inzuppamento campi>>. Controparte_5
Quanto ai compensi di cui al n. 9 (euro 1.500,00) per << Operazione di gestione di credito contratto a favore della società agricola FI SRs e della società semplice e contro la ditta , ed al n.10 (euro 2.000,00), relativo ad Pt_2 CP_6
assistenza per <verifica e definizione polizza assicurativa contratta dalla ditta CP_6
a soddisfacimento della cessione di credito citata>>, le attività riguardano le
[...]
trattative svolte dal con la e l'assicuratrice di questa, CP_1 CP_6 Parte_6
volta ad ottenere, ad estinzione di crediti delle clienti, la cessione del credito della verso la compagnia per indennizzo assicurativo da incendio, risultando CP_6
prodotte le relative deleghi firmate da per la FI SR e da CP Parte_2
per la OS ss.
L'incarico appare invero unico, atteso che in tanto il si è interessato della CP_1
polizza incendio contratta dalla con la in quanto intendeva CP_6 Parte_6
pervenire alle cessioni del relativo credito assicurativo, le quali risultano effettivamente avvenute mediante due scritture private sottoscritte l'una dalla OS ss e l'altra dalla
FI SR.
Come osservato dal Tribunale, lo svolgimento dell'attività è pienamente provata dalla documentazione prodotta (sub C), che attesta la copiosa corrispondenza intrattenuta dal sulla questione con la e con la nonché dalla deposizione CP_1 CP_6 Parte_6
del teste e dalle scritture private di cessione di credito. Tes_1
pagina 8 di 14 Per quanto i predetti crediti verso la fossero di entità molto diverse (euro CP_6
198.000 circa quello della FI SR ed euro 7.500,00 circa quello della OS ss),
l'incarico di adoperarsi per la cessione di parti del medesimo credito in favore di due diverse società, appare, per il suo oggetto, sostanzialmente unitario, talché si configura la solidarietà passiva delle due committenti (v. Cass. 20922/24), salva, eventualmente, la diversità della quote interne di debito.
E' poi infondato il rilievo di eccessività dell'importo richiesto, essendo la somma domandata di complessivi euro 3.500,00 congrua rispetto alla previsione di cui all'art. 26 c1 DM 140/12 (dallo 0,75% al 2% del valore dei contratti, e tenuto conto del buon esito dell'attività).
Diverse considerazioni vanno svolte con riguardo ai compensi richiesti al n. 1 (euro
7.618,00) per << Assistenza professionale della pratica di esdebitamento di debito bancario presso DoValue… ed ottenimento punto di incontro pari ad euro
350.000,00>>, al n. 2 (euro 4.000,00) per << Assistenza professionale dell'istanza di nuovo mutuo immobiliare presso MA Crédit GR di Caorso>>, al n. 3 (euro
2.500,00) per <esame contabile-fiscale ella , Parte_7
prestazione, questa pacificamente collegata e funzionale alle altre ora in esame (v. p 17 atto di appello), al n. 4 (euro 2.600,00) per <Relazione bancaria economico patrimoniale a conforto della sostenibilità del finanziamento ipotecario richiesto>>, al
n.14 (euro 1.500,00) per <studio fattibilità operazioni societarie>> relative alla
FI SR, alla OS ss e alla impresa individuale , al n. 15 (euro 700,00) CP
per <esame situazione cespiti aziendali oggetto di cessione ramo aziendale>>, e al n.
16 (euro 500,00) per <quattro accessi cumulativi presso agenzia Crédit GR
Piacenza per disamina e discussione atta a predisporre pratica di richiesta di finanziamento ipotecario a supporto operazioni di saldo e stralcio contenzioso bancario euro 626.000,00>>.
pagina 9 di 14 Tutte queste prestazioni ineriscono all'incarico di cui alla scrittura del 3.6.2019 con la quale, come già riportato, la e incaricavano il delle Pt_1 Parte_2 CP_1
seguenti attività: <istruttoria transazione saldo e stralcio debito a breve-lungo termine istituto contratto con MA Crédit GR tramite mutuo fondiario;
assistenza professionale fiscale per definizione ed estinzione trattativa mutuo fondiario;
assistenza professionale fiscale per istruttoria e ottenimento nuovo mutuo fondiario;
assistenza professionale fiscale per operazioni societarie e relativi atti notarili>>.
Dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni dei testi e è Tes_2 Tes_3
risultato provato che, in esecuzione di tale incarico, il si è effettivamente attivato CP_1
mediante diverse proposte inviate via mail, e successivi incontri con i funzionari delle banche, al fine di ottenere dalla RE GR un mutuo, che sarebbe stato garantito da terreni della OS ss, di euro 450.000,00, di cui euro 100.000,00 da utilizzare per fornire di liquidità la FI SR, ed i restanti 350.000,00 per estinguere, a saldo e stralcio, il maggior debito di euro 626.000,00 della società verso la banca RE GR (già
MA) ceduto alla CP_7
Per quanto l'auspicato accordo non fu concluso (se non successivamente, in altri termini e a mezzo di diverso professionista: doc. 6 appellanti), è indubbio che il si sia CP_1
attivato al fine di perseguirlo, e le trattative, per quanto non andate a buon fine, si erano concretamente avviate, essendo stato solo in un secondo momento manifestata la posizione di chiusura della banca.
Quale compenso complessivo per tali prestazioni, nella scrittura in pari data cui il disciplinare di incarico rinviava, le parti avevano previsto, per il <Il 3% sul CP_1
beneficio-risparmio ottenibile dalle prestazioni eseguite indipendentemente da cause ostative sopraggiungibili nel raggiungimento ed ottenimento del beneficio stesso e da specificarsi al consuntivo delle medesime>>.
Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, la circostanza che, peraltro con la medesima scrittura, gli attuali appellanti avessero riconosciuto anche lo 0,25 % sul pagina 10 di 14 valore della perizia tecnica al geom. per la evidentemente diversa Persona_2
prestazione di quest'ultima, non ha alcun rilievo agli effetti di escludere il diritto al compenso del CP_1
Correttamente il Tribunale ha poi affermato che il compenso per le menzionate attività spetta al professionista nonostante il mancato ottenimento del risultato sperato, vertendosi in ipotesi di obbligazione di mezzi (consulenza contrattuale quanto all'ottenimento di mutuo e definizione del debito pregresso) e non di risultato.
D' altronde la pattuizione sul compenso, intercorsa fra il e gli attuali appellanti CP_1
come sopra riportata, si premurava di affermare espressamente il diritto al compenso del anche qualora il finanziamento non fosse stato concesso, e dunque CP_1
l'esdebitamento, da attuarsi a mezzo del mutuo, non fosse stato raggiunto.
Contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, non costituisce causa di nullità della pattuizione del compenso la previsione che esso fosse dovuto anche in caso di mancato raggiungimento del risultato sperato;
peraltro, anche in mancanza di una simile pattuizione, sarebbe stato dovuto al professionista il compenso per l'attività espletata indipendentemente dal suo esito.
Secondo la richiamata scrittura privata, il compenso sarebbe stato pari al 3% del beneficio-risparmio <ottenibile>> con l'operazione prospettata;
ottenibile non vuol dire ottenuta, ed è dunque chiaro che, secondo la volontà delle parti, il compenso sarebbe stato dovuto (come peraltro di norma) anche in caso di mancato ottenimento di qualsiasi beneficio-risparmio, nel caso in cui cause <sopraggiungibili>> (ossia eventualmente sopraggiunte) avessero impedito tanto <l'ottenimento>> del beneficio quanto il suo stesso <raggiungimento>>.
Piuttosto, gli appellanti, con il quarto motivo di appello, hanno ribadito l'eccezione di nullità ex artt. 1418 e 1346 cc, per indeterminatezza ed indeterminabilità di tale pattuizione costituente parte dell'oggetto del contratto, ed il rilievo è fondato.
pagina 11 di 14 Infatti, assolutamente nulla della pattuizione, come anche del coevo disciplinare di incarico cui essa inerisce, consente di ancorare ad un qualsiasi parametro obiettivo, in nessun modo individuabile, il risultato “ottenibile” sul quale calcolare il 3%.
Come rilevato dagli appellanti, conferma la nullità della pattuizione sul compenso il fatto che non comprensibile rimane la quantificazione in complessivi euro 32.335,00 operata dal nella <scheda riassuntiva>> anch'essa datata del 4.10.2019 (doc. CP_1
14), nella quale la percentuale del 3% del <risparmio economico>> risulta applicata su euro 327.831,00 relativamente alla voce n. 6 del consuntivo, che però, come si è visto, riguarda la rateazione di un debito verso l'Agenzia delle Entrate della impresa individuale di OS AO, appunto dell'importo di euro 327.830,99, e su euro
750.000,00, indicato con riferimento ai punti nn. 1 e 2 del consuntivo, non comprendendosi, però, come si sarebbe giunti a tale valore economico.
Naturalmente la nullità della pattuizione sul compenso non determina la nullità del mandato professionale di cui al disciplinare di incarico, non risultando che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza la parte colpita da nullità (art. 1419), e il compenso dovrà essere determinato dal giudice sulla base della tariffa professionale e secondo i criteri di cui all'art. 2233 cc.
Ad avviso della Corte, per tutte le prestazioni di cui ai nn.1, 2, 3, 4, 14, 15 e 16, , in luogo del maggior complessivo importo indicato nel consuntivo per tali voci, secondo l'art. 26 c2 DM 140/1, che lo prevede in percentuale compresa fra lo 0,75% ed il 2%, va liquidato il compenso pari all'0,75% dell'importo del debito (euro 626.000,00) oggetto del mutuo fondiario cui il mandato professionale ineriva, e pertanto euro 4.695,00, assunta la percentuale di liquidazione più bassa atteso che l'incarico non andò a buon fine e si arrestò in una fase ancora preliminare.
Si osserva infine per completezza che, come eccepito dagli appellanti, non vi è prova che la documentazione prodotta sub I (frontespizi di atti notarili di divisione del 2009, di mutuo del 2000 e di vendita del 2010) e sub L (testi neppure firmati di contratti di affitti pagina 12 di 14 agrari), inerisca ad un qualche altro, mai specificato, incarico, da parte di e Parte_2
, tanto meno ulteriore e autonomo rispetto a quello di cui al disciplinare Parte_1
del 3.6.2019.
Quanto alla documentazione sub H, si tratta di ipotesi di costituzione di una nuova SR fra i componenti della famiglia di ipotesi di vendite di terreni, alcuni anche in favore Pt_2
dello stesso di ipotesi di nuovi contratti professionali fra i ed il e la CP_1 Pt_2 CP_1
sua compagna geom. di ipotesi di affitto di terreni alla Per_2 Per_2
Tale documentazione è priva di data e di sottoscrizioni, e gli attuali appellanti hanno specificamente negato di averla mai ricevuta dal che nulla ha provato o chiesto CP_1
di provare in proposito.
In conclusione, risulta dovuto dagli appellanti al l'importo complessivo di euro CP_1
9.420,00, in luogo della maggiore somma di euro 32.335,00, oltre accessori ed interessi come da pronuncia impugnata.
4)Secondo l'esito della lite, gli appellanti, soccombenti, vanno condannati a rifondere al le spese di lite di entrambi i gradi, riliquidate (d'ufficio in difetto di nota) CP_1
secondo lo scaglione corrispondente al minor credito riconosciuto, previa compensazione per la metà in ragione del notevole ridimensionamento della pretesa del
CP_1
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2 CP_1
Tribunale di Piacenza n.405/23, condanna gli appellanti a pagare al per i titoli CP_1
di cui in motivazione, la somma di euro 9.420,00 oltre accessori di legge e interessi dalla domanda al saldo, in luogo del maggiore importo di euro 32.335,00 di cui alla sentenza impugnata.
pagina 13 di 14 Compensa per la metà le spese di lite di entrambi i gradi e condanna gli appellanti a rifondere al la restante parte di tali spese che liquida, già in misura del 50%, per CP_1
il primo grado, in euro 143,00 per anticipazioni ed euro 2.500,00 per compensi, e, per il secondo grado, in euro 2.500,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 30.6.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1408/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 C.F. ) Parte_2 C.F._2 Entrambi con il patrocinio dell'avv. COVINI SILVIA APPELLANTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GANDOLFI SARA CP_1 C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli depositati telematicamente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 405/03 il Tribunale di Piacenza accoglieva la domanda proposta da
, commercialista, nei confronti dei coniugi e , CP_1 Parte_1 Parte_2
per il pagamento di euro 32.335,00, oltre accessori di legge ed interessi dalla domanda al saldo, quale compenso per le prestazioni professionali -svolte prima della cancellazione dall'albo avvenuta il 23.10.2019- elencate nell'atto introduttivo, già indicate nel pagina 1 di 14 “consuntivo” stragiudiziale del 4.10.2019, prestazioni svolte in esecuzione del disciplinare di incarico del 3.6.2019 e di incarichi conferiti verbalmente.
Avverso tale sentenza proponevano appello i convenuti chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Costituitosi il per resistere all'impugnazione, respinta l'istanza ex art. 283 cpc, CP_1
la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza dell'8.4.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)Premesso, in rito, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del CP_1
l'appello appare invero articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc poiché tali da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili, nel merito va respinto il primo motivo di gravame con cui si ribadisce l'eccezione per la quale il avrebbe richiesto il compenso in relazione CP_1
ad attività riservate dalla legge all'avvocato o al notaio.
Infatti, pacificamente, al commercialista è consentito assistere il cliente in relazione alla conclusione di contratti, fra cui le transazioni, tanto più in materia commerciale e finanziaria, nonché prestare consulenza quanto alla definizione di posizioni creditorie/debitorie, prestare la propria opera in relazione a ricorsi tributari, mantenere i rapporti con l'Agenzia delle Entrate, collaborare con altri professionisti, quali il notaio o l'avvocato, al fine di tutelare al meglio gli interessi dei propri clienti.
Il non ha domandato compensi per attività di difesa giudiziale o di redazione di CP_1
atti notarili, e nessuna delle attività elencate nel primo motivo di appello rientra dunque fra quelle riservate esclusivamente agli avvocati o ai notai.
Nell'ambito del medesimo motivo, gli appellanti hanno eccepito che, ai sensi dell'art. 4
DL 139/05, il sarebbe divenuto incompatibile con lo svolgimento delle CP_1
prestazioni professionali a partire dal 2.8.2019, giorno in cui la Belgiardino ss, di cui era pagina 2 di 14 stato nominato amministratore e di cui era socio, era stata iscritta con la qualifica di
Impresa Agricola.
Il Tribunale ha affermato che le prestazioni professionali furono poste in essere prima del 23.10.2019, data della cancellazione del dall'albo professionale per CP_1
sopravventa incompatibilità. Tale statuizione non è stata specificamente impugnata, e risulta peraltro pienamente confermata dalle date dei documenti prodotti dal CP_1
Gli appellanti vorrebbero piuttosto far cessare il diritto al compenso già al momento in cui si sarebbe verificata la causa di incompatibilità dell'iscrizione all'albo, e non dal momento della successiva cancellazione.
Tale prospettazione va disattesa.
Se l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, rappresenta pacificamente un elemento essenziale del contratto, senza la quale la prestazione del professionista non dà luogo ad alcun diritto al compenso, non di meno la capacità del professionista va ricondotta al mero fatto della iscrizione nell'albo di categoria, che esplica tutti i suoi effetti fino a quando non venga a cessare con la cancellazione;
sono pertanto validi gli atti di esercizio della professione, nonostante la sussistenza in fatto di una situazione di incompatibilità del professionista non ancora accertata e dichiarata (Cass. 2012/64).
Non occorre allora, nel caso di specie, verificare se per quelle prestazioni per le quali il compenso -come si dirà appresso- può essere al riconosciuto, furono svolte CP_1
prima o dopo il 2.8.2019.
3)Con secondo, il terzo ed il quarto motivo di gravame, gli appellanti, che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del costituendosi in primo grado CP_1
avevano sollevato tempestivamente la relativa contestazione (<<Si evidenzia …che per
l'attività elencata ai punti da c) ad h) punto 1) del presente atto, corrispondenti ai punti da 3 a 17 del consuntivo del 04/10/2019 (vedi doc. avv. n. 13), non è mai stato conferito alcun incarico da parte degli esponenti, ragione per cui il credito sotteso a tali presunte prestazioni è del tutto inesistente… gli esponenti hanno conferito incarico a per CP_1
pagina 3 di 14 le sole prestazioni indicate nel disciplinare del 03/06/2019>>), lamentano l'erroneità della decisione impugnata sotto i profili della mancanza di prova del conferimento degli incarichi professionali, della mancanza di prova dell'espletamento delle attività cui la richiesta di pagamento ineriva, e della non congruità degli importi domandati e riconosciuti dal Tribunale che, in mancanza di valida pattuizione scritta, avrebbe dovuto liquidare i compensi ai sensi dell'art. 2233 cc, facendo dunque ricorso ai parametri di cui al DM 140/12 temporalmente applicabili.
Tali motivi possono essere trattati congiuntamente con riferimento a ciascun credito indicato nel consuntivo del 4.10.2019, e sono fondati nei limiti di cui appresso.
Va premesso che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale (p. 9), e come invece dedotto dagli appellanti (p. 30 appello), nessun rilievo agli effetti dell'art. 115 cpc può avere la condotta preprocessuale dei convenuti per il fatto che questi non risultano avere risposto, prima del giudizio, alla messa in mora datata 12.11.2019; tanto meno rileva la mancata risposta al consuntivo del 4.10.2019 (non sottoscritto, nonostante quanto affermato nella comparsa conclusionale dal , tato più che i convenuti avevano CP_1
anche negato sin dalla comparsa di risposta di avere mai ricevuto il suddetto consuntivo, di cui non vi è prova della ricezione.
Con riguardo alla censura di mancata prova, da parte del dell'avere questi CP_1
ricevuto dalla e da l'incarico di svolgere alcune delle prestazioni Pt_1 Parte_2
oggetto di causa (questione trattata non solo nel secondo motivo, ma anche nel terzo), deve considerarsi che, come dedotto dagli appellanti, parte delle prestazioni cui la richiesta di compenso inerisce risultano effettivamente svolte nell'interesse della impresa agricola individuale di , figlio degli appellanti, o della società CP
FI SR, di cui era unico socio e amministratore unico sempre Controparte_3
(v. visura in atti). CP
Invero la circostanza è pacifica: nella richiesta stragiudiziale di pagamento del 4.10.2019 indirizzata agli attuali appellanti, il faceva riferimento ai compensi per attività CP_1
pagina 4 di 14 svolte <per Vs conto e relative alla società agricola FI SRs e relazione (sic)
e società semplice in capo a , , e CP Parte_3 Parte_2 Parte_1
-> , e anche nell'atto introduttivo del giudizio, il ha domandato la
[...] CP_1
condanna dei convenuti al pagamento dei compensi relativi a prestazioni svolte <sia per loro conto, sia per conto delle società di famiglia ad essi collegate (OS ss,
FI di OS AO…)>>, essendo stati, in tesi, i convenuti <mandatari>> di ogni incarico professionale.
Un incarico al da parte dei genitori di occuparsi di tutte le questioni relative alla CP_1
impresa individuale del figlio o alla FI SR non è contenuto nella scrittura CP
del 3.6.2019 avente ad oggetto le seguenti attività: <istruttoria transazione saldo e stralcio debito a breve-lungo termine istituto contratto con MA Crédit GR tramite mutuo fondiario;
assistenza professionale fiscale per definizione ed estinzione trattativa mutuo fondiario;
assistenza professionale fiscale per istruttoria e ottenimento nuovo mutuo fondiario;
assistenza professionale fiscale per operazioni societarie e relativi atti notarili>>.
Il Tribunale, a fronte della tempestiva contestazione dei convenuti di non avere essi conferito al incarichi (ulteriori rispetto a quelli di cui al disciplinare del CP_1
3.6.2019) che riguardassero le due imprese agricole facenti capo al figlio , e non CP
alla società semplice da loro costituita insieme ai figli e , ha affermato che CP Pt_3
le risultanze probatorie consentivano di ritenere provata l'attività professionale svolta dal come descritta nel consuntivo del 4.10.2019 <per assistenza stragiudiziale CP_1
relativa a problematiche di natura fiscale e di trattativa con terze parti per conto di tutta la famiglia per incarico esplicito degli odierni convenuti, producendo le copie Pt_2
relative a detti incarichi (doc. M attore)>>.
Come si è visto, detto consuntivo, in buona parte, riguardava prestazioni svolte in favore di soggetti diversi dai convenuti e dalla OS ss, e, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, in relazione a tali prestazioni non è stata dal fornita alcuna prova che CP_1
pagina 5 di 14 gli incarichi svolti in favore della FI SR e della impresa individuale di CP
gli fossero stati conferiti dai convenuti, quali <mandatari>>, evidentemente
[...]
senza rappresentanza, <di ogni incarico…per prestazioni professionali svolte anche in favore di altri soggetti collegati ai sig.ri e come la società Parte_2 Parte_1
FI SRs si e personalmente, loro figlio>>. CP CP
Infatti, dai documenti prodotti sub M non si trae alcuna conferma di un incarico conferito dai genitori relativo a tutti gli affari di famiglia, e in particolare della
FI SR e dell'impresa individuale del figlio . Le deleghe prodotte sub. M CP
hanno infatti ad oggetto le questioni in ciascuna specificamente indicate, e sono firmate da o dai soci della OS ss a seconda che l'incarico riguardasse l'impresa CP CP
o la FI SR, o la società semplice.
[...]
Infine, mai è stato allegato che i genitori avessero assunto la veste di garanti delle obbligazioni del figlio o della SR verso il commercialista.
Vanno quindi esclusi i compensi relativi alle voci del consuntivo che, proprio alla luce della documentazione prodotta dal risultano riguardare soggetti diversi dagli CP_1
attuali appellanti, in proprio o quali soci della OS ss.
In particolare, vanno dunque esclusi il compenso di euro 2.000,00 di cui al n. 6 relativo alla assistenza per rateazione di un debito verso l'Agenzia delle Entrate della impresa individuale di;
il compenso di euro 2.500,00 di cui al n. 8 per consulenza in CP
merito al decreto ingiuntivo n. 1132/19 ottenuto dal Parte_4
contro la FI SRs;
il compenso di euro 500,00 di cui al n. 12 per consulenza relativa al contenzioso fra l'avv. e l'impresa individuale di OS;
il CP_4 CP
compenso di euro 300,00 di cui al n. 13 per assistenza per <predisposizione decreto ingiuntivo , riguardano la documentazione prodotta (sub G) rapporti Per_1
intrattenuti fra la azienda agricola la sola FI SR. Per_1
Vi sono alcune richieste indicate nel consuntivo che riguardano attività svolte in parte favore della FI SRs o della ditta , e in parte della OS ss. CP
pagina 6 di 14 In particolare, quanto al n. 5 (2.500,00), si tratta di assistenza relativa a <ricorsi tributari per soluzione gestione quote latte sigg.ri e . Parte_2 CP
Dall'esame della relativa documentazione prodotta sub. B, emerge che il contenzioso riguardava le posizioni, fra loro del tutto autonome, della OS ss e della impresa CP
. Poiché le esposizioni delle due imprese erano di importo pressoché
[...]
corrispondente (euro 625.000,00 circa la prima, ed euro 760.000,00 circa la seconda), appare equo porre a carico della OS ss la metà dell'importo complessivamente domandato, e pertanto ero 1.250,00.
Non vi è d'altronde dubbio, alla luce della documentazione prodotta sub C, che, come rilevato dal Tribunale e non specificamente censurato dagli appellanti, l'attività di esame e riepilogo della situazione debitoria della OS ss per le quote latte sia stata svolta, e risulta prodotto sub M anche il conferimento del relativo incarico per la OS ss firmato da . Parte_2
Nonostante la natura preliminare delle prestazioni svolte dal l'importo di euro CP_1
1.250,00 appare congruo rispetto a quanto previsto dall'art. 28 c3 DM 140/12 (dall'1% al 3%), senza che occorra, per l'applicazione del DM 140/12, per questo e per tutti i successivi importi, disporre alcuna CTU.
Quanto al n. 7 (euro 2.500,00), relativo ad <assistenza professionale su numero cinque transazioni verso fornitori>>, la documentazione relativa, prodotta sub D, riguarda debiti per complessivi euro 235.000,00 circa della sola FI SR verso i creditori
, EL, FU Seed, e IR, ed un debito della OS ss verso Pt_5 Parte_4
la sola IR per euro 2.300,00 circa. Indubbio lo svolgimento dell'attività professionale come documentata in atti relativamente alla posizione IR (corrispondenza su proposta di rateazione del debito), appare equo porre a carico della OS ss, in proporzione alla entità del suo debito, la somma di euro 25,00, pari all'1% di quanto complessivamente domandato dal CP_1
pagina 7 di 14 Come ribadito in sede di appello, nulla di specifico avendo sul punto il Tribunale motivato né il dedotto, non vi è alcuna prova che gli appellanti avessero CP_1
conferito al professionista l'incarico di cui al n. 17, cui corrispondeva la richiesta di euro
200,00, per verifica quotidiana delle pec non solo della FI SR ma anche della
OS ss, non essendovi peraltro prova dello svolgimento di tale incarico.
Neppure è provato che sia stata realmente effettuata una qualche attività in relazione all'incarico (doc. P) di cui al n. 11 (euro 200,00) relativo a <contestazione al
per inzuppamento campi>>. Controparte_5
Quanto ai compensi di cui al n. 9 (euro 1.500,00) per << Operazione di gestione di credito contratto a favore della società agricola FI SRs e della società semplice e contro la ditta , ed al n.10 (euro 2.000,00), relativo ad Pt_2 CP_6
assistenza per <verifica e definizione polizza assicurativa contratta dalla ditta CP_6
a soddisfacimento della cessione di credito citata>>, le attività riguardano le
[...]
trattative svolte dal con la e l'assicuratrice di questa, CP_1 CP_6 Parte_6
volta ad ottenere, ad estinzione di crediti delle clienti, la cessione del credito della verso la compagnia per indennizzo assicurativo da incendio, risultando CP_6
prodotte le relative deleghi firmate da per la FI SR e da CP Parte_2
per la OS ss.
L'incarico appare invero unico, atteso che in tanto il si è interessato della CP_1
polizza incendio contratta dalla con la in quanto intendeva CP_6 Parte_6
pervenire alle cessioni del relativo credito assicurativo, le quali risultano effettivamente avvenute mediante due scritture private sottoscritte l'una dalla OS ss e l'altra dalla
FI SR.
Come osservato dal Tribunale, lo svolgimento dell'attività è pienamente provata dalla documentazione prodotta (sub C), che attesta la copiosa corrispondenza intrattenuta dal sulla questione con la e con la nonché dalla deposizione CP_1 CP_6 Parte_6
del teste e dalle scritture private di cessione di credito. Tes_1
pagina 8 di 14 Per quanto i predetti crediti verso la fossero di entità molto diverse (euro CP_6
198.000 circa quello della FI SR ed euro 7.500,00 circa quello della OS ss),
l'incarico di adoperarsi per la cessione di parti del medesimo credito in favore di due diverse società, appare, per il suo oggetto, sostanzialmente unitario, talché si configura la solidarietà passiva delle due committenti (v. Cass. 20922/24), salva, eventualmente, la diversità della quote interne di debito.
E' poi infondato il rilievo di eccessività dell'importo richiesto, essendo la somma domandata di complessivi euro 3.500,00 congrua rispetto alla previsione di cui all'art. 26 c1 DM 140/12 (dallo 0,75% al 2% del valore dei contratti, e tenuto conto del buon esito dell'attività).
Diverse considerazioni vanno svolte con riguardo ai compensi richiesti al n. 1 (euro
7.618,00) per << Assistenza professionale della pratica di esdebitamento di debito bancario presso DoValue… ed ottenimento punto di incontro pari ad euro
350.000,00>>, al n. 2 (euro 4.000,00) per << Assistenza professionale dell'istanza di nuovo mutuo immobiliare presso MA Crédit GR di Caorso>>, al n. 3 (euro
2.500,00) per <esame contabile-fiscale ella , Parte_7
prestazione, questa pacificamente collegata e funzionale alle altre ora in esame (v. p 17 atto di appello), al n. 4 (euro 2.600,00) per <Relazione bancaria economico patrimoniale a conforto della sostenibilità del finanziamento ipotecario richiesto>>, al
n.14 (euro 1.500,00) per <studio fattibilità operazioni societarie>> relative alla
FI SR, alla OS ss e alla impresa individuale , al n. 15 (euro 700,00) CP
per <esame situazione cespiti aziendali oggetto di cessione ramo aziendale>>, e al n.
16 (euro 500,00) per <quattro accessi cumulativi presso agenzia Crédit GR
Piacenza per disamina e discussione atta a predisporre pratica di richiesta di finanziamento ipotecario a supporto operazioni di saldo e stralcio contenzioso bancario euro 626.000,00>>.
pagina 9 di 14 Tutte queste prestazioni ineriscono all'incarico di cui alla scrittura del 3.6.2019 con la quale, come già riportato, la e incaricavano il delle Pt_1 Parte_2 CP_1
seguenti attività: <istruttoria transazione saldo e stralcio debito a breve-lungo termine istituto contratto con MA Crédit GR tramite mutuo fondiario;
assistenza professionale fiscale per definizione ed estinzione trattativa mutuo fondiario;
assistenza professionale fiscale per istruttoria e ottenimento nuovo mutuo fondiario;
assistenza professionale fiscale per operazioni societarie e relativi atti notarili>>.
Dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni dei testi e è Tes_2 Tes_3
risultato provato che, in esecuzione di tale incarico, il si è effettivamente attivato CP_1
mediante diverse proposte inviate via mail, e successivi incontri con i funzionari delle banche, al fine di ottenere dalla RE GR un mutuo, che sarebbe stato garantito da terreni della OS ss, di euro 450.000,00, di cui euro 100.000,00 da utilizzare per fornire di liquidità la FI SR, ed i restanti 350.000,00 per estinguere, a saldo e stralcio, il maggior debito di euro 626.000,00 della società verso la banca RE GR (già
MA) ceduto alla CP_7
Per quanto l'auspicato accordo non fu concluso (se non successivamente, in altri termini e a mezzo di diverso professionista: doc. 6 appellanti), è indubbio che il si sia CP_1
attivato al fine di perseguirlo, e le trattative, per quanto non andate a buon fine, si erano concretamente avviate, essendo stato solo in un secondo momento manifestata la posizione di chiusura della banca.
Quale compenso complessivo per tali prestazioni, nella scrittura in pari data cui il disciplinare di incarico rinviava, le parti avevano previsto, per il <Il 3% sul CP_1
beneficio-risparmio ottenibile dalle prestazioni eseguite indipendentemente da cause ostative sopraggiungibili nel raggiungimento ed ottenimento del beneficio stesso e da specificarsi al consuntivo delle medesime>>.
Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, la circostanza che, peraltro con la medesima scrittura, gli attuali appellanti avessero riconosciuto anche lo 0,25 % sul pagina 10 di 14 valore della perizia tecnica al geom. per la evidentemente diversa Persona_2
prestazione di quest'ultima, non ha alcun rilievo agli effetti di escludere il diritto al compenso del CP_1
Correttamente il Tribunale ha poi affermato che il compenso per le menzionate attività spetta al professionista nonostante il mancato ottenimento del risultato sperato, vertendosi in ipotesi di obbligazione di mezzi (consulenza contrattuale quanto all'ottenimento di mutuo e definizione del debito pregresso) e non di risultato.
D' altronde la pattuizione sul compenso, intercorsa fra il e gli attuali appellanti CP_1
come sopra riportata, si premurava di affermare espressamente il diritto al compenso del anche qualora il finanziamento non fosse stato concesso, e dunque CP_1
l'esdebitamento, da attuarsi a mezzo del mutuo, non fosse stato raggiunto.
Contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, non costituisce causa di nullità della pattuizione del compenso la previsione che esso fosse dovuto anche in caso di mancato raggiungimento del risultato sperato;
peraltro, anche in mancanza di una simile pattuizione, sarebbe stato dovuto al professionista il compenso per l'attività espletata indipendentemente dal suo esito.
Secondo la richiamata scrittura privata, il compenso sarebbe stato pari al 3% del beneficio-risparmio <ottenibile>> con l'operazione prospettata;
ottenibile non vuol dire ottenuta, ed è dunque chiaro che, secondo la volontà delle parti, il compenso sarebbe stato dovuto (come peraltro di norma) anche in caso di mancato ottenimento di qualsiasi beneficio-risparmio, nel caso in cui cause <sopraggiungibili>> (ossia eventualmente sopraggiunte) avessero impedito tanto <l'ottenimento>> del beneficio quanto il suo stesso <raggiungimento>>.
Piuttosto, gli appellanti, con il quarto motivo di appello, hanno ribadito l'eccezione di nullità ex artt. 1418 e 1346 cc, per indeterminatezza ed indeterminabilità di tale pattuizione costituente parte dell'oggetto del contratto, ed il rilievo è fondato.
pagina 11 di 14 Infatti, assolutamente nulla della pattuizione, come anche del coevo disciplinare di incarico cui essa inerisce, consente di ancorare ad un qualsiasi parametro obiettivo, in nessun modo individuabile, il risultato “ottenibile” sul quale calcolare il 3%.
Come rilevato dagli appellanti, conferma la nullità della pattuizione sul compenso il fatto che non comprensibile rimane la quantificazione in complessivi euro 32.335,00 operata dal nella <scheda riassuntiva>> anch'essa datata del 4.10.2019 (doc. CP_1
14), nella quale la percentuale del 3% del <risparmio economico>> risulta applicata su euro 327.831,00 relativamente alla voce n. 6 del consuntivo, che però, come si è visto, riguarda la rateazione di un debito verso l'Agenzia delle Entrate della impresa individuale di OS AO, appunto dell'importo di euro 327.830,99, e su euro
750.000,00, indicato con riferimento ai punti nn. 1 e 2 del consuntivo, non comprendendosi, però, come si sarebbe giunti a tale valore economico.
Naturalmente la nullità della pattuizione sul compenso non determina la nullità del mandato professionale di cui al disciplinare di incarico, non risultando che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza la parte colpita da nullità (art. 1419), e il compenso dovrà essere determinato dal giudice sulla base della tariffa professionale e secondo i criteri di cui all'art. 2233 cc.
Ad avviso della Corte, per tutte le prestazioni di cui ai nn.1, 2, 3, 4, 14, 15 e 16, , in luogo del maggior complessivo importo indicato nel consuntivo per tali voci, secondo l'art. 26 c2 DM 140/1, che lo prevede in percentuale compresa fra lo 0,75% ed il 2%, va liquidato il compenso pari all'0,75% dell'importo del debito (euro 626.000,00) oggetto del mutuo fondiario cui il mandato professionale ineriva, e pertanto euro 4.695,00, assunta la percentuale di liquidazione più bassa atteso che l'incarico non andò a buon fine e si arrestò in una fase ancora preliminare.
Si osserva infine per completezza che, come eccepito dagli appellanti, non vi è prova che la documentazione prodotta sub I (frontespizi di atti notarili di divisione del 2009, di mutuo del 2000 e di vendita del 2010) e sub L (testi neppure firmati di contratti di affitti pagina 12 di 14 agrari), inerisca ad un qualche altro, mai specificato, incarico, da parte di e Parte_2
, tanto meno ulteriore e autonomo rispetto a quello di cui al disciplinare Parte_1
del 3.6.2019.
Quanto alla documentazione sub H, si tratta di ipotesi di costituzione di una nuova SR fra i componenti della famiglia di ipotesi di vendite di terreni, alcuni anche in favore Pt_2
dello stesso di ipotesi di nuovi contratti professionali fra i ed il e la CP_1 Pt_2 CP_1
sua compagna geom. di ipotesi di affitto di terreni alla Per_2 Per_2
Tale documentazione è priva di data e di sottoscrizioni, e gli attuali appellanti hanno specificamente negato di averla mai ricevuta dal che nulla ha provato o chiesto CP_1
di provare in proposito.
In conclusione, risulta dovuto dagli appellanti al l'importo complessivo di euro CP_1
9.420,00, in luogo della maggiore somma di euro 32.335,00, oltre accessori ed interessi come da pronuncia impugnata.
4)Secondo l'esito della lite, gli appellanti, soccombenti, vanno condannati a rifondere al le spese di lite di entrambi i gradi, riliquidate (d'ufficio in difetto di nota) CP_1
secondo lo scaglione corrispondente al minor credito riconosciuto, previa compensazione per la metà in ragione del notevole ridimensionamento della pretesa del
CP_1
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2 CP_1
Tribunale di Piacenza n.405/23, condanna gli appellanti a pagare al per i titoli CP_1
di cui in motivazione, la somma di euro 9.420,00 oltre accessori di legge e interessi dalla domanda al saldo, in luogo del maggiore importo di euro 32.335,00 di cui alla sentenza impugnata.
pagina 13 di 14 Compensa per la metà le spese di lite di entrambi i gradi e condanna gli appellanti a rifondere al la restante parte di tali spese che liquida, già in misura del 50%, per CP_1
il primo grado, in euro 143,00 per anticipazioni ed euro 2.500,00 per compensi, e, per il secondo grado, in euro 2.500,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 30.6.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
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