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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/07/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3615/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 3615/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale
e scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 02.07.2025,
e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA G. MATTEOTTI, N. 24 ITRI (LT), presso lo studio dell'Avv. DI BIASE
LO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO nata in [...] il [...]. Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
1
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, chiedeva che Parte_1 il Tribunale pronunciasse la separazione dei coniugi e successivamente lo scioglimento del matrimonio contratto in Bang Rak (Thailandia) in data 20/01/2005 con deducendo che dall'unione non erano nati figli e che la Controparte_1 convivenza era divenuta improseguibile.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione e successivamente lo scioglimento del matrimonio.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto in data 28 dicembre 2023 ex art. 143
c.p.c., la resistente non si costituiva né compariva in udienza. Riscontrata l'impossibilità della riconciliazione e non essendo stato richiesto alcun provvedimento temporaneo ed urgente, la causa, all'udienza dell'8 maggio 2024, veniva riservata per la decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 895/2024 del 19.06.2024 il Tribunale di Cassino dichiarava la contumacia di e pronunciava la separazione Controparte_1 personale dei coniugi, disponendo il prosieguo del giudizio in riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Orbene, la domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n.
895/2024 del 19.06.2024;
-sono trascorsi più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nella fase di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
2 - il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
Quanto alle condizioni del divorzio, premessa l'assenza di figli, nessuna domanda relativa al mantenimento è stata proposta, sicchè nulla va disposto al riguardo.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
895/2024 del 19.06.2024 e definitamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_2
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto in ITRI (LT) in data 20/01/2005, fra e Parte_1 Controparte_1 come in epigrafe generalizzati, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di ITRI (LT) dell'anno 2005, al n. 1, parte 2, Serie C, deleg. ;
2) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ITRI (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 09/07/2025
3 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 3615/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale
e scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 02.07.2025,
e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA G. MATTEOTTI, N. 24 ITRI (LT), presso lo studio dell'Avv. DI BIASE
LO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO nata in [...] il [...]. Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
1
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, chiedeva che Parte_1 il Tribunale pronunciasse la separazione dei coniugi e successivamente lo scioglimento del matrimonio contratto in Bang Rak (Thailandia) in data 20/01/2005 con deducendo che dall'unione non erano nati figli e che la Controparte_1 convivenza era divenuta improseguibile.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione e successivamente lo scioglimento del matrimonio.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto in data 28 dicembre 2023 ex art. 143
c.p.c., la resistente non si costituiva né compariva in udienza. Riscontrata l'impossibilità della riconciliazione e non essendo stato richiesto alcun provvedimento temporaneo ed urgente, la causa, all'udienza dell'8 maggio 2024, veniva riservata per la decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 895/2024 del 19.06.2024 il Tribunale di Cassino dichiarava la contumacia di e pronunciava la separazione Controparte_1 personale dei coniugi, disponendo il prosieguo del giudizio in riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Orbene, la domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n.
895/2024 del 19.06.2024;
-sono trascorsi più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nella fase di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
2 - il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
Quanto alle condizioni del divorzio, premessa l'assenza di figli, nessuna domanda relativa al mantenimento è stata proposta, sicchè nulla va disposto al riguardo.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
895/2024 del 19.06.2024 e definitamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_2
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto in ITRI (LT) in data 20/01/2005, fra e Parte_1 Controparte_1 come in epigrafe generalizzati, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di ITRI (LT) dell'anno 2005, al n. 1, parte 2, Serie C, deleg. ;
2) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ITRI (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 09/07/2025
3 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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