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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8572/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8572/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Reggi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate il 22 gennaio 2025, hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e iscritto a ruolo il 22 novembre 2024 e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio civile in Parma, il 3 dicembre 2019, che dalla loro unione Per Per_ sono nati i figli (il giorno 8 ottobre 2018), e (gemelle, il 16 luglio 2020), che la loro Per_1 separazione consensuale era stata dichiarata con sentenza n. 212/2024, pubblicata il 2 febbraio 2024, e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna loro riconciliazione.
Manifestando volontà di non riconciliarsi, chiedevano quindi dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (e afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso dei figli minori, alla loro collocazione preferenziale materna, alle pagina 1 di 2 visite paterne, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, alle contribuzioni economiche destinate a , oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie). Parte_1
Espresso parere favorevole da parte del pubblico ministero, i ricorrenti depositavano in seguito note scritte autorizzate chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso deve essere accolto.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale (da cui l'assegnazione della casa familiare) e di frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto conformi al principio di bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Si deve poi prendere atto delle ulteriori condizioni, in quanto relative a diritti disponibili.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parma, il 3 Parte_2 Parte_1 dicembre 2019, iscritto al Numero 292, Parte 1, Anno 2019 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parma, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso depositato il 22 novembre 2024;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8572/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Reggi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate il 22 gennaio 2025, hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e iscritto a ruolo il 22 novembre 2024 e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio civile in Parma, il 3 dicembre 2019, che dalla loro unione Per Per_ sono nati i figli (il giorno 8 ottobre 2018), e (gemelle, il 16 luglio 2020), che la loro Per_1 separazione consensuale era stata dichiarata con sentenza n. 212/2024, pubblicata il 2 febbraio 2024, e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna loro riconciliazione.
Manifestando volontà di non riconciliarsi, chiedevano quindi dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (e afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso dei figli minori, alla loro collocazione preferenziale materna, alle pagina 1 di 2 visite paterne, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, alle contribuzioni economiche destinate a , oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie). Parte_1
Espresso parere favorevole da parte del pubblico ministero, i ricorrenti depositavano in seguito note scritte autorizzate chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso deve essere accolto.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale (da cui l'assegnazione della casa familiare) e di frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto conformi al principio di bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Si deve poi prendere atto delle ulteriori condizioni, in quanto relative a diritti disponibili.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parma, il 3 Parte_2 Parte_1 dicembre 2019, iscritto al Numero 292, Parte 1, Anno 2019 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parma, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso depositato il 22 novembre 2024;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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