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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8078 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 16063/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti costituite hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, incorporata al presente provvedimento.
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 18.9.2025 ed ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al nr. 16063 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Portici (NA), alla via A. Diaz nr. 180/B, presso lo studio dell'avv. Francesco Marescalco che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
– ATTRICE –
E
P.I. , in persona del l.r.p.t., CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Posillipo nr. 314, presso lo studio dell'avv. Alberto Cozzi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- CONVENUTA -
NONCHÉ
P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede sita in Ivrea (TO), alla via Jervis nr. 13
– CONVENUTA CONTUMACE –
Oggetto: risoluzione per inadempimento;
accertamento del credito, invalidità del contratto e risarcimento danni.
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ. Sez. III 19 ottobre 2006 n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ. Sez. III 11 maggio 2012, nr. 7268; Cass. civ Sez. III 15 dicembre 2011 nr. 27002).
2. Con atto di citazione notificato via pec il 21.6.2021, l'attrice citava in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale, le odierne convenute, al fine di sentire accogliere le seguenti domande:
«
1. risolvere (ex art. 1453 e ss. c.c.) il contratto di telefonia n. 1862869, esistente con e corrispondente all'utenza 081 – CP_1
19565621, per grave inadempimento della società erogatrice del servizio, in relazione al profilo della mancata protezione dei dati personali della cliente e comunque per non avere garantito la prosecuzione del servizio;
2. dichiarare la inesistenza del credito vantato da CP_1 quantificato in € 50,12, nonché di tutti quelli (eventualmente) maturati successivamente alla data del 1° giugno 2020;
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 3
3. dichiarare la nullità strutturale (ex art. 1418 2° comma c.c.) e/o
l'annullamento (per dolo determinate ex art. 1439 c.c.) del contratto di telefonia con del 1° giugno 2020; Controparte_2
4. dichiarare la inesistenza del credito vantato da Controparte_2
quantificato in € 530,96, nonché di tutti quelli (eventualmente)
[...] maturati successivamente alla data del 1° giugno 2020;
5. condannare – per l'effetto – e/o CP_1 Controparte_2
in solido tra loro o nei limiti dei singoli profili di responsabilità
[...]
- al risarcimento del danno, complessivamente quantificato in €
5.000,00 - di cui € 1.000,00 per la perdita del numero telefonico – e la parte residua per il pregiudizio (anche morale) patito dall'attrice, costituente conseguenza immediata e diretta del contegno assunto dalle convenute, salva diversa valutazione equitativa;
6. condannare le convenute in solido tra loro (o nei limiti dei singoli profili di responsabilità), al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da liquidare secondo i parametri contemplati dal
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre alle spese generali (ex art. 2 del D.M. cit.), CPA ed IVA, come per legge. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 14 1° co. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 5.581,08 e comunque compreso entro il valore di € 26.000,00
(considerando altresì il cumulo concernente le domande di risoluzione
e di nullità e/o di annullamento dei contratti)».
2.1. In particolare, parte attrice rappresentava di aver subito una truffa telefonica a seguito della quale ella aveva cambiato operatore per la linea telefonica di casa, passando dalla (d'ora in avanti CP_1
) alla (di seguito , in CP_1 Controparte_2 CP_2 conseguenza di artifizi e raggiri resi possibili dalla mancata ottemperanza da parte della agli obblighi accessori di CP_1 protezione previsti dalla normativa di riferimento e, comunque, certamente dalla buona fede integratrice del rapporto obbligatorio.
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 4 A seguito di tale truffa, dunque, l'attrice lamentava il danno (materiale ed immateriale) subito per la cancellazione del numero telefonico di cui aveva usufruito nel decennio precedente ed in ogni caso la non debenza di alcunché nei confronti di , stante la mancata erogazione di CP_1 qualsivoglia servizio ad opera di quest'ultima, nonché l'invalidità delle pattuizioni intercorse con la CP_2
3. L'1.12.2021 si costituiva , concludendo affinché il Tribunale CP_1 da controparte si decida per: «rigettare tutte le domande svolte dall'attrice nei confronti di in quanto infondate in fatto e in CP_1 diritto;
… in ogni caso - con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa».
3.1. Segnatamente, la evidenziava in primis come la truffa CP_1 subita dall'odierna attrice fosse causalmente collegabile in via esclusiva all'operato di quest'ultima, senza poter al riguardo individuare alcuna inadempienza da parte della;
in secundis segnalava che il CP_1 danno riportato dall'attrice non fosse in alcun modo evitabile dalla
, stanti i meccanismi di “passaggio” da un operatore del CP_1 servizio di linea telefonica domestica ad un altro previsti dalla normativa di settore (cd. “procedura di migrazione”).
3.2. Benché ritualmente citata, la non si costituiva in giudizio CP_2
e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia nella prima udienza del
6.12.2021.
4. Sempre in prima udienza, entrambe le parti costituite richiedevano che fosse fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, stante il carattere meramente documentale della controversia.
5. All'udienza odierna, la prima celebrata da questo Giudice, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. Non merita di essere accolta e, pertanto, deve essere rigettata la domanda di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 ss. c.c. del contratto di telefonia mobile intercorso tra l'odierna attrice e la
. CP_1
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 5 Infatti, la convenuta-Fastweb, costituendosi, contestando i fatti dedotti dalla controparte e, soprattutto, provando il proprio adempimento delle obbligazioni discendenti dalla stipula del contratto di telefonia mobile con l'attrice - in particolare con riferimento alle obbligazioni derivanti dall'attivazione da parte di quest'ultima della procedura di migrazione di cui alla Delibera nr. 274/07/CONS («Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalita' di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso») - ha assolto l'onere della prova su di essa ricadente ai sensi degli artt. 1453, 1455, 2697 c.c., così come interpretati dal diritto vivente (cfr. Cass. SS.UU. nr. 13533/2001). Precisamente, consolidata giurisprudenza di legittimità evidenzia come, qualora il creditore intenda attivare il rimedio della risoluzione contrattuale per inadempimento ex artt. 1453 citt., spetti a quest'ultimo la prova della gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c. (cfr. Cass.
Sez. I sentenza nr. 5658 del 24/5/1995), oltreché del titolo obbligatorio. Tale onere, peraltro, risulta “rafforzato” nelle ipotesi in cui il creditore medesimo lamenti il mancato adempimento da parte del debitore di un'obbligazione diversa da quella principale, come nel caso di specie con riferimento agli obblighi di protezione dei dati sensibili.
Infatti, come segnalato da Cass. nr. 5658 cit. «La non scarsa importanza dell'inadempimento integra, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., condizione dell'azione di risoluzione del contratto, e, pertanto, ove non sia "in re ipsa", per l'attinenza dell'inadempimento stesso alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, deve essere allegata e dimostrata dalla parte attrice, secondo le regole dell'art. 2697 cod. civ.».
Nel caso di specie, più esattamente, non solo difetta la prova della gravità di un eventuale inadempimento da parte della , ma CP_1 manca in radice la prova di un inadempimento imputabile a quest'ultima, poiché, alla stregua del criterio del “più probabile che non”, la mera fuga di notizie relative a dati sensibili dell'attrice non è di per sé indice di tale inadempimento, tanto più ove si consideri che la medesima attrice, nell'atto di citazione, rappresenti come ella stessa abbia diffuso tali dati attraverso la piattaforma Whatsapp (cfr. pag. 1
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 6 atto di citazione), come segnalato dalla sin dalla comparsa di CP_1 costituzione.
In tal senso, allora, occorre segnalare come, se è vero che «in tema di rapporti contrattuali concernenti le utenze telefoniche, l'utente deve solo dimostrare la fonte negoziale o legale del suo diritto (nella specie, alla tempestiva migrazione a nuovo operatore) e può limitarsi a dedurre la circostanza dell'inadempimento della compagnia telefonica;
è, invece, la compagnia ad essere gravata dall'onere di dimostrare che
l'inadempimento è dovuto a cause a lei oggettivamente non imputabili, fornendo, altresì, la prova di avere informato l'utente delle problematiche tecniche e delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione, tali da renderlo impossibile» (Cass. civile Sez. III ordinanza nr. 29849 del 20 novembre 2024), ciò non implica il venir meno dell'onere della prova ricadente su colui che agisca ex artt. 1453 ss. citt., vale a dire di provare la gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1455 cit.; ad abundantiam, non può tacersi che, a sua volta, la ha assolto l'onere della prova su di essa incombente e relativo CP_1 all'adempimento dell'obbligazione contrattuale di non impedire la migrazione della linea telefonica in oggetto (cfr. doc. 2 prod. parte convenuta-Fastweb).
7. Ne consegue che merita di essere rigettata altresì la domanda di accertamento d'insussistenza del credito di 50,12 € avanzata da parte attrice nei confronti della . CP_1
Come suesposto, infatti, il contratto di telefonia mobile stipulato tra quest'ultima e la non ha subito alcuna patologia del sinallagma Pt_1 tale da giustificarne la risoluzione e, pertanto, esso ha continuato a produrre i propri effetti sino al perfezionamento della procedura di migrazione al gestore cd. “recipient”, vale a dire CP_2
8. Merita invece di essere accolta la domanda tesa ad accertare la nullità ex artt. 1418 co. 2 c.c. del contratto di telefonia stipulato tra l'odierna attrice e la CP_2
Precisamente, ai sensi dell'art. 51 co. 6 d.lgs. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”), quando un contratto a distanza deve essere concluso n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 7 per telefono «il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto». Al riguardo, l'art. 67 vicies semel del Codice del Consumo prevede espressamente che «sul fornitore grava l'onere della prova riguardante: … la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto».
Orbene, nel caso di specie la convenuta-fornitrice non ha CP_2 assolto a tale onere della prova e, pertanto, il contratto deve qualificarsi come invalido, perché nullo per carenza di forma ai sensi degli artt.
1325, 1350 nr. 13 e 1418 co. 2 c.c. (cd. “nullità strutturale”). La disciplina consumeristica, infatti, deve essere coordinata con la disciplina codicistica secondo il modello delle cc.dd. “tutele crescenti” per il consumatore, tant'è che l'art. 67 del Codice del Consumo prevede espressamente che «Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente
Capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a norme comunitarie. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del presente Capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di validità, formazione o efficacia dei contratti».
8.1. Per tutto quanto sopra analiticamente esposto, dunque, il diritto di credito di cui richiede l'adempimento è inesistente, poiché CP_2 privo di un titolo valido.
Ne discende che l'odierna attrice non è tenuta al pagamento dei €
530,96 richiesti dalla di cui ai docc. 5 e 6 prod parte attrice. CP_2
Difatti, essendo invalido il relativo titolo, alla stregua del principio di razionalità degli spostamenti di ricchezze economicamente valutabili
(artt. 1173, 1174, 1324, 1325, 1343 ss., 2033 – 2042 c.c.) non può essere richiesto l'adempimento di una prestazione priva di un valido titolo.
9. Vanno, viceversa, rigettate le domande di risarcimento danni avanzata dall'attrice nei confronti delle convenute.
9.1. Invero, con riferimento alla domanda rivolta avverso la , CP_1 difettano i presupposti per l'individuazione di un profilo di n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 8 responsabilità risarcitoria. Segnatamente, la responsabilità contrattuale discende dalla commissione di un illecito civile, ovverosia l'inadempimento. Nel caso di specie, per le ragioni precedentemente indicate, non è imputabile alla alcun inadempimento CP_1 contrattuale, difettando in radice la cd. “causalità materiale”, poiché,
l'eventuale lesione del diritto al mantenimento del proprio numero di utenza telefonica non è causalmente riconducibile ad un illecito civile contrattuale della , giacché, appunto, manca il primo termine di CP_1 tale relazione causale, cioè l'illecito civile (id est l'inadempimento).
9.2. Con riferimento all'altra convenuta contumace, benché non sia provato che l'offerta all'attrice di migrare verso la per la CP_2 gestione della propria rete telefonica domestica, sia stata avanzata da soggetti legalmente riconducibili a tale società in virtù di un rapporto d'immedesimazione organica, è indubbio che la società in CP_2 qualità di società cd. “recipient”, abbia curato il processo di migrazione dell'utenza dell'attrice dalla (società cd. “donating”), come CP_1 reso evidente dalla documentazione depositata dalle parti (cfr. docc. 5
e 6 prod. parte attrice). Tanto premesso, è allora individuabile una responsabilità contrattuale della per non aver adempiuto CP_2 all'obbligazione accessoria di salvaguardare il numero di utenza telefonica associato alla linea domestica dell'attrice durante la fase di migrazione.
Tale obbligazione accessoria, precisamente, discende dall'art. 18 co. 5 della Delibera nr. 274/07/CONS («Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalita' di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso») e rispetto ad essa, l'attrice ha provato il titolo, mentre la convenuta-Vodafone, restando contumace, non ha assolto al proprio onere della prova, vale a dire la prova del relativo adempimento.
Così identificato l'illecito civile, è possibile verificarne la causalità, dapprima materiale, dipoi giuridica ex artt. 1223 ss. c.c.. Anzitutto, onde vagliarne la causalità materiale occorre individuare il danno-evento, il quale, nel caso di specie, consiste nella lesione del diritto alla portabilità del numero di utenza telefonica, quale previsto dalla Delibera nr.
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 9 274/07/CONS («Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalita' di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso») e soprattutto espressamente sancito dall'art. 98-octies decies
d.lgs. 259/2003 cd. “Codice delle comunicazioni elettroniche”.
Precisamente, «In tema di rapporti contrattuali concernenti le utenze telefoniche, la portabilità del numero telefonico (cosiddetta "number portability") non è un mero servizio accessorio, ma integra l'oggetto della prestazione che l'operatore di telefonia è tenuto ad adempiere in favore dell'utente, ex art. 1, comma 3, d.l. n. 7 del 2007 ("decreto
Bersani"), conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2007, sicché il suo inadempimento determina la risarcibilità di tutte le ripercussioni negative, patrimoniali e non patrimoniali, subite in conseguenza dell'inutilizzabilità della specifica utenza telefonica, senza che assuma rilevanza l'eventuale esistenza di mezzi di comunicazione alternativi, estranei al rapporto contrattuale.» (Cass. civile Sez. III ordinanza nr.
13518 del 20 maggio 2025).
Orbene, così individuato il danno-evento, tuttavia non risulta provato il danno-conseguenza.
Invero la valutazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c., intanto è possibile in quanto sia provato l'an del danno (“il potere discrezionale, conferito al giudice dall'art.1226 cod. civ., di liquidare il danno in via equitativa è subordinato alla condizione che sia impossibile o molto difficile provare il danno nel suo preciso ammontare;
e l'esercizio in concreto, in senso positivo o negativo, di detto potere e l'accertamento dell'esistenza del presupposto costituito dall'impossibilità o rilevante difficoltà della prova non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se la relativa decisione sia sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto”; ex pluribus, Cass. n. 8795/2000).
Com'è noto, tuttavia, “nel nostro ordinamento infatti non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio (ex multis, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 24474 del
18/11/2014, Rv. 633450; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014,
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 10 Rv. 632941; Sez. 1, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013, Rv. 628570; Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013, Rv. 627750). Il danno in senso giuridico, infatti, non può dirsi esistente sol perchè sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno in senso giuridico. Quest'ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia (Cass. n. 20620/15, conf. Cass. n. 19294/16).
Nel caso di specie, come anticipato, non vi è alcuna prova dell'esistenza del cd. danno-conseguenza; né l'attrice ha chiesto di provare il suddetto danno, domandando in prima udienza direttamente il rinvio per le conclusioni.
9.3. Con riferimento sempre alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, inoltre, come chiarito dalle note pronunce della S.C.
(Cass, S.U. 11.11.2008, nn. 26972 ss.) il predetto danno è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
Ai fini del risarcimento occorre, tuttavia, che il danno-conseguenza prodotto sia serio e che superi una soglia minima di gravità tale da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.
E' fin troppo evidente che l'attrice ha subito dei meri disagi, dei fastidi che saranno stati senza dubbio fonte di stress ma che, secondo le note pronunce della Suprema Corte succitate, non possono mai trovare tutela risarcitoria (nel medesimo senso Cass. n. 27229/2017).
Tali principi sono stati ribaditi dalla S.C (n. 17894/2020) ancor più di recente in una vicenda in cui non era stato consentito all'utente addirittura di utilizzare il telefono fisso: “L'inadempimento del gestore
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 11 telefonico tale da impedire l'uso del telefono fisso, quale che ne sia la durata, non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali in quanto il diritto a comunicare con un solo telefono non
è un diritto fondamentale della persona, perché non necessario alla sopravvivenza, e l'impedimento dell'uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell'essere umano, né costituisce violazione di alcuna libertà costituzionalmente garantita, tanto meno quella di comunicare, posto che nulla vieterebbe in tal caso di servirsi di altri mezzi (primo fra tutti, un telefono sostitutivo), addossando alla controparte inadempiente il relativo pregiudizio patrimoniale”.
10. Le spese di lite, per quanto concerne il rapporto processuale tra l'attrice e la , seguono il criterio della soccombenza di cui CP_1 all'art. 91 co. 1 c.p.c. e sono liquidate, d'ufficio, in base ai parametri introdotti dal D.M. 55/14, come modificati dal D.M. 147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare difficoltà del giudizio (scaglione fino ad 26.000,00).
10.1. Nel rapporto tra attrice e stante l'accoglimento di CP_2 alcune domande ed il rigetto di altre di valore di gran lunga superiore, integranti un'ipotesi di soccombenza reciproca, ex art. 92 comma 2
c.p.c., le spese vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la nullità del contratto di telefonia fissa stipulato il
1.6.2020 tra e Parte_1 Controparte_2
b) per l'effetto di cui sub a), dichiara non dovuta alcuna somma da a per il contratto Parte_1 Controparte_2 summenzionato;
d) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre
[...]
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 12 Iva se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
e) compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1
Controparte_2
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione del dott. Antongiulio Maglione, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 13
11 SEZIONE CIVILE
N. 16063/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti costituite hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, incorporata al presente provvedimento.
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 18.9.2025 ed ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al nr. 16063 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Portici (NA), alla via A. Diaz nr. 180/B, presso lo studio dell'avv. Francesco Marescalco che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
– ATTRICE –
E
P.I. , in persona del l.r.p.t., CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Posillipo nr. 314, presso lo studio dell'avv. Alberto Cozzi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- CONVENUTA -
NONCHÉ
P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede sita in Ivrea (TO), alla via Jervis nr. 13
– CONVENUTA CONTUMACE –
Oggetto: risoluzione per inadempimento;
accertamento del credito, invalidità del contratto e risarcimento danni.
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ. Sez. III 19 ottobre 2006 n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ. Sez. III 11 maggio 2012, nr. 7268; Cass. civ Sez. III 15 dicembre 2011 nr. 27002).
2. Con atto di citazione notificato via pec il 21.6.2021, l'attrice citava in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale, le odierne convenute, al fine di sentire accogliere le seguenti domande:
«
1. risolvere (ex art. 1453 e ss. c.c.) il contratto di telefonia n. 1862869, esistente con e corrispondente all'utenza 081 – CP_1
19565621, per grave inadempimento della società erogatrice del servizio, in relazione al profilo della mancata protezione dei dati personali della cliente e comunque per non avere garantito la prosecuzione del servizio;
2. dichiarare la inesistenza del credito vantato da CP_1 quantificato in € 50,12, nonché di tutti quelli (eventualmente) maturati successivamente alla data del 1° giugno 2020;
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 3
3. dichiarare la nullità strutturale (ex art. 1418 2° comma c.c.) e/o
l'annullamento (per dolo determinate ex art. 1439 c.c.) del contratto di telefonia con del 1° giugno 2020; Controparte_2
4. dichiarare la inesistenza del credito vantato da Controparte_2
quantificato in € 530,96, nonché di tutti quelli (eventualmente)
[...] maturati successivamente alla data del 1° giugno 2020;
5. condannare – per l'effetto – e/o CP_1 Controparte_2
in solido tra loro o nei limiti dei singoli profili di responsabilità
[...]
- al risarcimento del danno, complessivamente quantificato in €
5.000,00 - di cui € 1.000,00 per la perdita del numero telefonico – e la parte residua per il pregiudizio (anche morale) patito dall'attrice, costituente conseguenza immediata e diretta del contegno assunto dalle convenute, salva diversa valutazione equitativa;
6. condannare le convenute in solido tra loro (o nei limiti dei singoli profili di responsabilità), al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da liquidare secondo i parametri contemplati dal
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre alle spese generali (ex art. 2 del D.M. cit.), CPA ed IVA, come per legge. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 14 1° co. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 5.581,08 e comunque compreso entro il valore di € 26.000,00
(considerando altresì il cumulo concernente le domande di risoluzione
e di nullità e/o di annullamento dei contratti)».
2.1. In particolare, parte attrice rappresentava di aver subito una truffa telefonica a seguito della quale ella aveva cambiato operatore per la linea telefonica di casa, passando dalla (d'ora in avanti CP_1
) alla (di seguito , in CP_1 Controparte_2 CP_2 conseguenza di artifizi e raggiri resi possibili dalla mancata ottemperanza da parte della agli obblighi accessori di CP_1 protezione previsti dalla normativa di riferimento e, comunque, certamente dalla buona fede integratrice del rapporto obbligatorio.
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 4 A seguito di tale truffa, dunque, l'attrice lamentava il danno (materiale ed immateriale) subito per la cancellazione del numero telefonico di cui aveva usufruito nel decennio precedente ed in ogni caso la non debenza di alcunché nei confronti di , stante la mancata erogazione di CP_1 qualsivoglia servizio ad opera di quest'ultima, nonché l'invalidità delle pattuizioni intercorse con la CP_2
3. L'1.12.2021 si costituiva , concludendo affinché il Tribunale CP_1 da controparte si decida per: «rigettare tutte le domande svolte dall'attrice nei confronti di in quanto infondate in fatto e in CP_1 diritto;
… in ogni caso - con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa».
3.1. Segnatamente, la evidenziava in primis come la truffa CP_1 subita dall'odierna attrice fosse causalmente collegabile in via esclusiva all'operato di quest'ultima, senza poter al riguardo individuare alcuna inadempienza da parte della;
in secundis segnalava che il CP_1 danno riportato dall'attrice non fosse in alcun modo evitabile dalla
, stanti i meccanismi di “passaggio” da un operatore del CP_1 servizio di linea telefonica domestica ad un altro previsti dalla normativa di settore (cd. “procedura di migrazione”).
3.2. Benché ritualmente citata, la non si costituiva in giudizio CP_2
e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia nella prima udienza del
6.12.2021.
4. Sempre in prima udienza, entrambe le parti costituite richiedevano che fosse fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, stante il carattere meramente documentale della controversia.
5. All'udienza odierna, la prima celebrata da questo Giudice, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. Non merita di essere accolta e, pertanto, deve essere rigettata la domanda di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 ss. c.c. del contratto di telefonia mobile intercorso tra l'odierna attrice e la
. CP_1
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 5 Infatti, la convenuta-Fastweb, costituendosi, contestando i fatti dedotti dalla controparte e, soprattutto, provando il proprio adempimento delle obbligazioni discendenti dalla stipula del contratto di telefonia mobile con l'attrice - in particolare con riferimento alle obbligazioni derivanti dall'attivazione da parte di quest'ultima della procedura di migrazione di cui alla Delibera nr. 274/07/CONS («Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalita' di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso») - ha assolto l'onere della prova su di essa ricadente ai sensi degli artt. 1453, 1455, 2697 c.c., così come interpretati dal diritto vivente (cfr. Cass. SS.UU. nr. 13533/2001). Precisamente, consolidata giurisprudenza di legittimità evidenzia come, qualora il creditore intenda attivare il rimedio della risoluzione contrattuale per inadempimento ex artt. 1453 citt., spetti a quest'ultimo la prova della gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c. (cfr. Cass.
Sez. I sentenza nr. 5658 del 24/5/1995), oltreché del titolo obbligatorio. Tale onere, peraltro, risulta “rafforzato” nelle ipotesi in cui il creditore medesimo lamenti il mancato adempimento da parte del debitore di un'obbligazione diversa da quella principale, come nel caso di specie con riferimento agli obblighi di protezione dei dati sensibili.
Infatti, come segnalato da Cass. nr. 5658 cit. «La non scarsa importanza dell'inadempimento integra, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., condizione dell'azione di risoluzione del contratto, e, pertanto, ove non sia "in re ipsa", per l'attinenza dell'inadempimento stesso alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, deve essere allegata e dimostrata dalla parte attrice, secondo le regole dell'art. 2697 cod. civ.».
Nel caso di specie, più esattamente, non solo difetta la prova della gravità di un eventuale inadempimento da parte della , ma CP_1 manca in radice la prova di un inadempimento imputabile a quest'ultima, poiché, alla stregua del criterio del “più probabile che non”, la mera fuga di notizie relative a dati sensibili dell'attrice non è di per sé indice di tale inadempimento, tanto più ove si consideri che la medesima attrice, nell'atto di citazione, rappresenti come ella stessa abbia diffuso tali dati attraverso la piattaforma Whatsapp (cfr. pag. 1
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 6 atto di citazione), come segnalato dalla sin dalla comparsa di CP_1 costituzione.
In tal senso, allora, occorre segnalare come, se è vero che «in tema di rapporti contrattuali concernenti le utenze telefoniche, l'utente deve solo dimostrare la fonte negoziale o legale del suo diritto (nella specie, alla tempestiva migrazione a nuovo operatore) e può limitarsi a dedurre la circostanza dell'inadempimento della compagnia telefonica;
è, invece, la compagnia ad essere gravata dall'onere di dimostrare che
l'inadempimento è dovuto a cause a lei oggettivamente non imputabili, fornendo, altresì, la prova di avere informato l'utente delle problematiche tecniche e delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione, tali da renderlo impossibile» (Cass. civile Sez. III ordinanza nr. 29849 del 20 novembre 2024), ciò non implica il venir meno dell'onere della prova ricadente su colui che agisca ex artt. 1453 ss. citt., vale a dire di provare la gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1455 cit.; ad abundantiam, non può tacersi che, a sua volta, la ha assolto l'onere della prova su di essa incombente e relativo CP_1 all'adempimento dell'obbligazione contrattuale di non impedire la migrazione della linea telefonica in oggetto (cfr. doc. 2 prod. parte convenuta-Fastweb).
7. Ne consegue che merita di essere rigettata altresì la domanda di accertamento d'insussistenza del credito di 50,12 € avanzata da parte attrice nei confronti della . CP_1
Come suesposto, infatti, il contratto di telefonia mobile stipulato tra quest'ultima e la non ha subito alcuna patologia del sinallagma Pt_1 tale da giustificarne la risoluzione e, pertanto, esso ha continuato a produrre i propri effetti sino al perfezionamento della procedura di migrazione al gestore cd. “recipient”, vale a dire CP_2
8. Merita invece di essere accolta la domanda tesa ad accertare la nullità ex artt. 1418 co. 2 c.c. del contratto di telefonia stipulato tra l'odierna attrice e la CP_2
Precisamente, ai sensi dell'art. 51 co. 6 d.lgs. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”), quando un contratto a distanza deve essere concluso n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 7 per telefono «il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto». Al riguardo, l'art. 67 vicies semel del Codice del Consumo prevede espressamente che «sul fornitore grava l'onere della prova riguardante: … la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto».
Orbene, nel caso di specie la convenuta-fornitrice non ha CP_2 assolto a tale onere della prova e, pertanto, il contratto deve qualificarsi come invalido, perché nullo per carenza di forma ai sensi degli artt.
1325, 1350 nr. 13 e 1418 co. 2 c.c. (cd. “nullità strutturale”). La disciplina consumeristica, infatti, deve essere coordinata con la disciplina codicistica secondo il modello delle cc.dd. “tutele crescenti” per il consumatore, tant'è che l'art. 67 del Codice del Consumo prevede espressamente che «Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente
Capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a norme comunitarie. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del presente Capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di validità, formazione o efficacia dei contratti».
8.1. Per tutto quanto sopra analiticamente esposto, dunque, il diritto di credito di cui richiede l'adempimento è inesistente, poiché CP_2 privo di un titolo valido.
Ne discende che l'odierna attrice non è tenuta al pagamento dei €
530,96 richiesti dalla di cui ai docc. 5 e 6 prod parte attrice. CP_2
Difatti, essendo invalido il relativo titolo, alla stregua del principio di razionalità degli spostamenti di ricchezze economicamente valutabili
(artt. 1173, 1174, 1324, 1325, 1343 ss., 2033 – 2042 c.c.) non può essere richiesto l'adempimento di una prestazione priva di un valido titolo.
9. Vanno, viceversa, rigettate le domande di risarcimento danni avanzata dall'attrice nei confronti delle convenute.
9.1. Invero, con riferimento alla domanda rivolta avverso la , CP_1 difettano i presupposti per l'individuazione di un profilo di n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 8 responsabilità risarcitoria. Segnatamente, la responsabilità contrattuale discende dalla commissione di un illecito civile, ovverosia l'inadempimento. Nel caso di specie, per le ragioni precedentemente indicate, non è imputabile alla alcun inadempimento CP_1 contrattuale, difettando in radice la cd. “causalità materiale”, poiché,
l'eventuale lesione del diritto al mantenimento del proprio numero di utenza telefonica non è causalmente riconducibile ad un illecito civile contrattuale della , giacché, appunto, manca il primo termine di CP_1 tale relazione causale, cioè l'illecito civile (id est l'inadempimento).
9.2. Con riferimento all'altra convenuta contumace, benché non sia provato che l'offerta all'attrice di migrare verso la per la CP_2 gestione della propria rete telefonica domestica, sia stata avanzata da soggetti legalmente riconducibili a tale società in virtù di un rapporto d'immedesimazione organica, è indubbio che la società in CP_2 qualità di società cd. “recipient”, abbia curato il processo di migrazione dell'utenza dell'attrice dalla (società cd. “donating”), come CP_1 reso evidente dalla documentazione depositata dalle parti (cfr. docc. 5
e 6 prod. parte attrice). Tanto premesso, è allora individuabile una responsabilità contrattuale della per non aver adempiuto CP_2 all'obbligazione accessoria di salvaguardare il numero di utenza telefonica associato alla linea domestica dell'attrice durante la fase di migrazione.
Tale obbligazione accessoria, precisamente, discende dall'art. 18 co. 5 della Delibera nr. 274/07/CONS («Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalita' di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso») e rispetto ad essa, l'attrice ha provato il titolo, mentre la convenuta-Vodafone, restando contumace, non ha assolto al proprio onere della prova, vale a dire la prova del relativo adempimento.
Così identificato l'illecito civile, è possibile verificarne la causalità, dapprima materiale, dipoi giuridica ex artt. 1223 ss. c.c.. Anzitutto, onde vagliarne la causalità materiale occorre individuare il danno-evento, il quale, nel caso di specie, consiste nella lesione del diritto alla portabilità del numero di utenza telefonica, quale previsto dalla Delibera nr.
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 9 274/07/CONS («Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalita' di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso») e soprattutto espressamente sancito dall'art. 98-octies decies
d.lgs. 259/2003 cd. “Codice delle comunicazioni elettroniche”.
Precisamente, «In tema di rapporti contrattuali concernenti le utenze telefoniche, la portabilità del numero telefonico (cosiddetta "number portability") non è un mero servizio accessorio, ma integra l'oggetto della prestazione che l'operatore di telefonia è tenuto ad adempiere in favore dell'utente, ex art. 1, comma 3, d.l. n. 7 del 2007 ("decreto
Bersani"), conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2007, sicché il suo inadempimento determina la risarcibilità di tutte le ripercussioni negative, patrimoniali e non patrimoniali, subite in conseguenza dell'inutilizzabilità della specifica utenza telefonica, senza che assuma rilevanza l'eventuale esistenza di mezzi di comunicazione alternativi, estranei al rapporto contrattuale.» (Cass. civile Sez. III ordinanza nr.
13518 del 20 maggio 2025).
Orbene, così individuato il danno-evento, tuttavia non risulta provato il danno-conseguenza.
Invero la valutazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c., intanto è possibile in quanto sia provato l'an del danno (“il potere discrezionale, conferito al giudice dall'art.1226 cod. civ., di liquidare il danno in via equitativa è subordinato alla condizione che sia impossibile o molto difficile provare il danno nel suo preciso ammontare;
e l'esercizio in concreto, in senso positivo o negativo, di detto potere e l'accertamento dell'esistenza del presupposto costituito dall'impossibilità o rilevante difficoltà della prova non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se la relativa decisione sia sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto”; ex pluribus, Cass. n. 8795/2000).
Com'è noto, tuttavia, “nel nostro ordinamento infatti non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio (ex multis, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 24474 del
18/11/2014, Rv. 633450; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014,
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 10 Rv. 632941; Sez. 1, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013, Rv. 628570; Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013, Rv. 627750). Il danno in senso giuridico, infatti, non può dirsi esistente sol perchè sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno in senso giuridico. Quest'ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia (Cass. n. 20620/15, conf. Cass. n. 19294/16).
Nel caso di specie, come anticipato, non vi è alcuna prova dell'esistenza del cd. danno-conseguenza; né l'attrice ha chiesto di provare il suddetto danno, domandando in prima udienza direttamente il rinvio per le conclusioni.
9.3. Con riferimento sempre alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, inoltre, come chiarito dalle note pronunce della S.C.
(Cass, S.U. 11.11.2008, nn. 26972 ss.) il predetto danno è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
Ai fini del risarcimento occorre, tuttavia, che il danno-conseguenza prodotto sia serio e che superi una soglia minima di gravità tale da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.
E' fin troppo evidente che l'attrice ha subito dei meri disagi, dei fastidi che saranno stati senza dubbio fonte di stress ma che, secondo le note pronunce della Suprema Corte succitate, non possono mai trovare tutela risarcitoria (nel medesimo senso Cass. n. 27229/2017).
Tali principi sono stati ribaditi dalla S.C (n. 17894/2020) ancor più di recente in una vicenda in cui non era stato consentito all'utente addirittura di utilizzare il telefono fisso: “L'inadempimento del gestore
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 11 telefonico tale da impedire l'uso del telefono fisso, quale che ne sia la durata, non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali in quanto il diritto a comunicare con un solo telefono non
è un diritto fondamentale della persona, perché non necessario alla sopravvivenza, e l'impedimento dell'uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell'essere umano, né costituisce violazione di alcuna libertà costituzionalmente garantita, tanto meno quella di comunicare, posto che nulla vieterebbe in tal caso di servirsi di altri mezzi (primo fra tutti, un telefono sostitutivo), addossando alla controparte inadempiente il relativo pregiudizio patrimoniale”.
10. Le spese di lite, per quanto concerne il rapporto processuale tra l'attrice e la , seguono il criterio della soccombenza di cui CP_1 all'art. 91 co. 1 c.p.c. e sono liquidate, d'ufficio, in base ai parametri introdotti dal D.M. 55/14, come modificati dal D.M. 147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare difficoltà del giudizio (scaglione fino ad 26.000,00).
10.1. Nel rapporto tra attrice e stante l'accoglimento di CP_2 alcune domande ed il rigetto di altre di valore di gran lunga superiore, integranti un'ipotesi di soccombenza reciproca, ex art. 92 comma 2
c.p.c., le spese vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la nullità del contratto di telefonia fissa stipulato il
1.6.2020 tra e Parte_1 Controparte_2
b) per l'effetto di cui sub a), dichiara non dovuta alcuna somma da a per il contratto Parte_1 Controparte_2 summenzionato;
d) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre
[...]
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 12 Iva se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
e) compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1
Controparte_2
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione del dott. Antongiulio Maglione, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
n. 16063/2021 r.g.a.c. Pag. 13