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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5472 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62949/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 62949/2022 promossa da:
(C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
in qualità di figlia e legittima erede di deceduto a Rovigo il 21.10.1980 e di Persona_1
deceduta a Rovigo il 13.1.2014, e (C.F.: Persona_2 CP_1
), residente in [...], in qualità di avente C.F._2
causa inter vivos di (a sua volta figlia e legittima erede di e di Persona_3 Persona_1 [...]
), rappresentate e difese dagli Avv.ti Matteo Miatto del Foro di Treviso, e Marco Seppi del Per_2
Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliate presso i loro Indirizzi Telematici -
ATTRICI
CONTRO
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore Controparte_2 accreditato in Italia, presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia con sede in Roma (00185), Via San Martino della Battaglia n. 4 -
CONVENUTA contumace
(C.F.: , in persona del Controparte_3 P.IVA_1
Ministro pro tempore, corrente in Roma (00187), Via XX Settembre n. 97, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del D.L. 30.4.2022 n. 36, conv. con modifiche in L. 29.6.2022 n. 79,
(cod. fiscale ), in persona del Presidente pro Controparte_4 P.IVA_2
Pagina 1 tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
) per il ricevimento degli atti FAX 06/96514000 e PEC (Posta Elettr. Certificata) P.IVA_3
presso i cui Uffici si domiciliano ope legis in Roma alla Via Email_1
dei Portoghesi n. 12 -
INTERVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con l'atto di citazione introduttivo, notificato alla per via Controparte_2
diplomatica in data 6 ottobre 2022 come da depositata nota dell'Ufficio del Cerimoniale degli
Affari Esteri italiano, le parti attrici di cui in epigrafe nelle qualità indicate in citazione hanno convenuto nel presente giudizio la al fine di sentir accolte le Controparte_2 seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: A. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: i. accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di e meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, accertare e Persona_1
dichiarare il diritto di , in qualità di legittima erede di e di Parte_1 Persona_1 [...]
, nonché di quale cessionaria della quota di 1/2 del credito risarcitorio Per_2 CP_1
spettante a (legittima erede di e di ) ad ottenere il Persona_3 Persona_1 Persona_2 risarcimento integrale dei danni patiti da per i fatti di causa;
ii. per l'effetto, Persona_1
condannare la al pagamento in favore di e Controparte_2 Parte_1
nella loro predetta qualità e per la quota di 1/2 ciascuna, dei seguenti importi: o CP_1
Euro 25.990,30 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
o Euro 176.629,18 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
per complessivi Euro 202.619,48, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia.
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua
(od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, da calcolarsi a decorrere dal
1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
La repubblica Federale di Germania è rimasta contumace. In data 31 gennaio sono intervenuti e e si sono costituiti in giudizio il e la Controparte_3 Controparte_4
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Voglia codesto Ecc.mo
[...]
Tribunale, laddove accertata in concreto la propria dubbia competenza territoriale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_3
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente
[...]
Pagina 2 all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle Controparte_4
odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi dei de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile, tanto patrimoniale quanto non patrimoniale;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma
2, cod. civ.. Spese vinte.”. Successivamente, il giudice ha concesso alle parti i richiesti termini ex art. 183 co VI c.p.c. e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Il giudice, infine, con ordinanza dell'11 luglio 2024 ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. (60+ 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le eredi ab intestato di e rispettivamente figlia e Persona_1 Parte_1 CP_1
nipote del de cuius, hanno agito nel presente giudizio contro la Repubblica Federale di Germania per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla deportazione, dall'internamento e dai trattamenti subiti da Il fatto oggetto della Persona_1
controversia riguarda le vicende subite da nato il [...] ad [...] Persona_1
Veneta (PD), Internato Militare Italiano in nel periodo 9-9-1943 - 27.9.1945 (Italienische CP_2
MilitärInternierte-IMI, giorni complessivi di prigionia 749). Dalla prospettazione e documentazione attorea emerge che è stato arruolato nel 29° Reggimento Fanteria il 19 febbraio Persona_1
1943 e successivamente aggregato alla 4ª Compagnia del 205° Battaglione Costiero in Liguria, fu poi catturato il 9 settembre 1943 dalle truppe tedesche, pochi giorni dopo Persona_1
l'armistizio di . Dopo la cattura fu deportato in e internato nel Per_4 Persona_1 CP_2
campo di prigionia Stammlager III-D di Berlino, dove ricevette la matricola n. 113304. Qui fu classificato come Internato Militare Italiano (IMI). Secondo la ricostruzione degli eventi narrata dalle parti attrici fatto prigioniero dalle truppe tedesche fu assegnato al comando di Persona_1
lavoro n. 180 (Arbeitskommando 180) ed incaricato di lavori forzati come il carico e scarico di macerie e la sepoltura di cadaveri. Sempre secondo le attrici, le descritte disumane condizioni di
Pagina 3 internamento lasciarono segni indelebili su il quale, al suo ritorno in Italia, Persona_1
avvenuto il 27 settembre 1945 dopo la liberazione del campo da parte degli alleati, soffriva di sintomi oggi riconducibili all'asserito disturbo da stress post-traumatico (PTSD) con insonnia frequente, incubi ricorrenti e profonda sofferenza psicologica, disturbi asseriti protrattisi fino alla morte di avvenuta in data 21 ottobre 1980. In ordine alla legittimazione attiva le Persona_1 attrici hanno esposto e documentato (mediante, tra l'altro, il certificato di morte di Persona_1
e il certificato di stato di famiglia di quanto segue: di essere divenute eredi ab Persona_1
intestato art. 581 c.c. di in data 21 ottobre 1980, quando si è aperta la successione Persona_1
in favore della moglie e delle due figlie e;
inoltre in data 13.1.2014 moriva Per_3 Parte_1
ab intestato anche la moglie di (doc.
8-doc. 9), alla quale succedevano Persona_5 in parti uguali le figlie e Quest'ultima accettava l'eredità ex art. 476 c.c., Pt_1 Persona_3
cedendo alla nipote la propria quota della frazione del credito risarcitorio (1/3 2 = CP_1
1/6) spettante alla madre per successione del marito (doc. 11); , parimenti, Per_1 Parte_1
accettava l'eredità della madre azionando, secondo la propria quota, la frazione di credito risarcitorio ricompresa nel patrimonio di quest'ultima ed a questa pervenuta per successione del marito Non sono stati addotti testimoni oculari dei fatti dedotti in lite. In riferimento alle Per_1
domande delle attrici in ordine al risarcimento dei danni asseriti subiti da quale Persona_1
Internato Militare Italiano (IMI), catturato dalle truppe tedesche e fatto prigioniero in data 9-9-1943, occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio di dell' 8-9-1943 nel corpo del quale, da un lato, furono dichiarate cessate le Per_4
ostilità da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. In tale contesto storico risulta evidente l'intervenuto mutato scenario di guerra per cui i militari italiani, che prima dell'armistizio del 1943 erano alleati dei tedeschi, dopo l'armistizio sono stati catturati dai tedeschi e fatti prigionieri in quanto non hanno più potuto combattere a fianco delle truppe tedesche e, pertanto, rotta l'alleanza italo-tedesca, sono stati considerati dalla Germania come veri e propri nemici di guerra. Occorre quindi chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907 e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto di prigionieri militari nemici di guerra erano evenienze previste dalle suddette Convenzioni.
In particolare, in base al Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra
Pagina 4 (artt. 4, 5 6), si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo nemico, potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura, la deportazione o il trasferimento di militari italiani in e il lavoro coatto degli stessi non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di CP_2 crimini di guerra né indici di crimini contro l'umanità, rientrando per le Convenzioni sopra citate nel trattamento riservato ai militari fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare caso per caso iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Occorre quindi verificare se, nel caso di specie, sia stata o meno fornita dalle attrici la prova del trattamento in concreto subito da Per_1
sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e
[...]
disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano Non basta, dunque, la sola condizione di deportato, di internato o di Persona_1
sottoposto al lavoro coatto del militare italiano considerato nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parti attrici. Non sono stati addotti testi oculari di violenze, vessazioni, torture, privazioni, durante la prigionia di La Persona_1
Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il
Pagina 5 principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dell'art 3 Legge 2013 n. 5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte Internazionale di Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla (decisione con la quale l'Italia è stata condannata a rimuovere le sentenze CP_2
di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica Federale di Germania).
In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie la categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione di militari, per quanto sopra argomentato, alla deportazione di civili italiani in La Corte di CP_2
Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la
Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11-
1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina “ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte
Pagina 6 danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione.
Di conseguenza soltanto per i civili italiani deportati dai militari tedeschi in ed CP_2 assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del danno, mentre per gli IMI
(prigionieri nemici di guerra internati militari italiani catturati dalle truppe tedesche dopo l'armistizio del 1943) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero abbia in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle
Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi ai danni del militare prigioniero italiano esorbitanti dalle Convenzioni di diritto Persona_1
internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento preteso dalle attrici per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto. La domanda delle attrici, per quanto sopra argomentato in via assorbente rispetto ad ogni altra questione dedotta in lite dalle parti, va, pertanto, respinta per carenza probatoria. Considerata la novità della materia trattata e la sua oggettiva complessità, essendo già stata esposta a pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di
Cassazione italiane, nonché essendo tuttora esposta all'esegesi diversificata ed in evoluzione della giurisprudenza di merito e della giurisprudenza di legittimità, stante anche la recente legislazione
(D.L. 36/2022), si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da e da Spese compensate. Parte_1 CP_1
Roma, 9-4-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 62949/2022 promossa da:
(C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
in qualità di figlia e legittima erede di deceduto a Rovigo il 21.10.1980 e di Persona_1
deceduta a Rovigo il 13.1.2014, e (C.F.: Persona_2 CP_1
), residente in [...], in qualità di avente C.F._2
causa inter vivos di (a sua volta figlia e legittima erede di e di Persona_3 Persona_1 [...]
), rappresentate e difese dagli Avv.ti Matteo Miatto del Foro di Treviso, e Marco Seppi del Per_2
Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliate presso i loro Indirizzi Telematici -
ATTRICI
CONTRO
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore Controparte_2 accreditato in Italia, presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia con sede in Roma (00185), Via San Martino della Battaglia n. 4 -
CONVENUTA contumace
(C.F.: , in persona del Controparte_3 P.IVA_1
Ministro pro tempore, corrente in Roma (00187), Via XX Settembre n. 97, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del D.L. 30.4.2022 n. 36, conv. con modifiche in L. 29.6.2022 n. 79,
(cod. fiscale ), in persona del Presidente pro Controparte_4 P.IVA_2
Pagina 1 tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
) per il ricevimento degli atti FAX 06/96514000 e PEC (Posta Elettr. Certificata) P.IVA_3
presso i cui Uffici si domiciliano ope legis in Roma alla Via Email_1
dei Portoghesi n. 12 -
INTERVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con l'atto di citazione introduttivo, notificato alla per via Controparte_2
diplomatica in data 6 ottobre 2022 come da depositata nota dell'Ufficio del Cerimoniale degli
Affari Esteri italiano, le parti attrici di cui in epigrafe nelle qualità indicate in citazione hanno convenuto nel presente giudizio la al fine di sentir accolte le Controparte_2 seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: A. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: i. accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di e meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, accertare e Persona_1
dichiarare il diritto di , in qualità di legittima erede di e di Parte_1 Persona_1 [...]
, nonché di quale cessionaria della quota di 1/2 del credito risarcitorio Per_2 CP_1
spettante a (legittima erede di e di ) ad ottenere il Persona_3 Persona_1 Persona_2 risarcimento integrale dei danni patiti da per i fatti di causa;
ii. per l'effetto, Persona_1
condannare la al pagamento in favore di e Controparte_2 Parte_1
nella loro predetta qualità e per la quota di 1/2 ciascuna, dei seguenti importi: o CP_1
Euro 25.990,30 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
o Euro 176.629,18 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
per complessivi Euro 202.619,48, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia.
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua
(od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, da calcolarsi a decorrere dal
1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
La repubblica Federale di Germania è rimasta contumace. In data 31 gennaio sono intervenuti e e si sono costituiti in giudizio il e la Controparte_3 Controparte_4
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Voglia codesto Ecc.mo
[...]
Tribunale, laddove accertata in concreto la propria dubbia competenza territoriale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_3
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente
[...]
Pagina 2 all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle Controparte_4
odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi dei de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile, tanto patrimoniale quanto non patrimoniale;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma
2, cod. civ.. Spese vinte.”. Successivamente, il giudice ha concesso alle parti i richiesti termini ex art. 183 co VI c.p.c. e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Il giudice, infine, con ordinanza dell'11 luglio 2024 ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. (60+ 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le eredi ab intestato di e rispettivamente figlia e Persona_1 Parte_1 CP_1
nipote del de cuius, hanno agito nel presente giudizio contro la Repubblica Federale di Germania per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla deportazione, dall'internamento e dai trattamenti subiti da Il fatto oggetto della Persona_1
controversia riguarda le vicende subite da nato il [...] ad [...] Persona_1
Veneta (PD), Internato Militare Italiano in nel periodo 9-9-1943 - 27.9.1945 (Italienische CP_2
MilitärInternierte-IMI, giorni complessivi di prigionia 749). Dalla prospettazione e documentazione attorea emerge che è stato arruolato nel 29° Reggimento Fanteria il 19 febbraio Persona_1
1943 e successivamente aggregato alla 4ª Compagnia del 205° Battaglione Costiero in Liguria, fu poi catturato il 9 settembre 1943 dalle truppe tedesche, pochi giorni dopo Persona_1
l'armistizio di . Dopo la cattura fu deportato in e internato nel Per_4 Persona_1 CP_2
campo di prigionia Stammlager III-D di Berlino, dove ricevette la matricola n. 113304. Qui fu classificato come Internato Militare Italiano (IMI). Secondo la ricostruzione degli eventi narrata dalle parti attrici fatto prigioniero dalle truppe tedesche fu assegnato al comando di Persona_1
lavoro n. 180 (Arbeitskommando 180) ed incaricato di lavori forzati come il carico e scarico di macerie e la sepoltura di cadaveri. Sempre secondo le attrici, le descritte disumane condizioni di
Pagina 3 internamento lasciarono segni indelebili su il quale, al suo ritorno in Italia, Persona_1
avvenuto il 27 settembre 1945 dopo la liberazione del campo da parte degli alleati, soffriva di sintomi oggi riconducibili all'asserito disturbo da stress post-traumatico (PTSD) con insonnia frequente, incubi ricorrenti e profonda sofferenza psicologica, disturbi asseriti protrattisi fino alla morte di avvenuta in data 21 ottobre 1980. In ordine alla legittimazione attiva le Persona_1 attrici hanno esposto e documentato (mediante, tra l'altro, il certificato di morte di Persona_1
e il certificato di stato di famiglia di quanto segue: di essere divenute eredi ab Persona_1
intestato art. 581 c.c. di in data 21 ottobre 1980, quando si è aperta la successione Persona_1
in favore della moglie e delle due figlie e;
inoltre in data 13.1.2014 moriva Per_3 Parte_1
ab intestato anche la moglie di (doc.
8-doc. 9), alla quale succedevano Persona_5 in parti uguali le figlie e Quest'ultima accettava l'eredità ex art. 476 c.c., Pt_1 Persona_3
cedendo alla nipote la propria quota della frazione del credito risarcitorio (1/3 2 = CP_1
1/6) spettante alla madre per successione del marito (doc. 11); , parimenti, Per_1 Parte_1
accettava l'eredità della madre azionando, secondo la propria quota, la frazione di credito risarcitorio ricompresa nel patrimonio di quest'ultima ed a questa pervenuta per successione del marito Non sono stati addotti testimoni oculari dei fatti dedotti in lite. In riferimento alle Per_1
domande delle attrici in ordine al risarcimento dei danni asseriti subiti da quale Persona_1
Internato Militare Italiano (IMI), catturato dalle truppe tedesche e fatto prigioniero in data 9-9-1943, occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio di dell' 8-9-1943 nel corpo del quale, da un lato, furono dichiarate cessate le Per_4
ostilità da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. In tale contesto storico risulta evidente l'intervenuto mutato scenario di guerra per cui i militari italiani, che prima dell'armistizio del 1943 erano alleati dei tedeschi, dopo l'armistizio sono stati catturati dai tedeschi e fatti prigionieri in quanto non hanno più potuto combattere a fianco delle truppe tedesche e, pertanto, rotta l'alleanza italo-tedesca, sono stati considerati dalla Germania come veri e propri nemici di guerra. Occorre quindi chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907 e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto di prigionieri militari nemici di guerra erano evenienze previste dalle suddette Convenzioni.
In particolare, in base al Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra
Pagina 4 (artt. 4, 5 6), si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo nemico, potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura, la deportazione o il trasferimento di militari italiani in e il lavoro coatto degli stessi non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di CP_2 crimini di guerra né indici di crimini contro l'umanità, rientrando per le Convenzioni sopra citate nel trattamento riservato ai militari fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare caso per caso iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Occorre quindi verificare se, nel caso di specie, sia stata o meno fornita dalle attrici la prova del trattamento in concreto subito da Per_1
sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e
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disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano Non basta, dunque, la sola condizione di deportato, di internato o di Persona_1
sottoposto al lavoro coatto del militare italiano considerato nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parti attrici. Non sono stati addotti testi oculari di violenze, vessazioni, torture, privazioni, durante la prigionia di La Persona_1
Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il
Pagina 5 principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dell'art 3 Legge 2013 n. 5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte Internazionale di Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla (decisione con la quale l'Italia è stata condannata a rimuovere le sentenze CP_2
di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica Federale di Germania).
In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie la categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione di militari, per quanto sopra argomentato, alla deportazione di civili italiani in La Corte di CP_2
Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la
Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11-
1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina “ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte
Pagina 6 danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione.
Di conseguenza soltanto per i civili italiani deportati dai militari tedeschi in ed CP_2 assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del danno, mentre per gli IMI
(prigionieri nemici di guerra internati militari italiani catturati dalle truppe tedesche dopo l'armistizio del 1943) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero abbia in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle
Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi ai danni del militare prigioniero italiano esorbitanti dalle Convenzioni di diritto Persona_1
internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento preteso dalle attrici per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto. La domanda delle attrici, per quanto sopra argomentato in via assorbente rispetto ad ogni altra questione dedotta in lite dalle parti, va, pertanto, respinta per carenza probatoria. Considerata la novità della materia trattata e la sua oggettiva complessità, essendo già stata esposta a pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di
Cassazione italiane, nonché essendo tuttora esposta all'esegesi diversificata ed in evoluzione della giurisprudenza di merito e della giurisprudenza di legittimità, stante anche la recente legislazione
(D.L. 36/2022), si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da e da Spese compensate. Parte_1 CP_1
Roma, 9-4-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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