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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/10/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Chiara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma
Cartabia"). nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11899/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2
C.F.: , Parte_3 C.F._3
C.F.: ) Parte_4 C.F._4 con il patrocinio degli Avv.ti Stefano Podestà e Paolo Occhipinti presso il cui studio in Genova, Via C.R. Ceccardi 2/10, sono elettivamente domiciliati.
PARTI OPPONENTI
contro
:
rappresentata (in forza di procura speciale conferita il 20.4.2022 per atto a rogito del Controparte_1 Notaio di Pordenone rep. 33134, racc. 22224) da , rappresentata e Persona_1 Controparte_2 difesa dall'Avv. Federica Binocoli, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Maragliano 5/6.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, I. in via preliminare e/o pregiudiziale,
I.
1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte intimante/convenuta/opposta, con conseguente immediata revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, nonché declaratoria di nullità, e/o inefficacia, e/o come meglio, dell'opposto atto di precetto, per i motivi di cui in atti;
I.
2. accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle asserite ragioni di credito di parte intimante/convenuta/opposta, e/o l'estinzione del rapporto fideiussorio, sia per il decorso del tempo, sia ai sensi degli artt. 1956 e 1957 Cod. Civ., con conseguente immediata revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, nonché declaratoria di nullità, e/o inefficacia, e/o come meglio, dell'opposto atto di precetto, per i motivi di cui in atti;
pagina 1 di 10 II. nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto, nonché dichiarare nullo e/o inefficacie, e/o come meglio, l'atto di precetto opposto, in quanto illegittimo/irrito/nullo e/o e/o recante pretese ragioni di credito estinte per prescrizione, e/o comunque infondate, e/o come meglio, per i motivi di cui in atti;
III. in ogni caso, con vittoria di spese a favore degli scriventi Legali, i quali si dichiarano antistatari delle stesse”.
Per “All'Ill.mo Giudice adito: Controparte_1
In via Preliminare/Pregiudiziale:
Rigettare l'istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, ai sensi dell'art. 615, I comma, c.p.c. dell'efficacia esecutiva del titolo precettato formulate da controparte in quanto infondate sia in fatto che in diritto, non sussistendone alcun requisito e, in particolare, i gravi motivi il fumus bonis iuris e il periculum e, conseguentemente confermare la piena efficacia esecutiva del titolo azionato, con diritto di di procedere con le azioni esecutive necessarie al CP_1 recupero del credito precettato;
Rigettare l'eccezione avanzata dagli opponenti di difetto di legittimazione attiva dell'esponente, in quanto infondata in fatto e in diritto oltre che non sorretta da nessuna prova e per l'effetto dichiarare, per i motivi esposti, la legittimazione attiva di in persona del legale rapp.te pro tempore e, CP_1 conseguentemente confermare l'efficacia e legittimità del Decreto Ingiuntivo n. 4357/2013 tardivamente opposto e dell'atto di precetto notificato;
Rigettare, per i motivi sia in fatto che in diritto esposti, la domanda degli opponenti di avvenuta prescrizione delle asserite ragioni di credito di nonché di estinzione del rapporto fideiussorio, in quanto CP_1 infondate e prive di supporto probatorio e conseguentemente confermare l'efficacia e legittimità del Decreto Ingiutivo n. 4357/2013 tardivamente opposto e dell'atto di precetto notificato;
Nel Merito:
Dichiarare l'inammissibilità e non fondatezza dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, primo comma, cpc proposta dagli opponenti alla stregua dei motivi sopra esposti con conseguente rigetto delle domande avanzate in quanto infondate in fatto e in diritto e conseguentemente confermare l'efficacia e legittimità dell'atto di precetto notificato;
Rigettare per tutti i motivi esposti la domanda di nullità e/o inefficacia e/o altra meglio vista dell'atto di precetto opposto nonché di prescrizione delle azioni di in quanto in fondate in fatto e in diritto e CP_1 non provate e conseguentemente confermare l'efficacia e legittimità del Decreto Ingiutivo n. 4357/2013 emesso da Tribunale di Genova tardivamente opposto e dell'atto di precetto notificato.
Sempre nel Merito:
Ove ritenuta necessaria dall'Ill.mo Tribunale, previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 con onere in capo agli odierni opponenti della relativa istanza, non essendo l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc inclusa nel novero dei procedimenti di cui all'art. 5 bis, primo comma della medesima legge:
Dichiarare l'inammissibilità, per motivi esposti, della domanda di opposizione tardiva ex art. 650 cpc al Decreto Ingiuntivo n. 4357/2013 emesso dal Tribunale di Genova in quanto e per l'effetto confermare l'efficacia e legittimità del Decreto Ingiuntivo n. 4357/2013 emesso da Tribunale di Genova;
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc al D.I. n. 4357/2013 previo, ove ritenuto, esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'artt.5 d.lgs.28/2010 con onere in capo agli odierni opponenti della relativa istanza non essendo l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc inclusa nel novero dei procedimenti di cui all'art. 5 bis, primo comma della medesima legge:
Rigettare l'opposizione tardiva a Decreto Ingiuntivo ex art. 650 cpc, in quanto infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto dichiarare la piena validità e legittimità del titolo azionato e conseguentemente confermare il Decreto Ingiuntivo n. 4357/2013 tardivamente opposto, nonché la sua efficacia, legittimità e decisione in esso presa, nonché dell'atto di precetto notificato. pagina 2 di 10 Con riserva di ogni più ampia difesa sia merito che in via istruttoria e di produzione documentale.
Vinte le spese, con applicazione lite temeraria art. 96 cpc”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 precetto notificatogli il 21.11.2024 e con il quale ha intimato loro il pagamento della somma Controparte_1 complessiva pari ad euro 490.664,02, ciascuno nei limiti di euro 382.178,11, oltre alle spese di precetto, in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 8649/2013 R.G. n. 4357/2013 emesso in data 27.11.2013.
Gli opponenti hanno eccepito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, l'avvenuta prescrizione del credito azionato, l'estinzione del rapporto fideiussorio per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., l'abusività delle clausole delle fideiussioni e dei contratti stipulati e, infine, il recesso dalle fideiussioni e l'estinzione delle stesse.
Costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 27.01.2025, anche per il sub procedimento cautelare di sospensiva con apposita memoria, parte opposta ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione medesima.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo con ordinanza del 07.02.2025, all'udienza del 23.04.2025 la causa, ritenuta documentalmente istruita, è stata rinviata all'udienza del 08.10.2025 per la discussione orale e, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Sul difetto di legittimazione del creditore.
Le parti opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione del creditore procedente ad agire esecutivamente per carenza di prova della titolarità del credito azionato, contestando l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa tra la Banca cedente e il cessionario opposto.
L'eccezione non è fondata.
Sul punto si osserva preliminarmente e in via generale che, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, la sola legittimata passiva è proprio la cessionaria che succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società cedente. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 c.1 L 190/1999 e 58 c. 2 e 4 T.U.B., la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e tale adempimento produce ex lege gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie.
Se è vero che la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 1264 c.c. (notifica o accettazione del debitore ceduto), è però altrettanto vero che, come da orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di prova di cessione di crediti in blocco (Cass., sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866; Cass. n. 17944 del 22 giugno 2023; Cass. n. 9412 del 5 aprile 2023), tale pubblicazione non esonera la cessionaria dall'onere di provare l'inclusione del credito specifico, nell'ambito della cessione in blocco, quando agisce in giudizio quale successore a titolo particolare. L'onere probatorio gravante sulla cessionaria può dirsi sicuramente assolto qualora l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale rechi indicazioni sufficientemente chiare e univoche, tali da consentire l'immediata e certa riconducibilità del credito azionato tra quelli oggetto della cessione in blocco.
In assenza di tali requisiti, ai fini della prova dell'inclusione dei crediti tra quelli oggetto di cessione in blocco, si rende necessaria la produzione del contratto di cessione – con i relativi allegati – ovvero di altra documentazione idonea a comprovare l'effettivo trasferimento del credito specifico.
Nel caso di specie, la banca cessionaria non solo ha documentato l'avvenuta pubblicazione nella G.U. n. 45 del 19/04/2022 (doc. 4), ma ha prodotto sia i documenti contrattuali dai quali origina il credito (cfr. produzioni da 5
pagina 3 di 10 a 12 opposta), sia la dichiarazione della cedente (prod. n. 3 opposta), che richiama la suddetta pubblicazione in GU, di intervenuta cessione del credito per cui è causa:
Da tali documenti si evince chiaramente che la suddetta cessione ha incluso i crediti vantati nei confronti della Rebora Impianti S.p.A. in liquidazione (di cui gli odierni opponenti sono garanti in via solidale nella qualità di fideiussori).
Nessun dubbio, quindi, che la sola legittimata ad agire esecutivamente sia proprio la società cessionaria opposta che, per effetto della cessione del credito, è succeduta a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società cedente, compresi quelli per cui è causa.
Sull'eccezione di prescrizione del credito azionato.
Gli opponenti hanno eccepito la prescrizione del credito per essere stato azionato esecutivamente – tramite notificazione dell'atto di precetto avvenuta in data 21.11.2024 – oltre dieci anni dopo dalla notificazione del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo n. 8649/2013 del 27.11.2013; R.G. n. 4357/2013) effettuata in data 19.12.2013 nei confronti di e e in data 22.01.2014 per il sig. Parte_3 Parte_4 Parte_1
Parte_2
Parte opposta ha però documentato l'avvenuta interruzione della prescrizione del credito riconosciuto dal titolo esecutivo versando in atti documentazione comprovante l'esistenza di svariati atti interruttivi della prescrizione effettuati dalla precedente titolare del credito , anche anteriori alla formazione del titolo Parte_5 giudiziale. In particolare, a dimostrazione dell'interruzione del corso della prescrizione, parte opposta ha prodotto:
- la lettera raccomandata A/R del 26.02.2013 (ricevuta in data 01.03.2013 da e e in Parte_2 Parte_1 data 28.02.2013 da e e dalla Rebora Impianti S.p.A. in liquidazione) con cui Parte_4 Parte_3 comunicava alla società e a tutti i garanti fideiussori la revoca degli affidamenti e la Controparte_3 messa in mora per il pagamento del dovuto (prod. n. 13);
- la comunicazione di recesso del 22.3.2013 dal contratto di c/c n. 175/1000/4594 e 175/1000/12710 (prod. n. 14);
- la lettera raccomandata A/R del 02.05.2013 con cui comunicava alla società la Controparte_3 risoluzione dal finanziamento n. 50807277 (prod. n. 16);
- la comunicazione raccomandata A/R del 15.05.2013 (ricevuta in data 24.05.2013 da , Parte_1 Pt_2
e e in data 23.05.2013 da e in data 21.05.2013 dalla Rebora Impianti
[...] Parte_3 Parte_4 S.p.A. in liquidazione) di messa in mora dei fideiussori per il pagamento del credito ancora vantato (prod. n. 17);
- il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti depositato in data 08.07.2012 poi emesso in data 27.11.2013 e munito di formula esecutiva in data 09.12.2013, notificato unitamente ad atto di precetto il 09.12.2013 (prod. n. 18);
- l'atto di precisazione del credito nell'ambito della procedura di concordato preventivo della società debitrice aperta con decreto del Tribunale di Genova in data 15.07.2013 (prod. n. 20 e 21).
pagina 4 di 10 Parte opposta ha poi prodotto l'istanza, promossa dalla Banca cedente in data 14.04.2017, di insinuazione e di ammissione al passivo fallimentare della procedura concorsuale della società debitrice, aperta con sentenza del Tribunale di Genova del 02.02.2017 (prod. n. 22 e 23):
In relazione all'efficacia interruttiva di tale atto, trova applicazione il condivisibile principio di diritto ribadito a più riprese dalla Suprema Corte, secondo cui: “La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento determina l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti che, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato "in bonis", con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura” (Cass., sentenza n. 16415 del 09.06.2023); principio espresso anche con specifico riferimento ai fideiussori del fallito da Cass., ordinanza n. 9638 del 19.04.2018, secondo cui “La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.”.
pagina 5 di 10 Da quanto sopra deriva, quindi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale del credito azionato attesa l'intervenuta interruzione della prescrizione già dalla data di insinuazione del passivo del 14.04.2017 e sino alla data di chiusura della procedura concorsuale, avvenuta ex art. 118 n.3 l.f. in data 06.02.2023 (prod. n. 24 opposta):
Sull'eccezione di estinzione delle fideiussioni per decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di estinzione delle garanzie per decorso del termine di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., atteso che l'istanza di insinuazione al passivo del 14.04.2017 risulta tempestivamente effettuata dalla creditrice nel termine di sei mesi decorrente dalla data di dichiarazione di fallimento (dichiarato con sentenza del 02.02.2017: prod. n. 22 opposta). Infatti, “il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore” (cfr. Cass. ordinanza n. 24296 del 16/10/2017).
Sulla nullità dei contratti stipulati tra le parti e sulla qualità di consumatori delle parti attrici opponenti.
Le parti opponenti hanno altresì contestato la validità delle fideiussioni e dei contratti intercorsi tra le parti eccependone la nullità poiché contenenti clausole abusive non oggetto di adeguata valutazione in sede monitoria, qualificando la relativa domanda quale “opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.” sulla scorta dei principi di diritto stabiliti dalla nota pronuncia della Corte di Cassazione n. 9479 del 06.04.2023.
Sul punto, si ribadisce innanzi tutto quanto già affermato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo del 07.02.2025, in relazione all'inapplicabilità al caso di specie della suddetta sentenza e dei principi ivi affermati.
Più nel dettaglio, va premesso, in generale, quanto alla qualificazione del garante come consumatore, che la Corte di Giustizia, con l'Ordinanza emessa in data 19.11.2015 all'esito del giudizio C-74/2015 (caso c/ Per_2 Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA), ha ribaltato totalmente l'orientamento sino ad allora dominante nelle varie corti nazionali, e ha affermato la necessità di dare rilevanza non più al dato oggettivo dell'accessorietà del contratto di fideiussione rispetto a quello da cui origina il credito, bensì a quello soggettivo della qualità del fideiussore. In particolare, la Corte europea ha affermato che “quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un «consumatore» […] occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito”; ha concluso, poi, affermando che
“spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva (…)”.
La giurisprudenza di legittimità nazionale si è adeguata da tempo a tale orientamento, ritenendo sempre più spesso applicabile la disciplina consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica in favore di una società. Esplicativa è, sul punto, la sentenza del 16.01.2020 n. 742, nella quale la Corte di cassazione afferma che l'accessorietà fideiussoria “non può venire proiettata fuori da esso, per spingerla sino a incidere sulla qualificazione dell'attività – professionale o meno – di uno dei contraenti;
tanto meno, l'accessorietà potrebbe far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)”. La qualificazione del contraente persona fisica, infatti, deve essere valutata alla stregua del criterio generale del consumatore di cui all'art. 3 del Codice del consumo. Conclude, dunque, affermando che dev'essere considerato consumatore “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel
pagina 6 di 10 senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)”.
Con l'ordinanza del 27.02.2023 n. 5868, le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento introdotto dalla giurisprudenza eurounitaria, superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, stabilendo che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che «Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società».
Sulla scorta di tali principi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479 del 06.04.2023 hanno ulteriormente ribadito che, ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica, deve ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento. La recente giurisprudenza successivamente formatasi in materia ha poi avuto modo di precisare che “la qualifica di fideiussore consumatore non è automatica per le persone fisiche, ma dipende dallo scopo dell'atto. Un forte collegamento funzionale e oggettivo con l'entità debitrice, come il possesso di cariche sociali o quote rilevanti, sposta la natura della garanzia da atto privato a atto professionale” (Cass., ordinanza n. 8669 del 01.04.2025); e che “poiché i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), assumono poi rilievo profili quali l'entità della partecipazione al capitale sociale, o la qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore” (da ultimo, Cass., ordinanza n. 18834 del 10.07.2025).
Ciò posto, nel caso di specie parte opposta ha prodotto la visura storica CCIAA della società debitrice e la storia delle partecipazioni nella predetta società (prod. n. 27 e 29 opposta), da cui si evince la qualità di soci di tutti i garanti odierni opponenti, qualità assunta in data anteriore alla costituzione delle garanzie:
• il Sig. era già socio e Presidente della società dal 30.10.1995; il Sig. era già socio Parte_2 Parte_1 e consigliere della società dal 30.10.1995 (cfr. prod. n. 27, pag. 57):
pagina 7 di 10 Le fideiussioni a favore della società risultano sottoscritte dai Sig.ri e in data Parte_1 Parte_2 10.1.1996, per la somma iniziale di Lire 430.000.000; aumentato nella linea di credito per la somma di Lire 740.000.000 ciascuno in data 25.9.2000, oggi euro 382.178,11 (prod. nn. 9 e 10 opposta);
• Le Sig.re e erano già socie dal 30.4.1997 (cfr. rispettivamente prod. n. 29, pag. 2 Parte_4 Parte_3 e prod. n. 27, pag. 62). Le fideiussioni a favore della società risultano da esse sottoscritte in data 05.06.1997, per la somma iniziale di Lire 430.000.000; aumentato nella linea di credito per la somma di Lire 740.000.000 ciascuno in data 25.9.2000, oggi euro 382.178,11 (prod. nn. 11 e 12 opposta).
Considerato che dalla visura camerale storica della società tutti gli odierni opponenti risultavano già soci (ciascuno per una quota sociale pari al 23,01% del capitale sociale di 600.000 euro, corrispondente a 138.062,00 euro;
eccetto la sig.ra titolare di una quota sociale minore pari al 11,51% del capitale sociale e Parte_4 corrispondente a euro 69.031: cfr. prod. 27 pag. 6 e 61; prod. 29 pag. 2) al momento della sottoscrizione delle fideiussioni, si deve concludere che, dal punto di vista quantitativo la loro partecipazione sia dunque di entità
“non trascurabile”, ai sensi della giurisprudenza comunitaria sopra citata.
Non appare, pertanto, possibile affermare che gli stessi rivestissero la qualifica di consumatori all'epoca del rilascio delle fideiussioni.
Peraltro, non solo risulta documentalmente dimostrato il possesso – come detto già al momento del rilascio delle garanzie – di una partecipazione rilevante al capitale sociale, ma anche una partecipazione attiva di tutti gli odierni opponenti nell'ambito della stessa società debitrice, attesa l'assunzione di diverse cariche sociali (il sig. quale rappresentante dell'impresa nonché Presidente della società; il Sig. e la Parte_2 Parte_1 sig.ra quali soci e consiglieri della società; la sig.ra quale socia) o comunque lo Parte_3 Parte_4 svolgimento di attività strettamente correlate all'esercizio dell'impresa (si veda, ad esempio, il conferimento della delega ad operare sul conto corrente intestato alla società in favore della socia prod. n. 6, Parte_3 pag. 15 opposta;
la mail del 19.03.2010 con cui la sig.ra chiede all'istituto di credito lo Parte_3 svincolo delle garanzie e contestualmente la concessione di un nuovo finanziamento: prod. n. 26 opposta).
Depongono poi in favore della tesi della qualifica non consumeristica degli opponenti i seguenti ulteriori indici:
- la stipulazione dei contratti di garanzia in epoca successiva rispetto all'ingresso dei garanti all'interno della compagine sociale;
- la natura commerciale della società debitrice e la notevole rilevanza quantitativa degli importi garantiti (come detto, per ciascun fideiussore, pari ad euro 382.178,11);
- la concessione delle garanzie per qualunque debito della società (c.d. fideiussione omnibus) non limitate a singole operazioni o attività;
- la mancata allegazione da parte degli opponenti di aver svolto all'epoca della sottoscrizione delle garanzie una differente attività professionale.
Da tutti gli elementi finora evidenziati emerge dunque, in modo inequivoco, l'insussistenza dei requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica agli opponenti, dovendo negarsi che essi abbiano concluso i contratti di fideiussione quali consumatori avendo, al contrario, agito nell'ambito della loro attività professionale, stipulando i contratti di garanzia per finalità tutt'altro che estranee all'impresa, ma proprio, invece, per affectio societatis.
Ne consegue che, proprio alla luce dei principi di diritto stabiliti dalla pronuncia evocata dagli stessi opponenti, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. risulta in questa sede inammissibile, atteso il definitivo passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo portato in esecuzione.
Pertanto, le eccezioni attinenti al merito (nullità delle clausole di cui alle fideiussioni e dei contratti stipulati, il recesso dalle fideiussioni intervenuto nel 2010 e, quindi anteriormente alla formazione del titolo, l'estinzione delle stesse: punti III e IV dell'atto di citazione) – a prescindere dalla loro fondatezza – sono inammissibili in questa sede.
Il titolo esecutivo azionato esecutivamente è, infatti, costituito dal decreto ingiuntivo n. 8649/2013 del 27.11.2013 (R.G. n. 4357/2013) ed è pacifico in giurisprudenza che:
pagina 8 di 10 • nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio (in senso conforme cfr. Cass. sentenza n. 22402 del 05.09.2008);
• con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (in senso conforme cfr. Cass. sentenza n. 8928 del 18.04.2006);
• in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione (in senso conforme cfr. Cass. ordinanza n. 22090 del 02.08.2021);
• nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione (in senso conforme, cfr. Cass. sentenza n. 12911 del 24.07.2012).
Le eccezioni suddette dovevano, quindi, essere proposte in sede di merito, ossia nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. né, come detto, è più ammissibile l'opposizione tardiva consentita, in base alle SS.UU. n. 9479/2023, solo per far valere l'abusività delle clausole da parte del consumatore, qualifica esclusa nel caso di specie (cfr., ancora, Cass. n. 3277 del 18.02.2015: “l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è limitata all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia, in quanto l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo esecutivo può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscono il contenuto o di circostanze che in quanto verificate in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero ancora essere fatte valere nel procedimento di cognizione”).
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta.
3. Le spese di lite, anche in relazione alla fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti opponenti.
Le spese sono dunque liquidate, in conformità al D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, per la fase cautelare: tipologia procedimenti cautelari, valore della causa nello scaglione di riferimento da euro 260.001 a euro 520.000, onorari corrispondenti ai parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e per la fase decisionale ed esclusa la fase istruttoria, e così euro 3.686,00 per la fase di studio della controversia, euro 1.559,00 per la fase introduttiva, euro 2.552,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 7.797,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge;
per il merito: tipologia giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore della causa nello scaglione di riferimento euro 260.001 a euro 520.000, onorari corrispondenti ai parametri minimi per la fase istruttoria e ai medi per le restanti fasi e così euro 3.544,00 per la fase di studio della controversia, euro 2.338,00 per la fase introduttiva, euro 5.206,00 per la fase istruttoria ed euro 6.164,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 17.252,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge.
In ultimo, deve respingersi la domanda formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c., atteso che l'infondatezza nel merito, seppur legata a profili giuridici, non è di per sé rivelatrice di mala fede o colpa grave, tenuto conto anche del fatto che le ulteriori censure evidenziate dalle parti opponenti esulano dal presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
pagina 9 di 10 - respinge la domanda di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.797,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, per la fase cautelare e in euro 17.252,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge per la fase di cognizione.
Si comunichi.
Genova, 20.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Chiara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma
Cartabia"). nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11899/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2
C.F.: , Parte_3 C.F._3
C.F.: ) Parte_4 C.F._4 con il patrocinio degli Avv.ti Stefano Podestà e Paolo Occhipinti presso il cui studio in Genova, Via C.R. Ceccardi 2/10, sono elettivamente domiciliati.
PARTI OPPONENTI
contro
:
rappresentata (in forza di procura speciale conferita il 20.4.2022 per atto a rogito del Controparte_1 Notaio di Pordenone rep. 33134, racc. 22224) da , rappresentata e Persona_1 Controparte_2 difesa dall'Avv. Federica Binocoli, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Maragliano 5/6.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, I. in via preliminare e/o pregiudiziale,
I.
1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte intimante/convenuta/opposta, con conseguente immediata revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, nonché declaratoria di nullità, e/o inefficacia, e/o come meglio, dell'opposto atto di precetto, per i motivi di cui in atti;
I.
2. accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle asserite ragioni di credito di parte intimante/convenuta/opposta, e/o l'estinzione del rapporto fideiussorio, sia per il decorso del tempo, sia ai sensi degli artt. 1956 e 1957 Cod. Civ., con conseguente immediata revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, nonché declaratoria di nullità, e/o inefficacia, e/o come meglio, dell'opposto atto di precetto, per i motivi di cui in atti;
pagina 1 di 10 II. nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto, nonché dichiarare nullo e/o inefficacie, e/o come meglio, l'atto di precetto opposto, in quanto illegittimo/irrito/nullo e/o e/o recante pretese ragioni di credito estinte per prescrizione, e/o comunque infondate, e/o come meglio, per i motivi di cui in atti;
III. in ogni caso, con vittoria di spese a favore degli scriventi Legali, i quali si dichiarano antistatari delle stesse”.
Per “All'Ill.mo Giudice adito: Controparte_1
In via Preliminare/Pregiudiziale:
Rigettare l'istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, ai sensi dell'art. 615, I comma, c.p.c. dell'efficacia esecutiva del titolo precettato formulate da controparte in quanto infondate sia in fatto che in diritto, non sussistendone alcun requisito e, in particolare, i gravi motivi il fumus bonis iuris e il periculum e, conseguentemente confermare la piena efficacia esecutiva del titolo azionato, con diritto di di procedere con le azioni esecutive necessarie al CP_1 recupero del credito precettato;
Rigettare l'eccezione avanzata dagli opponenti di difetto di legittimazione attiva dell'esponente, in quanto infondata in fatto e in diritto oltre che non sorretta da nessuna prova e per l'effetto dichiarare, per i motivi esposti, la legittimazione attiva di in persona del legale rapp.te pro tempore e, CP_1 conseguentemente confermare l'efficacia e legittimità del Decreto Ingiuntivo n. 4357/2013 tardivamente opposto e dell'atto di precetto notificato;
Rigettare, per i motivi sia in fatto che in diritto esposti, la domanda degli opponenti di avvenuta prescrizione delle asserite ragioni di credito di nonché di estinzione del rapporto fideiussorio, in quanto CP_1 infondate e prive di supporto probatorio e conseguentemente confermare l'efficacia e legittimità del Decreto Ingiutivo n. 4357/2013 tardivamente opposto e dell'atto di precetto notificato;
Nel Merito:
Dichiarare l'inammissibilità e non fondatezza dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, primo comma, cpc proposta dagli opponenti alla stregua dei motivi sopra esposti con conseguente rigetto delle domande avanzate in quanto infondate in fatto e in diritto e conseguentemente confermare l'efficacia e legittimità dell'atto di precetto notificato;
Rigettare per tutti i motivi esposti la domanda di nullità e/o inefficacia e/o altra meglio vista dell'atto di precetto opposto nonché di prescrizione delle azioni di in quanto in fondate in fatto e in diritto e CP_1 non provate e conseguentemente confermare l'efficacia e legittimità del Decreto Ingiutivo n. 4357/2013 emesso da Tribunale di Genova tardivamente opposto e dell'atto di precetto notificato.
Sempre nel Merito:
Ove ritenuta necessaria dall'Ill.mo Tribunale, previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 con onere in capo agli odierni opponenti della relativa istanza, non essendo l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc inclusa nel novero dei procedimenti di cui all'art. 5 bis, primo comma della medesima legge:
Dichiarare l'inammissibilità, per motivi esposti, della domanda di opposizione tardiva ex art. 650 cpc al Decreto Ingiuntivo n. 4357/2013 emesso dal Tribunale di Genova in quanto e per l'effetto confermare l'efficacia e legittimità del Decreto Ingiuntivo n. 4357/2013 emesso da Tribunale di Genova;
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc al D.I. n. 4357/2013 previo, ove ritenuto, esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'artt.5 d.lgs.28/2010 con onere in capo agli odierni opponenti della relativa istanza non essendo l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc inclusa nel novero dei procedimenti di cui all'art. 5 bis, primo comma della medesima legge:
Rigettare l'opposizione tardiva a Decreto Ingiuntivo ex art. 650 cpc, in quanto infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto dichiarare la piena validità e legittimità del titolo azionato e conseguentemente confermare il Decreto Ingiuntivo n. 4357/2013 tardivamente opposto, nonché la sua efficacia, legittimità e decisione in esso presa, nonché dell'atto di precetto notificato. pagina 2 di 10 Con riserva di ogni più ampia difesa sia merito che in via istruttoria e di produzione documentale.
Vinte le spese, con applicazione lite temeraria art. 96 cpc”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 precetto notificatogli il 21.11.2024 e con il quale ha intimato loro il pagamento della somma Controparte_1 complessiva pari ad euro 490.664,02, ciascuno nei limiti di euro 382.178,11, oltre alle spese di precetto, in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 8649/2013 R.G. n. 4357/2013 emesso in data 27.11.2013.
Gli opponenti hanno eccepito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, l'avvenuta prescrizione del credito azionato, l'estinzione del rapporto fideiussorio per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., l'abusività delle clausole delle fideiussioni e dei contratti stipulati e, infine, il recesso dalle fideiussioni e l'estinzione delle stesse.
Costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 27.01.2025, anche per il sub procedimento cautelare di sospensiva con apposita memoria, parte opposta ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione medesima.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo con ordinanza del 07.02.2025, all'udienza del 23.04.2025 la causa, ritenuta documentalmente istruita, è stata rinviata all'udienza del 08.10.2025 per la discussione orale e, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Sul difetto di legittimazione del creditore.
Le parti opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione del creditore procedente ad agire esecutivamente per carenza di prova della titolarità del credito azionato, contestando l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa tra la Banca cedente e il cessionario opposto.
L'eccezione non è fondata.
Sul punto si osserva preliminarmente e in via generale che, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, la sola legittimata passiva è proprio la cessionaria che succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società cedente. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 c.1 L 190/1999 e 58 c. 2 e 4 T.U.B., la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e tale adempimento produce ex lege gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie.
Se è vero che la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 1264 c.c. (notifica o accettazione del debitore ceduto), è però altrettanto vero che, come da orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di prova di cessione di crediti in blocco (Cass., sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866; Cass. n. 17944 del 22 giugno 2023; Cass. n. 9412 del 5 aprile 2023), tale pubblicazione non esonera la cessionaria dall'onere di provare l'inclusione del credito specifico, nell'ambito della cessione in blocco, quando agisce in giudizio quale successore a titolo particolare. L'onere probatorio gravante sulla cessionaria può dirsi sicuramente assolto qualora l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale rechi indicazioni sufficientemente chiare e univoche, tali da consentire l'immediata e certa riconducibilità del credito azionato tra quelli oggetto della cessione in blocco.
In assenza di tali requisiti, ai fini della prova dell'inclusione dei crediti tra quelli oggetto di cessione in blocco, si rende necessaria la produzione del contratto di cessione – con i relativi allegati – ovvero di altra documentazione idonea a comprovare l'effettivo trasferimento del credito specifico.
Nel caso di specie, la banca cessionaria non solo ha documentato l'avvenuta pubblicazione nella G.U. n. 45 del 19/04/2022 (doc. 4), ma ha prodotto sia i documenti contrattuali dai quali origina il credito (cfr. produzioni da 5
pagina 3 di 10 a 12 opposta), sia la dichiarazione della cedente (prod. n. 3 opposta), che richiama la suddetta pubblicazione in GU, di intervenuta cessione del credito per cui è causa:
Da tali documenti si evince chiaramente che la suddetta cessione ha incluso i crediti vantati nei confronti della Rebora Impianti S.p.A. in liquidazione (di cui gli odierni opponenti sono garanti in via solidale nella qualità di fideiussori).
Nessun dubbio, quindi, che la sola legittimata ad agire esecutivamente sia proprio la società cessionaria opposta che, per effetto della cessione del credito, è succeduta a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società cedente, compresi quelli per cui è causa.
Sull'eccezione di prescrizione del credito azionato.
Gli opponenti hanno eccepito la prescrizione del credito per essere stato azionato esecutivamente – tramite notificazione dell'atto di precetto avvenuta in data 21.11.2024 – oltre dieci anni dopo dalla notificazione del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo n. 8649/2013 del 27.11.2013; R.G. n. 4357/2013) effettuata in data 19.12.2013 nei confronti di e e in data 22.01.2014 per il sig. Parte_3 Parte_4 Parte_1
Parte_2
Parte opposta ha però documentato l'avvenuta interruzione della prescrizione del credito riconosciuto dal titolo esecutivo versando in atti documentazione comprovante l'esistenza di svariati atti interruttivi della prescrizione effettuati dalla precedente titolare del credito , anche anteriori alla formazione del titolo Parte_5 giudiziale. In particolare, a dimostrazione dell'interruzione del corso della prescrizione, parte opposta ha prodotto:
- la lettera raccomandata A/R del 26.02.2013 (ricevuta in data 01.03.2013 da e e in Parte_2 Parte_1 data 28.02.2013 da e e dalla Rebora Impianti S.p.A. in liquidazione) con cui Parte_4 Parte_3 comunicava alla società e a tutti i garanti fideiussori la revoca degli affidamenti e la Controparte_3 messa in mora per il pagamento del dovuto (prod. n. 13);
- la comunicazione di recesso del 22.3.2013 dal contratto di c/c n. 175/1000/4594 e 175/1000/12710 (prod. n. 14);
- la lettera raccomandata A/R del 02.05.2013 con cui comunicava alla società la Controparte_3 risoluzione dal finanziamento n. 50807277 (prod. n. 16);
- la comunicazione raccomandata A/R del 15.05.2013 (ricevuta in data 24.05.2013 da , Parte_1 Pt_2
e e in data 23.05.2013 da e in data 21.05.2013 dalla Rebora Impianti
[...] Parte_3 Parte_4 S.p.A. in liquidazione) di messa in mora dei fideiussori per il pagamento del credito ancora vantato (prod. n. 17);
- il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti depositato in data 08.07.2012 poi emesso in data 27.11.2013 e munito di formula esecutiva in data 09.12.2013, notificato unitamente ad atto di precetto il 09.12.2013 (prod. n. 18);
- l'atto di precisazione del credito nell'ambito della procedura di concordato preventivo della società debitrice aperta con decreto del Tribunale di Genova in data 15.07.2013 (prod. n. 20 e 21).
pagina 4 di 10 Parte opposta ha poi prodotto l'istanza, promossa dalla Banca cedente in data 14.04.2017, di insinuazione e di ammissione al passivo fallimentare della procedura concorsuale della società debitrice, aperta con sentenza del Tribunale di Genova del 02.02.2017 (prod. n. 22 e 23):
In relazione all'efficacia interruttiva di tale atto, trova applicazione il condivisibile principio di diritto ribadito a più riprese dalla Suprema Corte, secondo cui: “La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento determina l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti che, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato "in bonis", con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura” (Cass., sentenza n. 16415 del 09.06.2023); principio espresso anche con specifico riferimento ai fideiussori del fallito da Cass., ordinanza n. 9638 del 19.04.2018, secondo cui “La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.”.
pagina 5 di 10 Da quanto sopra deriva, quindi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale del credito azionato attesa l'intervenuta interruzione della prescrizione già dalla data di insinuazione del passivo del 14.04.2017 e sino alla data di chiusura della procedura concorsuale, avvenuta ex art. 118 n.3 l.f. in data 06.02.2023 (prod. n. 24 opposta):
Sull'eccezione di estinzione delle fideiussioni per decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di estinzione delle garanzie per decorso del termine di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., atteso che l'istanza di insinuazione al passivo del 14.04.2017 risulta tempestivamente effettuata dalla creditrice nel termine di sei mesi decorrente dalla data di dichiarazione di fallimento (dichiarato con sentenza del 02.02.2017: prod. n. 22 opposta). Infatti, “il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore” (cfr. Cass. ordinanza n. 24296 del 16/10/2017).
Sulla nullità dei contratti stipulati tra le parti e sulla qualità di consumatori delle parti attrici opponenti.
Le parti opponenti hanno altresì contestato la validità delle fideiussioni e dei contratti intercorsi tra le parti eccependone la nullità poiché contenenti clausole abusive non oggetto di adeguata valutazione in sede monitoria, qualificando la relativa domanda quale “opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.” sulla scorta dei principi di diritto stabiliti dalla nota pronuncia della Corte di Cassazione n. 9479 del 06.04.2023.
Sul punto, si ribadisce innanzi tutto quanto già affermato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo del 07.02.2025, in relazione all'inapplicabilità al caso di specie della suddetta sentenza e dei principi ivi affermati.
Più nel dettaglio, va premesso, in generale, quanto alla qualificazione del garante come consumatore, che la Corte di Giustizia, con l'Ordinanza emessa in data 19.11.2015 all'esito del giudizio C-74/2015 (caso c/ Per_2 Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA), ha ribaltato totalmente l'orientamento sino ad allora dominante nelle varie corti nazionali, e ha affermato la necessità di dare rilevanza non più al dato oggettivo dell'accessorietà del contratto di fideiussione rispetto a quello da cui origina il credito, bensì a quello soggettivo della qualità del fideiussore. In particolare, la Corte europea ha affermato che “quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un «consumatore» […] occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito”; ha concluso, poi, affermando che
“spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva (…)”.
La giurisprudenza di legittimità nazionale si è adeguata da tempo a tale orientamento, ritenendo sempre più spesso applicabile la disciplina consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica in favore di una società. Esplicativa è, sul punto, la sentenza del 16.01.2020 n. 742, nella quale la Corte di cassazione afferma che l'accessorietà fideiussoria “non può venire proiettata fuori da esso, per spingerla sino a incidere sulla qualificazione dell'attività – professionale o meno – di uno dei contraenti;
tanto meno, l'accessorietà potrebbe far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)”. La qualificazione del contraente persona fisica, infatti, deve essere valutata alla stregua del criterio generale del consumatore di cui all'art. 3 del Codice del consumo. Conclude, dunque, affermando che dev'essere considerato consumatore “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel
pagina 6 di 10 senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)”.
Con l'ordinanza del 27.02.2023 n. 5868, le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento introdotto dalla giurisprudenza eurounitaria, superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, stabilendo che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che «Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società».
Sulla scorta di tali principi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479 del 06.04.2023 hanno ulteriormente ribadito che, ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica, deve ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento. La recente giurisprudenza successivamente formatasi in materia ha poi avuto modo di precisare che “la qualifica di fideiussore consumatore non è automatica per le persone fisiche, ma dipende dallo scopo dell'atto. Un forte collegamento funzionale e oggettivo con l'entità debitrice, come il possesso di cariche sociali o quote rilevanti, sposta la natura della garanzia da atto privato a atto professionale” (Cass., ordinanza n. 8669 del 01.04.2025); e che “poiché i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), assumono poi rilievo profili quali l'entità della partecipazione al capitale sociale, o la qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore” (da ultimo, Cass., ordinanza n. 18834 del 10.07.2025).
Ciò posto, nel caso di specie parte opposta ha prodotto la visura storica CCIAA della società debitrice e la storia delle partecipazioni nella predetta società (prod. n. 27 e 29 opposta), da cui si evince la qualità di soci di tutti i garanti odierni opponenti, qualità assunta in data anteriore alla costituzione delle garanzie:
• il Sig. era già socio e Presidente della società dal 30.10.1995; il Sig. era già socio Parte_2 Parte_1 e consigliere della società dal 30.10.1995 (cfr. prod. n. 27, pag. 57):
pagina 7 di 10 Le fideiussioni a favore della società risultano sottoscritte dai Sig.ri e in data Parte_1 Parte_2 10.1.1996, per la somma iniziale di Lire 430.000.000; aumentato nella linea di credito per la somma di Lire 740.000.000 ciascuno in data 25.9.2000, oggi euro 382.178,11 (prod. nn. 9 e 10 opposta);
• Le Sig.re e erano già socie dal 30.4.1997 (cfr. rispettivamente prod. n. 29, pag. 2 Parte_4 Parte_3 e prod. n. 27, pag. 62). Le fideiussioni a favore della società risultano da esse sottoscritte in data 05.06.1997, per la somma iniziale di Lire 430.000.000; aumentato nella linea di credito per la somma di Lire 740.000.000 ciascuno in data 25.9.2000, oggi euro 382.178,11 (prod. nn. 11 e 12 opposta).
Considerato che dalla visura camerale storica della società tutti gli odierni opponenti risultavano già soci (ciascuno per una quota sociale pari al 23,01% del capitale sociale di 600.000 euro, corrispondente a 138.062,00 euro;
eccetto la sig.ra titolare di una quota sociale minore pari al 11,51% del capitale sociale e Parte_4 corrispondente a euro 69.031: cfr. prod. 27 pag. 6 e 61; prod. 29 pag. 2) al momento della sottoscrizione delle fideiussioni, si deve concludere che, dal punto di vista quantitativo la loro partecipazione sia dunque di entità
“non trascurabile”, ai sensi della giurisprudenza comunitaria sopra citata.
Non appare, pertanto, possibile affermare che gli stessi rivestissero la qualifica di consumatori all'epoca del rilascio delle fideiussioni.
Peraltro, non solo risulta documentalmente dimostrato il possesso – come detto già al momento del rilascio delle garanzie – di una partecipazione rilevante al capitale sociale, ma anche una partecipazione attiva di tutti gli odierni opponenti nell'ambito della stessa società debitrice, attesa l'assunzione di diverse cariche sociali (il sig. quale rappresentante dell'impresa nonché Presidente della società; il Sig. e la Parte_2 Parte_1 sig.ra quali soci e consiglieri della società; la sig.ra quale socia) o comunque lo Parte_3 Parte_4 svolgimento di attività strettamente correlate all'esercizio dell'impresa (si veda, ad esempio, il conferimento della delega ad operare sul conto corrente intestato alla società in favore della socia prod. n. 6, Parte_3 pag. 15 opposta;
la mail del 19.03.2010 con cui la sig.ra chiede all'istituto di credito lo Parte_3 svincolo delle garanzie e contestualmente la concessione di un nuovo finanziamento: prod. n. 26 opposta).
Depongono poi in favore della tesi della qualifica non consumeristica degli opponenti i seguenti ulteriori indici:
- la stipulazione dei contratti di garanzia in epoca successiva rispetto all'ingresso dei garanti all'interno della compagine sociale;
- la natura commerciale della società debitrice e la notevole rilevanza quantitativa degli importi garantiti (come detto, per ciascun fideiussore, pari ad euro 382.178,11);
- la concessione delle garanzie per qualunque debito della società (c.d. fideiussione omnibus) non limitate a singole operazioni o attività;
- la mancata allegazione da parte degli opponenti di aver svolto all'epoca della sottoscrizione delle garanzie una differente attività professionale.
Da tutti gli elementi finora evidenziati emerge dunque, in modo inequivoco, l'insussistenza dei requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica agli opponenti, dovendo negarsi che essi abbiano concluso i contratti di fideiussione quali consumatori avendo, al contrario, agito nell'ambito della loro attività professionale, stipulando i contratti di garanzia per finalità tutt'altro che estranee all'impresa, ma proprio, invece, per affectio societatis.
Ne consegue che, proprio alla luce dei principi di diritto stabiliti dalla pronuncia evocata dagli stessi opponenti, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. risulta in questa sede inammissibile, atteso il definitivo passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo portato in esecuzione.
Pertanto, le eccezioni attinenti al merito (nullità delle clausole di cui alle fideiussioni e dei contratti stipulati, il recesso dalle fideiussioni intervenuto nel 2010 e, quindi anteriormente alla formazione del titolo, l'estinzione delle stesse: punti III e IV dell'atto di citazione) – a prescindere dalla loro fondatezza – sono inammissibili in questa sede.
Il titolo esecutivo azionato esecutivamente è, infatti, costituito dal decreto ingiuntivo n. 8649/2013 del 27.11.2013 (R.G. n. 4357/2013) ed è pacifico in giurisprudenza che:
pagina 8 di 10 • nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio (in senso conforme cfr. Cass. sentenza n. 22402 del 05.09.2008);
• con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (in senso conforme cfr. Cass. sentenza n. 8928 del 18.04.2006);
• in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione (in senso conforme cfr. Cass. ordinanza n. 22090 del 02.08.2021);
• nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione (in senso conforme, cfr. Cass. sentenza n. 12911 del 24.07.2012).
Le eccezioni suddette dovevano, quindi, essere proposte in sede di merito, ossia nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. né, come detto, è più ammissibile l'opposizione tardiva consentita, in base alle SS.UU. n. 9479/2023, solo per far valere l'abusività delle clausole da parte del consumatore, qualifica esclusa nel caso di specie (cfr., ancora, Cass. n. 3277 del 18.02.2015: “l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è limitata all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia, in quanto l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo esecutivo può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscono il contenuto o di circostanze che in quanto verificate in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero ancora essere fatte valere nel procedimento di cognizione”).
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta.
3. Le spese di lite, anche in relazione alla fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti opponenti.
Le spese sono dunque liquidate, in conformità al D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, per la fase cautelare: tipologia procedimenti cautelari, valore della causa nello scaglione di riferimento da euro 260.001 a euro 520.000, onorari corrispondenti ai parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e per la fase decisionale ed esclusa la fase istruttoria, e così euro 3.686,00 per la fase di studio della controversia, euro 1.559,00 per la fase introduttiva, euro 2.552,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 7.797,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge;
per il merito: tipologia giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore della causa nello scaglione di riferimento euro 260.001 a euro 520.000, onorari corrispondenti ai parametri minimi per la fase istruttoria e ai medi per le restanti fasi e così euro 3.544,00 per la fase di studio della controversia, euro 2.338,00 per la fase introduttiva, euro 5.206,00 per la fase istruttoria ed euro 6.164,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 17.252,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge.
In ultimo, deve respingersi la domanda formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c., atteso che l'infondatezza nel merito, seppur legata a profili giuridici, non è di per sé rivelatrice di mala fede o colpa grave, tenuto conto anche del fatto che le ulteriori censure evidenziate dalle parti opponenti esulano dal presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
pagina 9 di 10 - respinge la domanda di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.797,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, per la fase cautelare e in euro 17.252,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge per la fase di cognizione.
Si comunichi.
Genova, 20.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone
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