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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/11/2024, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 454/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 454/2024
Il Giudice, Annalisa Giusti
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per Parte_1
l'avv. GRECO MARIA GRAZIA
per i convenuti contumaci, nessuno depositava note di trattazione scritta nel termine perentorio concesso
Il Giudice
Letto il contenuto delle note autorizzate;
preso atto delle richieste delle parti;
PQM
Decide come da sentenza da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.
Ascoli Piceno, 18.11.2024
Si comunichi
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 454/2024 promossa da:
, nato ad [...] il [...], CF: e Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...], CF: , Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a[...], rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Grazia
Greco attori contro
, e , quali figli del defunto CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, nato ad [...] il [...]; e Persona_1 CP_4 CP_5
quali figli del defunto , nato ad [...] il [...]
[...] Persona_2 [...]
; ; Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
[...] Controparte_9
convenuti contumaci
OGGETTO: Controparte_10
CONCLUSIONI
Come da note scritte per l'udienza del 15.11.2024 che qui devono intendersi per richiamate e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e evocavano Parte_1 Parte_2
in giudizio i convenuti, deducendo- in sintesi- per quanto quivi interessa- che:
• godevano del possesso esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto da oltre vent'anni dell'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ascoli Piceno al foglio 57, particella 309, sub. 10 – 11,
pagina 2 di 6 che adibivano a locale dietro cucina, occupandosi della gestione cura e manutenzione, trattandosi di immobile facente parte, a tutti gli effetti, della propria abitazione, ed essendo ad essa funzionale
• che detto immobile risultavano catastalmente intestati, ai convenuti contumaci, nonché a CP_11
, nato a [...] il giorno 8.05.1920 e , entrambi defunti e senza eredi
[...] CP_12
• che gli immobili de quibus erano originariamente appartenenti a e e, CP_13 CP_14
dopo il decesso degli stessi, vennero acquistati per successione dai figli Persona_3 [...]
e ; CP_15 CP_16
• che gli immobili de quibus sono stati sempre nell'esclusiva disponibilità degli odierni attori che si sono occupati della manutenzione degli stessi e del pagamento di imposte ed utenze, avendo anche provveduto a sanatoria degli stessi, avendo preso contezza, solo a seguito di accertamenti catastali da ultimo effettuati, che detta particella, pur se fisicamente facente parte della loro abitazione, risultava intestata a terzi che, in ogni caso, mai ne avevano reclamato il possesso.
Nessuno si costituiva per i resistenti che, pertanto, devono essere dichiarati contumaci
Il procedimento dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data
15.11.2024, nel corso della quale gli attori, a mezzo note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e discutevano ex art 281 sexies cpc
La domanda di usucapione immobiliare spiegata dagli attori è fondata, per le ragioni che seguono.
A) Giova premettere brevemente in diritto- in relazione alla materia di cui è causa - che:
• Nell'ordinamento vigente il possesso si concreta- com'è noto- nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. l'art. 1140 c.c.)
• Il possesso si distingue dalla detenzione solo per l'atteggiamento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato, nel possesso, dal c.d. "animus rem sibi habendi" (ossia, l'intenzione o il volere di esercitare la signoria che è propria, del proprietario o del titolare del diritto reale) e, nella detenzione, dal c.d. "animus detinendi", che implica il riconoscimento dell'altrui signoria
(cfr. per tutte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 2000).
• Pertanto, colui che agisce per l'accertamento della proprietà o di altro diritto reale su di un bene a titolo originario ovvero chi eccepisce di avere acquisito a tale titolo uno dei predetti diritti ha l'onere (ex art. 2697 c.c.) di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 cod. civ. (cfr. ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12984 del 06/09/2002; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 1163).
pagina 3 di 6 • Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è, quindi, necessario provare un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19196 del 30/09/2005).
• Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso "ad usucapionem"(art. 1158 cod.civ.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. La continuità si distingue, pertanto, dall'interruzione del possesso, giacché la prima si riferisce al comportamento del possessore, mentre la seconda deriva dal fatto del terzo che privi il possessore del possesso (interruzione naturale) o dall'attività del titolare del diritto reale che compia un atto di esercizio del diritto medesimo (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 10652 del 13/12/1994).
• Così, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito ovvero chi eccepisce detta circostanza, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus" (cfr. ex multis Cass. N. 741 del 1983; Cass. N. 7142 del 2000; Cass. N. 15755 del
2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15145 del 06/08/2004).
• A tale ultimo riguardo e con particolare riferimento all'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili, l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. In questo contesto va esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico, richiesto ai fini dell'usucapione, qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l'intestatario del bene non ha dismesso l'esercizio del suo diritto di proprietà, ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4444 del
27/02/2007: fattispecie in cui i possessori interpellati dal tecnico comunale per il permesso all'interramento nel fondo dell'acquedotto comunale avevano invitato quest'ultimo a rivolgersi all'intestatario del bene;
Cass. N. 24033 del 2004; Cass. N. 3864 del 1986).
pagina 4 di 6 • La prova degli estremi integratori di un possesso 'ad usucapionem', vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, ad substantiam o ad probationem, e, pertanto, può essere fornita per testimoni" (cfr. Cass. Sez.
2, Sentenza n. 15145 del 06/08/2004; Cass. N. 2326/1981; Cass. N. 3342/1977; Cass. N.
1694/1970).
B) Così disegnata la cornice giuridica della fattispecie e passando all'esame del caso di specie, deve riconoscersi la fondatezza della domanda di usucapione avanzata da parte attrice, in quanto dalla diamina delle risultanze documentali, emerge- in sintesi- che:
• La documentazione catastale e le certificazioni anagrafiche prodotte dagli attori hanno confermato la sussistenza in capo ai convenuti della legittimazione passiva di merito rispetto alla rivendicazione dominicale attorea;
• Gli attori, da oltre vent'anni, possiedono ed utilizzano in modo pacifico, esclusivo ed indisturbato i beni immobili di cui trattasi, atteso che l'univoca documentazione versata in atti fornisce, a giudizio del Tribunale, in via indiziaria, plurimi elementi, costituenti nel loro complesso presunzioni gravi precise e concordanti, ex art. 2729 c.c. - dell'avvenuto esercizio di un possesso esclusivo ed "animo domini" da parte degli attori, elementi tutti incompatibili con il permanere del (com)possesso degli intestatari catastali e, per essi, essendo deceduti, dei loro eredi, odierni convenuti sulla cosa comune.
• In particolare, elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, risultano individuati in primo luogo nel fatto che, come si evince dalle mappe catastali versate in atti, la particella di cui trattasi è inglobata nell'abitazione degli odierni attori che, quindi, dal momento dell'acquisto della stessa, ne hanno fruito uti domini, essendo peraltro ignari dell'intestazione a terzi di quella che è una parte della loro abitazione, dall'avvenuto pagamento, per un lungo periodo di tempo, da parte degli attori dei tributi afferenti l'immobile e dell'effettuazione di opere di sanatoria, dimostrative del fatto che gli attori ebbero il possesso e la gestione esclusiva della cosa comune
(corpus ed animus possidendi).
• la scelta processuale di contumacia dei convenuti, - oltre a rivelare una totale e significativa indifferenza per la vicenda e per domande spiegate- non ha consentito al Tribunale di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli analiticamente prospettati e documentati dalla parte attrice per suffragare la propria rivendicazione di proprietà.
In un tale contesto di acquisizioni probatorie comprovanti la fondatezza della pretesa petitoria avanzata, questa merita, quindi, integrale accoglimento. pagina 5 di 6 Per quanto attiene le spese di lite, in considerazione della non opposizione dei convenuti, si ritiene che sussistano giustificati motivi per un'integrale compensazione delle stesse tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 454/24, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede:
DICHIARA
L'intervenuto acquisto per usucapione da parte dei signori n favore dei Sig.ri e Parte_1
della piena assoluta ed esclusiva proprietà della particella sita ad Ascoli Piceno alla Parte_2
Via Adige n. 7, identificata al Catasto Terreni del Comune di Ascoli Piceno al foglio 57 -particella 309
- subalterno 10 e subalterno 11
ORDINA all'Ufficio provinciale del Territorio (servizi catastali) di Ascoli Piceno di procedere alla trascrizione dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. sui predetti immobili in favore degli attori compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Ascoli Piceno, 18.11.2024
Il Giudice
Dott. ssa Annalisa Giusti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 454/2024
Il Giudice, Annalisa Giusti
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per Parte_1
l'avv. GRECO MARIA GRAZIA
per i convenuti contumaci, nessuno depositava note di trattazione scritta nel termine perentorio concesso
Il Giudice
Letto il contenuto delle note autorizzate;
preso atto delle richieste delle parti;
PQM
Decide come da sentenza da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.
Ascoli Piceno, 18.11.2024
Si comunichi
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 454/2024 promossa da:
, nato ad [...] il [...], CF: e Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...], CF: , Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a[...], rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Grazia
Greco attori contro
, e , quali figli del defunto CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, nato ad [...] il [...]; e Persona_1 CP_4 CP_5
quali figli del defunto , nato ad [...] il [...]
[...] Persona_2 [...]
; ; Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
[...] Controparte_9
convenuti contumaci
OGGETTO: Controparte_10
CONCLUSIONI
Come da note scritte per l'udienza del 15.11.2024 che qui devono intendersi per richiamate e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e evocavano Parte_1 Parte_2
in giudizio i convenuti, deducendo- in sintesi- per quanto quivi interessa- che:
• godevano del possesso esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto da oltre vent'anni dell'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ascoli Piceno al foglio 57, particella 309, sub. 10 – 11,
pagina 2 di 6 che adibivano a locale dietro cucina, occupandosi della gestione cura e manutenzione, trattandosi di immobile facente parte, a tutti gli effetti, della propria abitazione, ed essendo ad essa funzionale
• che detto immobile risultavano catastalmente intestati, ai convenuti contumaci, nonché a CP_11
, nato a [...] il giorno 8.05.1920 e , entrambi defunti e senza eredi
[...] CP_12
• che gli immobili de quibus erano originariamente appartenenti a e e, CP_13 CP_14
dopo il decesso degli stessi, vennero acquistati per successione dai figli Persona_3 [...]
e ; CP_15 CP_16
• che gli immobili de quibus sono stati sempre nell'esclusiva disponibilità degli odierni attori che si sono occupati della manutenzione degli stessi e del pagamento di imposte ed utenze, avendo anche provveduto a sanatoria degli stessi, avendo preso contezza, solo a seguito di accertamenti catastali da ultimo effettuati, che detta particella, pur se fisicamente facente parte della loro abitazione, risultava intestata a terzi che, in ogni caso, mai ne avevano reclamato il possesso.
Nessuno si costituiva per i resistenti che, pertanto, devono essere dichiarati contumaci
Il procedimento dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data
15.11.2024, nel corso della quale gli attori, a mezzo note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e discutevano ex art 281 sexies cpc
La domanda di usucapione immobiliare spiegata dagli attori è fondata, per le ragioni che seguono.
A) Giova premettere brevemente in diritto- in relazione alla materia di cui è causa - che:
• Nell'ordinamento vigente il possesso si concreta- com'è noto- nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. l'art. 1140 c.c.)
• Il possesso si distingue dalla detenzione solo per l'atteggiamento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato, nel possesso, dal c.d. "animus rem sibi habendi" (ossia, l'intenzione o il volere di esercitare la signoria che è propria, del proprietario o del titolare del diritto reale) e, nella detenzione, dal c.d. "animus detinendi", che implica il riconoscimento dell'altrui signoria
(cfr. per tutte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 2000).
• Pertanto, colui che agisce per l'accertamento della proprietà o di altro diritto reale su di un bene a titolo originario ovvero chi eccepisce di avere acquisito a tale titolo uno dei predetti diritti ha l'onere (ex art. 2697 c.c.) di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 cod. civ. (cfr. ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12984 del 06/09/2002; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 1163).
pagina 3 di 6 • Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è, quindi, necessario provare un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19196 del 30/09/2005).
• Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso "ad usucapionem"(art. 1158 cod.civ.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. La continuità si distingue, pertanto, dall'interruzione del possesso, giacché la prima si riferisce al comportamento del possessore, mentre la seconda deriva dal fatto del terzo che privi il possessore del possesso (interruzione naturale) o dall'attività del titolare del diritto reale che compia un atto di esercizio del diritto medesimo (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 10652 del 13/12/1994).
• Così, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito ovvero chi eccepisce detta circostanza, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus" (cfr. ex multis Cass. N. 741 del 1983; Cass. N. 7142 del 2000; Cass. N. 15755 del
2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15145 del 06/08/2004).
• A tale ultimo riguardo e con particolare riferimento all'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili, l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. In questo contesto va esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico, richiesto ai fini dell'usucapione, qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l'intestatario del bene non ha dismesso l'esercizio del suo diritto di proprietà, ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4444 del
27/02/2007: fattispecie in cui i possessori interpellati dal tecnico comunale per il permesso all'interramento nel fondo dell'acquedotto comunale avevano invitato quest'ultimo a rivolgersi all'intestatario del bene;
Cass. N. 24033 del 2004; Cass. N. 3864 del 1986).
pagina 4 di 6 • La prova degli estremi integratori di un possesso 'ad usucapionem', vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, ad substantiam o ad probationem, e, pertanto, può essere fornita per testimoni" (cfr. Cass. Sez.
2, Sentenza n. 15145 del 06/08/2004; Cass. N. 2326/1981; Cass. N. 3342/1977; Cass. N.
1694/1970).
B) Così disegnata la cornice giuridica della fattispecie e passando all'esame del caso di specie, deve riconoscersi la fondatezza della domanda di usucapione avanzata da parte attrice, in quanto dalla diamina delle risultanze documentali, emerge- in sintesi- che:
• La documentazione catastale e le certificazioni anagrafiche prodotte dagli attori hanno confermato la sussistenza in capo ai convenuti della legittimazione passiva di merito rispetto alla rivendicazione dominicale attorea;
• Gli attori, da oltre vent'anni, possiedono ed utilizzano in modo pacifico, esclusivo ed indisturbato i beni immobili di cui trattasi, atteso che l'univoca documentazione versata in atti fornisce, a giudizio del Tribunale, in via indiziaria, plurimi elementi, costituenti nel loro complesso presunzioni gravi precise e concordanti, ex art. 2729 c.c. - dell'avvenuto esercizio di un possesso esclusivo ed "animo domini" da parte degli attori, elementi tutti incompatibili con il permanere del (com)possesso degli intestatari catastali e, per essi, essendo deceduti, dei loro eredi, odierni convenuti sulla cosa comune.
• In particolare, elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, risultano individuati in primo luogo nel fatto che, come si evince dalle mappe catastali versate in atti, la particella di cui trattasi è inglobata nell'abitazione degli odierni attori che, quindi, dal momento dell'acquisto della stessa, ne hanno fruito uti domini, essendo peraltro ignari dell'intestazione a terzi di quella che è una parte della loro abitazione, dall'avvenuto pagamento, per un lungo periodo di tempo, da parte degli attori dei tributi afferenti l'immobile e dell'effettuazione di opere di sanatoria, dimostrative del fatto che gli attori ebbero il possesso e la gestione esclusiva della cosa comune
(corpus ed animus possidendi).
• la scelta processuale di contumacia dei convenuti, - oltre a rivelare una totale e significativa indifferenza per la vicenda e per domande spiegate- non ha consentito al Tribunale di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli analiticamente prospettati e documentati dalla parte attrice per suffragare la propria rivendicazione di proprietà.
In un tale contesto di acquisizioni probatorie comprovanti la fondatezza della pretesa petitoria avanzata, questa merita, quindi, integrale accoglimento. pagina 5 di 6 Per quanto attiene le spese di lite, in considerazione della non opposizione dei convenuti, si ritiene che sussistano giustificati motivi per un'integrale compensazione delle stesse tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 454/24, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede:
DICHIARA
L'intervenuto acquisto per usucapione da parte dei signori n favore dei Sig.ri e Parte_1
della piena assoluta ed esclusiva proprietà della particella sita ad Ascoli Piceno alla Parte_2
Via Adige n. 7, identificata al Catasto Terreni del Comune di Ascoli Piceno al foglio 57 -particella 309
- subalterno 10 e subalterno 11
ORDINA all'Ufficio provinciale del Territorio (servizi catastali) di Ascoli Piceno di procedere alla trascrizione dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. sui predetti immobili in favore degli attori compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Ascoli Piceno, 18.11.2024
Il Giudice
Dott. ssa Annalisa Giusti
pagina 6 di 6