Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/06/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott. Saverio Sodo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 12/06/2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall' avv. MENENTI MASSIMO Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcellino BARLETTA Controparte_1 ex art. 417 bis cpc
Convenuto avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009) Con ricorso depositato il 04/03/2024, , Parte_1 docente del convenuto a tempo determinato, ha chiesto che questo fosse condannato a CP_1 corrisponderle la somma di euro 878,82 , dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti, calcolata ai sensi dell'art. 25 del CCNI 31-8-1999 e dell'art. 7 del CCNL 15-3-2001oltre accessori e con vittoria di spese e compensi di lite (da distrarsi ex art. 93 cpc), benché ella docente solo supplente su organico di fatto nell'anno scolastico 2019/2020 (dal 06.12.2019 al 13.04.2020) e nell'anno scolastico 2020/2021 (dal 26.10.2020 al 31.12.2020). Il convenuto, costituitosi ed eccepita preliminarmente la CP_1 prescrizione quinquennale, ha concluso nel merito per il rigetto della domanda per infondatezza. Causa decisa alla odierna udienza come segue. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione, in quanto il periodo per cui è domandato il beneficio risale a periodo non anteriore di oltre un quinquennio da calcolarsi a ritroso rispetto alla notifica del ricorso introduttivo, certamente avvenuta al più tardi nei 30 giorni antecedenti alla prima udienza fissata per il 24-11-2024. Nel merito il ricorso è pienamente fondato e va quindi accolto. Per economia motivazionale questo giudice richiama le convincenti argomentazioni adottate da Cass. 20015/2018 e Cass. 6293/2020, che a loro volta hanno sottolineato come il non riconoscere tale emolumento anche ai supplenti temporanei su organico di fatto integra una violazione della direttiva comunitaria 1999/70 CE per discriminazione in danno dei lavoratori a tempo determinato. La documentazione versata in atti consente di evincere i mesi di servizio e le tabelle salariali della contrattazione collettiva dell'epoca, in guisa da rendere determinabile la misura del beneficio con mero calcolo aritmetico.
Le spese processuali seguono la soccombenza del resistente ex Controparte_1 art. 91 cpc e vanno distratte ex art. 93 cpc in favore del difensore anticipatario della ricorrente.
P.T.M.
A)- dichiara tenuto e condanna il ministero del merito a pagare alla parte ricorrente la somma di euro 878,82 a titolo di retribuzione professionale docenti per il periodo di supplenza di 94 giornate nell' a.s.
B)- condanna il a pagare le spesse processuali che liquida in euro 1.000,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore dell'avv. MENENTI MASSIMO ex art. 93 c.p.c.
Taranto, 12/06/2025
Il giudice
Dott. Saverio Sodo