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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/04/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Concetta Ruggeri, all'udienza dell'11.04.2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7387/2021 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'avvocato Parte_1
Giuseppina Floriana Pisani e dall'avvocato Fabrizio Calvo come da procura in atti telematici
- ricorrente -
CONTRO
in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Filippa Morina giusta deliberazione n. 379 del 3.03.2022, elettivamente domiciliata in , Via S. Maria La Grande n.5 presso l'U.O. Servizi Legali CP_1 dell'Azienda;
- resistente -
OGGETTO: risarcimento del danno
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2021, premesso di essere Parte_1
medico specialista in Reumatologia e Medicina Fisica e Riabilitazione, dirigente medico dal
31 dicembre 2004 presso l'U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa del P.O. S. Marta e S.
Venera di Acireale, ha esposto quanto segue:
pagina 1 di 7 - in ragione della lunga e comprovata esperienza professionale maturata, il direttore dell'U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa del presidio ospedaliero di Acireale lo aveva nominato quale proprio sostituto per il caso di assenza fin dal 2 ottobre 2012;
- tale nomina era stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 e durante tale periodo protrattosi quindi per sei anni, a causa delle assenze del direttore per distacchi sindacali parziali al 50%, aveva sempre svolto contemporaneamente sia i propri compiti professionali che quelli del Direttore dell'U.O.C., anche sostituendolo nelle riunioni di programmazione della Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero e ai tavoli tecnici nell'ambito del
Dipartimento di Riabilitazione;
- l' con delibera n. 775 del 22 luglio 2020, avente ad oggetto Parte_2
l'attribuzione di incarichi di dirigente responsabile di diverse strutture semplici nel P.O. di
Giarre, aveva attribuito l'incarico quinquennale di Dirigente Responsabile dell'Unità
Operativa Semplice “Recupero e Riabilitazione Funzionale” al Dirigente medico Dottore
Per_1
- a causa della mancata pubblicazione dell'avviso interno gli era stato impedito, di fatto, di potere manifestare il proprio interesse a partecipare alla suddetta procedura selettiva, risultando quindi escluso in partenza;
- con istanza del 17.09.2020, ritenuta illegittima la nomina del Dottore a causa Per_1
Parte dei dedotti vizi procedurali, aveva diffidato l' a ripetere le operazioni di selezione o, in subordine, a corrispondergli il risarcimento per il danno patrimoniale e professionale subito;
- l' , con nota prot. n.148157 del 21.09.2020, pur riconoscendo di aver Parte_2 omesso la pubblicazione di avviso interno, confermava che il conferimento dell'incarico in favore di era avvenuto nel pieno rispetto della normativa contrattuale prevista. Per_1
Tanto premesso, il ricorrente, rilevando l'illegittimità della procedura, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “- ritenere e dichiarare che l'incarico quinquennale di
Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Controparte_2
– P.O. Giarre, di cui alla deliberazione n. 775 del 22/07/2020 è stato assegnato al dott.
[...]
in violazione dell'art. 19 del CCNL della Dirigenza medica del 19/09/2019, Parte_3
nonché degli artt. 97 Cost. e 1175 e 1375 c.c.; - dichiarare che, in conseguenza di tali violazioni, il ricorrente ha subito un danno patrimoniale pari alla perdita del corrispondente trattamento economico nonché un danno non patrimoniale all'immagine e alla
pagina 2 di 7 professionalità; - per l'effetto, condannare l' , in Controparte_1
persona del Direttore Generale e/o legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di euro 96.015,48 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita del trattamento economico a seguito della mancata assegnazione dell'incarico di cui sopra, nonché la somma di euro 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, all'immagine e alla professionalità da ciò derivato, con liquidazione anche in via equitativa. - Condannare, altresì, l'Azienda resistente a risarcire al ricorrente il danno da ciò derivatogli al proprio trattamento pensionistico, da determinarsi in via equitativa. Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Con vittoria di spese e competenze…”.
In data 09.03.2022 si è costituita tempestivamente nel presente giudizio l' Pt_2
, depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha contestato
[...]
la dedotta illegittimità della procedura, deducendo altresì l'infondatezza della domanda risarcitoria.
In esito all'udienza dell'11 aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di tutte le parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il presente procedimento ha ad oggetto l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti dal ricorrente, previo accertamento dell'illegittimità del conferimento dell'incarico quinquennale dirigenziale all'U.O.S. Recupero e Riabilitazione funzionale nel P.O. di Giarre con delibera n. 775 del
22.07.2020 in assenza di previo avviso di selezione interna.
Più precisamente, con delibera n.775 del 22/07/2020, l' , richiamata la Parte_2
delibera n. 370 del 17.04.2020, ha attribuito, tra gli altri, l'incarico quinquennale di Dirigente
Responsabile della del P.O. di Giarre al Dottore Parte_4
“come da individuazione del Direttore dell' Parte_3 Parte_5
funzionale del P.O. di Acireale”.
[...]
Il ricorrente lamenta di aver subito, per effetto del suindicato provvedimento, la compromissione del suo diritto di partecipare alla procedura selettiva, stante la omessa pubblicazione dell'avviso interno.
pagina 3 di 7 Egli afferma che, se fosse venuto a conoscenza del bando di selezione in oggetto, avrebbe partecipato e, a seguito di procedura comparativa sarebbe risultato aggiudicatario della posizione presso l' P.O. di Giarre, Parte_6 vantando egli un'esperienza professionale superiore rispetto a quella del dottore Per_1
L resistente, riconosciuta l'omissione della pubblicazione dell'avviso CP_1
interno (cfr. nota prot. n.148157 del 21.09.2020 depositata dal ricorrente), ha sostenuto la correttezza del proprio operato in conformità al regolamento aziendale1.
Ebbene, tale asserzione non trova alcun riscontro probatorio, non avendo parte resistente nemmeno depositato il regolamento aziendale che avrebbe consentito la deroga alle previsioni contrattuali.
D'altra parte, l'art. 19 del CCNL del comparto dirigenza sanità del 19.12.2019,
“Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa- Criteri e procedure” prevede “(…) 7. Per il conferimento degli incarichi si procede con l'emissione di avviso di selezione interna e il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 8.
8. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda o Ente su proposta: a) del Direttore di struttura complessa di afferenza per l'incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;
b) del Direttore di Dipartimento
o di Distretto sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto per l'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale;
c) del
Direttore della struttura di appartenenza sentito il Direttore di Dipartimento o di Distretto per gli incarichi professionali;
d) del Direttore della struttura di appartenenza per gli incarichi professionali di base attribuibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività;
9. Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le ed Enti effettuano una valutazione comparata dei curricula CP_1
formativi e professionali e tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi
pagina 4 di 7 dell'art. 57 comma 2, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti); b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio
e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 57, comma 4, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti); e) del criterio della rotazione ove applicabile.
Ai sensi del comma 7 del succitato articolo 19, l resistente era certamente CP_1
tenuta ad avviare la procedura selettiva attraverso l'emissione di un avviso di selezione interna;
tale omissione ha precluso a monte al ricorrente la possibilità di partecipare alla procedura, compromettendo, quindi, la corretta applicazione dei successivi commi 8 e 9 dell'articolo 19, inerenti alla procedura comparativa.
L'accertata illegittimità – in via incidentale – della delibera di attribuzione della delibera n.775 del 22/07/2020 con cui l' ha attribuito, tra gli altri, l'incarico Parte_2
quinquennale di Dirigente Responsabile della Parte_4
del P.O. di Giarre senza previo avviso di selezione interna, non comporta tuttavia in via automatica il richiesto risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti dal ricorrente.
Al riguardo, il danno patrimoniale richiesto deve essere qualificato come danno da perdita di chance ed occorre osservare che secondo orientamento consolidato “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno
pagina 5 di 7 risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta” (Cass. sent. n. 16877/2008; in senso conforme anche Cass. n. 5119/2010).
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, le allegazioni fornite da parte ricorrente appaiono insufficienti a provare i danni asseritamente subiti.
Parte ricorrente nella sostanza ha chiesto il risarcimento “per il danno patrimoniale patito a seguito della mancata attivazione della procedura selettiva … - che, se effettuata, lo avrebbe senz'altro visto destinatario dell'incarico de quo – (…)”, allegando il proprio curriculum e quello di nonché le dichiarazioni rese dai colleghi (allegati 5-7) Per_1
attestanti la stima nei suoi confronti.
Sulla base di quanto precede non vi sono elementi per affermare con certezza o con alta probabilità che il ricorrente sarebbe risultato vincitore di una selezione regolarmente indetta, accessibile ad un reale pluralità di candidati oltre al ricorrente e al destinatario dell'incarico.
Parimenti, non vi è prova di alcun concreto pregiudizio di natura non patrimoniale all'immagine e alla reputazione professionale del ricorrente, come per altro risulta anche dalle dichiarazioni rese dai colleghi del ricorrente attestanti la stima e l'apprezzamento per il medesimo.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Il danno all'immagine ed alla reputazione
(nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come
"danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (Cass. n. 4005/2020).
Sulla base di quanto precede il ricorso deve essere rigettato.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto, pur a fronte della mancata prova del danno, dell'accertata
Part illegittimità della procedura seguita dall pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce,
RIGETTA il ricorso
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Catania, 12/04/2025
IL GIUDICE
Concetta Ruggeri
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “L'unica parte esclusivamente procedurale non applicata riguarda la pubblicazione di avviso interno, che al fine di evitare difformità applicative non è stato emanato, ritenendosi di continuare con il medesimo procedimento seguito per le altre strutture fino all'entrata in vigore del nuovo contratto nazionale, secondo condotta conforme al regolamento aziendale, che, ad ogni buon conto, non esclude a priori la possibilità di individuazione di qualsiasi Dirigente in servizio nella struttura in possesso dei requisiti richiesti” (nota prot. n.148157 del 21.09.2020)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Concetta Ruggeri, all'udienza dell'11.04.2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7387/2021 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'avvocato Parte_1
Giuseppina Floriana Pisani e dall'avvocato Fabrizio Calvo come da procura in atti telematici
- ricorrente -
CONTRO
in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Filippa Morina giusta deliberazione n. 379 del 3.03.2022, elettivamente domiciliata in , Via S. Maria La Grande n.5 presso l'U.O. Servizi Legali CP_1 dell'Azienda;
- resistente -
OGGETTO: risarcimento del danno
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2021, premesso di essere Parte_1
medico specialista in Reumatologia e Medicina Fisica e Riabilitazione, dirigente medico dal
31 dicembre 2004 presso l'U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa del P.O. S. Marta e S.
Venera di Acireale, ha esposto quanto segue:
pagina 1 di 7 - in ragione della lunga e comprovata esperienza professionale maturata, il direttore dell'U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa del presidio ospedaliero di Acireale lo aveva nominato quale proprio sostituto per il caso di assenza fin dal 2 ottobre 2012;
- tale nomina era stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 e durante tale periodo protrattosi quindi per sei anni, a causa delle assenze del direttore per distacchi sindacali parziali al 50%, aveva sempre svolto contemporaneamente sia i propri compiti professionali che quelli del Direttore dell'U.O.C., anche sostituendolo nelle riunioni di programmazione della Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero e ai tavoli tecnici nell'ambito del
Dipartimento di Riabilitazione;
- l' con delibera n. 775 del 22 luglio 2020, avente ad oggetto Parte_2
l'attribuzione di incarichi di dirigente responsabile di diverse strutture semplici nel P.O. di
Giarre, aveva attribuito l'incarico quinquennale di Dirigente Responsabile dell'Unità
Operativa Semplice “Recupero e Riabilitazione Funzionale” al Dirigente medico Dottore
Per_1
- a causa della mancata pubblicazione dell'avviso interno gli era stato impedito, di fatto, di potere manifestare il proprio interesse a partecipare alla suddetta procedura selettiva, risultando quindi escluso in partenza;
- con istanza del 17.09.2020, ritenuta illegittima la nomina del Dottore a causa Per_1
Parte dei dedotti vizi procedurali, aveva diffidato l' a ripetere le operazioni di selezione o, in subordine, a corrispondergli il risarcimento per il danno patrimoniale e professionale subito;
- l' , con nota prot. n.148157 del 21.09.2020, pur riconoscendo di aver Parte_2 omesso la pubblicazione di avviso interno, confermava che il conferimento dell'incarico in favore di era avvenuto nel pieno rispetto della normativa contrattuale prevista. Per_1
Tanto premesso, il ricorrente, rilevando l'illegittimità della procedura, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “- ritenere e dichiarare che l'incarico quinquennale di
Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Controparte_2
– P.O. Giarre, di cui alla deliberazione n. 775 del 22/07/2020 è stato assegnato al dott.
[...]
in violazione dell'art. 19 del CCNL della Dirigenza medica del 19/09/2019, Parte_3
nonché degli artt. 97 Cost. e 1175 e 1375 c.c.; - dichiarare che, in conseguenza di tali violazioni, il ricorrente ha subito un danno patrimoniale pari alla perdita del corrispondente trattamento economico nonché un danno non patrimoniale all'immagine e alla
pagina 2 di 7 professionalità; - per l'effetto, condannare l' , in Controparte_1
persona del Direttore Generale e/o legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di euro 96.015,48 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita del trattamento economico a seguito della mancata assegnazione dell'incarico di cui sopra, nonché la somma di euro 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, all'immagine e alla professionalità da ciò derivato, con liquidazione anche in via equitativa. - Condannare, altresì, l'Azienda resistente a risarcire al ricorrente il danno da ciò derivatogli al proprio trattamento pensionistico, da determinarsi in via equitativa. Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Con vittoria di spese e competenze…”.
In data 09.03.2022 si è costituita tempestivamente nel presente giudizio l' Pt_2
, depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha contestato
[...]
la dedotta illegittimità della procedura, deducendo altresì l'infondatezza della domanda risarcitoria.
In esito all'udienza dell'11 aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di tutte le parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il presente procedimento ha ad oggetto l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti dal ricorrente, previo accertamento dell'illegittimità del conferimento dell'incarico quinquennale dirigenziale all'U.O.S. Recupero e Riabilitazione funzionale nel P.O. di Giarre con delibera n. 775 del
22.07.2020 in assenza di previo avviso di selezione interna.
Più precisamente, con delibera n.775 del 22/07/2020, l' , richiamata la Parte_2
delibera n. 370 del 17.04.2020, ha attribuito, tra gli altri, l'incarico quinquennale di Dirigente
Responsabile della del P.O. di Giarre al Dottore Parte_4
“come da individuazione del Direttore dell' Parte_3 Parte_5
funzionale del P.O. di Acireale”.
[...]
Il ricorrente lamenta di aver subito, per effetto del suindicato provvedimento, la compromissione del suo diritto di partecipare alla procedura selettiva, stante la omessa pubblicazione dell'avviso interno.
pagina 3 di 7 Egli afferma che, se fosse venuto a conoscenza del bando di selezione in oggetto, avrebbe partecipato e, a seguito di procedura comparativa sarebbe risultato aggiudicatario della posizione presso l' P.O. di Giarre, Parte_6 vantando egli un'esperienza professionale superiore rispetto a quella del dottore Per_1
L resistente, riconosciuta l'omissione della pubblicazione dell'avviso CP_1
interno (cfr. nota prot. n.148157 del 21.09.2020 depositata dal ricorrente), ha sostenuto la correttezza del proprio operato in conformità al regolamento aziendale1.
Ebbene, tale asserzione non trova alcun riscontro probatorio, non avendo parte resistente nemmeno depositato il regolamento aziendale che avrebbe consentito la deroga alle previsioni contrattuali.
D'altra parte, l'art. 19 del CCNL del comparto dirigenza sanità del 19.12.2019,
“Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa- Criteri e procedure” prevede “(…) 7. Per il conferimento degli incarichi si procede con l'emissione di avviso di selezione interna e il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 8.
8. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda o Ente su proposta: a) del Direttore di struttura complessa di afferenza per l'incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;
b) del Direttore di Dipartimento
o di Distretto sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto per l'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale;
c) del
Direttore della struttura di appartenenza sentito il Direttore di Dipartimento o di Distretto per gli incarichi professionali;
d) del Direttore della struttura di appartenenza per gli incarichi professionali di base attribuibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività;
9. Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le ed Enti effettuano una valutazione comparata dei curricula CP_1
formativi e professionali e tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi
pagina 4 di 7 dell'art. 57 comma 2, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti); b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio
e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 57, comma 4, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti); e) del criterio della rotazione ove applicabile.
Ai sensi del comma 7 del succitato articolo 19, l resistente era certamente CP_1
tenuta ad avviare la procedura selettiva attraverso l'emissione di un avviso di selezione interna;
tale omissione ha precluso a monte al ricorrente la possibilità di partecipare alla procedura, compromettendo, quindi, la corretta applicazione dei successivi commi 8 e 9 dell'articolo 19, inerenti alla procedura comparativa.
L'accertata illegittimità – in via incidentale – della delibera di attribuzione della delibera n.775 del 22/07/2020 con cui l' ha attribuito, tra gli altri, l'incarico Parte_2
quinquennale di Dirigente Responsabile della Parte_4
del P.O. di Giarre senza previo avviso di selezione interna, non comporta tuttavia in via automatica il richiesto risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti dal ricorrente.
Al riguardo, il danno patrimoniale richiesto deve essere qualificato come danno da perdita di chance ed occorre osservare che secondo orientamento consolidato “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno
pagina 5 di 7 risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta” (Cass. sent. n. 16877/2008; in senso conforme anche Cass. n. 5119/2010).
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, le allegazioni fornite da parte ricorrente appaiono insufficienti a provare i danni asseritamente subiti.
Parte ricorrente nella sostanza ha chiesto il risarcimento “per il danno patrimoniale patito a seguito della mancata attivazione della procedura selettiva … - che, se effettuata, lo avrebbe senz'altro visto destinatario dell'incarico de quo – (…)”, allegando il proprio curriculum e quello di nonché le dichiarazioni rese dai colleghi (allegati 5-7) Per_1
attestanti la stima nei suoi confronti.
Sulla base di quanto precede non vi sono elementi per affermare con certezza o con alta probabilità che il ricorrente sarebbe risultato vincitore di una selezione regolarmente indetta, accessibile ad un reale pluralità di candidati oltre al ricorrente e al destinatario dell'incarico.
Parimenti, non vi è prova di alcun concreto pregiudizio di natura non patrimoniale all'immagine e alla reputazione professionale del ricorrente, come per altro risulta anche dalle dichiarazioni rese dai colleghi del ricorrente attestanti la stima e l'apprezzamento per il medesimo.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Il danno all'immagine ed alla reputazione
(nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come
"danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (Cass. n. 4005/2020).
Sulla base di quanto precede il ricorso deve essere rigettato.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto, pur a fronte della mancata prova del danno, dell'accertata
Part illegittimità della procedura seguita dall pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce,
RIGETTA il ricorso
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Catania, 12/04/2025
IL GIUDICE
Concetta Ruggeri
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “L'unica parte esclusivamente procedurale non applicata riguarda la pubblicazione di avviso interno, che al fine di evitare difformità applicative non è stato emanato, ritenendosi di continuare con il medesimo procedimento seguito per le altre strutture fino all'entrata in vigore del nuovo contratto nazionale, secondo condotta conforme al regolamento aziendale, che, ad ogni buon conto, non esclude a priori la possibilità di individuazione di qualsiasi Dirigente in servizio nella struttura in possesso dei requisiti richiesti” (nota prot. n.148157 del 21.09.2020)