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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17257 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47056/2024, vertente
TRA
(OM (RM), 21/09/1972), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FALETTI PIERO;
E
(OM (RM), 26/07/1971), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
IC RI;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 Controparte_1 lo scioglimento del loro matrimonio contratto con rito civile in Roma in data 24.06.2022
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2022, atto n.
00043, p. 1, s. 13).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n.4973/2025 pubbl. in data
01/04/2025 del Tribunale di Rona, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“A. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
B. ciascuno dei due coniugi provvederà in via autonoma al proprio mantenimento, essendo entrambi i titolari di reddito;
C. i ricorrenti si danno reciprocamente l'assenso per la concessione e/o il rinnovo del passaporto”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 24/06/2022, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
47056/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 24.06.2022 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2022, atto n. 00043, p. 1,
s. 13) tra OM (RM), 21/09/1972) e Parte_1 [...]
(OM (RM), 26/07/1971), alle condizioni concordate dalle parti e CP_1 trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 28.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47056/2024, vertente
TRA
(OM (RM), 21/09/1972), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FALETTI PIERO;
E
(OM (RM), 26/07/1971), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
IC RI;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 Controparte_1 lo scioglimento del loro matrimonio contratto con rito civile in Roma in data 24.06.2022
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2022, atto n.
00043, p. 1, s. 13).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n.4973/2025 pubbl. in data
01/04/2025 del Tribunale di Rona, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“A. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
B. ciascuno dei due coniugi provvederà in via autonoma al proprio mantenimento, essendo entrambi i titolari di reddito;
C. i ricorrenti si danno reciprocamente l'assenso per la concessione e/o il rinnovo del passaporto”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 24/06/2022, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
47056/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 24.06.2022 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2022, atto n. 00043, p. 1,
s. 13) tra OM (RM), 21/09/1972) e Parte_1 [...]
(OM (RM), 26/07/1971), alle condizioni concordate dalle parti e CP_1 trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 28.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi