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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/10/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 2355/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TT SA Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2355/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Villanova d'Asti (AT)
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2 Villanova d'Asti (AT) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BLANCO ALESSIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2 Villanova d'Asti (AT) il 05/07/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villanova d'Asti (AT) (atto n. 5 parte 2 serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 31.10.2016. Persona_1
Con ricorso depositato il 22/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e i cui Parte_1 Parte_2 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
La casa coniugale sita in Villanova d'Asti (AT), Strada per Asti n. 3 è di proprietà della signora alla quale viene assegnata con tutti gli arredi. Pt_1
Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica Per_1 e dimora prevalente presso la madre.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
Il padre potrà vedere e visitare il figlio quando lo vorrà, previo accordo con la madre, nel rispetto degli obblighi scolatici, degli impegni sociali e sportivi del minore.
In generale, i coniugi si impegnano a mantenere un atteggiamento di flessibilità allo scopo di favorire le iniziative che permetteranno al figlio di stare con entrambi i genitori.
Fatto salvo quanto precede, il padre potrà vedere e tenere presso di sé il figlio con modalità e termini così dettagliati:
I genitori stabiliscono che il papà terrà con sé il figlio minore Per_1
§ tutti i sabati dalla sera fino alla domenica sera;
§ un giorno infrasettimanale con pernottamento con accompagnamento a scuola;
§ dal 01 Giugno al 30 Settembre trascorrerà, come consueto, dei periodi al mare nell'alloggio Per_1 locato dalla signora per motivi di salute ed il padre potrà andare a trovarlo quando vorrà. Pt_1
Nel periodo estivo trascorrerà con il padre due settimane preferibilmente consecutive durante Per_1 le vacanze estive, nel mese di Giugno, Luglio o Agosto in periodo da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno (in difetto di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
2 § le vacanze scolastiche invernali/natalizie : compatibilmente con il calendario scolastico, verranno divise con entrambi i genitori nella misura del 50%, ed i genitori avranno cura di alternare, di anno in anno, i giorni del 24 e 25 Dicembre. Il 26 dicembre ad anni alterni. Durante i giorni non festivi, ovvero dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio DR verrà iscritto al Winter Campus di Villanova d'Asti. Il 31 dicembre ed il 1 gennaio i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza.
§ le vacanze pasquali nonché tutte le altre festività e/o ponti in cui sarà libero dai suoi impegni Per_1 scolastici, verranno trascorse con entrambi i genitori ad anni alterni ed i genitori avranno cura di alternare il giorno della Pasqua e di Pasquetta.
§ Tutte le scelte riguardanti l'educazione, le attività sociali e sportive verranno prese congiuntamente dai genitori, tenuto conto del gradimento di Per_1
Il signor verserà alla signora , a titolo di mantenimento per il figlio un assegno Pt_2 Pt_1 Per_1 di mantenimento per l'importo di euro 500,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dal momento del deposito del ricorso.
Le spese straordinarie saranno divise tra le parti nella misura del 50%, con espresso richiamo al Protocollo in uso al Tribunale di Asti che si considera parte integrante del presente ricorso.
Gli eventuali rimborsi in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovranno essere effettuati all'altro, ogni 15 giorni, tramite richiesta corredata dai documenti giustificativi.
Nel caso in cui le spese anticipate dovessero superare l'importo di euro 100,00, saranno rimborsate immediatamente al genitore che ha effettuato l'esborso.
PRENDE ATTO CHE:
L'assegno Unico e Universale per i figli a carico verrà richiesto e trattenuto dalla signora Pt_1 nella misura del 100% (con impegno del signor a rilasciare le necessarie autorizzazioni e Pt_2 dichiarazioni in tal senso, ovvero dichiarazioni di espressa rinuncia se richieste, presso le Pubbliche Amministrazioni ed Enti di Previdenza ed Assistenza competenti;
nonché a consegnare senza dilazioni alla signora tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio nel Pt_1 suo massimo importo).
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a chiedere o a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del figlio minore Per_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villanova d'Asti di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 15/10/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa TT SA
3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TT SA Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2355/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Villanova d'Asti (AT)
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2 Villanova d'Asti (AT) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BLANCO ALESSIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2 Villanova d'Asti (AT) il 05/07/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villanova d'Asti (AT) (atto n. 5 parte 2 serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 31.10.2016. Persona_1
Con ricorso depositato il 22/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e i cui Parte_1 Parte_2 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
La casa coniugale sita in Villanova d'Asti (AT), Strada per Asti n. 3 è di proprietà della signora alla quale viene assegnata con tutti gli arredi. Pt_1
Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica Per_1 e dimora prevalente presso la madre.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
Il padre potrà vedere e visitare il figlio quando lo vorrà, previo accordo con la madre, nel rispetto degli obblighi scolatici, degli impegni sociali e sportivi del minore.
In generale, i coniugi si impegnano a mantenere un atteggiamento di flessibilità allo scopo di favorire le iniziative che permetteranno al figlio di stare con entrambi i genitori.
Fatto salvo quanto precede, il padre potrà vedere e tenere presso di sé il figlio con modalità e termini così dettagliati:
I genitori stabiliscono che il papà terrà con sé il figlio minore Per_1
§ tutti i sabati dalla sera fino alla domenica sera;
§ un giorno infrasettimanale con pernottamento con accompagnamento a scuola;
§ dal 01 Giugno al 30 Settembre trascorrerà, come consueto, dei periodi al mare nell'alloggio Per_1 locato dalla signora per motivi di salute ed il padre potrà andare a trovarlo quando vorrà. Pt_1
Nel periodo estivo trascorrerà con il padre due settimane preferibilmente consecutive durante Per_1 le vacanze estive, nel mese di Giugno, Luglio o Agosto in periodo da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno (in difetto di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
2 § le vacanze scolastiche invernali/natalizie : compatibilmente con il calendario scolastico, verranno divise con entrambi i genitori nella misura del 50%, ed i genitori avranno cura di alternare, di anno in anno, i giorni del 24 e 25 Dicembre. Il 26 dicembre ad anni alterni. Durante i giorni non festivi, ovvero dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio DR verrà iscritto al Winter Campus di Villanova d'Asti. Il 31 dicembre ed il 1 gennaio i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza.
§ le vacanze pasquali nonché tutte le altre festività e/o ponti in cui sarà libero dai suoi impegni Per_1 scolastici, verranno trascorse con entrambi i genitori ad anni alterni ed i genitori avranno cura di alternare il giorno della Pasqua e di Pasquetta.
§ Tutte le scelte riguardanti l'educazione, le attività sociali e sportive verranno prese congiuntamente dai genitori, tenuto conto del gradimento di Per_1
Il signor verserà alla signora , a titolo di mantenimento per il figlio un assegno Pt_2 Pt_1 Per_1 di mantenimento per l'importo di euro 500,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dal momento del deposito del ricorso.
Le spese straordinarie saranno divise tra le parti nella misura del 50%, con espresso richiamo al Protocollo in uso al Tribunale di Asti che si considera parte integrante del presente ricorso.
Gli eventuali rimborsi in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovranno essere effettuati all'altro, ogni 15 giorni, tramite richiesta corredata dai documenti giustificativi.
Nel caso in cui le spese anticipate dovessero superare l'importo di euro 100,00, saranno rimborsate immediatamente al genitore che ha effettuato l'esborso.
PRENDE ATTO CHE:
L'assegno Unico e Universale per i figli a carico verrà richiesto e trattenuto dalla signora Pt_1 nella misura del 100% (con impegno del signor a rilasciare le necessarie autorizzazioni e Pt_2 dichiarazioni in tal senso, ovvero dichiarazioni di espressa rinuncia se richieste, presso le Pubbliche Amministrazioni ed Enti di Previdenza ed Assistenza competenti;
nonché a consegnare senza dilazioni alla signora tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio nel Pt_1 suo massimo importo).
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a chiedere o a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del figlio minore Per_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villanova d'Asti di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 15/10/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa TT SA
3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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