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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/05/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori Magistrati: dr. Gabriella Canto Presidente dr. Marcello Testaquatra Giudice dr. Alessandra Frasca Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 180/2025 V.G, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente
DA
, nata a [...], in data [...], (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Giovanni Sanfilippo (pec: , presso il cui studio Email_1 sito in Riesi, Via Roma nn. 97/99, è elettivamente domiciliata, e Pt_2
, nato a [...], in data [...], (c.f.
[...] [...]
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._2
Gianmarco Cammalleri (pec: , presso il cui studio sito Email_2 in Gela, Via Picceri n. 1, è elettivamente domiciliato.
*****
Conclusioni delle parti: con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025, entrambe le parti hanno chiesto l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. non si è opposto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 28.1.2025 e Parte_1
hanno esposto: di avere contratto matrimonio in Riesi Parte_2
(CL), in data 4.10.2022, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2022, parte II, Serie A, n. 23, Ufficio 1; che dal matrimonio non sono nati figli, che con sentenza n. 122/2024 del 2-
5.2.2024 il Tribunale di Caltanissetta aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge ed alla mancata ricostituzione del rapporto coniugale, le parti hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
2.4.2025 le parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. non si è opposto.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita e il
Tribunale può prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto non contrari all'ordinamento.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Riesi (CL), in data 4.10.2022 da Pt_2
e , trascritto nei registri dello Stato civile del
[...] Parte_1 predetto Comune dell'anno 2022, parte II, Serie A, n. 23, Ufficio 1; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
nulla sulle spese.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Riesi (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta in data 16.5.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca