Sentenza 15 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 15/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 1930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr.ssa Francescamaria Piruzza Giudice relatore dr. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1930/2024 R.G. tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Marco Parrinello, giusta procura allegata al ricorso (PEC:
; Email_1
ricorrente
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Giuseppe Accardo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione (PEC:
); Email_2
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
contratto matrimonio concordatario in data 13/08/2014 con , Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carini al n. “34” della parte I, anno 2014; che dalla loro unione nascevano i figli (in data Persona_1
19/08/2005), maggiorenne;
(in data 04.09.2008); (in Persona_2 Persona_3
data 15.02.2011); (in data 14.07.2017); che i predetti figli sono oggi tutti Persona_4
residenti, unitamente alla madre, a Mazara del Vallo (TP) nella via Goti n. 3; che dai primi mesi del 2017 il rapporto coniugale diveniva intollerabile a causa dei problemi di giustizia del resistente e per la scoperta di tradimenti da parte dello stesso che poi abbandonava la casa coniugale;
che il resistente non svolgeva nessuna attività lavorativa;
che era solito consumare stupefacenti e non si occupava in alcun modo della quotidianità familiare;
che tali comportamenti provocavano conflitto tra i coniugi;
che nel 2017 il resistente veniva arrestato e condotto presso la struttura penitenziaria;
che nel 2019 la ricorrente iniziava una relazione sentimentale con e dopo pochi mesi si CP_2
trasferiva unitamente ai figli a Mazara del Vallo;
che dalla relazione nasceva in data
06/07/2020 ; che la condotta del marito è causa del naufragio Persona_5
dell'unione matrimoniale;
che il resistente da aprile 2017 non versa alcuna somma per il mantenimento dei figli;
che la ricorrente ha dovuto far fronte a tutte le spese necessarie per la crescita della prole;
che oggi il resistente si trova presso la casa circondariale di Palermo;
che la ricorrente attualmente non svolge nessuna attività lavorativa Parte_2
percependo unicamente il sussidio ADI di € 950,00 circa mensile e l'assegno unico, ha chiesto al Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato dei tre figli minori alla ricorrente;
ordinare che il padre possa incontrare i figli minori, una volta terminato lo stato di detenzione, in condizioni di stretta protezione;
prevedersi in capo al resistente, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, un assegno mensile di € 600,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie;
prevedere in capo al resistente la corresponsione di
2 un assegno, in favore della moglie, a titolo di mantenimento della stessa di € 150,00; con vittoria di spese ed onorario.
In data 23/03/2025 il resistente si è costituito in giudizio aderendo alle richieste di cui al ricorso circa l'affidamento della prole e il diritto di visita presso uno spazio neutro. Si opponeva alla richiesta di mantenimento in favore della moglie avendo la stessa costituito un nuovo nucleo familiare.
Ha, pertanto, chiesto disporsi la separazione personale dei coniugi;
disporsi in capo al resistente l'obbligo di corrispondere la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporsi l'affidamento esclusivo dei figli in favore della madre con regolamentazione del diritto di visita presso lo spazio neutro sino alla espiazione della pena e, successivamente, nei modi che si riterranno congrui;
disporsi che i figli saranno fiscalmente a carico della madre che potrà richiedere in via esclusiva ogni beneficio previsto dalla legge.
All'udienza del 14/04/2025, tenuta mediante trattazione scritta, entrambi i procuratori hanno depositato note in sostituzione di udienza con allegato l'accordo raggiunto dalle parti con il quale hanno chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- “i tre figli minori, , ed verranno affidati Persona_2 Persona_3 Persona_4
in modalità esclusiva rafforzata alla ricorrente;
- il padre, una volta terminato il di lui stato di detenzione, potrà incontrare i figli minori una volta alla settimana, presso l'abitazione della nonna paterna dei minori, sita in Carini
(PA) dove lo stesso abiterà, o presso l'abitazione della sig.ra sita a Mazara del Pt_1
Vallo (TP);
- il sig. corrisponderà un assegno mensile dell'importo complessivo di € Controparte_1
500,00 (€ 125,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie, tra le quali: spese mediche non coperte da S.S.N., spese
3 scolastiche e parascolastiche, spese per l'acquisto dei libri di testo, spese per attività ludiche, sportive e ricreative e altre;
- la sig.ra rinuncia alla richiesta di corresponsione in proprio favore di un assegno Pt_1
mensile di mantenimento;
- spese di lite integralmente compensate fra le parti in ragione dell'accordo raggiunto”.
Il Pubblico Ministero è stato notiziato della procedura ed è stato apposto il visto sul decreto di fissazione di udienza delle parti del 07/01/2025.
Tanto chiarito, le condizioni stabilite congiuntamente dalle parti non appaiono contrarie all'interesse dei minori, né alla morale o all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e, pertanto, l'accordo può essere omologato.
In ragione della natura e dell'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti così provvede:
• omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, come sopra generalizzati, alle condizioni stabilite nell'accordo CP_1
raggiunto tra le parti trascritto in parte motiva e depositato dalla parte resistente nel fascicolo telematico in data 12/04/2025.
• compensa le spese tra le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di
Marsala, il 12.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo
4