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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7882 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 3.7.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 6054/2025 R.G. cont. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Ferrari Morandi, giusta pro- Parte_1 cura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Valdinievole n.11
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, giusta procura ge- nerale alle liti, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l'Ufficio
Legale Metropolitano dell'istituto
RESISTENTE
OGGETTO: ratei assegno ordinario di invalidità ex art.1 legge 222/84 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.2.2025 il ricorrente in epigrafe chiedeva il riconoscimen- to del proprio diritto a godere dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n.
222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 24.3.2022 - come accertato con decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo in data 6.3.2024 - e la con- danna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori come per CP_1 legge, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Deduceva parte ricorrente a sostegno della pretesa che, nonostante la notifica del decreto di omologa in data 28.3.2024, nonché l'invio all' del modello relativo ai dati socio CP_1 economici per beneficiare della prestazione in data 9.4.2024, la provvidenza non era stata corrisposta.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna dell'istituto convenuto, al pagamento dei ra- tei della prestazione maturati dalla domanda amministrativa con decorrenza di legge, oltre interessi legali, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antista- tario.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto si costituiva, eccependo la CP_1 mancanza di prova dell'invio della documentazione necessaria - in specie modello relativo ai dati socio economici per beneficiare della prestazione - prova che dovrebbe necessa- riamente essere fornita mediante produzione del relativo file eml.
A fronte di tale eccezione, parte ricorrente ribadiva la piena efficacia probatoria della rice- vuta cartacea di avvenuta consegna della PEC con indicazione degli allegati e, per di più,
l'obbligo in capo all di adempiere anche sulla scorta della sola notifica del decreto di CP_1 omologa, procedendo in proprio ai dovuti accertamenti amministrativi.
Non reputandosi necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti - in specie decreto di omologa notificato e richiesta di liquidazione inviata - all'odierna udienza, esaurita la discussione, la causa viene, quindi, decisa come da sen- tenza.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il consulente nominato in sede di ATP ha accertato la sussistenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984 a de- correre dalla domanda amministrativa del 24.3.2022 e, sebbene il decreto di omologa e la
2 richiesta di liquidazione risultino essere stati tempestivamente trasmessi, la prestazione non è stata liquidata malgrado il decorso di oltre 120 giorni.
Non può ad avviso di questo giudicante trovare accoglimento l'eccezione sollevata dall'istituto circa le modalità di invio della documentazione.
In caso di carenza della stessa l avrebbe dovuto chiederne l'integrazione, mentre, CP_1 neppure in udienza, l'istituto è stato in grado di puntualizzare quale dei documenti asseri- tamente allegati non fosse davvero contenuto nella PEC.
L' deve pertanto essere condannato al pagamento dei ratei maturati e maturandi a CP_1 decorrere dal 1.4.2024, oltre interessi legali.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara che sin dalla domanda amministrativa del 24.3.2022 parte ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984 e, per l'effetto condanna l al pagamento dei ratei maturati e maturandi dall'1.4.2022, oltre CP_1 interessi come per legge.
Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.696,00, oltre ac- CP_1 cessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Roma, 3.7.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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