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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3367/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Miscell Mucaria, C.F._1
Pec: Email_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistente
Oggetto: Invalidità civile 100% ed in subordine indennità di accompagnamento.
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 28.03.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che è Parte_1
invalida civile al 100% e ciò con decorrenza dal 1^ Agosto 2022 con diritto alla pensione di inabilità; rigetta la domanda di indennità di accompagnamento. Condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente e con distrazione all'Avv. Miscell Mucaria che si è dichiarata antistataria,
e le liquida in € 1.750,00, oltre rimborso spese forfetario, ed oltre CPA ed IVA come per legge.
Pone definitivamente a carico dell' tutte le spese di CTU che liquida come da CP_1
separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.03.2024, parte ricorrente, conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo di “accertare e dichiarare che la ricorrente è meritevole della totale inabilità con indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di domanda amministrativa;
in subordine confermare la totale inabilità 100% già riconosciuto”.
Contestava le risultanze della ctu della fase sommaria nella parte in cui non riconosceva il diritto all'indennità di accompagnamento.
Instauratosi il contraddittorio, l' convenuto si costituiva a mezzo del CP_2
funzionario e chiedeva il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una ctu medico-legale affidata al Dr. . Persona_1
All'udienza di oggi il procuratore di parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni chiedendo il riconoscimento dell'invalidità al 100% con diritto alla pensione di
CP_ inabilità. Anche il procuratore dell' ha insistito nelle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
La causa pertanto viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso merita parziale accoglimento.
La consulenza tecnica espletata nel giudizio sommario ha riconosciuto che la ricorrente, per le patologie della quali è affetta, presenta un'invalidità al 100% ma non risulta meritevole dell'indennità di accompagnamento essendo capace di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita.
La consulenza tecnica espletata nel presente giudizio conferma le valutazioni espresse dal CTu della fase sommaria.
Il Dott. infatti, dopo avere sottoposto la periziata a visita e dopo Persona_1
avere esaminato tutta la documentazione sanitaria, ivi compresa quella prodotta successivamente ha posto la seguente diagnosi: “Disturbo schizoaffettivo cronico, in terapia farmacologica continua, con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali (cod. 1210). Obesità, con indice di massa corporea pari a 41.1, con complicanze artrosiche di modesta entità, a carico delle ginocchia bilateralmente, del rachide lombo-sacrale e della spalla destra, in soggetto affetto da protrusioni discali a livello C3-C4, C4-C5, C5-C6 e C6-C7 (cod. 7105).
Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (patologia non codificata). Diabete mellito di tipo 2 in assenza di complicanze micro-macroangiopatiche (patologia non codificata). Ipertensione arteriosa in assenza di complicazioni (patologia non codificata). Ipotiroidismo in trattamento sostitutivo (patologia non codificata).
Steatosi epatica (patologia non codificata). Esiti di pregressa frattura scomposta dell'epifisi prossimale dell'omero destro, e di pregressa frattura scomposta dell'epifisi distale della falange prossimale del I dito di destra senza rilevanti esiti funzionali (patologia non codificata)”.
Ha ritenuto pertanto che “presenta una totale inabilità lavorativa, nella misura del
100%, percentuale che si farà decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa di cui in ricorso, che è stata effettuata giorno 01.08.22”.
Il Ctu invitato a verificare se la ricorrente, all'esito dei più recenti ricoveri in regime ospedaliero e dei più recenti referti medici, avesse bisogno di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ha confermato il giudizio in precedenza espresso. Significativa è la riflessione del CTu laddove enuclea, dai documenti medici più prossimi, quanto segue: “In ogni caso, si deve considerare che, in occasione dei sopra citati ricoveri, con l'instaurazione di un'adeguata terapia medica, in pochi giorni si riusciva ad ottenere un significativo miglioramento dei sintomi psichiatrici. Infine, si deve considerare che, nella cartella di pronto soccorso redatta, in data 29.03.24, presso il Pronto Soccorso del
Policlinico di Palermo, vengono descritte per la periziata, delle lesioni ortopediche di entità non grave e, quindi non di tale entità, da renderla bisognosa di assistenza continua”.
Le conclusioni del CTU appaiono correttamente motivate e pertanto vengono condivise da questo giudice.
*
Conclusivamente la ricorrente è da ritenere invalida civile al 100% con diritto alle prestazioni previste dalla L. 118/1971 e ciò a decorrere dalla data della domanda amministrativa dell'1.8.2022, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vengono compensate per metà
e per la restante metà si pongono a carico dell' . CP_1
Esse, liquidate come in dispositivo, si distraggono in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 28.03.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Rosalba Musillami in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3367/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Miscell Mucaria, C.F._1
Pec: Email_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistente
Oggetto: Invalidità civile 100% ed in subordine indennità di accompagnamento.
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 28.03.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che è Parte_1
invalida civile al 100% e ciò con decorrenza dal 1^ Agosto 2022 con diritto alla pensione di inabilità; rigetta la domanda di indennità di accompagnamento. Condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente e con distrazione all'Avv. Miscell Mucaria che si è dichiarata antistataria,
e le liquida in € 1.750,00, oltre rimborso spese forfetario, ed oltre CPA ed IVA come per legge.
Pone definitivamente a carico dell' tutte le spese di CTU che liquida come da CP_1
separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.03.2024, parte ricorrente, conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo di “accertare e dichiarare che la ricorrente è meritevole della totale inabilità con indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di domanda amministrativa;
in subordine confermare la totale inabilità 100% già riconosciuto”.
Contestava le risultanze della ctu della fase sommaria nella parte in cui non riconosceva il diritto all'indennità di accompagnamento.
Instauratosi il contraddittorio, l' convenuto si costituiva a mezzo del CP_2
funzionario e chiedeva il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una ctu medico-legale affidata al Dr. . Persona_1
All'udienza di oggi il procuratore di parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni chiedendo il riconoscimento dell'invalidità al 100% con diritto alla pensione di
CP_ inabilità. Anche il procuratore dell' ha insistito nelle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
La causa pertanto viene decisa come in epigrafe.
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Il ricorso merita parziale accoglimento.
La consulenza tecnica espletata nel giudizio sommario ha riconosciuto che la ricorrente, per le patologie della quali è affetta, presenta un'invalidità al 100% ma non risulta meritevole dell'indennità di accompagnamento essendo capace di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita.
La consulenza tecnica espletata nel presente giudizio conferma le valutazioni espresse dal CTu della fase sommaria.
Il Dott. infatti, dopo avere sottoposto la periziata a visita e dopo Persona_1
avere esaminato tutta la documentazione sanitaria, ivi compresa quella prodotta successivamente ha posto la seguente diagnosi: “Disturbo schizoaffettivo cronico, in terapia farmacologica continua, con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali (cod. 1210). Obesità, con indice di massa corporea pari a 41.1, con complicanze artrosiche di modesta entità, a carico delle ginocchia bilateralmente, del rachide lombo-sacrale e della spalla destra, in soggetto affetto da protrusioni discali a livello C3-C4, C4-C5, C5-C6 e C6-C7 (cod. 7105).
Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (patologia non codificata). Diabete mellito di tipo 2 in assenza di complicanze micro-macroangiopatiche (patologia non codificata). Ipertensione arteriosa in assenza di complicazioni (patologia non codificata). Ipotiroidismo in trattamento sostitutivo (patologia non codificata).
Steatosi epatica (patologia non codificata). Esiti di pregressa frattura scomposta dell'epifisi prossimale dell'omero destro, e di pregressa frattura scomposta dell'epifisi distale della falange prossimale del I dito di destra senza rilevanti esiti funzionali (patologia non codificata)”.
Ha ritenuto pertanto che “presenta una totale inabilità lavorativa, nella misura del
100%, percentuale che si farà decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa di cui in ricorso, che è stata effettuata giorno 01.08.22”.
Il Ctu invitato a verificare se la ricorrente, all'esito dei più recenti ricoveri in regime ospedaliero e dei più recenti referti medici, avesse bisogno di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ha confermato il giudizio in precedenza espresso. Significativa è la riflessione del CTu laddove enuclea, dai documenti medici più prossimi, quanto segue: “In ogni caso, si deve considerare che, in occasione dei sopra citati ricoveri, con l'instaurazione di un'adeguata terapia medica, in pochi giorni si riusciva ad ottenere un significativo miglioramento dei sintomi psichiatrici. Infine, si deve considerare che, nella cartella di pronto soccorso redatta, in data 29.03.24, presso il Pronto Soccorso del
Policlinico di Palermo, vengono descritte per la periziata, delle lesioni ortopediche di entità non grave e, quindi non di tale entità, da renderla bisognosa di assistenza continua”.
Le conclusioni del CTU appaiono correttamente motivate e pertanto vengono condivise da questo giudice.
*
Conclusivamente la ricorrente è da ritenere invalida civile al 100% con diritto alle prestazioni previste dalla L. 118/1971 e ciò a decorrere dalla data della domanda amministrativa dell'1.8.2022, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vengono compensate per metà
e per la restante metà si pongono a carico dell' . CP_1
Esse, liquidate come in dispositivo, si distraggono in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 28.03.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Rosalba Musillami in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.