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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/12/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7990/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
RB De RI Presidente
Luisa Bettio Giudice
IC Di OL Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7990/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Panin Vittorio Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Palazzo Antonio e dell'avvocato Nardacchione Rosa CP_1
LA
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito, in via principale:
- accertato e dichiarato il valore complessivo del patrimonio della de cuius sig.ra Parte_2
comprensivo dei beni mobili e in particolare dei gioielli e delle pellicce, accertare e dichiarare che la volontà della testatrice per tutti i motivi dedotti nel corso del giudizio era nel senso di istituire propri eredi i figli e ciascuno per la metà del proprio patrimonio e che tale volontà è Parte_1 CP_1 stata espressa in maniera errata nella scheda testamentaria e, per l'effetto, pronunciare
l'annullamento per errore del testamento olografo pubblicato con atto del notaio dott.ssa , con Per_1
conseguente apertura della successione legittima di cui risultano chiamati in parti uguali i figli
e e conseguentemente operare tra i due coeredi lo scioglimento e divisione Parte_1 CP_1 pagina 1 di 23 della comunione ereditaria, rideterminando le quote ereditarie in modo che esse siano rispettose della veritiera volontà della testatrice;
- ordinare all'erede di adempiere ai propri obblighi CP_1
collatizi, conferendo alla massa ereditaria quanto ricevuto in vita dalla de cuius e in particolare, a tal fine, senza nulla precludere in merito alle possibili ulteriori emergenze nel corso del giudizio:
a) accertare e dichiarare che l'atto di compravendita relativo all'appartamento di Abano Terme del
28.1.2008 del notaio dott. che si impugna costituisce un atto dissimulante una donazione Per_2
indiretta o, comunque, un negotium mixtum cum donatione, da parte della sig.ra a Parte_2
favore della figlia , beneficiaria della donazione;
CP_1
b) accertare e dichiarare che almeno per metà gli importi che confluivano sul conto bancario acceso presso DR Crédit Agricole n. 46502264 cointestato tra la sig.ra e la sig.ra Parte_2
costituiscono una donazione da parte della sig.ra a favore della figlia CP_1 Parte_2
; accertare e dichiarare che le rate del mutuo cointestato 0028113600000 sono state pagate CP_1
esclusivamente con fondi della de cuius attingendo dal conto cointestato DR Crédit Agricole n.
46502264 e che pertanto simili operazioni rappresentano un'attribuzione donativa;
c) accertare e dichiarare che gli acquisti delle vetture intestate alla sig.ra e precisamente CP_1
Fiat 500L e OP CO, costituiscono atti dissimulanti una donazione indiretta o, comunque, un negotium mixtum cum donatione, da parte della sig.ra a favore della figlia . Parte_2 CP_1
In via subordinata, nel merito:
- accertato e dichiarato il valore complessivo del patrimonio della de cuius sig.ra Parte_2
comprensivo dei beni mobili e in particolare dei gioielli e delle pellicce, ricostruire fittiziamente la massa ereditaria della de cuius sig.ra computando, oltre al relictum (ivi inclusi anche Parte_2
pellicce e gioielli), il donatum, e tenendo conto del valore dei beni immobili donati alla sig.ra CP_1 al momento dell'apertura della successione;
a tal proposito, senza nulla precludere in merito
[...]
alle possibili ulteriori emergenze nel corso del giudizio:
- accertare e dichiarare che l'atto di compravendita relativo all'appartamento di Abano Terme del
28.1.2008 del notaio dott. che si impugna costituisce un atto dissimulante una donazione Per_2
indiretta o, comunque, un negotium mixtum cum donatione, da parte della sig.ra a Parte_2
favore della figlia , beneficiaria della donazione;
CP_1
pagina 2 di 23 - accertare e dichiarare che almeno per metà gli importi che confluivano sul conto bancario acceso presso DR Crédit Agricole n. 46502264 cointestato tra la sig.ra e la sig.ra Parte_2
costituiscono una donazione da parte della sig.ra a favore della figlia CP_1 Parte_2
accertare e dichiarare che le rate del mutuo cointestato 0028113600000 sono state CP_1
pagate esclusivamente con fondi della de cuius attingendo dal conto cointestato DR Crédit
Agricole n. 46502264 e che pertanto simili operazioni rappresentano un'attribuzione donativa;
- accertare e dichiarare che gli acquisti delle vetture intestate alla sig.ra e precisamente CP_1
Fiat 50 e OP CO costituiscono atti dissimulanti una donazione indiretta o, comunque, un negotium mixtum cum donatione, da parte della sig.ra a favore della figlia . Parte_2 CP_1
- accertato e dichiarato il valore complessivo del patrimonio della de cuius sig.ra Parte_2 accertare la lesione della quota di legittima spettante all'attore e, per l'effetto, Parte_1
accogliere la domanda di riduzione e ordinare la reintegrazione nella quota di legittima del legittimario leso mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni Parte_1
testamentarie lesive e delle predette disposizioni a causa donativa, che eccedono la quota di cui la de cuius poteva disporre, e per l'effetto ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria di per il valore di almeno € 223.228,00 o la differente somma ritenuta di giustizia all'esito CP_1
del procedimento;
- ordinare all'erede di adempiere ai propri obblighi collatizi, conferendo alla massa CP_1
ereditaria quanto ricevuto in vita dal de cuius.
In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed accessori di legge tutti.
In via istruttoria:
- nella non creduta ipotesi che la perizia sugli immobili prodotta dall'attore sia ritenuta non rappresentativa del loro reale valore, disporre CTU al fine di determinare il valore dei compendi immobiliari al momento della apertura della successione;
- ordinare alla convenuta l'indicazione e l'esibizione di tutti i beni mobili non contemplati nell'inventario redatto dal Notaio dott. e, in modo particolare, dei gioielli e delle pellicce di Per_3
proprietà della sig.ra Parte_2
pagina 3 di 23 - disporre CTU al fine di determinare il valore di tutti i beni mobili, con particolare riferimento alle pellicce e ai gioielli;
- ordinare l'esibizione, alla convenuta ovvero ai competenti Istituti bancari, di tutti gli estratti conto relativi al rapporto bancario cointestato acceso presso DR Crédit Agricole n. 46502264 e in ogni caso presso ogni altro Istituto bancario;
- ordinare alla convenuta l'esibizione di tutta la documentazione relativa all'acquisto delle automobili indicate nelle premesse dell'atto di citazione;
- ordinare la produzione degli assegni relativi al saldo dell'acquisto dell'appartamento sito in Abano
Terme, alla via Donizzetti n. 5;”
Per parte convenuta:
“Nel merito in via principale:
- Respingersi e rigettarsi la domanda di parte attrice di annullamento per errore del testamento olografo di datato 6 aprile 2020 e pubblicato con atto del 9.11.2020 dal Notaio Parte_2
di Padova e conseguentemente confermarsi la piena validità ed efficacia del medesimo Persona_4
e delle disposizioni in esso contenute ai fini della devoluzione dell'eredità;
- Respingersi e rigettarsi la domanda di simulazione dell'atto di compravendita 28.01.2008 con cui
ha acquistato la proprietà dell'immobile sito in Abano Terme Via Donizzetti e/o in via CP_1
denegata e meramente subordinata limitare l'accertamento alla sola dazione di denaro per €
52.554,75;
- Respingersi e rigettarsi la domanda di accertamento della asserita donazione a favore di CP_1
, della quota di metà degli importi confluiti nel C/C 46502264 presso DR;
[...]
- Respingersi e rigettarsi la domanda di accertamento della asserita donazione a favore di CP_1
inerenti il pagamento da parte della madre delle rate del mutuo contratto con
[...] Parte_2
DR addebitate sul C/C cointestato 46502264, ed estinto con il ricavato della
vendita dell'immobile sito in Abano Terme (PD) alla Via Tartini n. 10;
- Respingersi e rigettarsi la domanda di accertamento degli acquisti delle vetture da parte di CP_1
come donazione della madre e a favore di;
[...] Parte_2 CP_1
pagina 4 di 23 - Respingersi e rigettarsi la domanda di accertamento della asserita lesione della quota di legittima spettante a e la conseguente domanda di riduzione. In via denegata e meramente Parte_1
subordinata: nella non creduta ipotesi che venisse accertata la lesione operarsi e disporsi l'eventuale riduzione nei limiti della stessa e con le modalità ed i provvedimenti consequenziali di cui all'art. 560
c.c. ed alle altre disposizioni di legge applicabili;
Nel merito in via riconvenzionale:
Accertarsi e dichiararsi, per le motivazioni esposte nella memoria di costituzione del 21 aprile 2023, che il mutuo 0028113600000 contratto con la banca DR (ora Credit Agricole), ed estinto con il ricavato della vendita dell'immobile sito in Abano Terme (PD) alla Via Tartini n. 10, è totalmente ed integralmente una passività dell'asse ereditario, costituendo un debito sorto e maturato originariamente in capo ai genitori e . Questo ai fini della corretta ed CP_2 Parte_2
eventuale ricostruzione fittizia del compendio ereditario.
- Accertarsi e dichiararsi che ha personalmente ed integralmente corrisposto la somma di CP_1
€ 7.975,10 per pagamenti delle rate dovute e scadute del predetto mutuo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si discute della successione ereditaria di deceduta a Padova il 24.10.2020, madre Parte_2
delle parti.
citava in giudizio la sorella allegando che la madre aveva disposto Parte_1 CP_1
dei propri beni con testamento olografo datato 6.4.2020 e pubblicato dal Notaio dott.ssa Per_1
assegnandoli in parte al figlio e alla figlia , prevedendo che due appartamenti siti in Parte_1 CP_1
Padova e un terzo della casa sita in Abano Terme, con i mobili che l'arredavano, spettassero a
, mentre la rimanenza dei beni, comprensiva della restante parte della villa di Abano Parte_1
Terme nonché il compendio immobiliare sito in Bolzano e del contenuto della cassaforte spettassero a
; lasciava inoltre alla predetta figlia e a , coniuge dell'attore, le proprie pellicce CP_1 Persona_5
con facoltà di scelta tra le due.
L'attore allegava che, tra i debiti gravanti sull'eredità vi era la parte residuale di un mutuo, intestato in parti uguali alla de cuius e alla sig.ra le cui rate, fino al momento del decesso della CP_1
madre, erano state saldate mediante la liquidità presente sul conto acceso presso DR Crédit
Agricole n. 46502264, intestato alla defunta e alla figlia sul predetto conto cointestato CP_1
pagina 5 di 23 affluivano esclusivamente le entrate riferibili alla sig.ra e, precisamente, gli importi relativi Pt_2
alla di lei pensione, nonché i canoni derivanti dalle locazioni degli immobili siti in Padova e in
Bolzano.
deduceva inoltre che, in data 28.1.2008, aveva acquistato Parte_1 CP_1 un'abitazione, con rogito del notaio dott. al cui acquisto aveva contribuito anche la madre a Persona_6
mezzo di assegni nn.081644290-00, 081644297-07 e 0239959891, per un totale di €52.554,75; la medesima risulta essere stata proprietaria di due automobili, precisamente di una T5 (il CP_1 cui valore si aggirava intorno a € 20.000) e una OP CO (per un valore di € 15.000), entrambe acquistate con denaro riconducibile alla madre.
L'attore deduceva che la de cuius, con il testamento olografo, aveva intesto dividere equamente tra i figli i propri immobili secondo una quota pari alla metà, come risulta dai valori catastali degli immobili stessi e dai conteggi effettuati, su incarico della sig.ra dal Notaio nel febbraio CP_1 Persona_6
2021 in vista della presentazione della denuncia di successione (€ 388.621,00 a favore di , per CP_1 una quota pari al 50,6% ed € 379.584,00 a favore di , per una quota pari al 49,4%); Parte_1
dunque la testatrice, mediante institutio ex re certa, aveva inteso assegnare a ciascun figlio immobili per un valore pari al 50% ciascuno dei beni relitti, tant'è vero che, nella divisione dei mobili, la stessa sembrerebbe aver parzialmente favorito il figlio per equilibrare ulteriormente le due Parte_3
quote ereditarie.
Secondo la ricostruzione dell'attore, la testatrice aveva fatto riferimento al solo indicatore di valore certo e non soggetto alle oscillazioni del mercato, vale a dire proprio il valore catastale, in virtù del deterioramento dei rapporti tra i propri figli e al fine di evitare possibilità di frizione in relazione alle questioni ereditarie;
peraltro, le quote così assegnate, secondo il valore di mercato – nettamente diverso rispetto al valore catastale – risultano notevolmente squilibrate a favore di e a detrimento CP_1 della posizione di per l'effetto, secondo l'attore, sarebbe necessario riequilibrare Parte_1
le quote assegnate a ciascun figlio, con conseguente modifica della suddivisione operata dalla testatrice, la cui volontà non sarebbe rispettata ove all'attore residuasse una quota del patrimonio ereditario inferiore rispetto alla metà (e pure della quota di riserva di 1/3 quale erede legittimario).
Per l'effetto, l'attore chiedeva l'annullamento del testamento olografo per errore ex art. 624 c.c. e la conseguente apertura della successione ab intestato, con collazione delle donazioni ricevute dalla convenuta e divisione della comunione ereditaria.
pagina 6 di 23 In via subordinata, l'attore allegava che le disposizioni testamentarie sarebbero in ogni caso lesive della propria quota di riserva;
a tal fine indicava che, nel relictum, oltre agli immobili indicati in testamento per un valore stimato € 1.882.309,00 complessivi, vi erano anche un'automobile UG (venduta nel
2021 per € 7.900,00, già equamente diviso tra i fratelli) e due conti correnti con saldo rispettivamente di € 6.589,67 ed € 23.730,95, oltre a mobili presenti nella Villa di Abano di cui esso attore ha fatto redigere inventario, cui devono aggiungersi i gioielli e le pellicce lasciate a e alla nuora, nonché CP_1
alcuni pezzi di valore tra cui una riviere di diamanti e almeno due solitari di diamanti;
quanto ai debiti, indicava il mutuo acceso presso la Banca DR, cointestato tra la de cuius e in conto CP_1 capitale alla data della morte della sig.ra per € 378.339,49; il debito, stante la cointestazione Pt_2
senza indicazione di quote precise, dovrebbe gravare per la metà sull'eredità, rappresentando la rimanenza un debito personale della sig.ra insuscettibile di essere ricompreso nell'ambito della CP_1
successione.
Quanto al donatum, l'attore richiamava la contribuzione della madre all'acquisto dell'appartamento di
Abano Terme, via Donizetti da parte della figlia , nonché la cointestazione del conto corrente n. CP_1
46502264 presso DR Crédit Agricole, su cui confluiva provvista unicamente della de cuius, con la conseguenza che la metà della giacenza e, quantomeno, il pagamento delle rate del mutuo cointestato tra madre e figlia, dovesse intendersi quale attribuzione liberale di a favore di Parte_2 CP_1
[...]
Si costituiva opponendosi alla ricostruzione di controparte circa la volontà testamentaria CP_1
e contestando che la madre avesse espresso la volontà di attribuire le proprie sostanze in modo paritario ai propri figli eredi, emergendo la chiara volontà di privilegiare proprio la convenuta;
a tal riguardo, riteneva irrilevanti i calcoli del valore catastale degli immobili forniti dall'attore, proprio in quanto effettuati “in vista della presentazione della denuncia di successione”, adempimento notoriamente effettuato a fini meramente fiscali e che, per pacifica interpretazione, non costituisce nemmeno atto di accettazione tacita di eredità.
La convenuta rilevava, altresì, che la scheda testamentaria avrebbe dovuto interpretarsi quale divisione fatta dal testatore, considerato che gli unici beni rimasti estranei alla scheda testamentaria erano quelli eventuali e non facilmente prevedibili alla data dell'apertura della successione (un'autovettura e il saldo dei conti correnti, peraltro già estinti dalle parti con divisione dei relativi saldi).
Quanto al mutuo, la convenuta allegava che lo stesso era stato acceso con Banca DR derivante da pagina 7 di 23 atto del 29.9.2011 del Notaio di Padova, per un capitale iniziale di e 480.000,00 e con importo Per_7 residuo, all'atto del decesso della sig.ra di € 378.339,49, con garanzia ipotecaria Pt_2 sull'immobile ereditario di Abano Terme, via Tartini n. 10; il mutuo era stato stipulato dalla de cuius, munita di procura speciale dei due figli e , indicando la madre CP_1 Parte_1 Parte_2
quale debitore ipotecario per la quota di 298/300; quale debitore ipotecario per la quota di CP_1
1/300 e come datore di ipoteca per la quota di 1/300; tale passività non dovrebbe Parte_1
considerarsi gravante sull'eredità per la quota della metà, con addebito del restante 50% in capo alla convenuta (come sostenuto da parte attrice), trattandosi di debito gravante per l'intero sul patrimonio ereditario, derivando da rapporti riferiti esclusivamente al defunto padre e alla moglie CP_2
Parte_2
Infatti, in data 30.09.1999 con atto del Notaio di Padova n. 50.541 di rep. per Per_7 Parte_2 la quota di 99/100 e per la quota di 1/100 acquistavano l'immobile di Via Tartini n.10 CP_2
(già Via Puccini) ad Abano Terme, per il prezzo di 430 milioni di lire oltre IVA;
nella stessa data del
30.09.1999 gli stessi stipulavano, con atto del Notaio di Padova n. 50.542 di rep. con la Cassa Per_7
di Risparmio di Padova e Rovigo un mutuo di lire 450 milioni della durata di 20 anni;
l'11.6.2009 con atto del Notaio di Padova n. 17.099 di rep. i coniugi contraevano un mutuo Persona_8 fondiario con la per l'importo di € 300.000 per la durata di 8 anni, Controparte_3
configurando quali debitori ipotecari per 99/100 e per 1/100; in pari Parte_2 CP_2
data con atto del Notaio di Padova n. 17.100 di rep., i coniugi stipulavano anche un Persona_8 contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria con la per l'importo Controparte_3 di € 250.000 sino al 31.03.2012 e con rientro intermedio programmato e progressivo, quali debitori ipotecari per le medesime quote sopra indicate.
Secondo la convenuta, presupposta la necessità della stipula del nuovo mutuo di € 480.000,00 per sanare la pregressa esposizione contratta con il marito (deceduto nel 2010), si era resa necessaria la cointestazione solidale con la figlia stante l'età di 69 anni della madre, la quale aveva optato per CP_1
escludere il figlio in quanto titolare di una attività imprenditoriale con i rischi connessi;
Parte_1
ad ulteriore riprova della esposta ricostruzione, in data 29.09.2011, contestualmente alla stipula del nuovo mutuo con Banca Fiuladria, veniva estinto il precedente mutuo datato 2009 ed in data
23.08.2012 veniva pure estinta l'apertura di credito con garanzia ipotecaria sempre datata 2009, il tutto con la provvista creata con il nuovo mutuo contratto sempre con la medesima Banca.
pagina 8 di 23 pur strumentalmente risultante come debitrice ipotecaria assieme alla madre, non incassò CP_1
dunque personalmente alcuna somma neppure parziale dell'erogazione, finalizzata esclusivamente a sanare le pregresse esposizioni con sostituzione con nuovo mutuo sempre garantito dall'ipoteca su Via
Tartini n. 10 tutt'ora esistente e gravante;
quindi, contrariamente a quanto allegato da parte attrice, il debito residuo al momento della morte della signora inerente al descritto mutuo, pari Parte_2 ad € 378.339,49 andrebbe considerato a tutti gli effetti come integralmente gravante come passività dell'asse ereditario, e non pro quota.
Sempre riguardo al C/C acceso presso DR n. 46502264, cointestato tra madre e figlia, la convenuta non contestava che lo stesso venisse alimentato da soli proventi della defunta e che nello stesso venissero addebitate le rate di restituzione del mutuo ma escludeva lo spirito di liberalità delle relative operazioni, trattandosi di una cointestazione necessitata proprio dal mutuo stesso e che serviva all'operatività della mamma defunta, che si assumeva l'intero carico del pagamento, vista l'origine ed il titolo del debito, oltre alle altre spese alla medesima defunta spettanti.
Quanto alla pretesa lesione di legittima dell'attore, la convenuta contestava la ricostruzione del valore degli immobili ai fini del relictum;
quanto alle posizioni bancarie esistenti alla data della morte della signora rilevava che le provviste erano già state utilizzate dagli eredi concordemente per Pt_2
sanare alcune pendenze correnti in capo alla defunta ed oneri anche fiscali relativi alla medesima, per giungere poi alla equanime attribuzione delle somme restanti.
Sempre con riguardo al mutuo, la convenuta faceva presente di aver personalmente provveduto a pagare con risorse personali gli importi dovuti e richiesti dalla banca, sino al 31.12.2022, per un importo di complessivi € 7.975,10.
Quanto all'acquisto dell'immobile di Via Donizzetti n. 8 ad Abano Terme, la convenuta precisava di aver contratto un mutuo per € 176.000,00 con la per il pagamento dell'importo Controparte_4 enunciato in atto pari ad € 174.645,25; rilevava di aver acquistato le proprie autovetture a mezzo finanziamenti personali.
Per l'effetto, la convenuta concludeva come in epigrafe, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l'accertamento che il residuo debito del mutuo cointestato tra la defunta madre e la figlia fosse per l'intero a carico dell'eredità.
La causa veniva istruita mediante ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. ritenuti ammissibili e rilevanti con ordinanza istruttoria e, quindi, transitava alla fase decisoria, con termini alle parti per il deposito di pagina 9 di 23 comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
*******
1. La domanda di annullamento del testamento per errore ex art. 624 c.c.
Quanto alla domanda principale dell'attore, va rilevato che la stessa è volta all'annullamento per errore, ex art. 624 c.c., delle disposizioni testamentarie relative all'assegnazione degli immobili ai due figli.
Sostiene infatti parte attrice che la de cuius avesse inteso ripartire gli immobili in parti uguali tra i due figli, come dovrebbe desumersi dal valore catastale delle abitazioni quale indicatore certo e non soggetto alle oscillazioni del mercato;
il valore reale ed effettivo degli immobili, peraltro, risulta nettamente diverso rispetto al valore catastale, con conseguente squilibrio delle disposizioni testamentarie – diversamente dalla volontà della testatrice – a favore della figlia . CP_1
La convenuta si è opposta alla domanda di annullamento, chiedendone il rigetto.
Con testamento olografo datato 6.4.2020 e pubblicato il 9.11.2020 dal Notaio dott.ssa la de Per_1 cuius così disponeva: “Io sottoscritta nel pieno delle mie facoltà mentali, dispongo Parte_2
con il presente testamento olografo quanto segue: lascio a mio figlio la proprietà Parte_1
degli appartamenti siti in Padova rispettivamente in Via Cremona, 5 e in Via Bergamo, 4 e 1/3 della casa sita ad Abano Terme in Via Tartini, 10 comprensiva di mobili, tappeti, quadri antichi e moderni, argenteria antica e moderna ad eccezione delle cose qui sotto elencate che voglio lasciare a : i CP_1
gotti e i bicchieri dorati veneziani che sono nella vetrinetta in salotto, le bottiglie azzurro cobalto con ghiera argento insieme alle cornici con le foto del matrimonio di posizionate davanti alla in CP_1
salotto, il credenzino antico intarsiato sotto la libreria;
due litografie di rappresentanti 2 Pt_4
bambini, vaso in bronzo con relativo calco in gesso posizionati sulla credenza in sala da pranzo, tappeto Shiraz nel salottino TV e tappeto davanti alreparto notte, tre coppe di in argento sul CP_5
tavolino del salotto in cristallo, set da the d'argento comprensivo di vassoio, zuccheriera, teiera, caffettiera e lattiera che si trova sulla credenza in cucina, coppa argento grande portafrutta e vassoio argento ovale grande sull'armadio argenti, i vasi in vetro fra cui due vasi di e una coppa di CP_6
già di proprietà di , lampada Rosenthal blu e vaso impero blu- sul tavolino accanto CP_7 CP_1
alla vetrinetta. Sono di proprietà di i piatti della collezione Royal Copenhagen che si trovano in CP_1
soffitta. Lascio a mia figlia la parte di mia proprietà sita in Bolzano in Via CP_1
ClaudiaAugusta,91 e 2/3 della casa sita in Abano Terme in Via Tartini, 10.
pagina 10 di 23 Lascio ad il contenuto della cassaforte (nella quale ci sono anche i gioielli di sua proprietà), CP_1 lascio invece a quanto segue: stilografica di Cartier Pascià d'oro con zaffiro, penna stilo Parte_1
Montblanc, portachiavi BMW d'oro e smalto, fermacravatta, gemelli Trice e cristallo di rocca, gemelli smaltati (scatola Longines, cipollotto d'oro del bisnonno e l'anello in diamanti con scritta LOVE.
Lascio a mia nuora e a mia figlia la scelta delle pellicce di mia proprietà”. Per_5 CP_1
Occorre premettere che l'ultima disposizione testamentaria relativa alle pellicce, attribuite alla nuora e alla figlia con facoltà di scelta, rappresenta un legato. CP_1
Nell'interpretazione del testamento, infatti, il giudice di merito deve accertare, in conformità al principio di cui all'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico e in omaggio al canone di conservazione del testamento;
in particolare,
l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato “se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni” (cfr. Cass. Civ. n.
440 del 16.4.2021).
Nel caso di specie, tenendo conto del tenore letterale della singola disposizione, nonché delle consistenti assegnazioni ai figli, configuranti, nel loro complesso, attribuzioni a titolo universale, risulta chiaro che il lascito delle pellicce rappresenti un legato, in quanto avente ad oggetto beni individuati a favore – oltre che della figlia – della nuora, non contemplata in nessuna delle altre disposizioni. CP_1
Ciò posto, la circostanza che vi sia un legato a favore della nuora di non comporta la Parte_2
sussistenza di un litisconsorzio necessario della legataria.
È ben vero, infatti, che l'impugnazione volta a far valere l'invalidità del testamento è “rivolta ad ottenere una pronuncia in ordine ad un rapporto sostanzialmente unitario, ed ha per oggetto
l'accertamento di uno status che non sarebbe operante se la statuizione non fosse emessa nei confronti di tutti coloro che, in quanto partecipi del rapporto stesso, sono interessati nella successione" (Cass. n.
1950/1962; n. 1261/1964; n. 1608/1975), ma allo stesso tempo, come recentemente affermato dalla
Corte di Cassazione, “a diversa conclusione deve pervenirsi invece nel caso di azione diretta a far valere non l'invalidità del testamento nel suo complesso, ma l'invalidità di singole disposizioni. In questo caso il litisconsorzio necessario sussiste solo tra gli eredi ed i beneficiari della disposizione impugnata e non pure nei confronti di coloro in favore dei quali il testamento contenga altre pagina 11 di 23 disposizioni che non siano state impugnate” (Cass. n. 1462/1965).
Ne consegue che “non ricorre un litisconsorzio necessario tra eredi e legatari nei giudizi concernenti la sola validità giuridica della istituzione ereditaria e nei quali non siano individuabili contestazioni in ordine ai diritti dei legatari”; tale ultima conclusione si spiega perché, in questo caso, l'eventuale accoglimento dell'impugnativa, “mentre porrebbe nel nulla la detta istituzione d'erede non pregiudicherebbe in alcun modo i legati, che sono negozi giuridici distinti da quella” (cfr. Cass. Civ. n.
33302 del 17.12.2019).
Nel caso di specie, il legato in esame non è oggetto di contestazione (si veda l'atto di citazione, in cui la difesa dell'attore afferma che la sig.ra non ha disposto di tutti i suoi beni, residuando Pt_2 all'esterno del testamento, “accanto al legato assegnato alla nuora relativo ad alcune pellicce”, i conti correnti;
parte convenuta nulla ha obiettato sulla qualificazione dell'assegnazione delle pellicce quale legato, né ha sollevato sul punto alcuna questione).
Inoltre, va considerato che la domanda di annullamento del testamento, interpretata alla luce della parte motiva dell'atto introduttivo e degli scritti di parte successivi, è limitata all'istituzione dei figli quali eredi;
l'errore allegato sarebbe infatti consistito, secondo l'attore, nel riferimento da parte della testatrice al valore catastale degli immobili assegnato agli eredi, al fine di ripartire in maniera egualitaria le proprie sostanze.
È chiaro, dunque, che oggetto di contestazione è la validità giuridica delle istituzioni ereditarie e non anche le attribuzioni a titolo di legato, con la conseguenza che non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti della legataria.
Venendo al merito della pretesa, la domanda di annullamento formulata dall'attore è infondata.
Va in primo luogo correttamente qualificato l'errore dedotto da parte attrice quale errore sul motivo, di cui al secondo comma dell'art. 624 c.c. (“l'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre”).
L'attore sostiene infatti che il fine che si era proposto la testatrice fosse quello di dividere il proprio patrimonio in parti uguali tra i due figli, deducendo tuttavia che “in concreto la suddivisione ha dato luogo a un notevole divario delle due quote le quali, a fronte del valore di mercato nettamente diverso rispetto a quello catastale, appaiono notevolmente squilibrate a favore della sig.ra e a CP_1
pagina 12 di 23 detrimento della posizione del sig. a tal punto che sulla base della valorizzazione Parte_1 del patrimonio” (cfr. pag. 6 atto di citazione).
Secondo parte attrice, l'errore in cui sarebbe incorsa la de cuius, che in ipotesi avrebbe fatto riferimento ai valori catastali degli immobili, avrebbe alterato la sua volontà di ripartire in parti uguali tra figli il proprio patrimonio, ciò che rappresenta proprio la motivazione interna determinante l'impulso di liberalità; l'attribuzione di beni in misura sproporzionata, con assegnazione alla figlia di beni di CP_1
valore superiore rispetto al fratello, sarebbe dunque frutto di errore della testatrice.
Qualificato dunque l'errore dedotto ai sensi dell'art. 624 comma 2 c.c., va rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità “Il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, come quella che ha dominato la volontà del testatore nel momento in cui dettava o redigeva le disposizioni di ultima volontà, cosicché, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta. L'apprezzamento del giudice del merito circa l'esistenza o meno del motivo erroneo, dedotto quale causa di annullamento del testamento, è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici ed errori di diritto” (cfr. Cass. Civ. n. 24637/2010).
Con particolare riferimento, poi, all'errore che ricada sulla valutazione dei beni assegnati, è stato efficacemente sottolineato, nella giurisprudenza di merito, come “non possa ricomprendersi nell'alveo applicativo [dell'art. 624 comma 2 c.c.] un errore che non cada sulla realtà oggettiva ma come sostenuto dalla difesa… sulla valutazione circa la congruità della disposizione testamentaria rispetto ai fini che il disponente si riprometteva nel momento in cui ha redatto il testamento: e ciò vieppiù laddove si consideri come detti fini non abbiano formato oggetto di alcuna esplicitazione nell'ambito della scheda testamentaria di cui si tratta… con conseguente radicale carenza del presupposto al quale la richiamata disposizione normativa subordina l'impugnazione dell'atto” (cfr. Corte d'Appello di
Napoli, Sez. VI. n. 3626 dell'1.8.2023).
Secondo le stesse allegazioni dell'attore, l'errore non si sarebbe indentificato sulla realtà obiettiva, quanto sulla valutazione di essa operata dalla testatrice, ma tale soggettiva valutazione della realtà è da qualificarsi come giuridicamente irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 624 comma 2 c.c. (cfr.,
pagina 13 di 23 sul punto, Cass. n. 7178/2018; Cass. n. 2132/2971).
Soprattutto, nella scheda testamentaria la de cuius non ha mai esplicitato il suo proposito di ripartire i suoi beni in parti uguali tra figli, né vi è alcun riferimento al valore dei singoli beni o alla loro valutazione ad essi attribuita dalla testatrice, laddove, per potersi disporre l'annullamento delle disposizioni, è necessaria la certezza dell'errore, che deve desumersi dallo stesso testamento, secondo la pronuncia della Cassazione n. 24637/2010 già citata;
non può dunque attribuirsi alcun rilievo alla documentazione prodotta da parte attrice sulla valutazione dei beni secondo i valori catastali (cfr. doc.
20), in quanto pacificamente riferita ad epoca successiva al decesso di e redatta al Parte_2
mero scopo di presentare la denuncia di successione.
In ogni caso, anche a volersi qualificare l'errore dedotto da parte attrice nella categoria generale dei vizi del consenso di cui all'art. 624 comma 1 c.c., si riscontra l'assoluta carenza di prova del presunto vizio di volontà; a tal fine, posto che non soccorrono né il testamento, né il documento n. 20 per le ragioni già esposte, va rilevato che parte attrice non ha nemmeno formulato alcun capitolo di prova orale, volto a provare le allegazioni poste a fondamento della domanda di annullamento.
Il testamento olografo impugnato da parte attrice, per tutte le ragioni sopra esposte, deve dunque ritenersi integralmente valido ed efficace.
2. Qualificazione delle disposizioni testamentarie
Al testatore è riconosciuta la facoltà di disporre delle proprie sostanze, dividendole personalmente tra gli eredi, di modo che non sorga alcuna comunione ereditaria, ovvero di dettare delle norme vincolanti sul quomodo della divisione.
Nel primo caso, ai sensi dell'art. 734 c.c., egli può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile; si tratta del c.d. assegno divisionale qualificato, al quale è riconosciuta efficacia reale e che attribuisce direttamente i beni indicati a ciascun erede, secondo le volontà manifestate dal testatore.
Ne consegue che, in assenza di uno stato di comunione, i coeredi acquistano fin dall'origine i beni loro assegnati.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “La 'divisio inter liberos', regolata dall'art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l'individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, impedendo così il sorgere della comunione ereditaria, con la conseguenza pagina 14 di 23 che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del 'de cuius' che si produce automaticamente al momento dell'apertura della successione;
ricorre, invece, la fattispecie di cui all'art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi.(…)” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, ord. n. 10761 del 17.4.2024; Cass. civ., sez. II, n. 9888 del 11.4.2024).
L'accertamento della ricorrenza in concreto dell'ipotesi di cui all'art. 733 c.c. ovvero 734 c.c. costituisce indagine di fatto sulla voluntas del testatore (cfr. Cass. civ., n. 18561 del 20.8.2009);
l'interpretazione del contenuto testamentario, investendo una valutazione di merito, deve essere caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, “da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta e da un più frequente ricorso all'integrazione con elementi estrinseci”; “…è altrettanto rispondente alla peculiarità propria della disciplina successoria testamentaria (e alla ratio e alla finalità che la ispirano) l'applicazione del principio in base al quale, nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c. – applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria – quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale “mortis causa”, nel rispetto del principio di conservazione (previsto dall'art. 1367 c.c.), che può dirsi immanente alla disciplina in esame” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 16079 del 28.7.2020 e, ivi richiamate, Cass. civ. n. 4022/2007 e Cass. civ. n. 23729/2013).
Nel caso di specie, dalla lettura della scheda testamentaria si evince che la de cuius non avesse dettato norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione ereditaria ai sensi dell'art. 733 c.c., in previsione del sorgere di tale status per effetto dell'apertura della successione;
diversamente, si evince che intendesse ripartire tra i due figli il proprio patrimonio, Parte_2
individuando i beni, mobili e immobili, da assegnare direttamente a ciascuno di essi.
Tale conclusione è avvalorata non solo dalla formulazione letterale delle disposizioni testamentarie
(“lascio a mio figlio…lascio a mia figlia…”), ma anche dalla sostanziale considerazione di tutto il patrimonio relitto, individuando anche con precisione, con riferimento all'immobile familiare di Via
Tartini n. 10 ad Abano Terme, la quota da assegnarsi a ciascun figlio (“1/3 della casa” a Parte_1
e i “2/3 della casa” medesima a ). CP_1
Milita nello stesso senso, poi, l'assegnazione in senso generale dei mobili di via Tartini n. 10 a
, con salvezza di alcuni, specifici beni da attribuirsi a (“a mio figlio Parte_1 CP_1 Parte_1
pagina 15 di 23 … 1/3 della casa sita ad Abano Terme in Via Tartini, 10 comprensiva di mobili, tappeti, quadri CP_1
antichi e moderni, argenteria antica e moderna ad eccezione delle cose qui sotto elencate che voglio lasciare a : i gotti e i bicchieri dorati veneziani che sono nella vetrinetta in salotto, le bottiglie CP_1 azzurro cobalto… il credenzino antico… due litografie… vaso in bronzo… tappeto Shiraz.. TV e tappeto davanti al reparto notte…”); analoga considerazione vale per il dettaglio dell'assegnazione relativa alla cassaforte a favore di , con individuazione di specifici lasciti sempre a favore di CP_1
(“Lascio ad il contenuto della cassaforte (nella quale ci sono anche i gioielli di Parte_1 CP_1 sua proprietà), lascio invece a quanto segue: stilografica di Cartier Pascià d'oro con Parte_1 zaffiro, penna stilo Montblanc, portachiavi BMW d'oro e smalto, fermacravatta, gemelli Trice e cristallo di rocca, gemelli smaltati (scatola Longines, cipollotto d'oro del bisnonno e l'anello in diamanti con scritta LOVE)”.
Risulta così integrata un'ipotesi di divisio inter liberos ai sensi dell'art. 734 c.c., che impedisce il sorgere della comunione ereditaria ed il conseguente compimento di operazioni divisionali. ha, quindi, diviso direttamente il proprio patrimonio tra gli eredi, mediante la Parte_2
formazione di porzioni, individuando i beni appartenenti a ciascuna di esse ed assegnandoli con efficacia reale ai due figli e , senza che si sia formato uno stato di comunione Parte_1 CP_1
indivisa.
Posto il rigetto della domanda di annullamento e l'interpretazione delle disposizioni testamentarie ai sensi dell'art. 734 c.c., sono assorbite le ulteriori domande in via principale di parte attrice, volte alla dichiarazione di apertura della successione legittima, alla divisione del patrimonio e alla collazione delle donazioni ricevute in vita dalle parti (che costituisce operazione di natura prettamente divisoria).
Alla luce dell'azione di riduzione, formulata dall'attore in via subordinata, occorre dunque analizzare le questioni relative alle donazioni a favore della convenuta e ai debiti ereditari.
3. L'immobile di Abano Terme, via Donizzetti, acquistato da CP_1
L'attore ha allegato che la madre, per spirito di liberalità, ha beneficiato la figlia contribuendo CP_1 all'acquisto da parte di quest'ultima dell'appartamento di Abano Terme, via Donizetti;
ha dedotto, in particolare, che la de cuius aveva emesso tre assegni in occasione della compravendita della figlia, di cui uno per € 22.000,00 a favore degli alienanti, per il pagamento della caparra;
un assegno di €
23.354,75, a favore di uno dei due alienanti, quale parte del saldo di prezzo di compravendita (indicato nell'atto notarile per complessivi € 220.000,00, cfr. doc. 4 atto di citazione); un assegno di € 7.200,00 per spese di agenzia (cfr. docc. 5, 6 e 7 atto di citazione, che riportano le copie dei tre assegni con pagina 16 di 23 importi e destinatari indicati dall'attore), per complessivi € 52.554,75.
Parte convenuta, pur non contestando il contributo della madre mediante gli importi indicati da controparte, ha dedotto di aver provveduto personalmente al pagamento della residua parte del prezzo di compravendita, fornendo prova di aver contratto un mutuo a tal fine con atto notarile del 28.1.2008 per € 176.000,00 e di aver sostenuto le relative rate (cfr. docc. 27 e 28 convenuta); l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., disposto dal Giudice istruttore, ha confermato l'emissione di due assegni emessi dalla , mutuante, datati 24.1.2008 per complessivi € 174.600,00. Controparte_4
È dunque provato che la de cuius abbia contribuito all'acquisto dell'appartamento della figlia, corrispondendo direttamente ai creditori della convenuta (parti alienanti della compravendita e agenzia immobiliare) somme di denaro mediante assegni, a titolo di parziale corrispettivo della compravendita e di spese di agenzia;
la modalità dei pagamenti e il rapporto di filiazione induce a presumere lo spirito di liberalità in capo alla de cuius, anche a fronte del fatto che la convenuta non ha fornito alcuna diversa ricostruzione circa il titolo delle attribuzioni a suo favore (che avrebbe potuto essere rappresentato da un pregresso rapporto oneroso, ovvero da un'attribuzione gratuita con scopo patrimoniale).
L'elargizione a favore della convenuta, che ha sicuramente determinato un suo arricchimento, non può tuttavia considerarsi donazione indiretta dell'immobile.
Il Tribunale condivide infatti l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile, esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo (cfr. Cass. Civ. n. 16329/2024).
L'elargizione realizzata non può nemmeno ritenersi una donazione diretta del denaro (la quale andrebbe dichiarata nulla per difetto di forma), in quanto gli assegni sono stati emessi a favore di soggetti diversi rispetto alla reale beneficiaria delle operazioni.
Si tratta, dunque, di una liberalità atipica valida, del valore nominale di € 52.554,75 da computarsi ai fini del calcolo della riunione fittizia ex art. 556 c.c.
4. Ulteriori donazioni allegate in citazione pagina 17 di 23 L'allegazione delle donazioni di due autovetture, realizzate dalla de cuius a favore della convenuta, risulta generica e soprattutto priva di alcun riscontro probatorio;
il Collegio condivide e richiama, sul punto, le valutazioni dell'ordinanza istruttoria, che ha ritenuto inammissibile l'istanza ex art. 210 c.p.c., data la carenza di specifiche allegazioni inerenti all'acquisto delle autovetture, da parte della convenuta, per effetto di donazione da parte della de cuius.
Le autovetture allegate in citazione non potranno pertanto ricomprendersi nel donatum.
Ad analoga conclusione si perviene con riguardo all'elenco degli assegni, di cui l'attore ha chiesto l'esibizione con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.; sul punto, va rilevato che entro la barriera preclusiva per l'attività assertiva (memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.) l'attore non ha allegato alcuna donazione a favore della convenuta realizzata a mezzo assegni, né in ogni caso ha formulato alcuna domanda che avesse ad oggetto assegni emessi dalla de cuius.
5. Il conto corrente DR n. 46502264 cointestato tra la de cuius e la convenuta
Con riferimento, invece, al conto cointestato tra la de cuius e la convenuta, va osservato che le allegazioni dell'attore relative a questo rapporto bancario rilevano sotto tre distinti profili.
Secondo la prospettiva attorea, da un lato, la cointestazione del conto rappresenterebbe una liberalità in favore della figlia quantomeno per la metà delle somme ivi giacenti, dal momento che il conto era CP_1 alimentato unicamente con le sostanze della de cuius; dall'altro lato, tenendo conto che la sig.ra Pt_2 norava, tramite le sostanze del medesimo conto cointestato, le rate di un mutuo contratto insieme
[...]
alla figlia , la de cuius avrebbe altresì beneficiato la convenuta pagando anche la quota del debito di CP_1
sua spettanza.
Inoltre, poiché il mutuo era stato contratto tanto dalla madre quanto dalla figlia, tra i debiti ereditari dovrebbe considerarsi soltanto il 50% dell'importo da restituire alla banca mutuante, in quanto il 50% costituirebbe debito personale della convenuta.
La convenuta, pur non contestando che sul conto c/c presso DR n. 46502264 confluissero solo provviste derivanti dalla defunta madre e che su tale rapporto venissero addebitate le rate di restituzione del mutuo cointestato tra madre e figlia, ha contestato la ricostruzione di controparte;
ha rilevato, in particolare, che il mutuo cointestato tra madre e figlia – e che vedeva l'attore quale terzo Parte_1
datore di ipoteca, sulla quota di proprietà di 1/300 sulla casa familiare di Abano Terme, via Tartini n. 10 – traeva origine da pregressi debiti contratti da con il defunto marito tant'è Parte_2 CP_2
vero che la somma mutuata di € 480.000,00 (con importo residuo, all'atto del decesso della sig.ra Pt_2 di € 378.339,49) era stata utilizzata per estinguere un precedente mutuo del 2009 contratto tra
[...]
coniugi, nonché per estinguere un'apertura di credito con garanzia ipotecaria sempre del 2009.
pagina 18 di 23 Secondo parte convenuta, dunque, la contrazione del mutuo del 2011 si era resa necessaria per sanare la pregressa esposizione debitoria della de cuius, che aveva contratto il mutuo e aperto il relativo conto cointestato con la figlia in ragione del fatto che, all'epoca, ella aveva 69 anni e l'istituto di credito non le avrebbe concesso la somma mutuata in ragione della sua età. ha quindi chiesto – oltre al rigetto delle domande attoree sulle donazioni relative al conto e CP_1
mutuo cointestati -, in via riconvenzionale, che il mutuo 0028113600000 contratto e tutt'ora corrente con la banca DR (ora Credit Agricole) sia dichiarato totalmente e integralmente una passività dell'asse ereditario, costituendo un debito sorto e maturato originariamente in capo ai genitori e CP_2
Parte_2
Le argomentazioni dell'attore circa la natura liberale della cointestazione del conto corrente, nonché del pagamento delle rate del mutuo anche per conto della figlia, non sono condivisibili.
È pacifico in atti che sul conto cointestato in esame confluissero soltanto le sostanze della de cuius; la circostanza, peraltro, non è sufficiente per affermare che il mero atto di cointestazione costituisse, di per sé, una donazione indiretta.
Secondo il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, “è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario: a condizione, però, che sia verificata l'esistenza dell'“animus donandi”, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 4682/2018; Cass. Civ. n. 468/2010; Cass. Civ. n. 26983/2008).
È dunque necessario non solo l'accertamento dell'arricchimento del soggetto che, pur cointestatario del conto, non abbia fornito alcuna provvista, ma anche la verifica che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di beneficiare il contitolare per spirito di liberalità.
Nel caso in esame, lo spirito di liberalità in capo alla de cuius deve escludersi in ragione della ricostruzione dei fatti fornita dalla convenuta, riscontrata dai documenti prodotti dalla sua difesa.
I debiti ereditari contratti dai coniugi e derivanti dall'acquisto della casa CP_2 Parte_2
familiare di Abano Terme, via Tartini n. 10, sono stati documentati da parte convenuta.
Vi è prova in atti del primo mutuo, stipulato dai coniugi in occasione dell'acquisto della casa familiare di via Tartini (acquistata al prezzo di Lire 430.000.000,00 per la quota di 99/100 da e per la Parte_2
pagina 19 di 23 quota di 1/100 da , per Lire 450.000.000,00 con la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (il CP_2
sig. uale mutuatario e la moglie quale datrice di ipoteca e fidejubente, cfr. atto di compravendita e CP_1 contratto di mutuo entrambi del 30.9.1999, docc. 7 e 8 convenuta).
Risulta poi la contrazione, da parte dei coniugi, di mutuo fondiario con la in Controparte_3
data 11.6.2009 per l'importo di € 300.000 per la durata di 8 anni, nel quale figuravano come debitori ipotecari per 99/100 e per 1/100 (doc. 9 convenuta); nella stessa data i Parte_2 CP_2
coniugi stipulavano, quali debitori ipotecari per le rispettive quote sull'immobile di Abano Terme, un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, sempre con la , per Controparte_3
l'importo di € 250.000 sino al 31.03.2012 e con rientro intermedio programmato e progressivo (cfr. doc. 10 convenuta).
Presso il medesimo istituto di credito (Banca DR) vi erano due conti correnti, n. 46447096 e n.
46447300 intestati a entrambi i coniugi (cfr. doc. 11 convenuta) e, secondo la convenuta, il rapporto di mutuo del 1999 era stato estinto e sostituito con i nuovi contratti con DR.
Ora, è pacifico in atti che il padre delle parti, è deceduto il 29.12.2010, dunque solo un CP_2
anno dopo la stipulazione dei contratti del giugno 2009 ed evidentemente prima che i coniugi potessero estinguere i relativi debiti.
È inoltre documentato che il successivo 29.9.2011 stipulava nuovo mutuo, sempre con Parte_2
Banca DR, per l'importo di € 480.000,00 “al dichiarato scopo di liquidità” (cfr. doc. 3 convenuta), intervenendo alla stipula anche quale procuratrice speciale dei due figli e , il primo Parte_1 CP_1
quale terzo datore di ipoteca e la seconda quale mutuataria (cfr. docc. 5 e 6 convenuta); secondo la visura prodotta da parte convenuta al doc. 4, l'ipoteca è stata iscritta sull'immobile di Abano Terme, via Tartini n.
10 per le rispettive quote di proprietà, a seguito della successione ereditaria del padre (298/200 la madre e 1/300 ciascuno dei figli).
La situazione debitoria dei coniugi al momento della stipula dell'ultimo mutuo Parte_5 cointestato tra madre e figlia è dunque riscontrata dai documenti citati.
Tale ricostruzione delle vicende debitorie dei genitori non può essere affatto trascurata, se appena si considera che il conto cointestato tra madre e figlia presso la stessa Banca DR n. 46502264 è stato acceso proprio in occasione dell'ultimo mutuo: si veda, sul punto, il doc. 14 della convenuta, che riporta il primo estratto del conto in esame, da cui risulta che il primo versamento è relativo proprio alla somma mutuata (€ 480.000,00) in data 29.9.2011.
Altra circostanza significativa è rappresentata dal fatto che, contestualmente all'apertura del conto e al versamento della somma mutuata, è stato eseguito un giroconto per € 250.000,00 verso il conto n.
pagina 20 di 23 46447096 cointestato a e d € 221.726,14 sono stati destinati all'estinzione Parte_2 CP_2
del finanziamento n. 00248879000, cioè quello che aveva quale conto corrente di appoggio il n. 46447300 sempre cointestato tra i coniugi (si confrontino gli estratti di cui ai docc. 11 e 14 di parte convenuta).
Riassumendo dunque tutti gli elementi sin qui emersi, può affermarsi che: vi erano, alla morte del sig.
posizioni debitorie con ipoteca sull'immobile di via Tartini ancora insolute presso Banca CP_2
DR contratte dai coniugi;
il mutuo di € 480.000,00, contratto nel 2011 sempre con Banca DR
e con ipoteca sul bene di via Tartini, è stato acceso e utilizzato per estinguere i precedenti finanziamenti contratti dai coniugi, tramite il conto cointestato tra madre e figlia presso il medesimo istituto di credito;
tale ultimo rapporto bancario era pacificamente alimentato dalla sola madre la quale Parte_2 gestiva anche in via esclusiva il conto stesso, utilizzato tra l'altro per pagare le rate del mutuo di €
480.000,00 (quest'ultima circostanza, esposta dalla convenuta, non è stata contraddetta da controparte, che infatti non ha nemmeno allegato prelievi ovvero operazioni indebite compiute dalla convenuta sul conto cointestato).
Deve pertanto escludersi che, al momento della cointestazione del rapporto bancario con la figlia, la de cuius non avesse “altro scopo che quello della liberalità”, militando in senso contrario tutta la ricostruzione sopra esposta, che dimostra invece come il conto fosse stato aperto in occasione della stipula del nuovo mutuo, destinato ad estinguere le pregresse posizioni debitorie contratte dalla sig.ra con il marito. Pt_2
Risulta dunque del tutto coerente, rispetto allo svolgimento dei fatti per come accertato, che la de cuius alimentasse il conto in via esclusiva con i proventi della propria pensione e degli immobili concessi in locazione e che altrettanto in via esclusiva si occupasse della gestione integrale del conto, comprensiva del pagamento delle rate del mutuo con il proprio denaro.
Alla luce di tutti gli elementi sopra esposti, va escluso lo spirito di liberalità sotteso sia alla cointestazione del conto, sia al pagamento delle rate del mutuo, risultando del tutto recessiva la circostanza allegata dall'attore secondo cui, dopo la morte del padre, la figlia fosse andata a vivere presso la madre, CP_1
mettendo anche a reddito il proprio appartamento di via Donizzetti ad Abano Terme.
Quest'ultimo dato costituirebbe, al più, un mero indizio circa lo spirito di liberalità che avrebbe mosso la madre alla cointestazione del conto, da ritenersi tuttavia isolato e superato dalla ricostruzione fornita dalla convenuta, riscontrata dai documenti prodotti;
in ogni caso, e tenuto conto che l'attore non ha nemmeno ricondotto alcuna specifica donazione connessa al pagamento di spese correnti, la convivenza tra genitori e figli e il pagamento delle spese domestiche sono compatibili con comportamenti di mera assistenza morale, riconducibili ad una spontanea esecuzione di doveri morali e sociali ex art. 2034 c.c.
pagina 21 di 23 Venendo alla questione relativa al residuo del mutuo quale debito ereditario, si ritiene che, nonostante la cointestazione del mutuo, nei rapporti interni tra madre e figlia il debito non fosse ripartito in parti uguali, dovendo essere sostenuto esclusivamente dalla de cuius.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 1854 c.c. disciplina solo i rapporti tra i correntisti e la banca, laddove il vincolo di solidarietà dei cointestatari del conto, nei rapporti interni, è regolato dall'art. 1298 comma 2 c.c., in base al quale “le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente”.
Ciò significa che il piano del rapporto esterno con la banca e quello del rapporto interno tra cointestatari vanno tenuti nettamente distinti, in quanto la clausola del contratto di conto corrente bancario cointestato a più persone, che abiliti le medesime a compiere operazioni autonomamente, rileva solo nel primo di detti rapporti, facendo sì che ciascun contitolare del conto, con effetti vincolanti anche per gli altri, possa pretendere dalla banca il pagamento per l'intero e impartire ordini per l'intero, “laddove, nel rapporto interno tra i titolari del conto, il debito e il credito solidale si dividono in quote uguali, salvo che non risulti diversamente” (cfr. Cass. Civ. n. 26991/2013; Cass. Civ. n. 4066/2009).
Da un lato, dunque, la presunzione di cui all'art. 1298 comma 2 c.c. è “iuris tantum”, dando luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio e potendo essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. n. 1087/2000); dall'altro lato, la solidarietà passiva del rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, “mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidati fra i quali
l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo od, in mancanza, in parti uguali” (cfr. Cass. n,
2227/2012).
Anche per quanto riguarda il debito da calcolare nella riunione fittizia, dunque, deve ritenersi che nei rapporti interni tra madre e figlia il mutuo non fosse suddiviso in parti uguali.
La ricostruzione sopra esposta dimostra infatti che il contratto di mutuo era stato stipulato allo scopo precipuo di estinguere pregresse posizioni debitorie contratte dalla madre insieme al marito;
è inoltre pacifico in atti che le rate fossero sempre state pagate dalla de cuius finché era in vita, non già per spirito di liberalità, ma proprio per la titolarità esclusiva, in capo alla madre, del debito pregresso.
Il debito residuo, alla morte di del mutuo stipulato in data 29.9.2011 va dunque Parte_2
considerato per l'intero ai fini della riunione fittizia per € 378.339,49, di cui € 7.975,10 sono già stati corrisposti dalla convenuta (cfr. doc. 24).
6. Rimessione in istruttoria pagina 22 di 23 La causa va dunque rimessa sul ruolo, al fine di procedere con l'istruttoria volta ad accertare se vi sia stata, ed eventualmente in quale misura, lesione della quota di riserva di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta la domanda di annullamento del testamento olografo datato 6.4.2020 di Parte_2
formulata da parte attrice;
2. accerta e dichiara che, con testamento olografo datato 6.4.2020 e pubblicato il 9.11.2020,
[...]
ha istituito eredi i due figli e , realizzando una Parte_2 Parte_1 CP_1
divisione del suo patrimonio ex art. 734 c.c.;
3. accerta e dichiara la donazione effettuata dalla de cuius in favore di Parte_2 CP_1
, avente ad oggetto la somma di € 52.554,75;
[...]
4. rigetta la domanda di parte attrice volta all'accertamento dell'acquisto delle autovetture Fiat 500
L e OP CO, per spirito di liberalità, da parte di a favore di;
Parte_2 CP_1
5. rigetta le domande di parte attrice, volte all'accertamento della donazione di metà degli importi che confluivano sul conto corrente acceso presso DR Credit Agricole n. 46502264 cointestato tra la de cuius e e all'accertamento della donazione costituita dal CP_1
pagamento, da parte della de cuius, delle rate del mutuo cointestato con n. CP_1
0028113600000;
6. accerta e dichiara che la somma di € 378.339,49, quale debito residuo del mutuo n.
0028113600000 contratto con la banca DR Credit Agricole, costituisce un debito ereditario di e accerta che ha già corrisposto a tale titolo la Parte_2 CP_1
somma di € 7.975,10;
7. rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
IC Di OL
Il Presidente
RB De RI
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
RB De RI Presidente
Luisa Bettio Giudice
IC Di OL Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7990/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Panin Vittorio Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Palazzo Antonio e dell'avvocato Nardacchione Rosa CP_1
LA
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito, in via principale:
- accertato e dichiarato il valore complessivo del patrimonio della de cuius sig.ra Parte_2
comprensivo dei beni mobili e in particolare dei gioielli e delle pellicce, accertare e dichiarare che la volontà della testatrice per tutti i motivi dedotti nel corso del giudizio era nel senso di istituire propri eredi i figli e ciascuno per la metà del proprio patrimonio e che tale volontà è Parte_1 CP_1 stata espressa in maniera errata nella scheda testamentaria e, per l'effetto, pronunciare
l'annullamento per errore del testamento olografo pubblicato con atto del notaio dott.ssa , con Per_1
conseguente apertura della successione legittima di cui risultano chiamati in parti uguali i figli
e e conseguentemente operare tra i due coeredi lo scioglimento e divisione Parte_1 CP_1 pagina 1 di 23 della comunione ereditaria, rideterminando le quote ereditarie in modo che esse siano rispettose della veritiera volontà della testatrice;
- ordinare all'erede di adempiere ai propri obblighi CP_1
collatizi, conferendo alla massa ereditaria quanto ricevuto in vita dalla de cuius e in particolare, a tal fine, senza nulla precludere in merito alle possibili ulteriori emergenze nel corso del giudizio:
a) accertare e dichiarare che l'atto di compravendita relativo all'appartamento di Abano Terme del
28.1.2008 del notaio dott. che si impugna costituisce un atto dissimulante una donazione Per_2
indiretta o, comunque, un negotium mixtum cum donatione, da parte della sig.ra a Parte_2
favore della figlia , beneficiaria della donazione;
CP_1
b) accertare e dichiarare che almeno per metà gli importi che confluivano sul conto bancario acceso presso DR Crédit Agricole n. 46502264 cointestato tra la sig.ra e la sig.ra Parte_2
costituiscono una donazione da parte della sig.ra a favore della figlia CP_1 Parte_2
; accertare e dichiarare che le rate del mutuo cointestato 0028113600000 sono state pagate CP_1
esclusivamente con fondi della de cuius attingendo dal conto cointestato DR Crédit Agricole n.
46502264 e che pertanto simili operazioni rappresentano un'attribuzione donativa;
c) accertare e dichiarare che gli acquisti delle vetture intestate alla sig.ra e precisamente CP_1
Fiat 500L e OP CO, costituiscono atti dissimulanti una donazione indiretta o, comunque, un negotium mixtum cum donatione, da parte della sig.ra a favore della figlia . Parte_2 CP_1
In via subordinata, nel merito:
- accertato e dichiarato il valore complessivo del patrimonio della de cuius sig.ra Parte_2
comprensivo dei beni mobili e in particolare dei gioielli e delle pellicce, ricostruire fittiziamente la massa ereditaria della de cuius sig.ra computando, oltre al relictum (ivi inclusi anche Parte_2
pellicce e gioielli), il donatum, e tenendo conto del valore dei beni immobili donati alla sig.ra CP_1 al momento dell'apertura della successione;
a tal proposito, senza nulla precludere in merito
[...]
alle possibili ulteriori emergenze nel corso del giudizio:
- accertare e dichiarare che l'atto di compravendita relativo all'appartamento di Abano Terme del
28.1.2008 del notaio dott. che si impugna costituisce un atto dissimulante una donazione Per_2
indiretta o, comunque, un negotium mixtum cum donatione, da parte della sig.ra a Parte_2
favore della figlia , beneficiaria della donazione;
CP_1
pagina 2 di 23 - accertare e dichiarare che almeno per metà gli importi che confluivano sul conto bancario acceso presso DR Crédit Agricole n. 46502264 cointestato tra la sig.ra e la sig.ra Parte_2
costituiscono una donazione da parte della sig.ra a favore della figlia CP_1 Parte_2
accertare e dichiarare che le rate del mutuo cointestato 0028113600000 sono state CP_1
pagate esclusivamente con fondi della de cuius attingendo dal conto cointestato DR Crédit
Agricole n. 46502264 e che pertanto simili operazioni rappresentano un'attribuzione donativa;
- accertare e dichiarare che gli acquisti delle vetture intestate alla sig.ra e precisamente CP_1
Fiat 50 e OP CO costituiscono atti dissimulanti una donazione indiretta o, comunque, un negotium mixtum cum donatione, da parte della sig.ra a favore della figlia . Parte_2 CP_1
- accertato e dichiarato il valore complessivo del patrimonio della de cuius sig.ra Parte_2 accertare la lesione della quota di legittima spettante all'attore e, per l'effetto, Parte_1
accogliere la domanda di riduzione e ordinare la reintegrazione nella quota di legittima del legittimario leso mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni Parte_1
testamentarie lesive e delle predette disposizioni a causa donativa, che eccedono la quota di cui la de cuius poteva disporre, e per l'effetto ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria di per il valore di almeno € 223.228,00 o la differente somma ritenuta di giustizia all'esito CP_1
del procedimento;
- ordinare all'erede di adempiere ai propri obblighi collatizi, conferendo alla massa CP_1
ereditaria quanto ricevuto in vita dal de cuius.
In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed accessori di legge tutti.
In via istruttoria:
- nella non creduta ipotesi che la perizia sugli immobili prodotta dall'attore sia ritenuta non rappresentativa del loro reale valore, disporre CTU al fine di determinare il valore dei compendi immobiliari al momento della apertura della successione;
- ordinare alla convenuta l'indicazione e l'esibizione di tutti i beni mobili non contemplati nell'inventario redatto dal Notaio dott. e, in modo particolare, dei gioielli e delle pellicce di Per_3
proprietà della sig.ra Parte_2
pagina 3 di 23 - disporre CTU al fine di determinare il valore di tutti i beni mobili, con particolare riferimento alle pellicce e ai gioielli;
- ordinare l'esibizione, alla convenuta ovvero ai competenti Istituti bancari, di tutti gli estratti conto relativi al rapporto bancario cointestato acceso presso DR Crédit Agricole n. 46502264 e in ogni caso presso ogni altro Istituto bancario;
- ordinare alla convenuta l'esibizione di tutta la documentazione relativa all'acquisto delle automobili indicate nelle premesse dell'atto di citazione;
- ordinare la produzione degli assegni relativi al saldo dell'acquisto dell'appartamento sito in Abano
Terme, alla via Donizzetti n. 5;”
Per parte convenuta:
“Nel merito in via principale:
- Respingersi e rigettarsi la domanda di parte attrice di annullamento per errore del testamento olografo di datato 6 aprile 2020 e pubblicato con atto del 9.11.2020 dal Notaio Parte_2
di Padova e conseguentemente confermarsi la piena validità ed efficacia del medesimo Persona_4
e delle disposizioni in esso contenute ai fini della devoluzione dell'eredità;
- Respingersi e rigettarsi la domanda di simulazione dell'atto di compravendita 28.01.2008 con cui
ha acquistato la proprietà dell'immobile sito in Abano Terme Via Donizzetti e/o in via CP_1
denegata e meramente subordinata limitare l'accertamento alla sola dazione di denaro per €
52.554,75;
- Respingersi e rigettarsi la domanda di accertamento della asserita donazione a favore di CP_1
, della quota di metà degli importi confluiti nel C/C 46502264 presso DR;
[...]
- Respingersi e rigettarsi la domanda di accertamento della asserita donazione a favore di CP_1
inerenti il pagamento da parte della madre delle rate del mutuo contratto con
[...] Parte_2
DR addebitate sul C/C cointestato 46502264, ed estinto con il ricavato della
vendita dell'immobile sito in Abano Terme (PD) alla Via Tartini n. 10;
- Respingersi e rigettarsi la domanda di accertamento degli acquisti delle vetture da parte di CP_1
come donazione della madre e a favore di;
[...] Parte_2 CP_1
pagina 4 di 23 - Respingersi e rigettarsi la domanda di accertamento della asserita lesione della quota di legittima spettante a e la conseguente domanda di riduzione. In via denegata e meramente Parte_1
subordinata: nella non creduta ipotesi che venisse accertata la lesione operarsi e disporsi l'eventuale riduzione nei limiti della stessa e con le modalità ed i provvedimenti consequenziali di cui all'art. 560
c.c. ed alle altre disposizioni di legge applicabili;
Nel merito in via riconvenzionale:
Accertarsi e dichiararsi, per le motivazioni esposte nella memoria di costituzione del 21 aprile 2023, che il mutuo 0028113600000 contratto con la banca DR (ora Credit Agricole), ed estinto con il ricavato della vendita dell'immobile sito in Abano Terme (PD) alla Via Tartini n. 10, è totalmente ed integralmente una passività dell'asse ereditario, costituendo un debito sorto e maturato originariamente in capo ai genitori e . Questo ai fini della corretta ed CP_2 Parte_2
eventuale ricostruzione fittizia del compendio ereditario.
- Accertarsi e dichiararsi che ha personalmente ed integralmente corrisposto la somma di CP_1
€ 7.975,10 per pagamenti delle rate dovute e scadute del predetto mutuo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si discute della successione ereditaria di deceduta a Padova il 24.10.2020, madre Parte_2
delle parti.
citava in giudizio la sorella allegando che la madre aveva disposto Parte_1 CP_1
dei propri beni con testamento olografo datato 6.4.2020 e pubblicato dal Notaio dott.ssa Per_1
assegnandoli in parte al figlio e alla figlia , prevedendo che due appartamenti siti in Parte_1 CP_1
Padova e un terzo della casa sita in Abano Terme, con i mobili che l'arredavano, spettassero a
, mentre la rimanenza dei beni, comprensiva della restante parte della villa di Abano Parte_1
Terme nonché il compendio immobiliare sito in Bolzano e del contenuto della cassaforte spettassero a
; lasciava inoltre alla predetta figlia e a , coniuge dell'attore, le proprie pellicce CP_1 Persona_5
con facoltà di scelta tra le due.
L'attore allegava che, tra i debiti gravanti sull'eredità vi era la parte residuale di un mutuo, intestato in parti uguali alla de cuius e alla sig.ra le cui rate, fino al momento del decesso della CP_1
madre, erano state saldate mediante la liquidità presente sul conto acceso presso DR Crédit
Agricole n. 46502264, intestato alla defunta e alla figlia sul predetto conto cointestato CP_1
pagina 5 di 23 affluivano esclusivamente le entrate riferibili alla sig.ra e, precisamente, gli importi relativi Pt_2
alla di lei pensione, nonché i canoni derivanti dalle locazioni degli immobili siti in Padova e in
Bolzano.
deduceva inoltre che, in data 28.1.2008, aveva acquistato Parte_1 CP_1 un'abitazione, con rogito del notaio dott. al cui acquisto aveva contribuito anche la madre a Persona_6
mezzo di assegni nn.081644290-00, 081644297-07 e 0239959891, per un totale di €52.554,75; la medesima risulta essere stata proprietaria di due automobili, precisamente di una T5 (il CP_1 cui valore si aggirava intorno a € 20.000) e una OP CO (per un valore di € 15.000), entrambe acquistate con denaro riconducibile alla madre.
L'attore deduceva che la de cuius, con il testamento olografo, aveva intesto dividere equamente tra i figli i propri immobili secondo una quota pari alla metà, come risulta dai valori catastali degli immobili stessi e dai conteggi effettuati, su incarico della sig.ra dal Notaio nel febbraio CP_1 Persona_6
2021 in vista della presentazione della denuncia di successione (€ 388.621,00 a favore di , per CP_1 una quota pari al 50,6% ed € 379.584,00 a favore di , per una quota pari al 49,4%); Parte_1
dunque la testatrice, mediante institutio ex re certa, aveva inteso assegnare a ciascun figlio immobili per un valore pari al 50% ciascuno dei beni relitti, tant'è vero che, nella divisione dei mobili, la stessa sembrerebbe aver parzialmente favorito il figlio per equilibrare ulteriormente le due Parte_3
quote ereditarie.
Secondo la ricostruzione dell'attore, la testatrice aveva fatto riferimento al solo indicatore di valore certo e non soggetto alle oscillazioni del mercato, vale a dire proprio il valore catastale, in virtù del deterioramento dei rapporti tra i propri figli e al fine di evitare possibilità di frizione in relazione alle questioni ereditarie;
peraltro, le quote così assegnate, secondo il valore di mercato – nettamente diverso rispetto al valore catastale – risultano notevolmente squilibrate a favore di e a detrimento CP_1 della posizione di per l'effetto, secondo l'attore, sarebbe necessario riequilibrare Parte_1
le quote assegnate a ciascun figlio, con conseguente modifica della suddivisione operata dalla testatrice, la cui volontà non sarebbe rispettata ove all'attore residuasse una quota del patrimonio ereditario inferiore rispetto alla metà (e pure della quota di riserva di 1/3 quale erede legittimario).
Per l'effetto, l'attore chiedeva l'annullamento del testamento olografo per errore ex art. 624 c.c. e la conseguente apertura della successione ab intestato, con collazione delle donazioni ricevute dalla convenuta e divisione della comunione ereditaria.
pagina 6 di 23 In via subordinata, l'attore allegava che le disposizioni testamentarie sarebbero in ogni caso lesive della propria quota di riserva;
a tal fine indicava che, nel relictum, oltre agli immobili indicati in testamento per un valore stimato € 1.882.309,00 complessivi, vi erano anche un'automobile UG (venduta nel
2021 per € 7.900,00, già equamente diviso tra i fratelli) e due conti correnti con saldo rispettivamente di € 6.589,67 ed € 23.730,95, oltre a mobili presenti nella Villa di Abano di cui esso attore ha fatto redigere inventario, cui devono aggiungersi i gioielli e le pellicce lasciate a e alla nuora, nonché CP_1
alcuni pezzi di valore tra cui una riviere di diamanti e almeno due solitari di diamanti;
quanto ai debiti, indicava il mutuo acceso presso la Banca DR, cointestato tra la de cuius e in conto CP_1 capitale alla data della morte della sig.ra per € 378.339,49; il debito, stante la cointestazione Pt_2
senza indicazione di quote precise, dovrebbe gravare per la metà sull'eredità, rappresentando la rimanenza un debito personale della sig.ra insuscettibile di essere ricompreso nell'ambito della CP_1
successione.
Quanto al donatum, l'attore richiamava la contribuzione della madre all'acquisto dell'appartamento di
Abano Terme, via Donizetti da parte della figlia , nonché la cointestazione del conto corrente n. CP_1
46502264 presso DR Crédit Agricole, su cui confluiva provvista unicamente della de cuius, con la conseguenza che la metà della giacenza e, quantomeno, il pagamento delle rate del mutuo cointestato tra madre e figlia, dovesse intendersi quale attribuzione liberale di a favore di Parte_2 CP_1
[...]
Si costituiva opponendosi alla ricostruzione di controparte circa la volontà testamentaria CP_1
e contestando che la madre avesse espresso la volontà di attribuire le proprie sostanze in modo paritario ai propri figli eredi, emergendo la chiara volontà di privilegiare proprio la convenuta;
a tal riguardo, riteneva irrilevanti i calcoli del valore catastale degli immobili forniti dall'attore, proprio in quanto effettuati “in vista della presentazione della denuncia di successione”, adempimento notoriamente effettuato a fini meramente fiscali e che, per pacifica interpretazione, non costituisce nemmeno atto di accettazione tacita di eredità.
La convenuta rilevava, altresì, che la scheda testamentaria avrebbe dovuto interpretarsi quale divisione fatta dal testatore, considerato che gli unici beni rimasti estranei alla scheda testamentaria erano quelli eventuali e non facilmente prevedibili alla data dell'apertura della successione (un'autovettura e il saldo dei conti correnti, peraltro già estinti dalle parti con divisione dei relativi saldi).
Quanto al mutuo, la convenuta allegava che lo stesso era stato acceso con Banca DR derivante da pagina 7 di 23 atto del 29.9.2011 del Notaio di Padova, per un capitale iniziale di e 480.000,00 e con importo Per_7 residuo, all'atto del decesso della sig.ra di € 378.339,49, con garanzia ipotecaria Pt_2 sull'immobile ereditario di Abano Terme, via Tartini n. 10; il mutuo era stato stipulato dalla de cuius, munita di procura speciale dei due figli e , indicando la madre CP_1 Parte_1 Parte_2
quale debitore ipotecario per la quota di 298/300; quale debitore ipotecario per la quota di CP_1
1/300 e come datore di ipoteca per la quota di 1/300; tale passività non dovrebbe Parte_1
considerarsi gravante sull'eredità per la quota della metà, con addebito del restante 50% in capo alla convenuta (come sostenuto da parte attrice), trattandosi di debito gravante per l'intero sul patrimonio ereditario, derivando da rapporti riferiti esclusivamente al defunto padre e alla moglie CP_2
Parte_2
Infatti, in data 30.09.1999 con atto del Notaio di Padova n. 50.541 di rep. per Per_7 Parte_2 la quota di 99/100 e per la quota di 1/100 acquistavano l'immobile di Via Tartini n.10 CP_2
(già Via Puccini) ad Abano Terme, per il prezzo di 430 milioni di lire oltre IVA;
nella stessa data del
30.09.1999 gli stessi stipulavano, con atto del Notaio di Padova n. 50.542 di rep. con la Cassa Per_7
di Risparmio di Padova e Rovigo un mutuo di lire 450 milioni della durata di 20 anni;
l'11.6.2009 con atto del Notaio di Padova n. 17.099 di rep. i coniugi contraevano un mutuo Persona_8 fondiario con la per l'importo di € 300.000 per la durata di 8 anni, Controparte_3
configurando quali debitori ipotecari per 99/100 e per 1/100; in pari Parte_2 CP_2
data con atto del Notaio di Padova n. 17.100 di rep., i coniugi stipulavano anche un Persona_8 contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria con la per l'importo Controparte_3 di € 250.000 sino al 31.03.2012 e con rientro intermedio programmato e progressivo, quali debitori ipotecari per le medesime quote sopra indicate.
Secondo la convenuta, presupposta la necessità della stipula del nuovo mutuo di € 480.000,00 per sanare la pregressa esposizione contratta con il marito (deceduto nel 2010), si era resa necessaria la cointestazione solidale con la figlia stante l'età di 69 anni della madre, la quale aveva optato per CP_1
escludere il figlio in quanto titolare di una attività imprenditoriale con i rischi connessi;
Parte_1
ad ulteriore riprova della esposta ricostruzione, in data 29.09.2011, contestualmente alla stipula del nuovo mutuo con Banca Fiuladria, veniva estinto il precedente mutuo datato 2009 ed in data
23.08.2012 veniva pure estinta l'apertura di credito con garanzia ipotecaria sempre datata 2009, il tutto con la provvista creata con il nuovo mutuo contratto sempre con la medesima Banca.
pagina 8 di 23 pur strumentalmente risultante come debitrice ipotecaria assieme alla madre, non incassò CP_1
dunque personalmente alcuna somma neppure parziale dell'erogazione, finalizzata esclusivamente a sanare le pregresse esposizioni con sostituzione con nuovo mutuo sempre garantito dall'ipoteca su Via
Tartini n. 10 tutt'ora esistente e gravante;
quindi, contrariamente a quanto allegato da parte attrice, il debito residuo al momento della morte della signora inerente al descritto mutuo, pari Parte_2 ad € 378.339,49 andrebbe considerato a tutti gli effetti come integralmente gravante come passività dell'asse ereditario, e non pro quota.
Sempre riguardo al C/C acceso presso DR n. 46502264, cointestato tra madre e figlia, la convenuta non contestava che lo stesso venisse alimentato da soli proventi della defunta e che nello stesso venissero addebitate le rate di restituzione del mutuo ma escludeva lo spirito di liberalità delle relative operazioni, trattandosi di una cointestazione necessitata proprio dal mutuo stesso e che serviva all'operatività della mamma defunta, che si assumeva l'intero carico del pagamento, vista l'origine ed il titolo del debito, oltre alle altre spese alla medesima defunta spettanti.
Quanto alla pretesa lesione di legittima dell'attore, la convenuta contestava la ricostruzione del valore degli immobili ai fini del relictum;
quanto alle posizioni bancarie esistenti alla data della morte della signora rilevava che le provviste erano già state utilizzate dagli eredi concordemente per Pt_2
sanare alcune pendenze correnti in capo alla defunta ed oneri anche fiscali relativi alla medesima, per giungere poi alla equanime attribuzione delle somme restanti.
Sempre con riguardo al mutuo, la convenuta faceva presente di aver personalmente provveduto a pagare con risorse personali gli importi dovuti e richiesti dalla banca, sino al 31.12.2022, per un importo di complessivi € 7.975,10.
Quanto all'acquisto dell'immobile di Via Donizzetti n. 8 ad Abano Terme, la convenuta precisava di aver contratto un mutuo per € 176.000,00 con la per il pagamento dell'importo Controparte_4 enunciato in atto pari ad € 174.645,25; rilevava di aver acquistato le proprie autovetture a mezzo finanziamenti personali.
Per l'effetto, la convenuta concludeva come in epigrafe, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l'accertamento che il residuo debito del mutuo cointestato tra la defunta madre e la figlia fosse per l'intero a carico dell'eredità.
La causa veniva istruita mediante ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. ritenuti ammissibili e rilevanti con ordinanza istruttoria e, quindi, transitava alla fase decisoria, con termini alle parti per il deposito di pagina 9 di 23 comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
*******
1. La domanda di annullamento del testamento per errore ex art. 624 c.c.
Quanto alla domanda principale dell'attore, va rilevato che la stessa è volta all'annullamento per errore, ex art. 624 c.c., delle disposizioni testamentarie relative all'assegnazione degli immobili ai due figli.
Sostiene infatti parte attrice che la de cuius avesse inteso ripartire gli immobili in parti uguali tra i due figli, come dovrebbe desumersi dal valore catastale delle abitazioni quale indicatore certo e non soggetto alle oscillazioni del mercato;
il valore reale ed effettivo degli immobili, peraltro, risulta nettamente diverso rispetto al valore catastale, con conseguente squilibrio delle disposizioni testamentarie – diversamente dalla volontà della testatrice – a favore della figlia . CP_1
La convenuta si è opposta alla domanda di annullamento, chiedendone il rigetto.
Con testamento olografo datato 6.4.2020 e pubblicato il 9.11.2020 dal Notaio dott.ssa la de Per_1 cuius così disponeva: “Io sottoscritta nel pieno delle mie facoltà mentali, dispongo Parte_2
con il presente testamento olografo quanto segue: lascio a mio figlio la proprietà Parte_1
degli appartamenti siti in Padova rispettivamente in Via Cremona, 5 e in Via Bergamo, 4 e 1/3 della casa sita ad Abano Terme in Via Tartini, 10 comprensiva di mobili, tappeti, quadri antichi e moderni, argenteria antica e moderna ad eccezione delle cose qui sotto elencate che voglio lasciare a : i CP_1
gotti e i bicchieri dorati veneziani che sono nella vetrinetta in salotto, le bottiglie azzurro cobalto con ghiera argento insieme alle cornici con le foto del matrimonio di posizionate davanti alla in CP_1
salotto, il credenzino antico intarsiato sotto la libreria;
due litografie di rappresentanti 2 Pt_4
bambini, vaso in bronzo con relativo calco in gesso posizionati sulla credenza in sala da pranzo, tappeto Shiraz nel salottino TV e tappeto davanti alreparto notte, tre coppe di in argento sul CP_5
tavolino del salotto in cristallo, set da the d'argento comprensivo di vassoio, zuccheriera, teiera, caffettiera e lattiera che si trova sulla credenza in cucina, coppa argento grande portafrutta e vassoio argento ovale grande sull'armadio argenti, i vasi in vetro fra cui due vasi di e una coppa di CP_6
già di proprietà di , lampada Rosenthal blu e vaso impero blu- sul tavolino accanto CP_7 CP_1
alla vetrinetta. Sono di proprietà di i piatti della collezione Royal Copenhagen che si trovano in CP_1
soffitta. Lascio a mia figlia la parte di mia proprietà sita in Bolzano in Via CP_1
ClaudiaAugusta,91 e 2/3 della casa sita in Abano Terme in Via Tartini, 10.
pagina 10 di 23 Lascio ad il contenuto della cassaforte (nella quale ci sono anche i gioielli di sua proprietà), CP_1 lascio invece a quanto segue: stilografica di Cartier Pascià d'oro con zaffiro, penna stilo Parte_1
Montblanc, portachiavi BMW d'oro e smalto, fermacravatta, gemelli Trice e cristallo di rocca, gemelli smaltati (scatola Longines, cipollotto d'oro del bisnonno e l'anello in diamanti con scritta LOVE.
Lascio a mia nuora e a mia figlia la scelta delle pellicce di mia proprietà”. Per_5 CP_1
Occorre premettere che l'ultima disposizione testamentaria relativa alle pellicce, attribuite alla nuora e alla figlia con facoltà di scelta, rappresenta un legato. CP_1
Nell'interpretazione del testamento, infatti, il giudice di merito deve accertare, in conformità al principio di cui all'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico e in omaggio al canone di conservazione del testamento;
in particolare,
l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato “se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni” (cfr. Cass. Civ. n.
440 del 16.4.2021).
Nel caso di specie, tenendo conto del tenore letterale della singola disposizione, nonché delle consistenti assegnazioni ai figli, configuranti, nel loro complesso, attribuzioni a titolo universale, risulta chiaro che il lascito delle pellicce rappresenti un legato, in quanto avente ad oggetto beni individuati a favore – oltre che della figlia – della nuora, non contemplata in nessuna delle altre disposizioni. CP_1
Ciò posto, la circostanza che vi sia un legato a favore della nuora di non comporta la Parte_2
sussistenza di un litisconsorzio necessario della legataria.
È ben vero, infatti, che l'impugnazione volta a far valere l'invalidità del testamento è “rivolta ad ottenere una pronuncia in ordine ad un rapporto sostanzialmente unitario, ed ha per oggetto
l'accertamento di uno status che non sarebbe operante se la statuizione non fosse emessa nei confronti di tutti coloro che, in quanto partecipi del rapporto stesso, sono interessati nella successione" (Cass. n.
1950/1962; n. 1261/1964; n. 1608/1975), ma allo stesso tempo, come recentemente affermato dalla
Corte di Cassazione, “a diversa conclusione deve pervenirsi invece nel caso di azione diretta a far valere non l'invalidità del testamento nel suo complesso, ma l'invalidità di singole disposizioni. In questo caso il litisconsorzio necessario sussiste solo tra gli eredi ed i beneficiari della disposizione impugnata e non pure nei confronti di coloro in favore dei quali il testamento contenga altre pagina 11 di 23 disposizioni che non siano state impugnate” (Cass. n. 1462/1965).
Ne consegue che “non ricorre un litisconsorzio necessario tra eredi e legatari nei giudizi concernenti la sola validità giuridica della istituzione ereditaria e nei quali non siano individuabili contestazioni in ordine ai diritti dei legatari”; tale ultima conclusione si spiega perché, in questo caso, l'eventuale accoglimento dell'impugnativa, “mentre porrebbe nel nulla la detta istituzione d'erede non pregiudicherebbe in alcun modo i legati, che sono negozi giuridici distinti da quella” (cfr. Cass. Civ. n.
33302 del 17.12.2019).
Nel caso di specie, il legato in esame non è oggetto di contestazione (si veda l'atto di citazione, in cui la difesa dell'attore afferma che la sig.ra non ha disposto di tutti i suoi beni, residuando Pt_2 all'esterno del testamento, “accanto al legato assegnato alla nuora relativo ad alcune pellicce”, i conti correnti;
parte convenuta nulla ha obiettato sulla qualificazione dell'assegnazione delle pellicce quale legato, né ha sollevato sul punto alcuna questione).
Inoltre, va considerato che la domanda di annullamento del testamento, interpretata alla luce della parte motiva dell'atto introduttivo e degli scritti di parte successivi, è limitata all'istituzione dei figli quali eredi;
l'errore allegato sarebbe infatti consistito, secondo l'attore, nel riferimento da parte della testatrice al valore catastale degli immobili assegnato agli eredi, al fine di ripartire in maniera egualitaria le proprie sostanze.
È chiaro, dunque, che oggetto di contestazione è la validità giuridica delle istituzioni ereditarie e non anche le attribuzioni a titolo di legato, con la conseguenza che non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti della legataria.
Venendo al merito della pretesa, la domanda di annullamento formulata dall'attore è infondata.
Va in primo luogo correttamente qualificato l'errore dedotto da parte attrice quale errore sul motivo, di cui al secondo comma dell'art. 624 c.c. (“l'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre”).
L'attore sostiene infatti che il fine che si era proposto la testatrice fosse quello di dividere il proprio patrimonio in parti uguali tra i due figli, deducendo tuttavia che “in concreto la suddivisione ha dato luogo a un notevole divario delle due quote le quali, a fronte del valore di mercato nettamente diverso rispetto a quello catastale, appaiono notevolmente squilibrate a favore della sig.ra e a CP_1
pagina 12 di 23 detrimento della posizione del sig. a tal punto che sulla base della valorizzazione Parte_1 del patrimonio” (cfr. pag. 6 atto di citazione).
Secondo parte attrice, l'errore in cui sarebbe incorsa la de cuius, che in ipotesi avrebbe fatto riferimento ai valori catastali degli immobili, avrebbe alterato la sua volontà di ripartire in parti uguali tra figli il proprio patrimonio, ciò che rappresenta proprio la motivazione interna determinante l'impulso di liberalità; l'attribuzione di beni in misura sproporzionata, con assegnazione alla figlia di beni di CP_1
valore superiore rispetto al fratello, sarebbe dunque frutto di errore della testatrice.
Qualificato dunque l'errore dedotto ai sensi dell'art. 624 comma 2 c.c., va rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità “Il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, come quella che ha dominato la volontà del testatore nel momento in cui dettava o redigeva le disposizioni di ultima volontà, cosicché, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta. L'apprezzamento del giudice del merito circa l'esistenza o meno del motivo erroneo, dedotto quale causa di annullamento del testamento, è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici ed errori di diritto” (cfr. Cass. Civ. n. 24637/2010).
Con particolare riferimento, poi, all'errore che ricada sulla valutazione dei beni assegnati, è stato efficacemente sottolineato, nella giurisprudenza di merito, come “non possa ricomprendersi nell'alveo applicativo [dell'art. 624 comma 2 c.c.] un errore che non cada sulla realtà oggettiva ma come sostenuto dalla difesa… sulla valutazione circa la congruità della disposizione testamentaria rispetto ai fini che il disponente si riprometteva nel momento in cui ha redatto il testamento: e ciò vieppiù laddove si consideri come detti fini non abbiano formato oggetto di alcuna esplicitazione nell'ambito della scheda testamentaria di cui si tratta… con conseguente radicale carenza del presupposto al quale la richiamata disposizione normativa subordina l'impugnazione dell'atto” (cfr. Corte d'Appello di
Napoli, Sez. VI. n. 3626 dell'1.8.2023).
Secondo le stesse allegazioni dell'attore, l'errore non si sarebbe indentificato sulla realtà obiettiva, quanto sulla valutazione di essa operata dalla testatrice, ma tale soggettiva valutazione della realtà è da qualificarsi come giuridicamente irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 624 comma 2 c.c. (cfr.,
pagina 13 di 23 sul punto, Cass. n. 7178/2018; Cass. n. 2132/2971).
Soprattutto, nella scheda testamentaria la de cuius non ha mai esplicitato il suo proposito di ripartire i suoi beni in parti uguali tra figli, né vi è alcun riferimento al valore dei singoli beni o alla loro valutazione ad essi attribuita dalla testatrice, laddove, per potersi disporre l'annullamento delle disposizioni, è necessaria la certezza dell'errore, che deve desumersi dallo stesso testamento, secondo la pronuncia della Cassazione n. 24637/2010 già citata;
non può dunque attribuirsi alcun rilievo alla documentazione prodotta da parte attrice sulla valutazione dei beni secondo i valori catastali (cfr. doc.
20), in quanto pacificamente riferita ad epoca successiva al decesso di e redatta al Parte_2
mero scopo di presentare la denuncia di successione.
In ogni caso, anche a volersi qualificare l'errore dedotto da parte attrice nella categoria generale dei vizi del consenso di cui all'art. 624 comma 1 c.c., si riscontra l'assoluta carenza di prova del presunto vizio di volontà; a tal fine, posto che non soccorrono né il testamento, né il documento n. 20 per le ragioni già esposte, va rilevato che parte attrice non ha nemmeno formulato alcun capitolo di prova orale, volto a provare le allegazioni poste a fondamento della domanda di annullamento.
Il testamento olografo impugnato da parte attrice, per tutte le ragioni sopra esposte, deve dunque ritenersi integralmente valido ed efficace.
2. Qualificazione delle disposizioni testamentarie
Al testatore è riconosciuta la facoltà di disporre delle proprie sostanze, dividendole personalmente tra gli eredi, di modo che non sorga alcuna comunione ereditaria, ovvero di dettare delle norme vincolanti sul quomodo della divisione.
Nel primo caso, ai sensi dell'art. 734 c.c., egli può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile; si tratta del c.d. assegno divisionale qualificato, al quale è riconosciuta efficacia reale e che attribuisce direttamente i beni indicati a ciascun erede, secondo le volontà manifestate dal testatore.
Ne consegue che, in assenza di uno stato di comunione, i coeredi acquistano fin dall'origine i beni loro assegnati.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “La 'divisio inter liberos', regolata dall'art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l'individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, impedendo così il sorgere della comunione ereditaria, con la conseguenza pagina 14 di 23 che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del 'de cuius' che si produce automaticamente al momento dell'apertura della successione;
ricorre, invece, la fattispecie di cui all'art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi.(…)” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, ord. n. 10761 del 17.4.2024; Cass. civ., sez. II, n. 9888 del 11.4.2024).
L'accertamento della ricorrenza in concreto dell'ipotesi di cui all'art. 733 c.c. ovvero 734 c.c. costituisce indagine di fatto sulla voluntas del testatore (cfr. Cass. civ., n. 18561 del 20.8.2009);
l'interpretazione del contenuto testamentario, investendo una valutazione di merito, deve essere caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, “da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta e da un più frequente ricorso all'integrazione con elementi estrinseci”; “…è altrettanto rispondente alla peculiarità propria della disciplina successoria testamentaria (e alla ratio e alla finalità che la ispirano) l'applicazione del principio in base al quale, nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c. – applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria – quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale “mortis causa”, nel rispetto del principio di conservazione (previsto dall'art. 1367 c.c.), che può dirsi immanente alla disciplina in esame” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 16079 del 28.7.2020 e, ivi richiamate, Cass. civ. n. 4022/2007 e Cass. civ. n. 23729/2013).
Nel caso di specie, dalla lettura della scheda testamentaria si evince che la de cuius non avesse dettato norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione ereditaria ai sensi dell'art. 733 c.c., in previsione del sorgere di tale status per effetto dell'apertura della successione;
diversamente, si evince che intendesse ripartire tra i due figli il proprio patrimonio, Parte_2
individuando i beni, mobili e immobili, da assegnare direttamente a ciascuno di essi.
Tale conclusione è avvalorata non solo dalla formulazione letterale delle disposizioni testamentarie
(“lascio a mio figlio…lascio a mia figlia…”), ma anche dalla sostanziale considerazione di tutto il patrimonio relitto, individuando anche con precisione, con riferimento all'immobile familiare di Via
Tartini n. 10 ad Abano Terme, la quota da assegnarsi a ciascun figlio (“1/3 della casa” a Parte_1
e i “2/3 della casa” medesima a ). CP_1
Milita nello stesso senso, poi, l'assegnazione in senso generale dei mobili di via Tartini n. 10 a
, con salvezza di alcuni, specifici beni da attribuirsi a (“a mio figlio Parte_1 CP_1 Parte_1
pagina 15 di 23 … 1/3 della casa sita ad Abano Terme in Via Tartini, 10 comprensiva di mobili, tappeti, quadri CP_1
antichi e moderni, argenteria antica e moderna ad eccezione delle cose qui sotto elencate che voglio lasciare a : i gotti e i bicchieri dorati veneziani che sono nella vetrinetta in salotto, le bottiglie CP_1 azzurro cobalto… il credenzino antico… due litografie… vaso in bronzo… tappeto Shiraz.. TV e tappeto davanti al reparto notte…”); analoga considerazione vale per il dettaglio dell'assegnazione relativa alla cassaforte a favore di , con individuazione di specifici lasciti sempre a favore di CP_1
(“Lascio ad il contenuto della cassaforte (nella quale ci sono anche i gioielli di Parte_1 CP_1 sua proprietà), lascio invece a quanto segue: stilografica di Cartier Pascià d'oro con Parte_1 zaffiro, penna stilo Montblanc, portachiavi BMW d'oro e smalto, fermacravatta, gemelli Trice e cristallo di rocca, gemelli smaltati (scatola Longines, cipollotto d'oro del bisnonno e l'anello in diamanti con scritta LOVE)”.
Risulta così integrata un'ipotesi di divisio inter liberos ai sensi dell'art. 734 c.c., che impedisce il sorgere della comunione ereditaria ed il conseguente compimento di operazioni divisionali. ha, quindi, diviso direttamente il proprio patrimonio tra gli eredi, mediante la Parte_2
formazione di porzioni, individuando i beni appartenenti a ciascuna di esse ed assegnandoli con efficacia reale ai due figli e , senza che si sia formato uno stato di comunione Parte_1 CP_1
indivisa.
Posto il rigetto della domanda di annullamento e l'interpretazione delle disposizioni testamentarie ai sensi dell'art. 734 c.c., sono assorbite le ulteriori domande in via principale di parte attrice, volte alla dichiarazione di apertura della successione legittima, alla divisione del patrimonio e alla collazione delle donazioni ricevute in vita dalle parti (che costituisce operazione di natura prettamente divisoria).
Alla luce dell'azione di riduzione, formulata dall'attore in via subordinata, occorre dunque analizzare le questioni relative alle donazioni a favore della convenuta e ai debiti ereditari.
3. L'immobile di Abano Terme, via Donizzetti, acquistato da CP_1
L'attore ha allegato che la madre, per spirito di liberalità, ha beneficiato la figlia contribuendo CP_1 all'acquisto da parte di quest'ultima dell'appartamento di Abano Terme, via Donizetti;
ha dedotto, in particolare, che la de cuius aveva emesso tre assegni in occasione della compravendita della figlia, di cui uno per € 22.000,00 a favore degli alienanti, per il pagamento della caparra;
un assegno di €
23.354,75, a favore di uno dei due alienanti, quale parte del saldo di prezzo di compravendita (indicato nell'atto notarile per complessivi € 220.000,00, cfr. doc. 4 atto di citazione); un assegno di € 7.200,00 per spese di agenzia (cfr. docc. 5, 6 e 7 atto di citazione, che riportano le copie dei tre assegni con pagina 16 di 23 importi e destinatari indicati dall'attore), per complessivi € 52.554,75.
Parte convenuta, pur non contestando il contributo della madre mediante gli importi indicati da controparte, ha dedotto di aver provveduto personalmente al pagamento della residua parte del prezzo di compravendita, fornendo prova di aver contratto un mutuo a tal fine con atto notarile del 28.1.2008 per € 176.000,00 e di aver sostenuto le relative rate (cfr. docc. 27 e 28 convenuta); l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., disposto dal Giudice istruttore, ha confermato l'emissione di due assegni emessi dalla , mutuante, datati 24.1.2008 per complessivi € 174.600,00. Controparte_4
È dunque provato che la de cuius abbia contribuito all'acquisto dell'appartamento della figlia, corrispondendo direttamente ai creditori della convenuta (parti alienanti della compravendita e agenzia immobiliare) somme di denaro mediante assegni, a titolo di parziale corrispettivo della compravendita e di spese di agenzia;
la modalità dei pagamenti e il rapporto di filiazione induce a presumere lo spirito di liberalità in capo alla de cuius, anche a fronte del fatto che la convenuta non ha fornito alcuna diversa ricostruzione circa il titolo delle attribuzioni a suo favore (che avrebbe potuto essere rappresentato da un pregresso rapporto oneroso, ovvero da un'attribuzione gratuita con scopo patrimoniale).
L'elargizione a favore della convenuta, che ha sicuramente determinato un suo arricchimento, non può tuttavia considerarsi donazione indiretta dell'immobile.
Il Tribunale condivide infatti l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile, esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo (cfr. Cass. Civ. n. 16329/2024).
L'elargizione realizzata non può nemmeno ritenersi una donazione diretta del denaro (la quale andrebbe dichiarata nulla per difetto di forma), in quanto gli assegni sono stati emessi a favore di soggetti diversi rispetto alla reale beneficiaria delle operazioni.
Si tratta, dunque, di una liberalità atipica valida, del valore nominale di € 52.554,75 da computarsi ai fini del calcolo della riunione fittizia ex art. 556 c.c.
4. Ulteriori donazioni allegate in citazione pagina 17 di 23 L'allegazione delle donazioni di due autovetture, realizzate dalla de cuius a favore della convenuta, risulta generica e soprattutto priva di alcun riscontro probatorio;
il Collegio condivide e richiama, sul punto, le valutazioni dell'ordinanza istruttoria, che ha ritenuto inammissibile l'istanza ex art. 210 c.p.c., data la carenza di specifiche allegazioni inerenti all'acquisto delle autovetture, da parte della convenuta, per effetto di donazione da parte della de cuius.
Le autovetture allegate in citazione non potranno pertanto ricomprendersi nel donatum.
Ad analoga conclusione si perviene con riguardo all'elenco degli assegni, di cui l'attore ha chiesto l'esibizione con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.; sul punto, va rilevato che entro la barriera preclusiva per l'attività assertiva (memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.) l'attore non ha allegato alcuna donazione a favore della convenuta realizzata a mezzo assegni, né in ogni caso ha formulato alcuna domanda che avesse ad oggetto assegni emessi dalla de cuius.
5. Il conto corrente DR n. 46502264 cointestato tra la de cuius e la convenuta
Con riferimento, invece, al conto cointestato tra la de cuius e la convenuta, va osservato che le allegazioni dell'attore relative a questo rapporto bancario rilevano sotto tre distinti profili.
Secondo la prospettiva attorea, da un lato, la cointestazione del conto rappresenterebbe una liberalità in favore della figlia quantomeno per la metà delle somme ivi giacenti, dal momento che il conto era CP_1 alimentato unicamente con le sostanze della de cuius; dall'altro lato, tenendo conto che la sig.ra Pt_2 norava, tramite le sostanze del medesimo conto cointestato, le rate di un mutuo contratto insieme
[...]
alla figlia , la de cuius avrebbe altresì beneficiato la convenuta pagando anche la quota del debito di CP_1
sua spettanza.
Inoltre, poiché il mutuo era stato contratto tanto dalla madre quanto dalla figlia, tra i debiti ereditari dovrebbe considerarsi soltanto il 50% dell'importo da restituire alla banca mutuante, in quanto il 50% costituirebbe debito personale della convenuta.
La convenuta, pur non contestando che sul conto c/c presso DR n. 46502264 confluissero solo provviste derivanti dalla defunta madre e che su tale rapporto venissero addebitate le rate di restituzione del mutuo cointestato tra madre e figlia, ha contestato la ricostruzione di controparte;
ha rilevato, in particolare, che il mutuo cointestato tra madre e figlia – e che vedeva l'attore quale terzo Parte_1
datore di ipoteca, sulla quota di proprietà di 1/300 sulla casa familiare di Abano Terme, via Tartini n. 10 – traeva origine da pregressi debiti contratti da con il defunto marito tant'è Parte_2 CP_2
vero che la somma mutuata di € 480.000,00 (con importo residuo, all'atto del decesso della sig.ra Pt_2 di € 378.339,49) era stata utilizzata per estinguere un precedente mutuo del 2009 contratto tra
[...]
coniugi, nonché per estinguere un'apertura di credito con garanzia ipotecaria sempre del 2009.
pagina 18 di 23 Secondo parte convenuta, dunque, la contrazione del mutuo del 2011 si era resa necessaria per sanare la pregressa esposizione debitoria della de cuius, che aveva contratto il mutuo e aperto il relativo conto cointestato con la figlia in ragione del fatto che, all'epoca, ella aveva 69 anni e l'istituto di credito non le avrebbe concesso la somma mutuata in ragione della sua età. ha quindi chiesto – oltre al rigetto delle domande attoree sulle donazioni relative al conto e CP_1
mutuo cointestati -, in via riconvenzionale, che il mutuo 0028113600000 contratto e tutt'ora corrente con la banca DR (ora Credit Agricole) sia dichiarato totalmente e integralmente una passività dell'asse ereditario, costituendo un debito sorto e maturato originariamente in capo ai genitori e CP_2
Parte_2
Le argomentazioni dell'attore circa la natura liberale della cointestazione del conto corrente, nonché del pagamento delle rate del mutuo anche per conto della figlia, non sono condivisibili.
È pacifico in atti che sul conto cointestato in esame confluissero soltanto le sostanze della de cuius; la circostanza, peraltro, non è sufficiente per affermare che il mero atto di cointestazione costituisse, di per sé, una donazione indiretta.
Secondo il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, “è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario: a condizione, però, che sia verificata l'esistenza dell'“animus donandi”, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 4682/2018; Cass. Civ. n. 468/2010; Cass. Civ. n. 26983/2008).
È dunque necessario non solo l'accertamento dell'arricchimento del soggetto che, pur cointestatario del conto, non abbia fornito alcuna provvista, ma anche la verifica che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di beneficiare il contitolare per spirito di liberalità.
Nel caso in esame, lo spirito di liberalità in capo alla de cuius deve escludersi in ragione della ricostruzione dei fatti fornita dalla convenuta, riscontrata dai documenti prodotti dalla sua difesa.
I debiti ereditari contratti dai coniugi e derivanti dall'acquisto della casa CP_2 Parte_2
familiare di Abano Terme, via Tartini n. 10, sono stati documentati da parte convenuta.
Vi è prova in atti del primo mutuo, stipulato dai coniugi in occasione dell'acquisto della casa familiare di via Tartini (acquistata al prezzo di Lire 430.000.000,00 per la quota di 99/100 da e per la Parte_2
pagina 19 di 23 quota di 1/100 da , per Lire 450.000.000,00 con la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (il CP_2
sig. uale mutuatario e la moglie quale datrice di ipoteca e fidejubente, cfr. atto di compravendita e CP_1 contratto di mutuo entrambi del 30.9.1999, docc. 7 e 8 convenuta).
Risulta poi la contrazione, da parte dei coniugi, di mutuo fondiario con la in Controparte_3
data 11.6.2009 per l'importo di € 300.000 per la durata di 8 anni, nel quale figuravano come debitori ipotecari per 99/100 e per 1/100 (doc. 9 convenuta); nella stessa data i Parte_2 CP_2
coniugi stipulavano, quali debitori ipotecari per le rispettive quote sull'immobile di Abano Terme, un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, sempre con la , per Controparte_3
l'importo di € 250.000 sino al 31.03.2012 e con rientro intermedio programmato e progressivo (cfr. doc. 10 convenuta).
Presso il medesimo istituto di credito (Banca DR) vi erano due conti correnti, n. 46447096 e n.
46447300 intestati a entrambi i coniugi (cfr. doc. 11 convenuta) e, secondo la convenuta, il rapporto di mutuo del 1999 era stato estinto e sostituito con i nuovi contratti con DR.
Ora, è pacifico in atti che il padre delle parti, è deceduto il 29.12.2010, dunque solo un CP_2
anno dopo la stipulazione dei contratti del giugno 2009 ed evidentemente prima che i coniugi potessero estinguere i relativi debiti.
È inoltre documentato che il successivo 29.9.2011 stipulava nuovo mutuo, sempre con Parte_2
Banca DR, per l'importo di € 480.000,00 “al dichiarato scopo di liquidità” (cfr. doc. 3 convenuta), intervenendo alla stipula anche quale procuratrice speciale dei due figli e , il primo Parte_1 CP_1
quale terzo datore di ipoteca e la seconda quale mutuataria (cfr. docc. 5 e 6 convenuta); secondo la visura prodotta da parte convenuta al doc. 4, l'ipoteca è stata iscritta sull'immobile di Abano Terme, via Tartini n.
10 per le rispettive quote di proprietà, a seguito della successione ereditaria del padre (298/200 la madre e 1/300 ciascuno dei figli).
La situazione debitoria dei coniugi al momento della stipula dell'ultimo mutuo Parte_5 cointestato tra madre e figlia è dunque riscontrata dai documenti citati.
Tale ricostruzione delle vicende debitorie dei genitori non può essere affatto trascurata, se appena si considera che il conto cointestato tra madre e figlia presso la stessa Banca DR n. 46502264 è stato acceso proprio in occasione dell'ultimo mutuo: si veda, sul punto, il doc. 14 della convenuta, che riporta il primo estratto del conto in esame, da cui risulta che il primo versamento è relativo proprio alla somma mutuata (€ 480.000,00) in data 29.9.2011.
Altra circostanza significativa è rappresentata dal fatto che, contestualmente all'apertura del conto e al versamento della somma mutuata, è stato eseguito un giroconto per € 250.000,00 verso il conto n.
pagina 20 di 23 46447096 cointestato a e d € 221.726,14 sono stati destinati all'estinzione Parte_2 CP_2
del finanziamento n. 00248879000, cioè quello che aveva quale conto corrente di appoggio il n. 46447300 sempre cointestato tra i coniugi (si confrontino gli estratti di cui ai docc. 11 e 14 di parte convenuta).
Riassumendo dunque tutti gli elementi sin qui emersi, può affermarsi che: vi erano, alla morte del sig.
posizioni debitorie con ipoteca sull'immobile di via Tartini ancora insolute presso Banca CP_2
DR contratte dai coniugi;
il mutuo di € 480.000,00, contratto nel 2011 sempre con Banca DR
e con ipoteca sul bene di via Tartini, è stato acceso e utilizzato per estinguere i precedenti finanziamenti contratti dai coniugi, tramite il conto cointestato tra madre e figlia presso il medesimo istituto di credito;
tale ultimo rapporto bancario era pacificamente alimentato dalla sola madre la quale Parte_2 gestiva anche in via esclusiva il conto stesso, utilizzato tra l'altro per pagare le rate del mutuo di €
480.000,00 (quest'ultima circostanza, esposta dalla convenuta, non è stata contraddetta da controparte, che infatti non ha nemmeno allegato prelievi ovvero operazioni indebite compiute dalla convenuta sul conto cointestato).
Deve pertanto escludersi che, al momento della cointestazione del rapporto bancario con la figlia, la de cuius non avesse “altro scopo che quello della liberalità”, militando in senso contrario tutta la ricostruzione sopra esposta, che dimostra invece come il conto fosse stato aperto in occasione della stipula del nuovo mutuo, destinato ad estinguere le pregresse posizioni debitorie contratte dalla sig.ra con il marito. Pt_2
Risulta dunque del tutto coerente, rispetto allo svolgimento dei fatti per come accertato, che la de cuius alimentasse il conto in via esclusiva con i proventi della propria pensione e degli immobili concessi in locazione e che altrettanto in via esclusiva si occupasse della gestione integrale del conto, comprensiva del pagamento delle rate del mutuo con il proprio denaro.
Alla luce di tutti gli elementi sopra esposti, va escluso lo spirito di liberalità sotteso sia alla cointestazione del conto, sia al pagamento delle rate del mutuo, risultando del tutto recessiva la circostanza allegata dall'attore secondo cui, dopo la morte del padre, la figlia fosse andata a vivere presso la madre, CP_1
mettendo anche a reddito il proprio appartamento di via Donizzetti ad Abano Terme.
Quest'ultimo dato costituirebbe, al più, un mero indizio circa lo spirito di liberalità che avrebbe mosso la madre alla cointestazione del conto, da ritenersi tuttavia isolato e superato dalla ricostruzione fornita dalla convenuta, riscontrata dai documenti prodotti;
in ogni caso, e tenuto conto che l'attore non ha nemmeno ricondotto alcuna specifica donazione connessa al pagamento di spese correnti, la convivenza tra genitori e figli e il pagamento delle spese domestiche sono compatibili con comportamenti di mera assistenza morale, riconducibili ad una spontanea esecuzione di doveri morali e sociali ex art. 2034 c.c.
pagina 21 di 23 Venendo alla questione relativa al residuo del mutuo quale debito ereditario, si ritiene che, nonostante la cointestazione del mutuo, nei rapporti interni tra madre e figlia il debito non fosse ripartito in parti uguali, dovendo essere sostenuto esclusivamente dalla de cuius.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 1854 c.c. disciplina solo i rapporti tra i correntisti e la banca, laddove il vincolo di solidarietà dei cointestatari del conto, nei rapporti interni, è regolato dall'art. 1298 comma 2 c.c., in base al quale “le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente”.
Ciò significa che il piano del rapporto esterno con la banca e quello del rapporto interno tra cointestatari vanno tenuti nettamente distinti, in quanto la clausola del contratto di conto corrente bancario cointestato a più persone, che abiliti le medesime a compiere operazioni autonomamente, rileva solo nel primo di detti rapporti, facendo sì che ciascun contitolare del conto, con effetti vincolanti anche per gli altri, possa pretendere dalla banca il pagamento per l'intero e impartire ordini per l'intero, “laddove, nel rapporto interno tra i titolari del conto, il debito e il credito solidale si dividono in quote uguali, salvo che non risulti diversamente” (cfr. Cass. Civ. n. 26991/2013; Cass. Civ. n. 4066/2009).
Da un lato, dunque, la presunzione di cui all'art. 1298 comma 2 c.c. è “iuris tantum”, dando luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio e potendo essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. n. 1087/2000); dall'altro lato, la solidarietà passiva del rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, “mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidati fra i quali
l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo od, in mancanza, in parti uguali” (cfr. Cass. n,
2227/2012).
Anche per quanto riguarda il debito da calcolare nella riunione fittizia, dunque, deve ritenersi che nei rapporti interni tra madre e figlia il mutuo non fosse suddiviso in parti uguali.
La ricostruzione sopra esposta dimostra infatti che il contratto di mutuo era stato stipulato allo scopo precipuo di estinguere pregresse posizioni debitorie contratte dalla madre insieme al marito;
è inoltre pacifico in atti che le rate fossero sempre state pagate dalla de cuius finché era in vita, non già per spirito di liberalità, ma proprio per la titolarità esclusiva, in capo alla madre, del debito pregresso.
Il debito residuo, alla morte di del mutuo stipulato in data 29.9.2011 va dunque Parte_2
considerato per l'intero ai fini della riunione fittizia per € 378.339,49, di cui € 7.975,10 sono già stati corrisposti dalla convenuta (cfr. doc. 24).
6. Rimessione in istruttoria pagina 22 di 23 La causa va dunque rimessa sul ruolo, al fine di procedere con l'istruttoria volta ad accertare se vi sia stata, ed eventualmente in quale misura, lesione della quota di riserva di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta la domanda di annullamento del testamento olografo datato 6.4.2020 di Parte_2
formulata da parte attrice;
2. accerta e dichiara che, con testamento olografo datato 6.4.2020 e pubblicato il 9.11.2020,
[...]
ha istituito eredi i due figli e , realizzando una Parte_2 Parte_1 CP_1
divisione del suo patrimonio ex art. 734 c.c.;
3. accerta e dichiara la donazione effettuata dalla de cuius in favore di Parte_2 CP_1
, avente ad oggetto la somma di € 52.554,75;
[...]
4. rigetta la domanda di parte attrice volta all'accertamento dell'acquisto delle autovetture Fiat 500
L e OP CO, per spirito di liberalità, da parte di a favore di;
Parte_2 CP_1
5. rigetta le domande di parte attrice, volte all'accertamento della donazione di metà degli importi che confluivano sul conto corrente acceso presso DR Credit Agricole n. 46502264 cointestato tra la de cuius e e all'accertamento della donazione costituita dal CP_1
pagamento, da parte della de cuius, delle rate del mutuo cointestato con n. CP_1
0028113600000;
6. accerta e dichiara che la somma di € 378.339,49, quale debito residuo del mutuo n.
0028113600000 contratto con la banca DR Credit Agricole, costituisce un debito ereditario di e accerta che ha già corrisposto a tale titolo la Parte_2 CP_1
somma di € 7.975,10;
7. rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
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Il Presidente
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