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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/11/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5052/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. LO Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5052/2025, promossa con ricorso depositato il 25/10/2025 da:
1) Parte_1 nato/a San Polo dei Cavalieri (Rm) il 08.06.1966 cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Silvia Gianni Bassani
e
2) Parte_3 nato/a NO (Egitto) il 13.07.1984 cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_4 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Silvia Gianni Bassani
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Tivoli (RM), in data 29.11.2012
(anno 2012 atto n. 13011 parte 1 serie )
x senza figli
□ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25.10.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e, pertanto, entrambi rinunciano a richiedere qualsivoglia mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
3. dichiarare che tutti i rapporti economici tra gli stessi sono stati già sistemati tra i medesimi e non vi sono allo stato più pendenze reciproche.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio , Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 29.11.2012, in Tivoli (Rm), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Tivoli (Rm) (anno 2012, atto n.130, parte 1, Serie) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.LO
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. LO Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5052/2025, promossa con ricorso depositato il 25/10/2025 da:
1) Parte_1 nato/a San Polo dei Cavalieri (Rm) il 08.06.1966 cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Silvia Gianni Bassani
e
2) Parte_3 nato/a NO (Egitto) il 13.07.1984 cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_4 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Silvia Gianni Bassani
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Tivoli (RM), in data 29.11.2012
(anno 2012 atto n. 13011 parte 1 serie )
x senza figli
□ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25.10.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e, pertanto, entrambi rinunciano a richiedere qualsivoglia mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
3. dichiarare che tutti i rapporti economici tra gli stessi sono stati già sistemati tra i medesimi e non vi sono allo stato più pendenze reciproche.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio , Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 29.11.2012, in Tivoli (Rm), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Tivoli (Rm) (anno 2012, atto n.130, parte 1, Serie) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.LO
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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