Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 636/2022 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giuseppe Grasso (EL Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(nato a [...] l'[...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giuseppe Sciacca (EL Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
Venuti all'udienza EL 3.3.2025 i difensori ELle parti precisavano nuovamente le conclusioni - riportandosi alle domande eccezioni e difese rispettivamente formulate
Posta la causa in decisione la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella sua citazione EL 21.12.2012 – con cui conveniva innanzi al Tribunale di
Catania - – premesso che la propria abitazione in Parte_1 Parte_2
villa in Pedara (via Simone EL PO 35) confinasse, ad Est, con la villa EL convenuto e che i due immobili fossero separati da un muro di contenimento EL dislivello (di circa tre metri) tra il sovrastante fondo EL ed il sottostante suo Pt_1
fondo – esponeva che da detto muro trasudassero, in tutti i periodi ELl'anno, acque maleodoranti che andavano infine a ristagnare sul fondo di esso attore.
Ritenuto che il fenomeno fosse, senza dubbio meno, causato dall'impianto di scarico ELle acque nere ELl'immobile EL – e dedotto di aver inutilmente richiesto Pt_1
allo stesso convenuto di individuare con esattezza, mediante gli accertamenti EL caso, le defaillancès ELlo stesso impianto e di eseguire, quindi, tutte le opere necessarie a far cessare le lamentate infiltrazioni di liquami – chiedeva infine, e pertanto, esso che parte convenuta fosse condannata all'esecuzione ELle Parte_2
opere medesime.
, costituendosi in contraddittorio, obiettava che a quanto dall'attore Parte_1
denunciato potesse già ovviarsi, più che sufficientemente, mediante la sola impermeabilizzazione EL muro ridetto alla quale – precisava – si era, in seguito alle rimostranze EL dichiarato pronto a provvedere: e che la sua evocazione in Parte_2
giudizio dunque non si giustificasse e fosse soltanto frutto ELlo spirito causidico di controparte.
Venuti in udienza, la causa era istruita con l'istituzione di c.t.u. rivolta ad “Accertare
e descrivere lo stato dei luoghi, fornendone anche adeguata rappresentazione fotografica;
accertare e descrivere l'inconveniente (infiltrazione di liquami) lamentato dall'attore indicandone le cause ed i più opportuni rimedi per l'eliminazione ELle stesse, tenendo conto ELle argomentazioni esposte sul punto dalle parti”.
Acquisito elaborato peritale il G.I. riteneva di sottoporre alle parti proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c.: che non conduceva, tuttavia, alla transazione ELla lite.
Raccolte dunque le conclusioni ELle parti – e posta la causa in decisione - riteneva il primo giudice che l'esito degli accertamenti peritali fornisse piena contezza ELla fondatezza ELla domanda attorea, avendo infatti il c.t.u. – previamente dato atto di avere realmente constatato sui luoghi la presenza di “tracce di infiltrazioni di liquami di natura fognaria in corrispondenza EL muro di contenimento che separa la proprietà EL ricorrente da quella EL resistente (all'interno ELla proprietà EL ricorrente stesso)” – concluso che “Le indagini svolte e precedentemente descritte (di natura chimica, a mezzo videoispezioni, termografia, utilizzo di liquido U.V. ecc.) hanno permesso di accertare che dette infiltrazioni provengono dalla proprietà EL resistente a causa ELla mancanza di fossa settica FF (oltre che EL percolatore e EL pozzetto di ispezione) e, quindi, gli scarichi fognari prodotti dai residenti nella proprietà EL resistente defluiscono a perdere nel sottosuolo e percolano, in parte, attraverso la parete che separa le due proprietà, all'interno ELla proprietà EL ricorrente (zone A1-A3 indicate negli allegati nn. 3 e 6). Il predetto fenomeno è accentuato dalla rottura EL pluviale interrato posto all'interno ELla proprietà EL resistente che provoca, anch'essa, infiltrazioni all'interno ELla proprietà EL ricorrente anche più a Sud (zona A5 indicata nell'allegato n. 6)”, e che onde far cessare il fenomeno dannoso dovesse porsi mano agli interventi “descritti nel paragrafo 8”.
Pertanto – concludeva a sua volta il primo giudice – il doveva essere Pt_1
condannato “all'esecuzione - ovviamente previa acquisizione presso gli Enti competenti di tutte le necessarie autorizzazioni - di tutte le opere ed interventi di adeguamento ELl'impianto fognario e di smaltimento acque meteoriche indicati in maniera puntuale e precisa dal CTU sia al punto 5 ELla Relazione che nell'allegato 8 ELla medesima perizia d'ufficio” (oltre che “a rimborsare all'attore le spese che il ha dovuto sostenere per consentire l'espletamento ELla CTU, spese Parte_2
complessivamente quantificate in € 1.151,68, oltre interessi legali, portate: a) dalla fattura n. 1/16 EL 4.1.16 emessa dalla SALCI S.r.l. per l'importo di € 390,00 oltre interessi legali dal dovuto (4.1.16) al soddisfo;
b) dalla fattura n. 7 EL 24.2.15 emessa dal Geom. per l'importo di € 300,00 oltre interessi legali dal Parte_3
dovuto (24.2.15) al soddisfo;
c) dalla fattura n. 33 EL 14.5.15 emessa dal Geom.
per l'importo di € 461,28 oltre interessi legali dal dovuto (14.5.15) al Parte_3
soddisfo, ovviamente salvo che gli importi di dette due fatture EL collaboratore EL
CTU non siano già stati ricompresi nell'importo ELla liquidazione ELla CTU di cui appresso si dirà”).
Ritenuto poi che la soccombenza EL convenuto giustificasse, oltre che la sua condanna al pagamento ELle spese di lite, anche la sua condanna al pagamento di somma equitativamente determinata ex art. 96, comma terzo, c.p.c. nella ricorrenza di
“un'evidente colpa grave EL convenuto, consistita - anche dopo il deposito ELla
CTU (ottobre 2015) che aveva inequivocabilmente e scientificamente individuato nei vizi ed incompletezze ELl'impianto fognario di parte convenuta la causa ELle percolazioni ed infiltrazioni di liquami maleodoranti - nell'avere, piuttosto che decidere di provvedere immediatamente alla eliminazione ELla gravissima situazione dei luoghi, magari aderendo alla proposta ex art. 185bis fatta dal Giudice ELl'epoca, deciso di continuare a resistere in giudizio in modo pervicace” (e che
“nel caso specifico si stima equo indicare in € 2.200,00 - e cioè in una somma pari a circa il 70% ELle spese di lite - l'entità ELla condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c., avuto riguardo alla permanente e grave situazione di inquinamento ambientale che la condotta EL convenuto – tenuta anche dopo le risultanze ELla CTU e, a quanto risulta, sino ad oggi - ha determinato non avendo posto immediatamente fine alla fuoriuscita continua di liquami mediante l'esecuzione ELle opere indicate dal
CTU)”, con sentenza n. 4091/2021 EL 7.10.2021 così statuiva infine, in via definitiva, l'adito Tribunale:”
P Q M
[….] DICHIARA, per le causali di cui in motivazione, che i danni e pregiudizi subiti dall'attore in considerazione ELle infiltrazioni di liquami fognari vanno ascritti, ex art. 2051 c.c., a responsabilità EL convenuto e, per l'effetto, CONDANNA alla Parte_1 Parte_1
realizzazione ELle opere di intervento necessarie ad eliminare le causa ELle infiltrazioni indicate al punto 5 e più dettagliatamente nell'allegato 8 ELla relazione tecnica EL C.T.U. Ing. depositata in data 10.10.2015 (e che si ha Persona_1
in parte qua per integralmente qui richiamata). CONDANNA al Parte_1
pagamento, in favore di ELla somma di €. 1.151,68, oltre Parte_2
interessi legali dal dovuto al soddisfo, portata dalle fatture meglio indicate in motivazione, detratti gli importi di dette fatture eventualmente già ricompresi nell'importo ELla liquidazione ELla CTU. CONDANNA, altresì, al Parte_1
rimborso ELle spese processuali sostenute da parte attrice che si liquidano in complessivi € 3.148,70 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, nonchè € 214,00 per spese vive. CONDANNA infine, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di ELla Parte_1 Parte_2
somma di € 2.200,00, ai sensi ELl'art. 96, 3^ comma c.p.c. RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione ELle parti. PONE definitivamente a carico di Parte_1
le spese di CTU, già liquidate, con provvedimento EL 20.1.2016, in complessivi €
4.051,73 di cui € 500,00 per spese vive oltre I.V.A. e C.C.P. se dovute e salva rivalsa ELl'anticipatario”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con citazione tempestivamente Parte_1
notificata il 7.4.2022, appello in via principale fondato sull'assunto che a torto fosse stato ritenuto - dapprima dal c.t.u. e, a seguire, dal primo giudice - che l'impianto fognario ELl'immobile di esso appellante non fosse stato dotato di vasca FF: in realtà – si obiettava - “Nel corso EL giudizio di primo grado l'odierno appellante ha sempre sostenuto che quanto dedotto dal C.T.U. non corrispondesse al vero e che la fossa FF fosse in realtà regolarmente presente nell'impianto fognario. A riprova di ciò il sig. aveva prodotto la relazione tecnica ELla Pt_1 Controparte_1 attestante il progetto di fossa settica tipo FF. Nonostante ciò, il C.T.U. non ha ritenuto di effettuare degli scavi più approfonditi che avrebbero permesso immediatamente di rilevare la presenza ELla fossa FF e disporre, in luogo degli interventi indicati EL costo di ben € 38.218,24, ELle alternative di ripristino e manutenzione di indubbio minor costo. A conferma di quanto già all'epoca dei fatti asserito dal sig. quest'ultimo ha oggi richiesto una perizia giurata (all. 2) Pt_1
inerente al proprio impianto fognario che ha, infatti, smentito quanto affermato dal
C.T.U. In particolare, il Dott. Arch. , previa rimozione ELla Persona_2
pavimentazione, ha dato contezza che si è resa immediatamente visibile la presenza ELla fossa FF, contrariamente a quanto affermato nel precedente giudizio”.
Indi, con il suo secondo motivo di impugnazione, l'appellante denunciava che la gravata sentenza fosse viziata da ultrapetizione poiché – deduceva – “l'accertamento ELla presenza di un guasto alle tubazioni di scarico ELle acque piovane, sul quale si
è molto dilungato il C.T.U. sia nelle operazioni peritali che nella relazione, esula sia dalle lagnanze attoree sia dal mandato conferito al C.T.U. sia dall'oggetto ELla causa, non pertinente alle acque bianche. Il sistema di scarico ELle acque bianche, infatti, deve essere completamente autonomo e non può assolutamente confondersi con il sistema fognario riservato esclusivamente alle acque nere dei liquami fognari.
Pertanto, con ciò la sentenza merita di essere riformata non solo in punto di accertamento ELla presenza di liquami dovuti all'assenza di fossa settica tipo FF nel sistema fognario ELla proprietà EL convenuto e di opere per la eliminazione ELle cause, ma anche in punto di smaltimento ELle acque meteoriche”.
In subordine, con il suo terzo motivo, lamentava l'appellante che, non essendo mai state le sue condotte improntate a mala fede, in ogni caso non si giustificasse la sua condanna anche al pagamento di detta somma equitativamente determinata ex art. 96, comma terzo, c.p.c.
Per il che esso concludeva chiedendo alla Corte adita di “disporre in Parte_1
via preliminare la rinnovazione ELla C.T.U. sul punto decisivo ELla esistenza ELla fossa FF nell'impianto fognario ELl'appellante; dire e ritenere che la eventuale soccombenza EL convenuto in ogni caso non è imputabile a malafede, dolosa o colposa, EL convenuto – appellante e, per l'effetto, revocare la condanna al pagamento ELla somma di euro 2.200,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c.; riformare totalmente o parzialmente la condanna alle spese EL giudizio anche all'esito ELla disponenda
C.T.U. Spese e compensi dei due gradi EL giudizio”.
§§§
Costituitosi in contraddittorio, obiettava che quanto l'appellante Parte_2
aveva posto a fondamento EL suo principale motivo di impugnazione trovasse smentita già nella circostanza che il c.t. di fiducia ELlo stesso Geom. Pt_1
, non avesse “mai eccepito, sebbene presente per tutto il corso ELle Controparte_2
operazioni peritali, l'esistenza di una fossa settica "tipo FF", ed anzi il predetto ctp, nelle proprie controdeduzioni alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio presentate nel termine accordato, riferiva che il proprio rappresentato, con pec EL
14.5.2015, ha dichiarato "di essere disposto a realizzare un nuovo sistema fognante,
a regola d'arte, di tipo FF per lo smaltimento ELle acque reflue provenienti dall'edificio di sua proprietà, in modo da eliminare le lamentate infiltrazioni". Tale dichiarazione, che è coerente al risultato ELla videoispezione effettuato nel corso ELla ctu, evidenzia che la parte odierna appellante era assolutamente a conoscenza ELla mancanza EL predetto presidio di depurazione e smaltimento”. Circostanza – questa – ulteriormente confermata dal fatto che “con pec proveniente dal primo difensore ELl'appellante EL 31.1.2022 (non coperta dal vincolo ELla riservatezza) lo stesso dichiarava: "di avere intenzione di dare esecuzione alla sentenza e di essersi affidato ad un tecnico per ottenere le dovute autorizzazioni per la realizzazione ELle opere" (doc. 4). Certamente la dichiarazione di dover chiedere la autorizzazione amministrativa ed incominciare i lavori smentisce l'esistenza di una vasca FF. Ma oggi, in grado di appello, controparte con un improvviso reviremènt sostiene di aver dichiarato nell'intero giudizio di primo grado che non corrispondesse a vero che la fossa FF non fosse regolarmente presente nell'impianto fognario. Mai, in realtà, questa contestazione è stata sollevata, nel corso ELla CTU, da parte EL Invero, nel corso ELla ctu ed a mezzo ELla Pt_1
videoispezione, ed in particolare nell'accesso EL 13.2.2015, si è potuto rilevare che l'impianto di depurazione è costituito "soltanto da un'unica grande vasca con pareti laterali in cemento armato e fondo in pietrame. Non si è trovata traccia al suo interno di liquami fognari né di detriti sulle pareti perimetrali (come nella precedente prova EL 14.10.2014). Dai successivi accertamenti eseguiti attraverso i tubi di scarico EL pozzetto... si è potuto verificare che tra gli stessi e la vasca di cui sopra non esiste alcuna fossa biologica tipo FF (v. allegato n. 6)". In merito a tale assunto che evidenzia l'esistenza di un'unica grande vasca con il fondo in pietrame, quindi con scarico a perdere, peraltro mai collegata con gli scarichi e quindi mai utilizzata, non vi è alcuna indicazione di segno contrario o diverso nelle note tecniche alla ctu presentate dal ctp EL ed ancor più, in tutti gli atti di Pt_1
causa non vi è alcuna deduzione volta a contestare quanto accertato dal ctu nel corso di ciascun accesso sui luoghi. Malgrado tutto ciò la parte appellante, sorprendentemente, oggi in grado di appello per la prima volta, sostiene "che la fossa FF fosse in realtà presente nell'impianto fognario". Sul punto non giova la relazione ELl'arch. che descrive lo stato dei luoghi dopo sei anni e otto Per_2
mesi dal deposito ELla relazione di CTU. La linea difensiva assunta dal in Pt_1
grado di appello contraddice quanto dal medesimo sostenuto in punto di fatto in primo grado”.
Quanto al secondo motivo ELl'appello di controparte, obiettava esso che Parte_2
“come è agevole comprendere, le acque piovane costituiscono una concausa danneggiante, che aggrava il pregiudizio lamentato giacché, restando assorbite da un terreno fortemente contaminato, a causa ELla dispersione libera e senza alcun presidio di depurazione ELle acque nere provenienti dalla proprietà EL dove Pt_1
vivono pure altre famiglie, concorrono a veicolare le particelle di materiale organico e quant'altro inquinante, facendole giungere abbondanti sino alla proprietà limitrofa ELl'odierno appellato. In ragione di ciò, correttamente il ctu ha descritto e valutato questa concausa indicandone le origini, e quanto necessario per la sua eliminazione, il tutto in assoluta coerenza con quanto in domanda;
quindi le perdite di acque diverse da quelle fognarie vanno considerate ed eliminate”.
Contestata la fondatezza anche EL terzo motivo articolato dal in subordine, Pt_1
esso concludeva chiedendo, pertanto, che l'appello di controparte fosse Parte_2
rigettato in ogni sua parte.
§§§
Venuti in udienza, in esito alla trattazione ELla causa la Corte, anche alla luce degli innovativi principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite ELla Suprema Corte - in materia di attività EL c.t.u. c.d. “percipiente” – con Cass.SS.UU. 3086/2022,
Cass.SS.UU. 5624/2022 e Cass.SS.UU. 6500/2022, dava seguito all'istanza di parte appellante di rinnovazione ELle attività peritali.
Acquisito il relativo elaborato le parti venivano rimesse ad udienza di precisazione ELle conclusioni, raccolte le quali la causa era posta in decisione.
§§§
Il nuovo accertamento peritale si discosta da quanto rassegnato dal primo c.t.u.
Il nuovo c.t.u., non prima di aver dato atto che “le lamentate infiltrazioni di liquami non sono più presenti, e non è più possibile individuarne le cause e indicarne i rimedi”, affermava infatti che “I rilievi effettuati nel corso ELle odierne operazioni peritali hanno permesso di accertare che, in effetti, l'impianto fognario ELl'edificio a differenza di quanto affermato dal ctu EL procedimento di primo grado, Pt_1
risulta dotato di fossa FF”; nonché, ed a tal punto in termini apparentemente decisivi, che “in occasione EL sopralluogo ho constatato che il Sig. aveva Pt_1
precedentemente provveduto a rimuovere una porzione di pavimentazione compresa tra il chiusino n. 1 ed il chiusino n. 2, mettendo a nudo il coperchio in cemento ELla detta fossa FF. E poiché parte ELla fossa risulta ancora coperta dalla pavimentazione (la quale è la stessa esistente all'epoca degli accertamenti EL primo c.t.u., come si evince dal confronto tra la fotografia scattata nel corso ELle odierne operazioni peritali e quella scattata dal primo ctu e riprodotta nella pagina seguente), è certo che la stessa non può essere stata collocata in epoca successiva alle operazioni peritali eseguite dal precedente ctu, ma è preesistente”.
Opina il nuovo c.t.u. che sia “probabile che il precedente ctu sia stato ingannato dalla mancanza, sulla pavimentazione, di un chiusino d'ispezione e dal fatto che il coperchio ELla fossa è totalmente coperto e nascosto dalla pavimentazione stessa”.
E ribadisce infine – dopo aver dato atto che “Al fine di verificare il corretto funzionamento ELl'impianto fognario, dopo aver fatto aprire al Sig. i tre Pt_1
chiusini presenti sulla pavimentazione (n. 1, n. 2 e n. 3 in planimetria) e il coperchio ELla fossa FF, ho fatto aprire alcuni rubinetti ELl'abitazione e ho constatato che i reflui provenienti dall'abitazione raggiungono un primo pozzetto (chiusino n. 1) ove sono ubicati due sifoni tipo “EN”, da qui si immettono nella fossa FF (nella quale avviene la separazione ELla parte solida dalla parte liquida) e, tramite una tubazione in pvc, la parte liquida proveniente dalla fossa FF si riversa nella vasca assorbente che è ispezionabile attraverso i chiusini n. 2 e n. 3” – che “non avendo rinvenuto le lamentate infiltrazioni, che aveva invece rilevato il ctu nel 2015, ed avendo inoltre constatato che l'impianto fognario funziona correttamente, Pt_1
non ho elementi per individuare le cause degli sversamenti a suo tempo verificatisi”, ed ancora e soprattutto che “Certo è, però, che gli stessi non possono essere addebitati alla mancanza ELla fossa FF – conclusione cui era giunto il precedente ctu – in quanto la fossa esiste ed esisteva già all'epoca ELle precedenti operazioni peritali, ancorché il ctu non l'abbia rilevata”.
Ritiene la Corte, peritus peritorum, che la diligenza e perizia con cui il primo c.t.u.
(che, come s'è visto, secondo il nuovo c.t.u. sarebbe stato grossolanamente “…… ingannato dalla mancanza, sulla pavimentazione, di un chiusino d'ispezione e dal fatto che il coperchio ELla fossa è totalmente coperto e nascosto dalla pavimentazione stessa”) poneva in essere i suoi accertamenti non si prestino ad essere disattese sulla base ELla sola ed esclusiva considerazione, in realtà nient'affatto di significatività univoca, che la pavimentazione che il nuovo c.t.u., all'atto di fare accesso sui luoghi, constatava che ricoprisse soltanto parte ELla sottostante fossa FF (e, a ben vedere, non si comprende perché il non abbia doverosamente Pt_1
atteso l'accesso EL nuovo c.t.u. prima di alterare lo stato dei luoghi, ed abbia così proceduto a rimuovere anticipatamente – a voler dare credito a ricostruzione EL genere - detta “porzione di pavimentazione compresa tra il chiusino n. 1 ed il chiusino n. 2”) fosse “la stessa esistente all'epoca degli accertamenti EL primo c.t.u., come si evince dal confronto tra la fotografia scattata nel corso ELle odierne operazioni peritali e quella scattata dal primo ctu e riprodotta nella pagina seguente”: giacchè ben potrebbe darsi il caso che, così per come dovrà infine riconoscersi all'esito di quanto si va ad illustrare, detta pavimentazione non sia stata, piuttosto, interamente ricomposta dopo il suo svellimento e - solo successivamente all'insorgere EL contenzioso refluito in atti di causa – la posa in opera nel relativo sottosuolo di una vasca FF.
E che nessun manufatto EL genere insistesse al di sotto ELla pavimentazione EL cortile ELla villa EL sino, quantomeno, al momento in cui il primo c.t.u. Pt_1
procedeva alle sue operazioni di campagna appare, infine, certo poiché a concludere in tali termini il primo c.t.u. giungeva sulla base di dati inoppugnabili.
Anzitutto, infatti – dopo aver ricevuto dal c.t. di fiducia EL rilievo Pt_1
planimetrico dei luoghi recante indicazione ELl'esatto sito ELla vasca FF e EL pozzo assorbente che, a dire ELl'odierno appellante, ivi sarebbero stati realizzati al momento ELl'edificazione (da parte ELl'impresa di costruzioni di cui lo stesso Pt_1
era titolare) ELl'immobile – detto primo c.t.u. rilevava, “Al di sotto di due dei tre chiusini di ispezione ELl'impianto fognario riscontrabili a quota pavimentazione esterna posta all'interno ELla proprietà EL resistente (ove, secondo quanto riportato nel rilievo prodotto allo scrivente dal Geom. - v. allegato n.
7 - Controparte_2
dovevano essere collocati la vasca FF ed il pozzo assorbente), due chiusini di calcestruzzo che, per la tipologia EL sistema di apertura adoperato e per la difficoltà conseguente riscontrata dagli operai messi a disposizione ELlo scrivente nel tentativo di rimuoverli, facevano sorgere la convinzione che non siano stati mai rimossi prima EL sopralluogo per eventuali e necessari interventi di espurgo, contrariamente a quanto riferito dal resistente allo scrivente e riportato a verbale durante l'incontro tenutosi presso il proprio Studio Tecnico in data 14/05/2015 (v. foto nn. 8 e 9 ELl'allegato n. 1). Per quanto sopra, sono stati operati sui citati chiusini due aperture all'interno ELle quali è stata inserita una tavola di legno che ha raggiunto la profondità di mt. 2,59 in corrispondenza EL chiusino n. 2 e di mt.
2,75 in corrispondenza EL chiusino n. 3 (v. allegato n. 1 – foto nn. 10 e 11). Dalle due successive estrazioni ELla stessa tavola si è potuto riscontrare come la predetta fosse totalmente asciutta così come prima EL suo inserimento (v. allegato n. 1 – foto n. 12). La stessa tavola è stata inserita all'interno di uno dei due fori operati nei chiusini di cui sopra ed estratta dopo aver versato una consistente quantità d'acqua all'interno EL primo pozzetto ove sono allocati i sifoni fognari tipo EN (chiusino n. 1 – v. allegato n. 3) con il medesimo risultato ottenuto dalla precedente prova e cioè la tavola si presentava perfettamente asciutta (v. allegato n. 1 – foto n. 13).
Un'ulteriore prova idraulica è stata eseguita versando ELl'acqua all'interno ELla caditoia posta a Nord-Ovest in prossimità ELl'impianto fognario (v. allegato n. 1 – foto n. 14) verificando che la stessa non fuoriusciva sia all'interno ELla vasca posta al di sotto dei chiusini n.
2-3 sia dalla tubazione (pluviale) allocata in prossimità EL muro di confine, in direzione Nord – Sud, la quale ha il suo punto terminale d'uscita direttamente sulla Via Simone EL PO (v. foto n. 15 ELl'allegato n. 1)”.
Si potrebbe obiettare che il predetto rilievo planimetrico consegnato dal c.t. di fiducia EL al c.t.u. riportasse indicazioni erronee: va, piuttosto, riconosciuto che Pt_1
riportasse indicazioni rimaste allo stato di progetto se si pone mente all'indagine termografica ed alla videoispezione endoscopica che, onde sgomberare il campo da ogni residuo dubbio, scrupolosamente il primo c.t.u. non si asteneva dal demandare
(dietro autorizzazione EL G.I. EL 22/01/2015) a collaboratore specializzato (il Geom.
; videoispezione il cui esito fornisce infine irrefutabile prova Parte_3
ELl'assenza sui luoghi – sino a quel 2015 – di alcuna vasca FF.
Detto collaboratore specializzato, all'esito dei suoi accertamenti, concludeva che
“dalle eseguite video-ispezioni endoscopiche ELl'impianto fognario nel cortile di proprietà EL Sig. si è potuto accertare che sia la botola n. 2 che la n. Parte_1
3 (rimosse) consentono l'ispezione soltanto ad un'unica grande vasca con pareti laterali in cemento armato e fondo in pietrame. Non si è trovata traccia al suo interno di liquami fognari né di detriti sulle pareti perimetrali (come nella precedente prova EL 14/10/2014). Dai successivi accertamenti eseguiti attraverso i tubi di scarico EL pozzetto ove sono allocati i sifoni “EN”, il tubo che si innesta a Nord nella vasca di cui sopra e l'imbocco ELla caditoia EL cortile, si è potuto verificare che tra gli stessi e la vasca di cui sopra non esiste alcuna fossa biologica tipo FF e che i liquami fognari provenienti dal citato pozzetto scarichino, quindi,
a perdere nel sottosuolo senza alcun trattamento di depurazione (v. allegato n. 6).
Quanto sopra è stato confermato anche dalla video-ispezione effettuata attraverso la tubazione che si innesta sulla parete Nord ELla vasca in c.a. alla quale si accede dai chiusini nn. 2-3, dalla quale si è riscontrata la presenza di ragnatele all'interno ELla stessa, il che dimostra che tale tubo è in atto inattivo (v. allegato n.6)”.
Nessun dubbio allora – conclude la Corte – che la vasca FF di cui dà conto la suddetta c.t. di parte (a firma ELl'Arch. ) sia stata Persona_2
fraudolentemente posata in opera sui luoghi solo in un momento successivo alla conclusione dei primitivi accertamenti peritali. Ciò che, ad abundantiam, rimane definitivamente avvalorato da quanto l'appellato ha, nell'opporsi al tentativo di frode processuale di controparte, inteso porre in evidenza: ed invero, poiché al tempo sui luoghi non c'era alcuna vasca FF, ben si comprende perché il c.t. di parte che per conto EL prendeva parte alle operazioni peritali (il sullodato Geom. Pt_1 CP_2
) non abbia, nel momento in cui gli veniva trasmessa la relazione provvisoria
[...]
EL c.t.u. Ing. mosso alcun rilievo alla conclusione che sui luoghi non Per_1
insistesse, per l'appunto, alcuna vasca FF, semmai significando (come premesso in narrativa) che il avesse “con pec EL 14.5.2015 … dichiarato "di essere Pt_1
disposto a realizzare un nuovo sistema fognante, a regola d'arte, di tipo FF per lo smaltimento ELle acque reflue provenienti dall'edificio di sua proprietà, in modo da eliminare le lamentate infiltrazioni"”; e, d'altro canto, si giustifica – senza invece apparire una nota stonata - che (come pure premesso in narrativa) “con pec proveniente dal primo difensore ELl'appellante EL 31.1.2022 (non coperta dal vincolo ELla riservatezza) lo stesso dichiarava: "di avere intenzione di dare esecuzione alla sentenza e di essersi affidato ad un tecnico per ottenere le dovute autorizzazioni per la realizzazione ELle opere" (doc. 4)”.
§§§
Nessun vizio di ultrapetizione – si passa a considerare, nel vaglio EL secondo motivo di impugnazione EL – affetta la sentenza impugnata dacchè, stante quanto il Pt_1
lamentava con la sua originaria citazione ed il congruente mandato che il Parte_2
primo giudice conseguentemente affidava al nominato c.t.u., pienamente conducente deve dirsi che quest'ultimo - dopo aver accertato come “il pluviale interrato posto all'interno ELla proprietà EL resistente che ha il suo punto terminale d'uscita sulla via Simone EL PO in prossimità EL cancello pedonale …… sia rotto in due punti e deformato in un altro …. Tali inconvenienti riscontrati nella predetta tubazione sono stati confermati anche attraverso ELle prove termografiche eseguite sia all'interno ELla proprietà EL ricorrente che in quella di proprietà EL resistente che hanno confermato la presenza di anomalie termiche proprio in corrispondenza dei punti in cui la tubazione pluviale è rotta o deformata (v. allegato n.6 – pagg. nn. 23-25)” – abbia assegnato debita rilevanza (dal primo giudice correttamente mutuata nella sua sentenza):
- sia alla circostanza che non solo gli scarichi fognari ma anche “le acque piovane confluenti all'interno ELla caditoia posta sul piazzale ELla proprietà EL Sig. confluiscono in un unico pozzo a perdere posto tra il Parte_1
pozzetto ove sono allocati i sifoni fognari tipo EN (a Nord), il muro di contenimento EL ricorrente (ad Ovest) e la vasca a perdere non utilizzata
(posta a Sud)”: cosicchè è la somma ELle acque luride e di quelle piovane – e non soltanto le prime - ad “imbibire il terrapieno che si trova tra il muro di confine tra le due proprietà e l'unica vasca rilevata (anch'essa a perdere).
Tali liquidi, presumibilmente, si incanalano verso l'ingresso pedonale ELl'immobile (lato Sud) e fuoriescono in parte sul muro di confine (nella proprietà EL Sig. in più punti (A1-A5)”, Parte_2
- sia pure alla circostanza che “le precipitazioni meteoriche sembrerebbero aver determinato ELle cavità nel terrapieno in corrispondenza dei punti ove sono state riscontrate lesioni nella tubazione pluviale posta all'interno ELla proprietà EL Sig. : cavità che “favoriscono le percolazioni Parte_1
individuate durante i sopralluoghi effettuati, in particolare, nella zona A5 (v. pag.25 ELl'allegato n.6)”.
La condizione ELl'impianto di smaltimento ELle acque piovane affluenti sul piazzale ELla villa EL Raciti constatata, all'atto ELle operazioni di campagna, dal c.t.u. si rivelava – deve dunque riconoscersi - concausa tale da aggravare le lamentate infiltrazioni di liquami in danno ELl'adiacente fondo EL non men che Parte_2
esattamente l'odierno appellante è stato, pertanto, condannato ad intervenire anche sullo stesso impianto.
§§§
Si è già detto ELla malafede (tale da rendere pure ipotizzabile la consumazione, nella specie, EL ELitto p. e p. dall'art. 374 c.p.: di talchè – ex art. 331, comma quarto,
c.p.p. - va disposta la trasmissione di copia ELla presente sentenza alla Procura ELla
Repubblica presso il locale Tribunale, per quanto di competenza) dimostrata nell'occorso dal donde deve rigettarsi anche il suo terzo ed ultimo motivo di Pt_1
appello, articolato in linea subordinata.
E per tutto quanto si è avuto modo di osservare e ritenere va, conclusivamente, mantenuta ferma la statuizione finale EL primo giudice che condannava l'odierno appellante “alla realizzazione ELle opere di intervento necessarie ad eliminare le causa ELle infiltrazioni indicate al punto 5 e più dettagliatamente nell'allegato 8 ELla relazione tecnica EL C.T.U. Ing. depositata in data Persona_1
10.10.2015”: al netto, tuttavia, ELla posa in opera sui luoghi di vasca FF, cui il provvedeva, verosimilmente, in epoca successiva e prossima dalla data Pt_1
summenzionata EL 31.1.2012. L'appello veicolato in atti da deve essere dunque rigettato (al di là EL Parte_1
fatto che, come si ripete, la condanna EL primo giudice oggi rimanga ristretta all'esecuzione ELle opere suddette ulteriori e diverse da quella – di posa in opera sui luoghi di vasca FF – già realizzata dall'appellante in esecuzione di disegno fraudolento).
Le spese EL grado vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano - sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (EL cui scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 deve - in ragione EL valore ELla causa - farsi applicazione), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà ELl'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche ed il pregio ELl'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 2.058,00 x fase di studio + € 1.418,00 x fase introduttiva + € 2.131,50 x fase di trattazione + € 2.429,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Correlativamente, le spese di rinnovazione ELla c.t.u. vanno poste a definitivo carico EL Pt_1
Deve, inoltre, darsi atto ELla sussistenza a carico ELlo stesso ELl'obbligo di Pt_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte - definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza EL
Tribunale di Catania n. 4091/2021 EL 7.10.2021 proposto, con citazione EL
7.4.2022, da nei confronti di – così provvede: Parte_1 Parte_2
- rigetta l'appello,
- pone a definitivo carico di le spese di rinnovazione ELla c.t.u., Parte_1
- condanna al pagamento ELle spese di giudizio, che si liquidano Parte_1
in complessivi € 8.036,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto ELla sussistenza a carico di ELl'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002, - visto l'art. 331, comma quarto, c.p.p., onera la Cancelleria ELla trasmissione di copia ELla presente sentenza alla Procura ELla Repubblica presso il locale Tribunale, per quanto di competenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio EL 6.III.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)