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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/07/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1176/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. FIUMARA Parte_1 C.F._1
ANGELO ATTORE contro
( ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
e (C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. ANTONIO Controparte_2 C.F._3
POSABELLA CONVENUTI
CONCLUSIONI
Solo la parte attrice ha insistito nelle difese a seguito del mutamento del rito, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto del 31.1.2024 , premesso di essere divenuto titolare dell'usufrutto dell'immobile Parte_1 sito in Fiumicino, Via dei Collettori 951, che il nudo proprietario al quale era Persona_1
pagina 1 di 3 subentrato, aveva concesso in locazione a e con contratto Controparte_1 Controparte_2 decorrente dal 1.2.2017, registrato il 17.2.2017, al canone di Euro 500,00 mensili, deduceva che il contratto si era rinnovato per altri quattro anni con scadenza al 31.1.2025 ed intimava a tale data la licenza per finita locazione, avendo inviato disdetta con racc.ta 23.02.2023, e li citava per la convalida.
Si costituivano i conduttori opponendosi alla convalida;
deducevano che la disdetta non era stata motivata ai sensi dell'art. 3 comma 1 L.
9.12.1996 n. 431 e che pertanto il contratto doveva intendersi rinnovato di ulteriori 4 anni alla scadenza del 31.1.2025.
Gli intimati disconoscevano la lettera racc.ta inviata dai conduttori che sostenevano di non aver mai ricevuto.
all'udienza del 13 maggio 2024 veniva emessa ordinanza provvisoria di rilascio e mutato il rito;
a seguito del mutamento del rito solo e non anche e Parte_2 Controparte_1 [...] proseguiva nelle difese, promuoveva il procedimento di mediazione depositando memoria CP_2 integrativa con cui ribadiva l'infondatezza delle contestazioni di controparte e concludeva per la scadenza del contratto e per la conferma dell'ordinanza di rilascio che aveva fissato la data per l'esecuzione al 30.4.2025.
La domanda è fondata e va accolta. Come già acclarato nell'ordinanza provvisoria di rilascio emessa in data 13 maggio 2024, a prescindere dalla prima raccomandata di disdetta che la parte intimante ha documentato di aver inviato ad uno solo dei conduttori, la notifica dell'intimazione di licenza per finita locazione costituisce valida comunicazione di disdetta;
secondo la Cassazione l'intimazione può contenere la disdetta in quanto da essa si trae l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il contratto, nel caso di specie appare tempestivamente notificata prima dei sei mesi della scadenza ed è direttamente riferibile al locatore in virtù della procura al difensore che l'ha sottoscritta (Cass. ordinanza 28471/2017 sent. 8443/1995 e n. 409/2006 e n. 263 del 2011).
Le spese di causa, che secondo la procedura adottata non sarebbero spettate al locatore (Cass. sent.
3969/2007) vengono liquidate in dispositivo comprensive anche delle spese di mediazione, in base alla modesta attività occorsa e vengono poste a carico della parte conduttrice che con l'opposizione proposta, peraltro poi non coltivata nel merito, ha causato la prosecuzione del giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara che il contratto di locazione stipulato tra - al quale era subentrato Persona_1 Pt_1 pagina 2 di 3 ex parte locatoris - e e è cessato alla data del Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
31.1.2025; conferma in via definitiva l'ordine di rilascio da parte dei convenuti in favore di , Parte_1 dell'immobile sito in Fiumicino, Viale dei Collettori n. 951, piano terra, interno A, confermando la data di esecuzione al 30.04.2025;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 complessive € 1.651,00 di cui € 160,00 per spese vive ed € 1.491,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Civitavecchia, 9 luglio 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1176/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. FIUMARA Parte_1 C.F._1
ANGELO ATTORE contro
( ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
e (C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. ANTONIO Controparte_2 C.F._3
POSABELLA CONVENUTI
CONCLUSIONI
Solo la parte attrice ha insistito nelle difese a seguito del mutamento del rito, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto del 31.1.2024 , premesso di essere divenuto titolare dell'usufrutto dell'immobile Parte_1 sito in Fiumicino, Via dei Collettori 951, che il nudo proprietario al quale era Persona_1
pagina 1 di 3 subentrato, aveva concesso in locazione a e con contratto Controparte_1 Controparte_2 decorrente dal 1.2.2017, registrato il 17.2.2017, al canone di Euro 500,00 mensili, deduceva che il contratto si era rinnovato per altri quattro anni con scadenza al 31.1.2025 ed intimava a tale data la licenza per finita locazione, avendo inviato disdetta con racc.ta 23.02.2023, e li citava per la convalida.
Si costituivano i conduttori opponendosi alla convalida;
deducevano che la disdetta non era stata motivata ai sensi dell'art. 3 comma 1 L.
9.12.1996 n. 431 e che pertanto il contratto doveva intendersi rinnovato di ulteriori 4 anni alla scadenza del 31.1.2025.
Gli intimati disconoscevano la lettera racc.ta inviata dai conduttori che sostenevano di non aver mai ricevuto.
all'udienza del 13 maggio 2024 veniva emessa ordinanza provvisoria di rilascio e mutato il rito;
a seguito del mutamento del rito solo e non anche e Parte_2 Controparte_1 [...] proseguiva nelle difese, promuoveva il procedimento di mediazione depositando memoria CP_2 integrativa con cui ribadiva l'infondatezza delle contestazioni di controparte e concludeva per la scadenza del contratto e per la conferma dell'ordinanza di rilascio che aveva fissato la data per l'esecuzione al 30.4.2025.
La domanda è fondata e va accolta. Come già acclarato nell'ordinanza provvisoria di rilascio emessa in data 13 maggio 2024, a prescindere dalla prima raccomandata di disdetta che la parte intimante ha documentato di aver inviato ad uno solo dei conduttori, la notifica dell'intimazione di licenza per finita locazione costituisce valida comunicazione di disdetta;
secondo la Cassazione l'intimazione può contenere la disdetta in quanto da essa si trae l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il contratto, nel caso di specie appare tempestivamente notificata prima dei sei mesi della scadenza ed è direttamente riferibile al locatore in virtù della procura al difensore che l'ha sottoscritta (Cass. ordinanza 28471/2017 sent. 8443/1995 e n. 409/2006 e n. 263 del 2011).
Le spese di causa, che secondo la procedura adottata non sarebbero spettate al locatore (Cass. sent.
3969/2007) vengono liquidate in dispositivo comprensive anche delle spese di mediazione, in base alla modesta attività occorsa e vengono poste a carico della parte conduttrice che con l'opposizione proposta, peraltro poi non coltivata nel merito, ha causato la prosecuzione del giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara che il contratto di locazione stipulato tra - al quale era subentrato Persona_1 Pt_1 pagina 2 di 3 ex parte locatoris - e e è cessato alla data del Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
31.1.2025; conferma in via definitiva l'ordine di rilascio da parte dei convenuti in favore di , Parte_1 dell'immobile sito in Fiumicino, Viale dei Collettori n. 951, piano terra, interno A, confermando la data di esecuzione al 30.04.2025;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 complessive € 1.651,00 di cui € 160,00 per spese vive ed € 1.491,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Civitavecchia, 9 luglio 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 3 di 3