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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9904/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9904/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...], il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Antimo Angelino, come da procura in atti C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza-ingiunzione n. ROI-000061315 del 18.06.2024
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.07.2024 il ricorrente, indicato in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. ROI-000061315 del 18.06.2024, notificata dall' di Aversa il CP_1
27.06.2024, con la quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di Euro 2.416,25, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione delle norme di cui all'art. 2, comma 1- bis del decreto legge 12.09.1983, n 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983, n. 638,
e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Deduceva l'istante che l'ordinanza -ingiunzione opposta era relativa all'atto di accertamento prot. n.
.2001.14.06.2017.0069628, riferito all'anno 2016, notificato il 07.09.2017, a titolo di rettifica CP_1 sanzione amministrativa pecuniaria;
che l' già in data 19.09.2022 aveva notificato ordinanza- CP_1 ingiunzione n. OI-000256998 del 24.08.2022, con richiesta di pagamento della complessiva somma di € 23.500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, richiamando il medesimo atto di accertamento prot. n. .2001.14.06.2017.0069628 del 07.09.2017; che avverso tale ordinanza CP_1 aveva proposto formale opposizione con ricorso R.G. n. 12474/2022 dinanzi al Tribunale di Napoli
Nord, Sezione Lavoro, procedimento definito con sentenza n. 2236/2024, pubblicata il 03/05/2024, di accoglimento della domanda e annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000256998 del
24.08.2022, notificata il 19.09.2022 per mancata notifica del verbale di accertamento presupposto;
che, pertanto, l'ordinanza ingiunzione opposta n. ROI-000061315, del 18.06.2024, risultava palesemente illegittima anche per violazione dell'art. 14 legge 689/1981,secondo cui “…gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…”, nonché per prescrizione, atteso che, ai sensi dell'art. 28 legge
689/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nell'atto opposto si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la presunta infrazione.
Tanto premesso chiedeva “a) In via principale, accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, annullare l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000061315, del 18.06.2024, notificata il 27.06.2024; b) In via subordinata, annullare in parte e/o modificare l'ordinanza-ingiunzione opposta, anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, riducendola al minimo edittale;
c) In ulteriore subordine, disporre, ai sensi dell'art. 26 L. 689/81, la concessione all'opponente del pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria inflittagli, considerate le condizioni economiche in cui lo stesso si trova”, vinte le spese di lite.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo dichiarare cessata la materia del contendere, con CP_1 compensazione delle spese di lite, per avere in sede di autotutela, annullato l'Ordinanza ingiunzione opposta.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87). Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che l'annullamento in sede di autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. ROI-000061315 del 18.06.2024 (cfr. stampa archivio
, da cui si evince l'annullamento dell'ordinanza opposta), abbia soddisfatto la pretesa del CP_2 ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice Dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese di contributo, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 12/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9904/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...], il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Antimo Angelino, come da procura in atti C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza-ingiunzione n. ROI-000061315 del 18.06.2024
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.07.2024 il ricorrente, indicato in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. ROI-000061315 del 18.06.2024, notificata dall' di Aversa il CP_1
27.06.2024, con la quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di Euro 2.416,25, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione delle norme di cui all'art. 2, comma 1- bis del decreto legge 12.09.1983, n 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983, n. 638,
e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Deduceva l'istante che l'ordinanza -ingiunzione opposta era relativa all'atto di accertamento prot. n.
.2001.14.06.2017.0069628, riferito all'anno 2016, notificato il 07.09.2017, a titolo di rettifica CP_1 sanzione amministrativa pecuniaria;
che l' già in data 19.09.2022 aveva notificato ordinanza- CP_1 ingiunzione n. OI-000256998 del 24.08.2022, con richiesta di pagamento della complessiva somma di € 23.500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, richiamando il medesimo atto di accertamento prot. n. .2001.14.06.2017.0069628 del 07.09.2017; che avverso tale ordinanza CP_1 aveva proposto formale opposizione con ricorso R.G. n. 12474/2022 dinanzi al Tribunale di Napoli
Nord, Sezione Lavoro, procedimento definito con sentenza n. 2236/2024, pubblicata il 03/05/2024, di accoglimento della domanda e annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000256998 del
24.08.2022, notificata il 19.09.2022 per mancata notifica del verbale di accertamento presupposto;
che, pertanto, l'ordinanza ingiunzione opposta n. ROI-000061315, del 18.06.2024, risultava palesemente illegittima anche per violazione dell'art. 14 legge 689/1981,secondo cui “…gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…”, nonché per prescrizione, atteso che, ai sensi dell'art. 28 legge
689/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nell'atto opposto si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la presunta infrazione.
Tanto premesso chiedeva “a) In via principale, accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, annullare l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000061315, del 18.06.2024, notificata il 27.06.2024; b) In via subordinata, annullare in parte e/o modificare l'ordinanza-ingiunzione opposta, anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, riducendola al minimo edittale;
c) In ulteriore subordine, disporre, ai sensi dell'art. 26 L. 689/81, la concessione all'opponente del pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria inflittagli, considerate le condizioni economiche in cui lo stesso si trova”, vinte le spese di lite.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo dichiarare cessata la materia del contendere, con CP_1 compensazione delle spese di lite, per avere in sede di autotutela, annullato l'Ordinanza ingiunzione opposta.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87). Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che l'annullamento in sede di autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. ROI-000061315 del 18.06.2024 (cfr. stampa archivio
, da cui si evince l'annullamento dell'ordinanza opposta), abbia soddisfatto la pretesa del CP_2 ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice Dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese di contributo, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 12/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano