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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/08/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
5540/2023 in data 18/10/2023, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Riponti
parte attrice
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Girardi e Andrea
Codroico parte convenuta
avente per oggetto: lesione personale;
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità della società in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, per i fatti e i motivi sopra descritti, condannarsi la medesima società a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali,
patiti e patiendi, per i titoli sopra descritti, in favore del Sig. dedotta la somma di € 29.000,00 Parte_1
di cui al documento 29 – offerta reale - allegato dall'attore al proprio atto di citazione, come emersi in corso di causa, sulla base della CTU espletata, dei documenti e delle testimonianze in atti, e ove occorrendo anche con criteri equitativi, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e interessi legali dal 11.11.2020,
data dell'incidente, o in subordine dal 17.11.2020, data di messa in mora, o in ulteriore subordine dalla data della domanda, al saldo effettivo.
Spese e compensi di causa rifusi, da maggiorarsi di rimborso spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%, o come per legge;
spese di CTU, nonché di consulenze tecniche di parte, rifuse.
In via istruttoria: al solo fine di evitare decadenze, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze formulate in atto di citazione dd. 02.10.2023 e non ammesse, da aversi qui per integralmente trascritte e non rinunciate”.
per parte convenuta:
“ in via principale: rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
Pag. 2 di 9 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali
15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”
MOTIVI DELLA DECISIONE
in proprio e quale titolare della Parte_1
“Ortofrutta Moriago di AR CO - che si occupa della vendita di prodotti agroalimentari all'ingrosso e al minuto - conveniva in giudizio “ Controparte_1
per sentirla condannare al risarcimento dei
[...]
danni subiti al mercato ortofrutticolo di Treviso il giorno
11/11/2020.
Il si trovava a terra, intento a porgere la merce PT
acquistata alla figlia e collaboratrice che si Tes_1
trovava all'interno del cassone del camion, quando il suo piede destro veniva schiacciato dalla ruota di un carrello elevatore guidato da un dipendente dell' CP_1
L'attore chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni al piede e anche del danno patrimoniale: il non aveva potuto lavorare per PT
mesi e di conseguenza era stato necessario delegare a terzi le operazioni di carico della merce al mercato ortofrutticolo, sostenendo il relativo costo;
aveva dovuto
Pag. 3 di 9 ripristinare un furgone perché quello da lui normalmente usato non poteva essere guidato dalla figlia;
inoltre dalla mensilità di dicembre 2020 sino al settembre 2021 aveva dovuto assumere una nuova dipendente con un contratto di lavoro intermittente, sig.ra che coadiuvava CP_2
i suoi collaboratori nelle attività del negozio;
l'assenza del , poi, aveva determinato una contrazione del PT
reddito.
La convenuta si costituiva in giudizio e ammetteva la propria responsabilità, quale datore di lavoro dell'autore del fatto, tanto da avere già versato tramite la propria assicurazione la somma di euro 29.000; chiedeva di respingere la domanda attorea perché quanto pagato copriva l'intero danno, evidenziando che il aveva anche PT
percepito un indennizzo di euro 5.620 in ragione della polizza infortuni sottoscritta con Itas Mutua;
contestava le voci di danno prospettate dall'attore.
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e
C.T.U. medico legale;
veniva esperito un tentativo di conciliazione che dava esito negativo;
la causa veniva infine rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
1. Il fatto come descritto in citazione non è contestato e neppure la responsabilità del conducente del mezzo che schiacciò il piede del – e del suo datore di PT
lavoro ex art 2049 cod. civ., odierna parte convenuta in
Pag. 4 di 9 giudizio – è in contestazione.
2. Punto controverso è l'individuazione del danno e la sua liquidazione.
2.a Il danno non patrimoniale
Il C.T.U. medico legale, dr – alla cui Persona_1
relazione ci si riporta integralmente – ha così concluso:
“Il sig. a causa dell'evento traumatico Parte_1
del 11.11.2020 descritto in atti (trauma del piede destro schiacciato da ruota di muletto), riportava le seguenti
lesioni: frattura della base del II, III e IV metatarso con distacco di frammenti nelle parti molli contigue, frattura
del calcagno a decorso obliquo e con distacco parcellare,
in corrispondenza della superficie articolare inferiore con
l'osso navicolare.
2. Residuano i seguenti postumi permanenti delle predette lesioni a carico dell'arto inferiore destro: tumefazione
dolente di piede, calcagno e caviglia, rigidità di caviglia
(tibio-tarsica limitata di 1/4) con zoppia di fuga e
accosciamento incompleto omolateralmente, disestesie diffuse al piede, ipotrofia muscolare della gamba.
3. È conseguito un periodo di invalidità biologica
temporanea complessivo di 210 giorni, frazionabili in 45 giorni a totale, 60 giorni a parziale al 75%, 105 giorni a
parziale al 50%.
4. Si riconosce un periodo di inabilità temporanea
lavorativa come commerciante ortofrutticolo di durata
Pag. 5 di 9 complessiva pari a 210 giorni (analoga al danno biologico temporaneo), frazionabili in 45 giorni a totale (fino
all'abbandono delle stampelle) ed ulteriori 60 giorni a
parziale al 50% (ripresa del carico ed iniziale trattamento dell'algodistrofia del piede destro).
5. Residua un danno biologico permanente stimabile nella misura del 8% (otto per cento), con lievi ripercussioni
negative dei postumi sulle condizioni soggettive del danneggiato (nella fattispecie in ambito lavorativo e
sportivo).
6. I postumi permanenti non sono produttivi di una
riduzione permanente della capacità lavorativa specifica
(titolare di negozio di ortofrutta) con modica interferenza con lo stile di vita ed i livelli di funzionamento
personale e sociale.
7. Il livello di sofferenza intrinseca della danneggiata
determinato dalle lesioni e dai postumi invalidanti sia definibile di grado medio nel periodo di malattia e di
grado medio-lieve a postumi stabilizzati.
8. L'ammontare complessivo delle spese sanitarie pertinenti
e congrue è pari ad un importo di 4206,25”.
Considerato che all'epoca del fatto il aveva 55 PT
anni, applicando le tabelle di liquidazione del danno del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024, il danno viene liquidato come segue:
• euro 16.528 per il danno permanente pari all'8%
Pag. 6 di 9 (compresa la sofferenza soggettiva interiore);
• euro 5.175 per i 45 giorni di incapacità totale (pari a euro 115 per un giorno di ITT);
• euro 5.175 per i 60 giorni di incapacità al 75%;
• euro 6.037,50 per i 105 giorni di incapacità al 50%.
Considerato quanto valutato dal consulente ai punti 5 e 6 delle conclusioni sopra riportati - ”lievi ripercussioni
negative dei postumi sulle condizioni soggettive del danneggiato (nella fattispecie in ambito lavorativo e
sportivo); e “I postumi permanenti non sono produttivi di una riduzione permanente della capacità lavorativa
specifica (titolare di negozio di ortofrutta) con modica
interferenza con lo stile di vita ed i livelli di funzionamento personale e sociale” – non sussistono i presupposti per un aumento per “personalizzazione”.
Complessivamente il danno non patrimoniale viene pertanto liquidato in euro 32.915,50.
2.b Il danno patrimoniale
Dalla deposizione resa dalla teste (si veda CP_2
il verbale di udienza del 4/6/20249), da quanto verificato dal CTU al punto 4 delle conclusioni sopra riportato - “ Si
riconosce un periodo di inabilità temporanea lavorativa come commerciante ortofrutticolo di durata complessiva pari
a 210 giorni (analoga al danno biologico temporaneo)- , dalle buste paga depositate dall'attore sub doc. 13,
risulta che effettivamente il dovette assumere la PT
Pag. 7 di 9 dipendente per sopperire alla sua CP_2
impossibilità di lavorare nel periodo di inabilità
temporanea ; il danno corrisponde pertanto alla retribuzione pagata alla dipendente fino al giugno 2021 = euro 5.356.
Le altre voci di danno patrimoniale indicate dall'attore non sono invece sufficientemente provate: non è provata la spesa o non è provato che la spesa/la diminuzione di reddito sia dipesa dall'infortunio occorso al PT
Il danno complessivo risulta pertanto pari ad euro
38.271,50 valutato all'attualità; essendo stati corrisposti euro 29.000 il 30/12/2022 , pari ad euro 29.870 attuali ,
parte convenuta è ora tenuta a versare ulteriori euro
8.401,50 - vanno tuttavia detratti i 5.620 euro ricevuti dal a titolo di indennizzo. PT
Vanno inoltre corrisposti gli interessi compensativi da calcolare sull'importo di euro 38.271,50 devalutato in base agli indici ISTAT alla data del fatto e rivalutato alla data del versamento dell'acconto; per il periodo successivo fino alla sentenza sul residuo;
dalla sentenza al saldo spettano gli interessi moratori.
3. Le spese di lite – liquidate in base al DM 55/2014 come aggiornato- vanno poste a carico della parte convenuta soccombente, ma parametrate al minimo importo in definitiva riconosciuto in favore dell'attore.
4. La spesa di CTU va posta a carico di parte convenuta.
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG nr 5540/2023:
1.condanna al Controparte_1
pagamento di euro 8.401,50 – da detrarre i 5.620 euro ricevuti dal a titolo di indennizzo- in favore di PT
; oltre interessi come in motivazione;
Parte_1
2.condanna alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
spese che si liquidano in euro 2.552 complessivamente per compenso professionale, oltre ad euro 547 per spese;
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
3.pone la spesa di CTU definitivamente a carico di parte convenuta Controparte_1
Così deciso a Treviso il 18/08/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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