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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/07/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 557 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LOMBARDO ASSUNTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/02/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 27/09/1997, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 851, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], e Persona_1
nata a [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La sig.ra è priva di redditi propri pertanto il sig si impegna a Parte_1 Controparte_1
versare a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento del coniuge la somma di €300,00 3) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra Controparte_1
a mezzo bonifico bancario e/o on diversa modalità che concordemente Parte_1
decideranno, ntro e non oltre il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento della figlia Per_2
la somma di €300,00 che sebbene maggiorenne non è economicamente autosufficiente, e tali somme verranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge. Tutte le spese straordinarie per la figlia maggiorenne saranno corrisposte da ambedue i coniugi nella misura del 50% ciascuno (spese mediche) 4) Per quanto concerne il diritto di visita, i figli Per_
e maggiorenni decideranno in autonomia con quale genitore trascorrere le Per_2
festività più importanti, fermo restando il loro diritto/dovere di trascorrere le predette festività con il padre e con la madre in modo alternato. I figli ovviamente, potranno pernottare con il padre quando lo desidereranno e ove lui stabilirà e potranno trascorrere periodi più o meno lunghi di vacanza con lui;
I coniugi si impegnano ad essere ambedue presenti alle ricorrenze importanti per i figli, senza recriminazione alcuna in loro presenza, con modalità tali che la loro presenza abbia carattere satisfattivo per i figli stessi. 5) La casa coniugale, sita in Messina,
Via Maria Grazia Cutuli, c/da Campolino, n. 2, di proprietà indivisa di ambedue i coniugi nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata alla sig.ra che vi abiterà Parte_1
unitamente ai due figli. Si da atto che il sig. non vive più presso Controparte_1
l'abitazione coniugale. In forza di quanto sopra tutti i consumi inerenti alle utenze domestiche a partire dalla data di deposito del presente atto sono a carico della sig.ra , Parte_1
così come le riparazioni aventi carattere ordinario. Per i pagamenti che dovessero pervenire successivamente al deposito del ricorso che riguardano consumi antecedenti a tale data, gli stessi dovranno essere effettuati da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Le eventuali spese di straordinaria amministrazione e relativi alla casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, ove inerenti lavori necessari, dovranno essere preventivamente concordate in ordine all'an e al quantum e sostenute da ambedue i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
6) Il sig. , a seguito della sottoscrizione e del deposito del presente Controparte_1
accordo, provvederà nel più breve tempo possibile, a trasferire la propria residenza anagrafica presso altra abitazione;
7) I ricorrenti espressamente dichiarano che il fondo patrimoniale costituito in data 22.11.2012 con atto in notar venga mantenuto. 8) I Persona_3
ricorrenti dichiarano di non avere conti correnti ne bancari ne postali, dichiarano altresì che non hanno presentato negli ultimi tre anni dichiarazione dei redditi”.
All'udienza del 25/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 27/09/1997, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 851, parte II, serie A. Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 26/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 557 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LOMBARDO ASSUNTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/02/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 27/09/1997, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 851, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], e Persona_1
nata a [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La sig.ra è priva di redditi propri pertanto il sig si impegna a Parte_1 Controparte_1
versare a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento del coniuge la somma di €300,00 3) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra Controparte_1
a mezzo bonifico bancario e/o on diversa modalità che concordemente Parte_1
decideranno, ntro e non oltre il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento della figlia Per_2
la somma di €300,00 che sebbene maggiorenne non è economicamente autosufficiente, e tali somme verranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge. Tutte le spese straordinarie per la figlia maggiorenne saranno corrisposte da ambedue i coniugi nella misura del 50% ciascuno (spese mediche) 4) Per quanto concerne il diritto di visita, i figli Per_
e maggiorenni decideranno in autonomia con quale genitore trascorrere le Per_2
festività più importanti, fermo restando il loro diritto/dovere di trascorrere le predette festività con il padre e con la madre in modo alternato. I figli ovviamente, potranno pernottare con il padre quando lo desidereranno e ove lui stabilirà e potranno trascorrere periodi più o meno lunghi di vacanza con lui;
I coniugi si impegnano ad essere ambedue presenti alle ricorrenze importanti per i figli, senza recriminazione alcuna in loro presenza, con modalità tali che la loro presenza abbia carattere satisfattivo per i figli stessi. 5) La casa coniugale, sita in Messina,
Via Maria Grazia Cutuli, c/da Campolino, n. 2, di proprietà indivisa di ambedue i coniugi nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata alla sig.ra che vi abiterà Parte_1
unitamente ai due figli. Si da atto che il sig. non vive più presso Controparte_1
l'abitazione coniugale. In forza di quanto sopra tutti i consumi inerenti alle utenze domestiche a partire dalla data di deposito del presente atto sono a carico della sig.ra , Parte_1
così come le riparazioni aventi carattere ordinario. Per i pagamenti che dovessero pervenire successivamente al deposito del ricorso che riguardano consumi antecedenti a tale data, gli stessi dovranno essere effettuati da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Le eventuali spese di straordinaria amministrazione e relativi alla casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, ove inerenti lavori necessari, dovranno essere preventivamente concordate in ordine all'an e al quantum e sostenute da ambedue i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
6) Il sig. , a seguito della sottoscrizione e del deposito del presente Controparte_1
accordo, provvederà nel più breve tempo possibile, a trasferire la propria residenza anagrafica presso altra abitazione;
7) I ricorrenti espressamente dichiarano che il fondo patrimoniale costituito in data 22.11.2012 con atto in notar venga mantenuto. 8) I Persona_3
ricorrenti dichiarano di non avere conti correnti ne bancari ne postali, dichiarano altresì che non hanno presentato negli ultimi tre anni dichiarazione dei redditi”.
All'udienza del 25/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 27/09/1997, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 851, parte II, serie A. Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 26/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.