Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli- Sezione Civile Prima - nelle persone dei magistrati:
Dott. Raffaele Sdino PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi GIUDICE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino GIUDICE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 21342/24 del Ruolo Generale degli Affari Civili avente ad oggetto: ricorso ex art. 473 bis. N. 29 (art. 9 l.div.) vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Parte_1
Di Costanzo, giusta procura a margine del ricorso
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
Resistente contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.10.2024, il sign. – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con la sign. il 28.10.1993 dal quale era nato il Controparte_1 Per_1
25.3.1995 – esponeva che con sentenza n. 8626/2017 di questo Tribunale è stata pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio ed è stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 295,00 mensili che – a CP_1 seguito della rivalutazione dal 2017 – oggi corrispondono ad € 347,00.
Ha, inoltre, aggiunto di essere passato a nuove nozze con la sign.ra , Parte_2 casalinga e di lavorare come usciere presso l'università Parthenope che tra poco cesserà di svolgere per raggiunti limiti di età. Il figlio ormai trentenne, ha già da tempo Per_1 raggiunto la sua indipendenza economica, è coniugato ed ha un bambino. Ha chiesto, pertanto, la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio posto a suo carico con la sentenza di divorzio.
Alla prima udienza del 13.3.2025, - verificata la regolare notifica del ricorso alla resistente (a mani proprie) - il ricorrente ha dichiarato: mi riporto al ricorso. è Per_1 sposato ed ha un figlio.
Verificata la regolarità della notifica alla resistente, il Gi ne ha dichiarato la contumacia. E' stata, inoltre, depositata l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
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Orbene, osserva il Collegio che l' art. 9, comma 1, della legge 1 ° dicembre 1970, n.
898 (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74) , nel consentire la revisione in ogni tempo delle statuizioni giudiziali in materia di assegno di divorzio allorché sopravvengano "giustificati motivi", rende palese come dette disposizioni - secondo una regola comune alle pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione al soggetto obbligato di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo - siano adottate rebus sic stantibus, rimanendo suscettive di modifica a fronte di successive variazioni della situazione di fatto posta a fondamento della decisione.
Il giudizio di revisione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, presuppone, com'è noto, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, la sopravvenienza di un fatto nuovo, tale da alterare l'equilibrio, così come stabilito nella stessa sentenza. In tale direzione, il giudice della modifica non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno (già accertati dal giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio) sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, dovendo, in definitiva, solo valutare se sono sopravvenute circostanze che giustifichino una diversa misura o modalità di corresponsione ed eventualmente anche la cessazione dell'obbligo di versamento (Cass. n. 22249/2007; Cass. n. 14143/2014).
La sentenza di divorzio dà luogo, infatti, ad un giudicato "rebus sic stantibus", non modificabile in relazione ai fatti già verificatisi, e che dunque avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio, ovvero a circostanze di cui le parti avrebbero comunque dovuto tener conto al momento della conclusione di eventuali accordi. A tal riguardo, una circostanza sopravvenuta non sempre conduce alla revoca ovvero alla modifica dell'obbligo di corrispondere l'assegno, ma è necessario che tale nuovo fatto sia idoneo a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca o alla modifica dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, che l'ex coniuge, titolare dell'emolumento, abbia acquisito la disponibilità di mezzi adeguati ovvero l'effettiva possibilità di procurarseli, in relazione all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, o che le condizioni economiche del coniuge obbligato si siano a tal punto deteriorate da rendere insostenibile l'onere posto a suo carico (cfr. Cass. n. 10133/2007).
Avuto riguardo al merito, il Collegio ritiene fondata la domanda di modifica della sentenza di divorzio come proposta dal sign. attesa, peraltro, l'assenza di Pt_1 costituzione da parte della resistente, unica legittimata ad agire per il figlio che all'epoca del divorzio viveva presso di lei. La non si è costituita e non ha formulato CP_1 alcuna domanda.
Il figlio della coppia, oggi ha 30 anni e non è più meritevole di mantenimento da Per_1 parte del padre, tenuto conto, inoltre, del fatto che si è sposato ed ha una figlia.
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A ciò consegue la revoca del suddetto assegno di mantenimento per il figlio a Per_1 carico di a far data dal presente ricorso. Parte_1
Le spese del giudizio - stante la contumacia della resistente – sono dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica della sentenza n. 2846/2007:
- Revoca l'assegno di mantenimento per dovuto dal sign. Per_2 Pt_1 alla sign.ra con decorrenza dal ricorso;
[...] Controparte_1
- conferma nel resto la sentenza;
- spese non ripetibili.
Napoli, 14.3. 2025
Il G.rel. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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