TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5933 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg5324 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5324 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Separazione giudiziale
[...]
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MOCCIA
MARIAFRANCESCA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Generale Orsini n.46,
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MOCERINO
ARIANNA presso cui elettivamente domicilia in Napoli al Viale
Campi Flegrei n.7/A,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 13/05/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, si accordavano alle stesse condizioni di cui alla proposta conciliativa del GI, che recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• - assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che Controparte_1
l'abiterà unitamente ai minori;
- affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre con previsione del diritto del padre di tenerli con
2 sé due pomeriggi a settimana il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 21.00 e due fine settimana al mese dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica alle ore 20.00, con pernotto presso il padre;
i figli trascorreranno con il padre 15 giorni anche non continuativi durante il periodo estivo (nei mesi da luglio a settembre) da concordarsi col coniuge entro il 30 giugno di ciascun anno;
lo stesso vale per la madre con sospensione del calendario di visita per le due settimane in cui i minori staranno in vacanza con lei;
nonché con la regola dell'alternanza il padre terrà con sé i minori il 24, 25 dicembre, il 31 dicembre, 1 gennaio, Pasqua e lunedì in Albis nonché tutti
i festivi dell'anno; i minori inoltre staranno con il padre il giorno del suo compleanno, onomastico e festa del papà mentre staranno con la madre il giorno del suo compleanno, onomastico e festa della mamma;
il compleanno
e l'onomastico dei minori verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori in caso di disaccordo vale la regola dell'alternanza;
• - il ricorrente si obbliga a trasferire in favore del figlio minore il Per_1
trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via
Marco Polo n.35, primo piano, scala B, interno 3, e a tal fine le parti nomineranno un curatore speciale di comune accordo;
• - Il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
l'importo mensile versato di €. 550,00 Controparte_1
(cinquecentocinquanta/00) per il mantenimento dei figli, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
• - Inoltre, il sig. resta onerato a provvedere al 50% Parte_1
delle eventuali spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Napoli siglato con il COA;
• - l'autovettura Audi modello Q3 resterà intestata al sig. Pt_1
• -assegno di mantenimento a carico del sig. in favore Parte_1
della sig.ra di €.50.00 mensili oltre Controparte_1
rivalutazione annuale ISTAT come per legge;
• - con rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata;
3 • - la sig.ra provvede alla restituzione entro 30 giorni di tutti gli CP_1
effetti personali, compresi gli orologi e i documenti del sig. ” Pt_1
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi dei minori. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n. 94, parte II, s. Parte_2
A, sez. O, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2012) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
4 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5324 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Separazione giudiziale
[...]
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MOCCIA
MARIAFRANCESCA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Generale Orsini n.46,
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MOCERINO
ARIANNA presso cui elettivamente domicilia in Napoli al Viale
Campi Flegrei n.7/A,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 13/05/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, si accordavano alle stesse condizioni di cui alla proposta conciliativa del GI, che recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• - assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che Controparte_1
l'abiterà unitamente ai minori;
- affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre con previsione del diritto del padre di tenerli con
2 sé due pomeriggi a settimana il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 21.00 e due fine settimana al mese dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica alle ore 20.00, con pernotto presso il padre;
i figli trascorreranno con il padre 15 giorni anche non continuativi durante il periodo estivo (nei mesi da luglio a settembre) da concordarsi col coniuge entro il 30 giugno di ciascun anno;
lo stesso vale per la madre con sospensione del calendario di visita per le due settimane in cui i minori staranno in vacanza con lei;
nonché con la regola dell'alternanza il padre terrà con sé i minori il 24, 25 dicembre, il 31 dicembre, 1 gennaio, Pasqua e lunedì in Albis nonché tutti
i festivi dell'anno; i minori inoltre staranno con il padre il giorno del suo compleanno, onomastico e festa del papà mentre staranno con la madre il giorno del suo compleanno, onomastico e festa della mamma;
il compleanno
e l'onomastico dei minori verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori in caso di disaccordo vale la regola dell'alternanza;
• - il ricorrente si obbliga a trasferire in favore del figlio minore il Per_1
trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via
Marco Polo n.35, primo piano, scala B, interno 3, e a tal fine le parti nomineranno un curatore speciale di comune accordo;
• - Il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
l'importo mensile versato di €. 550,00 Controparte_1
(cinquecentocinquanta/00) per il mantenimento dei figli, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
• - Inoltre, il sig. resta onerato a provvedere al 50% Parte_1
delle eventuali spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Napoli siglato con il COA;
• - l'autovettura Audi modello Q3 resterà intestata al sig. Pt_1
• -assegno di mantenimento a carico del sig. in favore Parte_1
della sig.ra di €.50.00 mensili oltre Controparte_1
rivalutazione annuale ISTAT come per legge;
• - con rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata;
3 • - la sig.ra provvede alla restituzione entro 30 giorni di tutti gli CP_1
effetti personali, compresi gli orologi e i documenti del sig. ” Pt_1
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi dei minori. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n. 94, parte II, s. Parte_2
A, sez. O, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2012) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
4 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
5