TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/06/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 20502/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 20502/2024 vg promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CATALANO ROSANNA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CILLO CLEMENTINA CP_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in ARDORE il 19/05/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ARDORE (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 11/11/2005 maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Monza in data 12/06/2019.
Con ricorso depositato il 02/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARDORE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra entro il girono 5 di ogni mese, mediante Pt_1 CP_1 bonifico sulle coordinate bancarie che verranno comunicate, la somma mensile di euro 600 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne, convivente con la madre e non Per_1 economicamente autosufficiente, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida del Tribunale di Torino;
DISPONE inoltre che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di assegno divorzile, entro il Pt_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sulle coordinate bancarie che verranno comunicate, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso congiunto, la somma mensile di euro 100 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, fino a quando la stessa non raggiungerà un reddito di euro 1000 mensili, da documentarsi a cura della sig.ra con cadenza annuale entro la data del 30.07; CP_1 DA' ATTO che le parti dichiarano che il sig. verserà alla sig.ra entro 30 giorni dal Pt_1 CP_1 deposito del presente ricorso congiunto la somma di euro 2000 a conguaglio degli arredi della cucina, dichiarando per il resto le parti avere così regolato ogni reciproco rapporto e di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra con eccezione del ritiro da parte della sig.ra a sua cura e spese, CP_1 della biancheria da corredo ancora presente presso il sig. Pt_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/6/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 20502/2024 vg promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CATALANO ROSANNA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CILLO CLEMENTINA CP_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in ARDORE il 19/05/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ARDORE (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 11/11/2005 maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Monza in data 12/06/2019.
Con ricorso depositato il 02/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARDORE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra entro il girono 5 di ogni mese, mediante Pt_1 CP_1 bonifico sulle coordinate bancarie che verranno comunicate, la somma mensile di euro 600 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne, convivente con la madre e non Per_1 economicamente autosufficiente, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida del Tribunale di Torino;
DISPONE inoltre che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di assegno divorzile, entro il Pt_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sulle coordinate bancarie che verranno comunicate, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso congiunto, la somma mensile di euro 100 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, fino a quando la stessa non raggiungerà un reddito di euro 1000 mensili, da documentarsi a cura della sig.ra con cadenza annuale entro la data del 30.07; CP_1 DA' ATTO che le parti dichiarano che il sig. verserà alla sig.ra entro 30 giorni dal Pt_1 CP_1 deposito del presente ricorso congiunto la somma di euro 2000 a conguaglio degli arredi della cucina, dichiarando per il resto le parti avere così regolato ogni reciproco rapporto e di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra con eccezione del ritiro da parte della sig.ra a sua cura e spese, CP_1 della biancheria da corredo ancora presente presso il sig. Pt_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/6/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.