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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/12/2024, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N. R.G. 592/2017
Il GOP all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza in data
27/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BASSU FILIPPO ricorrente e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. MARIA CP_2 P.IVA_2
ANTONIETTA CANU resistente
CONCLUSIONI: Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615 cpc depositato in data 10/10/2017 Parte_1
ha evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro,
l e l' proponendo opposizione CP_2 Controparte_3
avverso a) Cartelle di pagamento nn.: 1) 40220120003868241 anni 2006/07/08/09/10/11 07- notificata il 08-gen-
13 decaduta il 31-dic-07 e prescritta il 31-dic-11; 2) 40220130001110871 anni 2006/07/08/09/10/11 notificata il 24-apr-13 decaduta il 31-dic-07 e prescritta il 31-dic-11; 3) 40220130001904914 anni 006/07/08/09/10/11/12 notificata il 10-gen-14 decaduta il 31-dic-07 e prescritta il 31-dic-11;
d) ogni altro atto presupposto, consequenziale e successivo;
Ha dedotto di essersi recato presso la sede dell Controparte_3
, per avere contezza della regolarità della propria situazione
[...]
contributiva e di essere venuto a conoscenza dell'esistenza di ruoli iscritti a suo carico e delle conseguenti cartelle di pagamento, sopra enumerate;
oltre agli estratti di ruolo dai quali risultava un debito di € 32.562,50.
Ha eccepito la prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle nn.
40220120003868241, 40220130001110871 e 40220130001904914; la decadenza del concessionario dalla facoltà di riscuotere mediante ruolo i diritti di credito di cui alle cartelle nn. 40220120003868241,
40220130001110871 e 40220130001904914, in quanto per i contributi ed i premi non versati successivamente alla data del 1 gennaio 2004, ai sensi del
D.lgs. 46/99 art. 25 e 36 comma 6 (modificato dall'art. 4 della L.
350/2003), l'istituto ha l'obbligo di iscrivere i crediti in ruoli, resi esecutivi a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento, per cui la mancata iscrizione a ruolo nei termini indicati dei diritti di credito di cui alle cartelle nn. 40220120003868241,
40220130001110871 e 40220130001904914 determinava la decadenza del concessionario dalla facoltà di riscuotere mediante ruolo.
Ha chiesto:” 2) Previa sospensione, anche inaudita altera parte, delle cartelle di pagamento nn. 40220120003868241, 40220130001110871 e
pag. 2/7 40220130001904914. nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale e successivo., dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica e per l'effetto annullare gli atti impugnati;
3) Per l'effetto, dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il diritto dell
[...]
a pretendere l'adempimento dell'obbligazione Controparte_3
contributiva e sanzionatoria di cui alle cartelle di pagamento nn.
40220120003868241, 40220130001110871 e 40220130001904914.; 4) Per
l'effetto dichiarare il concessionario decaduto dalla facoltà di riscuotere mediante il ruolo i crediti di cui alle cartelle nn. 40220120003868241,
40220130001110871 e 40220130001904914.; 5) Con vittoria di competenze e spese.
Si è costituita in giudizio l ed ha contestato il contenuto del ricorso, in CP_2
quanto, del tutto infondato in fatto ed in diritto.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione e di un'azione accertativa della prescrizione senza azione esecutiva da parte dell'ente. Carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc.
Ha altresì eccepito la inammissibiltà del giudizio, posto che trattasi non di un giudizio impugnatorio, bensì di una azione di accertamento negativo del presunto credito contributivo e sanzionatorio portato dai ruoli esattoriali richiesti ed ottenuti dal . Controparte_4
Ha affermato che non si trattava di cartelle esattoriali bensì di avvisi di addebito emessi e notificati direttamente dall afferenti a contributi e CP_2
sanzioni non prescritti:
-avviso di addebito n. 40220120003868241 notificato il 8.01.2013
-avviso di addebito n. 40220130001110871 notificato il 24.04.2013
-avviso di addebito n.40220130001904914 notificato il 08.01.2013.
pag. 3/7 Ha contestato che alcuna prescrizione (c.d. intermedia) fosse maturata nelle more tra la notifica degli avvisi di addebito/cartelle esattoriali e la conoscenza degli estratti di ruolo impugnati con detto giudizio, non essendo decorso allo stato neppure un quinquennio.
Ha altresì eccepito il difetto di legittimazione passiva dell riguardo CP_2
all'eccepita prescrizione che sarebbe maturata dopo la notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito richiamati.
Ha chiesto: -la inammissibilità/nullità del ricorso per i motivi richiamati in narrativa e condannare parte opponente alla rifusione delle spese e dei compensi di lite;
- il difetto di legittimazione passiva dell - il difetto CP_2
di interesse ad agire - la tardività del giudizio ex artt. 24 e 29 Dlgs
n.46/'99 per le ragioni esposte in narrativa NEL MERITO: - respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare il ricorrente tenuto a pagare le somme di cui ai ruoli ed alle cartelle esattoriali/avvisi di addebito richiamate in precedenza, nonché gli ulteriori importi dovuti a titolo di sanzioni e spese, con vittoria di spese, diritti ed onorari. - condannare parte ricorrente al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, terzo comma c.p.c;- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Pur regolarmente citata non si è costituita in giudizio L
[...]
ed è stata dichiarata la contumacia. Controparte_5
La causa è stata istruita con documenti e all'esito delle note ex art. 127 ter cpc è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
pag. 4/7 È incontestato e risulta documentalmente che gli avvisi di addebito impugnati (dal 1° gennaio 2011 anche la riscossione coattiva dei crediti previdenziali dell è effettuata mediante un avviso di addebito CP_2
notificato dall'Istituto, che ha valore di titolo esecutivo per la riscossione e che sostituisce la cartella di pagamento), sono stati notificati: -avviso di addebito n. 40220120003868241 notificato il 8.01.2013 (v. doc. a2
;avviso di addebito n. 40220130001110871 notificato il 24.04.2013(v. CP_2
doc. b2 e avviso di addebito n.40220130001904914 notificato il CP_2
10/1/2014 (v. doc c2 . CP_2
Come è noto, l'art. 24 co. 5 del D.lgs. 26.2.1999, n. 46, che contiene la nuova disciplina della riscossione mediante ruolo delle entrate sia fiscali che patrimoniali dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici e previdenziali,, prevede che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”, termine che per consolidata giurisprudenza di legittimità deve ritenersi perentorio (così, ex multis, Cass., sez. lav. n. 17978 del 2008, n. 4506 del 2007, e n. 21863 del
2004 e successiva in termini).
La non tempestiva opposizione all'avviso di addebito, avente natura di titolo esecutivo, comporta in sede processuale l'incontrovertibilità, ossia l'incontestabilità del titolo medesimo, sicchè non è più consentito al contribuente di far valere la prescrizione che avrebbe dovuto essere eccepita nel termine decadenziale fissato dall'art. 24 del richiamato D.lgs.
Nel caso in esame, avendo il ricorrente omesso di formulare ricorso giudiziale nel termine perentorio di 40 giorni, per eccepire nel merito pag. 5/7 l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, è decaduto dalla possibilità di far valere la prescrizione pregressa.
L'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999 non preclude tuttavia la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
La predetta decadenza non determina anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.; ne consegue che "ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo" (v. anche Cass. n. 20425 del 2017; cfr. Cass.
n. 9906 del 2018).
Dopo la notifica della cartella decorre dunque un nuovo termine prescrizionale "breve".
Nel caso de qua, dalla data di notifica degli avvisi di addebito (8.01.2013,
24.04.2013 e 10/1/2014) e fino al deposito del ricorso (10/10/2017) nessun termine prescrizionale quinquennale è maturato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ogni ulteriore questione pur prospettata dalle parti in lite rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
pag. 6/7 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, sulla base del
Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546 art. 15 comma 2-sexies, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento in favore dell' delle spese di Parte_1 CP_2
lite che si liquidano in euro 1.884,00 per compenso, oltre spese generali (
15% );
13/12/2024 IL GOP
M. Francesca Scala
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N. R.G. 592/2017
Il GOP all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza in data
27/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BASSU FILIPPO ricorrente e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. MARIA CP_2 P.IVA_2
ANTONIETTA CANU resistente
CONCLUSIONI: Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615 cpc depositato in data 10/10/2017 Parte_1
ha evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro,
l e l' proponendo opposizione CP_2 Controparte_3
avverso a) Cartelle di pagamento nn.: 1) 40220120003868241 anni 2006/07/08/09/10/11 07- notificata il 08-gen-
13 decaduta il 31-dic-07 e prescritta il 31-dic-11; 2) 40220130001110871 anni 2006/07/08/09/10/11 notificata il 24-apr-13 decaduta il 31-dic-07 e prescritta il 31-dic-11; 3) 40220130001904914 anni 006/07/08/09/10/11/12 notificata il 10-gen-14 decaduta il 31-dic-07 e prescritta il 31-dic-11;
d) ogni altro atto presupposto, consequenziale e successivo;
Ha dedotto di essersi recato presso la sede dell Controparte_3
, per avere contezza della regolarità della propria situazione
[...]
contributiva e di essere venuto a conoscenza dell'esistenza di ruoli iscritti a suo carico e delle conseguenti cartelle di pagamento, sopra enumerate;
oltre agli estratti di ruolo dai quali risultava un debito di € 32.562,50.
Ha eccepito la prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle nn.
40220120003868241, 40220130001110871 e 40220130001904914; la decadenza del concessionario dalla facoltà di riscuotere mediante ruolo i diritti di credito di cui alle cartelle nn. 40220120003868241,
40220130001110871 e 40220130001904914, in quanto per i contributi ed i premi non versati successivamente alla data del 1 gennaio 2004, ai sensi del
D.lgs. 46/99 art. 25 e 36 comma 6 (modificato dall'art. 4 della L.
350/2003), l'istituto ha l'obbligo di iscrivere i crediti in ruoli, resi esecutivi a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento, per cui la mancata iscrizione a ruolo nei termini indicati dei diritti di credito di cui alle cartelle nn. 40220120003868241,
40220130001110871 e 40220130001904914 determinava la decadenza del concessionario dalla facoltà di riscuotere mediante ruolo.
Ha chiesto:” 2) Previa sospensione, anche inaudita altera parte, delle cartelle di pagamento nn. 40220120003868241, 40220130001110871 e
pag. 2/7 40220130001904914. nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale e successivo., dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica e per l'effetto annullare gli atti impugnati;
3) Per l'effetto, dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il diritto dell
[...]
a pretendere l'adempimento dell'obbligazione Controparte_3
contributiva e sanzionatoria di cui alle cartelle di pagamento nn.
40220120003868241, 40220130001110871 e 40220130001904914.; 4) Per
l'effetto dichiarare il concessionario decaduto dalla facoltà di riscuotere mediante il ruolo i crediti di cui alle cartelle nn. 40220120003868241,
40220130001110871 e 40220130001904914.; 5) Con vittoria di competenze e spese.
Si è costituita in giudizio l ed ha contestato il contenuto del ricorso, in CP_2
quanto, del tutto infondato in fatto ed in diritto.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione e di un'azione accertativa della prescrizione senza azione esecutiva da parte dell'ente. Carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc.
Ha altresì eccepito la inammissibiltà del giudizio, posto che trattasi non di un giudizio impugnatorio, bensì di una azione di accertamento negativo del presunto credito contributivo e sanzionatorio portato dai ruoli esattoriali richiesti ed ottenuti dal . Controparte_4
Ha affermato che non si trattava di cartelle esattoriali bensì di avvisi di addebito emessi e notificati direttamente dall afferenti a contributi e CP_2
sanzioni non prescritti:
-avviso di addebito n. 40220120003868241 notificato il 8.01.2013
-avviso di addebito n. 40220130001110871 notificato il 24.04.2013
-avviso di addebito n.40220130001904914 notificato il 08.01.2013.
pag. 3/7 Ha contestato che alcuna prescrizione (c.d. intermedia) fosse maturata nelle more tra la notifica degli avvisi di addebito/cartelle esattoriali e la conoscenza degli estratti di ruolo impugnati con detto giudizio, non essendo decorso allo stato neppure un quinquennio.
Ha altresì eccepito il difetto di legittimazione passiva dell riguardo CP_2
all'eccepita prescrizione che sarebbe maturata dopo la notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito richiamati.
Ha chiesto: -la inammissibilità/nullità del ricorso per i motivi richiamati in narrativa e condannare parte opponente alla rifusione delle spese e dei compensi di lite;
- il difetto di legittimazione passiva dell - il difetto CP_2
di interesse ad agire - la tardività del giudizio ex artt. 24 e 29 Dlgs
n.46/'99 per le ragioni esposte in narrativa NEL MERITO: - respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare il ricorrente tenuto a pagare le somme di cui ai ruoli ed alle cartelle esattoriali/avvisi di addebito richiamate in precedenza, nonché gli ulteriori importi dovuti a titolo di sanzioni e spese, con vittoria di spese, diritti ed onorari. - condannare parte ricorrente al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, terzo comma c.p.c;- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Pur regolarmente citata non si è costituita in giudizio L
[...]
ed è stata dichiarata la contumacia. Controparte_5
La causa è stata istruita con documenti e all'esito delle note ex art. 127 ter cpc è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
pag. 4/7 È incontestato e risulta documentalmente che gli avvisi di addebito impugnati (dal 1° gennaio 2011 anche la riscossione coattiva dei crediti previdenziali dell è effettuata mediante un avviso di addebito CP_2
notificato dall'Istituto, che ha valore di titolo esecutivo per la riscossione e che sostituisce la cartella di pagamento), sono stati notificati: -avviso di addebito n. 40220120003868241 notificato il 8.01.2013 (v. doc. a2
;avviso di addebito n. 40220130001110871 notificato il 24.04.2013(v. CP_2
doc. b2 e avviso di addebito n.40220130001904914 notificato il CP_2
10/1/2014 (v. doc c2 . CP_2
Come è noto, l'art. 24 co. 5 del D.lgs. 26.2.1999, n. 46, che contiene la nuova disciplina della riscossione mediante ruolo delle entrate sia fiscali che patrimoniali dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici e previdenziali,, prevede che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”, termine che per consolidata giurisprudenza di legittimità deve ritenersi perentorio (così, ex multis, Cass., sez. lav. n. 17978 del 2008, n. 4506 del 2007, e n. 21863 del
2004 e successiva in termini).
La non tempestiva opposizione all'avviso di addebito, avente natura di titolo esecutivo, comporta in sede processuale l'incontrovertibilità, ossia l'incontestabilità del titolo medesimo, sicchè non è più consentito al contribuente di far valere la prescrizione che avrebbe dovuto essere eccepita nel termine decadenziale fissato dall'art. 24 del richiamato D.lgs.
Nel caso in esame, avendo il ricorrente omesso di formulare ricorso giudiziale nel termine perentorio di 40 giorni, per eccepire nel merito pag. 5/7 l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, è decaduto dalla possibilità di far valere la prescrizione pregressa.
L'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999 non preclude tuttavia la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
La predetta decadenza non determina anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.; ne consegue che "ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo" (v. anche Cass. n. 20425 del 2017; cfr. Cass.
n. 9906 del 2018).
Dopo la notifica della cartella decorre dunque un nuovo termine prescrizionale "breve".
Nel caso de qua, dalla data di notifica degli avvisi di addebito (8.01.2013,
24.04.2013 e 10/1/2014) e fino al deposito del ricorso (10/10/2017) nessun termine prescrizionale quinquennale è maturato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ogni ulteriore questione pur prospettata dalle parti in lite rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
pag. 6/7 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, sulla base del
Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546 art. 15 comma 2-sexies, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento in favore dell' delle spese di Parte_1 CP_2
lite che si liquidano in euro 1.884,00 per compenso, oltre spese generali (
15% );
13/12/2024 IL GOP
M. Francesca Scala
pag. 7/7