Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/05/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
08.05.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127-
ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 547/2025
TRA
Parte 2 , rappresentati e difesi come in Parte 1
atti dagli avv.ti Domenico Barboni e Annamaria Nardone ricorrenti
E
in persona del CP 1 Controparte_2
ministro in carica p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417- bis c.p.c. dalle dott.sse Albanese Marilù e Giuseppina Tabone, funzionari in servizio presso 1 Controparte_3 di
Bergamo. resistente
OGGETTO: Carta Elettronica Docente
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso ritualmente notificato, i docenti Parte 1
agivano in giudizio contro il
[...]Parte_2
Controparte_2 innanzi all'intestato Tribunale in funzione di و
Giudice del Lavoro, per ivi sentire accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui,
107/2015, relativamente agli aa.ss. dal 2020/2021 al 2022/2023 e dell'a.s. 2024/2025, per il servizio prestato presso istituti scolastici nella provincia bergamasca;
con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in loro favore, della somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati.
Parte ricorrente, in particolare, lamentava la violazione, da parte del CP 2 convenuto, del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato (CGUE 18 maggio 2022 causa C-450/21), nel non riconoscere ai lavoratori a termine la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali cd. la c.d. Carta elettronica del Docente ex art. 1,
―
co. 121 L. n. 107 del 2015. contestandoSi costituiva in giudizio il Controparte_2 و
fermamente quanto ex adverso sostenuto ed argomentato;
insisteva, pertanto, per l'integrale rigetto delle avverse pretese, considerato il corretto agere dell'Amministrazione in linea con la normativa europea in punto di non discriminazione tra i lavoratori.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, definiva il giudizio con motivazione contestuale. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto entro i limiti di seguito indicati.
***
Si condivide pienamente l'iter argomentativo di cui alla recente
Sent. Trib. Bergamo n. 67/2023 che di seguito si ripropone nei suoi passaggi salienti.
A norma dell'art. 1, co. 121, L. n. 107/15 "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
[...] , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile".
I successivi D.P.C.M. del 23.09.2015 e del 28.11.2016, nell'identificare i "beneficiari della carta", hanno chiarito che la platea è composta dai "docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari" - art. 3.
Sulla base di tale disposizione, il CP_2 ha negato alla ricorrente la Carta Elettronica del Docente, in quanto titolare di contratto a termine negli aa.ss. per i quali è stato richiesto il beneficio.
Sulla questione oggetto del contendere, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi
"un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico... un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.".
Secondo il Consiglio ricorrerebbe un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti" corrispondente al canone di buona amministrazione;
canone che risulterebbe tradito da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti".
Sulla base di tali argomentazioni, il Consiglio di Stato ha concluso. affermando "il diritto dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso... Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati">>, sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale".
Il Consiglio di Stato ha, poi, ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, co. 121 ss. L. n. 107/2015; il Collegio è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs.
n. 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego), la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria.
Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento
"pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.
n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo".
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il
Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del CP 2 e non al personale docente a tempo
,
determinato di tale CP_2 il beneficio di un vantaggio
,
finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali", mediante la c.d. Carta Elettronica del Docente.
Ha, in proposito, osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa "è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP_2 وو
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di “ragioni oggettive" richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine".
Si tratta di elementi che "possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro", mentre va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto>> perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato".
Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla CGUE e sconfessando la tesi del CP 2 secondo cui la cd. Carta Elettronica del Docente non sarebbe correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico (e, pertanto, non rientrerebbe tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato) - non si può dubitare della riconducibilità della cd.
Carta Elettronica del Docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato e, conseguentemente, "della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata).
Avverso l'attribuzione della Carta Elettronica del Docente al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
In definitiva, pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata, deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n.
107/2015 (i D.P.C.M. del 23.09.2015 e del 28.11.2016, applicativi di tale disposizione, sono stati nelle more della decisione della
CGUE annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della cd. Carta
Elettronica del Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va affermato, quindi, che, in linea generale, la natura Contr non incide sulla temporanea del rapporto tra docente e titolarità del diritto a ricevere la Carta Elettronica.
Nel caso di specie, si osserva che i docenti hanno pacificamente lavorato presso istituti nella provincia bergamasca;
sul punto si veda la documentazione prodotta dal ricorrente (contratti di lavoro)
e lo stato matricolare depositato dalla parte convenuta. ΠIl CP 2 convenuto, infatti, non ha allegato né provato alcun concreto elemento che possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato ormai divenuta fatto notorio per effetto del contenzioso che ruota intorno al diverso trattamento degli uni e degli altri. Le varie previsioni in tema di formazione del personale docente l'art. 282 d.lgs n. 297/1994,
l'art. 28 CCNL 4.8.1995 Comparto Scuola, gli artt. 63 e 64 CCNL
27.11.2007 Comparto Scuola non operano, peraltro, alcuna
-
differenziazione al riguardo sulla base della natura a tempo determinato ovvero indeterminato del contratto di lavoro.
Gli argomenti spesi dal CP_2 per contestare la sussistenza degli altri presupposti di operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4, d'altronde, non si reputano decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle raggiunte dalla
Corte di Giustizia.
È vero che la Carta Docenti consente acquisti di beni durevoli e che l'incremento delle competenze derivante dai vari impieghi della medesima è destinato ad esplicare i suoi effettivi positivi sul servizio scolastico nel corso dell'intera vita lavorativa del docente ed è astrattamente condivisibile la considerazione che un tale
"ritorno" a lungo termine dell'investimento non è oggettivamente possibile per un docente a termine, tuttavia, l'erogazione del bonus con cadenza annuale e all'inizio dell'anno scolastico, rende evidente che, nelle intenzioni del legislatore, la ricaduta formativa degli acquisti che possono essere realizzati con la carta docente è messa in conto già nel medesimo anno scolastico e ciò consente di configurare comunque un “ritorno” dell'investimento anche per il docente a termine, quantomeno per quello che abbia un contratto fino al termine delle lezioni, come la ricorrente.
La natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro o l'esistenza di un termine, peraltro, non sono affatto garanzia rispettivamente di lunga durata o, al contrario, di brevità della relazione lavorativa;
a tal proposito, non si può dimenticare, infatti, che la permanenza in servizio del docente a tempo indeterminato percettore del bonus non è affatto certa, potendo questi trovarsi già verso il termine della sua carriera o in procinto di cogliere altre opportunità di lavoro. Analogamente, il sistema di reclutamento dei docenti consente spesso al docente a termine di essere più o meno rapidamente immesso in ruolo.
Il fatto che il docente sia a termine, dunque, non appare certo idoneo ad evocare l'esistenza di una ragione oggettiva di trattamento differenziato rispetto a tale vantaggio finanziario legato alla formazione si rivela costituire esso stesso il reale motivo della disparità di trattamento.
A questo proposito, va ricordato che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato,
“non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare" (Cass. n. 31149/2019).
Alla luce di quanto esposto in merito alla configurabilità di un'ingiustificata disparità di trattamento tra parte ricorrente e i docenti di ruolo, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea, infatti, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio".
Una volta disapplicata la parte dell'art. 1 co. 121 L. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, la doverosa applicazione anche a parte ricorrente della. restante parte della norma conduce ad affermare il suo diritto a percepire l'importo di € 500,00 nelle forme della cd. Carta
Elettronica Docente negli aa.ss. dedotti in giudizio e a qualificare la mancata attivazione della Carta Elettronica in suo favore come inadempimento al corrispondente obbligo del CP 2 convenuto. Contr Il deve essere, dunque, condannato non al pagamento diretto di € 500,00 per ogni anno scolastico, bensì ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma indicata
(o altro equipollente) per potere fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, co 121, L. n. 107/2015) dalla quale conseguirebbe una discriminazione al contrario.
Va, tuttavia, precisato che l'importo di € 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del
28.11.2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Solo per completezza si ricorda che nelle more del giudizio lo
Stato italiano per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato l'art. 15 d.l. 69/2023, per il quale "la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio.
2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Al di là del non chiaro riferimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare, va in ogni caso evidenziato che si tratta sicuramente di una disposizione che rende evidente che il beneficio della carta docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro.
La tesi appena esposta è stata nel complesso confermata dalla Cass.
n. 29961/2023, che ha statuito quanto segue.
La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, 1. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, 1. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 2 2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, 1. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della 1. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, 1. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, 1. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine. decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Da ultimo, la legge di Bilancio n. 207/2024 all'art. 1 co. 572-573-
574, ha riconosciuto automaticamente il beneficio della carta elettronica docenti anche ai docenti con contratto di lavoro con scadenza al 31/08/2025, per un importo fino ad € 500,00 da stabilirsi per ciascun anno;
si seguito il testo modificato dell'art. 1
c. 121 della L107/2015:
"121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo ((e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile))delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo ((fino a euro))500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
[...] , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. ((Con decreto del e del merito, di concerto con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123))".
Sulla scorta di tutto quanto passato in rassegna, in applicazione dei dicta della Suprema Corte, si accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la Carta Elettronica del Docente per gli aa.ss. dal 2020/2021 al 2022/2023 e dell'a.s. 2024/2025.
Sulla scorta di quanto passato in rassegna, la domanda attorea può trovare integrale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la Carta
Elettronica del Docente per gli aa.ss. dal 2020/2021 al
2022/2023 e dell'a.s. 2024/2025, per l'importo annuo stabilito dalla legge e condanna il Controparte_2
[...] a mettere a disposizione dei ricorrenti detta Carta
Docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna il Controparte_2 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.300,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 08.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta