Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/05/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3730/2024 R.G. trattenuto per la decisione in esito all'udienza del 17.04.2025
TRA
, nato in [...]/SP, Brasile, in data 15/04/1997; Parte_1
nato in [...]/SP, Brasile, in data Parte_2
10/02/1997; minorenne, nato il Parte_3
08/09/2022, in Santa Barbara d'Oeste/SP, Brasile, rappresentato dal padre
[...]
nata in Parte_2 Controparte_1
Americana/SP, Brasile, in data 11/09/1999; Controparte_2
nata in [...]/SP, Brasile, in data 23/06/1986;
[...] CP_3
minorenne, nata il [...], in [...]/SP, Brasile, rappresentato
[...]
dalla madre Controparte_2 CP_4
minorenne, nato il [...], in [...]/SP, Brasile, rappresentato
[...]
dalla madre Controparte_2 Persona_1
, nata in [...]/SP, Brasile, in data 06/11/1970;
[...] Persona_2
, minorenne, nata il [...], in [...]/SP, Brasile,
[...]
rappresentata dalla madre;
Persona_1 Controparte_5
, nato il [...], in [...]/SP, Brasile;
[...] Controparte_6
[...] Controparte_7
, nato in [...]/MT, Brasile, in data 04/09/1996;
[...] Persona_3
, minorenne, nato il [...], in [...]/MT, Brasile, rappresentato dal
[...]
padre ; , minorenne, nata il Controparte_7 Persona_4
11/05/2019, in Sinop/MT, Brasile, rappresentata dal padre , Controparte_7
ed , nata in [...]/MT, Brasile, in data Persona_5
25/08/1999; tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv Giovanni
Bonato (C.F. )) del Foro di Roma ed elettivamente C.F._1
domiciliati in Italia presso lo Studio legale in via Colleferro 15, Roma;
ricorrenti
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_8 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
SS (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope C.F._2
legis domiciliato, resistente
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.09.2024, i ricorrenti adivano l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis;
a tal fine, premettevano di essere diretti discendenti del sig. (o Persona_6 Per_7
o ), cittadino italiano, nato a [...], (Provincia di
[...] Persona_8
SS) in data 17/04/1896, il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano.
Più precisamente, i richiedenti esponevano: che il sig. emigrava Persona_6
in Brasile, ove si univa more uxorio con la sig.ra (o o Persona_9 Parte_4 Per_10
o o ) nella città di Espirito Santo do Rio do Peixe (Brasile), in Parte_5 Parte_6
data 06/09/1919; che dall'unione more uxorio tra il sig. e la sig.ra Persona_6 Per_9 nascevano, in Brasile, nata in data [...], (o
[...] Persona_11 Persona_12
o ), nato in data [...] e , nata in Controparte_9 CP_10 Persona_13
data 19/07/1932; dall'unione coniugale tra e Parte_7 [...]
è nata in data [...], nella città Persona_14 Persona_15
di Rinópolis (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con in data Persona_16
22/09/1960; dall'unione coniugale tra e Persona_17 Persona_18
(o ) sono nati: nato in [...]
[...] Persona_19 Parte_8
data 26/11/1969 ( il quale ha contratto matrimonio con in data Persona_20
11/09/1993) e nata in [...] in data [...], (la quale ha Persona_1
contratto matrimonio con , in data 14/12/2001); che Controparte_11
dall'unione coniugale tra e Parte_8 Persona_21
sono nati: nato in [...] in data [...] e Parte_2 [...]
nata in [...] in data [...]; che dall'unione tra Controparte_1 [...]
e è nato in [...] Parte_2 Persona_22 [...]
nato in data [...]; che dall'unione coniugale tra Parte_3 [...]
e sono nati: Persona_1 Controparte_11 Controparte_5
, nato in [...] in data [...] e , nata in [...]
[...] Persona_2
in data 12/10/2009; che dall'unione coniugale tra (o Persona_12 Controparte_9
o ) e sono nati: , nata in CP_10 Controparte_12 Parte_9
Brasile in data 23/01/1965 (la quale ha contratto matrimonio con , Persona_23
in data 23/07/1994) e , nato in [...] in data [...]) (il Controparte_13
quale ha contratto matrimonio con in data 16/03/1996); che Persona_24
dall'unione coniugale tra e è nato Parte_10 Persona_23
, nato in [...] in data [...]; che dall'unione coniugale Controparte_6
tra e sono nati: Controparte_13 Controparte_14 Controparte_7
, nato in [...] in data [...] ed , nata in [...] in
[...] Persona_5
data 25/08/1999; che dall'unione tra e Controparte_7 Controparte_15
sono nati: , nato in [...] in data [...] e
[...] Persona_3 Persona_4
, nata in [...] in data [...]; che dall'unione coniugale tra
[...] Parte_11 e sono nate: , nata in [...] in
[...] CP_16 Persona_25
data 12/01/1957 (la quale ha contratto matrimonio con in data Persona_26
14/12/1984) e nata in [...] in data [...] Parte_12
(la quale ha contratto matrimonio con , in data 19/10/1996 Persona_27
da cui divorziava in data 11/04/2014 sposando, successivamente, in data 18/11/2017,
da cui divorziava in data 22/08/2018); che dall'unione coniugale tra Persona_28
e è nata Parte_13 Persona_26 CP_2 [...]
nata in [...] in data [...] (la quale ha contratto matrimonio Controparte_2
con in data 18/10/2013); che dall'unione coniugale tra Persona_29 [...]
e sono nati: Controparte_2 Persona_29 Controparte_4
nato in [...] in data [...] e nata in Brasile in [...] Parte_14
12/05/2020; che dall'unione coniugale tra Parte_15
e è nato , nato in [...]
[...] Persona_27 Persona_30
in data 15/04/1997.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, in data 30/09/2024.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio, Controparte_8
per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, senza contestare nel merito la domanda di parte avversa, rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti e avanzando richiesta di compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 17.04.2025, il legale insisteva in ricorso e il giudice tratteneva la causa per la decisione.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ascendente degli odierni istanti nato nel Comune di Alì (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei principii di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile 1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, "Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini" e "Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato", di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare
"proprio" cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati.
Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della
Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n.
87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la
Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti, debitamente tradotta ed apostillata, emerge che l'avo , cittadino italiano emigrato in Brasile, Persona_6
non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo n.
rilasciato dal Ministero di Giustizia e della Pubblica Sicurezza NumeroDiCartaIden_1
– Segreteria Nazionale della Giustizia– Dipartimento Migrazioni.
Il sig. , non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'ha Persona_6
trasmessa ai figli (anche nota come , Persona_11 Parte_7 Per_12
e (anche nota come ) i quali a loro volta, come
[...] Persona_13 Parte_11
di seguito specificato, trasmettevano la cittadinanza ai loro discendenti.
Nel dettaglio, la signora trasmetteva la cittadinanza italiana alla Persona_11
figlia che la trasmetteva ai figli Persona_15 Parte_8
(anche nota come ) i quali, a loro
[...] Persona_1 Persona_1
volta, la trasmettevano rispettivamente, il primo, ai figli Parte_2
e mentre,
[...] Controparte_1 Parte_3
la seconda, ai figli e . Controparte_5 Persona_2
Con riferimento al secondo genito, il sig. , egli trasmetteva la Persona_12
cittadinanza ai figli e i quali la Parte_9 Controparte_13
trasmettevano, rispettivamente, a , la prima, e a Controparte_6 Controparte_7 e , il secondo. Il Sig. trasmetteva a
[...] Per_5 Persona_5 Controparte_7
sua volta la cittadinanza italiana ai figli e . Persona_3 Persona_4
Infine, con riferimento alla OG , quest'ultima trasmetteva Parte_11
la cittadinanza alle figlie e Persona_25 Parte_11 Parte_12
le quali, a loro volta, la trasmettevano alla figlia la
[...] Controparte_2
prima, e al figlio , la seconda. Infine, la sign.ra Persona_30 Controparte_2
trasmetteva la cittadinanza ai figli e
[...] Controparte_4 Parte_14
[...]
È stato, dunque, documentalmente dimostrato il rapporto di discendenza plurigenerazionale che lega i richiedenti all'ascendente italiano e l'assenza di eventi interruttivi, senza contestazioni da parte del resistente. CP_8
Per quanto fin qui ritenuto, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi la trasmissione dall'avo italiano della cittadinanza iure sanguinis ai ricorrenti
[...]
, Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , Persona_1 Persona_2 [...]
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, e . Persona_3 Persona_4 Persona_5
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata l'impossibilità per il chiamato in giudizio di provvedere sulle domande di CP_8
riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis che contemplano passaggi in linea materna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3730/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_8
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
SS, 29 maggio 2025
Il Giudice on.
(D.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Leonardo
Milintenda, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione
Civile del Tribunale di SS.