Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 31/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1363/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1363 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024;
promossa da:
nato il [...], nella città di Campinas (SP), Brasile, titolare 1. Controparte_1
C.F._1della carta d'identità brasiliana n° NumeroDiC 1 e del CPF n° nato il [...] nella città di São Paulo (SP), Brasile, 2. Parte 1
Controparte_1 nato il [...] nella città diminore rappresentato dal padre
Campinas (SP), Brasile, titolare della carta d'identità brasiliana n° NumeroDiC_1 e del CPF
n° NumeroDiCar 2 e dalla madre ER 1 nata il [...], nella città di Santos (SP), Brasile, titolare della carta d'identità brasiliana n° NumeroDiC_3 e del
CPF n° NumeroDiCar_4, nata il [...], nella città di São Paulo (SP), 3. Parte_2
Brasile, minore rappresentata dal padre Controparte_1 nato il 01/06/1975 nella città di Campinas (SP), Brasile, titolare della carta d'identità brasiliana n° NumeroDiC_1 e
ER 1 nata il del CPF n° NumeroDiCar 2 e dalla madre
24/06/1982, nella città di Santos (SP), Brasile, titolare della carta d'identità brasiliana n°
NumeroDiC 3 e del CPF n° NumeroDiCar 4, nata il [...], nella città di São Paulo (SP), 4. Parte_3
Brasile, minore rappresentata dal padre Controparte_1 nato il 01/06/1975 nella città di Campinas (SP), Brasile, titolare della carta d'identità brasiliana n° Numero DiC_1 e nata il del CPF n° C.F. 1 e dalla madre ER 1
24/06/1982, nella città di Santos (SP), Brasile, titolare della carta d'identità brasiliana n°
NumeroDiC 3 e del CPF n° C.F. 2
,
tutti residenti in [...] - Appartamento 101, quartiere Vila Uberabinha, CAP
04520-013, São Paulo (SP), Brasile;
Parte_4 nata il [...] nella città di Campinas (SP), Brasile, 5.
titolare della carta d'identità brasiliana n° NumeroDiC 5 e del CPF n° C.F. 3
,
705, Campinas (SP), Brasile;
tutti elettivamente domiciliati in San Lucido (CS) alla Via Regina Elena n. 56 presso lo studio dell'avv. Lara Perrotta (pec che li rappresenta e difende nel Email 1 presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
,in persona del ministro pro tempore;
Controparte 2
(convenuto contumace)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al Controparte_2 e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 27 febbraio 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, "a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione" (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente documentato la propria discendenza dall'avo, nato in Italia, a [...] il ER 2 03/01/1867, successivamente emigrato in Brasile, senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da ER 2 al di lui figlio ER 3 nato il [...];
- Da ER 3 i di lui figli:
ata il 24/05/1930; ER 4
.
ato il 14/08/1940; Parte 5
•
alla di lei figlia ER 5 Da ER 4 nata il [...] (odierna ricorrente);
[...]
,
al di lui figlio CP 1 Da Parte 5
ato il 01/06/1975 (odierno ricorrente);
[…]
Controparte_1 i di lui figli: Da Parte 1 nato il [...] (odierno ricorrente);
ER 1 nata il [...] (odierna
• Pt 2
ricorrente);
Parte 3 nata i 12/11/2023 (odierna ricorrente);
Sulla posizione di Controparte 1 Parte 1
[...] e [...] Parte 2
Parte 3
Ebbene, com'è evidente, in tale linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della normativa vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo, ossia la L. n. 555/1912 che all'art. 1 disponeva "E' cittadino per nascita: il figlio di padre cittadino [...]” e, successivamente, la L. n. 91/92 che ha stabilito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis.
Sulla posizione di ER 5
In tale linea di discendenza vi è invece un passaggio di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile dall'avo (avvenuta dopo l'entrata in vigore della Costituzione Italiana).
Ebbene, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della 1. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Come detto, l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui
è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che "per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del
1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello
"status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria" (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Tornando al caso di specie, si rileva che il matrimonio di ER 4 con ES UE, nonché la stessa nascita della loro figlia sono successivi al 1948, dunque all'entrata in vigore della Costituzione.
Per tale ragione, senza dubbio nel caso di specie ER 4 non ha perso la cittadinanza italiana per via del proprio matrimonio e, dunque, ha potuto trasmetterla anche alla propria discendente.
La domanda deve a questo punto essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire. In linea di principio, infatti, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare la richiesta in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato.
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta tempistica di convocazione, alla possibilità di presentazione della domanda e, quindi, alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dall'istante), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del Controparte_2 e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il Controparte 2 riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1363/2024 così provvede:
- Dichiara la contumacia del Controparte_2
- Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- Ordina al Controparte_2 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 28.03.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano