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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/07/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 425/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PANUCCIO GIUSEPPE
appellante e
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CALIPARI MARIA GRAZIA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1.-Accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza n.
637/2019 del Tribunale di Reggio Calabria;
2.-Dichiarare che nessuna somma è dovuta al dr. da parte del sig. CP_2 Pt_1
, ovvero ridurre, ulteriormente, l'importo in relazione a quanto già corrisposto,
[...] quanto oggetto di nota di credito e quanto riconosciuto dovuto in ragione della effettiva attività prestata;
3.-In via subordinata istruttoria, ove si ritenesse che la prestazione del dr. debba CP_2 essere ancora remunerata, disporre il rinnovo della Consulenza Tecnica d'ufficio o la formulazione di nuovi quesiti integrativi, al fine di individuare l'ammontare del compenso in favore del dr. ; CP_2
4.-Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
A fini istruttori si chiede, pertanto, in relazione allo specifico motivo di appello, il rinnovo delle operazioni peritali ovvero che il ctu già nominato sia chiamato a rendere i chiarimenti in relazione a quanto eccepito per parte appellata: a) Rigettare l'appello perché inammissibile ed infondato per tutte le motivazioni ai superiori punti esposte b) Si oppone alle richieste istruttorie perché generiche, inammissibili ed infondate c) Con vittoria di spese e competenze
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 16.01.2008, proponeva opposizione Parte_1 al DI n. 1395/2007, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €
81.937,37 in favore di , per attività professionale svolta da Parte_2 quest'ultimo. L'opponente contestava l'esistenza del credito ed eccepiva di aver corrisposto quanto richiesto al creditore, come dimostrato dalla emissione della fattura n. 10/2006 e dalla nota di credito n. 3/2007
Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n 673/2019, accoglieva parzialmente l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto, e condannava al Parte_1 pagamento della somma di € 21.586,72 oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale (21.11.2007) sino al soddisfo, compensava per metà le spese del giudizio e condannava l'opponente al pagamento della metà delle spese.
Con atto di citazione notificato in data 06.08.2020, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza suddetta, articolando i seguenti motivi di appello: pag. 2/7 1. Violazione e errata applicazione artt. 1218 e 2697 cod. civ.: l'appellante, nel ripercorrere i motivi di opposizione e la decisione di primo grado, riteneva che
“a fronte della revoca del decreto ingiuntivo emesso, per le motivazioni già esposte, il Giudice avrebbe dovuto compiere un'ulteriore indagine, in considerazione delle posizioni sostanziali vantate dalle parti, rispetto ai reciproci rapporti di dare avere, nel rispetto degli oneri probatori richiesti dal processo civile”
2. Errata applicazione art. 1889 cod. civ., con riferimento all'art. 2735 cod.civ.:
l'opposto aveva eccepito l'estinzione del credito e documentato l'adempimento,
e l'opponente aveva ammesso di aver ricevuto i pagamenti nel corso dell'interrogatorio libero delle parti e nell'ambito dell'interrogatorio formale.
3. Omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio: la nota di credito avrebbe dovuto essere considerata confessione stragiudiziale dell'intervenuto pagamento, confermato anche dalla prova per testi;
4. Errata valutazione di elementi probatori decisivi per il giudizio. Errata applicazione art. 115 cpc: l'art. 2233 c.c. non era applicabile al caso di specie, in quanto l'importo era già stato saldato,
5. Richieste istruttorie: la ctu non avrebbe dovuto essere disposta, in quanto spettava al creditore documentare l'attività svolta, ed in ogni caso la discrepanza tra la parcella del ed il prospetto effettuato dal ctu avrebbe imposto un CP_2 ulteriore approfondimento istruttorio
6. Condanna alle spese: la fondatezza dell'appello comporta la revisione della pronuncia sulle spese.
L'appellante insisteva nella richiesta di rinnovo delle operazioni peritali ovvero di chiarimenti da parte del ctu.
Si costituiva l'appellato, che contestava la fondatezza dei motivi di appello e la superfluità ed inammissibilità delle richieste istruttorie.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato. pag. 3/7 2.1. Il primo motivo di appello è inammissibile, in quanto si limita a ripercorrere lo svolgimento del giudizio di primo grado e le ragioni della decisione, specificando che – una volta accertato che il decreto ingiuntivo doveva essere revocato – il giudice di prime cure avrebbe dovuto esaminare le pozioni di dare ed avere tra le parti, senza precisare in che modo abbia errato e come invece avrebbe dovuto decidere.
2.2. I motivi indicati sub 2, 3 e 4 possono essere trattati congiuntamente, poiché affrontano sotto diversi aspetti l'errata valutazione delle prove raccolte in istruttoria, ed in particolare il valore della nota di credito del 2006.
Partendo dall'esame delle prove raccolte in istruttoria si deve evidenziare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante,
Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533). Compito del giudice dell'opposizione non è, quindi, quello di stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso in fase monitoria, bensì quello di stabilire se sussistano, nel giudizio a cognizione piena, i presupposti per l'accoglimento della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, correttamente affermato che la documentazione prodotta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo fosse insufficiente per dimostrare il pag. 4/7 credito azionato, ed ha valutato tutte le prove raccolte in istruttoria, tra cui le ammissioni delle parti contenute negli atti difensivi e rassegnate in sede di interrogatorio.
È pacifica la sussistenza del rapporto tra le parti e la mancanza di accordo sul prezzo:
l'opposto non contesta l'esecuzione degli incarichi, peraltro documentati, né afferma che vi era stato un accordo sul prezzo da corrispondere, limitandosi ad eccepire di aver già corrisposto le somme richieste.
L'eccezione di inapplicabilità del disposto dell'art. 2233 c.c. porterebbe a conseguenze svantaggiose per il debitore, poiché si dovrebbe ritenere che la somma concordata è quella che afferma di aver già corrisposto, ossia quella indicata dalla nota di credito (€
37.343,69), superiore a quella ritenuta congrua dal ctu in base alla documentazione prodotta dall'opposto (€ 29.086,72).
Il giudice di prime cure ha tenuto conto delle somme già versate dal , per la parte Pt_1 ammessa dal creditore (€ 7.500), evidenziando che non vi è prova della corresponsione dei compensi ed escludendo il valore confessorio della nota di credito.
La nota di credito, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non è una dichiarazione confessoria dell'intervenuto pagamento di una fattura, ma una nota di variazione, che serve a diminuire l'importo indicato in fattura e restituire in tutto o in parte la somma versata dal cliente, se questi ha già effettuato il pagamento. Si tratta di un documento di rettifica della fattura, di valore fiscale, che può essere utilizzato per annullare una fattura ed emetterne una nuova per correggere eventuali errori. Il pagamento della fattura si documenta invece nella quietanza, che costituisce appunto una dichiarazione confessoria dell'intervenuto pagamento. La nota di credito può avere valore confessorio in relazione all'annullamento della fattura, ossia per affermare l'erronea emissione della fattura e quindi l'inesistenza del credito.
Nel caso in esame, tuttavia, è evidente che la nota di credito non avesse alcun valore confessorio e che il rapporto creditorio tra le parti fosse esistente, visto che il ha CP_2 espressamente affermato che la nota di credito era stata emessa per annullare una fattura che conteneva degli errori nell'intestazione (circostanza che si evince facilmente dalla lettura della intestazione della fattura e della nota di credito), ed il aveva Pt_1
pag. 5/7 affermato che il credito era stato saldato (con conseguente ammissione della sua esistenza), senza tuttavia documentare alcun pagamento.
Le dichiarazioni testimoniali non hanno apportato alcun elemento conoscitivo in tal senso, visto che i testimoni non hanno confermato l'avvenuto versamento di somme diverse da quelle già ammesse dal . Il valore di quetanza della nota di credito, CP_2 poi, è escluso anche dalla missiva inviata per conto dell'opponente nel 2007, nella quale si richiede l'annullamento delle fatture, evidentemente riconoscendo il valore di correzione e non di quietanza alla nota di credito del 2006.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, l'onere della prova del pagamento grava sul debitore, che abbia affermato di aver adempiuto, non essendo sufficiente la mera eccezione di estinzione per determinare l'inversione dell'onere della prova, così come non è rilevante a tal proposito la nota di credito per i motivi già esposti.
2.3. La richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica o di ulteriori chiarimenti non può essere accolta. La relazione di perizia indica chiaramente che i compensi sono stati calcolati a vacazione, tenendo conto esclusivamente delle attività documentate o comunque ricavabili dalla documentazione prodotta e dalle prove testimoniali assunte.
Le doglianze dell'appellante sulla validità delle conclusioni del ctu appaiono del tutto inconferenti, in quanto la discrepanza tra la parcella richiesta ed il prospetto indicato dal ctu non determina un vizio della relazione, ed anzi ha portato a ridurre l'importo del compenso a quello riconosciuto, mentre le vacazioni riconosciute sono state calcolate tenendo conto del tempo che normalmente si impiega in ciascuna attività (né
l'appellante ha contestato specificamente l'attribuzione di un determinato numero di vacazioni ad una specifica attività, limitandosi ad una contestazione generica e di stile).
Infine, alcun rilievo può avere a fini di un supplemento istruttorio la questione della praticabilità dell'onorario a percentuale, posto che è stato disatteso dal giudice di prime cure e non vi è appello sul punto.
2.4. Il rigetto dei motivi d'appello di rito e di merito comporta l'assorbimento del motivo relativo alle spese di lite, condizionato all'accoglimento del gravame ed alla conseguente modifica della sentenza impugnata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore inferiore ad € 26.000,00 dal D.M. 55/2014, come pag. 6/7 aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 2906,00 (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, €
956,00 per la fase decisionale).
Vista l'ammissione dell'appellato al patrocino a spese dello Stato con provvedimento del 29.4.2021, su istanza del 21.04.2021, si deve provvedere alla liquidazione dei compensi del difensore da porre a carico dell'Erario, limitando detta liquidazione alle attività poste in essere dopo l'istanza di ammissione al beneficio (data cui retroagisce l'ammissione), come da separato provvedimento. Di conseguenza, la somma di €
1.208,00 (fasi di studio ed introduzione) deve essere versata in favore dell'appellato e la somma di € 1.878,00 in favore dell'Erario (fasi di trattazione e decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 637/2019, così
[...] provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.208,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore dell'appellato, ed € 1.878,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore dell'Erario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 8 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 425/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PANUCCIO GIUSEPPE
appellante e
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CALIPARI MARIA GRAZIA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1.-Accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza n.
637/2019 del Tribunale di Reggio Calabria;
2.-Dichiarare che nessuna somma è dovuta al dr. da parte del sig. CP_2 Pt_1
, ovvero ridurre, ulteriormente, l'importo in relazione a quanto già corrisposto,
[...] quanto oggetto di nota di credito e quanto riconosciuto dovuto in ragione della effettiva attività prestata;
3.-In via subordinata istruttoria, ove si ritenesse che la prestazione del dr. debba CP_2 essere ancora remunerata, disporre il rinnovo della Consulenza Tecnica d'ufficio o la formulazione di nuovi quesiti integrativi, al fine di individuare l'ammontare del compenso in favore del dr. ; CP_2
4.-Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
A fini istruttori si chiede, pertanto, in relazione allo specifico motivo di appello, il rinnovo delle operazioni peritali ovvero che il ctu già nominato sia chiamato a rendere i chiarimenti in relazione a quanto eccepito per parte appellata: a) Rigettare l'appello perché inammissibile ed infondato per tutte le motivazioni ai superiori punti esposte b) Si oppone alle richieste istruttorie perché generiche, inammissibili ed infondate c) Con vittoria di spese e competenze
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 16.01.2008, proponeva opposizione Parte_1 al DI n. 1395/2007, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €
81.937,37 in favore di , per attività professionale svolta da Parte_2 quest'ultimo. L'opponente contestava l'esistenza del credito ed eccepiva di aver corrisposto quanto richiesto al creditore, come dimostrato dalla emissione della fattura n. 10/2006 e dalla nota di credito n. 3/2007
Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n 673/2019, accoglieva parzialmente l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto, e condannava al Parte_1 pagamento della somma di € 21.586,72 oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale (21.11.2007) sino al soddisfo, compensava per metà le spese del giudizio e condannava l'opponente al pagamento della metà delle spese.
Con atto di citazione notificato in data 06.08.2020, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza suddetta, articolando i seguenti motivi di appello: pag. 2/7 1. Violazione e errata applicazione artt. 1218 e 2697 cod. civ.: l'appellante, nel ripercorrere i motivi di opposizione e la decisione di primo grado, riteneva che
“a fronte della revoca del decreto ingiuntivo emesso, per le motivazioni già esposte, il Giudice avrebbe dovuto compiere un'ulteriore indagine, in considerazione delle posizioni sostanziali vantate dalle parti, rispetto ai reciproci rapporti di dare avere, nel rispetto degli oneri probatori richiesti dal processo civile”
2. Errata applicazione art. 1889 cod. civ., con riferimento all'art. 2735 cod.civ.:
l'opposto aveva eccepito l'estinzione del credito e documentato l'adempimento,
e l'opponente aveva ammesso di aver ricevuto i pagamenti nel corso dell'interrogatorio libero delle parti e nell'ambito dell'interrogatorio formale.
3. Omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio: la nota di credito avrebbe dovuto essere considerata confessione stragiudiziale dell'intervenuto pagamento, confermato anche dalla prova per testi;
4. Errata valutazione di elementi probatori decisivi per il giudizio. Errata applicazione art. 115 cpc: l'art. 2233 c.c. non era applicabile al caso di specie, in quanto l'importo era già stato saldato,
5. Richieste istruttorie: la ctu non avrebbe dovuto essere disposta, in quanto spettava al creditore documentare l'attività svolta, ed in ogni caso la discrepanza tra la parcella del ed il prospetto effettuato dal ctu avrebbe imposto un CP_2 ulteriore approfondimento istruttorio
6. Condanna alle spese: la fondatezza dell'appello comporta la revisione della pronuncia sulle spese.
L'appellante insisteva nella richiesta di rinnovo delle operazioni peritali ovvero di chiarimenti da parte del ctu.
Si costituiva l'appellato, che contestava la fondatezza dei motivi di appello e la superfluità ed inammissibilità delle richieste istruttorie.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato. pag. 3/7 2.1. Il primo motivo di appello è inammissibile, in quanto si limita a ripercorrere lo svolgimento del giudizio di primo grado e le ragioni della decisione, specificando che – una volta accertato che il decreto ingiuntivo doveva essere revocato – il giudice di prime cure avrebbe dovuto esaminare le pozioni di dare ed avere tra le parti, senza precisare in che modo abbia errato e come invece avrebbe dovuto decidere.
2.2. I motivi indicati sub 2, 3 e 4 possono essere trattati congiuntamente, poiché affrontano sotto diversi aspetti l'errata valutazione delle prove raccolte in istruttoria, ed in particolare il valore della nota di credito del 2006.
Partendo dall'esame delle prove raccolte in istruttoria si deve evidenziare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante,
Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533). Compito del giudice dell'opposizione non è, quindi, quello di stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso in fase monitoria, bensì quello di stabilire se sussistano, nel giudizio a cognizione piena, i presupposti per l'accoglimento della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, correttamente affermato che la documentazione prodotta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo fosse insufficiente per dimostrare il pag. 4/7 credito azionato, ed ha valutato tutte le prove raccolte in istruttoria, tra cui le ammissioni delle parti contenute negli atti difensivi e rassegnate in sede di interrogatorio.
È pacifica la sussistenza del rapporto tra le parti e la mancanza di accordo sul prezzo:
l'opposto non contesta l'esecuzione degli incarichi, peraltro documentati, né afferma che vi era stato un accordo sul prezzo da corrispondere, limitandosi ad eccepire di aver già corrisposto le somme richieste.
L'eccezione di inapplicabilità del disposto dell'art. 2233 c.c. porterebbe a conseguenze svantaggiose per il debitore, poiché si dovrebbe ritenere che la somma concordata è quella che afferma di aver già corrisposto, ossia quella indicata dalla nota di credito (€
37.343,69), superiore a quella ritenuta congrua dal ctu in base alla documentazione prodotta dall'opposto (€ 29.086,72).
Il giudice di prime cure ha tenuto conto delle somme già versate dal , per la parte Pt_1 ammessa dal creditore (€ 7.500), evidenziando che non vi è prova della corresponsione dei compensi ed escludendo il valore confessorio della nota di credito.
La nota di credito, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non è una dichiarazione confessoria dell'intervenuto pagamento di una fattura, ma una nota di variazione, che serve a diminuire l'importo indicato in fattura e restituire in tutto o in parte la somma versata dal cliente, se questi ha già effettuato il pagamento. Si tratta di un documento di rettifica della fattura, di valore fiscale, che può essere utilizzato per annullare una fattura ed emetterne una nuova per correggere eventuali errori. Il pagamento della fattura si documenta invece nella quietanza, che costituisce appunto una dichiarazione confessoria dell'intervenuto pagamento. La nota di credito può avere valore confessorio in relazione all'annullamento della fattura, ossia per affermare l'erronea emissione della fattura e quindi l'inesistenza del credito.
Nel caso in esame, tuttavia, è evidente che la nota di credito non avesse alcun valore confessorio e che il rapporto creditorio tra le parti fosse esistente, visto che il ha CP_2 espressamente affermato che la nota di credito era stata emessa per annullare una fattura che conteneva degli errori nell'intestazione (circostanza che si evince facilmente dalla lettura della intestazione della fattura e della nota di credito), ed il aveva Pt_1
pag. 5/7 affermato che il credito era stato saldato (con conseguente ammissione della sua esistenza), senza tuttavia documentare alcun pagamento.
Le dichiarazioni testimoniali non hanno apportato alcun elemento conoscitivo in tal senso, visto che i testimoni non hanno confermato l'avvenuto versamento di somme diverse da quelle già ammesse dal . Il valore di quetanza della nota di credito, CP_2 poi, è escluso anche dalla missiva inviata per conto dell'opponente nel 2007, nella quale si richiede l'annullamento delle fatture, evidentemente riconoscendo il valore di correzione e non di quietanza alla nota di credito del 2006.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, l'onere della prova del pagamento grava sul debitore, che abbia affermato di aver adempiuto, non essendo sufficiente la mera eccezione di estinzione per determinare l'inversione dell'onere della prova, così come non è rilevante a tal proposito la nota di credito per i motivi già esposti.
2.3. La richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica o di ulteriori chiarimenti non può essere accolta. La relazione di perizia indica chiaramente che i compensi sono stati calcolati a vacazione, tenendo conto esclusivamente delle attività documentate o comunque ricavabili dalla documentazione prodotta e dalle prove testimoniali assunte.
Le doglianze dell'appellante sulla validità delle conclusioni del ctu appaiono del tutto inconferenti, in quanto la discrepanza tra la parcella richiesta ed il prospetto indicato dal ctu non determina un vizio della relazione, ed anzi ha portato a ridurre l'importo del compenso a quello riconosciuto, mentre le vacazioni riconosciute sono state calcolate tenendo conto del tempo che normalmente si impiega in ciascuna attività (né
l'appellante ha contestato specificamente l'attribuzione di un determinato numero di vacazioni ad una specifica attività, limitandosi ad una contestazione generica e di stile).
Infine, alcun rilievo può avere a fini di un supplemento istruttorio la questione della praticabilità dell'onorario a percentuale, posto che è stato disatteso dal giudice di prime cure e non vi è appello sul punto.
2.4. Il rigetto dei motivi d'appello di rito e di merito comporta l'assorbimento del motivo relativo alle spese di lite, condizionato all'accoglimento del gravame ed alla conseguente modifica della sentenza impugnata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore inferiore ad € 26.000,00 dal D.M. 55/2014, come pag. 6/7 aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 2906,00 (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, €
956,00 per la fase decisionale).
Vista l'ammissione dell'appellato al patrocino a spese dello Stato con provvedimento del 29.4.2021, su istanza del 21.04.2021, si deve provvedere alla liquidazione dei compensi del difensore da porre a carico dell'Erario, limitando detta liquidazione alle attività poste in essere dopo l'istanza di ammissione al beneficio (data cui retroagisce l'ammissione), come da separato provvedimento. Di conseguenza, la somma di €
1.208,00 (fasi di studio ed introduzione) deve essere versata in favore dell'appellato e la somma di € 1.878,00 in favore dell'Erario (fasi di trattazione e decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 637/2019, così
[...] provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.208,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore dell'appellato, ed € 1.878,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore dell'Erario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 8 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7