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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8443/2024 R.G.
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 8443/2024 R.G.
Oggi 27 marzo 2025, alle ore 9,45 innanzi al giudice Cariolo, è comparso:
- l'avv. Armando VERBOROSSO per Controparte_1
L'avv. VERBOROSSO si riporta alle ragioni esposte con l'atto di appello, richiama tutto quanto ulteriormente sostenuto con le memorie autorizzate da ultimo depositate e chiede riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa alle statuizioni sulle spese, in conformità della propria impugnazione;
chiede condanna di controparte al pagamento delle spese anche del presente grado.
L'avv. VERBOROSSO puntualizza che in primo grado era stata ritualmente richiesta distrazione delle spese in proprio favore e che per il presente grado il proprio assistito risulta ammesso al patrocinio a spese dell'Erario.
Il giudice si ritira in Camera di Consiglio
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 8443/2024 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza g.d.p. in materia di opposizione a comunicazione di fermo amministrativo, promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Armando VERBOROSSO;
CodiceFiscale_1
APPELLANTE
contro
, (P.IVA: in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante “pro tempore”;
APPELLATA CONTUMACE
pagina 2 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n.218/2024, pubblicata in data Controparte_1
31.01.2024, con la quale, il giudice di pace di Catania, pur accogliendo la opposizione da lui proposta, aveva disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Parte appellante, in particolare, dopo aver premesso che:
- aveva proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29320229019796150/000 del 25/11/2022 limitatamente alle cartelle n.
29320160017477132000 per € 564,19 e n. 29320160053600150000 per € 1.050,40, deducendo l'intervenuta prescrizione del debito;
- il giudice di pace, dichiarata la contumacia di e rilevata l'assenza di atti CP_3
interruttivi dei termini di prescrizione, aveva accolto la domanda e dichiarato la estinzione del credito, compensando le spese tra le parti;
contestava la sentenza di primo grado nella parte relativa alla statuizione sulle spese, evidenziando che la compensazione era stata disposta in violazione del principio della soccombenza, difettando le condizioni previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c. e adeguata motivazione.
La difesa di domandava, pertanto, l'accoglimento della impugnazione, la riforma CP_1
della sentenza con la previsione della condanna di al pagamento delle spese di lite, da CP_3
distrarsi in favore dello stesso avvocato, in quanto difensore antistatario, ex art. 93 c.p.c., con spese e compensi per il presente giudizio di appello.
§§§§§
, nonostante la ritualità della notifica, riteneva di Controparte_4
non doversi costituire in giudizio.
§§§§§
pagina 3 di 6 In corso di corso di causa, dichiarata la contumacia di , non veniva svolta alcuna attività CP_3
istruttoria; indi, precisate le conclusioni all'udienza del 28 novembre 2024, la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza del 27.03.2025, con assegnazione del termine di dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
§§§§§
L'appello è fondato.
Occorre, invero, premettere che l'art. 91 c.p.c. nel prevedere che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa” fissa il principio per cui le spese processuali seguono la soccombenza.
Il successivo art. 92, al comma 2, tuttavia, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”, sì individuando delle ipotesi che giustificano la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali.
La tassatività di tale elencazione, disposta con l'art. 13, comma primo, del d.l. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha tuttavia subìto un parziale temperamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del
2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
In tale occasione, è stata ribadita la portata del principio stabilito dall'art. 91 cod. proc. civ., in quanto, richiamando precedenti pronunce, la Corte Costituzionale ha affermato che «l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice nel singolo processo, quando ricorrono giusti motivi ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge – con riguardo al tipo di procedimento – in pagina 4 di 6 presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale» (Corte costituzionale n. 77 del 2018).
Se ne desume, pertanto che, nonostante la portata del principio della soccombenza abbia subito un temperamento, la legittimità della compensazione delle spese oltre i casi tassativamente previsti, in quanto deroga alla regola generale, deve essere ragionevole e motivata.
§§§§§
Nel caso di specie, come correttamente contestato da parte appellante, la sentenza impugnata difettava di adeguata motivazione in punto di statuizione sulle spese processuali, in quanto la locuzione “ricorrono giustificati motivi per compensare interamente le spese del presente giudizio”, costituisce mera formula di stile e non consente di verificare quali ragioni abbiano giustificato la deroga al principio della soccombenza.
D'altronde, la ragionevolezza della intervenuta compensazione non emerge nemmeno dalla lettura complessiva della sentenza, da cui si ricava, al contrario, l'integrale accoglimento della opposizione, sì come proposta dall'odierno appellante.
Non emerge, invero, la sussistenza di alcuna delle condizioni individuate dall'art. 92 comma 2, quali la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata ovvero il mutamento interpretativo della giurisprudenza, né ulteriori ragioni che potessero giustificare tale decisione.
In particolare, l'accoglimento della opposizione, fondato sulla intervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere con una intimazione di pagamento notificata oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica delle cartelle opposte, in assenza di ulteriori atti interruttivi, non costituisce, invero, questione caratterizzata da assoluta novità, né oggetto di dibattito interpretativo.
Difettando, pertanto, le condizioni atte a giustificare la compensazione delle spese, il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza e condannare al CP_3
pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidandole in favore dell'avv. Armando
VERBOROSSO, in quanto difensore antistatario.
pagina 5 di 6 §§§§§
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, nei minimi avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni oggetto di giudizio, tenendo conto del valore della causa, sulla base delle nuove tariffe, vigenti da epoca antecedente al compimento dell'ultimo atto processuale.
Il pagamento delle spese andrà effettuato in favore dell' , essendo l'appellante, CP_5
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8443/24 R.G, così statuisce:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alla statuizione sulle spese, condanna al pagamento delle spese processuali del CP_3
giudizio avanti al giudice di pace, in favore dell'avv. VERBOROSSO, difensore antistatario, che liquida in complessivi euro 731,00 (euro 98,00 per spese ed euro 633,00 per compensi) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
- condanna al pagamento delle spese processuali per il presente grado di giudizio, CP_3
da operarsi in favore dell' , che si liquidano in complessivi euro 999,00 (147,00 CP_5
per spese e 852,00 per compensi) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario in servizio presso questo Ufficio. CP_6
Letta in udienza
Catania, 27 marzo 2025
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 8443/2024 R.G.
Oggi 27 marzo 2025, alle ore 9,45 innanzi al giudice Cariolo, è comparso:
- l'avv. Armando VERBOROSSO per Controparte_1
L'avv. VERBOROSSO si riporta alle ragioni esposte con l'atto di appello, richiama tutto quanto ulteriormente sostenuto con le memorie autorizzate da ultimo depositate e chiede riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa alle statuizioni sulle spese, in conformità della propria impugnazione;
chiede condanna di controparte al pagamento delle spese anche del presente grado.
L'avv. VERBOROSSO puntualizza che in primo grado era stata ritualmente richiesta distrazione delle spese in proprio favore e che per il presente grado il proprio assistito risulta ammesso al patrocinio a spese dell'Erario.
Il giudice si ritira in Camera di Consiglio
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 8443/2024 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza g.d.p. in materia di opposizione a comunicazione di fermo amministrativo, promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Armando VERBOROSSO;
CodiceFiscale_1
APPELLANTE
contro
, (P.IVA: in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante “pro tempore”;
APPELLATA CONTUMACE
pagina 2 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n.218/2024, pubblicata in data Controparte_1
31.01.2024, con la quale, il giudice di pace di Catania, pur accogliendo la opposizione da lui proposta, aveva disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Parte appellante, in particolare, dopo aver premesso che:
- aveva proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29320229019796150/000 del 25/11/2022 limitatamente alle cartelle n.
29320160017477132000 per € 564,19 e n. 29320160053600150000 per € 1.050,40, deducendo l'intervenuta prescrizione del debito;
- il giudice di pace, dichiarata la contumacia di e rilevata l'assenza di atti CP_3
interruttivi dei termini di prescrizione, aveva accolto la domanda e dichiarato la estinzione del credito, compensando le spese tra le parti;
contestava la sentenza di primo grado nella parte relativa alla statuizione sulle spese, evidenziando che la compensazione era stata disposta in violazione del principio della soccombenza, difettando le condizioni previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c. e adeguata motivazione.
La difesa di domandava, pertanto, l'accoglimento della impugnazione, la riforma CP_1
della sentenza con la previsione della condanna di al pagamento delle spese di lite, da CP_3
distrarsi in favore dello stesso avvocato, in quanto difensore antistatario, ex art. 93 c.p.c., con spese e compensi per il presente giudizio di appello.
§§§§§
, nonostante la ritualità della notifica, riteneva di Controparte_4
non doversi costituire in giudizio.
§§§§§
pagina 3 di 6 In corso di corso di causa, dichiarata la contumacia di , non veniva svolta alcuna attività CP_3
istruttoria; indi, precisate le conclusioni all'udienza del 28 novembre 2024, la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza del 27.03.2025, con assegnazione del termine di dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
§§§§§
L'appello è fondato.
Occorre, invero, premettere che l'art. 91 c.p.c. nel prevedere che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa” fissa il principio per cui le spese processuali seguono la soccombenza.
Il successivo art. 92, al comma 2, tuttavia, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”, sì individuando delle ipotesi che giustificano la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali.
La tassatività di tale elencazione, disposta con l'art. 13, comma primo, del d.l. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha tuttavia subìto un parziale temperamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del
2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
In tale occasione, è stata ribadita la portata del principio stabilito dall'art. 91 cod. proc. civ., in quanto, richiamando precedenti pronunce, la Corte Costituzionale ha affermato che «l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice nel singolo processo, quando ricorrono giusti motivi ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge – con riguardo al tipo di procedimento – in pagina 4 di 6 presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale» (Corte costituzionale n. 77 del 2018).
Se ne desume, pertanto che, nonostante la portata del principio della soccombenza abbia subito un temperamento, la legittimità della compensazione delle spese oltre i casi tassativamente previsti, in quanto deroga alla regola generale, deve essere ragionevole e motivata.
§§§§§
Nel caso di specie, come correttamente contestato da parte appellante, la sentenza impugnata difettava di adeguata motivazione in punto di statuizione sulle spese processuali, in quanto la locuzione “ricorrono giustificati motivi per compensare interamente le spese del presente giudizio”, costituisce mera formula di stile e non consente di verificare quali ragioni abbiano giustificato la deroga al principio della soccombenza.
D'altronde, la ragionevolezza della intervenuta compensazione non emerge nemmeno dalla lettura complessiva della sentenza, da cui si ricava, al contrario, l'integrale accoglimento della opposizione, sì come proposta dall'odierno appellante.
Non emerge, invero, la sussistenza di alcuna delle condizioni individuate dall'art. 92 comma 2, quali la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata ovvero il mutamento interpretativo della giurisprudenza, né ulteriori ragioni che potessero giustificare tale decisione.
In particolare, l'accoglimento della opposizione, fondato sulla intervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere con una intimazione di pagamento notificata oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica delle cartelle opposte, in assenza di ulteriori atti interruttivi, non costituisce, invero, questione caratterizzata da assoluta novità, né oggetto di dibattito interpretativo.
Difettando, pertanto, le condizioni atte a giustificare la compensazione delle spese, il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza e condannare al CP_3
pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidandole in favore dell'avv. Armando
VERBOROSSO, in quanto difensore antistatario.
pagina 5 di 6 §§§§§
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, nei minimi avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni oggetto di giudizio, tenendo conto del valore della causa, sulla base delle nuove tariffe, vigenti da epoca antecedente al compimento dell'ultimo atto processuale.
Il pagamento delle spese andrà effettuato in favore dell' , essendo l'appellante, CP_5
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8443/24 R.G, così statuisce:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alla statuizione sulle spese, condanna al pagamento delle spese processuali del CP_3
giudizio avanti al giudice di pace, in favore dell'avv. VERBOROSSO, difensore antistatario, che liquida in complessivi euro 731,00 (euro 98,00 per spese ed euro 633,00 per compensi) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
- condanna al pagamento delle spese processuali per il presente grado di giudizio, CP_3
da operarsi in favore dell' , che si liquidano in complessivi euro 999,00 (147,00 CP_5
per spese e 852,00 per compensi) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario in servizio presso questo Ufficio. CP_6
Letta in udienza
Catania, 27 marzo 2025
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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