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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/06/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il Tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.) nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2160 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra e , elettivamente domiciliati in Ceccano, via P. Umberto Parte_1 Parte_2
n. 44, presso lo studio dell'avv. Andreina Ciotoli, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo ricorrenti e
CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 resistenti contumaci oggetto: usucapione di beni immobili.
1. I fatti di causa.
I signori e hanno proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1 Parte_2 deducendo che:
• hanno posseduto uti domini da oltre vent'anni i terreni siti nel Comune di Ferentino e distinti in catasto al foglio 11 particelle 318, 1218, 1219, 1220, 1221 e il fabbricato sito nel comune di Ferentino e distinto in catasto al foglio 11 particella 157, in modo inequivoco, pacifico, manifesto, continuo ed ininterrotto nel tempo;
• in particolare, il possesso è consistito nella manutenzione e coltivazione dei fondi, di cui nessuno ha mai rivendicato la proprietà o contestato il possesso;
1 • sui terreni di cui è causa i ricorrenti da sempre hanno raccolto, anche con l'ausilio di terzi, fieno e legna e li hanno utilizzati per il ricovero e l'allevamento di animali;
• gli intestatari dei fondi non li hanno mai utilizzati in alcun modo.
In conclusione, i signori hanno chiesto di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per Pt_1 intervenuta usucapione in proprio favore dei fondi di cui sopra.
Dichiarata la contumacia dei resistenti, non costituitisi in giudizio nonostante regolari notifiche, la causa è stata istruita tramite prova testimoniale e, poi, rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 3.6.2025 la parte ricorrente ha discusso e precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale su cosa altrui a titolo originario, che si realizza in virtù del possesso pubblico, pacifico, continuato e non interrotto per venti anni, il cui elemento fondamentale è il c.d. animus possidendi, ovvero l'intenzione di tenere la cosa come propria o come titolare del diritto reale, esercitando un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di altro diritto reale (possesso uti dominus).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale chi invoca l'usucapione è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico
(cfr. Cass. n. 21873/2018; Cass. n. 11000/2001), non assumendo rilievo la mera deduzione di avere posseduto continuativamente e pacificamente per oltre venti anni (o altre espressioni analoghe), trattandosi di allegazione generica.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno chiesto accertarsi l'intervenuta usucapione dei fondi e del fabbricato per cui è causa e hanno fondato la loro pretesa sull'asserito possesso uti domini dei beni, protrattosi per il tempo necessario all'usucapione, anche valendosi del possesso esercitato dalla loro madre, in virtù dell'istituto della successione nel possesso, disciplinato dall'art. 1146 c.c., il quale prevede che, in caso di successione a titolo universale per causa di morte, il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione e con i medesimi caratteri che aveva rispetto al de cuius.
2 Tuttavia, dalla documentazione catastale prodotta dalla parte ricorrente si evince che la madre dei ricorrenti, sig.ra ha detenuto e posseduto i fondi per cui è causa in qualità di Parte_3 livellaria e il fabbricato in qualità di superficiaria, sino al decesso avvenuto in data 20.8.2023.
Giova preliminarmente ricordare che, con l'entrata in vigore dei codici del 1865 e del 1942, i rapporti di tipo agrario, identificati quali “livelli”, “censi” ed “enfiteusi”, pur se originariamente distinti, finirono per confondersi e unificarsi, ricevendo una disciplina unitaria che li ha assimilati all'enfiteusi.
Sulla base della normativa di riferimento dell'art. 957 e ss. c.c. l'enfiteusi si configura come un diritto reale di godimento a favore del concessionario o utilista sul fondo, con l'obbligo per l'enfiteuta di migliorare il fondo e di versare al concedente un canone periodico, in denaro o prodotti naturali. Il bene, quindi, rimane di proprietà del concedente (denominato anche direttario o titolare del dominio diretto) e il livellario o enfiteuta può acquisirne la proprietà tramite la procedura di affrancazione, di cui all'art. 971 c.c. e alla legge n. 607/1966.
Sulla questione della possibilità per l'enfiteuta di acquistare per usucapione la proprietà del fondo oggetto del diritto reale di godimento la Corte di cassazione (ord. n. 25301/2022) si è recentemente pronunciata confermando il tradizionale orientamento per cui "Tanto sotto il vigore dell'abrogato codice civile del 1865 che sotto quello del codice civile vigente, l'enfiteusi si configura come un diritto reale di godimento a favore del concessionario o utilista sul fondo che rimane di proprietà del concedente, che si usa denominare titolare del dominio diretto. Pertanto, mentre è possibile (art. 970 c.c.) la prescrizione per non uso del diritto del concessionario, il dominio diretto è imprescrittibile. La proprietà, naturalmente, può essere acquistata da chiunque con il possesso ad usucapionem protratto per il termine di legge, ma l'enfiteuta, proprio perché il suo possesso corrisponde all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, non può - per il preciso disposto dell'art. 1164 c.c. vigente e dell'art. 2116 c.c. abrogato - usucapire la proprietà se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario: l'omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutare il titolo del possesso, neppure nel singolare caso che al pagamento sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva" (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 4231 del 15/11/1976, Rv
382917). Ancora, "L'enfiteuta esercita il possesso sul fondo enfiteutico in nome altrui per quanto riguarda il diritto di proprietà e in nome proprio rispetto al diritto di enfiteusi: pertanto, egli non può conseguire il diritto di proprietà sul fondo stesso per prescrizione acquisitiva se non mutando il titolo del possesso" (cfr.
Cass. Sez. 1, n. 3550 del 07.12.1972, RV 361508).
Dunque, il possesso dell'enfiteuta corrisponde all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, con la conseguenza che questo non può usucapire la proprietà (il dominio diretto) se il titolo del suo
3 possesso non è mutato. Il semplice omesso pagamento del canone, protratto per qualsiasi tempo,
o il mancato miglioramento del fondo non sono sufficienti allo scopo.
Ne discende che, affinché l'enfiteuta possa usucapire la proprietà, è necessaria l'interversione del possesso, ai sensi dell'art. 1164 c.c., ossia un atto o un comportamento che manifesti inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, apertamente contrastante e incompatibile con il possesso altrui, e che sia portato a conoscenza del concedente o derivi da una causa proveniente da un terzo.
Ciò posto, è onere di chi fa valere l'acquisto per usucapione dare la dimostrazione dell'interversione nel possesso, e, nel caso di specie, tale prova non è stata fornita.
Ebbene, per consolidato orientamento giurisprudenziale “non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (cfr. Cass. n.
1796/2022; Cass. n. 6123/2020; Cass. n. 17376/2018; Cass. n. 18215/2013).
Nel caso di specie, sul tema della recinzione dei fondi i testimoni hanno reso dichiarazioni contrastanti;
il sig. conoscente prima della sig.ra e poi dei sig.ri Parte_4 Persona_1
e , ha riferito che i fondi non sono recintati, che c'è una recinzione “da una Pt_2 Parte_1 parte”, ma è stata realizzata dai proprietari dei fondi confinanti;
il teste , marito di Testimone_1
e cognato di ha confermato che i fondi sono delimitati solo Parte_1 Parte_2 parzialmente, ma ha detto che la recinzione l'hanno realizzata i suoi suoceri.
La discordanza tra le testimonianze circa la natura e l'autore della recinzione crea incertezza su un fatto (la delimitazione dei fondi) che la giurisprudenza richiamata reputa dirimente ai fini della prova dell'interversione nel possesso.
Ne consegue che la mera allegazione relativa alla coltivazione dei fondi da parte dei ricorrenti, o anche della madre o degli ascendenti non risulta sufficiente a provare il possesso uti dominus, trattandosi di un'attività inidonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, oltre
4 che compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, quale è la posizione di livellaria della madre dei ricorrenti.
Infine, si osserva che tale coltivazione da parte dei ricorrenti non appare neanche provata con certezza, atteso che le dichiarazioni rese dai testi escussi sono discordanti anche su detto punto: il sig. ha dichiarato che e avrebbero coltivato i fondi sino a un paio di Pt_4 Pt_2 Parte_1 anni prima;
al contrario, il teste ha riferito che i terreni sarebbero stati coltivati dal nonno Tes_1 della moglie.
Per quanto concerne il fabbricato, identificato dalla particella 157, va rilevato che il ricorso risulta assolutamente carente sul punto non essendovi alcun riferimento ad esso, all'epoca di costruzione, alle persone che lo avrebbero realizzato ed abitato, e alle relative tempistiche.
Non soccorrono a questo proposito le dichiarazioni dei testimoni e, in particolare, del teste
, il quale ha riferito che da circa quarant'anni, a seguito del matrimonio, lui e Tes_1 [...]
si erano trasferiti a Roma e che all'epoca la casa era stata abitata dai nonni della moglie e Pt_1 poi dai genitori. Dalle dichiarazioni dello stesso sembra evincersi che solo recentemente i ricorrenti e le rispettive famiglie abbiano iniziato ad utilizzarlo, peraltro saltuariamente, come casa per le vacanze (“ora non ci abita nessuno però ci andiamo io e mia moglie, anche mio cognato con la sua famiglia in maniera irregolare, come seconda casa”), presumibilmente essendo l'immobile rimasto vuoto a seguito del decesso della sig.ra avvenuto il 20.8.2023. Pt_3
Alla luce di quanto esposto, va osservato che la madre dei ricorrenti ha detenuto i beni in questione quale livellaria fino al suo decesso, avvenuto il 20.8.2023, e non vi è, in atti, la prova che tale detenzione sia stata mutata in possesso utile all'usucapione.
Ciò detto, i ricorrenti non hanno fornito prova di aver posseduto uti domini i terreni e il fabbricato per cui è causa, per il tempo necessario a maturare autonomamente l'usucapione, essendo trascorso, dal decesso della madre (del 20.8.2023) ad oggi, un periodo di tempo insufficiente (meno di due anni).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda promossa dai ricorrenti va respinta.
Nulla sulle spese, stante la contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta la domanda dei ricorrenti;
• nulla sulle spese.
Così deciso in Frosinone il giorno 4.6.2025
5 Il giudice
(dott.ssa Maria Ciccolo)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il Tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.) nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2160 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra e , elettivamente domiciliati in Ceccano, via P. Umberto Parte_1 Parte_2
n. 44, presso lo studio dell'avv. Andreina Ciotoli, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo ricorrenti e
CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 resistenti contumaci oggetto: usucapione di beni immobili.
1. I fatti di causa.
I signori e hanno proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1 Parte_2 deducendo che:
• hanno posseduto uti domini da oltre vent'anni i terreni siti nel Comune di Ferentino e distinti in catasto al foglio 11 particelle 318, 1218, 1219, 1220, 1221 e il fabbricato sito nel comune di Ferentino e distinto in catasto al foglio 11 particella 157, in modo inequivoco, pacifico, manifesto, continuo ed ininterrotto nel tempo;
• in particolare, il possesso è consistito nella manutenzione e coltivazione dei fondi, di cui nessuno ha mai rivendicato la proprietà o contestato il possesso;
1 • sui terreni di cui è causa i ricorrenti da sempre hanno raccolto, anche con l'ausilio di terzi, fieno e legna e li hanno utilizzati per il ricovero e l'allevamento di animali;
• gli intestatari dei fondi non li hanno mai utilizzati in alcun modo.
In conclusione, i signori hanno chiesto di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per Pt_1 intervenuta usucapione in proprio favore dei fondi di cui sopra.
Dichiarata la contumacia dei resistenti, non costituitisi in giudizio nonostante regolari notifiche, la causa è stata istruita tramite prova testimoniale e, poi, rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 3.6.2025 la parte ricorrente ha discusso e precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale su cosa altrui a titolo originario, che si realizza in virtù del possesso pubblico, pacifico, continuato e non interrotto per venti anni, il cui elemento fondamentale è il c.d. animus possidendi, ovvero l'intenzione di tenere la cosa come propria o come titolare del diritto reale, esercitando un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di altro diritto reale (possesso uti dominus).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale chi invoca l'usucapione è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico
(cfr. Cass. n. 21873/2018; Cass. n. 11000/2001), non assumendo rilievo la mera deduzione di avere posseduto continuativamente e pacificamente per oltre venti anni (o altre espressioni analoghe), trattandosi di allegazione generica.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno chiesto accertarsi l'intervenuta usucapione dei fondi e del fabbricato per cui è causa e hanno fondato la loro pretesa sull'asserito possesso uti domini dei beni, protrattosi per il tempo necessario all'usucapione, anche valendosi del possesso esercitato dalla loro madre, in virtù dell'istituto della successione nel possesso, disciplinato dall'art. 1146 c.c., il quale prevede che, in caso di successione a titolo universale per causa di morte, il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione e con i medesimi caratteri che aveva rispetto al de cuius.
2 Tuttavia, dalla documentazione catastale prodotta dalla parte ricorrente si evince che la madre dei ricorrenti, sig.ra ha detenuto e posseduto i fondi per cui è causa in qualità di Parte_3 livellaria e il fabbricato in qualità di superficiaria, sino al decesso avvenuto in data 20.8.2023.
Giova preliminarmente ricordare che, con l'entrata in vigore dei codici del 1865 e del 1942, i rapporti di tipo agrario, identificati quali “livelli”, “censi” ed “enfiteusi”, pur se originariamente distinti, finirono per confondersi e unificarsi, ricevendo una disciplina unitaria che li ha assimilati all'enfiteusi.
Sulla base della normativa di riferimento dell'art. 957 e ss. c.c. l'enfiteusi si configura come un diritto reale di godimento a favore del concessionario o utilista sul fondo, con l'obbligo per l'enfiteuta di migliorare il fondo e di versare al concedente un canone periodico, in denaro o prodotti naturali. Il bene, quindi, rimane di proprietà del concedente (denominato anche direttario o titolare del dominio diretto) e il livellario o enfiteuta può acquisirne la proprietà tramite la procedura di affrancazione, di cui all'art. 971 c.c. e alla legge n. 607/1966.
Sulla questione della possibilità per l'enfiteuta di acquistare per usucapione la proprietà del fondo oggetto del diritto reale di godimento la Corte di cassazione (ord. n. 25301/2022) si è recentemente pronunciata confermando il tradizionale orientamento per cui "Tanto sotto il vigore dell'abrogato codice civile del 1865 che sotto quello del codice civile vigente, l'enfiteusi si configura come un diritto reale di godimento a favore del concessionario o utilista sul fondo che rimane di proprietà del concedente, che si usa denominare titolare del dominio diretto. Pertanto, mentre è possibile (art. 970 c.c.) la prescrizione per non uso del diritto del concessionario, il dominio diretto è imprescrittibile. La proprietà, naturalmente, può essere acquistata da chiunque con il possesso ad usucapionem protratto per il termine di legge, ma l'enfiteuta, proprio perché il suo possesso corrisponde all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, non può - per il preciso disposto dell'art. 1164 c.c. vigente e dell'art. 2116 c.c. abrogato - usucapire la proprietà se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario: l'omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutare il titolo del possesso, neppure nel singolare caso che al pagamento sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva" (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 4231 del 15/11/1976, Rv
382917). Ancora, "L'enfiteuta esercita il possesso sul fondo enfiteutico in nome altrui per quanto riguarda il diritto di proprietà e in nome proprio rispetto al diritto di enfiteusi: pertanto, egli non può conseguire il diritto di proprietà sul fondo stesso per prescrizione acquisitiva se non mutando il titolo del possesso" (cfr.
Cass. Sez. 1, n. 3550 del 07.12.1972, RV 361508).
Dunque, il possesso dell'enfiteuta corrisponde all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, con la conseguenza che questo non può usucapire la proprietà (il dominio diretto) se il titolo del suo
3 possesso non è mutato. Il semplice omesso pagamento del canone, protratto per qualsiasi tempo,
o il mancato miglioramento del fondo non sono sufficienti allo scopo.
Ne discende che, affinché l'enfiteuta possa usucapire la proprietà, è necessaria l'interversione del possesso, ai sensi dell'art. 1164 c.c., ossia un atto o un comportamento che manifesti inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, apertamente contrastante e incompatibile con il possesso altrui, e che sia portato a conoscenza del concedente o derivi da una causa proveniente da un terzo.
Ciò posto, è onere di chi fa valere l'acquisto per usucapione dare la dimostrazione dell'interversione nel possesso, e, nel caso di specie, tale prova non è stata fornita.
Ebbene, per consolidato orientamento giurisprudenziale “non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (cfr. Cass. n.
1796/2022; Cass. n. 6123/2020; Cass. n. 17376/2018; Cass. n. 18215/2013).
Nel caso di specie, sul tema della recinzione dei fondi i testimoni hanno reso dichiarazioni contrastanti;
il sig. conoscente prima della sig.ra e poi dei sig.ri Parte_4 Persona_1
e , ha riferito che i fondi non sono recintati, che c'è una recinzione “da una Pt_2 Parte_1 parte”, ma è stata realizzata dai proprietari dei fondi confinanti;
il teste , marito di Testimone_1
e cognato di ha confermato che i fondi sono delimitati solo Parte_1 Parte_2 parzialmente, ma ha detto che la recinzione l'hanno realizzata i suoi suoceri.
La discordanza tra le testimonianze circa la natura e l'autore della recinzione crea incertezza su un fatto (la delimitazione dei fondi) che la giurisprudenza richiamata reputa dirimente ai fini della prova dell'interversione nel possesso.
Ne consegue che la mera allegazione relativa alla coltivazione dei fondi da parte dei ricorrenti, o anche della madre o degli ascendenti non risulta sufficiente a provare il possesso uti dominus, trattandosi di un'attività inidonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, oltre
4 che compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, quale è la posizione di livellaria della madre dei ricorrenti.
Infine, si osserva che tale coltivazione da parte dei ricorrenti non appare neanche provata con certezza, atteso che le dichiarazioni rese dai testi escussi sono discordanti anche su detto punto: il sig. ha dichiarato che e avrebbero coltivato i fondi sino a un paio di Pt_4 Pt_2 Parte_1 anni prima;
al contrario, il teste ha riferito che i terreni sarebbero stati coltivati dal nonno Tes_1 della moglie.
Per quanto concerne il fabbricato, identificato dalla particella 157, va rilevato che il ricorso risulta assolutamente carente sul punto non essendovi alcun riferimento ad esso, all'epoca di costruzione, alle persone che lo avrebbero realizzato ed abitato, e alle relative tempistiche.
Non soccorrono a questo proposito le dichiarazioni dei testimoni e, in particolare, del teste
, il quale ha riferito che da circa quarant'anni, a seguito del matrimonio, lui e Tes_1 [...]
si erano trasferiti a Roma e che all'epoca la casa era stata abitata dai nonni della moglie e Pt_1 poi dai genitori. Dalle dichiarazioni dello stesso sembra evincersi che solo recentemente i ricorrenti e le rispettive famiglie abbiano iniziato ad utilizzarlo, peraltro saltuariamente, come casa per le vacanze (“ora non ci abita nessuno però ci andiamo io e mia moglie, anche mio cognato con la sua famiglia in maniera irregolare, come seconda casa”), presumibilmente essendo l'immobile rimasto vuoto a seguito del decesso della sig.ra avvenuto il 20.8.2023. Pt_3
Alla luce di quanto esposto, va osservato che la madre dei ricorrenti ha detenuto i beni in questione quale livellaria fino al suo decesso, avvenuto il 20.8.2023, e non vi è, in atti, la prova che tale detenzione sia stata mutata in possesso utile all'usucapione.
Ciò detto, i ricorrenti non hanno fornito prova di aver posseduto uti domini i terreni e il fabbricato per cui è causa, per il tempo necessario a maturare autonomamente l'usucapione, essendo trascorso, dal decesso della madre (del 20.8.2023) ad oggi, un periodo di tempo insufficiente (meno di due anni).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda promossa dai ricorrenti va respinta.
Nulla sulle spese, stante la contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta la domanda dei ricorrenti;
• nulla sulle spese.
Così deciso in Frosinone il giorno 4.6.2025
5 Il giudice
(dott.ssa Maria Ciccolo)
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