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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/07/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 578/2025 avente ad oggetto: opposizione a sentenza di apertura della liquidazione giudiziale promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Stefano Commodo e Alessandro Pascale, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE RECLAMANTE
Contro
(C.F. ), in persona della Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
direttrice generale e legale rappresentante dott.ssa elettivamente domiciliata presso CP_3
l'Avv. Luigi Critelli, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RECLAMATA
Contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in persona del curatore dott. Controparte_4
; Persona_1
PARTE RECLAMATA CONTUMACE
In contraddittorio con pagina 1 di 12 PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
TORINO
Udienza di discussione del 8.7.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RECLAMANTE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
-in riforma della sentenza datata 10 aprile 2025 nel procedimento unitario RG n. 60/2025, resa dalla VI
Sezione Civile del Tribunale di Torino in composizione collegiale, notificata ed iscritta nel registro delle imprese in data 11 aprile 2025, revocare la liquidazione giudiziale n. 93/2025 della società
[...]
(C.F. ), per tutti i titoli e le ragioni di cui al presente atto;
Controparte_4 P.IVA_2
-porre a carico della le spese della procedura di liquidazione giudiziale e il compenso che CP_2 sarà liquidato al curatore per avere con colpa richiesto l'apertura della predetta procedura;
-condannare la alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, CP_2
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA, esposti e successive occorrende, con sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
PER CP_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda anche subordinata, istanza anche istruttoria, deduzione ed eccezione,
-dichiarare il reclamo tardivo ed inammissibile nonché dichiararlo sempre inammissibile per difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire in capo al sig. nonché respingerlo Parte_1
unitamente ad ogni domanda avversaria in quanto infondati in fatto ed in diritto;
-in punto spese e compensi di lite, dichiarare tenuta e condannare parte reclamante alla refusione delle spese e dei compensi di lite dell'esponente, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso del 9.2.2025 ha chiesto al Tribunale di Torino di dichiarare l'apertura della CP_2
liquidazione giudiziale di allegando: di essere creditrice della medesima, quale Controparte_4
concessionaria di riscossione delle entrate della e della Regione Piemonte, in forza di Controparte_5
ingiunzioni di pagamento ed avvisi di accertamento esecutivi, della somma complessiva di €
451.977,43;
pagina 2 di 12 di avere provveduto, a seguito della notifica di plurime intimazioni di pagamento, all'istanza di ricerca di beni della debitrice ex art. 492 bis c.p.c., con esito negativo;
che la società debitrice possedeva i requisiti previsti dall'art. 121 comma 1 CCII ed era in stato di insolvenza, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni, come dimostrato dall'assenza di patrimonio aggredibile e dal mancato deposito di bilanci da 9 anni.
Il Tribunale ha nominato, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., un curatore speciale alla Controparte_4
rilevando che l'amministratore unico era decaduto (in data 25.4.2021) dalla carica e la società era priva di amministratore in grado di stare in giudizio.
Nel procedimento si è quindi costituita in persona del curatore speciale. Controparte_4
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 60/2025 pubblicata e notificata l'11.4.2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di evidenziando che: il debitore era Controparte_4
soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI esercitando attività commerciale (assunzione e gestione di partecipazioni proprie); era legittimata a richiedere CP_2
l'apertura della liquidazione giudiziale, in qualità di creditore di per Controparte_4
l'ammontare di € 451.977,00 per canoni concessori e tributi locali dovuti al , Controparte_6 ammontare risultante dall'estratto conto e dalle allegate ingiunzioni e intimazioni di pagamento (docc.
3-4); la debitrice era in stato di insolvenza, come poteva evincersi da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati nel caso concreto dall'entità e risalenza nel tempo degli inadempimenti (i canoni concessori risalendo agli anni 2009-2015), dall'assenza di beni utilmente liquidabili o pignorabili, dal mancato deposito di bilanci successivi alla chiusura dell'esercizio 2015;
l'indebitamento dell'impresa (€ 451.977,00) era superiore al limite di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCI;
non sussistevano i presupposti congiuntamente richiesti dall'art. 2 lett. d) per l'esonero dell'imprenditore commerciale dalla liquidazione giudiziale, poiché la società aveva omesso il deposito di bilanci da ben oltre tre anni e l'ultimo bilancio depositato era inattendibile, non essendo esposti i debiti per canoni concessori e tributi locali vantati dal pertanto la società non aveva fornito la CP_6
prova, di cui era onerata, di qualificarsi come impresa minore non soggetta a liquidazione giudiziale.
II. Con reclamo datato 12.5.2025, iscritto a ruolo il 13.5.2025, unico socio rimasto in Parte_1
vita della socia al 95% della propone reclamo avverso Controparte_7 Controparte_4
la sentenza del Tribunale, esponendo di avervi interesse ai sensi dell'art. 51 comma 1 CCII e chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1)- “Sull'improcedibilità dell'istanza di apertura della procedura di apertura della liquidazione giudiziale”; le pretese creditorie di aventi ad oggetto i canoni di concessione dei terreni CP_2
pagina 3 di 12 sono prescritte;
i canoni per la concessione alla società dei terreni del oggetto di Controparte_6
riscossione riguardano le annualità dal 2009 al 2016 (e sono pari a € 60.000,00 per sette annualità, per totali € 420.000,00); ha notificato due ingiunzioni di pagamento nel maggio 2018 e da allora non CP_2
vi era più stato alcun valido atto interruttivo della prescrizione, quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., che si è quindi compiuta;
infatti gli avvisi di intimazione doc. 6 sono stati recapitati rispettivamente nel febbraio 2023 in , Via Ala di Stura n. 67, e nel giugno 2024 presso l'abitazione del sig. CP_6 Parte_1
in Rivoli, Via Cardinal Fossati n. 8; ma, come risulta dalla visura storica della la sede
[...] CP_4
legale della società è stata spostata da Via Ala Di Stura n. 67 a far data dal 26.10.2020, con conseguente invalidità e inefficacia di ogni notifica effettuata al predetto indirizzo, presso il quale peraltro la società
è stata dichiarata sconosciuta e la notifica è stata effettuata ex art. 143 c.p.c.; anche la notifica dell'avviso di intimazione presso la residenza del sig. in data 25.6.2024, peraltro dopo lo spirare Pt_1
del termine di prescrizione, non ha prodotto alcun effetto, poiché lo stesso era decaduto dalla carica di amministratore unico dal 25.4.2021, con atto iscritto presso il registro delle imprese il 24.9.2021; il credito di deve pertanto ritenersi sostanzialmente azzerato, considerato anche che, con CP_2
CP_ riferimento alla la notifica dell'ingiunzione di pagamento nel gennaio 2022 è avvenuta presso l'abitazione del sig. non più amministratore della società, con prescrizione anche di tale Pt_1
credito. Ne consegue che non ha titolo per proporre istanza di apertura della liquidazione CP_2 giudiziale e che non vi è il superamento del limite di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII
(posizione debitoria minima di € 30.000,00), in quanto i crediti di Agenzia delle Entrate Riscossione
(unico altro creditore) sono di € 2.900,44;
2)-“Sulla qualificazione della come impresa minore e la conseguente Controparte_4
inapplicabilità alla stessa della liquidazione giudiziale”; la è qualificabile come Controparte_4
impresa minore, essendo presenti congiuntamente i tre requisiti di cui all'art. 2 comma 1 CCII, quindi non può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale;
il primo requisito, relativo all'attivo patrimoniale, è integrato perché, come risulta dalla ricerca presso l'anagrafe tributaria effettuata da non vi sono beni intestati alla società, la quale neppure è titolare di un conto corrente bancario, CP_2
né risulta alcun bene immobile ad essa intestato dalla visura catastale, essendo la società completamente priva di attivo patrimoniale;
il secondo requisito, relativo ai debiti, è integrato in quanto il credito di € 451.977,43 azionato dalla è prescritto, ma in ogni caso, sommato al credito di CP_2
€ 2.900,44 di non arriverebbe alla soglia richiesta di € 500.000,00; sussiste anche il terzo CP_9
requisito, relativo ai ricavi, non avendo perché non ha mai Controparte_10
sostanzialmente operato né prodotto utili, tanto che è priva di un conto corrente intestato a suo nome;
il mancato deposito dei bilanci successivi al 2015 è dovuto all'assenza di liquidità per pagare un pagina 4 di 12 commercialista che li redigesse e depositasse;
il sig. ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di Pt_1 avere un'attestazione circa la mancanza di fatture attive e passive (vigendo dal 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica), non ottenendola, peraltro la stessa potrà essere ottenuta dal curatore o altrimenti il Giudice vi può provvedere ex art. 213 c.p.c..
Parte reclamante ha formulato le conclusioni sopra riportate.
Con istanza di rimessione in termini depositata il 14.5.2025 ha chiesto di dichiarare Parte_1 ammissibile e tempestivo il reclamo, anche occorrendo ai sensi dell'art. 153 comma 2 c.c., allegando di averlo depositato tempestivamente in data 12.5.2025, quando ha ottenuto la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna, e che solo per un errore nell'indicazione del codice xml l'atto è pervenuto negli errori fatali, come appreso dal contatto con la cancelleria il giorno successivo, quando ha provveduto a ridepositare il ricorso con il codice indicato, che a questo punto è stato accettato.
costituendosi, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il reclamo, rilevando che: CP_2
-il reclamo è stato depositato tardivamente il 13.5.2025, quando il termine di impugnazione scadeva il
12.5.2025, e l'istanza di rimessione in termini deve essere respinta poiché l'errore riscontrato nel deposito e l'impossibilità di accettare il deposito sono conseguenza della condotta del reclamante e non di un impedimento tecnico frapposto dalla cancelleria o dal sistema informatico della Corte d'Appello; non è legittimato a proporre reclamo perché non è “interessato” ai sensi dell'art. 51 Parte_1
CCII, non essendo socio della società; egli infatti è stato amministratore e legale rappresentante successivamente decaduto della società ed è socio della a propria volta socia Controparte_7
della Controparte_4
-la deduzione della prescrizione del credito è motivo tardivo e inammissibile in quanto non fatto valere in primo grado;
in ogni caso il motivo è infondato, perché il termine di prescrizione è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento AVI2019000061926 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data
11.11.2022 (doc.10) e dalla notifica dell'intimazione di pagamento AVI2022000085800 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. data 13.3.2023 (doc.11), in quanto il messo notificatore e non ha ritenuto CP_2
non conosciuta la sede del destinatario;
nonché dalla notifica dell'intimazione di pagamento
AVI2022000085800 a mezzo posta in data 25.6.2024 (doc.11) che ha raggiunto lo scopo, posto che per stessa ammissione del sig. ha raggiunto le mani di quest'ultimo che non ha respinto la notifica Pt_1
in quanto privo di legittimazione a riceverla;
è stato poi interrotto dall'istanza di ricerca dei beni ex art. 492 bis c.p.c. del 21.10.2024 (doc.12); le medesime considerazioni devono applicarsi al credito (Tari) oggetto dell'ingiunzione G617710038518 notificata a mezzo posta in data 29.1.2022 (doc. 13) sempre a mani del sig. si deve poi considerare la sospensione straordinaria dei termini introdotta nel Pt_1
pagina 5 di 12 2020 ex art. 68 comma 1 D.L. 18/2020 con riferimento all'art. 12 D.Lgs. 159/2015, da cui si desume che il credito oggetto di riscossione il cui termine di prescrizione sarebbe maturato negli anni
2020/2021, ovvero durante il periodo 8.3.2020-31.8.2021 di sospensione dell'attività di riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza, non è intervenuta estinzione per prescrizione in quanto il relativo termine è stato prorogato al 31.12.2023 e in ogni caso sospeso dal 8.3.2020 al 31.8.2021 per
541 giorni;
inoltre l'intimazione di pagamento AVI2022000085800 notificata in data 25.06.2024, non è stata impugnata, pertanto ogni contestazione formulabile in opposizione a tale atto, inclusa la pretesa prescrizione del credito intervenuta precedentemente, deve considerarsi tardiva e inammissibile, avendo controparte rinunciato alla prescrizione ex art. 2937 c.c.; da ultimo, nel “Disciplinare di concessione del terreno di proprietà comunale sito in Strada del Villaretto alla Controparte_11
stipulato in data 19.6.2013, la ha riconosciuto il proprio debito di €
[...] Controparte_4
240.000 relativo alle morosità pregresse per il quadriennio 2009/2012 e in ragione della novazione il debito ha perduto la caratteristica di corrispettivo di locazioni o di debito da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, dovendosi applicare il termine ordinario decennale di prescrizione;
-il sig. afferma ma non prova, in ottemperanza al suo onere esclusivo, che non sussisterebbero i Pt_1
requisiti dimensionali prescritti ex art.2 comma 1 CCII;
i predetti requisiti devono sussistere congiuntamente, per ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, e devono essere provati dal soggetto che si oppone alla pronuncia di liquidazione giudiziale;
tali requisiti non sono stati in alcun modo provati da parte reclamante;
l'ultimo bilancio risulta depositato dalla società nel 2015 e non sono stati offerti altri strumenti di prova alternativi rispetto al bilancio o scritture contabili e documentazione fiscale;
il doc. 10 prodotto da CP_2 può al più dimostrare l'assenza di un patrimonio a tale data (ottobre 2024) ma non per l'intero triennio anteriore.
Ha pertanto formulato le conclusioni sopra riportate.
La Liquidazione Giudiziale di pur ritualmente evocata in giudizio, non si è Controparte_4
costituita e viene dichiarata contumace.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello ha chiesto di rigettare il reclamo.
III. Il reclamo è ammissibile.
Premesso che il termine per proporre reclamo scadeva pacificamente il 12.5.2025, in tale data il reclamante ha depositato telematicamente il reclamo e in pari data ha ottenuto la ricevuta di accettazione (prima pec, che attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio pagina 6 di 12 destinatario) e la ricevuta di avvenuta consegna (seconda pec, che attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario); tale seconda pec rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento ex art. 16 bis comma 7 D.L.
179/2012 conv. in L. 221/2021, con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima pec, e cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva (Cass. civ. 69/2025).
La terza pec, che attesta l'esito dei controlli automatici del deposito, ricevuta il 12.5.2025 alle ore
19,18, ha evidenziato documento xml non valido e necessità di verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente;
la quarta pec, che attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere, a seguito della cui accettazione si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda pec (Cass. civ. 69/2025), è pervenuta al mittente il 13.5.2025 e ha evidenziato il rifiuto dell'atto per deposito non conforme, pervenuto negli errori fatali, per l'incongruenza tra ufficio destinatario del deposito (Corte d'Appello di
Torino), codice utilizzato (474201) e rito (liquidazione giudiziale).
Tempestivamente il reclamante si è attivato, ha contattato la cancelleria in data 13.5.2025 ancora prima del ricevimento della quarta pec, apprendendo che il problema riguardava il codice utilizzato (474201 anziché 174201) e provvedendo il giorno stesso al nuovo deposito dell'atto con il codice corretto, così ottenendo l'accettazione del deposito da parte della cancelleria e l'iscrizione a ruolo.
Sussistono pertanto i presupposti per la rimessione in termini del reclamante.
Come evidenziato dalla Cassazione nella sentenza 69/2025 “in caso di esito negativo del procedimento di deposito dell'atto (e cioè quando non risulti che il deposito abbia superato i controlli automatici e i controlli manuali) e, dunque, di rifiuto (corretto o meno che sia) dell'atto da parte della cancelleria, la parte deve procedere alla sua rinnovazione, previa rimessione in termini a norma dell'art. 153, comma
2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito”.
Nel caso di specie si può ritenere che il termine del 12.5.2025 sia decorso non per colpa del reclamante,
a causa dell'affidamento dal medesimo riposto nell'esito positivo del deposito;
rilevando che l'attivazione intervenuta il giorno successivo è tempestiva, non potendosi pretendere un'attivazione per risolvere il problema ancora il 12.5 a fronte della terza pec ricevuta alle ore 19,18, richiedendo la comprensione della questione un contatto con la cancelleria.
Sussiste la legittimazione ad agire del ricorrente.
L'art. 51 comma 1 CCII dispone che la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale può essere impugnata (oltre che dalle parti) da qualunque interessato.
pagina 7 di 12 Come statuito dalla Corte di Cassazione, la legittimazione spetta a “qualunque interessato” e, perciò, a
“ogni soggetto che ne abbia ricevuto o possa riceverne un pregiudizio specifico, di qualsiasi natura, anche solo morale”; e “Nel novero dei soggetti legittimati a proporre il reclamo rientra dunque anche il socio di una società di capitali, posto che (a prescindere da ogni rilievo concernente la sua eventuale posizione di cessato amministratore, o di amministratore di fatto, della fallita, che potrebbe esporlo all'azione di responsabilità esercitata dal curatore) non può dubitarsi del suo interesse, di natura morale,
a che sia accertata la sua partecipazione ad un sodalizio non sottoposto ad alcuna procedura concorsuale” (Cass. civ. 6348/2017; Cass. civ. 21681/2012).
Nel caso di specie il ricorrente è stato, fino all'aprile 2021, amministratore unico della società nei cui confronti è stata aperta la liquidazione giudiziale;
e questo (come rilevato dalla Cassazione) potrebbe esporlo all'azione di responsabilità esercitata dal curatore;
inoltre, pur non essendo socio della
[...]
è però socio (unico socio rimasto in vita) della che a sua Controparte_4 Controparte_7
volta è socia con il 95% delle quote della è ravvisabile quindi anche il suo Controparte_4
interesse, di natura morale, a che sia accertata la sua partecipazione (sia pure per il tramite della s.s., nella quale il socio risponde personalmente e illimitatamente dei debiti della società con il proprio patrimonio) ad un sodalizio non sottoposto ad alcuna procedura concorsuale;
deve quindi considerarsi soggetto che può ricevere un pregiudizio specifico di qualsiasi natura dalla liquidazione giudiziale.
Nel merito, il primo motivo di reclamo è fondato. vanta un credito nei confronti di di complessivi € 451.977,43, di cui CP_2 Controparte_4
€ 449.439,50 per canoni di concessione di terreni dovuti al (da pagarsi nella misura Controparte_6
di € 60.000,00 all'anno) dal 2009 al 2015.
Il credito è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., che dispone che si prescrivono in cinque anni il corrispettivo delle locazioni e tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
nel caso di specie si tratta di somme da pagare periodicamente ad anno.
La prescrizione può essere opposta da chiunque vi ha interesse qualora la parte non la faccia valere e anche se la parte vi ha rinunciato (art. 2939 c.c.); può quindi essere fatta valere da che Parte_1
vi ha interesse, nel presente procedimento di reclamo ai fini dell'accertamento incidentale dell'esistenza del credito, non operando decadenza per la mancata proposizione nel procedimento di primo grado, nel quale non era parte. Parte_1
Come rilevato dalla Corte di Cassazione (con riferimento all'accertamento incidentale dell'ammontare dei crediti ai fini dell'art. 1 comma 2 lett. c CCII, dettando un principio applicabile anche all'accertamento incidentale dell'ammontare dei crediti ai fini della condizione di procedibilità di cui pagina 8 di 12 all'art. 49 comma 5 CCII), “così come il pagamento e la compensazione, la prescrizione è fatto sostanzialmente estintivo del debito, che rende il credito non più esigibile e che ben può essere eccepito dal curatore: ritenere che l'avvenuta estinzione di un credito…non sia fatto impeditivo della dichiarazione di fallimento e che pertanto non sia compito del giudice del procedimento ex artt. 15 e 18
l. fall., verificare, incidenter tantum, se sia o meno fondata la deduzione difensiva svolta in tal senso dal debitore, pur nella consapevolezza che quel credito (quand'anche oggetto di una domanda ex art. 93 l. fall.) non sarà ammesso al passivo, appare allora frutto di una logica in qualche misura “punitiva” dell'imprenditore fallendo, totalmente estranea allo spirito della legge di riforma” (Cass. civ.
29008/2024).
Ad un accertamento incidenter tantum il credito risulta prescritto, in quanto dopo la notifica delle ingiunzioni di pagamento del 29.5.2018, la prescrizione non è stata interrotta prima dell'instaurazione del procedimento di primo grado per la liquidazione giudiziale.
Gli atti indicati da come interruttivi della prescrizione non sono stati validamente notificati CP_2
alla perché la notifica è stata tentata (in data 22.10.2019 come da doc. 10 di Controparte_4
e in data 21.2.2023 come da doc. 11 di esclusivamente presso l'indirizzo della vecchia sede CP_2 CP_2
legale (in , Via Ala di Stura n. 67), ove la società è risultata sconosciuta, ed è stata effettuata ai CP_6 sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 21.2.2023 (doc. 11); tale notifica è invalida perché la sede della società era stata trasferita altrove fin dal 26.10.2020, come risultava dal registro delle imprese (visura camerale storica doc. 1 di e doc. 8 di;
la società doveva quindi essere cercata presso tale sede, CP_2 Pt_1
facilmente individuabile da mediante visura camerale;
né peraltro la notifica nei confronti di una CP_2
società può essere effettuata con il rito degli irreperibili ex art. 143 c.p.c., dovendo, in caso di mancato reperimento presso la sede legale, essere svolta presso il legale rappresentante, a cui solo può applicarsi l'art 143 c.p.c..
La notifica è poi stata effettuata in data 25.6.2024 alla società presso la residenza di a Parte_1
mani del medesimo, indicato (nell'avviso di intimazione) come legale rappresentante (doc. 11 di;
CP_2
era decaduto dalla carica di amministratore unico della dal Parte_1 Controparte_4
25.4.2021, con annotazione iscritta il 24.9.2021 nel registro delle imprese (come risulta dalla visura camerale storica doc. 8 pag. 10 di e doc. 1 pag. 7 di;
pertanto anche tale notifica è Pt_1 CP_2
invalida.
Peraltro la notifica è intervenuta quando la prescrizione quinquennale (decorrente dal 29.5.2018) era già maturata, anche ove si volesse ritenere applicabile il periodo di sospensione ex art. 67 D.L. 18/2020
(conv. nella L. 27/2020) dall'8.3.2020 al 31.5.2020.
pagina 9 di 12 Non è condivisibile la tesi di secondo cui, invocando l'art. 12 comma 2 D.Lgs. 159/2015, CP_2 richiamato dall'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020, il termine di prescrizione dovrebbe ritenersi sospeso fino al 31.12.2023; nel caso di specie, infatti, il termine di prescrizione non maturava negli anni 2020-
2021, ma nel 2023. Si rileva inoltre che, anche se si volesse seguire la tesi della reclamata secondo cui il termine di prescrizione sarebbe sospeso per 541 giorni dal 8.3.2020 al 31.8.2021, nel caso di specie la prescrizione sarebbe comunque interamente maturata a fine 2023.
Infine, secondo lo stesso conteggio svolto da a pag. 11 della comparsa di costituzione, alla data CP_2
del 25.6.2024 la prescrizione era maturata per 4 anni 7 mesi a 1 giorno;
poiché a tale data non è intervenuto un valido atto interruttivo, risulta dalle stesse allegazioni della reclamata che il quinquennio
è maturato comunque a fine 2024 (prima del presente giudizio, introdotto in primo grado con ricorso del 9.2.2025).
Non è documentata la notifica dell'istanza di ricerca dei beni ex art. 492 bis c.p.c. del 21.10.2024
(doc.12).
Né risulta fondata l'eccezione di secondo cui con l'atto “Disciplinare di concessione del terreno CP_2 di proprietà comunale sito in Strada del Villaretto alla ” stipulato in Controparte_11
data 19.6.2013, il riconoscimento del debito di € 240.000 per morosità pregresse avrebbe dato luogo ad un credito soggetto a prescrizione decennale;
con tale atto di riconoscimento, il credito non ha assunto una diversa natura, ma è rimasto un credito per canoni annuali di concessione del terreno, tanto che nelle ingiunzioni di pagamento ha chiesto il pagamento a tale titolo, indicando il credito proprio CP_2 nell'importo di € 60.000,00 per canone per ciascun anno dal 2009 al 2015.
Detraendo il debito per canoni, residua un debito della società nei confronti di di € 2.537,93 (Tari CP_2
e Tares) - di cui diviene superfluo, vista l'entità, accertare la prescrizione eccepita da - e Parte_1
un debito di € 2.900,44 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione (doc. 9); non sussiste pertanto la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII, ai sensi del quale non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila.
L'accoglimento del primo motivo di reclamo rende superfluo l'esame del secondo.
In conclusione, il reclamo viene accolto e la sentenza di apertura della liquidazione viene revocata.
IV. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte reclamata CP_2
pagina 10 di 12 Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore di causa (indeterminato basso) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Non sussistono i presupposti per porre a carico di le spese della procedura di liquidazione CP_2
giudiziale, come domandato dal reclamante, essendo la prescrizione del credito stata eccepita solo con il reclamo e non sussistendo quindi colpa nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
ai sensi dell'art. 366 CCII le spese della procedura e il compenso del curatore devono essere posti a carico di che con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura Controparte_4
della liquidazione giudiziale.
Rilevato che ai sensi dell'art. 53 CCII gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti da tale articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato, e la
Corte d'Appello dispone gli obblighi informativi periodici di cui al comma 4, si provvede in tal senso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento del reclamo proposto da Parte_1
-revoca la sentenza del Tribunale di Torino n. 60/2025 pubblicata l'11.4.2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_4
-visto l'art. 366 CCII, dispone che le spese della procedura di liquidazione giudiziale e il compenso del curatore vengano posti a carico di Controparte_4
-visto l'art. 53 comma 4 CCII, ordina a in persona del curatore speciale già Controparte_4
nominato dal Tribunale, di depositare presso la cancelleria delle procedure concorsuali del Tribunale di
Torino e contestualmente comunicare a mezzo pec al curatore, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente sentenza e successivamente con cadenza trimestrale, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, relazione informativa aggiornata sulla situazione economico- patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con specifica indicazione delle più rilevanti operazioni compiute nel periodo e delle iniziative eventualmente assunte per il pagamento dei debiti;
-CONDANNA la parte reclamata a rimborsare al reclamante le spese del CP_2 Parte_1
presente procedimento di reclamo, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA e IVA se dovuta.
pagina 11 di 12 Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell'8.7.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 578/2025 avente ad oggetto: opposizione a sentenza di apertura della liquidazione giudiziale promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Stefano Commodo e Alessandro Pascale, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE RECLAMANTE
Contro
(C.F. ), in persona della Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
direttrice generale e legale rappresentante dott.ssa elettivamente domiciliata presso CP_3
l'Avv. Luigi Critelli, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RECLAMATA
Contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in persona del curatore dott. Controparte_4
; Persona_1
PARTE RECLAMATA CONTUMACE
In contraddittorio con pagina 1 di 12 PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
TORINO
Udienza di discussione del 8.7.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RECLAMANTE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
-in riforma della sentenza datata 10 aprile 2025 nel procedimento unitario RG n. 60/2025, resa dalla VI
Sezione Civile del Tribunale di Torino in composizione collegiale, notificata ed iscritta nel registro delle imprese in data 11 aprile 2025, revocare la liquidazione giudiziale n. 93/2025 della società
[...]
(C.F. ), per tutti i titoli e le ragioni di cui al presente atto;
Controparte_4 P.IVA_2
-porre a carico della le spese della procedura di liquidazione giudiziale e il compenso che CP_2 sarà liquidato al curatore per avere con colpa richiesto l'apertura della predetta procedura;
-condannare la alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, CP_2
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA, esposti e successive occorrende, con sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
PER CP_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda anche subordinata, istanza anche istruttoria, deduzione ed eccezione,
-dichiarare il reclamo tardivo ed inammissibile nonché dichiararlo sempre inammissibile per difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire in capo al sig. nonché respingerlo Parte_1
unitamente ad ogni domanda avversaria in quanto infondati in fatto ed in diritto;
-in punto spese e compensi di lite, dichiarare tenuta e condannare parte reclamante alla refusione delle spese e dei compensi di lite dell'esponente, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso del 9.2.2025 ha chiesto al Tribunale di Torino di dichiarare l'apertura della CP_2
liquidazione giudiziale di allegando: di essere creditrice della medesima, quale Controparte_4
concessionaria di riscossione delle entrate della e della Regione Piemonte, in forza di Controparte_5
ingiunzioni di pagamento ed avvisi di accertamento esecutivi, della somma complessiva di €
451.977,43;
pagina 2 di 12 di avere provveduto, a seguito della notifica di plurime intimazioni di pagamento, all'istanza di ricerca di beni della debitrice ex art. 492 bis c.p.c., con esito negativo;
che la società debitrice possedeva i requisiti previsti dall'art. 121 comma 1 CCII ed era in stato di insolvenza, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni, come dimostrato dall'assenza di patrimonio aggredibile e dal mancato deposito di bilanci da 9 anni.
Il Tribunale ha nominato, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., un curatore speciale alla Controparte_4
rilevando che l'amministratore unico era decaduto (in data 25.4.2021) dalla carica e la società era priva di amministratore in grado di stare in giudizio.
Nel procedimento si è quindi costituita in persona del curatore speciale. Controparte_4
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 60/2025 pubblicata e notificata l'11.4.2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di evidenziando che: il debitore era Controparte_4
soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI esercitando attività commerciale (assunzione e gestione di partecipazioni proprie); era legittimata a richiedere CP_2
l'apertura della liquidazione giudiziale, in qualità di creditore di per Controparte_4
l'ammontare di € 451.977,00 per canoni concessori e tributi locali dovuti al , Controparte_6 ammontare risultante dall'estratto conto e dalle allegate ingiunzioni e intimazioni di pagamento (docc.
3-4); la debitrice era in stato di insolvenza, come poteva evincersi da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati nel caso concreto dall'entità e risalenza nel tempo degli inadempimenti (i canoni concessori risalendo agli anni 2009-2015), dall'assenza di beni utilmente liquidabili o pignorabili, dal mancato deposito di bilanci successivi alla chiusura dell'esercizio 2015;
l'indebitamento dell'impresa (€ 451.977,00) era superiore al limite di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCI;
non sussistevano i presupposti congiuntamente richiesti dall'art. 2 lett. d) per l'esonero dell'imprenditore commerciale dalla liquidazione giudiziale, poiché la società aveva omesso il deposito di bilanci da ben oltre tre anni e l'ultimo bilancio depositato era inattendibile, non essendo esposti i debiti per canoni concessori e tributi locali vantati dal pertanto la società non aveva fornito la CP_6
prova, di cui era onerata, di qualificarsi come impresa minore non soggetta a liquidazione giudiziale.
II. Con reclamo datato 12.5.2025, iscritto a ruolo il 13.5.2025, unico socio rimasto in Parte_1
vita della socia al 95% della propone reclamo avverso Controparte_7 Controparte_4
la sentenza del Tribunale, esponendo di avervi interesse ai sensi dell'art. 51 comma 1 CCII e chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1)- “Sull'improcedibilità dell'istanza di apertura della procedura di apertura della liquidazione giudiziale”; le pretese creditorie di aventi ad oggetto i canoni di concessione dei terreni CP_2
pagina 3 di 12 sono prescritte;
i canoni per la concessione alla società dei terreni del oggetto di Controparte_6
riscossione riguardano le annualità dal 2009 al 2016 (e sono pari a € 60.000,00 per sette annualità, per totali € 420.000,00); ha notificato due ingiunzioni di pagamento nel maggio 2018 e da allora non CP_2
vi era più stato alcun valido atto interruttivo della prescrizione, quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., che si è quindi compiuta;
infatti gli avvisi di intimazione doc. 6 sono stati recapitati rispettivamente nel febbraio 2023 in , Via Ala di Stura n. 67, e nel giugno 2024 presso l'abitazione del sig. CP_6 Parte_1
in Rivoli, Via Cardinal Fossati n. 8; ma, come risulta dalla visura storica della la sede
[...] CP_4
legale della società è stata spostata da Via Ala Di Stura n. 67 a far data dal 26.10.2020, con conseguente invalidità e inefficacia di ogni notifica effettuata al predetto indirizzo, presso il quale peraltro la società
è stata dichiarata sconosciuta e la notifica è stata effettuata ex art. 143 c.p.c.; anche la notifica dell'avviso di intimazione presso la residenza del sig. in data 25.6.2024, peraltro dopo lo spirare Pt_1
del termine di prescrizione, non ha prodotto alcun effetto, poiché lo stesso era decaduto dalla carica di amministratore unico dal 25.4.2021, con atto iscritto presso il registro delle imprese il 24.9.2021; il credito di deve pertanto ritenersi sostanzialmente azzerato, considerato anche che, con CP_2
CP_ riferimento alla la notifica dell'ingiunzione di pagamento nel gennaio 2022 è avvenuta presso l'abitazione del sig. non più amministratore della società, con prescrizione anche di tale Pt_1
credito. Ne consegue che non ha titolo per proporre istanza di apertura della liquidazione CP_2 giudiziale e che non vi è il superamento del limite di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII
(posizione debitoria minima di € 30.000,00), in quanto i crediti di Agenzia delle Entrate Riscossione
(unico altro creditore) sono di € 2.900,44;
2)-“Sulla qualificazione della come impresa minore e la conseguente Controparte_4
inapplicabilità alla stessa della liquidazione giudiziale”; la è qualificabile come Controparte_4
impresa minore, essendo presenti congiuntamente i tre requisiti di cui all'art. 2 comma 1 CCII, quindi non può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale;
il primo requisito, relativo all'attivo patrimoniale, è integrato perché, come risulta dalla ricerca presso l'anagrafe tributaria effettuata da non vi sono beni intestati alla società, la quale neppure è titolare di un conto corrente bancario, CP_2
né risulta alcun bene immobile ad essa intestato dalla visura catastale, essendo la società completamente priva di attivo patrimoniale;
il secondo requisito, relativo ai debiti, è integrato in quanto il credito di € 451.977,43 azionato dalla è prescritto, ma in ogni caso, sommato al credito di CP_2
€ 2.900,44 di non arriverebbe alla soglia richiesta di € 500.000,00; sussiste anche il terzo CP_9
requisito, relativo ai ricavi, non avendo perché non ha mai Controparte_10
sostanzialmente operato né prodotto utili, tanto che è priva di un conto corrente intestato a suo nome;
il mancato deposito dei bilanci successivi al 2015 è dovuto all'assenza di liquidità per pagare un pagina 4 di 12 commercialista che li redigesse e depositasse;
il sig. ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di Pt_1 avere un'attestazione circa la mancanza di fatture attive e passive (vigendo dal 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica), non ottenendola, peraltro la stessa potrà essere ottenuta dal curatore o altrimenti il Giudice vi può provvedere ex art. 213 c.p.c..
Parte reclamante ha formulato le conclusioni sopra riportate.
Con istanza di rimessione in termini depositata il 14.5.2025 ha chiesto di dichiarare Parte_1 ammissibile e tempestivo il reclamo, anche occorrendo ai sensi dell'art. 153 comma 2 c.c., allegando di averlo depositato tempestivamente in data 12.5.2025, quando ha ottenuto la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna, e che solo per un errore nell'indicazione del codice xml l'atto è pervenuto negli errori fatali, come appreso dal contatto con la cancelleria il giorno successivo, quando ha provveduto a ridepositare il ricorso con il codice indicato, che a questo punto è stato accettato.
costituendosi, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il reclamo, rilevando che: CP_2
-il reclamo è stato depositato tardivamente il 13.5.2025, quando il termine di impugnazione scadeva il
12.5.2025, e l'istanza di rimessione in termini deve essere respinta poiché l'errore riscontrato nel deposito e l'impossibilità di accettare il deposito sono conseguenza della condotta del reclamante e non di un impedimento tecnico frapposto dalla cancelleria o dal sistema informatico della Corte d'Appello; non è legittimato a proporre reclamo perché non è “interessato” ai sensi dell'art. 51 Parte_1
CCII, non essendo socio della società; egli infatti è stato amministratore e legale rappresentante successivamente decaduto della società ed è socio della a propria volta socia Controparte_7
della Controparte_4
-la deduzione della prescrizione del credito è motivo tardivo e inammissibile in quanto non fatto valere in primo grado;
in ogni caso il motivo è infondato, perché il termine di prescrizione è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento AVI2019000061926 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data
11.11.2022 (doc.10) e dalla notifica dell'intimazione di pagamento AVI2022000085800 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. data 13.3.2023 (doc.11), in quanto il messo notificatore e non ha ritenuto CP_2
non conosciuta la sede del destinatario;
nonché dalla notifica dell'intimazione di pagamento
AVI2022000085800 a mezzo posta in data 25.6.2024 (doc.11) che ha raggiunto lo scopo, posto che per stessa ammissione del sig. ha raggiunto le mani di quest'ultimo che non ha respinto la notifica Pt_1
in quanto privo di legittimazione a riceverla;
è stato poi interrotto dall'istanza di ricerca dei beni ex art. 492 bis c.p.c. del 21.10.2024 (doc.12); le medesime considerazioni devono applicarsi al credito (Tari) oggetto dell'ingiunzione G617710038518 notificata a mezzo posta in data 29.1.2022 (doc. 13) sempre a mani del sig. si deve poi considerare la sospensione straordinaria dei termini introdotta nel Pt_1
pagina 5 di 12 2020 ex art. 68 comma 1 D.L. 18/2020 con riferimento all'art. 12 D.Lgs. 159/2015, da cui si desume che il credito oggetto di riscossione il cui termine di prescrizione sarebbe maturato negli anni
2020/2021, ovvero durante il periodo 8.3.2020-31.8.2021 di sospensione dell'attività di riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza, non è intervenuta estinzione per prescrizione in quanto il relativo termine è stato prorogato al 31.12.2023 e in ogni caso sospeso dal 8.3.2020 al 31.8.2021 per
541 giorni;
inoltre l'intimazione di pagamento AVI2022000085800 notificata in data 25.06.2024, non è stata impugnata, pertanto ogni contestazione formulabile in opposizione a tale atto, inclusa la pretesa prescrizione del credito intervenuta precedentemente, deve considerarsi tardiva e inammissibile, avendo controparte rinunciato alla prescrizione ex art. 2937 c.c.; da ultimo, nel “Disciplinare di concessione del terreno di proprietà comunale sito in Strada del Villaretto alla Controparte_11
stipulato in data 19.6.2013, la ha riconosciuto il proprio debito di €
[...] Controparte_4
240.000 relativo alle morosità pregresse per il quadriennio 2009/2012 e in ragione della novazione il debito ha perduto la caratteristica di corrispettivo di locazioni o di debito da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, dovendosi applicare il termine ordinario decennale di prescrizione;
-il sig. afferma ma non prova, in ottemperanza al suo onere esclusivo, che non sussisterebbero i Pt_1
requisiti dimensionali prescritti ex art.2 comma 1 CCII;
i predetti requisiti devono sussistere congiuntamente, per ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, e devono essere provati dal soggetto che si oppone alla pronuncia di liquidazione giudiziale;
tali requisiti non sono stati in alcun modo provati da parte reclamante;
l'ultimo bilancio risulta depositato dalla società nel 2015 e non sono stati offerti altri strumenti di prova alternativi rispetto al bilancio o scritture contabili e documentazione fiscale;
il doc. 10 prodotto da CP_2 può al più dimostrare l'assenza di un patrimonio a tale data (ottobre 2024) ma non per l'intero triennio anteriore.
Ha pertanto formulato le conclusioni sopra riportate.
La Liquidazione Giudiziale di pur ritualmente evocata in giudizio, non si è Controparte_4
costituita e viene dichiarata contumace.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello ha chiesto di rigettare il reclamo.
III. Il reclamo è ammissibile.
Premesso che il termine per proporre reclamo scadeva pacificamente il 12.5.2025, in tale data il reclamante ha depositato telematicamente il reclamo e in pari data ha ottenuto la ricevuta di accettazione (prima pec, che attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio pagina 6 di 12 destinatario) e la ricevuta di avvenuta consegna (seconda pec, che attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario); tale seconda pec rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento ex art. 16 bis comma 7 D.L.
179/2012 conv. in L. 221/2021, con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima pec, e cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva (Cass. civ. 69/2025).
La terza pec, che attesta l'esito dei controlli automatici del deposito, ricevuta il 12.5.2025 alle ore
19,18, ha evidenziato documento xml non valido e necessità di verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente;
la quarta pec, che attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere, a seguito della cui accettazione si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda pec (Cass. civ. 69/2025), è pervenuta al mittente il 13.5.2025 e ha evidenziato il rifiuto dell'atto per deposito non conforme, pervenuto negli errori fatali, per l'incongruenza tra ufficio destinatario del deposito (Corte d'Appello di
Torino), codice utilizzato (474201) e rito (liquidazione giudiziale).
Tempestivamente il reclamante si è attivato, ha contattato la cancelleria in data 13.5.2025 ancora prima del ricevimento della quarta pec, apprendendo che il problema riguardava il codice utilizzato (474201 anziché 174201) e provvedendo il giorno stesso al nuovo deposito dell'atto con il codice corretto, così ottenendo l'accettazione del deposito da parte della cancelleria e l'iscrizione a ruolo.
Sussistono pertanto i presupposti per la rimessione in termini del reclamante.
Come evidenziato dalla Cassazione nella sentenza 69/2025 “in caso di esito negativo del procedimento di deposito dell'atto (e cioè quando non risulti che il deposito abbia superato i controlli automatici e i controlli manuali) e, dunque, di rifiuto (corretto o meno che sia) dell'atto da parte della cancelleria, la parte deve procedere alla sua rinnovazione, previa rimessione in termini a norma dell'art. 153, comma
2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito”.
Nel caso di specie si può ritenere che il termine del 12.5.2025 sia decorso non per colpa del reclamante,
a causa dell'affidamento dal medesimo riposto nell'esito positivo del deposito;
rilevando che l'attivazione intervenuta il giorno successivo è tempestiva, non potendosi pretendere un'attivazione per risolvere il problema ancora il 12.5 a fronte della terza pec ricevuta alle ore 19,18, richiedendo la comprensione della questione un contatto con la cancelleria.
Sussiste la legittimazione ad agire del ricorrente.
L'art. 51 comma 1 CCII dispone che la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale può essere impugnata (oltre che dalle parti) da qualunque interessato.
pagina 7 di 12 Come statuito dalla Corte di Cassazione, la legittimazione spetta a “qualunque interessato” e, perciò, a
“ogni soggetto che ne abbia ricevuto o possa riceverne un pregiudizio specifico, di qualsiasi natura, anche solo morale”; e “Nel novero dei soggetti legittimati a proporre il reclamo rientra dunque anche il socio di una società di capitali, posto che (a prescindere da ogni rilievo concernente la sua eventuale posizione di cessato amministratore, o di amministratore di fatto, della fallita, che potrebbe esporlo all'azione di responsabilità esercitata dal curatore) non può dubitarsi del suo interesse, di natura morale,
a che sia accertata la sua partecipazione ad un sodalizio non sottoposto ad alcuna procedura concorsuale” (Cass. civ. 6348/2017; Cass. civ. 21681/2012).
Nel caso di specie il ricorrente è stato, fino all'aprile 2021, amministratore unico della società nei cui confronti è stata aperta la liquidazione giudiziale;
e questo (come rilevato dalla Cassazione) potrebbe esporlo all'azione di responsabilità esercitata dal curatore;
inoltre, pur non essendo socio della
[...]
è però socio (unico socio rimasto in vita) della che a sua Controparte_4 Controparte_7
volta è socia con il 95% delle quote della è ravvisabile quindi anche il suo Controparte_4
interesse, di natura morale, a che sia accertata la sua partecipazione (sia pure per il tramite della s.s., nella quale il socio risponde personalmente e illimitatamente dei debiti della società con il proprio patrimonio) ad un sodalizio non sottoposto ad alcuna procedura concorsuale;
deve quindi considerarsi soggetto che può ricevere un pregiudizio specifico di qualsiasi natura dalla liquidazione giudiziale.
Nel merito, il primo motivo di reclamo è fondato. vanta un credito nei confronti di di complessivi € 451.977,43, di cui CP_2 Controparte_4
€ 449.439,50 per canoni di concessione di terreni dovuti al (da pagarsi nella misura Controparte_6
di € 60.000,00 all'anno) dal 2009 al 2015.
Il credito è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., che dispone che si prescrivono in cinque anni il corrispettivo delle locazioni e tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
nel caso di specie si tratta di somme da pagare periodicamente ad anno.
La prescrizione può essere opposta da chiunque vi ha interesse qualora la parte non la faccia valere e anche se la parte vi ha rinunciato (art. 2939 c.c.); può quindi essere fatta valere da che Parte_1
vi ha interesse, nel presente procedimento di reclamo ai fini dell'accertamento incidentale dell'esistenza del credito, non operando decadenza per la mancata proposizione nel procedimento di primo grado, nel quale non era parte. Parte_1
Come rilevato dalla Corte di Cassazione (con riferimento all'accertamento incidentale dell'ammontare dei crediti ai fini dell'art. 1 comma 2 lett. c CCII, dettando un principio applicabile anche all'accertamento incidentale dell'ammontare dei crediti ai fini della condizione di procedibilità di cui pagina 8 di 12 all'art. 49 comma 5 CCII), “così come il pagamento e la compensazione, la prescrizione è fatto sostanzialmente estintivo del debito, che rende il credito non più esigibile e che ben può essere eccepito dal curatore: ritenere che l'avvenuta estinzione di un credito…non sia fatto impeditivo della dichiarazione di fallimento e che pertanto non sia compito del giudice del procedimento ex artt. 15 e 18
l. fall., verificare, incidenter tantum, se sia o meno fondata la deduzione difensiva svolta in tal senso dal debitore, pur nella consapevolezza che quel credito (quand'anche oggetto di una domanda ex art. 93 l. fall.) non sarà ammesso al passivo, appare allora frutto di una logica in qualche misura “punitiva” dell'imprenditore fallendo, totalmente estranea allo spirito della legge di riforma” (Cass. civ.
29008/2024).
Ad un accertamento incidenter tantum il credito risulta prescritto, in quanto dopo la notifica delle ingiunzioni di pagamento del 29.5.2018, la prescrizione non è stata interrotta prima dell'instaurazione del procedimento di primo grado per la liquidazione giudiziale.
Gli atti indicati da come interruttivi della prescrizione non sono stati validamente notificati CP_2
alla perché la notifica è stata tentata (in data 22.10.2019 come da doc. 10 di Controparte_4
e in data 21.2.2023 come da doc. 11 di esclusivamente presso l'indirizzo della vecchia sede CP_2 CP_2
legale (in , Via Ala di Stura n. 67), ove la società è risultata sconosciuta, ed è stata effettuata ai CP_6 sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 21.2.2023 (doc. 11); tale notifica è invalida perché la sede della società era stata trasferita altrove fin dal 26.10.2020, come risultava dal registro delle imprese (visura camerale storica doc. 1 di e doc. 8 di;
la società doveva quindi essere cercata presso tale sede, CP_2 Pt_1
facilmente individuabile da mediante visura camerale;
né peraltro la notifica nei confronti di una CP_2
società può essere effettuata con il rito degli irreperibili ex art. 143 c.p.c., dovendo, in caso di mancato reperimento presso la sede legale, essere svolta presso il legale rappresentante, a cui solo può applicarsi l'art 143 c.p.c..
La notifica è poi stata effettuata in data 25.6.2024 alla società presso la residenza di a Parte_1
mani del medesimo, indicato (nell'avviso di intimazione) come legale rappresentante (doc. 11 di;
CP_2
era decaduto dalla carica di amministratore unico della dal Parte_1 Controparte_4
25.4.2021, con annotazione iscritta il 24.9.2021 nel registro delle imprese (come risulta dalla visura camerale storica doc. 8 pag. 10 di e doc. 1 pag. 7 di;
pertanto anche tale notifica è Pt_1 CP_2
invalida.
Peraltro la notifica è intervenuta quando la prescrizione quinquennale (decorrente dal 29.5.2018) era già maturata, anche ove si volesse ritenere applicabile il periodo di sospensione ex art. 67 D.L. 18/2020
(conv. nella L. 27/2020) dall'8.3.2020 al 31.5.2020.
pagina 9 di 12 Non è condivisibile la tesi di secondo cui, invocando l'art. 12 comma 2 D.Lgs. 159/2015, CP_2 richiamato dall'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020, il termine di prescrizione dovrebbe ritenersi sospeso fino al 31.12.2023; nel caso di specie, infatti, il termine di prescrizione non maturava negli anni 2020-
2021, ma nel 2023. Si rileva inoltre che, anche se si volesse seguire la tesi della reclamata secondo cui il termine di prescrizione sarebbe sospeso per 541 giorni dal 8.3.2020 al 31.8.2021, nel caso di specie la prescrizione sarebbe comunque interamente maturata a fine 2023.
Infine, secondo lo stesso conteggio svolto da a pag. 11 della comparsa di costituzione, alla data CP_2
del 25.6.2024 la prescrizione era maturata per 4 anni 7 mesi a 1 giorno;
poiché a tale data non è intervenuto un valido atto interruttivo, risulta dalle stesse allegazioni della reclamata che il quinquennio
è maturato comunque a fine 2024 (prima del presente giudizio, introdotto in primo grado con ricorso del 9.2.2025).
Non è documentata la notifica dell'istanza di ricerca dei beni ex art. 492 bis c.p.c. del 21.10.2024
(doc.12).
Né risulta fondata l'eccezione di secondo cui con l'atto “Disciplinare di concessione del terreno CP_2 di proprietà comunale sito in Strada del Villaretto alla ” stipulato in Controparte_11
data 19.6.2013, il riconoscimento del debito di € 240.000 per morosità pregresse avrebbe dato luogo ad un credito soggetto a prescrizione decennale;
con tale atto di riconoscimento, il credito non ha assunto una diversa natura, ma è rimasto un credito per canoni annuali di concessione del terreno, tanto che nelle ingiunzioni di pagamento ha chiesto il pagamento a tale titolo, indicando il credito proprio CP_2 nell'importo di € 60.000,00 per canone per ciascun anno dal 2009 al 2015.
Detraendo il debito per canoni, residua un debito della società nei confronti di di € 2.537,93 (Tari CP_2
e Tares) - di cui diviene superfluo, vista l'entità, accertare la prescrizione eccepita da - e Parte_1
un debito di € 2.900,44 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione (doc. 9); non sussiste pertanto la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII, ai sensi del quale non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila.
L'accoglimento del primo motivo di reclamo rende superfluo l'esame del secondo.
In conclusione, il reclamo viene accolto e la sentenza di apertura della liquidazione viene revocata.
IV. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte reclamata CP_2
pagina 10 di 12 Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore di causa (indeterminato basso) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Non sussistono i presupposti per porre a carico di le spese della procedura di liquidazione CP_2
giudiziale, come domandato dal reclamante, essendo la prescrizione del credito stata eccepita solo con il reclamo e non sussistendo quindi colpa nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
ai sensi dell'art. 366 CCII le spese della procedura e il compenso del curatore devono essere posti a carico di che con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura Controparte_4
della liquidazione giudiziale.
Rilevato che ai sensi dell'art. 53 CCII gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti da tale articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato, e la
Corte d'Appello dispone gli obblighi informativi periodici di cui al comma 4, si provvede in tal senso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento del reclamo proposto da Parte_1
-revoca la sentenza del Tribunale di Torino n. 60/2025 pubblicata l'11.4.2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_4
-visto l'art. 366 CCII, dispone che le spese della procedura di liquidazione giudiziale e il compenso del curatore vengano posti a carico di Controparte_4
-visto l'art. 53 comma 4 CCII, ordina a in persona del curatore speciale già Controparte_4
nominato dal Tribunale, di depositare presso la cancelleria delle procedure concorsuali del Tribunale di
Torino e contestualmente comunicare a mezzo pec al curatore, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente sentenza e successivamente con cadenza trimestrale, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, relazione informativa aggiornata sulla situazione economico- patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con specifica indicazione delle più rilevanti operazioni compiute nel periodo e delle iniziative eventualmente assunte per il pagamento dei debiti;
-CONDANNA la parte reclamata a rimborsare al reclamante le spese del CP_2 Parte_1
presente procedimento di reclamo, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA e IVA se dovuta.
pagina 11 di 12 Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell'8.7.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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