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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
31/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6980/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. ANDÒ ANTONIO ed Avv.ta SILIPIGNI Parte_1
PATRIZIA)
ricorrente
CONTRO
(AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
PALERMO),
N.Q. DI PRESIDENTE DEL GRUPPO Controparte_2
PARLAMENTARE “ ”, POI “ALTERNATIVA Controparte_3
POPOLARE”, (Avv. VIZZINI Controparte_4
PIETRO)
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna l'On. n.q. di Presidente del Gruppo Parlamentare Controparte_2
“ , poi “ ”, della XVI Legislatura Controparte_3 Controparte_5
dell' al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente, da liquidarsi CP_4
nell'importo corrispondente all'intera retribuzione (comprensiva di mensilità
aggiuntive, festività, scatti di anzianità, indennità e TFR) che questi avrebbe percepito ove avesse regolarmente espletato la propria attività lavorativa dal giorno 01/06/2017 sino al 31/08/2017, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
◊ condanna l'On. al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_6
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.310,00, oltre spese generali,
cassa ed iva come per legge;
◊ condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Assemblea Regionale
, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.310,00, oltre spese CP_1
generali, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 11/07/2022 il ricorrente – premesso di essere stato assunto il 31/12/2015 alle dipendenze del Gruppo Parlamentare dell'
[...]
denominato, prima, “ e, poi, Controparte_1 Controparte_3
“ ”, con mansioni di addetto alla Segreteria e con qualifica di Controparte_5
“impiegato di livello 3”, stipulando un contratto di lavoro “a tempo parziale ed
indeterminato, entro i limiti temporali della XVI^ Legislatura e/o esistenza del
Gruppo Parlamentare e/o trasferimento del contributo per le spese di
funzionamento del Gruppo da parte dell' - esponeva di essere stato CP_4
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con ordinanza del
5/05/2016 del G.I.P. del Tribunale di Messina in relazione ai reati di cui agli artt.
416 bis e 416 ter c.p. (ricompresi tra quelli elencati dalla l. n. 55/1990 implicanti la sospensione del contributo al Gruppo Parlamentare ex D.P.A. n. 138/2014) e che il Tribunale del Riesame di Messina, con successiva ordinanza del 31/05/2016,
revocava la misura in ragione del “difetto di gravità indiziaria …….. non essendo
le condotte ascritte al sussumibili nei paradigmi normativi delle Pt_1
fattispecie contestate”; precisava non essere mai stato rinviato a giudizio per le fattispecie di reato contestategli con l'ordinanza cautelare del G.I.P. o per alcuno degli altri reati indicati dall'art. 15, c. 1, l. n. 55/1990 e rappresentava, quindi, che già dal 31/05/2016 veniva meno ogni ragione di sospensione dell'erogazione da parte dell'Assemblea Regionale in favore del Gruppo Parlamentare del contributo relativo al suo contratto e ch'egli, per evitare ogni possibile incertezza o imbarazzo del Gruppo Parlamentare “ ” presso il quale prestava servizio, Controparte_5
richiedeva ad ogni modo la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita dall'1/06/2016 al 31/08/2016, poi prorogato al 31/12/2016; deduceva che -
nonostante le richieste di poter riprendere la propria attività – non veniva riammesso in servizio né gli veniva corrisposto alcun emolumento ed aggiungeva che, a seguito dello scioglimento (in data 01/09/2017) dell'Assemblea Regionale
, dell'insediamento della XVII Legislatura (avvenuto in data 15/12/2017) CP_1
e della mancata ricostituzione in essa del gruppo “ ”, il Controparte_5
contratto di lavoro di cui si discute si risolveva automaticamente. Sostenuta,
dunque, l'illegittimità della nota del 9-22/08/2017 con la quale il Presidente del
Gruppo Parlamentare “ ” aveva denegato la riammissione in Controparte_5
servizio e il pagamento della retribuzione, recependo senza alcun vaglio quanto
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro già espresso dalla Segreteria Generale dell' con la nota del 19/07/2017, CP_4
concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere “1. Accertare, ritenere e
dichiarare l'inadempimento da parte del Controparte_7
(già ), in persona del Presidente p.t.,
[...] Controparte_3
al contratto di lavoro stipulato il 31.12.2015 con la mancata accettazione della
prestazione della attività lavorativa di cui al medesimo contratto offerta dal
ricorrente, nonché quello dell' a corrispondere e Controparte_1
garantire a detto Gruppo la quota parte di contributo afferente il contatto di
lavoro del dipendente Sig. 2. Per l'effetto, ritenere e Parte_1
dichiarare nulla o annullare la nota del Presidente del Gruppo Parlamentare
(già ) del 9/22.08.2017 Controparte_7 Controparte_3
nonché il presupposto parere del Segretario Generale n. 5684 SGALP del CP_4
19.07.2017. 3. Ritenere e dichiarare, per tutto quanto esposto nel presente atto, il
diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione come prevista nel
contratto di lavoro, comprensiva di indennità, mensilità aggiuntive, festività,
scatti di anzianità, oneri fiscali e previdenziali, T.F.R. ed accessori non versati
per il periodo intercorrente tra l'irrogazione della misura cautelare, il 5.05.2016,
ed il suo annullamento intervenuto il 31.05.2016; nonché dall'1.01.2017 fino al
15.11.2017, data di insediamento della XVII^ Legislatura dell' 4. Per CP_4
l'effetto condannare in solido l' , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, e l'On.le quale Presidente dell'allora Controparte_2
Gruppo Parlamentare (già ) Controparte_7 Controparte_3
a corrispondere al ricorrente l'importo risultante dal cumulo delle retribuzioni
non percette mensilmente pari, al lordo, ad €. 938,95 oltre all'importo dovuto
per gli altri oneri contrattuali, quali mensilità aggiuntive, festività, scatti di
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro anzianità, indennità e T.F.R., con interessi e rivalutazione monetaria come per
legge dal dovuto al soddisfo;
5. Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al
risarcimento dei danni subiti per effetto del ritardo con il quale il datore di
lavoro, su parere dell'Assemblea Regionale Siciliana, gli ha comunicato la
impossibilità di riammetterlo in servizio. 6. Per l'effetto condannare in solido
l' Regionale in persona del Presidente pro tempore e l'On.le CP_1 CP_1
quale Presidente dell'allora Gruppo Parlamentare Controparte_2 [...]
(già ) al risarcimento dei danni Controparte_7 Controparte_3
subiti dal ricorrente da determinarsi, in via equitativa, in misura pari a sei mesi
di retribuzione o in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta”.
Con memoria difensiva depositata in data 09/06/2023, l'On. , n.q. di CP_2
Presidente del Gruppo Parlamentare “ , poi “ Controparte_3 CP_5
, della si costituiva in giudizio chiedendo
[...] Controparte_4
rigettarsi il ricorso e contestandone la fondatezza. In subordine, deduceva il proprio diritto a rivalersi nei confronti dell' – in qualità di garante ex D.P.A. CP_4
n. 138 del 2014 – in relazione a tutte le somme che sarebbe stato condannato a corrispondere al ricorrente.
L'Assemblea Regionale Siciliana si costituiva in giudizio, con memoria difensiva depositata in data 08/03/2024, eccependo preliminarmente la prescrizione della pretesa creditoria e deducendo, nel merito, l'infondatezza di ogni domanda avanzata nei suoi confronti, in quanto soggetto estraneo al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Fissata udienza di discussione e decisione, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
1. Fondatamente l'Assemblea Regionale Siciliana esclude qualsivoglia propria legittimazione a resistere alle domande avanzate dal ricorrente.
Se è vero, infatti, che “il thema decidendum della causa è … da individuare nella
illegittimità del rifiuto del datore di lavoro a consentire la prestazione
dell'attività da parte del dipendente e nelle conseguenze di tale condotta sul
diritto alla retribuzione”, parte datoriale nel contratto di lavoro stipulato il
31/12/2015 è esclusivamente il Gruppo Parlamentare denominato, prima,
[...]
” e, poi, “ ”, mentre rimane del tutto irrilevante CP_3 Controparte_5
la circostanza che il detto Gruppo, giusta le previsioni di cui all'art.1 del D.P.A. n.
138/2014, traesse la provvista per il pagamento della retribuzione del ricorrente dai fondi messi a disposizione dall' per il funzionamento dei Gruppi CP_4
Parlamentari, circostanza che di per sé non fa sorgere in capo all'Assemblea
alcuna responsabilità diretta nei confronti del ricorrente.
Appare evidente, per altro verso, che l'unico soggetto parte del separato rapporto obbligatorio afferente alla percezione di tali fondi da parte della Regione sia esclusivamente il Gruppo Parlamentare e non può essere invece il ricorrente a dedurre “l'inadempimento … dell'Assemblea Regionale a corrispondere CP_1
e garantire a detto Gruppo la quota parte di contributo afferente il contatto di
lavoro del dipendente Sig. ”. Parte_1
E' a tale rapporto, del resto, che specificamente ed esclusivamente si riferiva il contestato parere reso dal Segretario Generale dell' il 19/07/2017. E se lo CP_4
stesso ricorso riconosce come mai “il Presidente del Controparte_7
avrebbe potuto equivocare attribuendo alla nota della Segreteria Generale
dell'A.R.S. natura dispositiva o di indirizzo dalla quale trarre l'interdizione alla
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riassunzione servizio del sig. essendo tale contenuto espressamente in Pt_1
essa escluso”, alla disamina dell'azione di rivalsa fondata su questo stesso presupposto – oltre che sulla qualità di garante ex D.P.A. n. 138 del 2014 -,
avanzata in memoria difensiva da osta la circostanza che Controparte_6
essa ha assunto nel giudizio natura di domanda riconvenzionale cd. trasversale
(cfr. Cass. n. 9441 del 23/03/2022) e che l'ammissibilità delle domande riconvenzionali nel rito del lavoro postula inderogabilmente, a pena di decadenza
(art. 418 c.p.c.), la proposizione di apposita istanza di fissazione di nuova udienza,
qui mancata. Né può assumere rilievo il fatto che con decreto del 06/04/2023 sia stata anticipata l'udienza originariamente fissata per consentirne la celebrazione nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. o che con ordinanza del 22/06/2023 sia stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso nei riguardi dell CP_4
poiché “Nelle controversie disciplinate dal rito del lavoro, qualora il convenuto,
nel proporre una domanda in via riconvenzionale, ometta di richiedere al
giudice la pronuncia di un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza, la
decadenza dalla riconvenzionale medesima si verifica, stante il tenore letterale
dell'art. 418 c.p.c., anche se il giudice - malgrado la mancata richiesta – abbia
fissato la nuova udienza, non essendo ciò idoneo a sanare una decadenza ormai
verificatasi” (cfr. Cass., 20/05/1983, n. 3499; Cass., 12/08/1993, n. 8652; Cass.,
21/07/2001, n. 9965; Cass., 16/11/2007, n. 23815).
2. Esclusa, dunque, la legittimazione dell'Assemblea Regionale – ciò che CP_1
assorbe, anche per il principio della “ragione più liquida”, le ulteriori difese ed eccezione formulate nella relativa memoria -, e riscontrata altresì
l'inammissibilità della domanda di garanzia spiegata nei confronti della medesima
Assemblea dal convenuto n.q., ai fini della ulteriore decisione Controparte_2
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro occorre rilevare che per tutta la durata della misura cautelare inflitta al ricorrente la sospensione della prestazione di lavoro non è avvenuta per causa imputabile al datore, bensì per l'interdizione disposta dall'Autorità Giudiziaria.
Secondo un orientamento del tutto consolidato nella giurisprudenza – che qui persuasivamente si condivide - il reclamato diritto alla restitutio in integrum
compete esclusivamente al dipendente investito da una sospensione cautelare (in pendenza del procedimento penale o di quello disciplinare) e non quando viene in rilievo una sospensione automatica e obbligatoria per impossibilità della prestazione a causa della interdizione al dipendente della possibilità di prestare lavoro. Ciò non è che la conseguenza del carattere retributivo dello stipendio, in base al quale il dipendente non ha diritto ad alcun emolumento se, anche per fatto a lui non ascrivibile (cosiddetta forza maggiore, fra cui fermi o arresti arbitrari,
detenzione preventiva non seguita da condanna, sommosse, sciopero dei servizi pubblici che non consentono l'accesso all'ufficio ecc.), non abbia effettuata la prestazione lavorativa. Il diritto allo stipendio dunque permane, nonostante la mancata prestazione lavorativa, o nei casi espressamente e tassativamente disposti dalla legge (congedo annuale, aspettativa, disponibilità) o quando la mancata prestazione debba essere imputata a fatto del datore di lavoro. E se tale imputabilità è predicabile nel caso di una sospensione facoltativa per il datore di lavoro (o finanche, ha aggiunto la giurisprudenza di legittimità, in ipotesi in cui si tratti di sospensione obbligatoria ma pur sempre di carattere cautelare come nell'ipotesi disciplinata dall'art. 4 della l. 97/2001, cfr. Cass. 4411/2021), perché in tutti questi casi il dipendente è in grado di effettuare la propria prestazione lavorativa ed è il datore di lavoro a rifiutarla, ciò non accade invece laddove la prestazione lavorativa è impossibile per cause del tutto indipendenti dalla volontà
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro datoriale e a questa non rimane altra alternativa che prendere atto della materiale assenza del dipendente dal servizio (così Cass. n. 7584/1993; ma anche Cass. n.
15941/2013).
Deve escludersi dunque, sulla scorta delle considerazioni testé esposte, che il ricorrente possa avanzare pretese patrimoniali afferenti al periodo ricompreso tra il 05/05/2016 ed il 31/05/2016.
3. Circa il periodo di aspettativa non retribuita (01/06/2016 – 31/12/2016), poi,
occorre considerare che è stato lo stesso ricorrente a scegliere liberamente di accedervi per ragioni che non appaiono neppure univocamente e con certezza individuabili;
e – tanto escludendo ancora una volta l'ipotizzata mora credendi
del datore di lavoro - non può dunque riconoscersi al medesimo alcun risarcimento neppure per tale periodo.
4. A diversa soluzione deve pervenirsi per il lasso di tempo seguito alla cessazione del periodo di aspettativa. Il rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il Gruppo
Parlamentare era, infatti, ancora in corso e il ricorrente risulta avere ritualmente messo a disposizione della parte datoriale la propria opera quanto meno con le lettere a firma del suo legale inviate al Gruppo Parlamentare il 31/05/2017 ed il
13/07/2017. A fronte di tale offerta nulla giustificava il rifiuto e/o il ritardo del datore di lavoro a riammetterlo in servizio, avendo il Presidente del Gruppo
Parlamentare il preciso onere, successivamente al venir meno della misura restrittiva adottata nei confronti del ricorrente e ricevutane rituale offerta di disponibilità a riprendere l'attività lavorativa, di attivarsi con solerzia (e se occorrente in ogni sede possibile) allo scopo di conseguire il ripristino dell'erogazione del contributo da parte dell' per Controparte_1
l'utilizzo del dipendente, ripristino che – come ammesso da lui stesso in memoria
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro difensiva – non trovava alcun ostacolo nella previsione dell'art. 1 del D.P.A. n.
138/2014.
Se questo, infatti, al primo allinea, stabilisce che a decorrere dal primo gennaio dell'anno 2014, per la parte residua della legislatura in corso, a garanzia dei contratti di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2013, sono erogate ai Gruppi
parlamentari le somme per il pagamento dei relativi oneri contrattuali, fiscali e previdenziali, mentre, al terzo allinea, prevede che il pagamento del suddetto contributo erogato dall'Assemblea in favore del Gruppo parlamentare per l'utilizzazione del dipendente possa essere sospeso nei casi di condanna di quest'ultimo per i reati indicati dall'art. 15, primo comma, della l. n. 55/1990 e s.m.i. ovvero in caso di applicazione di una delle misure coercitive previste dagli artt. 284, 285 e 286 c.p.c. o, più genericamente, di una misura di prevenzione,
specifica subito di seguito che “…qualora il procedimento penale per cui sia stata
irrogata la misura interdittiva si concluda con sentenza di proscioglimento o di
assoluzione passata in giudicato, ovvero qualora la misura di prevenzione venga
revocata in via definitiva o intervenga, in caso di condanna, successiva
riabilitazione, viene ripristinata, a richiesta, l'erogazione a favore del Gruppo
parlamentare, per l'utilizzo del relativo dipendente. Il Presidente del Gruppo
parlamentare, a tal fine, correda le dichiarazioni di cui al punto precedente,
delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte dai singoli
dipendenti sulla insussistenza delle cause interdittive sopra elencate. In
alternativa il Presidente del Gruppo può produrre trimestralmente
un'attestazione sulla circostanza che non sono intervenute variazioni rispetto
alle situazioni precedentemente dichiarate”.
L'acclarato inadempimento del Gruppo Parlamentare all'obbligo di riammissione
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro in servizio del ricorrente impone di riconoscere, in favore del ricorrente medesimo, il risarcimento del danno subito nell'arco temporale specificamente compreso tra l'offerta della propria prestazione (a decorrere dal 01/06/2017) e la scadenza della legislatura (avvenuta il 31/08/2017), scadenza che – giusta la previsione dell'art. 14 del contratto di lavoro – ha comunque comportato di quest'ultimo l'automatica risoluzione.
Tale risarcimento è quantificabile in misura pari all'intera retribuzione
(comprensiva di mensilità aggiuntive, festività, scatti di anzianità, indennità e
TFR) che il dipendente avrebbe percepito ove avesse regolarmente espletato la propria attività lavorativa dal giorno 01/06/2017 sino al 31/08/2017.
5. Le spese sono liquidate secondo soccombenza - avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal D.M. n.147/2022 per le cause di lavoro di valore inferiore ad euro
5.200,00 - ponendo conseguentemente in capo ad n.q. quelle Controparte_2
sostenute dal ricorrente ed in capo al ricorrente stesso quelle sostenute dall' CP_4
◊
Così deciso in Palermo, il 14/04/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
31/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6980/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. ANDÒ ANTONIO ed Avv.ta SILIPIGNI Parte_1
PATRIZIA)
ricorrente
CONTRO
(AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
PALERMO),
N.Q. DI PRESIDENTE DEL GRUPPO Controparte_2
PARLAMENTARE “ ”, POI “ALTERNATIVA Controparte_3
POPOLARE”, (Avv. VIZZINI Controparte_4
PIETRO)
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna l'On. n.q. di Presidente del Gruppo Parlamentare Controparte_2
“ , poi “ ”, della XVI Legislatura Controparte_3 Controparte_5
dell' al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente, da liquidarsi CP_4
nell'importo corrispondente all'intera retribuzione (comprensiva di mensilità
aggiuntive, festività, scatti di anzianità, indennità e TFR) che questi avrebbe percepito ove avesse regolarmente espletato la propria attività lavorativa dal giorno 01/06/2017 sino al 31/08/2017, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
◊ condanna l'On. al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_6
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.310,00, oltre spese generali,
cassa ed iva come per legge;
◊ condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Assemblea Regionale
, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.310,00, oltre spese CP_1
generali, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 11/07/2022 il ricorrente – premesso di essere stato assunto il 31/12/2015 alle dipendenze del Gruppo Parlamentare dell'
[...]
denominato, prima, “ e, poi, Controparte_1 Controparte_3
“ ”, con mansioni di addetto alla Segreteria e con qualifica di Controparte_5
“impiegato di livello 3”, stipulando un contratto di lavoro “a tempo parziale ed
indeterminato, entro i limiti temporali della XVI^ Legislatura e/o esistenza del
Gruppo Parlamentare e/o trasferimento del contributo per le spese di
funzionamento del Gruppo da parte dell' - esponeva di essere stato CP_4
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con ordinanza del
5/05/2016 del G.I.P. del Tribunale di Messina in relazione ai reati di cui agli artt.
416 bis e 416 ter c.p. (ricompresi tra quelli elencati dalla l. n. 55/1990 implicanti la sospensione del contributo al Gruppo Parlamentare ex D.P.A. n. 138/2014) e che il Tribunale del Riesame di Messina, con successiva ordinanza del 31/05/2016,
revocava la misura in ragione del “difetto di gravità indiziaria …….. non essendo
le condotte ascritte al sussumibili nei paradigmi normativi delle Pt_1
fattispecie contestate”; precisava non essere mai stato rinviato a giudizio per le fattispecie di reato contestategli con l'ordinanza cautelare del G.I.P. o per alcuno degli altri reati indicati dall'art. 15, c. 1, l. n. 55/1990 e rappresentava, quindi, che già dal 31/05/2016 veniva meno ogni ragione di sospensione dell'erogazione da parte dell'Assemblea Regionale in favore del Gruppo Parlamentare del contributo relativo al suo contratto e ch'egli, per evitare ogni possibile incertezza o imbarazzo del Gruppo Parlamentare “ ” presso il quale prestava servizio, Controparte_5
richiedeva ad ogni modo la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita dall'1/06/2016 al 31/08/2016, poi prorogato al 31/12/2016; deduceva che -
nonostante le richieste di poter riprendere la propria attività – non veniva riammesso in servizio né gli veniva corrisposto alcun emolumento ed aggiungeva che, a seguito dello scioglimento (in data 01/09/2017) dell'Assemblea Regionale
, dell'insediamento della XVII Legislatura (avvenuto in data 15/12/2017) CP_1
e della mancata ricostituzione in essa del gruppo “ ”, il Controparte_5
contratto di lavoro di cui si discute si risolveva automaticamente. Sostenuta,
dunque, l'illegittimità della nota del 9-22/08/2017 con la quale il Presidente del
Gruppo Parlamentare “ ” aveva denegato la riammissione in Controparte_5
servizio e il pagamento della retribuzione, recependo senza alcun vaglio quanto
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro già espresso dalla Segreteria Generale dell' con la nota del 19/07/2017, CP_4
concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere “1. Accertare, ritenere e
dichiarare l'inadempimento da parte del Controparte_7
(già ), in persona del Presidente p.t.,
[...] Controparte_3
al contratto di lavoro stipulato il 31.12.2015 con la mancata accettazione della
prestazione della attività lavorativa di cui al medesimo contratto offerta dal
ricorrente, nonché quello dell' a corrispondere e Controparte_1
garantire a detto Gruppo la quota parte di contributo afferente il contatto di
lavoro del dipendente Sig. 2. Per l'effetto, ritenere e Parte_1
dichiarare nulla o annullare la nota del Presidente del Gruppo Parlamentare
(già ) del 9/22.08.2017 Controparte_7 Controparte_3
nonché il presupposto parere del Segretario Generale n. 5684 SGALP del CP_4
19.07.2017. 3. Ritenere e dichiarare, per tutto quanto esposto nel presente atto, il
diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione come prevista nel
contratto di lavoro, comprensiva di indennità, mensilità aggiuntive, festività,
scatti di anzianità, oneri fiscali e previdenziali, T.F.R. ed accessori non versati
per il periodo intercorrente tra l'irrogazione della misura cautelare, il 5.05.2016,
ed il suo annullamento intervenuto il 31.05.2016; nonché dall'1.01.2017 fino al
15.11.2017, data di insediamento della XVII^ Legislatura dell' 4. Per CP_4
l'effetto condannare in solido l' , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, e l'On.le quale Presidente dell'allora Controparte_2
Gruppo Parlamentare (già ) Controparte_7 Controparte_3
a corrispondere al ricorrente l'importo risultante dal cumulo delle retribuzioni
non percette mensilmente pari, al lordo, ad €. 938,95 oltre all'importo dovuto
per gli altri oneri contrattuali, quali mensilità aggiuntive, festività, scatti di
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro anzianità, indennità e T.F.R., con interessi e rivalutazione monetaria come per
legge dal dovuto al soddisfo;
5. Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al
risarcimento dei danni subiti per effetto del ritardo con il quale il datore di
lavoro, su parere dell'Assemblea Regionale Siciliana, gli ha comunicato la
impossibilità di riammetterlo in servizio. 6. Per l'effetto condannare in solido
l' Regionale in persona del Presidente pro tempore e l'On.le CP_1 CP_1
quale Presidente dell'allora Gruppo Parlamentare Controparte_2 [...]
(già ) al risarcimento dei danni Controparte_7 Controparte_3
subiti dal ricorrente da determinarsi, in via equitativa, in misura pari a sei mesi
di retribuzione o in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta”.
Con memoria difensiva depositata in data 09/06/2023, l'On. , n.q. di CP_2
Presidente del Gruppo Parlamentare “ , poi “ Controparte_3 CP_5
, della si costituiva in giudizio chiedendo
[...] Controparte_4
rigettarsi il ricorso e contestandone la fondatezza. In subordine, deduceva il proprio diritto a rivalersi nei confronti dell' – in qualità di garante ex D.P.A. CP_4
n. 138 del 2014 – in relazione a tutte le somme che sarebbe stato condannato a corrispondere al ricorrente.
L'Assemblea Regionale Siciliana si costituiva in giudizio, con memoria difensiva depositata in data 08/03/2024, eccependo preliminarmente la prescrizione della pretesa creditoria e deducendo, nel merito, l'infondatezza di ogni domanda avanzata nei suoi confronti, in quanto soggetto estraneo al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Fissata udienza di discussione e decisione, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
1. Fondatamente l'Assemblea Regionale Siciliana esclude qualsivoglia propria legittimazione a resistere alle domande avanzate dal ricorrente.
Se è vero, infatti, che “il thema decidendum della causa è … da individuare nella
illegittimità del rifiuto del datore di lavoro a consentire la prestazione
dell'attività da parte del dipendente e nelle conseguenze di tale condotta sul
diritto alla retribuzione”, parte datoriale nel contratto di lavoro stipulato il
31/12/2015 è esclusivamente il Gruppo Parlamentare denominato, prima,
[...]
” e, poi, “ ”, mentre rimane del tutto irrilevante CP_3 Controparte_5
la circostanza che il detto Gruppo, giusta le previsioni di cui all'art.1 del D.P.A. n.
138/2014, traesse la provvista per il pagamento della retribuzione del ricorrente dai fondi messi a disposizione dall' per il funzionamento dei Gruppi CP_4
Parlamentari, circostanza che di per sé non fa sorgere in capo all'Assemblea
alcuna responsabilità diretta nei confronti del ricorrente.
Appare evidente, per altro verso, che l'unico soggetto parte del separato rapporto obbligatorio afferente alla percezione di tali fondi da parte della Regione sia esclusivamente il Gruppo Parlamentare e non può essere invece il ricorrente a dedurre “l'inadempimento … dell'Assemblea Regionale a corrispondere CP_1
e garantire a detto Gruppo la quota parte di contributo afferente il contatto di
lavoro del dipendente Sig. ”. Parte_1
E' a tale rapporto, del resto, che specificamente ed esclusivamente si riferiva il contestato parere reso dal Segretario Generale dell' il 19/07/2017. E se lo CP_4
stesso ricorso riconosce come mai “il Presidente del Controparte_7
avrebbe potuto equivocare attribuendo alla nota della Segreteria Generale
dell'A.R.S. natura dispositiva o di indirizzo dalla quale trarre l'interdizione alla
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riassunzione servizio del sig. essendo tale contenuto espressamente in Pt_1
essa escluso”, alla disamina dell'azione di rivalsa fondata su questo stesso presupposto – oltre che sulla qualità di garante ex D.P.A. n. 138 del 2014 -,
avanzata in memoria difensiva da osta la circostanza che Controparte_6
essa ha assunto nel giudizio natura di domanda riconvenzionale cd. trasversale
(cfr. Cass. n. 9441 del 23/03/2022) e che l'ammissibilità delle domande riconvenzionali nel rito del lavoro postula inderogabilmente, a pena di decadenza
(art. 418 c.p.c.), la proposizione di apposita istanza di fissazione di nuova udienza,
qui mancata. Né può assumere rilievo il fatto che con decreto del 06/04/2023 sia stata anticipata l'udienza originariamente fissata per consentirne la celebrazione nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. o che con ordinanza del 22/06/2023 sia stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso nei riguardi dell CP_4
poiché “Nelle controversie disciplinate dal rito del lavoro, qualora il convenuto,
nel proporre una domanda in via riconvenzionale, ometta di richiedere al
giudice la pronuncia di un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza, la
decadenza dalla riconvenzionale medesima si verifica, stante il tenore letterale
dell'art. 418 c.p.c., anche se il giudice - malgrado la mancata richiesta – abbia
fissato la nuova udienza, non essendo ciò idoneo a sanare una decadenza ormai
verificatasi” (cfr. Cass., 20/05/1983, n. 3499; Cass., 12/08/1993, n. 8652; Cass.,
21/07/2001, n. 9965; Cass., 16/11/2007, n. 23815).
2. Esclusa, dunque, la legittimazione dell'Assemblea Regionale – ciò che CP_1
assorbe, anche per il principio della “ragione più liquida”, le ulteriori difese ed eccezione formulate nella relativa memoria -, e riscontrata altresì
l'inammissibilità della domanda di garanzia spiegata nei confronti della medesima
Assemblea dal convenuto n.q., ai fini della ulteriore decisione Controparte_2
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro occorre rilevare che per tutta la durata della misura cautelare inflitta al ricorrente la sospensione della prestazione di lavoro non è avvenuta per causa imputabile al datore, bensì per l'interdizione disposta dall'Autorità Giudiziaria.
Secondo un orientamento del tutto consolidato nella giurisprudenza – che qui persuasivamente si condivide - il reclamato diritto alla restitutio in integrum
compete esclusivamente al dipendente investito da una sospensione cautelare (in pendenza del procedimento penale o di quello disciplinare) e non quando viene in rilievo una sospensione automatica e obbligatoria per impossibilità della prestazione a causa della interdizione al dipendente della possibilità di prestare lavoro. Ciò non è che la conseguenza del carattere retributivo dello stipendio, in base al quale il dipendente non ha diritto ad alcun emolumento se, anche per fatto a lui non ascrivibile (cosiddetta forza maggiore, fra cui fermi o arresti arbitrari,
detenzione preventiva non seguita da condanna, sommosse, sciopero dei servizi pubblici che non consentono l'accesso all'ufficio ecc.), non abbia effettuata la prestazione lavorativa. Il diritto allo stipendio dunque permane, nonostante la mancata prestazione lavorativa, o nei casi espressamente e tassativamente disposti dalla legge (congedo annuale, aspettativa, disponibilità) o quando la mancata prestazione debba essere imputata a fatto del datore di lavoro. E se tale imputabilità è predicabile nel caso di una sospensione facoltativa per il datore di lavoro (o finanche, ha aggiunto la giurisprudenza di legittimità, in ipotesi in cui si tratti di sospensione obbligatoria ma pur sempre di carattere cautelare come nell'ipotesi disciplinata dall'art. 4 della l. 97/2001, cfr. Cass. 4411/2021), perché in tutti questi casi il dipendente è in grado di effettuare la propria prestazione lavorativa ed è il datore di lavoro a rifiutarla, ciò non accade invece laddove la prestazione lavorativa è impossibile per cause del tutto indipendenti dalla volontà
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro datoriale e a questa non rimane altra alternativa che prendere atto della materiale assenza del dipendente dal servizio (così Cass. n. 7584/1993; ma anche Cass. n.
15941/2013).
Deve escludersi dunque, sulla scorta delle considerazioni testé esposte, che il ricorrente possa avanzare pretese patrimoniali afferenti al periodo ricompreso tra il 05/05/2016 ed il 31/05/2016.
3. Circa il periodo di aspettativa non retribuita (01/06/2016 – 31/12/2016), poi,
occorre considerare che è stato lo stesso ricorrente a scegliere liberamente di accedervi per ragioni che non appaiono neppure univocamente e con certezza individuabili;
e – tanto escludendo ancora una volta l'ipotizzata mora credendi
del datore di lavoro - non può dunque riconoscersi al medesimo alcun risarcimento neppure per tale periodo.
4. A diversa soluzione deve pervenirsi per il lasso di tempo seguito alla cessazione del periodo di aspettativa. Il rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il Gruppo
Parlamentare era, infatti, ancora in corso e il ricorrente risulta avere ritualmente messo a disposizione della parte datoriale la propria opera quanto meno con le lettere a firma del suo legale inviate al Gruppo Parlamentare il 31/05/2017 ed il
13/07/2017. A fronte di tale offerta nulla giustificava il rifiuto e/o il ritardo del datore di lavoro a riammetterlo in servizio, avendo il Presidente del Gruppo
Parlamentare il preciso onere, successivamente al venir meno della misura restrittiva adottata nei confronti del ricorrente e ricevutane rituale offerta di disponibilità a riprendere l'attività lavorativa, di attivarsi con solerzia (e se occorrente in ogni sede possibile) allo scopo di conseguire il ripristino dell'erogazione del contributo da parte dell' per Controparte_1
l'utilizzo del dipendente, ripristino che – come ammesso da lui stesso in memoria
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro difensiva – non trovava alcun ostacolo nella previsione dell'art. 1 del D.P.A. n.
138/2014.
Se questo, infatti, al primo allinea, stabilisce che a decorrere dal primo gennaio dell'anno 2014, per la parte residua della legislatura in corso, a garanzia dei contratti di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2013, sono erogate ai Gruppi
parlamentari le somme per il pagamento dei relativi oneri contrattuali, fiscali e previdenziali, mentre, al terzo allinea, prevede che il pagamento del suddetto contributo erogato dall'Assemblea in favore del Gruppo parlamentare per l'utilizzazione del dipendente possa essere sospeso nei casi di condanna di quest'ultimo per i reati indicati dall'art. 15, primo comma, della l. n. 55/1990 e s.m.i. ovvero in caso di applicazione di una delle misure coercitive previste dagli artt. 284, 285 e 286 c.p.c. o, più genericamente, di una misura di prevenzione,
specifica subito di seguito che “…qualora il procedimento penale per cui sia stata
irrogata la misura interdittiva si concluda con sentenza di proscioglimento o di
assoluzione passata in giudicato, ovvero qualora la misura di prevenzione venga
revocata in via definitiva o intervenga, in caso di condanna, successiva
riabilitazione, viene ripristinata, a richiesta, l'erogazione a favore del Gruppo
parlamentare, per l'utilizzo del relativo dipendente. Il Presidente del Gruppo
parlamentare, a tal fine, correda le dichiarazioni di cui al punto precedente,
delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte dai singoli
dipendenti sulla insussistenza delle cause interdittive sopra elencate. In
alternativa il Presidente del Gruppo può produrre trimestralmente
un'attestazione sulla circostanza che non sono intervenute variazioni rispetto
alle situazioni precedentemente dichiarate”.
L'acclarato inadempimento del Gruppo Parlamentare all'obbligo di riammissione
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro in servizio del ricorrente impone di riconoscere, in favore del ricorrente medesimo, il risarcimento del danno subito nell'arco temporale specificamente compreso tra l'offerta della propria prestazione (a decorrere dal 01/06/2017) e la scadenza della legislatura (avvenuta il 31/08/2017), scadenza che – giusta la previsione dell'art. 14 del contratto di lavoro – ha comunque comportato di quest'ultimo l'automatica risoluzione.
Tale risarcimento è quantificabile in misura pari all'intera retribuzione
(comprensiva di mensilità aggiuntive, festività, scatti di anzianità, indennità e
TFR) che il dipendente avrebbe percepito ove avesse regolarmente espletato la propria attività lavorativa dal giorno 01/06/2017 sino al 31/08/2017.
5. Le spese sono liquidate secondo soccombenza - avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal D.M. n.147/2022 per le cause di lavoro di valore inferiore ad euro
5.200,00 - ponendo conseguentemente in capo ad n.q. quelle Controparte_2
sostenute dal ricorrente ed in capo al ricorrente stesso quelle sostenute dall' CP_4
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Così deciso in Palermo, il 14/04/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro