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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1231/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1231/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. CREACO FORTUNATO DARIO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), domiciliato in Via Orso Corbino 7 98124 98124 Messina;
rappresentato Controparte_2
e difeso dall'avv. BARBARO ALESSANDRO giusta procura in atti.
APPELLATI
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ), domiciliato in Via Orso Corbino 7 98124 98124 Messina;
CP_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. BARBARO ALESSANDRO giusta procura in atti.
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 398/2012 emanato dal soppresso Tribunale di Modica su istanza della
[...]
quale saldo maturato a seguito dell'affidamento bancario concesso Controparte_4
sul c/c intestato all'opponente e poi chiuso dall'Istituto medesimo.
Con l'opposizione il eccepiva la incompetenza territoriale del Tribunale che aveva emesso Pt_1
l'ingiunzione (eccezione poi superata a seguito della soppressione dell'Ufficio Giudiziario) e, nel merito, la nullità della clausola che prevedeva e determinava gli interessi dovuti all'istituto per il concesso affidamento, poiché erano stati applicati tassi extra soglia e, comunque, non erano mai state pagina 2 di 6 comunicate le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, con le quali veniva variato il saggio degli interessi.
Costituitasi la chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta una CTU contabile.
Si costituiva a mezzo della procuratrice , quale cessionaria del credito, che Controparte_5 CP_3
faceva proprie tutte le deduzioni, eccezioni e conclusioni dell'Istituto di credito cedente.
Con sentenza n.19/21 il Tribunale di Ragusa così decideva: “revoca il decreto ingiuntivo n. 398/2012
emesso dal Tribunale di Modica il 15/6/2012. Condanna a corrispondere alla Parte_1
quale procuratrice di la somma di € 29.586,54 oltre agli interessi CP_3 Controparte_5
convenzionali dal 13.4.2012 fino all'effettivo soddisfo. Rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente. Condanna a rimborsare alla quale procuratrice di Parte_1 CP_3
le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese Controparte_5
generali, Iva e Cpa”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello affidandolo a tre motivi. Parte_1
Si sono costituiti sia la sia per eccepire Controparte_4 Controparte_5
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello del quale hanno chiesto il rigetto.
All'udienza del 11.12.2024 la causa è stata introitata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
-------------------------------
Va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che risulta contenere i requisiti normativamente prescritti.
pagina 3 di 6 Nel merito, è opinione di questa Corte che l'appello sia infondato e vada, quindi, rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Ed invero, con il primo motivo di impugnazione il ha censurato la sentenza di primo grado Pt_1
nella parte in cui – a suo dire – “il Tribunale ha omesso di pronunziarsi sull'eccezione circa la nullità
delle clausole che rideterminavano, unilateralmente, da parte dell'Istituto di Credito, il saggio degli interessi poiché mai formalmente comunicate e, comunque, con criteri di determinazione affatto univoci” ed ha, a tal fine, richiamato quanto esposto dal CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado secondo cui le condizioni contenute nel foglio informativo non avevano contenuto
“assolutamente univoco”.
Il motivo è infondato.
Osserva in proposito questa Corte che il contratto di apertura di credito sottoscritto dal il Pt_1
22.4.2005 contiene la puntuale indicazione degli interessi ultralegali applicati, distinti in tassi intrafido e tassi ultrafido. Peraltro, trattandosi di contratto di apertura di credito e non di contratto di finanziamento appare errata la considerazione svolta dal CTU, che ha ritenuto di contenuto “non assolutamente univoco” le condizioni pattuite per non essere stato indicato se si trattava di tasso fisso o variabile. Nel contratto di conto corrente ed anche in quello di affidamento in conto corrente il tasso è
sempre fisso fintanto che la banca non si avvalga, ove contrattualmente previsto, dello “ius variandi”
nel rispetto delle condizioni fissate dall'art.118 TUB.
Sfuggono, quindi, a questa Corte le diverse valutazioni esposte dal CTU, che ha evidentemente confuso il contratto oggetto di indagine con un contratto di finanziamento, nel quale, invece, può essere convenuto un tasso variabile.
pagina 4 di 6 Nella specie, quindi, la puntuale indicazione del tasso di interesse applicato impone il rigetto del motivo di appello in esame.
Con il secondo motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui non si è
pronunciata sulla indebita applicazione dello “ius variandi” da parte della banca, che avrebbe modificato “in peius” il tasso di interesse senza alcuna preventiva comunicazione al cliente.
Anche questo motivo è destinato al rigetto.
Dalla lettura della, per vero, non particolarmente chiara CTU si ricava che l'esperto nominato dal
Giudice, nel ricalcolo del saldo del conto, ha tenuto conto degli interessi ultralegali previsti in contratto e di quelli inferiori e più favorevoli al cliente e non anche di quelli maggiori risultanti dagli estratti conto per i quali non risultava regolarmente esercitato lo “ius variandi” da parte della banca.
La lagnanza del appare, quindi, del tutto infondata. Pt_1
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte relativa alla regolamentazione delle spese del giudizio, per le quali non si sarebbe tenuto conto del parziale accoglimento della proposta opposizione, che avrebbe suggerito la compensazione delle stesse.
Il motivo va respinto, sul rilievo che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal è stata Pt_1
accolta solo parzialmente, riducendo la condanna da €.34.810,83 ad €.29.586,54, di talchè la condanna del al pagamento delle spese processuali, peraltro calcolate in misura prossima al minino Pt_1
tariffario previsto per lo scaglione di riferimento (da €.26.001,01 ad €.52.000,00), non appare censurabile e risulta rispettosa dei principi fissati dagli artt.91 e segg. cpc, attesa la evidente soccombenza dell'appellante.
Per le ragioni sin qui esposte l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno calcolate escludendo la fase “istruttoria/trattazione”.
pagina 5 di 6 Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.19/21 del Tribunale di Ragusa.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati costituiti liquidate,
per ciascuno, in €.7.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
5.3.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1231/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. CREACO FORTUNATO DARIO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), domiciliato in Via Orso Corbino 7 98124 98124 Messina;
rappresentato Controparte_2
e difeso dall'avv. BARBARO ALESSANDRO giusta procura in atti.
APPELLATI
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ), domiciliato in Via Orso Corbino 7 98124 98124 Messina;
CP_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. BARBARO ALESSANDRO giusta procura in atti.
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 398/2012 emanato dal soppresso Tribunale di Modica su istanza della
[...]
quale saldo maturato a seguito dell'affidamento bancario concesso Controparte_4
sul c/c intestato all'opponente e poi chiuso dall'Istituto medesimo.
Con l'opposizione il eccepiva la incompetenza territoriale del Tribunale che aveva emesso Pt_1
l'ingiunzione (eccezione poi superata a seguito della soppressione dell'Ufficio Giudiziario) e, nel merito, la nullità della clausola che prevedeva e determinava gli interessi dovuti all'istituto per il concesso affidamento, poiché erano stati applicati tassi extra soglia e, comunque, non erano mai state pagina 2 di 6 comunicate le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, con le quali veniva variato il saggio degli interessi.
Costituitasi la chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta una CTU contabile.
Si costituiva a mezzo della procuratrice , quale cessionaria del credito, che Controparte_5 CP_3
faceva proprie tutte le deduzioni, eccezioni e conclusioni dell'Istituto di credito cedente.
Con sentenza n.19/21 il Tribunale di Ragusa così decideva: “revoca il decreto ingiuntivo n. 398/2012
emesso dal Tribunale di Modica il 15/6/2012. Condanna a corrispondere alla Parte_1
quale procuratrice di la somma di € 29.586,54 oltre agli interessi CP_3 Controparte_5
convenzionali dal 13.4.2012 fino all'effettivo soddisfo. Rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente. Condanna a rimborsare alla quale procuratrice di Parte_1 CP_3
le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese Controparte_5
generali, Iva e Cpa”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello affidandolo a tre motivi. Parte_1
Si sono costituiti sia la sia per eccepire Controparte_4 Controparte_5
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello del quale hanno chiesto il rigetto.
All'udienza del 11.12.2024 la causa è stata introitata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
-------------------------------
Va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che risulta contenere i requisiti normativamente prescritti.
pagina 3 di 6 Nel merito, è opinione di questa Corte che l'appello sia infondato e vada, quindi, rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Ed invero, con il primo motivo di impugnazione il ha censurato la sentenza di primo grado Pt_1
nella parte in cui – a suo dire – “il Tribunale ha omesso di pronunziarsi sull'eccezione circa la nullità
delle clausole che rideterminavano, unilateralmente, da parte dell'Istituto di Credito, il saggio degli interessi poiché mai formalmente comunicate e, comunque, con criteri di determinazione affatto univoci” ed ha, a tal fine, richiamato quanto esposto dal CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado secondo cui le condizioni contenute nel foglio informativo non avevano contenuto
“assolutamente univoco”.
Il motivo è infondato.
Osserva in proposito questa Corte che il contratto di apertura di credito sottoscritto dal il Pt_1
22.4.2005 contiene la puntuale indicazione degli interessi ultralegali applicati, distinti in tassi intrafido e tassi ultrafido. Peraltro, trattandosi di contratto di apertura di credito e non di contratto di finanziamento appare errata la considerazione svolta dal CTU, che ha ritenuto di contenuto “non assolutamente univoco” le condizioni pattuite per non essere stato indicato se si trattava di tasso fisso o variabile. Nel contratto di conto corrente ed anche in quello di affidamento in conto corrente il tasso è
sempre fisso fintanto che la banca non si avvalga, ove contrattualmente previsto, dello “ius variandi”
nel rispetto delle condizioni fissate dall'art.118 TUB.
Sfuggono, quindi, a questa Corte le diverse valutazioni esposte dal CTU, che ha evidentemente confuso il contratto oggetto di indagine con un contratto di finanziamento, nel quale, invece, può essere convenuto un tasso variabile.
pagina 4 di 6 Nella specie, quindi, la puntuale indicazione del tasso di interesse applicato impone il rigetto del motivo di appello in esame.
Con il secondo motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui non si è
pronunciata sulla indebita applicazione dello “ius variandi” da parte della banca, che avrebbe modificato “in peius” il tasso di interesse senza alcuna preventiva comunicazione al cliente.
Anche questo motivo è destinato al rigetto.
Dalla lettura della, per vero, non particolarmente chiara CTU si ricava che l'esperto nominato dal
Giudice, nel ricalcolo del saldo del conto, ha tenuto conto degli interessi ultralegali previsti in contratto e di quelli inferiori e più favorevoli al cliente e non anche di quelli maggiori risultanti dagli estratti conto per i quali non risultava regolarmente esercitato lo “ius variandi” da parte della banca.
La lagnanza del appare, quindi, del tutto infondata. Pt_1
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte relativa alla regolamentazione delle spese del giudizio, per le quali non si sarebbe tenuto conto del parziale accoglimento della proposta opposizione, che avrebbe suggerito la compensazione delle stesse.
Il motivo va respinto, sul rilievo che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal è stata Pt_1
accolta solo parzialmente, riducendo la condanna da €.34.810,83 ad €.29.586,54, di talchè la condanna del al pagamento delle spese processuali, peraltro calcolate in misura prossima al minino Pt_1
tariffario previsto per lo scaglione di riferimento (da €.26.001,01 ad €.52.000,00), non appare censurabile e risulta rispettosa dei principi fissati dagli artt.91 e segg. cpc, attesa la evidente soccombenza dell'appellante.
Per le ragioni sin qui esposte l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno calcolate escludendo la fase “istruttoria/trattazione”.
pagina 5 di 6 Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.19/21 del Tribunale di Ragusa.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati costituiti liquidate,
per ciascuno, in €.7.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
5.3.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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