Sentenza breve 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 02/10/2023, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/10/2023
N. 01352/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00936/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 936 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Unia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno ed Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza Fasc. --OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Prefettura di -OMISSIS- ha revocato le misure di accoglienza disposte nei confronti del ricorrente avendo la stessa accertato che quest’ultimo ha percepito nel 2022 redditi pari a 6.102,82, superando così l’importo di 6.085,43 euro previsto per la medesima annualità per l’assegno sociale.
Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento di revoca evidenziando, con un unico motivo di ricorso, l’illegittimità dello stesso per violazione dell’art. 23, co. 1, lett. d) del D. Lgs. 142 del 2015.
L’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 23 settembre 2023 chiedendo la reiezione del ricorso.
La causa, infine, è stata chiamata alla camera di consiglio del 27 settembre 2023 in seno alla quale il Collegio ha preannunciato l’intenzione di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, in conformità alle previsioni dell’art. 60 c.p.a.
Il ricorso non è fondato.
A livello nazionale l'art. 23 D.lgs. n. 142 del 2015 disciplina la revoca delle misure di accoglienza prevedendo alla lettera d) quale causa di revoca l'accertamento " della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti ".
Tale disposizione deve essere letta in combinato con l'art. 14 del medesimo decreto legislativo che, al comma 3, prevede che " al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza ", puntualizzando al riguardo che " la valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla Prefettura con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale ".
Posto che l’assegno sociale per il 2022 è stato di importo pari a 6.085,43 euro, nel caso di specie il provvedimento impugnato non può considerarsi illegittimo essendo lo stesso stato adottato, conformemente alla richiamata normativa, sul presupposto della disponibilità da parte del ricorrente di mezzi economici superiori alla soglia di indigenza normativamente stabilita.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite eccezionalmente possono essere compensate.
Infine, posto che, come evidenziato dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato costituita presso il TAR, sussistono i presupposti per l’ammissione dello stesso al c.d. gratuito patrocinio e che l’onorario del difensore deve essere liquidato con la pronuncia che chiude il grado del giudizio (v. art. 83 commi 2 e 3-bis del DPR 115/2002), si ritiene necessario procedere alla liquidazione direttamente nella presente sentenza, rimettendo all’Agenzia delle Entrate le verifiche di cui all’art. 127 del DPR 115/2002 in relazione a tutti i rapporti di lavoro del ricorrente.
Ciò posto, occorre considerare che: nella fattispecie in esame l'impegno professionale richiesto non può essere ricondotto a quello proprio di una causa di complessità media; l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori.
Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, il Collegio ritiene congrua la determinazione in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) della somma spettante all'avvocato istante, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Liquida a favore dell’avvocato Paola Unia, a titolo di onorario, la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Zampicinini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.