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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/03/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6862/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 14.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6862/2021, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vallone Massimo;
-ricorrente- contro
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata a difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Neri Fulvio;
-resistente-
Oggetto: rapporto di agenzia;
recesso per giusta causa;
indennità di preavviso e di cessazione del rapporto;
risarcimento del danno;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.11.2021 premesso di essere stato Parte_1
agente della a far data dal 20.12.2010 e fino all'8.6.2017, data in cui Controparte_1
la preponente aveva esercitato il diritto di recesso dal rapporto per giusta causa, ha contestato la legittimità dell'intervenuto recesso e chiesto condannarsi la società convenuta al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, dell'indennità di risoluzione del rapporto (FI),
1 dell'indennità suppletiva di clientela prevista dall'AEC, dell'indennità ex art. 1751 c.c., dell'indennità di portafoglio prevista dall'art. 6 del contratto di agenzia, oltre al risarcimento del danno patito per l'illegittima risoluzione del rapporto da parte della contraria alle CP_1 regola di buona fede e correttezza, per un totale complessivo di € 175.064,42.
A fondamento delle proprie ragioni parte ricorrente ha esposto:
- che in data 8 giugno 2017 gli aveva comunicato la risoluzione Controparte_1
per giusta causa del rapporto di agenzia contestando la violazione “sotto diversi profili, [del]la normativa di legge e contrattuale richiamata dall'art. 9, punto A, e dal codice di autodisciplina, tra cui – in via esemplificativa e non esaustiva – il dovere di identificazione personale del cliente ed il divieto di raccogliere sottoscrizioni in calce alle proposte contrattuali per il tramite di un soggetto non autorizzato”;
- che le vicende poste alla base del recesso, delle quali l'agente aveva richiesto una più puntuale descrizione senza avere tuttavia riscontro dalla avevano condotto all'avvio di CP_1
un procedimento sanzionatorio da parte della nei confronti di nell'ambito del CP_2 Pt_1
quale gli era stata contestata la violazione degli artt. 107 e 108 del Regolamento;
CP_2
- che tale procedimento si era concluso con la radiazione di dall'albo unico dei Pt_1
consulenti finanziari per essere stata accertata la sola violazione dell'art. 107 del Regolamento suddetto, essendo stato accertato che il ricorrente aveva “concorso con un soggetto terzo, non iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari all'epoca dei fatti contestati, sia nell'esercizio abusivo dell'attività di promozione finanziaria, sia nella distrazione a favore di terzi delle somme di un cliente, sia, infine, nel compimento di operazioni non autorizzate dal cliente medesimo” (cfr. doc. 12 di parte ricorrente);
- che non era stata invece riscontrata dalla alcuna violazione dell'art. 108 del CP_2
Regolamento, rimanendo dunque escluse e non accertate “le contestazioni relative all'utilizzo di modulistica prefirmata in bianco, al mancato adempimento degli obblighi di presentazione, informativi e identificativi” (cfr. doc. 13 di parte ricorrente);
- che doveva ritenersi insussistente la giusta causa di recesso addotta da
[...]
, stante la genericità e indeterminatezza dei fatti indicati nella relativa CP_1
comunicazione e considerato che i suddetti fatti, pur come sinteticamente indicati nella relativa missiva, erano stati ritenuti insussistenti nell'ambito dell'accertamento compiuto dalla CP_2 denotando l'assenza della giusta causa di recesso così come contestata, dal momento che le ragioni di radiazione dell'albo come accertate sono state diverse rispetto a quelle poste alla base del recesso;
2 - che, in ogni caso, il recesso deve considerarsi grave e sproporzionato, non essendo state accertate le violazioni relative al dovere di identificazione personale del cliente e all'utilizzo di modulistica prefirmata in bianco;
- che, dunque, in assenza di giusta causa, il recesso deve considerarsi esercitato in via unilaterale e senza il necessario preavviso da parte della preponente, con conseguente diritto al pagamento delle indennità già sopra indicate.
Sulla scorta di tali ragioni ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “VOGLIA
Il Tribunale adito in funzione del Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa comparizione delle parti per il rituale tentativo di conciliazione, attesa la fondatezza del ricorso, ritenuta, per le ragioni esposte, l'insussistenza ed illegittimità della “giusta causa” del recesso comunicato al ricorrente con racc. a.r. datata 08.06.2017
(doc. 02) da condannare – p. iva Controparte_1 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Basiglio (MI) P.IVA_2
Palazzo Meucci – F. Sforza, al pagamento della complessiva somma di € 175.064,42, in favore del ricorrente, per le causali specificate in ricorso oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Con memoria del 9.2.2022 si è costituita in giudizio la Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, dovendo ritenersi insussistenti e comunque non provati i presupposti costitutivi per il pagamento delle indennità richieste. Più nel dettaglio, la società resistente ha esposto:
- che il recesso era stato esercitato non solo per giusta causa, ma anche ex art. 1456 c.c. e in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 del contratto di agenzia;
- che la risoluzione del rapporto era dipesa dalle rilevanti violazioni degli obblighi discendenti sia dal contratto che dalla normativa regolamentare Consob in materia di intermediazione finanziaria, violazioni specificamente riferite alla gestione del cliente
[...]
, le cui operazioni finanziarie erano state da compiute per il tramite di un Persona_1 Pt_1
diverso soggetto, priva della qualifica di consulente finanziario;
Persona_2
- che le suddette circostanze erano state comunicate al ricorrente prima del formale recesso, in un incontro del maggio 2017 durante il quale era emerso che aveva sempre Pt_1
gestito il rapporto con per il tramite di , delegata anche a raccogliere le Per_1 Persona_2
sottoscrizioni dei contratti al posto del ricorrente medesimo;
3 - che l'omessa partecipazione dell'agente alle attività contrattuali e, in particolare, alla sottoscrizione di finanziamenti da parte di integrava una grave violazione della disciplina Per_1
contrattuale oltre che delle regole generali poste in materia di intermediazione finanziaria;
- che tale condotta doveva dunque ritenersi per un verso idonea a giustificare la risoluzione del rapporto in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 del contratto di agenzia e, per altro verso, di tale gravità da integrare la giusta causa di recesso.
La resistente ha quindi escluso la spettanza sia dell'indennità di preavviso che delle ulteriori indennità richieste in ricorso, considerato che il recesso era dipeso da un inadempimento imputabile al ricorrente e che, comunque, non erano stati dimostrati i presupposti costitutivi delle diverse indennità oggetto di domanda, con la precisazione che era invece già stato corrisposto quanto dovuto a titolo di indennità FI. Ha infine contestato la fondatezza della domanda di risarcimento del danno, non essendo imputabile alla alcuna CP_1
condotta illecita ed essendo comunque tale domanda sfornita di ogni supporto probatorio in ordine al danno subito.
Assegnato il procedimento alla scrivente in data 30.11.2022 a seguito di immissione in servizio presso l'ufficio, la causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale con l'escussione dei testi intimati da parte resistente (cfr. verbale del 23.2.2023).
L'udienza di discussione è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta e alle note difensive autorizzate, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Oggetto di domanda è l'accertamento del diritto di al pagamento Parte_1 dell'indennità di preavviso, sul presupposto dell'insussistenza della giusta causa del recesso esercitato dalla in data 8 giugno 2017, oltre all'accertamento del diritto a Controparte_1
percepire le ulteriori indennità indicate in ricorso e al risarcimento del danno patito per la ritenuta illegittima risoluzione del rapporto di agenzia.
3. Prima di esaminare nel merito le domande di parte ricorrente, va precisato che quest'ultima è decaduta dalla prova testimoniale contraria ammessa con ordinanza del
28.7.2022, per non avere intimato i testi indicati in ricorso a comparire all'udienza del
23.2.2023 e per non avere tempestivamente richiesto integrarsi i nominativi dei soggetti indicati in ricorso con quelli di ulteriori testi da sentirsi a prova contraria (cfr. in tal senso l'ordinanza del 23.2.2023).
4 4. Ciò posto, l'oggetto del giudizio impone in primo luogo di valutare la legittimità del recesso esercitato dalla e, più nel dettaglio, la sussistenza della giusta Controparte_1
causa posta a fondamento della risoluzione del rapporto di agenzia esistente tra le parti.
4.1. Con missiva dell'8 giugno 2017 la società preponente ha comunicato a
[...]
la risoluzione del rapporto di agenzia, nei seguenti termini: “Con la presente le Pt_1
comunichiamo che ogni rapporto di collaborazione con la nostra Società è da intendersi risolto di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. e per giusta causa ai sensi delle previsioni dell'art. 9, punto A, del contratto di agenzia senza esclusiva e senza rappresentanza da Lei sottoscritto e del codice di autodisciplina di Controparte_1
L'interruzione del rapporto ha decorrenza immediata e non comporta, per
[...]
l'obbligo di riconoscerLe alcuna indennità. Controparte_1
Più precisamente, in relazione ai rapporti con la clientela del portafoglio da Ella gestito,
è emerso che - allo stato in un caso formalmente denunciato - ella ha violato, sotto diversi profili, la normativa di legge e contrattuale richiamata dall'art. 9, punto A, e dal codice di autodisciplina, tra cui – in via esemplificativa e non esaustiva – il dovere di identificazione personale del cliente ed il divieto di raccogliere sottoscrizioni in calce alle proposte contrattuali per il tramite di un soggetto non autorizzato […]” (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Dalla lettura della comunicazione si evince che la preponente ha inteso recedere CP_1
dal rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c., facendo valere la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 lett. A dell'incarico di agenzia (cfr. doc. 1 allegato al ricorso), deducendo contemporaneamente l'esistenza di una giusta causa di recesso tale da escludere il riconoscimento di “alcuna indennità”.
Il richiamato art. 9 lett. A del contratto di agenzia tipizza ex art. 1456 c.c. gli inadempimenti dell'Agente di gravità tale da consentire la risoluzione di diritto del rapporto per volontà della preponente, nei seguenti termini: “Ferma la risolubilità del contratto per giusta causa e per le usuali ragioni, il contratto stesso si risolve di diritto ex-art. 1456 c.c. senza obbligo di preavviso e di indennità nei seguenti casi di inadempimento dell'Agente:
a) anche una sola negligenza nel procacciamento di un affare, o anche una sola inosservanza delle disposizioni o istruzioni della ex-art.
1.A - B - C - D – E del presente CP_1
contratto;
b) inosservanza e/o violazione di cui all'art. 1 A, con specifico riguardo agli obblighi disposti dagli artt. 17, 18, 19, 23, 25, 28 e 41 di cui al D.lgs n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio
5 c) qualsiasi inosservanza a quanto stabilito nei seguenti articoli del contratto: - art. 1 F ult. inc. (obbligo di comunicare contestazioni dei clienti o irregolarità); - art.
1. G, 1. H, 1. J,
1. L;
- art. 4; art.
7. D;
- art.
8. D (obblighi di non concorrenza); - art. 8 bis (dichiarazione ai sensi del d.lgs 231/2001);
d) qualsiasi comportamento dell'Agente contrario alla legge e alla normativa della
e della BANCA D'ITALIA o di altri organi di controllo o non conforme alla CP_2 correttezza e deontologia professionale dell'Agente anche nei confronti dei suoi colleghi”.
4.2. In merito al recesso dal contratto di agenzia ai sensi dell'art. 1456 c.c., la giurisprudenza è consolidata nell'affermare la legittimità dell'apposizione di una clausola risolutiva espressa, la quale può intervenire a tipizzare gli inadempimenti ritenuti di gravità tale da determinare lo scioglimento del rapporto contrattuale tra agente e preponente. Tale clausola deve tuttavia confrontarsi con la previsione dell'art. 1750 c.c., integrato dalla nozione di giusta causa ex art. 2119 c.c.
Invero, il sistema di disciplina e tutele del rapporto di agenzia dettato dal codice civile, che regola, anche con previsioni di carattere inderogabile, i reciproci obblighi delle parti, consente l'individuazione di fatti costituenti inadempimento al verificarsi dei quali il contratto si intende risolto di diritto, ma tali fatti non possono scardinare il principio generale che assicura il rispetto del termine di preavviso, salva l'esistenza di una giusta causa tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto.
Ne consegue che “in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività” (cfr. Cass. n. 22246/2021, in massima;
in senso conforme, Cass. n. 10934/2021; Cass. n. 24368/2015; Cass. n. 18030/2023).
Dunque, l'esercizio da parte di della clausola risolutiva espressa, Controparte_1
contrariamente a quanto sostenuto in memoria, se facoltizza in linea generale il recesso attraverso una tipizzazione preventiva degli inadempimenti rilevanti ai fini della risoluzione di
6 diritto, non vale di per sé a legittimare il recesso ad nutum dal rapporto, dovendo pur sempre compiersi in sede giudiziale la valutazione di sussistenza della giusta causa di recesso.
4.3. Quanto alla giusta causa di recesso, si rammenti, in punto di diritto, che nel contratto di agenzia si ritiene pacificamente applicabile per analogia il concetto di giusta causa, che facoltizza il recesso senza preavviso in modo analogo a quanto previsto dall'art. 2119 c.c. e consente lo scioglimento immediato del vincolo contrattuale a fronte di un comportamento inadempiente tale da far venir meno il rapporto di fiducia tra le parti e non consentirne la prosecuzione (cfr. Cass. 9779/2011; Cass. 11728/2014; Cass. 29290/2019).
La valutazione della sussistenza della giusta causa nel contratto di agenzia, rispetto a quanto avviene nel contratto di lavoro subordinato, deve tuttavia essere effettuata tenendo conto che “in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. 11728/2014; Cass. 1376/2018). Più nel dettaglio il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse della parte, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (cfr. Cass. n. 1376/2018); con la precisazione che, ai fini del giudizio circa la ricorrenza di una giusta causa, e in particolare della gravità della condotta, deve tenersi conto della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, rilevandosi così che nel rapporto di agenzia, il rapporto di fiducia, in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività, assume maggiore intensità (cfr. Cass.4/6/2008 n.
14771, Cass.26/5/2014 n. 11728, Cass. 12/11/2019 n. 29290).
In punto di oneri probatori, l'onere di provare la sussistenza della giusta causa di recesso, anche al fine di escludere l'indennità di preavviso, grava in capo alla parte recedente, che dovrà quindi dimostrare in giudizio l'esistenza di fatti e inadempimenti dalla consistenza tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto. Grava di contro in capo alla controparte l'onere di dimostrare l'eventuale non imputabilità del grave inadempimento.
7 A ciò si aggiunga che, ai fini del legittimo esercizio del recesso, pur sussistendo anche nel rapporto di agenzia un principio di contestazione immediata e di immutabilità delle ragioni poste alla base del recesso per giusta causa (cfr. ex multiis Cass. 30036/2019), l'indicazione dei motivi può anche essere compiuta sommariamente, essendo stato chiarito dalla giurisprudenza che “il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso stesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde"
(cfr. Cass. n. 10028/2021; Cass. n. 7019/2011).
4.4. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, occorre valutare se il recesso esercitato dalla preponente, pur legittimo ai sensi dell'art. 1456 c.c. (aspetto sul quale nessuna contestazione è stata mossa da parte ricorrente), afferisca ad inadempimenti talmente gravi da integrare la giusta causa.
5. A riguardo, appare in primo luogo infondata la censura di parte ricorrente relativa alla genericità e indeterminatezza della contestazione che determinerebbe, per l'effetto,
l'insussistenza della giusta causa di recesso.
5.1. Nella comunicazione dell'8 giugno 2017 inviata dalla preponente a i motivi Pt_1
del recesso sono riferiti espressamente ai “rapporti con la clientela del portafoglio”; si fa poi espresso riferimento alla violazione, da parte di “sotto diversi profili, [del]la normativa Pt_1
di legge e contrattuale richiamata dall'art. 9, punto A e dal codice di autodisciplina” e sono state indicate, in via esemplificativa, violazioni afferenti al “dovere di identificazione personale del cliente” e al “divieto di raccogliere sottoscrizioni in calce alle proposte contrattuali per il tramite di un soggetto non autorizzato” (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la sopra riportata motivazione del recesso sarebbe priva di riferimenti concreti e avrebbe precluso all'agente di comprendere le ragioni effettive dalla risoluzione del rapporto.
Tale prospettazione va disattesa per un duplice ordine di ragioni.
5.2. In primo luogo, l'indicazione degli inadempimenti contestati risulta sufficientemente circostanziata, essendo state imputate all'agente violazioni riferite in modo inequivoco alla gestione del portafoglio clienti e considerate contrarie alla normativa di legge e al codice di autodisciplina, vale a dire, per il tramite del richiamo all'art. 9 del contratto, contrarie, tra l'altro,
“alla legge e alla normativa della CONSOB e della BANCA D'ITALIA o di altri organi di controllo o non conforme alla correttezza e deontologia professionale dell'agente” (cfr. art. 9, lett. A, punto d) del contratto, doc. 1 allegato al ricorso).
8 Dal punto di vista formale, dunque, la comunicazione del recesso soddisfa i requisiti di legittimità posti dalla giurisprudenza di legittimità, che consente l'indicazione anche solo sommaria degli inadempimenti imputati, dei quali l'agente può avere conoscenza aliunde e i quali possono essere oggetto di successiva specificazione anche nel corso del giudizio qualora sorgano contestazioni (cfr. Cass. n. 7019/2011).
5.3. A ciò si aggiunga che nel corso dell'istruttoria orale è stato dimostrato che il ricorrente, già prima della comunicazione del recesso, era stato messo a conoscenza della vicenda di fatto sottesa alla risoluzione del rapporto, relativa alla irregolare gestione del cliente
, vicenda che successivamente ha condotto alla radiazione di dell'albo dei Persona_1 Pt_1
consulenti finanziari da parte della CP_2
A riguardo, entrambe le testimoni escusse all'udienza del 23.2.2023 hanno infatti dichiarato di aver partecipato in data 27 maggio 2017 ad un incontro presso la sede della Banca alla presenza di e del suo supervisore, funzionale ad ottenere chiarimenti in merito alle Pt_1
irregolarità denunciate da , cliente assegnato a il quale aveva dichiarato di Persona_1 Pt_1
non conoscere quest'ultimo e di avere sempre operato in , anche per la firma dei CP_1
contratti, per il tramite di soggetto sconosciuto alla Banca e non iscritta all'albo Persona_2
dei consulenti finanziari.
In particolare, la testimone di parte resistente ha dichiarato: “Ho Testimone_1
conosciuto perché era arrivato un reclamo da parte di un cliente, , mi pare. Pt_1 Persona_1
Sono sicura del cognome, non del nome. Lui aveva sporto denuncia e avevamo convocato il
per avere spiegazioni in merito a quanto dichiarato dal cliente. Io ero responsabile Pt_1 dell'ufficio che si occupava dei controlli. Insieme a me le verifiche le ha fatte una collega di nome È prassi della banca fare le convocazioni alla presenza di più Parte_2 dipendenti. Ricordo che all'incontro con il c'era anche il supervisore del consulente che Pt_1 era se non ricordo male, il . L'incontro è avvenuto il 25 maggio del 2017. Pt_3
ADR: il cliente asseriva di aver fatto le operazioni e di essere stato seguito come Per_1
consulente della Banca da una persona diversa dal . Diceva di avere come riferimento Pt_1
la SI , che non era nota alla banca come consulente finanziario. Durante le Persona_2
verifiche emerse che la SI aveva avuto un rapporto come procacciatore di affari con
Programma Italia molto tempo prima, se non ricordo male intorno all'anno 1995. All'epoca dei fatti, nel 2017, è emerso che il cliente era stato sempre riferito al consulente Per_1 Pt_1
fin dal 2014.
9 Sul capitolo a): confermo il capitolo. Il cliente sosteneva di essere stato seguito dalla
e a noi risultava invece che il consulente finanziario di riferimento era il sig. . I Per_2 Pt_1 controlli ad hoc sulla posizione del consulente sono stati fatti dalla collega , io l'ho Pt_2
seguita in quanto responsabile […]
ADR: ricordo che il giorno in cui abbiamo fatto l'incontro con è stato successivo Pt_1
a quello di ricezione della mail del La mail con allegata la denuncia è arrivata giorno Per_1
24 e l'incontro è stato il giorno 25; è stato subito disponibile a venire a Milano in sede Pt_1 per il colloquio con L'ispettorato, accompagnato dal proprio supervisore. […]
Sul e): confermo il capitolo. In occasione dell'incontro non comprendeva perché Pt_1
il cliente non si ricordasse di lui. Confermava che il cliente era da lui conosciuto e che aveva sottoscritto il conto corrente con lui. Ha riferito che il cliente si era recato più volte da lui accompagnato dalla Arena e che non parlava bene l'italiano. L'incontro sarà durato un'ora, un'ora e mezza. Noi gli abbiamo contestato che il cliente non si ricordasse di lui ma che si ricordasse della SI , dovevamo capire come mai il cliente non ricordasse di Per_2 Pt_1
e ricordasse della . ha poi detto che in qualche occasione aveva probabilmente Per_2 Pt_1
lasciato documenti da far firmare al alla SI , senza aver incontrato il Per_1 Per_2 Per_1
e avendo ricevuto i documenti firmati a nome del direttamente da lei. Per_1
Sul capitolo d): confermo il capitolo. diceva che siccome non conosceva Pt_1 Per_1 bene l'italiano, era la a interfacciarsi con lui quando il cliente doveva fare delle Per_2
operazioni. Con riguardo alle operazioni, se non ricordo male dichiarò che per la seconda operazioni di prestito aveva lasciato la documentazione alla […]”. Per_2
Le medesime circostanze sono state confermate dalla testimone , la quale Parte_2
ha riferito, in merito all'incontro del 25 maggio 2017: “[…] Quando incontrammo lo Pt_1
facemmo alla presenza anche della mia responsabile e del supervisore di . Sul capitolo Pt_1
d): l'incontro è stato a fine maggio 2017. Ricordo che fu tutto molto veloce, tra aprile maggio
e giugno avvenne tutto. La segnalazione in fu rapida e quello segna la fine del mio CP_2
lavoro. Confermo il capitolo.
Sul capitolo e): ricordo che nell'incontro disse che conosceva il perché lo Pt_1 Per_1 aveva conosciuto in occasione dell'apertura del conto corrente e che il cliente si era presentato con la , che era una persona che lui conosceva già non per la collaborazione con Per_2
programma Italia, ma perché lavora con lei nel precedente istituto bancario. Disse che comunque, siccome parlava male l'italiano, questi era molto assistito dalla e che Per_1 Per_2
era sempre lei che contattava per esigenze particolari del cliente. Emergeva che il cliente Pt_1
10 fosse molto assistito dalla . ci tenne a precisare che in occasione dell'apertura del Per_2 Pt_1
conto aveva raccolto personalmente la firma del cliente. Con riguardo alle operazioni di prestito riferì che almeno in una delle due occasioni, mi pare la seconda, aveva lasciato la documentazione alla e che sapeva che questo prestito serviva per esigenze personali di Per_2
collegate ad un viaggio in india o al fatto che dovesse mandare denaro in India. […] Per_1
Insieme a c'era il suo supervisore , sono sicura del Parte_1 Persona_3 cognome […]”.
Da quanto sopra discende che il ricorrente, alla data della lettera di recesso, era già stato posto a conoscenza delle circostanze di fatto a lui contestate e della vicenda sottesa, sicché appare priva di fondamento la diversa prospettazione di cui al ricorso secondo cui, solo a seguito della successiva contestazione da parte della e attraverso l'esame di documenti relativi CP_2
al procedimento disciplinare, il ricorrente avrebbe finalmente avuto contezza delle ragioni e dei fatti specifici posti a fondamento del recesso (cfr. pag. 4 del ricorso).
Risulta invece che il ricorrente avesse, già prima della comunicazione di recesso, acquisito conoscenza delle circostanze di fatto che sono state poi a lui addebitate, sicché deve ritenersi che questo fosse ben consapevole dei motivi e delle ragioni sottesi alla risoluzione del rapporto e sinteticamente, ma chiaramente, indicati nella lettera di recesso.
6. Ciò posto, ritiene il Tribunale che gli inadempimenti ascritti a siano stati Pt_1
dimostrati in giudizio e assurgano ad una gravità tale da integrare la giusta causa di recesso.
6.1. Come già evidenziato, con lettera dell'8 giugno 2017 sono state contestate al ricorrente irregolarità afferenti ai “rapporti con la clientela del portafoglio dal Ella gestito”, violazioni della “normativa di legge e contrattuale richiamata all'art. 9 punto A” del contratto e, più nel dettaglio, violazioni del “dovere di identificazione personale del cliente” e del “divieto di raccogliere sottoscrizioni in calce alle proposte contrattuali per il tramite di un soggetto non autorizzato”.
I motivi della giusta causa di recesso, oltre a quanto indicato nella comunicazione suddetta, vanno identificati tenuto conto anche delle circostanze di fatto oggetto dell'incontro del 25 maggio 2017 e delle successive specificazioni compiute da parte resistente nella memoria di costituzione in giudizio. Tali ragioni sono essenzialmente riferite alla inosservanza degli obblighi contrattuali e di legge nella gestione del rapporto con il cliente e al Persona_1
coinvolgimento in tale gestione di soggetto terzo della cui intermediazione il Persona_2
ricorrente si sarebbe illegittimamente avvalso per compiere l'attività di consulenza finanziaria nei confronti di omettendo di partecipare personalmente alla sottoscrizione delle Per_1
11 operazioni di prestito, violando così gli obblighi generali di diligenza, correttezza e prudenza nell'esecuzione del mandato.
La preponente ha, più nello specifico, contestato in memoria la violazione degli obblighi contrattuali discendenti dall'art. 1 lettera A. della lettera di incarico secondo cui, tra l'altro,
“l'Agente si impegna ad acquisire, secondo le procedure prescritte dalla Banca, le informazioni sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi d'investimento necessari ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti […] ad esibire al cliente la dichiarazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari e l'intermediario per il quale il promotore operi […] fornisce al cliente le informazioni necessarie per fargli compiere le scelte più aderenti ad i suoi interessi ed alla sua situazione finanziaria e gli illustra gli elementi essenziali dell'operazione proposta, con particolare riferimento ai relativi rischi patrimoniali. L'Agente può esibire o consegnare al cliente unicamente documenti elaborati o prodotti dalla Banca […] prima della sottoscrizione del contratto, si impegna a verificare che il cliente abbia pienamente compreso le caratteristiche essenziali ed i rischi delle operazioni proposte e dopo la sottoscrizione consegna al cliente copia del contratto unitamente alla copia dei modelli necessari per legge, regolamento o per disposizioni interne della Banca” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente;
cfr. altresì pagg. 32 e ss. della memoria).
Si tratta, dunque, di censure afferenti al corretto adempimento degli obblighi di condotta dell'agente nell'esecuzione della propria attività di consulenza finanziaria.
6.2. Orbene, le circostanze addotte a fondamento della giusta causa di recesso sono state accertate nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato dalla a seguito della CP_2
segnalazione di e risultano ulteriormente confermate dall'attività Controparte_1
istruttoria compiuta nel corso del giudizio.
Quanto al primo profilo, è incontestato tra le parti che il ricorrente sia stato radiato dall'albo dei consulenti finanziari e che tale radiazione sia intervenuta per avere la CP_2
accertato la violazione di cui all'art. 107 comma 1 del Regolamento n. 16190 del 29 ottobre
2007, consistente nell “concorso nell'esercizio abusivo dell'attività di promozione Per_4 finanziaria da parte di un soggetto terzo” (cfr. delibera n. 20632 del 18.10.2018, doc. CP_2
12 di parte ricorrente). I fatti accertati dalla si evincono con maggiore dettaglio dalal CP_2
lettura della Relazione predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, preliminare alla delibera di radiazione, ove si legge: “A fronte di tale quadro fattuale, ne discende che, anche se la sig.ra ha svolto un ruolo considerevole nella commissione degli illeciti contestati Per_2
al sig. , ciò non esclude affatto la responsabilità - concorsuale – di quest'ultimo, la cui Pt_1
12 specifica condotta, in violazione dei doveri di comportamento nei confronti di clienti assegnatigli, e, più in generale, degli obblighi imposti dalla normativa di settore, ha consentito alla sig.ra di operare. D'altra parte il consulente e la sig.ra sono stati uniti Per_2 Pt_1 Per_2
da un significativo rapporto professionale, considerato che non solo hanno contestualmente operato per un periodo di 5 anni (dal maggio/giugno 2005 al dicembre 2010) presso MPS
Banca Personale s.p.a. […] ma che in tale arco temporale il sig. ha, al contempo, Pt_1 rivestito l'incarico di supervisore della medesima sig.ra ” (cfr. pag. 9 del doc. 10 di parte Per_2
ricorrente).
A ciò si aggiunga che, come emerso dall'istruttoria orale, nell'immediatezza dei fatti per cui è causa lo stesso ha dichiarato di aver svolto l'attività di consulenza nei confronti di Pt_1
per il tramite di soggetto non facente parte di e non Per_1 Per_2 Controparte_1
autorizzato all'attività di intermediazione finanziaria. Sul punto, la teste ha riferito: Tes_1
“In occasione dell'incontro non comprendeva perché il cliente non si ricordasse di lui. Pt_1
Confermava che il cliente era da lui conosciuto e che aveva sottoscritto il conto corrente con lui. Ha riferito che il cliente si era recato più volte da lui accompagnato dalla Arena e che non parlava bene l'italiano. L'incontro sarà durato un'ora, un'ora e mezza. Noi gli abbiamo contestato che il cliente non si ricordasse di lui ma che si ricordasse della SI , Per_2
dovevamo capire come mai il cliente non ricordasse di e ricordasse della . Pt_1 Per_2 Pt_1
ha poi detto che in qualche occasione aveva probabilmente lasciato documenti da far firmare al alla SI , senza aver incontrato il e avendo ricevuto i documenti Per_1 Per_2 Per_1
firmati a nome del direttamente da lei. […] diceva che siccome non Per_1 Pt_1 Per_1 conosceva bene l'italiano, era la a interfacciarsi con lui quando il cliente doveva fare Per_2
delle operazioni. Con riguardo alle operazioni, se non ricordo male dichiarò che per la seconda operazioni di prestito aveva lasciato la documentazione alla . […] disse che per Per_2 Pt_1
quanto riguardava il disconoscimento dei prestiti probabilmente aveva lasciato la documentazione alla e non aveva incontrato per quanto riguarda la seconda Per_2 Per_1
operazione, non riesco ad essere più specifica di così […]”.
La teste ha riferito: “ricordo che nell'incontro disse che conosceva il Pt_2 Pt_1 Per_1 perché lo aveva conosciuto in occasione dell'apertura del conto corrente e che il cliente si era presentato con la , che era una persona che lui conosceva già non per la collaborazione Per_2
con programma Italia, ma perché lavora con lei nel precedente istituto bancario. Disse che comunque, siccome parlava male l'italiano, questi era molto assistito dalla e che Per_1 Per_2
era sempre lei che contattava per esigenze particolari del cliente. Emergeva che il cliente Pt_1
13 fosse molto assistito dalla . ci tenne a precisare che in occasione dell'apertura del Per_2 Pt_1
conto aveva raccolto personalmente la firma del cliente. Con riguardo alle operazioni di prestito riferì che almeno in una delle due occasioni, mi pare la seconda, aveva lasciato la documentazione alla e che sapeva che questo prestito serviva per esigenze personali di Per_2
collegate ad un viaggio in india o al fatto che dovesse mandare denaro in India […] Lui Per_1 disse di essere stato presente all'apertura del conto e al finanziamento, almeno il primo.
Ammise di non essere stato presente alla seconda firma” (cfr. verbale del 23.2.2023).
Le dichiarazioni rese dalle testimoni escusse sono intrinsecamente coerenti, prive di contraddizioni e tra loro concordanti;
rispetto ad essere non si ravvisano né profili di inattendibilità soggettiva né profili di inattendibilità oggettiva, non potendo tali rilievi desumersi ex se e in via automatica dal fatto che le testimoni siano dipendenti di
[...]
. Né la genuinità e la precisione delle dichiarazioni può ritenersi inficiata CP_1
dall'utilizzo di alcune formule dubitative, le quali non valgono a privare di rilievo la puntuale descrizione di quanto avvenuto all'incontro del 25 maggio 2017.
6.3. Deve pertanto ritenersi provato, sia attraverso la documentazione di provenienza della peraltro depositata dallo stesso ricorrente, sia per il tramite delle dichiarazioni CP_2
rese dai testimoni, che abbia compiuto irregolarità nella gestione del rapporto con il Pt_1
cliente non svolgendo in modo autonomo e in via personale l'attività di Persona_1
consulenza finanziaria per conto della preponente, ma lasciando che in tale attività intervenisse soggetto privo di qualifiche idonee e non legato alla , come Persona_2 Controparte_1
dichiarato dallo stesso ricorrente.
Vale precisare che quanto riferito dalle testimoni in ordine alle dichiarazioni rese da durante la riunione non è equiparabile ad una testimonianza de relato ex parte actoris, Pt_1
dal momento che i fatti riferiti non riguardano circostanze che la parte ricorrente ha dichiarato a suo favore (che, in quanto tali, sarebbero di scarso rilievo probatorio) bensì circostanze dichiarate contra se.
Ancora, ai fini del raggiungimento della prova dei suddetti fatti, è irrilevante la circostanza che non sia stato redatto un verbale della riunione sottoscritto dallo stesso Pt_1
ma solo una relazione non prodotta in atti, non sussistendo alcun obbligo in tal senso.
6.4. Ritiene il Tribunale che i fatti come sopra indicati e provati, di gravità tale da aver determinato, pur successivamente al recesso, la radiazione di dall'albo dei consulenti Pt_1
finanziari, costituiscano un inadempimento significativo, idoneo a minare il rapporto fiduciario tra preponente e agente, avendo l'agente adottato un modello comportamentale gravemente
14 negligente nell'esecuzione dei propri obblighi discendenti sia dal contratto che dalla legge. Tale gravità appare tanto maggiore se si consideri che la più rilevante intensità del vincolo di fiducia che connota il rapporto tra preponente e agente rispetto a quello che connota il rapporto tra datore di lavoro e dipendente nel rapporto di lavoro subordinato.
Invero, la circostanza che nel gestire il cliente non abbia svolto CP_4 Per_1
personalmente e in modo autonomo l'attività di consulenza, ma abbia operato con la collaborazione e per il tramite di un soggetto terzo, non autorizzato a svolgere le suddette attività e non correlato in alcun modo alla Banca preponente, costituisce una significativa lesione del rapporto fiduciario tale da giustificare il recesso ad nutum, in quanto idonea a precludere ogni valutazione prognostica positiva sul corretto e diligente adempimento degli obblighi contrattuali.
6.5. D'altra parte, va disattesa la censura di parte ricorrente secondo cui vi sarebbe stata una violazione del principio di immutabilità della contestazione e dei motivi addotti a fondamento del recesso.
Secondo la prospettazione di cui al ricorso, i fatti accertati dalla che hanno CP_2
condotto alla radiazione dall'albo sarebbero diversi da quelli oggetto di contestazione con la lettera di recesso e, dunque, l'accertamento dell'Autorità di vigilanza non potrebbe corroborare la legittimità del recesso in quanto avente ad oggetto fattispecie differenti, rimanendo quindi non provati gli inadempimenti imputati dalla preponente. Tale assunto discenderebbe dal fatto che la aveva escluso, in sede di accertamento, la prova della violazione attinente CP_2
all'utilizzo di modulistica prefirmata in bianco, nonché la violazione degli obblighi di identificazione del cliente (cfr. doc. 12 e 13 allegati al ricorso).
Tale ricostruzione appare tuttavia infondata, dal momento che le ragioni del recesso indicate nella comunicazione dell'8 giugno non afferiscono strettamente all'utilizzo di modulistica prefirmata in bianco, ma più in generale alla violazione degli obblighi di comportamento, contrattuali e posti dalla legge nella gestione della clientela.
Con specifico riguardo al motivo di recesso afferente alla violazione del “divieto di raccogliere sottoscrizioni in calce alle proposte contrattuali per il tramite di un soggetto non autorizzato”, osserva il Tribunale che tale motivo non può essere inteso come specificamente riferito al divieto di utilizzo di moduli in bianco (condotta in effetti non accertata in capo a
, ma deve intendersi riferito, già solo sotto il profilo letterale, alla più generica condotta Pt_1
consistente nella conclusione di contratti attraverso l'attività di intermediazione di un soggetto terzo e non autorizzato ad operare quale consulente, vale a dire Tale condotta è Persona_2
15 stata, si ribadisce, accertata non solo da ma anche in sede processuale, avendo le CP_2
testimoni escusse affermato che, all'incontro del 25 maggio 2017, aveva dichiarato di Pt_1
aver lasciato documentazione contrattuale alla Arena almeno in una occasione perché fosse firmata dal cliente Per_1
Va dunque escluso che vi sia stata un mutamento delle ragioni addotte a fondamento del recesso, così come va ribadita l'avvenuta dimostrazione dei fatti integrati la giusta causa di recesso.
7. Alla luce di tutte le superiori ragioni, ritenuta sussistente la giusta causa del recesso esercitato dalla preponente, va esclusa la spettanza in favore di dell'indennità di Parte_1
preavviso, sicché la relativa domanda va rigettata.
8. L'imputabilità del recesso al grave inadempimento dell'agente esclude altresì la spettanza della indennità suppletiva di clientela prevista dall'AEC, così come dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c.
Quanto alla prima, in disparte dall'esame dell'eccezione sollevata dalla e afferente CP_1
alla dedotta inapplicabilità dell'AEC al rapporto, è assorbente rilevare che lo stesso AEC (cfr. doc. 21 di parte ricorrente) esclude la spettanza dell'indennità suppletiva quando “il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente”, come avvenuto nel caso di specie.
Analogamente, l'art. 1751 c.c. esclude la spettanza della relativa indennità per i casi in cui “il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.
Stante la giusta causa di recesso, come sopra accertata, non può riconoscersi in capo a il diritto a percepire le suddette indennità e, dunque, le relative domande vanno rigettate Pt_1
in quanto infondate.
9. Per analoghe ragioni, va esclusa la spettanza dell'indennità di portafoglio richiesta ai sensi dell'art. 6 del contratto di agenzia (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
La suddetta previsione contrattuale, alla lettera C, esclude infatti la spettanza dei compensi ivi previsti “in ogni caso di inadempimento del presente contratto”, vale a dire non solo a fronte di un inadempimento di gravità tale da integrare la giusta causa di recesso, ma a fronte di qualsiasi inadempimento contrattuale. Ciò significa che, anche prescindere dall'esistenza della giusta causa, il solo inadempimento sotteso all'esercizio della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9, la cui validità non è stata in alcun modo contestata da parte ricorrente, vale ad escludere la spettanza dei compensi aggiuntivi di cui all'art. 6 del contratto.
La domanda è dunque infondata.
16 10. Occorre a questo punto esaminare la domanda relativa all'indennità di risoluzione del rapporto (FI), quantificata da parte ricorrente nell'ammontare complessivo di € 3.310,00.
La spettanza di tale indennità è stata in astratto riconosciuta anche da parte resistente (cfr. pagg. 47 e seguenti della memoria) la quale tuttavia ha affermato di aver già corrisposto quanto dovuto a a mezzo bonifico, previa detrazione in compensazione di crediti maturati dalla Pt_1
nei confronti dell'agente e afferenti a corrispettivi pattuiti tra le parti nel corso del CP_1
rapporto per l'assegnazione al di “Pacchetti Clienti” (cfr. doc. 15 allegato alla memoria). Pt_1
Osserva il Tribunale che, a fronte della spettanza della indennità FI, incontestata tra le parti e liquidata da parte resistente nell'ammontare lordo di € 3.698,29, nonché a fronte dell'eccepito mancato pagamento in favore di la società preponente non ha offerto Pt_1
adeguata prova del corretto adempimento del proprio obbligo in ottemperanza agli oneri discendenti dall'art. 1218 c.c.
In particolare, pur avendo la società resistente dedotto di aver pagato un importo a titolo di FI tramite bonifico, non è stata data prova dell'effettivo pagamento, non valendo a tal fine il doc. n. 15 prodotto dalla resistente, che non è una copia della contabile del bonifico, ma piuttosto una mera comunicazione di avvenuto pagamento con indicazione della situazione contabile che ha determinato il calcolo degli importi in tesi pagati al ricorrente.
In assenza di prova della disposizione di pagamento, peraltro contestata dal non Pt_1
può ritenersi nemmeno parzialmente assolto l'obbligo sussistente in capo alla
[...]
di erogare l'indennità FI a alla cessazione del rapporto. CP_1 Pt_1
In punto di quantum, va poi osservato che è parimenti sfornita di prova l'eccezione di compensazione formulata dalla resistente, secondo cui quanto dovuto a titolo di FI (per un ammontare lordo complessivo di € 3.698,29) dovrebbe essere compensato con i controcrediti vantati dalla nei confronti di e afferenti alle rate insolute dovute a titolo di CP_1 Pt_1
corrispettivo per la cessione di pacchetti di clienti nel corso del rapporto.
La non ha infatti prodotto alcuna documentazione idonea a provare il titolo del CP_1
proprio credito, sicché rimane sul piano della mera allegazione l'affermazione secondo cui sarebbero state pattuite con il ricorrente cessioni di portafogli clienti e correlati corrispettivi per l'acquisizione dei pacchetti, con onere economico a carico di e con una prevista dilazione Pt_1
del pagamento in rate mensili.
Né le suddette circostanze, come dedotte ai punti da 5.19 in poi della memoria di costituzione, possono considerarsi non contestate da parte ricorrente, il quale ha invece espressamente censurato la fondatezza dei suddetti fatti all'udienza del 27.5.2022.
17 Ne consegue che va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità di risoluzione del rapporto nel limite di quanto oggetto di domanda, ossia nel limite dell'importo lordo di € 3.310,00, trovando tale importo copertura nelle somme quantificate dalla resistente per il medesimo titolo (cfr. doc. 15 allegato alla memoria) e non essendo stata dimostrata l'esistenza di un controcredito che possa rendere fondata l'eccezione di compensazione. va dunque condannata al pagamento in favore di parte Controparte_1
ricorrente dell'importo di € 3.310,00, al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
11. Residua da esaminare la domanda di risarcimento del danno, la quale risulta infondata e va rigettata essendo stato legittimamente esercitato il recesso da parte della società resistente, sia per la sussistenza di un inadempimento imputabile all'agente e integrante la giusta causa, sia, comunque, per il legittimo esercizio della clausola risolutiva di cui all'art. 9 del contratto.
Non può dunque essere imputato alla alcun comportamento illecito o Controparte_1
inadempiente idoneo a fondare una pretesa risarcitoria.
12. In conclusione, il ricorso risulta solo parzialmente fondato e va accolto nel limite di quanto spettante a a titolo di indennità FI, essendo invece infondate e dovendosi Pt_1
rigettare le ulteriori domande.
13. Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistano gravi ragioni per disporne la compensazione, tenuto conto del residuale accoglimento delle domande rispetto a quanto oggetto di petitum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6862 /2021 R.G. così statuisce: condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 3.310,00 al lordo delle ritenute di legge, a titolo di indennità FI, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 14/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 14.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6862/2021, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vallone Massimo;
-ricorrente- contro
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata a difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Neri Fulvio;
-resistente-
Oggetto: rapporto di agenzia;
recesso per giusta causa;
indennità di preavviso e di cessazione del rapporto;
risarcimento del danno;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.11.2021 premesso di essere stato Parte_1
agente della a far data dal 20.12.2010 e fino all'8.6.2017, data in cui Controparte_1
la preponente aveva esercitato il diritto di recesso dal rapporto per giusta causa, ha contestato la legittimità dell'intervenuto recesso e chiesto condannarsi la società convenuta al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, dell'indennità di risoluzione del rapporto (FI),
1 dell'indennità suppletiva di clientela prevista dall'AEC, dell'indennità ex art. 1751 c.c., dell'indennità di portafoglio prevista dall'art. 6 del contratto di agenzia, oltre al risarcimento del danno patito per l'illegittima risoluzione del rapporto da parte della contraria alle CP_1 regola di buona fede e correttezza, per un totale complessivo di € 175.064,42.
A fondamento delle proprie ragioni parte ricorrente ha esposto:
- che in data 8 giugno 2017 gli aveva comunicato la risoluzione Controparte_1
per giusta causa del rapporto di agenzia contestando la violazione “sotto diversi profili, [del]la normativa di legge e contrattuale richiamata dall'art. 9, punto A, e dal codice di autodisciplina, tra cui – in via esemplificativa e non esaustiva – il dovere di identificazione personale del cliente ed il divieto di raccogliere sottoscrizioni in calce alle proposte contrattuali per il tramite di un soggetto non autorizzato”;
- che le vicende poste alla base del recesso, delle quali l'agente aveva richiesto una più puntuale descrizione senza avere tuttavia riscontro dalla avevano condotto all'avvio di CP_1
un procedimento sanzionatorio da parte della nei confronti di nell'ambito del CP_2 Pt_1
quale gli era stata contestata la violazione degli artt. 107 e 108 del Regolamento;
CP_2
- che tale procedimento si era concluso con la radiazione di dall'albo unico dei Pt_1
consulenti finanziari per essere stata accertata la sola violazione dell'art. 107 del Regolamento suddetto, essendo stato accertato che il ricorrente aveva “concorso con un soggetto terzo, non iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari all'epoca dei fatti contestati, sia nell'esercizio abusivo dell'attività di promozione finanziaria, sia nella distrazione a favore di terzi delle somme di un cliente, sia, infine, nel compimento di operazioni non autorizzate dal cliente medesimo” (cfr. doc. 12 di parte ricorrente);
- che non era stata invece riscontrata dalla alcuna violazione dell'art. 108 del CP_2
Regolamento, rimanendo dunque escluse e non accertate “le contestazioni relative all'utilizzo di modulistica prefirmata in bianco, al mancato adempimento degli obblighi di presentazione, informativi e identificativi” (cfr. doc. 13 di parte ricorrente);
- che doveva ritenersi insussistente la giusta causa di recesso addotta da
[...]
, stante la genericità e indeterminatezza dei fatti indicati nella relativa CP_1
comunicazione e considerato che i suddetti fatti, pur come sinteticamente indicati nella relativa missiva, erano stati ritenuti insussistenti nell'ambito dell'accertamento compiuto dalla CP_2 denotando l'assenza della giusta causa di recesso così come contestata, dal momento che le ragioni di radiazione dell'albo come accertate sono state diverse rispetto a quelle poste alla base del recesso;
2 - che, in ogni caso, il recesso deve considerarsi grave e sproporzionato, non essendo state accertate le violazioni relative al dovere di identificazione personale del cliente e all'utilizzo di modulistica prefirmata in bianco;
- che, dunque, in assenza di giusta causa, il recesso deve considerarsi esercitato in via unilaterale e senza il necessario preavviso da parte della preponente, con conseguente diritto al pagamento delle indennità già sopra indicate.
Sulla scorta di tali ragioni ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “VOGLIA
Il Tribunale adito in funzione del Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa comparizione delle parti per il rituale tentativo di conciliazione, attesa la fondatezza del ricorso, ritenuta, per le ragioni esposte, l'insussistenza ed illegittimità della “giusta causa” del recesso comunicato al ricorrente con racc. a.r. datata 08.06.2017
(doc. 02) da condannare – p. iva Controparte_1 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Basiglio (MI) P.IVA_2
Palazzo Meucci – F. Sforza, al pagamento della complessiva somma di € 175.064,42, in favore del ricorrente, per le causali specificate in ricorso oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Con memoria del 9.2.2022 si è costituita in giudizio la Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, dovendo ritenersi insussistenti e comunque non provati i presupposti costitutivi per il pagamento delle indennità richieste. Più nel dettaglio, la società resistente ha esposto:
- che il recesso era stato esercitato non solo per giusta causa, ma anche ex art. 1456 c.c. e in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 del contratto di agenzia;
- che la risoluzione del rapporto era dipesa dalle rilevanti violazioni degli obblighi discendenti sia dal contratto che dalla normativa regolamentare Consob in materia di intermediazione finanziaria, violazioni specificamente riferite alla gestione del cliente
[...]
, le cui operazioni finanziarie erano state da compiute per il tramite di un Persona_1 Pt_1
diverso soggetto, priva della qualifica di consulente finanziario;
Persona_2
- che le suddette circostanze erano state comunicate al ricorrente prima del formale recesso, in un incontro del maggio 2017 durante il quale era emerso che aveva sempre Pt_1
gestito il rapporto con per il tramite di , delegata anche a raccogliere le Per_1 Persona_2
sottoscrizioni dei contratti al posto del ricorrente medesimo;
3 - che l'omessa partecipazione dell'agente alle attività contrattuali e, in particolare, alla sottoscrizione di finanziamenti da parte di integrava una grave violazione della disciplina Per_1
contrattuale oltre che delle regole generali poste in materia di intermediazione finanziaria;
- che tale condotta doveva dunque ritenersi per un verso idonea a giustificare la risoluzione del rapporto in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 del contratto di agenzia e, per altro verso, di tale gravità da integrare la giusta causa di recesso.
La resistente ha quindi escluso la spettanza sia dell'indennità di preavviso che delle ulteriori indennità richieste in ricorso, considerato che il recesso era dipeso da un inadempimento imputabile al ricorrente e che, comunque, non erano stati dimostrati i presupposti costitutivi delle diverse indennità oggetto di domanda, con la precisazione che era invece già stato corrisposto quanto dovuto a titolo di indennità FI. Ha infine contestato la fondatezza della domanda di risarcimento del danno, non essendo imputabile alla alcuna CP_1
condotta illecita ed essendo comunque tale domanda sfornita di ogni supporto probatorio in ordine al danno subito.
Assegnato il procedimento alla scrivente in data 30.11.2022 a seguito di immissione in servizio presso l'ufficio, la causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale con l'escussione dei testi intimati da parte resistente (cfr. verbale del 23.2.2023).
L'udienza di discussione è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta e alle note difensive autorizzate, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Oggetto di domanda è l'accertamento del diritto di al pagamento Parte_1 dell'indennità di preavviso, sul presupposto dell'insussistenza della giusta causa del recesso esercitato dalla in data 8 giugno 2017, oltre all'accertamento del diritto a Controparte_1
percepire le ulteriori indennità indicate in ricorso e al risarcimento del danno patito per la ritenuta illegittima risoluzione del rapporto di agenzia.
3. Prima di esaminare nel merito le domande di parte ricorrente, va precisato che quest'ultima è decaduta dalla prova testimoniale contraria ammessa con ordinanza del
28.7.2022, per non avere intimato i testi indicati in ricorso a comparire all'udienza del
23.2.2023 e per non avere tempestivamente richiesto integrarsi i nominativi dei soggetti indicati in ricorso con quelli di ulteriori testi da sentirsi a prova contraria (cfr. in tal senso l'ordinanza del 23.2.2023).
4 4. Ciò posto, l'oggetto del giudizio impone in primo luogo di valutare la legittimità del recesso esercitato dalla e, più nel dettaglio, la sussistenza della giusta Controparte_1
causa posta a fondamento della risoluzione del rapporto di agenzia esistente tra le parti.
4.1. Con missiva dell'8 giugno 2017 la società preponente ha comunicato a
[...]
la risoluzione del rapporto di agenzia, nei seguenti termini: “Con la presente le Pt_1
comunichiamo che ogni rapporto di collaborazione con la nostra Società è da intendersi risolto di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. e per giusta causa ai sensi delle previsioni dell'art. 9, punto A, del contratto di agenzia senza esclusiva e senza rappresentanza da Lei sottoscritto e del codice di autodisciplina di Controparte_1
L'interruzione del rapporto ha decorrenza immediata e non comporta, per
[...]
l'obbligo di riconoscerLe alcuna indennità. Controparte_1
Più precisamente, in relazione ai rapporti con la clientela del portafoglio da Ella gestito,
è emerso che - allo stato in un caso formalmente denunciato - ella ha violato, sotto diversi profili, la normativa di legge e contrattuale richiamata dall'art. 9, punto A, e dal codice di autodisciplina, tra cui – in via esemplificativa e non esaustiva – il dovere di identificazione personale del cliente ed il divieto di raccogliere sottoscrizioni in calce alle proposte contrattuali per il tramite di un soggetto non autorizzato […]” (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Dalla lettura della comunicazione si evince che la preponente ha inteso recedere CP_1
dal rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c., facendo valere la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 lett. A dell'incarico di agenzia (cfr. doc. 1 allegato al ricorso), deducendo contemporaneamente l'esistenza di una giusta causa di recesso tale da escludere il riconoscimento di “alcuna indennità”.
Il richiamato art. 9 lett. A del contratto di agenzia tipizza ex art. 1456 c.c. gli inadempimenti dell'Agente di gravità tale da consentire la risoluzione di diritto del rapporto per volontà della preponente, nei seguenti termini: “Ferma la risolubilità del contratto per giusta causa e per le usuali ragioni, il contratto stesso si risolve di diritto ex-art. 1456 c.c. senza obbligo di preavviso e di indennità nei seguenti casi di inadempimento dell'Agente:
a) anche una sola negligenza nel procacciamento di un affare, o anche una sola inosservanza delle disposizioni o istruzioni della ex-art.
1.A - B - C - D – E del presente CP_1
contratto;
b) inosservanza e/o violazione di cui all'art. 1 A, con specifico riguardo agli obblighi disposti dagli artt. 17, 18, 19, 23, 25, 28 e 41 di cui al D.lgs n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio
5 c) qualsiasi inosservanza a quanto stabilito nei seguenti articoli del contratto: - art. 1 F ult. inc. (obbligo di comunicare contestazioni dei clienti o irregolarità); - art.
1. G, 1. H, 1. J,
1. L;
- art. 4; art.
7. D;
- art.
8. D (obblighi di non concorrenza); - art. 8 bis (dichiarazione ai sensi del d.lgs 231/2001);
d) qualsiasi comportamento dell'Agente contrario alla legge e alla normativa della
e della BANCA D'ITALIA o di altri organi di controllo o non conforme alla CP_2 correttezza e deontologia professionale dell'Agente anche nei confronti dei suoi colleghi”.
4.2. In merito al recesso dal contratto di agenzia ai sensi dell'art. 1456 c.c., la giurisprudenza è consolidata nell'affermare la legittimità dell'apposizione di una clausola risolutiva espressa, la quale può intervenire a tipizzare gli inadempimenti ritenuti di gravità tale da determinare lo scioglimento del rapporto contrattuale tra agente e preponente. Tale clausola deve tuttavia confrontarsi con la previsione dell'art. 1750 c.c., integrato dalla nozione di giusta causa ex art. 2119 c.c.
Invero, il sistema di disciplina e tutele del rapporto di agenzia dettato dal codice civile, che regola, anche con previsioni di carattere inderogabile, i reciproci obblighi delle parti, consente l'individuazione di fatti costituenti inadempimento al verificarsi dei quali il contratto si intende risolto di diritto, ma tali fatti non possono scardinare il principio generale che assicura il rispetto del termine di preavviso, salva l'esistenza di una giusta causa tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto.
Ne consegue che “in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività” (cfr. Cass. n. 22246/2021, in massima;
in senso conforme, Cass. n. 10934/2021; Cass. n. 24368/2015; Cass. n. 18030/2023).
Dunque, l'esercizio da parte di della clausola risolutiva espressa, Controparte_1
contrariamente a quanto sostenuto in memoria, se facoltizza in linea generale il recesso attraverso una tipizzazione preventiva degli inadempimenti rilevanti ai fini della risoluzione di
6 diritto, non vale di per sé a legittimare il recesso ad nutum dal rapporto, dovendo pur sempre compiersi in sede giudiziale la valutazione di sussistenza della giusta causa di recesso.
4.3. Quanto alla giusta causa di recesso, si rammenti, in punto di diritto, che nel contratto di agenzia si ritiene pacificamente applicabile per analogia il concetto di giusta causa, che facoltizza il recesso senza preavviso in modo analogo a quanto previsto dall'art. 2119 c.c. e consente lo scioglimento immediato del vincolo contrattuale a fronte di un comportamento inadempiente tale da far venir meno il rapporto di fiducia tra le parti e non consentirne la prosecuzione (cfr. Cass. 9779/2011; Cass. 11728/2014; Cass. 29290/2019).
La valutazione della sussistenza della giusta causa nel contratto di agenzia, rispetto a quanto avviene nel contratto di lavoro subordinato, deve tuttavia essere effettuata tenendo conto che “in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. 11728/2014; Cass. 1376/2018). Più nel dettaglio il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse della parte, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (cfr. Cass. n. 1376/2018); con la precisazione che, ai fini del giudizio circa la ricorrenza di una giusta causa, e in particolare della gravità della condotta, deve tenersi conto della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, rilevandosi così che nel rapporto di agenzia, il rapporto di fiducia, in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività, assume maggiore intensità (cfr. Cass.4/6/2008 n.
14771, Cass.26/5/2014 n. 11728, Cass. 12/11/2019 n. 29290).
In punto di oneri probatori, l'onere di provare la sussistenza della giusta causa di recesso, anche al fine di escludere l'indennità di preavviso, grava in capo alla parte recedente, che dovrà quindi dimostrare in giudizio l'esistenza di fatti e inadempimenti dalla consistenza tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto. Grava di contro in capo alla controparte l'onere di dimostrare l'eventuale non imputabilità del grave inadempimento.
7 A ciò si aggiunga che, ai fini del legittimo esercizio del recesso, pur sussistendo anche nel rapporto di agenzia un principio di contestazione immediata e di immutabilità delle ragioni poste alla base del recesso per giusta causa (cfr. ex multiis Cass. 30036/2019), l'indicazione dei motivi può anche essere compiuta sommariamente, essendo stato chiarito dalla giurisprudenza che “il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso stesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde"
(cfr. Cass. n. 10028/2021; Cass. n. 7019/2011).
4.4. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, occorre valutare se il recesso esercitato dalla preponente, pur legittimo ai sensi dell'art. 1456 c.c. (aspetto sul quale nessuna contestazione è stata mossa da parte ricorrente), afferisca ad inadempimenti talmente gravi da integrare la giusta causa.
5. A riguardo, appare in primo luogo infondata la censura di parte ricorrente relativa alla genericità e indeterminatezza della contestazione che determinerebbe, per l'effetto,
l'insussistenza della giusta causa di recesso.
5.1. Nella comunicazione dell'8 giugno 2017 inviata dalla preponente a i motivi Pt_1
del recesso sono riferiti espressamente ai “rapporti con la clientela del portafoglio”; si fa poi espresso riferimento alla violazione, da parte di “sotto diversi profili, [del]la normativa Pt_1
di legge e contrattuale richiamata dall'art. 9, punto A e dal codice di autodisciplina” e sono state indicate, in via esemplificativa, violazioni afferenti al “dovere di identificazione personale del cliente” e al “divieto di raccogliere sottoscrizioni in calce alle proposte contrattuali per il tramite di un soggetto non autorizzato” (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la sopra riportata motivazione del recesso sarebbe priva di riferimenti concreti e avrebbe precluso all'agente di comprendere le ragioni effettive dalla risoluzione del rapporto.
Tale prospettazione va disattesa per un duplice ordine di ragioni.
5.2. In primo luogo, l'indicazione degli inadempimenti contestati risulta sufficientemente circostanziata, essendo state imputate all'agente violazioni riferite in modo inequivoco alla gestione del portafoglio clienti e considerate contrarie alla normativa di legge e al codice di autodisciplina, vale a dire, per il tramite del richiamo all'art. 9 del contratto, contrarie, tra l'altro,
“alla legge e alla normativa della CONSOB e della BANCA D'ITALIA o di altri organi di controllo o non conforme alla correttezza e deontologia professionale dell'agente” (cfr. art. 9, lett. A, punto d) del contratto, doc. 1 allegato al ricorso).
8 Dal punto di vista formale, dunque, la comunicazione del recesso soddisfa i requisiti di legittimità posti dalla giurisprudenza di legittimità, che consente l'indicazione anche solo sommaria degli inadempimenti imputati, dei quali l'agente può avere conoscenza aliunde e i quali possono essere oggetto di successiva specificazione anche nel corso del giudizio qualora sorgano contestazioni (cfr. Cass. n. 7019/2011).
5.3. A ciò si aggiunga che nel corso dell'istruttoria orale è stato dimostrato che il ricorrente, già prima della comunicazione del recesso, era stato messo a conoscenza della vicenda di fatto sottesa alla risoluzione del rapporto, relativa alla irregolare gestione del cliente
, vicenda che successivamente ha condotto alla radiazione di dell'albo dei Persona_1 Pt_1
consulenti finanziari da parte della CP_2
A riguardo, entrambe le testimoni escusse all'udienza del 23.2.2023 hanno infatti dichiarato di aver partecipato in data 27 maggio 2017 ad un incontro presso la sede della Banca alla presenza di e del suo supervisore, funzionale ad ottenere chiarimenti in merito alle Pt_1
irregolarità denunciate da , cliente assegnato a il quale aveva dichiarato di Persona_1 Pt_1
non conoscere quest'ultimo e di avere sempre operato in , anche per la firma dei CP_1
contratti, per il tramite di soggetto sconosciuto alla Banca e non iscritta all'albo Persona_2
dei consulenti finanziari.
In particolare, la testimone di parte resistente ha dichiarato: “Ho Testimone_1
conosciuto perché era arrivato un reclamo da parte di un cliente, , mi pare. Pt_1 Persona_1
Sono sicura del cognome, non del nome. Lui aveva sporto denuncia e avevamo convocato il
per avere spiegazioni in merito a quanto dichiarato dal cliente. Io ero responsabile Pt_1 dell'ufficio che si occupava dei controlli. Insieme a me le verifiche le ha fatte una collega di nome È prassi della banca fare le convocazioni alla presenza di più Parte_2 dipendenti. Ricordo che all'incontro con il c'era anche il supervisore del consulente che Pt_1 era se non ricordo male, il . L'incontro è avvenuto il 25 maggio del 2017. Pt_3
ADR: il cliente asseriva di aver fatto le operazioni e di essere stato seguito come Per_1
consulente della Banca da una persona diversa dal . Diceva di avere come riferimento Pt_1
la SI , che non era nota alla banca come consulente finanziario. Durante le Persona_2
verifiche emerse che la SI aveva avuto un rapporto come procacciatore di affari con
Programma Italia molto tempo prima, se non ricordo male intorno all'anno 1995. All'epoca dei fatti, nel 2017, è emerso che il cliente era stato sempre riferito al consulente Per_1 Pt_1
fin dal 2014.
9 Sul capitolo a): confermo il capitolo. Il cliente sosteneva di essere stato seguito dalla
e a noi risultava invece che il consulente finanziario di riferimento era il sig. . I Per_2 Pt_1 controlli ad hoc sulla posizione del consulente sono stati fatti dalla collega , io l'ho Pt_2
seguita in quanto responsabile […]
ADR: ricordo che il giorno in cui abbiamo fatto l'incontro con è stato successivo Pt_1
a quello di ricezione della mail del La mail con allegata la denuncia è arrivata giorno Per_1
24 e l'incontro è stato il giorno 25; è stato subito disponibile a venire a Milano in sede Pt_1 per il colloquio con L'ispettorato, accompagnato dal proprio supervisore. […]
Sul e): confermo il capitolo. In occasione dell'incontro non comprendeva perché Pt_1
il cliente non si ricordasse di lui. Confermava che il cliente era da lui conosciuto e che aveva sottoscritto il conto corrente con lui. Ha riferito che il cliente si era recato più volte da lui accompagnato dalla Arena e che non parlava bene l'italiano. L'incontro sarà durato un'ora, un'ora e mezza. Noi gli abbiamo contestato che il cliente non si ricordasse di lui ma che si ricordasse della SI , dovevamo capire come mai il cliente non ricordasse di Per_2 Pt_1
e ricordasse della . ha poi detto che in qualche occasione aveva probabilmente Per_2 Pt_1
lasciato documenti da far firmare al alla SI , senza aver incontrato il Per_1 Per_2 Per_1
e avendo ricevuto i documenti firmati a nome del direttamente da lei. Per_1
Sul capitolo d): confermo il capitolo. diceva che siccome non conosceva Pt_1 Per_1 bene l'italiano, era la a interfacciarsi con lui quando il cliente doveva fare delle Per_2
operazioni. Con riguardo alle operazioni, se non ricordo male dichiarò che per la seconda operazioni di prestito aveva lasciato la documentazione alla […]”. Per_2
Le medesime circostanze sono state confermate dalla testimone , la quale Parte_2
ha riferito, in merito all'incontro del 25 maggio 2017: “[…] Quando incontrammo lo Pt_1
facemmo alla presenza anche della mia responsabile e del supervisore di . Sul capitolo Pt_1
d): l'incontro è stato a fine maggio 2017. Ricordo che fu tutto molto veloce, tra aprile maggio
e giugno avvenne tutto. La segnalazione in fu rapida e quello segna la fine del mio CP_2
lavoro. Confermo il capitolo.
Sul capitolo e): ricordo che nell'incontro disse che conosceva il perché lo Pt_1 Per_1 aveva conosciuto in occasione dell'apertura del conto corrente e che il cliente si era presentato con la , che era una persona che lui conosceva già non per la collaborazione con Per_2
programma Italia, ma perché lavora con lei nel precedente istituto bancario. Disse che comunque, siccome parlava male l'italiano, questi era molto assistito dalla e che Per_1 Per_2
era sempre lei che contattava per esigenze particolari del cliente. Emergeva che il cliente Pt_1
10 fosse molto assistito dalla . ci tenne a precisare che in occasione dell'apertura del Per_2 Pt_1
conto aveva raccolto personalmente la firma del cliente. Con riguardo alle operazioni di prestito riferì che almeno in una delle due occasioni, mi pare la seconda, aveva lasciato la documentazione alla e che sapeva che questo prestito serviva per esigenze personali di Per_2
collegate ad un viaggio in india o al fatto che dovesse mandare denaro in India. […] Per_1
Insieme a c'era il suo supervisore , sono sicura del Parte_1 Persona_3 cognome […]”.
Da quanto sopra discende che il ricorrente, alla data della lettera di recesso, era già stato posto a conoscenza delle circostanze di fatto a lui contestate e della vicenda sottesa, sicché appare priva di fondamento la diversa prospettazione di cui al ricorso secondo cui, solo a seguito della successiva contestazione da parte della e attraverso l'esame di documenti relativi CP_2
al procedimento disciplinare, il ricorrente avrebbe finalmente avuto contezza delle ragioni e dei fatti specifici posti a fondamento del recesso (cfr. pag. 4 del ricorso).
Risulta invece che il ricorrente avesse, già prima della comunicazione di recesso, acquisito conoscenza delle circostanze di fatto che sono state poi a lui addebitate, sicché deve ritenersi che questo fosse ben consapevole dei motivi e delle ragioni sottesi alla risoluzione del rapporto e sinteticamente, ma chiaramente, indicati nella lettera di recesso.
6. Ciò posto, ritiene il Tribunale che gli inadempimenti ascritti a siano stati Pt_1
dimostrati in giudizio e assurgano ad una gravità tale da integrare la giusta causa di recesso.
6.1. Come già evidenziato, con lettera dell'8 giugno 2017 sono state contestate al ricorrente irregolarità afferenti ai “rapporti con la clientela del portafoglio dal Ella gestito”, violazioni della “normativa di legge e contrattuale richiamata all'art. 9 punto A” del contratto e, più nel dettaglio, violazioni del “dovere di identificazione personale del cliente” e del “divieto di raccogliere sottoscrizioni in calce alle proposte contrattuali per il tramite di un soggetto non autorizzato”.
I motivi della giusta causa di recesso, oltre a quanto indicato nella comunicazione suddetta, vanno identificati tenuto conto anche delle circostanze di fatto oggetto dell'incontro del 25 maggio 2017 e delle successive specificazioni compiute da parte resistente nella memoria di costituzione in giudizio. Tali ragioni sono essenzialmente riferite alla inosservanza degli obblighi contrattuali e di legge nella gestione del rapporto con il cliente e al Persona_1
coinvolgimento in tale gestione di soggetto terzo della cui intermediazione il Persona_2
ricorrente si sarebbe illegittimamente avvalso per compiere l'attività di consulenza finanziaria nei confronti di omettendo di partecipare personalmente alla sottoscrizione delle Per_1
11 operazioni di prestito, violando così gli obblighi generali di diligenza, correttezza e prudenza nell'esecuzione del mandato.
La preponente ha, più nello specifico, contestato in memoria la violazione degli obblighi contrattuali discendenti dall'art. 1 lettera A. della lettera di incarico secondo cui, tra l'altro,
“l'Agente si impegna ad acquisire, secondo le procedure prescritte dalla Banca, le informazioni sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi d'investimento necessari ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti […] ad esibire al cliente la dichiarazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari e l'intermediario per il quale il promotore operi […] fornisce al cliente le informazioni necessarie per fargli compiere le scelte più aderenti ad i suoi interessi ed alla sua situazione finanziaria e gli illustra gli elementi essenziali dell'operazione proposta, con particolare riferimento ai relativi rischi patrimoniali. L'Agente può esibire o consegnare al cliente unicamente documenti elaborati o prodotti dalla Banca […] prima della sottoscrizione del contratto, si impegna a verificare che il cliente abbia pienamente compreso le caratteristiche essenziali ed i rischi delle operazioni proposte e dopo la sottoscrizione consegna al cliente copia del contratto unitamente alla copia dei modelli necessari per legge, regolamento o per disposizioni interne della Banca” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente;
cfr. altresì pagg. 32 e ss. della memoria).
Si tratta, dunque, di censure afferenti al corretto adempimento degli obblighi di condotta dell'agente nell'esecuzione della propria attività di consulenza finanziaria.
6.2. Orbene, le circostanze addotte a fondamento della giusta causa di recesso sono state accertate nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato dalla a seguito della CP_2
segnalazione di e risultano ulteriormente confermate dall'attività Controparte_1
istruttoria compiuta nel corso del giudizio.
Quanto al primo profilo, è incontestato tra le parti che il ricorrente sia stato radiato dall'albo dei consulenti finanziari e che tale radiazione sia intervenuta per avere la CP_2
accertato la violazione di cui all'art. 107 comma 1 del Regolamento n. 16190 del 29 ottobre
2007, consistente nell “concorso nell'esercizio abusivo dell'attività di promozione Per_4 finanziaria da parte di un soggetto terzo” (cfr. delibera n. 20632 del 18.10.2018, doc. CP_2
12 di parte ricorrente). I fatti accertati dalla si evincono con maggiore dettaglio dalal CP_2
lettura della Relazione predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, preliminare alla delibera di radiazione, ove si legge: “A fronte di tale quadro fattuale, ne discende che, anche se la sig.ra ha svolto un ruolo considerevole nella commissione degli illeciti contestati Per_2
al sig. , ciò non esclude affatto la responsabilità - concorsuale – di quest'ultimo, la cui Pt_1
12 specifica condotta, in violazione dei doveri di comportamento nei confronti di clienti assegnatigli, e, più in generale, degli obblighi imposti dalla normativa di settore, ha consentito alla sig.ra di operare. D'altra parte il consulente e la sig.ra sono stati uniti Per_2 Pt_1 Per_2
da un significativo rapporto professionale, considerato che non solo hanno contestualmente operato per un periodo di 5 anni (dal maggio/giugno 2005 al dicembre 2010) presso MPS
Banca Personale s.p.a. […] ma che in tale arco temporale il sig. ha, al contempo, Pt_1 rivestito l'incarico di supervisore della medesima sig.ra ” (cfr. pag. 9 del doc. 10 di parte Per_2
ricorrente).
A ciò si aggiunga che, come emerso dall'istruttoria orale, nell'immediatezza dei fatti per cui è causa lo stesso ha dichiarato di aver svolto l'attività di consulenza nei confronti di Pt_1
per il tramite di soggetto non facente parte di e non Per_1 Per_2 Controparte_1
autorizzato all'attività di intermediazione finanziaria. Sul punto, la teste ha riferito: Tes_1
“In occasione dell'incontro non comprendeva perché il cliente non si ricordasse di lui. Pt_1
Confermava che il cliente era da lui conosciuto e che aveva sottoscritto il conto corrente con lui. Ha riferito che il cliente si era recato più volte da lui accompagnato dalla Arena e che non parlava bene l'italiano. L'incontro sarà durato un'ora, un'ora e mezza. Noi gli abbiamo contestato che il cliente non si ricordasse di lui ma che si ricordasse della SI , Per_2
dovevamo capire come mai il cliente non ricordasse di e ricordasse della . Pt_1 Per_2 Pt_1
ha poi detto che in qualche occasione aveva probabilmente lasciato documenti da far firmare al alla SI , senza aver incontrato il e avendo ricevuto i documenti Per_1 Per_2 Per_1
firmati a nome del direttamente da lei. […] diceva che siccome non Per_1 Pt_1 Per_1 conosceva bene l'italiano, era la a interfacciarsi con lui quando il cliente doveva fare Per_2
delle operazioni. Con riguardo alle operazioni, se non ricordo male dichiarò che per la seconda operazioni di prestito aveva lasciato la documentazione alla . […] disse che per Per_2 Pt_1
quanto riguardava il disconoscimento dei prestiti probabilmente aveva lasciato la documentazione alla e non aveva incontrato per quanto riguarda la seconda Per_2 Per_1
operazione, non riesco ad essere più specifica di così […]”.
La teste ha riferito: “ricordo che nell'incontro disse che conosceva il Pt_2 Pt_1 Per_1 perché lo aveva conosciuto in occasione dell'apertura del conto corrente e che il cliente si era presentato con la , che era una persona che lui conosceva già non per la collaborazione Per_2
con programma Italia, ma perché lavora con lei nel precedente istituto bancario. Disse che comunque, siccome parlava male l'italiano, questi era molto assistito dalla e che Per_1 Per_2
era sempre lei che contattava per esigenze particolari del cliente. Emergeva che il cliente Pt_1
13 fosse molto assistito dalla . ci tenne a precisare che in occasione dell'apertura del Per_2 Pt_1
conto aveva raccolto personalmente la firma del cliente. Con riguardo alle operazioni di prestito riferì che almeno in una delle due occasioni, mi pare la seconda, aveva lasciato la documentazione alla e che sapeva che questo prestito serviva per esigenze personali di Per_2
collegate ad un viaggio in india o al fatto che dovesse mandare denaro in India […] Lui Per_1 disse di essere stato presente all'apertura del conto e al finanziamento, almeno il primo.
Ammise di non essere stato presente alla seconda firma” (cfr. verbale del 23.2.2023).
Le dichiarazioni rese dalle testimoni escusse sono intrinsecamente coerenti, prive di contraddizioni e tra loro concordanti;
rispetto ad essere non si ravvisano né profili di inattendibilità soggettiva né profili di inattendibilità oggettiva, non potendo tali rilievi desumersi ex se e in via automatica dal fatto che le testimoni siano dipendenti di
[...]
. Né la genuinità e la precisione delle dichiarazioni può ritenersi inficiata CP_1
dall'utilizzo di alcune formule dubitative, le quali non valgono a privare di rilievo la puntuale descrizione di quanto avvenuto all'incontro del 25 maggio 2017.
6.3. Deve pertanto ritenersi provato, sia attraverso la documentazione di provenienza della peraltro depositata dallo stesso ricorrente, sia per il tramite delle dichiarazioni CP_2
rese dai testimoni, che abbia compiuto irregolarità nella gestione del rapporto con il Pt_1
cliente non svolgendo in modo autonomo e in via personale l'attività di Persona_1
consulenza finanziaria per conto della preponente, ma lasciando che in tale attività intervenisse soggetto privo di qualifiche idonee e non legato alla , come Persona_2 Controparte_1
dichiarato dallo stesso ricorrente.
Vale precisare che quanto riferito dalle testimoni in ordine alle dichiarazioni rese da durante la riunione non è equiparabile ad una testimonianza de relato ex parte actoris, Pt_1
dal momento che i fatti riferiti non riguardano circostanze che la parte ricorrente ha dichiarato a suo favore (che, in quanto tali, sarebbero di scarso rilievo probatorio) bensì circostanze dichiarate contra se.
Ancora, ai fini del raggiungimento della prova dei suddetti fatti, è irrilevante la circostanza che non sia stato redatto un verbale della riunione sottoscritto dallo stesso Pt_1
ma solo una relazione non prodotta in atti, non sussistendo alcun obbligo in tal senso.
6.4. Ritiene il Tribunale che i fatti come sopra indicati e provati, di gravità tale da aver determinato, pur successivamente al recesso, la radiazione di dall'albo dei consulenti Pt_1
finanziari, costituiscano un inadempimento significativo, idoneo a minare il rapporto fiduciario tra preponente e agente, avendo l'agente adottato un modello comportamentale gravemente
14 negligente nell'esecuzione dei propri obblighi discendenti sia dal contratto che dalla legge. Tale gravità appare tanto maggiore se si consideri che la più rilevante intensità del vincolo di fiducia che connota il rapporto tra preponente e agente rispetto a quello che connota il rapporto tra datore di lavoro e dipendente nel rapporto di lavoro subordinato.
Invero, la circostanza che nel gestire il cliente non abbia svolto CP_4 Per_1
personalmente e in modo autonomo l'attività di consulenza, ma abbia operato con la collaborazione e per il tramite di un soggetto terzo, non autorizzato a svolgere le suddette attività e non correlato in alcun modo alla Banca preponente, costituisce una significativa lesione del rapporto fiduciario tale da giustificare il recesso ad nutum, in quanto idonea a precludere ogni valutazione prognostica positiva sul corretto e diligente adempimento degli obblighi contrattuali.
6.5. D'altra parte, va disattesa la censura di parte ricorrente secondo cui vi sarebbe stata una violazione del principio di immutabilità della contestazione e dei motivi addotti a fondamento del recesso.
Secondo la prospettazione di cui al ricorso, i fatti accertati dalla che hanno CP_2
condotto alla radiazione dall'albo sarebbero diversi da quelli oggetto di contestazione con la lettera di recesso e, dunque, l'accertamento dell'Autorità di vigilanza non potrebbe corroborare la legittimità del recesso in quanto avente ad oggetto fattispecie differenti, rimanendo quindi non provati gli inadempimenti imputati dalla preponente. Tale assunto discenderebbe dal fatto che la aveva escluso, in sede di accertamento, la prova della violazione attinente CP_2
all'utilizzo di modulistica prefirmata in bianco, nonché la violazione degli obblighi di identificazione del cliente (cfr. doc. 12 e 13 allegati al ricorso).
Tale ricostruzione appare tuttavia infondata, dal momento che le ragioni del recesso indicate nella comunicazione dell'8 giugno non afferiscono strettamente all'utilizzo di modulistica prefirmata in bianco, ma più in generale alla violazione degli obblighi di comportamento, contrattuali e posti dalla legge nella gestione della clientela.
Con specifico riguardo al motivo di recesso afferente alla violazione del “divieto di raccogliere sottoscrizioni in calce alle proposte contrattuali per il tramite di un soggetto non autorizzato”, osserva il Tribunale che tale motivo non può essere inteso come specificamente riferito al divieto di utilizzo di moduli in bianco (condotta in effetti non accertata in capo a
, ma deve intendersi riferito, già solo sotto il profilo letterale, alla più generica condotta Pt_1
consistente nella conclusione di contratti attraverso l'attività di intermediazione di un soggetto terzo e non autorizzato ad operare quale consulente, vale a dire Tale condotta è Persona_2
15 stata, si ribadisce, accertata non solo da ma anche in sede processuale, avendo le CP_2
testimoni escusse affermato che, all'incontro del 25 maggio 2017, aveva dichiarato di Pt_1
aver lasciato documentazione contrattuale alla Arena almeno in una occasione perché fosse firmata dal cliente Per_1
Va dunque escluso che vi sia stata un mutamento delle ragioni addotte a fondamento del recesso, così come va ribadita l'avvenuta dimostrazione dei fatti integrati la giusta causa di recesso.
7. Alla luce di tutte le superiori ragioni, ritenuta sussistente la giusta causa del recesso esercitato dalla preponente, va esclusa la spettanza in favore di dell'indennità di Parte_1
preavviso, sicché la relativa domanda va rigettata.
8. L'imputabilità del recesso al grave inadempimento dell'agente esclude altresì la spettanza della indennità suppletiva di clientela prevista dall'AEC, così come dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c.
Quanto alla prima, in disparte dall'esame dell'eccezione sollevata dalla e afferente CP_1
alla dedotta inapplicabilità dell'AEC al rapporto, è assorbente rilevare che lo stesso AEC (cfr. doc. 21 di parte ricorrente) esclude la spettanza dell'indennità suppletiva quando “il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente”, come avvenuto nel caso di specie.
Analogamente, l'art. 1751 c.c. esclude la spettanza della relativa indennità per i casi in cui “il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.
Stante la giusta causa di recesso, come sopra accertata, non può riconoscersi in capo a il diritto a percepire le suddette indennità e, dunque, le relative domande vanno rigettate Pt_1
in quanto infondate.
9. Per analoghe ragioni, va esclusa la spettanza dell'indennità di portafoglio richiesta ai sensi dell'art. 6 del contratto di agenzia (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
La suddetta previsione contrattuale, alla lettera C, esclude infatti la spettanza dei compensi ivi previsti “in ogni caso di inadempimento del presente contratto”, vale a dire non solo a fronte di un inadempimento di gravità tale da integrare la giusta causa di recesso, ma a fronte di qualsiasi inadempimento contrattuale. Ciò significa che, anche prescindere dall'esistenza della giusta causa, il solo inadempimento sotteso all'esercizio della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9, la cui validità non è stata in alcun modo contestata da parte ricorrente, vale ad escludere la spettanza dei compensi aggiuntivi di cui all'art. 6 del contratto.
La domanda è dunque infondata.
16 10. Occorre a questo punto esaminare la domanda relativa all'indennità di risoluzione del rapporto (FI), quantificata da parte ricorrente nell'ammontare complessivo di € 3.310,00.
La spettanza di tale indennità è stata in astratto riconosciuta anche da parte resistente (cfr. pagg. 47 e seguenti della memoria) la quale tuttavia ha affermato di aver già corrisposto quanto dovuto a a mezzo bonifico, previa detrazione in compensazione di crediti maturati dalla Pt_1
nei confronti dell'agente e afferenti a corrispettivi pattuiti tra le parti nel corso del CP_1
rapporto per l'assegnazione al di “Pacchetti Clienti” (cfr. doc. 15 allegato alla memoria). Pt_1
Osserva il Tribunale che, a fronte della spettanza della indennità FI, incontestata tra le parti e liquidata da parte resistente nell'ammontare lordo di € 3.698,29, nonché a fronte dell'eccepito mancato pagamento in favore di la società preponente non ha offerto Pt_1
adeguata prova del corretto adempimento del proprio obbligo in ottemperanza agli oneri discendenti dall'art. 1218 c.c.
In particolare, pur avendo la società resistente dedotto di aver pagato un importo a titolo di FI tramite bonifico, non è stata data prova dell'effettivo pagamento, non valendo a tal fine il doc. n. 15 prodotto dalla resistente, che non è una copia della contabile del bonifico, ma piuttosto una mera comunicazione di avvenuto pagamento con indicazione della situazione contabile che ha determinato il calcolo degli importi in tesi pagati al ricorrente.
In assenza di prova della disposizione di pagamento, peraltro contestata dal non Pt_1
può ritenersi nemmeno parzialmente assolto l'obbligo sussistente in capo alla
[...]
di erogare l'indennità FI a alla cessazione del rapporto. CP_1 Pt_1
In punto di quantum, va poi osservato che è parimenti sfornita di prova l'eccezione di compensazione formulata dalla resistente, secondo cui quanto dovuto a titolo di FI (per un ammontare lordo complessivo di € 3.698,29) dovrebbe essere compensato con i controcrediti vantati dalla nei confronti di e afferenti alle rate insolute dovute a titolo di CP_1 Pt_1
corrispettivo per la cessione di pacchetti di clienti nel corso del rapporto.
La non ha infatti prodotto alcuna documentazione idonea a provare il titolo del CP_1
proprio credito, sicché rimane sul piano della mera allegazione l'affermazione secondo cui sarebbero state pattuite con il ricorrente cessioni di portafogli clienti e correlati corrispettivi per l'acquisizione dei pacchetti, con onere economico a carico di e con una prevista dilazione Pt_1
del pagamento in rate mensili.
Né le suddette circostanze, come dedotte ai punti da 5.19 in poi della memoria di costituzione, possono considerarsi non contestate da parte ricorrente, il quale ha invece espressamente censurato la fondatezza dei suddetti fatti all'udienza del 27.5.2022.
17 Ne consegue che va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità di risoluzione del rapporto nel limite di quanto oggetto di domanda, ossia nel limite dell'importo lordo di € 3.310,00, trovando tale importo copertura nelle somme quantificate dalla resistente per il medesimo titolo (cfr. doc. 15 allegato alla memoria) e non essendo stata dimostrata l'esistenza di un controcredito che possa rendere fondata l'eccezione di compensazione. va dunque condannata al pagamento in favore di parte Controparte_1
ricorrente dell'importo di € 3.310,00, al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
11. Residua da esaminare la domanda di risarcimento del danno, la quale risulta infondata e va rigettata essendo stato legittimamente esercitato il recesso da parte della società resistente, sia per la sussistenza di un inadempimento imputabile all'agente e integrante la giusta causa, sia, comunque, per il legittimo esercizio della clausola risolutiva di cui all'art. 9 del contratto.
Non può dunque essere imputato alla alcun comportamento illecito o Controparte_1
inadempiente idoneo a fondare una pretesa risarcitoria.
12. In conclusione, il ricorso risulta solo parzialmente fondato e va accolto nel limite di quanto spettante a a titolo di indennità FI, essendo invece infondate e dovendosi Pt_1
rigettare le ulteriori domande.
13. Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistano gravi ragioni per disporne la compensazione, tenuto conto del residuale accoglimento delle domande rispetto a quanto oggetto di petitum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6862 /2021 R.G. così statuisce: condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 3.310,00 al lordo delle ritenute di legge, a titolo di indennità FI, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 14/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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