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Sentenza 10 febbraio 2024
Sentenza 10 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/02/2024, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1129/2022
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1129/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale dell'8.11.2023 tra
, elettivamente domiciliata in Sulmona alla Via Parte_1
Sallustio n. 5/A, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Baldassarre che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio;
appellante e
, elettivamente domiciliati Controparte_1
in Colonnella (TE) alla Via San Giovanni n.120, presso e nello studio dell'Avv.
Eleanna Pandolfelli, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellati
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n.183/2022, pubblicata il 29.08.2022 e notificata in data 13.10.2022
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in via preliminare: sospendere, ai sensi degli artt. 283 c.p.c. e 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- in via istruttoria: revocata l'ordinanza del 16.3.2021 del Tribunale di Sulmona, ammettere l'escussione dei testi indicati da sul capitolo n. 4 di Parte_1
cui alla memoria istruttoria II termine della stessa parte in primo grado e datata
23.12.2020;
- nel merito: accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello
e, per l'effetto, riformare la sentenza civile n. 183/2022 emessa dal Tribunale di
Sulmona, in persona del G.I. Dott.ssa Marta Sarnelli, in data 22.8.2022, pubblicata il successivo 29.8.2022 e notificata il 13.10.2022, e, conseguentemente:
1. accertare e dichiarare che la SI.ra è proprietaria esclusiva, Parte_1
per maturata usucapione acquisitiva, dell'immobile sito nel Comune di Sulmona alla
Via Vico Ospedale n. 6, distinto al Catasto Edilizio Urbano al fgl. 60, particella 2915, sub 7, zona cens. 1, categoria C/6;
2. ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
3. rigettare ogni domanda riconvenzionale avanzata dagli appellati in primo grado;
4. con condanna degli appellati al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio";
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
2 - in via preliminare, stante la palese infondatezza delle motivazioni addotte a sostegno dell'atto di citazione in appello e la totale mancanza di pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione, non avendo parte opponente indicato alcuna reale e concreta circostanza a sostegno, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
- in via istruttoria, rigettare le richieste di parte avversa;
-nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla SI.ra , Parte_1
con contestuale conferma in ogni sua parte della sentenza n. 183 del 2022 del
Tribunale di Sulmona.
Con vittoria di spese, diritti e d onorari di lite del doppio grado di giudizio […]”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 183/2022 pubblicata il 29.08.2022, il Tribunale di Sulmona rigettava la domanda avanzata da nei confronti dei convenuti Parte_1 CP_1
e con la quale aveva chiesto l'accertamento dell'acquisto
[...] Controparte_1
per usucapione dell'immobile, costituito da un locale garage sito in Sulmona alla Via
Vico Ospedale n. 6 e identificato catastalmente al f. 60 p.lla 2915 sub 7, deducendo l'acquisto della proprietà sul predetto immobile per intervenuta usucapione in forza del possesso pacifico, indisturbato ed ininterrotto da oltre vent'anni.
Il Tribunale, quindi, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti, ordinava il rilascio immediato dell'immobile in favore degli stessi, condannando altresì l'CE alla refusione delle spese di lite.
2. Avverso tale decisione, ha interposto appello che ne ha chiesto Parte_1
la integrale riforma sulla scorta di 5 motivi di gravame, i quali saranno esposti partitamente.
3 3. Si sono costituiti e , i quali hanno resistito CP_1 Controparte_1
al gravame contestando la fondatezza delle doglianze della parte appellante ed invocando l'accoglimento delle conclusioni innanzi trascritte.
4. Ritiene questa Corte che l'appello non possa trovare accoglimento poiché infondato, per le motivazioni di seguito precisate.
5. Il primo ed il terzo motivo di appello possono essere delibati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Con il primo motivo, viene dedotta la erronea valutazione dei fatti nonché il travisamento delle risultanze istruttorie, oltre alla erronea interpretazione e violazione degli artt. 2967 c.c. e 115 c.p.c..
In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che l'CE non avesse fornito la prova del possesso continuo ed ininterrotto per venti anni del bene oggetto di usucapione, avendo addirittura omesso nell'atto di citazione ogni indicazione circa il titolo in forza del quale avrebbe occupato l'immobile, nonché sulle modalità con cui il possesso avrebbe avuto inizio.
Sostiene tuttavia l'appellante come tali rilievi risulterebbero smentiti alla luce delle risultanze delle prove testimoniali acquisite agli atti.
A tal proposito, sia la teste sia la teste avevano riferito di Testimone_1 Tes_2
frequentare abitualmente la casa dell'CE (rispettivamente da "più di trent'anni" e
“quasi trent'anni”) e di aver visto soltanto l'CE (ed i suoi familiari) entrare nel garage in questione, non avendo mai visto nessun'altro entrarvi, mentre la prima riferiva altresì di aver visto l'CE condurre dei lavori relativi a pavimentazione e tinteggiatura del locale.
Il teste riferiva poi di conoscere bene il garage in questione, in Testimone_3
quanto vi aveva condotto dei lavori, aiutando a spostare la corrente e l'acqua nell'anno
1998, aggiungendo di aver visto la in Parte_1
quel garage da sempre ed occuparsi della sua manutenzione.
Altrettanto chiare risulterebbero le dichiarazioni rese dal teste che, in Testimone_4
qualità di tecnico incaricato dalla CE, riferiva di aver fatto
4 dei rilievi nel locale nel medesimo anno 1998, confermando altresì che l'CE si era a lui rivolta per lo svolgimento di pratiche edilizie riguardanti lavori di ristrutturazione che avevano interessato l'immobile.
Ambedue i testi avevano, inoltre, confermato che il garage si trovava all'interno della proprietà della e che la finestra del locale affacciava all'interno del vano Parte_1
cucina dell'immobile di proprietà della stessa. Dunque, secondo la prospettazione di parte appellante, l'CE avrebbe fornito piena prova del possesso, dando persino contezza esatta del periodo in cui lo stesso veniva esercitato, con continuità ed in maniera indisturbata. Elemento cardine della prova fornita consisterebbe, inoltre, nella circostanza che il garage in questione facesse parte dell'immobile in cui l'odierna appellante aveva da sempre abitato ed al cui interno si affaccia la finestra di detto locale, il che escluderebbe la possibilità di usufruirne da parte di altri soggetti estranei al nucleo familiare dell'CE.
Il terzo motivo, invece, è volto a censurata la decisione per aver il primo giudice erroneamente ritenuto che non fosse stata fornita la prova del momento esatto in cui la odierna appellante aveva iniziato a possedere l'immobile.
Sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi escussi, l'appellante ha tuttavia sostenuto come la fosse stata, almeno dall'anno 1998, possessore del bene oggetto di Parte_1
usucapione, esercitando lei medesima il potere di fatto sull'immobile come statuito dall'art. 1141 c.c.; viceversa non sarebbe stata fornita alcuna valida prova del fatto che ne fosse detentrice, in quanto il contratto di locazione prodotto da controparte sarebbe risultato assolutamente inattendibile, oltre che inesistente.
Che anche il primo giudice, in fin dei conti, convenisse con tale ricostruzione emergerebbe nella parte in cui viene affermato che "Pertanto, anche volendo ritenere che la non abbia più corrisposto i canoni di locazione o abbia effettuato delle Parte_1
opere di manutenzione, queste circostanze sono comunque rilevanti per affermare la sussistenza di interversione del possesso".
Peraltro, tale passo motivazionale sembrerebbe esprimere un concetto esattamente contrario a quanto sostenuto nel resto della sentenza, ciò in assoluta contraddizione.
5 Ritiene questa Corte che ambedue i motivi siano infondati, le relative censure non apparendo idonee a contrastare la ratio sottesa alla decisione impugnata.
In punto di diritto, si ravvisa la necessità di fornire alcune fondamentali precisazioni.
Secondo il disposto dell'art. 1141 c.c., si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, laddove non si provi che questi abbia cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso fintantoché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da egli rivolta contro il possessore, ciò valendo anche per i successori a titolo universale.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che «La presunzione di possesso è ricollegata dall'art. 1141 cod. civ. ad un potere di fatto sulla cosa che si manifesta in attività corrispondenti all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale), sussistendo in tale ipotesi un possesso valido "ad usucapionem". Spetta
a colui che contesta tale potere l'onere di provare che l'attività materiale corrispondente al possesso sia iniziata come mera detenzione (o come possesso precario), ovvero per tolleranza del titolare del diritto. Ne consegue che, in tali casi, il soggetto che, assumendo di essere possessore, voglia tutelare in giudizio tale situazione, deve allegare e provare gli atti idonei ad integrare una interversione del possesso, a dimostrazione dell'avvenuto mutamento dell'originario "animus detinendi" in "animus possidendi"» (Cass. n. 7817/2006).
La detenzione, infatti, si atteggia in maniera difforme rispetto ad una situazione di possesso, differenziandosene in funzione del diverso elemento soggettivo ad essa sotteso, rappresentato da un semplice animus detinendi in luogo del c.d. animus rem sibi habendi. Se, tuttavia, la relazione che lega il soggetto alla res venga in rilievo quale mera detenzione, ciò non vale ad impedire che quest'ultimo possa successivamente mutare il proprio contegno psicologico verso la cosa medesima, estrinsecando la volontà di possederla.
6 A tale scopo, la previsione dell'art. 1141 c.c. impone un cambiamento del titolo che lega il possessore e chi detiene la cosa, potendo questi derivare dall'intervento di un terzo (quale ad es. il trasferimento del diritto oggetto del possesso a diversa persona), ovvero da un comportamento oppositivo di chi la detenga e inizi a comportarsi come possessore della stessa.
Laddove siffatto mutamento venga posto in essere, si parla di interversione nel possesso, il cui principale effetto si manifesta nel passaggio dall'esercizio di un potere di fatto corrispondente ad un diritto reale meno ampio, all'esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà.
Nell'accertare l'elemento soggettivo dell'animus, deve considerarsi che la presunzione della sua sussistenza, a norma dell'art. 1141, comma 1, c.c., in presenza di atti corrispondenti all'esercizio della proprietà, non può operare quando risulti che la relazione con il bene deriva non da un atto materiale di apprensione della res, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo (e finché non venga, per effetto di un atto di interversione) svolta in opposizione al proprietario (tra tante, si v. Cass. 21690/2014; ord. 27411/2019, che precisa come l'atto di interversione debba consistere in tali casi in una manifestazione esteriore, rivolta contro il proprietario “affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio”).
Peraltro, in un suo recente arresto, la Suprema Corte, nel ribadire un principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ha ulteriormente chiarito come «In un contratto ad effetti obbligatori, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione
7 di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ravvisando l'esistenza di un contratto di comodato, aveva escluso che l'utilizzo esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, e successivamente dei suoi eredi, idoneo al mutamento del titolo)» (Cass.
n. 29594/2021).
Ritiene questa Corte che di tali principi il giudice di prime cure abbia fatto corretta e puntuale applicazione.
Il Tribunale, invero, preliminarmente richiamati i principi di natura normativa e giurisprudenziale applicabili alla fattispecie, aveva rilevato, da un lato il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'CE, la quale nulla aveva riferito circa il titolo in forza del quale aveva occupato l'immobile di cui rivendicava l'acquisto per usucapione e sulle modalità con cui il dedotto possesso ultraventennale sarebbe effettivamente iniziato;
dall'altro, che le parti convenute avessero provato che l'attività materiale corrispondente al possesso esercitato dall'CE avesse avuto origine quale mera detenzione.
Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, infatti, alla stregua della documentazione versata in atti da parte convenuta, era emerso che il bene era stato consegnato all'CE in forza di un contratto di locazione con cui la precedente proprietaria nonché loro dante causa, avrebbe concesso il suddetto Persona_1
garage alla famiglia per la somma di £ 90.000 mensili con Parte_2
decorrenza dal 01.11.1999. Peraltro, i convenuti avevano altresì dimostrato di essere divenuti legittimi proprietari dell'immobile a seguito della successione, dapprima di
[...]
e poi di nonché di aver provveduto ad assolvere al Persona_2 Persona_1
pagamento dei tributi relativi al predetto locale garage.
8 Avendo i convenuti provveduto a neutralizzare la presunzione di possesso di cui primo comma dell'art. 1141 c.c. mediante la prova che l'CE aveva cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione, quest'ultima – al fine di veder tutelata in giudizio la propria posizione latu sensu possessoria – avrebbe conseguentemente dovuto allegare e provare gli atti idonei ad integrare una interversione del possesso, a dimostrazione dell'avvenuto mutamento dell'originario elemento soggettivo in relazione alla res.
Orbene, nel caso di specie, a difettare era stata tanto l'allegazione della causa proveniente da un terzo o della contradictio con il possessore, quanto la relativa prova, atteso che le deposizioni testimoniali, incentrate sul possesso dell'immobile per un periodo risalente almeno al 1998, sulla esclusione dell'altrui godimento, sulla conformazione ed ubicazione del bene all'interno della di lei proprietà, sulla continuità del godimento del bene e sul commissione ed esecuzione di lavori di manutenzione, non offrono alcun elemento da cui possa ragionevolmente apprezzarsi che la odierna appellante abbia manifestato nei confronti dei legittimi proprietari la volontà di tenere la cosa come propria, escludendoli dal possesso.
Premessa in ogni caso l'irrilevanza della circostanza che il garage si trovasse all'interno della proprietà della (al cui interno si affaccerebbe la finestra del locale), la Parte_1
quale non apparirebbe di per sé ostativa alla possibilità che altri soggetti estranei al medesimo nucleo famigliare potessero comunque usufruirne, tali elementi non potrebbero in ogni caso condurre a conclusioni diverse rispetto a quelle cui perveniva il giudice di prima istanza.
A ben vedere - volendo in questa sede prescindersi da eventuali valutazioni circa l'effettiva dimostrazione sul piano probatorio, su cui anche potrebbero sollevarsi ampie riserve - le circostanze allegate consistenti nel non aver corrisposto alcun canone di locazione per l'affitto, così come l'aver intrapreso lavori di manutenzione sin dall'anno
1998, non appaiono comunque idonei a colmare la dimostrazione che l'odierno appellante era tenuto a fornire in ordine al suo possesso qualificato, trattandosi di eventi neutri astrattamente riconducibili, nel primo caso, ad una situazione di mera tolleranza del proprietario del bene locato;
nel secondo ad una situazione giuridica qualificabile
9 in termini di gestione di affari altrui ex art. 2082 c.c., il cui elemento caratterizzante consiste nella spontaneità dell'intervento del gestore nella sfera giuridica altrui, in assenza di qualsiasi vincolo negoziale o legale, ed il cui elemento soggettivo si sostanzierebbe nel c.d. animus aliena negotia gerendi.
Tali circostanze, in ogni caso, non apparirebbero dirimenti al fine di identificare un possesso uti dominus da parte dell'CE, odierna appellante.
Né, appare seriamente sostenibile quanto affermato da parte appellante circa i dedotti profili di contraddittorietà della sentenza, la quale emergerebbe dal confronto tra la parte in cui verrebbe asseritamente affermata la rilevanza delle circostanze summenzionate (“Pertanto, anche volendo ritenere che la non abbia più Parte_1
corrisposto i canoni di locazione o abbia effettuato delle opere di manutenzione, queste circostanze sono comunque rilevanti per affermare la sussistenza di interversione del possesso") e le successive conclusioni cui perveniva il Tribunale nel rigettare la domanda attorea.
Trattasi all'evidenza di un mero refuso, dovendo rilevarsi come da una semplice lettura del capo di sentenza contestato, oltre che da una interpretazione sistematica dell'intero impianto motivazionale, il giudicante avesse chiaramente inteso escludere la rilevanza delle circostanze in oggetto, seppur erroneamente trascrivendo il termine “rilevanti” anziché “irrilevanti”.
Si rileva infatti che, se da un lato alcuna diversa interpretazione permetterebbe di attribuire un senso all'affermazione ivi contenuta, dall'altro il medesimo giudicante aveva già, in altro capo della medesima decisione, affermato la irrilevanza delle allegazioni attoree, evidenziando che «A nulla rileva la circostanza che durante l'istruttoria, i testi di parte CE riferiscano che la stessa abbia utilizzato da oltre vent'anni il suddetto garage effettuando anche delle opere di manutenzione. Infatti, oltre ad essere generiche e non circostanziate (i lavori effettuati non sono collocati nel tempo e comunque non provati da alcun documento) […]».
10 6. Il secondo motivo è volto a censurare la errata valutazione della documentazione prodotta in giudizio, nonché il travisamento delle risultanze processuali relativamente all'interrogatorio formale dell'CE.
A tal riguardo, ha dedotto come una attenta valutazione della documentazione in atti avrebbe evidenziato come nessuno dei documenti allegati da parte dei convenuti, né tantomeno il contratto di locazione (all. 4, fascicolo di primo grado di parte appellata), fosse riferibile al garage oggetto della controversia, ossia quello sito alla Via Vico
Ospedale n. 6.
Proprio in riferimento a quest'ultimo documento, l'appellante ha evidenziato alcune incongruità che deporrebbero per la assoluta inattendibilità dello stesso, in particolare:
a) il contratto farebbe riferimento ad un garage sito in Vico Ospedale n. 1; b) pur essendo intestato alla "famiglia di , secondo i convenuti sarebbe Parte_2
stato sottoscritto da la quale, però, avrebbe tempestivamente Parte_1
disconosciuto la propria firma;
c) le relative ricevute di pagamento sarebbero prive di bollo, riportano l'indicazione di un canone diverso da quello indicato nel "contratto di locazione" ed intestate ad d) il contratto, datato novembre 1999, Parte_2
indicherebbe un canone di locazione di £ 90.000 mensili, mentre a tale data risulterebbe già in vigore l'euro.
Non risponderebbe al vero, peraltro, quanto statuito in sentenza relativamente alla circostanza che la locazione del bene oggetto di usucapione non risultasse smentita dall'istruttoria, atteso che la relativa prova contraria, benché oggetto di richiesta nella memoria II termine capitolo n. 4), non era stata ammessa dal giudice di prime cure poiché "attinente a fatti da provare mediante documenti".
Dall'esame della documentazione, invero, emergerebbe come il dante causa dei convenuti, il defunto , risiedeva in Sulmona alla Via Corfinio n. Persona_2
53, ove risulterebbe proprietario di un garage per il quale lo stesso avrebbe avanzato domanda per il riconoscimento di passo carrabile. Dunque, sarebbe proprio in detto garage che il ricoverava la sua auto, solo tale circostanza potendo essere CP_1
in linea con quanto dichiarato dai testi di parte CE oltre che compatibile con quanto
11 riferito dai testi di parte convenuta i quali non lo avrebbero mai visto far rientro presso il garage oggetto di causa.
Così, mentre la richiesta di passo carrabile prodotta dai convenuti farebbe riferimento al garage sito in Via Ospedale n. 1, gli ulteriori documenti sarebbero relativi al passo carrabile sul garage sito alla Via Corfinio n. 53, in entrambi i casi, nulla avendo a che vedere con il garage oggetto del contendere sito alla Via Vico Ospedale n. 6.
Parimenti, il giudicante avrebbe errato nel ritenere che i convenuti avessero provveduto a corrispondere le imposte relative all'ICI sul predetto locale, atteso che la ricevuta di pagamento prodotta (all. 8) non consentirebbe di ricavare alcun collegamento tra l'imposta assolta e l'immobile in oggetto.
Sotto diverso profilo, anche le risultanze dell'interrogatorio formale sarebbero state completamente travisate dal primo giudice, il quale avrebbe altresì condotto l'interrogatorio in modo che l'CE non comprendesse appieno il senso della domanda relativa al quesito in cui veniva chiesto se la SI.ra le avesse Persona_1
dato in affitto il garage. Proprio in riferimento a tale circostanza, la parte CE non avrebbe risposto solo "si è vero" (così come succintamente verbalizzato), ma avrebbe fatto delle specificazioni, dichiarando di aver sempre avuto il possesso del bene ma non in affitto. “Tant'è vero che la parte, evidentemente avvolta da uno stato emozionale e confusionale una volta dinanzi al Giudice istruttore, non è stata in grado di pretendere che venisse riportata esattamente la sua risposta, né l'intervento del difensore ha sortito esito diverso”.
Secondo la prospettazione appellante, alcuna ammissione potrebbe dirsi proveniente dalla CE, anche considerando che la risposta alla prima domanda era stata prontamente smentita nelle risposte alle successive domande, tutte perfettamente in linea con la posizione giudiziaria assunta.
Il motivo non può trovare accoglimento, in quanto infondato.
In particolare, totalmente infondate si rivelano le censure volte a contestare l'efficacia probatoria del contratto, recante la sottoscrizione della appellata, mediante cui
[...]
quale precedente proprietaria dell'immobile, concedeva in locazione Per_1
12 l'immobile in oggetto alla famiglia con decorrenza dal 01.11.1999 Parte_2
(cfr. all. 4, fascicolo di primo grado di parte appellata).
A tal proposito, sia sufficiente rilevare come l'art. 215 c.p.c. preveda espressamente che la scrittura privata prodotta in giudizio si considera riconosciuta a seguito di omesso tempestivo disconoscimento ad opera della parte contro cui viene fatta valere.
La norma, dunque, attribuendo significato concludente alla condotta di quella parte che, pur avendone facoltà, non possa o non voglia disconoscerlo, sancisce una presunzione legale assoluta di riconoscimento tacito del documento.
Invero, la disposizione in esame prevede, quale preciso onere in capo alla parte che sia comparsa e che tale effetto si proponga di evitare, la predisposizione di una specifica condotta attiva, disconoscendo la scrittura ovvero dichiarando di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Volgendo lo sguardo alle vicende processuali concernenti il primo grado di giudizio, si rileva come la scrittura privata è stata oggetto di disconoscimento da parte CE soltanto nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2, laddove il documento era stato prodotto dai convenuti già in sede di costituzione, risultando il relativo deposito avvenuto in data antecedente alla fissazione della prima udienza.
Pertanto, non avendo la parte CE provveduto a tale incombenza entro la prima udienza successiva alla produzione del documento – sia questa da individuare nell'udienza del 12.02.2020 ovvero in quella successiva svoltasi in data 28.10.2020 cui la prima udienza veniva rinviata – deve ritenersi l'intervenuta decadenza dalla facoltà di disconoscere il documento, conseguentemente dovendo farsene discendere l'applicazione della presunzione di riconoscimento tacito di cui all'art. 215 c.p.c..
Prescindendo poi dall'ovvio rilievo che la valuta in vigore all'epoca della sottoscrizione del contratto (1999) fosse quella correttamente indicata nel relativo atto ed essendo circostanza difficilmente contestabile quella che la moneta unica abbia avuto corso legale soltanto a decorrere dalla data del 01.01.2002, alcun pregio potrebbe attribuirsi alle ulteriori censure volte a contestare l'identità tra il locale oggetto del
13 presente giudizio e quello cui la documentazione prodotta da parte convenuta era riferibile.
Così, anche a voler prescindere dall'utilizzo dei documenti relativi al pagamento della tassa per gli anni 1999 e successivi per l'occupazione permanente di spazi e aree pubbliche (i quali farebbero apparentemente riferimento alla località Via Corfinio n.
53), appare ragionevole ritenere che le variazioni del numero civico relativo al locale di via Vico dell'Ospedale (da 1 a 6) siano attribuibili alla intervenuta variazione toponomastica, di cui peraltro la visura storica dell'immobile acquisita agli atti pare dare atto (cfr. doc. 3, allegato memoria ex art. 183, VI comma, n.3, c.p.c., fascicolo di parte convenuta).
Peraltro, deve rilevarsi la scarsa persuasività dell'assunto secondo il quale il dante causa dei convenuti, , risulterebbe proprietario di un garage alla Persona_2
Via Corfinio n. 53 (per il quale avrebbe avanzato domanda per il riconoscimento di passo carrabile) presso il quale sarebbe stato solito ricoverare la propria auto, e proprio a detto locale sarebbero riferibili le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta.
Invero, la circostanza che il fosse stato proprietario di ulteriori immobili CP_1
adibiti ad uso garage -contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - non appare emergere da alcun documento agli atti, apparendo vieppiù smentita dalla dichiarazione di successione (all. 9, fascicolo di primo grado di parte appellata) relativa alla madre dei convenuti, da cui risulta che i beni immobili oggetto di successione Persona_1
siano soltanto due, ovvero l'immobile adibito ad abitazione sito in Via Corfinio n.53 ed il locale garage sito in via Vico dell'Ospedale 6.
Quanto all'asserito travisamento delle risultanze dell'interrogatorio formale reso dalla CE in cui sarebbe incorso il primo giudice, infine, le censure mosse da parte appellante si rivelano totalmente prive di pregio.
Come precisato dalla Suprema Corte, “Nel raccogliere la prova orale il giudice non è tenuto ad una riproduzione meccanica ed integrale delle dichiarazioni rese dal teste o dalla parte, ma deve riportarne l'effettivo contenuto, anche mediante una verbalizzazione sintetica, che riproduca, senza sommarietà e sciatteria, le parti
14 rilevanti, così da assicurare la comprensibilità, la contestualizzazione e l'incisività delle dichiarazioni, nonché le eventuali contraddittorietà” (Cass. n. 18481/2015).
Quandanche voglia ritenersi che il Tribunale abbia omesso, in violazione dell'art. 126
c.p.c., la verbalizzazione delle dichiarazioni del soggetto intervenuto in udienza, deve rilevarsi come la parte che lamenti tale omissione non possa dolersi, in sede di impugnazione, di quanto non risultante dal processo verbale redatto a norma dell'art. 130 c.p.c.., essendo questa onerata di proporre querela di falso (cfr. Cass. n.
1884/1996).
Come ribadito da parte della giurisprudenza di legittimità, infatti, “Poiché il verbale di udienza costituisce atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza da parte del pubblico ufficiale che lo forma e delle dichiarazioni rese dalle persone intervenute, la mancata sottoscrizione da parte dei testimoni delle dichiarazioni da essi rese e riportate a verbale, o la mancata lettura da parte del giudice della verbalizzazione delle loro dichiarazioni costituisce mera irregolarità della prova testimoniale e non già nullità della stessa, potendo presumersi, fino a querela di falso, che quanto riportato a verbale corrisponda a quanto dichiarato al giudice da parte dei testimoni” (Cass. n. 12828/2003).
Peraltro, anche a voler prescindere da tali rilievi e volendo per ipotesi escludersi un eventuale contenuto confessorio insito nella risposta fornita dalla al capitolo Parte_1
1), appare in ogni caso dirimente il rilievo per cui “In assenza di confessione l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può ponderarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio” (Cass. n. 30529/2017).
In tale ottica, le risultanze processuali considerate nel loro complesso non consentono di addivenire ad una diversa valutazione, dovendo trovare conferma quanto già ritenuto dal primo giudice circa l'esistenza di un originario atto negoziale mediante cui la detenzione dell'immobile oggetto di causa era stata trasferita alla odierna appellata in
15 forza di un contratto locazione intervenuto tra le quest'ultima e dante Persona_1
causa delle parti appellate.
7. Con un quarto motivo, viene censurata la contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione della normativa in materia di locazioni.
Se nel corpo della sentenza gravata il giudice di primo grado aveva infatti affermato la validità del contratto di locazione, nel pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di restituzione del garage, lo stesso aveva ritenuto di poterla accogliere "stante la mancanza di prova dell'attuale pendenza del contratto".
A tal proposito, l'appellante ha dedotto come lo stesso contratto di locazione non possa definirsi valido da un lato e, viceversa, inesistente dall'altro. Delle due l'una: o si ritiene il contratto di locazione invalido con conseguente accoglimento della domanda di acquisto della proprietà dell'immobile per usucapione, oppure se ne ritiene la validità, con la conseguenza di doversi pervenire al rigetto della domanda restitutoria.
In proposito, rileverebbe la normativa in materia di locazione di immobili ad uso abitativo, la cui durata di quattro anni rinnovabili impedirebbe di ritenere il contratto scaduto, conseguentemente, non potendo essere pronunciato il rilascio dell'immobile.
Il motivo non coglie nel segno.
Premessa in ogni caso la totale irrilevanza della normativa citata da parte appellante - non essendo la locazione di un locale garage, per ovvie ragioni, in alcun modo assoggettata alle disposizioni di cui alla l. 431/1998 avente ad oggetto la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, trovando viceversa applicazione la disciplina codicistica di cui all'art. 1571 c.c. e seguenti – si rileva come alcuna richiesta o eccezione volta ad affermare il perdurare di un eventuale vincolo obbligatorio tra le parti fosse stata in alcun modo sollevata da parte CE, vieppiù avendo essa categoricamente escluso che siffatto vincolo fosse in alcun caso venuto ad esistenza.
Pur volendo prescindersi dalla insanabile contraddizione logica insita nel voler propugnare la conservazione di effetti obbligatori ricollegabili ad un accordo asseritamente inesistente, viene qui in rilievo uno dei principi cardine dell'ordinamento
16 processuale, ossia il principio c.d. di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui è espressione l'art. 112 c.p.c..
Tale norma, invero, prevede che il giudice debba pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, non potendo egli pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.
Ai fini che qui rilevano, tale disposizione, se da un lato attribuisce alle parti il potere di fissare i limiti soggettivi e oggettivi della domanda (coerentemente con il principio dispositivo operante in materia processuale), dall'altro sottrae al giudice la facoltà di determinare il thema decidendum, essendo a questi devoluta la decisione entro il ben circoscritto perimetro delineato dall'insieme delle allegazioni ed eccezioni delle parti.
Tanto premesso, deve ritenersi che a tali principi il Tribunale si sia correttamente attenuto, rilevandosi come, viceversa, una eventuale pronuncia volta a mantenere in vita il vincolo obbligatorio originante dal contratto di locazione posto originariamente in essere tra le parti avrebbe inevitabilmente comportato che il giudice travalicasse i limiti del thema decidendum, con conseguente vizio di extra petizione.
Deve pertanto condividersi la soluzione cui correttamente era pervenuto il primo giudice il quale, accertato che il bene era stato consegnato all'CE in forza di un contratto di locazione, stante la mancanza di prova dell'attuale pendenza del contratto, nonché dell'occupazione del bene da parte dell'CE, accoglieva la domanda riconvenzionale volta al rilascio dell'immobile.
Invero, si rileva come, in assenza di allegazione di fatti o circostanze idonei a far presumere la attualità del vincolo obbligatorio tra le parti, in alcun caso il giudicante sarebbe potuto giungere a conclusioni diverse dal constatare che la ritenzione del bene fosse nel frattempo divenuta sine titulo.
Infine, pare opportuno evidenziare come, a ben vedere, l'apparente profilo di contraddittorietà prospettato da parte appellante non sia in alcun modo ravvisabile laddove si tenga conto che la validità del contratto si pone su un piano differente rispetto a quello della sua efficacia, nulla impedendo che il contratto giunga allo spirare
17 del termine eventualmente apposto dalle parti, senza che per ciò soltanto possano sullo stesso sollevarsi dubbi circa la validità o esistenza.
8. Resta assorbito il quinto motivo di gravame, volto a censurare il capo di sentenza relativa alla condanna alla refusione delle spese di lite e ad ottenere, nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello, la riforma del relativo capo con condanna degli appellati ex art. 91 c.p.c..
9. L'appello deve essere, dunque, interamente respinto e tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002
(comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), posto che detta sanzione (costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione) si applica (comma 18 dello stesso art.
1. della Legge citata) “ ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data (1/1/2013 n.d.r. ) di entrata in vigore della presente legge”, locuzione che va interpretata (v. Cass. 26566/2013) come riferita anche alle impugnazioni, come quella in esame, proposte in epoca successiva al 31.1.2013.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente svolte in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del
13/8/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate Parte_1 [...]
e le spese del grado, che liquida in € 2.552,00, CP_1 Controparte_1
oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
18 Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Marco Bartoli Francesco S. Filocamo
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