Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/05/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2268/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2268 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a CATANIA (CT) il 21/01/1982. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. ALLIATA PATRIZIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a CAMPOREALE (PA) il 24/01/1975 CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Borgomanero (NO), il 03.06.2000, tra la Sig.ra Pt_1 ed il Sig. trascritto nei Registri degli atti di matrimonio di detto Comune all'anno 2000,
[...] CP_1
n. 9, parte I;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di provvedere alle annotazioni e trascrizioni tutte di legge in relazione all'emananda sentenza, sull'atto di matrimonio numero 9, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune, Parte I e con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
3) disporre la perdita del cognome er la Sig.ra CP_1 Parte_1
4) nulla disporre in merito all'affidamento delle figlie e , essendo entrambe maggiorenni, Per_1 Per_2 nonostante continui a mantenere la propria collocazione abitativa presso la madre;
Per_1
Pag. 1
6) nulla disporre in merito alla ex casa coniugale, in quanto di proprietà al 100% della Sig.ra Parte_1
7) nulla disporre in merito al versamento, da parte del Sig. di un assegno di mantenimento mensile a favore CP_1 della figlia , in quanto economicamente autosufficiente;
Per_1
8) nulla disporre in merito al versamento, da parte del Sig. di un assegno divorzile per la Sig.ra CP_1 Pt_1 essendo la stessa economicamente autosufficiente. Con riserva di ulteriormente dedurre, indicare testimoni, eccepire e produrre all'esito dell'instaurando contraddittorio. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/12/2024 , rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 03.06.2000 in Borgomanero trascritto nei registri dello CP_1 stato civile del Comune di Borgomanero all'anno 2000, n. 9, parte 1. Dall'unione tra le parti nascevano le figlie nata a [...], il [...], e Per_1
, nata a [...], il [...]. Entrambe le figlie, maggiorenni, sono Per_2 economicamente autosufficienti. Con decreto del 17.11.2022 il Tribunale omologava la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. All'udienza del 22.4.2025, il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente e ritenuta la causa matura per la decisione senza l'assunzione di mezzi di prova, ha invitato le parti alla discussione orale, rimettendo la causa in decisione.
* La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando
Pag. 2 il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto del 17.11.2022. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le spese devono essere integralmente compensate, avuto riguardo della necessità della pronuncia in punto di status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
n data 03.06.2000 in Borgomanero trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...]
Borgomanero all'anno 2000, n. 9, parte 1,
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 29/04/2025
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 3