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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RG N. 233/2025
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Moscatelli Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice
Dott.ssa Diletta Calò Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo indicato in epigrafe, avente per oggetto reclamo al
Collegio ex 669 terdecies c.p.c., promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Ruggiero Alessandro Chiarazzo, Parte_1
giusta mandato in atti
-reclamante-
CONTRO
e per essa in persona della procuratrice speciale Controparte_1 CP_2 dott.ssa , con il patrocinio dell'avv. Tommaso Ruccia, giusta mandato in atti CP_3
-reclamata-
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 ha proposto reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza della Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Francesca Pastore, depositata il 4 gennaio 2025 e comunicata il successivo 7 gennaio 2025, resa nel procedimento iscritto al n. 89-2/2022, con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione della relativa procedura esecutiva avanzata dallo stesso
. Parte_1
A sostegno del gravame, il reclamante ha reiterato i motivi posti a fondamento dell'opposizione ex art. 615, comma secondo, c.p.c.; ha inoltre eccepito la mancata iscrizione di nell'albo CP_2
1 ex art. 106 TUB e ha contestato la regolamentazione delle spese di lite adottata nel provvedimento impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la quale ha specificamente Controparte_1
contestato i motivi di opposizione, diffusamente argomentando a sostegno della correttezza dell'ordinanza qui reclamata.
All'esito della discussione, all'udienza del 18 marzo 2025 il collegio si è riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessuno dei motivi di reclamo è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
1. Quanto poi al profilo della titolarità del credito in capo alla odierna reclamata, mette conto richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità -cui si intende aderire- che ha ribadito come "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima”
e che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta". Muovendo da tali considerazioni, la Suprema Corte ha quindi confermato “in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete... Diverso e', però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto
(ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di
2 rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (cfr. Cass. n.
17944/2023, nonché più di recente Cass. n. 7866/2024).
Tali essendo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte, nella vicenda in esame, a fronte della contestazione sia dell'effettiva stipulazione del contratto di cessione, sia dell'inclusione del credito oggetto di causa nello stesso contratto, la reclamante ha prodotto gli avvisi dei due contratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, i due contratti di cessione, il primo intercorso fra
IntesaBCI e Intesa Gestione Crediti, e il secondo fra Intesa Gestione Crediti e . Controparte_1
Risulta acquisita anche la dichiarazione di Intesa San Paolo SpA, quale incorporante di Intesa
Gestione Crediti S.p.A. (cfr. certificato notarile di avvenuta fusione rilasciato dal Notaio
[...]
in data 18/07/2006, doc. 14 del fascicolo di parte reclamata), che ha confermato “che tra i Per_1
crediti ceduti in favore di di cui alla cessione del 6 dicembre 2005, vi è incluso Controparte_1
quello nei confronti di con NDG Parte_1 Controparte_4
824320689, ricomprendente tutti gli accessori di legge”.
Ebbene, nel caso di specie il corredo documentale a disposizione del Collegio, come sopra indicato, consente di ritenere provata la titolarità del credito in capo alla odierna reclamata. In particolare, ritiene il Collegio che, non essendo richiesta la forma scritta né ad substantiam né ab probationem del contratto di cessione dei crediti, l'effettiva conclusione di tale accordo può essere provata anche in via indiziaria. Tra gli elementi documentali utili all'accertamento concorre, certamente, anche la dichiarazione della cedente che il credito è stato oggetto di trasferimento, purché rechi menzione della convenzione di cessione e gli estremi del credito ceduto (Cass. ord Cassazione civile, 16/04/2021, n.
10200).
Né tale convincimento può essere messo in discussione dalle contestazioni mosse dalla reclamante in ordine alla genuinità della documentazione sopra richiamata. Trattasi invero di rilievi sollevati per la prima volta in sede di reclamo e come tali tardivi e inammissibili. Invero, sia i contratti di cessione del credito che la dichiarazione della cedente sono stati prodotti da con la Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 settembre 2024 e rispetto a tali documenti nessuna contestazione è stata mossa all'udienza del 19 settembre 2024, come risulta dal verbale.
E' evidente allora che, in disparte ogni valutazione nel merito, il disconoscimento di non conformità agli originali dei documenti depositati in copia fotostatica è inammissibile (cfr. Cass. n. 5755/2023:
“In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt.
2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla
3 produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte”).
All'udienza odierna il reclamante ha altresì contestato il difetto di titolarità del credito in capo alla società che ha richiesto e ottenuto il titolo monitorio, che costituisce il titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione promossa in suo danno, deducendo la conseguente nullità dello stesso. Segnatamente, il reclamante deduce che, sulla scorta della ricostruzione fatta dalla reclamata in sede di comparsa di costituzione e risposta, IntesaBCI Spa nel 2002 ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento in danno del per un credito di cui non era più titolare, per averlo già ceduto a Intesa Gestione Crediti Parte_1
SpA.
Tale motivo ha carattere di novità rispetto a quelli formulati con l'opposizione ex art. 615, II comma,
c.p.c. ed è quindi inammissibile in questa sede.
Invero, in sede di reclamo possono essere utilmente riproposti solo i motivi di opposizione regolarmente introdotti nella prima fase cautelare e vagliati con l'ordinanza reclamata.
L'ammissibilità di motivi nuovi non vagliati dal g.e. è in contrasto con la natura bifasica delle opposizioni all'esecuzioni, che richiedono che ogni motivo di opposizione sia preventivamente scrutinato dal giudice dell'esecuzione.
Né tantomeno coglie nel segno la prospettazione difensiva del reclamante secondo cui la circostanza
è emersa solo con la costituzione in giudizio della controparte in questa seconda fase cautelare.
Risulta per tabulas che i documenti posti a fondamento dell'eccezione del reclamante fossero a disposizione della stessa parte sin dalla prima fase, tant'è che i contratti di cessione del credito sono stati (ri)depositati dal reclamante stesso.
2. Con il secondo motivo di opposizione, il contesta il difetto di poteri di rappresentanza Parte_1
sia in capo a IntesaBCI Gestione Crediti e del suo Difensore avv. Ettore Fattibeme, sia in capo a
. CP_2
Orbene, in questa sede è precluso ogni accertamento sui poteri di rappresentanza di IntesaBCI
Gestione Crediti e del suo Difensore, posto che la relativa questione afferisce al giudizio nel quale si
è formato il titolo monitorio, poi messo in esecuzione una volta divenuto definitivo. E' evidente che, una volta che quel titolo è divenuto irretrattabile, non vi è spazio per contestazioni che avrebbero dovuto essere fatte valere nella naturale sede di cognizione.
Per quel che riguarda i poteri di rappresentanza di e della sua procuratrice dott.ssa CP_2
risultano prodotte sia la procura conferita da a , a rogito Per_2 Controparte_1 CP_2
del Notaio del 14 gennaio 2019 n. rep. 61655 n. racc. 11965 (cfr. doc. n. 3 del Persona_3
fascicolo di parte reclamata), sia la procura conferita alla dott.ssa dal Presidente del CdA e Per_2
4 legale rappresentante di , giusta atto a rogito del Notaio Dott. CP_2 Persona_4
Notaio in Velletri, del 19 ottobre 2022 n. rep.77770 n. racc. 29100 (cfr. doc. n. 5).
Emerge dunque per tabulas la manifesta infondatezza della doglianza.
3. Passando allo scrutinio del terzo motivo di reclamo, con cui il reclamante eccepisce la omessa iscrizione di nell'albo ex art. 106 TUB, deve anzitutto rilevarsene l'inammissibilità in CP_2
quanto formulato per la prima volta in questa sede.
Ad ogni buon conto, non è inutile rimarcare che questo Tribunale intende aderire, condividendone le motivazioni sottese, al recente arresto della Corte di Cassazione secondo cui “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (…)” (cfr. Cass. n. 7243/2024).
4.. Con il quarto motivo di reclamo, il si duole del comportamento abusivo della creditrice Parte_1 che ha pignorato beni “a macchia di leopardo”.
Anche tale doglianza va respinta.
Come noto, costituisce principio generale tanto del diritto delle obbligazioni (art. 1175 c.c.), quanto del diritto processuale (artt. 88, 175 c.p.c.), il dovere di comportarsi con correttezza e buona fede. Tra le innumerevoli declinazioni di questo principio, vi è quella per cui non è consentito al creditore aggravare inutilmente la posizione del debitore, abusando del processo.
Secondo la giurisprudenza consolidata della giurisprudenza di legittimità, l'abuso del processo è una condotta caratterizzata da un elemento oggettivo e uno soggettivo.
Sul piano oggettivo si ha abuso del processo quando lo strumento processuale viene utilizzato per fini diversi e ulteriori da quelli suoi propri e illegittimi. Non, dunque, per tutelare diritti conculcati, ma per crearne di nuovi (ed ingiustificati) ad arte, ovvero per nuocere con intenti emulativi alla controparte.
Sul piano soggettivo, l'abuso del processo si concretizza quando la condotta di cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).
In definitiva, costituisce abuso del processo qualsiasi iniziativa processuale intesa a conseguire un ingiusto vantaggio distorcendo i fini naturali del processo civile.
In sede esecutiva, costituisce abuso del processo la moltiplicazione delle iniziative esecutive che, senza frutto per il creditore, hanno l'unico effetto di far lievitare i costi della procedura (cfr. Cass. n.
15077/2021).
Fatto questo inquadramento generale, nella vicenda in esame -dalle complessive emergenze processuali e in particolare avuto riguardo alla stima dei cespiti pignorati e al valore del credito azionato- non si profila affatto un contegno processuale del creditore procedente contrario a buona
5 fede. Al contrario, non è inutile dare atto della pendenza di altra procedura esecutiva, promossa per gli stessi crediti in danno del , risalente al 2002, nell'ambito della quale il ricavato della Parte_1 vendita dei cespiti residui (dopo l'accoglimento dell'istanza di riduzione del pignoramento) è insufficiente a soddisfare per intero le ragioni di credito.
Dunque, anche tale motivo di reclamo va respinto.
5. Parte reclamante contesta all'istituto di credito di non avere accertato il suo merito creditizio e di avere erogato facilitazioni superiori alla sua capacità reddituale, in spregio dell'obbligo imposto dall'art. 124 bis TUB.
Al riguardo deve anzitutto darsi atto che tale doglianza, pur ove astrattamente fondata, non sarebbe opponibile alla odierna reclamata, in quanto cessionaria del credito e non dei contratti da cui i crediti originano.
In secondo luogo, preme evidenziare che la previsione invocata dal reclamante ha un ambito soggettivo di applicazione ben delineato, riferendosi esclusivamente ai consumatori. Nel caso di specie è invece pacifico che il ha richiesto e ottenuto i prestiti nell'esercizio della sua Parte_1
attività di imprenditore agricolo.
Ad ogni buon conto, come correttamente evidenziato nel provvedimento qui reclamato, in punto di fumus la doglianza non pare sorretta da un adeguato riscontro documentale, avuto riguardo al patrimonio (poi pignorato) dello stesso . Parte_1
6. L'ultimo motivo di reclamo attiene alla regolamentazione delle spese di lite, adottata dal giudice di prima istanza che, secondo la prospettazione difensiva del , non ha tenuto conto del Parte_1
comportamento processuale della controparte. In particolare, secondo il , la creditrice Parte_1 procedente avrebbe dato causa al ricorso in opposizione per non avere prodotto con l'istanza di vendita tutti i documenti comprovanti la titolarità del credito.
Ebbene, al fine di respingere tale motivo di reclamo è sufficiente osservare che l'opposizione proposta dal verte su plurimi motivi, tutti rigettati dalla G.E. Parte_1
Risulta pertanto conforme al generale principio della soccombenza la statuizione adottata in punto di spese della fase cautelare (arg. Cass. n. 18125/2017).
*****
Al rigetto del reclamo segue la regolamentazione delle spese di lite, che vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano, d'ufficio in difetto di nota spese, come in dispositivo in applicazione dei seguenti criteri: Tabella n. 10 allegata al D.M. n. 55/2014, scaglione da € 260.000,01 a €
520.000,00 in base al valore del credito azionato, parametri minimi per le fasi n. 1, 2 e 4 in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria di fatto non tenutasi.
6 Deve darsi atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 il nuovo co. 1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”. L'articolo in esame, riferendosi in termini ampi alle «impugnazioni», deve trovare applicazione anche ai reclami cautelari. Del resto, proprio ai fini della disciplina del Contributo Unificato, tali mezzi sono considerati strumenti di impugnazione (v. Circ. Min. 31 luglio 2002, n. 5). In queste ipotesi, continua la norma del co. 1- quater cit. “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo avverso l'ordinanza della Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Trani –depositata il 4 gennaio 2025 e comunicata il successivo 7 gennaio 2025 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G.Es. Imm. 89-2/2022- così provvede:
1. rigetta il reclamo per le ragioni di cui in parte motiva;
2. condanna parte reclamante a rimborsare a parte reclamata le spese del procedimento di reclamo, che si liquidano in complessivi € 3.899,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115/2012, (inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1-bis della medesima norma.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio della Sezione civile – Area Commerciale del Tribunale di Trani in data 18 marzo 2025.
Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Moscatelli
La Giudice rel.
Dr.ssa Diletta Calò
7
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Moscatelli Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice
Dott.ssa Diletta Calò Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo indicato in epigrafe, avente per oggetto reclamo al
Collegio ex 669 terdecies c.p.c., promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Ruggiero Alessandro Chiarazzo, Parte_1
giusta mandato in atti
-reclamante-
CONTRO
e per essa in persona della procuratrice speciale Controparte_1 CP_2 dott.ssa , con il patrocinio dell'avv. Tommaso Ruccia, giusta mandato in atti CP_3
-reclamata-
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 ha proposto reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza della Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Francesca Pastore, depositata il 4 gennaio 2025 e comunicata il successivo 7 gennaio 2025, resa nel procedimento iscritto al n. 89-2/2022, con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione della relativa procedura esecutiva avanzata dallo stesso
. Parte_1
A sostegno del gravame, il reclamante ha reiterato i motivi posti a fondamento dell'opposizione ex art. 615, comma secondo, c.p.c.; ha inoltre eccepito la mancata iscrizione di nell'albo CP_2
1 ex art. 106 TUB e ha contestato la regolamentazione delle spese di lite adottata nel provvedimento impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la quale ha specificamente Controparte_1
contestato i motivi di opposizione, diffusamente argomentando a sostegno della correttezza dell'ordinanza qui reclamata.
All'esito della discussione, all'udienza del 18 marzo 2025 il collegio si è riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessuno dei motivi di reclamo è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
1. Quanto poi al profilo della titolarità del credito in capo alla odierna reclamata, mette conto richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità -cui si intende aderire- che ha ribadito come "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima”
e che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta". Muovendo da tali considerazioni, la Suprema Corte ha quindi confermato “in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete... Diverso e', però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto
(ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di
2 rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (cfr. Cass. n.
17944/2023, nonché più di recente Cass. n. 7866/2024).
Tali essendo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte, nella vicenda in esame, a fronte della contestazione sia dell'effettiva stipulazione del contratto di cessione, sia dell'inclusione del credito oggetto di causa nello stesso contratto, la reclamante ha prodotto gli avvisi dei due contratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, i due contratti di cessione, il primo intercorso fra
IntesaBCI e Intesa Gestione Crediti, e il secondo fra Intesa Gestione Crediti e . Controparte_1
Risulta acquisita anche la dichiarazione di Intesa San Paolo SpA, quale incorporante di Intesa
Gestione Crediti S.p.A. (cfr. certificato notarile di avvenuta fusione rilasciato dal Notaio
[...]
in data 18/07/2006, doc. 14 del fascicolo di parte reclamata), che ha confermato “che tra i Per_1
crediti ceduti in favore di di cui alla cessione del 6 dicembre 2005, vi è incluso Controparte_1
quello nei confronti di con NDG Parte_1 Controparte_4
824320689, ricomprendente tutti gli accessori di legge”.
Ebbene, nel caso di specie il corredo documentale a disposizione del Collegio, come sopra indicato, consente di ritenere provata la titolarità del credito in capo alla odierna reclamata. In particolare, ritiene il Collegio che, non essendo richiesta la forma scritta né ad substantiam né ab probationem del contratto di cessione dei crediti, l'effettiva conclusione di tale accordo può essere provata anche in via indiziaria. Tra gli elementi documentali utili all'accertamento concorre, certamente, anche la dichiarazione della cedente che il credito è stato oggetto di trasferimento, purché rechi menzione della convenzione di cessione e gli estremi del credito ceduto (Cass. ord Cassazione civile, 16/04/2021, n.
10200).
Né tale convincimento può essere messo in discussione dalle contestazioni mosse dalla reclamante in ordine alla genuinità della documentazione sopra richiamata. Trattasi invero di rilievi sollevati per la prima volta in sede di reclamo e come tali tardivi e inammissibili. Invero, sia i contratti di cessione del credito che la dichiarazione della cedente sono stati prodotti da con la Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 settembre 2024 e rispetto a tali documenti nessuna contestazione è stata mossa all'udienza del 19 settembre 2024, come risulta dal verbale.
E' evidente allora che, in disparte ogni valutazione nel merito, il disconoscimento di non conformità agli originali dei documenti depositati in copia fotostatica è inammissibile (cfr. Cass. n. 5755/2023:
“In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt.
2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla
3 produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte”).
All'udienza odierna il reclamante ha altresì contestato il difetto di titolarità del credito in capo alla società che ha richiesto e ottenuto il titolo monitorio, che costituisce il titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione promossa in suo danno, deducendo la conseguente nullità dello stesso. Segnatamente, il reclamante deduce che, sulla scorta della ricostruzione fatta dalla reclamata in sede di comparsa di costituzione e risposta, IntesaBCI Spa nel 2002 ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento in danno del per un credito di cui non era più titolare, per averlo già ceduto a Intesa Gestione Crediti Parte_1
SpA.
Tale motivo ha carattere di novità rispetto a quelli formulati con l'opposizione ex art. 615, II comma,
c.p.c. ed è quindi inammissibile in questa sede.
Invero, in sede di reclamo possono essere utilmente riproposti solo i motivi di opposizione regolarmente introdotti nella prima fase cautelare e vagliati con l'ordinanza reclamata.
L'ammissibilità di motivi nuovi non vagliati dal g.e. è in contrasto con la natura bifasica delle opposizioni all'esecuzioni, che richiedono che ogni motivo di opposizione sia preventivamente scrutinato dal giudice dell'esecuzione.
Né tantomeno coglie nel segno la prospettazione difensiva del reclamante secondo cui la circostanza
è emersa solo con la costituzione in giudizio della controparte in questa seconda fase cautelare.
Risulta per tabulas che i documenti posti a fondamento dell'eccezione del reclamante fossero a disposizione della stessa parte sin dalla prima fase, tant'è che i contratti di cessione del credito sono stati (ri)depositati dal reclamante stesso.
2. Con il secondo motivo di opposizione, il contesta il difetto di poteri di rappresentanza Parte_1
sia in capo a IntesaBCI Gestione Crediti e del suo Difensore avv. Ettore Fattibeme, sia in capo a
. CP_2
Orbene, in questa sede è precluso ogni accertamento sui poteri di rappresentanza di IntesaBCI
Gestione Crediti e del suo Difensore, posto che la relativa questione afferisce al giudizio nel quale si
è formato il titolo monitorio, poi messo in esecuzione una volta divenuto definitivo. E' evidente che, una volta che quel titolo è divenuto irretrattabile, non vi è spazio per contestazioni che avrebbero dovuto essere fatte valere nella naturale sede di cognizione.
Per quel che riguarda i poteri di rappresentanza di e della sua procuratrice dott.ssa CP_2
risultano prodotte sia la procura conferita da a , a rogito Per_2 Controparte_1 CP_2
del Notaio del 14 gennaio 2019 n. rep. 61655 n. racc. 11965 (cfr. doc. n. 3 del Persona_3
fascicolo di parte reclamata), sia la procura conferita alla dott.ssa dal Presidente del CdA e Per_2
4 legale rappresentante di , giusta atto a rogito del Notaio Dott. CP_2 Persona_4
Notaio in Velletri, del 19 ottobre 2022 n. rep.77770 n. racc. 29100 (cfr. doc. n. 5).
Emerge dunque per tabulas la manifesta infondatezza della doglianza.
3. Passando allo scrutinio del terzo motivo di reclamo, con cui il reclamante eccepisce la omessa iscrizione di nell'albo ex art. 106 TUB, deve anzitutto rilevarsene l'inammissibilità in CP_2
quanto formulato per la prima volta in questa sede.
Ad ogni buon conto, non è inutile rimarcare che questo Tribunale intende aderire, condividendone le motivazioni sottese, al recente arresto della Corte di Cassazione secondo cui “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (…)” (cfr. Cass. n. 7243/2024).
4.. Con il quarto motivo di reclamo, il si duole del comportamento abusivo della creditrice Parte_1 che ha pignorato beni “a macchia di leopardo”.
Anche tale doglianza va respinta.
Come noto, costituisce principio generale tanto del diritto delle obbligazioni (art. 1175 c.c.), quanto del diritto processuale (artt. 88, 175 c.p.c.), il dovere di comportarsi con correttezza e buona fede. Tra le innumerevoli declinazioni di questo principio, vi è quella per cui non è consentito al creditore aggravare inutilmente la posizione del debitore, abusando del processo.
Secondo la giurisprudenza consolidata della giurisprudenza di legittimità, l'abuso del processo è una condotta caratterizzata da un elemento oggettivo e uno soggettivo.
Sul piano oggettivo si ha abuso del processo quando lo strumento processuale viene utilizzato per fini diversi e ulteriori da quelli suoi propri e illegittimi. Non, dunque, per tutelare diritti conculcati, ma per crearne di nuovi (ed ingiustificati) ad arte, ovvero per nuocere con intenti emulativi alla controparte.
Sul piano soggettivo, l'abuso del processo si concretizza quando la condotta di cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).
In definitiva, costituisce abuso del processo qualsiasi iniziativa processuale intesa a conseguire un ingiusto vantaggio distorcendo i fini naturali del processo civile.
In sede esecutiva, costituisce abuso del processo la moltiplicazione delle iniziative esecutive che, senza frutto per il creditore, hanno l'unico effetto di far lievitare i costi della procedura (cfr. Cass. n.
15077/2021).
Fatto questo inquadramento generale, nella vicenda in esame -dalle complessive emergenze processuali e in particolare avuto riguardo alla stima dei cespiti pignorati e al valore del credito azionato- non si profila affatto un contegno processuale del creditore procedente contrario a buona
5 fede. Al contrario, non è inutile dare atto della pendenza di altra procedura esecutiva, promossa per gli stessi crediti in danno del , risalente al 2002, nell'ambito della quale il ricavato della Parte_1 vendita dei cespiti residui (dopo l'accoglimento dell'istanza di riduzione del pignoramento) è insufficiente a soddisfare per intero le ragioni di credito.
Dunque, anche tale motivo di reclamo va respinto.
5. Parte reclamante contesta all'istituto di credito di non avere accertato il suo merito creditizio e di avere erogato facilitazioni superiori alla sua capacità reddituale, in spregio dell'obbligo imposto dall'art. 124 bis TUB.
Al riguardo deve anzitutto darsi atto che tale doglianza, pur ove astrattamente fondata, non sarebbe opponibile alla odierna reclamata, in quanto cessionaria del credito e non dei contratti da cui i crediti originano.
In secondo luogo, preme evidenziare che la previsione invocata dal reclamante ha un ambito soggettivo di applicazione ben delineato, riferendosi esclusivamente ai consumatori. Nel caso di specie è invece pacifico che il ha richiesto e ottenuto i prestiti nell'esercizio della sua Parte_1
attività di imprenditore agricolo.
Ad ogni buon conto, come correttamente evidenziato nel provvedimento qui reclamato, in punto di fumus la doglianza non pare sorretta da un adeguato riscontro documentale, avuto riguardo al patrimonio (poi pignorato) dello stesso . Parte_1
6. L'ultimo motivo di reclamo attiene alla regolamentazione delle spese di lite, adottata dal giudice di prima istanza che, secondo la prospettazione difensiva del , non ha tenuto conto del Parte_1
comportamento processuale della controparte. In particolare, secondo il , la creditrice Parte_1 procedente avrebbe dato causa al ricorso in opposizione per non avere prodotto con l'istanza di vendita tutti i documenti comprovanti la titolarità del credito.
Ebbene, al fine di respingere tale motivo di reclamo è sufficiente osservare che l'opposizione proposta dal verte su plurimi motivi, tutti rigettati dalla G.E. Parte_1
Risulta pertanto conforme al generale principio della soccombenza la statuizione adottata in punto di spese della fase cautelare (arg. Cass. n. 18125/2017).
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Al rigetto del reclamo segue la regolamentazione delle spese di lite, che vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano, d'ufficio in difetto di nota spese, come in dispositivo in applicazione dei seguenti criteri: Tabella n. 10 allegata al D.M. n. 55/2014, scaglione da € 260.000,01 a €
520.000,00 in base al valore del credito azionato, parametri minimi per le fasi n. 1, 2 e 4 in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria di fatto non tenutasi.
6 Deve darsi atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 il nuovo co. 1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”. L'articolo in esame, riferendosi in termini ampi alle «impugnazioni», deve trovare applicazione anche ai reclami cautelari. Del resto, proprio ai fini della disciplina del Contributo Unificato, tali mezzi sono considerati strumenti di impugnazione (v. Circ. Min. 31 luglio 2002, n. 5). In queste ipotesi, continua la norma del co. 1- quater cit. “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo avverso l'ordinanza della Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Trani –depositata il 4 gennaio 2025 e comunicata il successivo 7 gennaio 2025 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G.Es. Imm. 89-2/2022- così provvede:
1. rigetta il reclamo per le ragioni di cui in parte motiva;
2. condanna parte reclamante a rimborsare a parte reclamata le spese del procedimento di reclamo, che si liquidano in complessivi € 3.899,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115/2012, (inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1-bis della medesima norma.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio della Sezione civile – Area Commerciale del Tribunale di Trani in data 18 marzo 2025.
Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Moscatelli
La Giudice rel.
Dr.ssa Diletta Calò
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