Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 24/04/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 296 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 296 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 23/01/2025, da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELA Parte_1 C.F._1
BONIELLO, parte elettivamente domiciliata in presso il difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURA CP_1 C.F._2
'avv. A ALI, parte elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto CP_1 Parte_1
e depositato in data 23.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Montegranaro, il giorno 31.10.2021, con atto trascritto presso l'Ufficio dello
1
Dall'unione matrimoniale è nato un figlio, in data 21.12.2020. Persona_1
Tutto ciò premesso, preso atto che nell'arco degli anni è venuta meno la comunione materiale e spirituale posta a fondamento del matrimonio, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Montegranaro, Via Fontezoppa n. 19, di proprietà dei sigg. e CP_2
, nonni del rimarrà nella disponibilità completa ed esclusiva del IG. Controparte_3 Parte_1 che resterà a vivere in quella casa. Parte_1
Per_
manterrà la sua residenza nella casa familiare in Via Fontezoppa, n.19. Per_ 3) In relazione all'affidamento del figlio , le parti intendono adottare il regime dell'affidamento condiviso;
entrambi i genitori garantiscono e assicurano di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio, dandogli cura, educazione, istruzione e assistenza morale e facendogli conservare rapporti significativi con i nonni e con tutti i componenti di ciascun ramo genitoriale.
Per_ 4) Il figlio minore sarà collocato, in maniera paritaria, con entrambi i genitori.
Per_ In particolare, trascorrerà alternativamente una settimana con la madre e una con il padre.
Per_ Il papà o la mamma, a seconda della settimana di competenza, andranno a prendere all'asilo il lunedì
Per_ pomeriggio e lo terranno con sé fino al lunedì successivo quando verrà riaccompagnato a scuola, dove nel pomeriggio sarà prelevato dall'altro genitore.
Nel periodo delle vacanze scolastiche estive, da Giugno a Settembre, il minore potrà trascorrere 10 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, senza rispettare in tali periodi il calendario settimanale stabilito.
Ciascun genitore dovrà comunicare e concordare con l'altro, entro il mese di Giugno di ogni anno, il periodo di
10 giorni, anche non consecutivi, da trascorrere con il figlio.
Quando il minore si troverà presso ciascun genitore sarà comunque libero di contattare telefonicamente l'altro, nonché di essere dallo stesso contattato. Per_ Negli anni pari trascorrerà la vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre;
trascorrerà poi con quest'ultimo anche il periodo compreso tra il 26 ed il 31 dicembre;
con la madre i giorni dal 1 al 6 gennaio. Per_ Negli anni pari trascorrerà la domenica di Pasqua con la mamma ed il lunedì dell'Angelo con il papà. Per_ Negli anni dispari i periodi in cui starà con l'uno o con l'altro genitore saranno invertiti.
2 Per_ Quanto al giorno del compleanno di , sarà rispettato il calendario settimanale;
alle eventuali feste di compleanno potranno partecipare entrambi i genitori. Lo stesso dicasi per cerimonie e festeggiamenti relativi alla comunione, alla cresima etc. alle quali potranno partecipare sia la mamma che il papà unitamente ai parenti di ciascun ramo genitoriale.
Entrambi i genitori consentono al minore di contattare nonni, zii, cugini ed altri parenti di ciascun ramo genitoriale e di essere dai medesimi contattato, anche telefonicamente. Per_ Nei periodi non scolastici, i sig.ri e concorderanno fra di loro l'orario di prelievo di da CP_1 Pt_1 parte di ciascun genitore dall'abitazione dell'altro, sempre il lunedì pomeriggio.
Il calendario sopra proposto potrà essere sempre modificato congiuntamente dai sig.ri e purché CP_1 Pt_1 nel rispetto degli impegni scolastici, di salute e ricreativi del minore, nonché degli impegni lavorativi dei genitori.
Ove le modifiche al calendario venissero proposte unilateralmente da uno dei genitori, le stesse dovranno essere comunicate all'altro con congruo anticipo (minino 2 giorni) e da quest'ultimo accettate, anche via whatsapp.
Resta inteso quindi che senza un espresso consenso di entrambi i genitori, non potranno essere adottate modifiche agli accordi in questa sede assunti, rimanendo in vigore il calendario stabilito nel presente ricorso.
6) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO ORDINARIO. Il sig. si obbliga a Parte_1
Per_ versare alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , la somma di CP_1
Euro 200,00 mensile da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT;
il pagamento avverrà entro il 10 di ogni mese mediante bonifico a favore della sig.ra sul conto corrente Intesa san Paolo della CP_1 CP_1 recante il seguente Iban [...]. Per_ 7) Le spese straordinarie per di cui al Protocollo del Tribunale di Fermo in vigore dal 10.07.2024, saranno poste per il 60% a carico del sig. e per la restante quota del 40% a carico della IG.ra Pt_1
CP_1
In caso di somme per spese straordinarie eventualmente anticipate da uno dei genitori, questi potrà pretendere la restituzione della quota di spettanza dall'altro, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
8) Il sig. presta il consenso affinché la IG.ra percepisca il 100% dell'assegno Parte_1 CP_1 unico (o di altra erogazione da parte dello stato che si sostituisse all'attuale Assegno Unico) e contestualmente si obbliga a garantire la piena collaborazione per l'ottenimento dell'assegno unico e/o di qualsiasi altro benefit a favore del figlio minore fornendo tempestivamente la documentazione necessaria;
9) I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, ritengono di aver definito ogni questione economico patrimoniale tra gli stessi pendente e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra; salvo che il sig. si obbliga a pagare le rate residue dei finanziamenti accesi a nome della per sostenere spese a Pt_1 CP_1 favore della famiglia, finanziamenti che alla data del 18.11.2024 ammontavano ad € 2.550,61.
3 10)I coniugi concordano sul fatto che gli effetti del presente atto decorreranno dalla sottoscrizione dello stesso, Per_ benché il regime di affido alternato di è già adottato dai genitori da settembre 2024.
11) I coniugi forniscono il consenso per il rinnovo e/o il rilascio dei documenti di identità e passaporto anche per il minore. Il genitore che volesse andare all'estero con il minore, dovrà preventivamente ottenere l'assenso espresso da parte dell'altro.
12) I sig.ri e dichiarano di rinunciare al termine di impugnazione dell'emananda sentenza. Pt_1 CP_1
13) Le spese legali del presente giudizio si intendono compensate tra le parti, con espressa rinuncia delle procuratrici alla solidarietà passiva professionale di cui all'art. 13, comma 2, Legge 31 dicembre 2012, n.
247”.
Le parti hanno concordemente chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarano inoltre di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale all'udienza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minorenne non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
4 ❖ Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Montegranaro, il giorno 31.10.2021;
❖ Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
❖ Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
❖ Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
❖ Compensa le spese tra le parti;
❖ Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montegranaro per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 18.03.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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