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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3960 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 sezione
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde
Dell'Erario, in data 21 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2265/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Palma Campania (Na) alla Parte_1
via S. Carbone n. 27 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ciccone che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con la quale CP_1
è elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGGETTO: accredito contributi figurativi
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' ex CP_1
art. 442 bis c.p.c. deducendo che con sentenza n. 3340/2021, passata in giudicato, la Corte di Appello di CP_ Napoli, previo accertamento del rapporto di lavoro dall' 08.11.2006 al 31.07.2008, aveva condannato l' al pagamento, in favore di essa istante, dell'indennità di disoccupazione ordinaria dall'01.10.2008 al
CP_ 31.05.2009; che la sede di Napoli, in esecuzione della citata sentenza, le aveva liquidato, in data
26.05.2023, l'indennità di disoccupazione ordinaria dal 01.10.2008 al 02.06.2009 per un importo lordo di €
5.758,80 senza operare, per il detto periodo, l'accredito figurativo delle giornate indennizzate per la disoccupazione ordinaria, così come per legge;
che, nonostante la proposizione di rituale ricorso al competente di Napoli, il suddetto accredito contributivo era rimasto inadempiuto. Controparte_2
Tanto premesso, l'istante formulava le seguenti conclusioni: “a) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che l'istante ha diritto ad ottenere l'accredito dei contributi figurativi per la disoccupazione
CP_ ordinaria per il periodo dal 01 10 2008 al 02 06 2009. b) Per l'effetto, condannare l' a provvedere ad inserire nell'estratto contributivo della ricorrente i predetti contributi figurativi. c) Condannare inoltre
l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore CP_1
anticipatario”.
CP_ Con memoria depositata il 04.10.2024 si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso;
in subordine, chiedeva il rigetto della domanda previo accoglimento della eccezione di prescrizione quinquennale;
con vittoria di spese.
In corso di causa, con le note di t.s. depositate in data 15.10.2024, l' previdenziale deduceva di aver CP_3
provveduto al riconoscimento dell'accredito contributivo così come richiesto dall'istante nonchè al conseguenziale aggiornamento del relativo estratto contributivo e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'odierna udienza di discussione, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che:
Risulta pacifico l'avvenuto accredito dei pretesi contributi figurativi da parte dell' in favore dell'istante, CP_1
eseguito tuttavia dopo la notifica del ricorso.
Risulta, pertanto, venuto meno l'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta da parte ricorrente. Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni situazione di contrasto tra le parti, facendo del resto venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87,
n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n.
5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,9.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa e al principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' che ha dato adito al giudizio che ne occupa, avendo provveduto all'adempimento contributivo CP_1
solo dopo la notifica del ricorso e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia, dell'assenza di questioni in fatto e in diritto e che non è stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.865,00 oltre IVA se dovuta,
CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione.
Napoli, così deciso in data 21/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Matilde Dell'Erario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 sezione
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde
Dell'Erario, in data 21 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2265/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Palma Campania (Na) alla Parte_1
via S. Carbone n. 27 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ciccone che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con la quale CP_1
è elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGGETTO: accredito contributi figurativi
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' ex CP_1
art. 442 bis c.p.c. deducendo che con sentenza n. 3340/2021, passata in giudicato, la Corte di Appello di CP_ Napoli, previo accertamento del rapporto di lavoro dall' 08.11.2006 al 31.07.2008, aveva condannato l' al pagamento, in favore di essa istante, dell'indennità di disoccupazione ordinaria dall'01.10.2008 al
CP_ 31.05.2009; che la sede di Napoli, in esecuzione della citata sentenza, le aveva liquidato, in data
26.05.2023, l'indennità di disoccupazione ordinaria dal 01.10.2008 al 02.06.2009 per un importo lordo di €
5.758,80 senza operare, per il detto periodo, l'accredito figurativo delle giornate indennizzate per la disoccupazione ordinaria, così come per legge;
che, nonostante la proposizione di rituale ricorso al competente di Napoli, il suddetto accredito contributivo era rimasto inadempiuto. Controparte_2
Tanto premesso, l'istante formulava le seguenti conclusioni: “a) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che l'istante ha diritto ad ottenere l'accredito dei contributi figurativi per la disoccupazione
CP_ ordinaria per il periodo dal 01 10 2008 al 02 06 2009. b) Per l'effetto, condannare l' a provvedere ad inserire nell'estratto contributivo della ricorrente i predetti contributi figurativi. c) Condannare inoltre
l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore CP_1
anticipatario”.
CP_ Con memoria depositata il 04.10.2024 si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso;
in subordine, chiedeva il rigetto della domanda previo accoglimento della eccezione di prescrizione quinquennale;
con vittoria di spese.
In corso di causa, con le note di t.s. depositate in data 15.10.2024, l' previdenziale deduceva di aver CP_3
provveduto al riconoscimento dell'accredito contributivo così come richiesto dall'istante nonchè al conseguenziale aggiornamento del relativo estratto contributivo e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'odierna udienza di discussione, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che:
Risulta pacifico l'avvenuto accredito dei pretesi contributi figurativi da parte dell' in favore dell'istante, CP_1
eseguito tuttavia dopo la notifica del ricorso.
Risulta, pertanto, venuto meno l'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta da parte ricorrente. Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni situazione di contrasto tra le parti, facendo del resto venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87,
n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n.
5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,9.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa e al principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' che ha dato adito al giudizio che ne occupa, avendo provveduto all'adempimento contributivo CP_1
solo dopo la notifica del ricorso e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia, dell'assenza di questioni in fatto e in diritto e che non è stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.865,00 oltre IVA se dovuta,
CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione.
Napoli, così deciso in data 21/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Matilde Dell'Erario